Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 26 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G.
6979/2017, alle ore 10,40 sono comparsi gli Avv.ti Ketty Favazzo per delega dell'Avv. Giacomo Rossini, per parte opponente e l'Avv. Simona Gentile per delega dell'Avv. A. Scarcella per parte opposta, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono, riportandosi alle note depositate, e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE- in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n. 6979/2017
TRA in persona del sindaco pro tempore, (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Rossini ed elettivamente domiciliato in via Parte_1
Vittorio Emanuele, 137 presso lo studio dello stesso, giusta procura in atti;
- OPPONENTE –
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio P.IVA_2
Scarcella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Teresa di Riva (ME), via
Lungomare P. Borsellino n. 108, giusta procura in atti;
- OPPOSTA -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.03.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1858/2017 pubblicato in data 24.10.2017 e notificato il 03.11.2017, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 21.555,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, alle spese di procedura per complessivi € 895,50
[...]
. Controparte_1
In particolare, riferiva che, con il ricorso monitorio, l'opposta aveva richiesto il pagamento di un credito per somme asseritamente dovute in virtù dell'accoglienza nel centro “La Cura”, e nella casa famiglia “L'Eccezione”, gestite dalla predetta, dell'utente ; che l'utente, residente Parte_2 nel Comune di era stato assoggettato al regime di custodia cautelare degli arresti Parte_1 domiciliari con ordinanza dal Tribunale di Messina nell'ambito del procedimento penale n.
9468/2015 R.G.N.R..
Più segnatamente, eccepiva l'assenza di alcuna normativa che imponga ai Comuni l'obbligo di rimborsare i costi di accoglienza delle persone sottoposte a provvedimenti di natura giurisdizionale, considerato che le leggi nazionali e regionali hanno fissato, esclusivamente, degli obiettivi per gli enti, non prevedendo alcun obbligo;
che non vi è alcuna normativa che determini l'entità del rimborso dovuto, considerato pure che, in precedenza, altri centri di accoglienza avevano ospitato soggetti residenti nel Comune di senza pretendere alcun corrispettivo. Parte_1
Proseguiva il Comune, che la stessa Corte d'Appello di Messina, presso cui era pendente il procedimento di appello di , con comunicazione dell'01.12.2016, aveva precisato che Parte_2 la disponibilità della struttura di accoglienza era stata espressa senza condizioni;
ne discendeva che l' aveva dato la sua disponibilità senza richiedere preventivamente il Controparte_2 parere del Comune di il quale avrebbe potuto, legittimamente, negare la prestazione. Parte_1
In secondo luogo, il rappresentava che affinché possa essere azionato un credito contro Pt_1 un ente pubblico era necessario provare per iscritto il mandato ricevuto.
Chiedeva, pertanto, la revoca, la nullità o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che indicava in atti, con vittoria di spese e compensi.
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva con comparsa l'opposta che contestava ogni avversa eccezione, deduzione e domanda, deducendo che il Comune aveva compiuto una ricognizione del debito, in quanto sebbene formalmente si fosse dichiarato non tenuto ai costi dell'accoglienza, aveva dichiarato, con nota n. 15078 del 22/11/2016, di provvedere «a coprire le spese per il periodo 24/12/2015 – 31/01/2016».
Con riferimento all'an, il fondamento della pretesa creditoria azionata dall'opposta, è prospettato con riferimento alle disposizioni di legge, in base alle quali ai Comuni spetta, oltre alla programmazione ed alla progettazione dei servizi sociali, anche la loro erogazione;
spetterebbe, altresì, l'erogazione delle prestazioni economiche diverse da quelle statali e dei buoni servizio.
In secondo luogo, in ordine al quantum l' asseriva di svolgere solo attività Controparte_2 di solidarietà sociale a fronte di un rimborso spese che copre soltanto le spese vive connesse allo svolgimento dell'attività stessa. Al fine di quantificare tali spese, non esistendo una retta fissata, utilizzava i parametri previsti per la comunità alloggio per disabili psichici.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto opposto. Rigettata l'istanza di autorizzazione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, senza necessità di istruttoria, già concesso termine per note, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, appare opportuno ricordare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio. In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio.
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto, dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione, anche prodotta solo dopo l'opposizione, si ritenesse comunque totalmente fondata la domanda proposta con l'originario ricorso.
Ora, con il decreto ingiuntivo opposto, l' Controparte_1
ha richiesto al il corrispettivo per il mantenimento dell'utente
[...] Parte_1 Pt_2 presso la propria struttura, per un totale di € 21.555,00 relativo ai seguenti periodi: dal
[...]
24.12.2015 al 31.01.2016, dodici mensilità dal mese di febbraio 2016 a quello di febbraio 2017 e dall'01.03.2017 al 15.04.2017.
A fronte di tali richieste, il ha eccepito la non dovutezza delle somme pretese Parte_1 in assenza di alcuna normativa, che imponga ai Comuni l'obbligo di rimborsare i costi di accoglienza delle persone sottoposte a provvedimenti di natura giurisdizionale.
Pertanto, ha integralmente contestato le fatture allegate sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto e il preteso diritto di credito dell' . Controparte_2
Orbene, al fine di accertare il preteso diritto di credito dell'opposta, appare opportuno richiamare il quadro normativo in materia.
In tema di interventi sociali, assistenziali e sociosanitari e in particolare agli interventi in favore di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria le attribuzioni di assistenza agli enti territoriali sono disciplinate, costituzionalmente e poi a livello statale, dalla legge 6 novembre 2000, n. 328 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) e, a livello regionale, dalla legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986 (“Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia”).
In particolare, la legge quadro n. 328/2000 ha dettato principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare l'art. 2 comma 3 ha previsto che “i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la cui erogazione viene attribuita agli Enti locali, Regioni e Stato nell'ambito delle loro rispettive competenze.
Tuttavia, l'attuazione della legge era demandata a Governo, Ministeri e Regioni e, ad oggi non si rinviene nella legislazione vigente una piena attuazione della suddetta normativa. Invero, tra i decreti attuativi afferenti alla normativa in esame emerge il n. 308 del 21 maggio 2001, il quale riguarda lo “Schema di regolamento recante "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale".
L'art. 1, al comma 2, dello schema di regolamento stabilisce che le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni. Il decreto demanda, dunque, alle regioni il compito di individuare i tempi e le misure volte al definitivo superamento degli istituti per minori con particolare riguardo ai requisiti minimi.
Invero, la Regione Sicilia con decreto presidenziale del 04.11.2002 decreta che “sono approvate le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana, redatto in osservanza della legge 8 novembre 2000, n. 328” nel testo allegato al suddetto decreto.
Sotto altro profilo, già la legge Regionale n. 22 del 9 maggio 1986, sebbene antecedente alla normativa nazionale, all'art. 11 ha previsto che “I comuni singoli od associati, nell'ambito della legislazione vigente ed in collaborazione con gli organismi statali competenti, attuano interventi
e realizzano servizi in favore di minori ed adulti, per il loro recupero e reinserimento nella vita sociale. L'attività di cui al precedente comma si realizza mediante: a) assistenza economica;
b) assistenza abitativa;
c) servizi residenziali, sia per l'accoglimento in strutture di pronto intervento, per un trattamento a tempo determinato, sia per la permanenza in centri di ospitalità dotati di adeguate strutture;
d) inserimenti lavorativi anche attraverso cooperative.” Giova poi richiamare che, ai sensi dell'art. 16 della predetta legge, i Comuni sono titolari di ogni altra funzione in materia socioassistenziale prevista dalla legislazione vigente, in quanto non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti. In particolare, la suddetta Legge regionale siciliana prevede che i servizi socioassistenziali siano attuati dai comuni singoli od associati con le seguenti modalità: a) mediante gestione diretta;
b) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro;
c) mediante delega ai consigli di quartiere.
Alla stregua di quanto affermato, non può dunque ritenersi che la Regione Sicilia preveda, esclusivamente, una normativa di carattere programmatico in materia socioassistenziale, ma anzi la legge n. 22 del 1986 attribuisce delle competenze specifiche a carico dei Comuni e la successiva legge nazionale fissa linee guida e requisiti di operatività per l'attuazione, pienamente recepite dalla Regione con il decreto presidenziale del 2001.
Invero, la legge n. 328/2000 sebbene qualificata come una legge quadro, non detta soltanto linee guida ma è idonea a regolamentare una serie di aspetti essenziali (linee principali, requisiti, limiti, ecc.) e i soggetti a cui è conferito il potere di legiferare in quella stessa materia, ovvero le Regioni, devono necessariamente attenervisi. Intesa in tal senso, dunque, la legge n. 328/2000 delinea un superamento ed un'integrazione della legge regionale n. 22/1986.
In quest'ottica è evidente che la normativa nazionale sia volta ad assicurare una maggior collaborazione e coordinamento tra le strutture di accoglienza e gli Enti locali, prevedendo tra l'altro la previa comunicazione della dichiarazione di ospitalità, con l'intento di agevolare gli Enti nello stanziamento dei fondi necessari.
Infine, a completamento del quadro normativo, è di rilievo osservare come la valenza precettiva della disposizione nazionale abbia ricevuto un rafforzamento ed una più ampia legittimazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Parte II della Costituzione;
l'art. 117, comma 2, lett. m) del testo novellato, infatti, affida alla legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, al cui ambito appare riconducibile la disciplina volta a garantire, comunque, la fruizione delle forme assistenziali a favore dei minori nei casi in cui la loro erogazione possa astrattamente coinvolgere più soggetti istituzionali.
In via generale, l'art. 118, comma 1, della Costituzione demanda al Comune le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi sociali, che le esercita nell'ambito del proprio territorio in attuazione delle previsioni di cui al DPR n. 616/1977. Più segnatamente, per servizi sociali devono intendersi, ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. 31/03/1998
n. 112, quelle «attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno
e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia». Per il menzionato D.lgs. n. 112/1998 la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete in via principale agli enti locali.
Pertanto, l'onere di garantire il pagamento delle rette per le persone raggiunte da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria spetta proprio al Comune di residenza, in virtù del criterio della competenza territoriale sancito dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in base al quale «Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona
[...], salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze», ed affermato, altresì, dall'art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a tenore del quale «Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona [...], salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali».
Ai Comuni spetta, oltre alla programmazione e progettazione dei servizi sociali, anche la loro erogazione;
spetta anche l'erogazione delle prestazioni economiche diverse da quelle statali e dei buoni servizio. Tuttavia, il comma 4 prosegue affermando che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. Passando, adesso, all'esame del caso di specie, è innanzitutto incontestato che l' CP_2 abbia ospitato l'utente presso la propria struttura per il periodo indicato in ricorso e, pertanto alla luce della normativa esaminata, deve dunque escludersi l'obbligo del di Parte_1 fronteggiare i costi di accoglienza ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 22 del 1986.
Ciò, poiché la disposizione predetta non risulta applicabile al caso di specie, considerato che l'utente non versa in ipotesi di reinserimento sociale ma bensì è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si tratta, dunque, di una fase antecedente al reinserimento sociale che non può ad essa equipararsi.
Ebbene, sulla scorta di quanto affermato, esclusa l'applicazione della legge regionale dovrebbe trovare applicazione la disciplina della legge n. 328 del 2000 e dunque, ne discenderebbe accertato il diritto della Società Cooperativa di ottenere il compenso spettante per l'utente. Tuttavia, in applicazione della normativa di settore, sopra richiamata, tale onere è subordinato ad una preventiva attività dell'associazione ospitante l'utente, ovvero la preventiva informazione del ricovero e dei provvedimenti ad esso connessi.
Ed infatti, sebbene le previsioni generali prevedano l'obbligo di assistenza da parte dell'Ente, la legge nazionale in materia socioassistenziale, nella quale si esplicita l'obbligo di contribuzione dell'ente residente, direttamente applicabile al caso di specie in quanto contenente principi generali ed in ogni caso da considerarsi recepita dal decreto presidenziale, dispone all'art. 6 comma 4 della legge n. 328 del 2000 che tale obbligo sorge solo nel momento in cui c'è stata una preventiva informazione dell'Ente.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che, nel caso particolare, in cui si tratti di un affidamento d'urgenza, anche qualora non sia stata stipulata alcuna convenzione tra l'Ente e la struttura, trovandosi di fronte all'ordine del Giudice e all'obbligo ope legis dell'Ente non rileva la necessità di un rapporto diretto, o magari di una convenzione tra le parti né si applicano le disposizioni sui contratti della pubblica Amministrazione. Né sussistono problematiche di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege” (cfr. Cassazione civile sez. I, 03 settembre 2010 n. 19036).
Tuttavia, va pure osservato che, in tema di copertura finanziaria, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di soggetti presso strutture private è sempre oggi subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, ex artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, recante l'attuale testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. n. 24655-16); in particolare gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, quinto comma, del d.lgs. citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193 ("rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 "(Cass.
n. 32130/2018).
A parte ciò, e detto che non v'è traccia in atti di alcuna convenzione, ma neanche prova di una copertura finanziaria alla spesa, va pure rilevato come, in ogni caso, sarebbe stata necessaria l'avvenuta preventiva comunicazione all'Ente da parte della struttura di accoglienza.
Ebbene, tale obbligo non può considerarsi adempiuto, considerato che la comunicazione di accoglienza è pervenuta all'Ente solo in data 28.12.2015, ben quattro giorni dopo la presa in carico dell'utente e, contenente in base alle affermazioni dell'opposta, l'invito a stipulare apposita convenzione.
Pertanto, emerge che la comunicazione di avvenuta presa in carico è successiva non solo alla disponibilità resa all'Autorità Giudiziaria, ma altresì al trasferimento dell'utente presso la struttura e, pertanto, in contrasto con l'art. 6 della l. 328/2000. Ne discende che non solo non vi è stata alcuna comunicazione o accordo preventivo con l'Ente ma, altresì, che questo è stato informato esclusivamente successivamente all'accoglienza del non dando dunque al alcuna disponibilità sulla scelta della struttura né tantomeno Pt_2 Pt_1 di stanziamento dei fondi necessari.
Invero, come è noto, in linea generale va poi affermato che la previa informativa al comune, come richiesta dall'art.6, co.4 I. n.328/00, non è surrogabile da una informativa postuma a ricovero già avvenuto. Come detto, l'informativa previa al comune ha il precipuo scopo di mettere l'ente nelle condizioni di verificare la necessità o meno di un ricovero permanente alla luce dei limiti di spesa che è tenuto a rispettare (Cass. Civ. n. 24631/2022).
Pertanto, la pretesa creditoria dell' è infondata e conseguentemente Controparte_2
l'opposizione del va accolta. Parte_1
Infine, non può assumere valore di riconoscimento del debito la missiva del Responsabile dei
Servizi Sociali datata 22.11.2016 e recante numero protocollo 15072; il documento in questione, infatti, non può che essere valutato nel quadro della disponibilità transattiva della vertenza manifestata solo al fine di evitare il giudizio e aggravare l'ente comunale di ulteriori spese legali.
Più in generale, per giurisprudenza costante, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato (cfr. ex multis, Cass. sent. n. 18879/2015, n. 17016/2010 e
4804/2007).
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione proposta dal va accolta con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso il 24.10.2017 dal Tribunale di Messina nel procedimento di R.G.N. 4501/2017.
Le spese della presente fase del giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M.
n. 55/14 seguono la soccombenza e si pongono a carico della
[...]
, e in favore del Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1858/2017 emesso il 24.10.2017 dal Tribunale di Messina nel procedimento di R.G.N. 4501/2017;
- Condanna l' Controparte_1
, alla rifusione in favore del elle spese della presente
[...] Parte_1 fase del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre contributo unificato se versato, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del
Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna