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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/09/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5745/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5745 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “somministrazione”, vertente tra
(PI: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via A. De Gasperi n. 55 presso lo studio di Avv. Ferdinando Quagliata (C.F.:
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._1
- opponente e
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
7.1.1968 e residente in Giugliano in Campania alla Via Vicinale Palmentiello, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 8 con l'Avv. Giuseppe Mazzucchiello (CF:
) e l'Avv. Clementina Fafone (C.F.: ) che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono come da procura in atti
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso monitorio iscritto al n. r.g. 3179/2022, la IG. deduceva di aver Controparte_1 ricevuto richieste di pagamento dal a seguito di verifica Pt_1 Parte_1 svolta dall'Enel in data 23.6.2010 su un misuratore risultato a lei intestato e sito in Via Arco S.
Antonio n. 185, riguardante fornitura distaccata il 5.4.2008.
Il fatto contestato determinava l'avvio di indagini penali conclusesi con richiesta di archiviazione della procura. Nelle more delle indagini, però, la IG. , al fine di evitare CP_1
1 il distacco dell'utenza presso la propria abitazione, sita in Via Vicinale Palmentiello, procedeva al pagamento delle somme richieste dal per € 5.484,72, a Parte_1 saldo del presunto debito di €. 5.336,19 a titolo di sorta capitale, oltre spese e interessi.
Tanto premesso, la ricorrente, deducendo che la somma era stata versata in via cautelativa e che alcun interesse aveva in Via Arco S. Antonio n. 185, non avendo fruito dell'energia elettrica ivi erogata, tenuto, altresì, conto dell'esito delle indagini penali, chiedeva al Tribunale di ingiungere al la restituzione della somma di €. 5.484,72. Parte_1
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva, in data 10.5.2022, il D.I. 1753/2022 per la suddetta somma, oltre spese del monitorio.
Avverso il detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_1
deducendo che la IG.ra era stata utente della fornitura uso
[...] CP_1 domestico non residente sita in Giugliano alla Via Arco S. Antonio n. 185, con numero cliente e POD IT001E80175932, sino alla data del 5.4.2018, allorquando l'utenza veniva P.IVA_2 distaccata per morosità e che in data 23.06.2010 l'Enel Distribuzione spa, in qualità di distributore, accertava che l'opposta, in qualità di utente di fatto, continuava a prelevare energia elettrica tramite manomissione del contatore, circostanza constatata dai tecnici Enel intervenuti, come da verbale sottoscritto dalla che, nell'occasione, si opponeva al distacco della CP_1 fornitura.
L'Enel Distribuzione aveva, quindi, ricostruito i consumi dal momento del distacco della fornitura (5.4.2008) al momento della verifica (23.6.2010), e sulla base di tale ricostruzione emetteva la fattura n. 632254925225229 di € 2.610,73 per prelievi irregolari, stipulando Pt_2
d'ufficio nuovo contratto con la , spedito alla stessa ma mai recapitato poiché la CP_1 destinataria risultava sconosciuta all'indirizzo.
A seguito di diverse richieste di rateizzo non onorate, inviava alla in data Pt_2 CP_1
14.09.2012 un sollecito di pagamento per l'importo di euro € 5.336,19, comprensivo delle somme dovute per i consumi ricostruiti nonché di quelli successivi alla stipula del nuovo contratto.
Tale somma veniva versata dalla . CP_1
Tanto premesso ontestava le ragioni dell'opposta, rimarcava la fruizione della fornitura Pt_2 energetica da parte della stessa, prima quale utente di fatto e successivamente quale utente contrattualizzato, fino alla data dell'1.12.2013, a ciò soccorrendo anche il verbale dei tecnici
Enel sottoscritto dalla stessa e, premessa l'irrilevanza dell'esito delle indagini penali CP_1 nell'odierno giudizio civile, rassegnava le seguenti conclusioni:
2 “ revocare il D.I. n. 1753/2021 del 10.05.2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord perché inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa con condanna della SI.ra al pagamento di spese e competenze di Controparte_1 giudizio.”
L'opposta costituitasi contrastava le difese dell'opponente, in particolare contestava il verbale dei tecnici Enel, sottoscritto solo alla pagina finale, e contestava, altresì, l'esistenza del contratto azionato d'ufficio da ribadendo che le risultanze del giudizio penale provavano Pt_2
l'estraneità della ai fatti. CP_1
Tanto premesso così concludeva:
“IN VIA PRELIMINARE: munire il decreto della clausola di provvisoria esecuzione essendo palese, ictu oculi, la pretestuosità, infondatezza ma addirittura anche la temerarietà dell'opposizione proposta.
In ogni caso assegnare alle Parti termini al fine di consentire l'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n.28/2010.
IN VIA PRINCIPALE:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come articolata dalla opponente, in quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto e in diritto, per i motivi summenzionati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente a versare alla SI.ra la somma Controparte_1 di denaro indebitamente da lei pagata al pari ad Euro Parte_1
5.484,72, oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art.15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
IN SUBORDINE:
- nella denegata ipotesi in cui, contra acta et facta, l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere valido il contratto stipulato d'ufficio da Enel, nonostante la mancata conoscenza da parte della IG.ra
, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente a versare alla CP_1 SI.ra la somma di denaro indebitamente da lei pagata al Controparte_1 Parte_1 per prelievi irregolari, per un importo di Euro 2.610,73, oltre interessi,
[...] rispetto ai quali è stata accertata l'assenza di responsabilità in capo all'opposta da parte della
Procura della Repubblica;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art.15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
- nella denegata ipotesi in cui, contra acta et facta, l'Ill.mo Tribunale ritenga di revocare/annullare il decreto ingiuntivo emesso, compensare tra le Parti le spese di giudizio.
3 In ogni caso con riserva sin da ora di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni, subiti e subendi, in conseguenza della condotta posta in essere dalla Società opponente.”.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 18.2.2025.
Questioni preliminari
La domanda va dichiarata procedibile, avendo parte opposta dato prova dell'esperimento, con esito negativo, del tentativo di media-conciliazione di cui all'art. 3 co.
3.1. di cui all' Allegato
A alla deliberazione 209/2016/E/com come integrata e modificata dalla deliberazione
383/2016/E/com, dalla deliberazione 355/2018/R/com, dalla deliberazione 301/2021/E/com
(cfr. nota di deposito parte opposta dell'11.4.2023).
Sul merito della domanda
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent.
927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez.
2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti
4 ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Nel merito l'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.
L'opposta ha agito in via monitoria per il recupero di somme asseritamente versate senza causa, per fornitura di energia elettrica mai fruita, come da esiti del procedimento penale avviato a suo carico e conclusosi con richiesta di archiviazione da parte del P.M.
Tale ricostruzione è, alla luce di quanto provato nell'odierno giudizio dall'opponente Pt_2 destituita di fondamento.
Invero, è circostanza non contestata che la IG. fosse, fino alla data del 5.4.2008, CP_1 intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica in Giugliano alla Via Arco S. Antonio
n. 185, con numero cliente e POD IT001E80175932, come dedotto da entrambe le P.IVA_2 parti.
Parimenti pacifico tra le parti il distacco nella citata data per morosità della cliente.
Ciò premesso, è documentalmente provato che dalla suddetta data la IG. abbia CP_1 continuato a fruire – quale utente di fatto - dell'energia elettrica erogata presso l'indirizzo richiamato, e ciò è attestato nel verbale redatto dai tecnici dell'Enel in occasione della verifica effettuata in loco in data 23.6.2010. Part Nel verbale (cfr. all. 2 atto di citazione in opposizione ), come ben noto avente valore di atto pubblico, redatto dai tecnici Enel nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblica utilità, viene espressamente indicato non solo il rinvenimento sul posto della IG.ra , che CP_1 procedeva alla sottoscrizione dello stesso ma, altresì, il ritrovamento del contatore in stato di attività, l'accessibilità allo stesso con potenziale alterazione della misurazione e possibilità di prelievo di energia, l'opposizione al distacco da parte dell'opposta e finanche l'elenco degli elettrodomestici rinvenuti nel locale alimentato, sulla base dei quali Enel procedeva alla ricostruzione dei consumi da cui originava la successiva fatturazione da parte di Pt_2
Tali circostanze assumono rilievo univoco nella qualificazione dell'opposta quale utente di fatto della fornitura, non rilevando in tal senso gli esiti del procedimento penale, attinente al
5 differente profilo della perseguibilità del fatto antigiuridico qualificato quale reato, scisso dai profili civilistici – eminentemente creditori – di cui all'odierno giudizio.
In altre parole, il fatto che non sia stata raggiunta la prova, in sede penale, della manomissione del contatore e del furto di energia da parte della , non esclude che la stessa abbia CP_1 goduto in ogni caso dell'erogazione dell'energia elettrica, con conseguente obbligo di versamento del corrispettivo.
Tale circostanza è vera tanto per il periodo che va dal distacco per morosità della fornitura
(5.4.2008) alla verifica (23.6.2010), che per il successivo periodo fino alla data dell'1.12.2013 allorquando l'opposta procedeva alla scelta di nuovo fornitore sul mercato libero.
Difatti, il credito di cui al primo lasso temporale si fonda sui consumi ricostruiti da Pt_2 nemmeno opportunamente contestati nel quantum e nei criteri dalla , il periodo CP_1 successivo trova giustificazione nel contratto attivato “d'ufficio” dall'opponente.
Di tale contratto la contesta l'esistenza, in particolare rilevando che non sarebbe CP_1 possibile per la stipula d'ufficio di un nuovo contratto, senza accordo sulle condizioni Pt_2 economiche che verrebbero, quindi, imposte all'utente.
Tale rilievo è infondato.
Premesso che, come già rilevato, la si opponeva al distacco della fornitura, CP_1 dall'esame del documento contrattuale (cfr. all. 4 atto di citazione in opposizione Pt_2 emerge l'attivazione, in favore della stessa e coerentemente con gli obblighi di legge, del servizio di maggior tutela.
Il servizio di maggior tutela è stato normativamente previsto dal D.L. n. 73 del 18 giugno 2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 3 agosto 2007, e prevede all'art. 1 co. 2 che “A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. […]”.
A tale D.L. seguiva la Delibera n. 156 del 27 giugno 2007 (Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del
6 decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 – TIV) emanata dall'AEEG (Autorità per energia elettrica e gas, la cui denominazione è nel tempo divenuta AEEGSI e infine ARERA).
La suddetta delibera regola tanto il servizio di maggior tutela di cui all'art. 1 commi 2 e 3 del
D.L. 73/2007, che qui interessa, tanto il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1 co. 4 stesso decreto-legge.
L'articolo 4.3 della delibera prevede che “Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo: a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2; […]” e all'art.
4.4. che “A partire dall'inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, è attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.”.
Il successivo art.
4.6 stabilisce ancora che “L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV.”.
L'art.
5.2 della delibera individua ancora l'ambito di applicazione - in questo caso rilevante - del servizio di maggior tutela, stabilendo “
5.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono: a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a); […].
I successivi articoli 7, 8 e 9 dettano le disposizioni circa le condizioni economiche applicabili.
Pertanto, l'attivazione di un contratto per l'erogazione di energia da parte del avvenuta Pt_2 in perfetta coerenza con le disposizioni testé richiamate.
Chiarita la legittimità dei titoli dell'opponente, deve rilevarsi che l'opposta non ha contestato in modo preciso e dettagliato i criteri di quantificazione del credito vantato – e pagato – all'opponente, con la conseguenza che la pretesa restitutoria non è fondata nemmeno parzialmente con riferimento al quantum, né sopperisce a ciò la dichiarazione testimoniale resa dal IG. in data 16.5.2024, completamente generica e priva di rilievo Testimone_1 probatorio.
Per le superiori considerazioni deve ritenersi fondata la pretesa creditoria del Parte_1
e, di converso, infondata la pretesa restitutoria attivata in via monitoria dalla
[...]
, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del D.I. opposto. CP_1
7 Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. 1753/2022, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord il 10.5.2022 nell'ambito del procedimento recante R.g. n. 3179/2022;
2) Condanna l'opposta IG.ra al rimborso, in favore dell'opponente Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00, oltre spese generali al Parte_1
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, 10.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5745 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “somministrazione”, vertente tra
(PI: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede in Roma al Viale Regina Margherita n. 125 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via A. De Gasperi n. 55 presso lo studio di Avv. Ferdinando Quagliata (C.F.:
), che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._1
- opponente e
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
7.1.1968 e residente in Giugliano in Campania alla Via Vicinale Palmentiello, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 8 con l'Avv. Giuseppe Mazzucchiello (CF:
) e l'Avv. Clementina Fafone (C.F.: ) che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono come da procura in atti
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso monitorio iscritto al n. r.g. 3179/2022, la IG. deduceva di aver Controparte_1 ricevuto richieste di pagamento dal a seguito di verifica Pt_1 Parte_1 svolta dall'Enel in data 23.6.2010 su un misuratore risultato a lei intestato e sito in Via Arco S.
Antonio n. 185, riguardante fornitura distaccata il 5.4.2008.
Il fatto contestato determinava l'avvio di indagini penali conclusesi con richiesta di archiviazione della procura. Nelle more delle indagini, però, la IG. , al fine di evitare CP_1
1 il distacco dell'utenza presso la propria abitazione, sita in Via Vicinale Palmentiello, procedeva al pagamento delle somme richieste dal per € 5.484,72, a Parte_1 saldo del presunto debito di €. 5.336,19 a titolo di sorta capitale, oltre spese e interessi.
Tanto premesso, la ricorrente, deducendo che la somma era stata versata in via cautelativa e che alcun interesse aveva in Via Arco S. Antonio n. 185, non avendo fruito dell'energia elettrica ivi erogata, tenuto, altresì, conto dell'esito delle indagini penali, chiedeva al Tribunale di ingiungere al la restituzione della somma di €. 5.484,72. Parte_1
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva, in data 10.5.2022, il D.I. 1753/2022 per la suddetta somma, oltre spese del monitorio.
Avverso il detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_1
deducendo che la IG.ra era stata utente della fornitura uso
[...] CP_1 domestico non residente sita in Giugliano alla Via Arco S. Antonio n. 185, con numero cliente e POD IT001E80175932, sino alla data del 5.4.2018, allorquando l'utenza veniva P.IVA_2 distaccata per morosità e che in data 23.06.2010 l'Enel Distribuzione spa, in qualità di distributore, accertava che l'opposta, in qualità di utente di fatto, continuava a prelevare energia elettrica tramite manomissione del contatore, circostanza constatata dai tecnici Enel intervenuti, come da verbale sottoscritto dalla che, nell'occasione, si opponeva al distacco della CP_1 fornitura.
L'Enel Distribuzione aveva, quindi, ricostruito i consumi dal momento del distacco della fornitura (5.4.2008) al momento della verifica (23.6.2010), e sulla base di tale ricostruzione emetteva la fattura n. 632254925225229 di € 2.610,73 per prelievi irregolari, stipulando Pt_2
d'ufficio nuovo contratto con la , spedito alla stessa ma mai recapitato poiché la CP_1 destinataria risultava sconosciuta all'indirizzo.
A seguito di diverse richieste di rateizzo non onorate, inviava alla in data Pt_2 CP_1
14.09.2012 un sollecito di pagamento per l'importo di euro € 5.336,19, comprensivo delle somme dovute per i consumi ricostruiti nonché di quelli successivi alla stipula del nuovo contratto.
Tale somma veniva versata dalla . CP_1
Tanto premesso ontestava le ragioni dell'opposta, rimarcava la fruizione della fornitura Pt_2 energetica da parte della stessa, prima quale utente di fatto e successivamente quale utente contrattualizzato, fino alla data dell'1.12.2013, a ciò soccorrendo anche il verbale dei tecnici
Enel sottoscritto dalla stessa e, premessa l'irrilevanza dell'esito delle indagini penali CP_1 nell'odierno giudizio civile, rassegnava le seguenti conclusioni:
2 “ revocare il D.I. n. 1753/2021 del 10.05.2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord perché inammissibile, improcedibile nonché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa con condanna della SI.ra al pagamento di spese e competenze di Controparte_1 giudizio.”
L'opposta costituitasi contrastava le difese dell'opponente, in particolare contestava il verbale dei tecnici Enel, sottoscritto solo alla pagina finale, e contestava, altresì, l'esistenza del contratto azionato d'ufficio da ribadendo che le risultanze del giudizio penale provavano Pt_2
l'estraneità della ai fatti. CP_1
Tanto premesso così concludeva:
“IN VIA PRELIMINARE: munire il decreto della clausola di provvisoria esecuzione essendo palese, ictu oculi, la pretestuosità, infondatezza ma addirittura anche la temerarietà dell'opposizione proposta.
In ogni caso assegnare alle Parti termini al fine di consentire l'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n.28/2010.
IN VIA PRINCIPALE:
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come articolata dalla opponente, in quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto e in diritto, per i motivi summenzionati e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente a versare alla SI.ra la somma Controparte_1 di denaro indebitamente da lei pagata al pari ad Euro Parte_1
5.484,72, oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art.15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
IN SUBORDINE:
- nella denegata ipotesi in cui, contra acta et facta, l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere valido il contratto stipulato d'ufficio da Enel, nonostante la mancata conoscenza da parte della IG.ra
, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente a versare alla CP_1 SI.ra la somma di denaro indebitamente da lei pagata al Controparte_1 Parte_1 per prelievi irregolari, per un importo di Euro 2.610,73, oltre interessi,
[...] rispetto ai quali è stata accertata l'assenza di responsabilità in capo all'opposta da parte della
Procura della Repubblica;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art.15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
- nella denegata ipotesi in cui, contra acta et facta, l'Ill.mo Tribunale ritenga di revocare/annullare il decreto ingiuntivo emesso, compensare tra le Parti le spese di giudizio.
3 In ogni caso con riserva sin da ora di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni, subiti e subendi, in conseguenza della condotta posta in essere dalla Società opponente.”.
Espletato con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatorio, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 18.2.2025.
Questioni preliminari
La domanda va dichiarata procedibile, avendo parte opposta dato prova dell'esperimento, con esito negativo, del tentativo di media-conciliazione di cui all'art. 3 co.
3.1. di cui all' Allegato
A alla deliberazione 209/2016/E/com come integrata e modificata dalla deliberazione
383/2016/E/com, dalla deliberazione 355/2018/R/com, dalla deliberazione 301/2021/E/com
(cfr. nota di deposito parte opposta dell'11.4.2023).
Sul merito della domanda
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent.
927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez.
2, Ord. 13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti
4 ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Nel merito l'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.
L'opposta ha agito in via monitoria per il recupero di somme asseritamente versate senza causa, per fornitura di energia elettrica mai fruita, come da esiti del procedimento penale avviato a suo carico e conclusosi con richiesta di archiviazione da parte del P.M.
Tale ricostruzione è, alla luce di quanto provato nell'odierno giudizio dall'opponente Pt_2 destituita di fondamento.
Invero, è circostanza non contestata che la IG. fosse, fino alla data del 5.4.2008, CP_1 intestataria del contratto di fornitura di energia elettrica in Giugliano alla Via Arco S. Antonio
n. 185, con numero cliente e POD IT001E80175932, come dedotto da entrambe le P.IVA_2 parti.
Parimenti pacifico tra le parti il distacco nella citata data per morosità della cliente.
Ciò premesso, è documentalmente provato che dalla suddetta data la IG. abbia CP_1 continuato a fruire – quale utente di fatto - dell'energia elettrica erogata presso l'indirizzo richiamato, e ciò è attestato nel verbale redatto dai tecnici dell'Enel in occasione della verifica effettuata in loco in data 23.6.2010. Part Nel verbale (cfr. all. 2 atto di citazione in opposizione ), come ben noto avente valore di atto pubblico, redatto dai tecnici Enel nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblica utilità, viene espressamente indicato non solo il rinvenimento sul posto della IG.ra , che CP_1 procedeva alla sottoscrizione dello stesso ma, altresì, il ritrovamento del contatore in stato di attività, l'accessibilità allo stesso con potenziale alterazione della misurazione e possibilità di prelievo di energia, l'opposizione al distacco da parte dell'opposta e finanche l'elenco degli elettrodomestici rinvenuti nel locale alimentato, sulla base dei quali Enel procedeva alla ricostruzione dei consumi da cui originava la successiva fatturazione da parte di Pt_2
Tali circostanze assumono rilievo univoco nella qualificazione dell'opposta quale utente di fatto della fornitura, non rilevando in tal senso gli esiti del procedimento penale, attinente al
5 differente profilo della perseguibilità del fatto antigiuridico qualificato quale reato, scisso dai profili civilistici – eminentemente creditori – di cui all'odierno giudizio.
In altre parole, il fatto che non sia stata raggiunta la prova, in sede penale, della manomissione del contatore e del furto di energia da parte della , non esclude che la stessa abbia CP_1 goduto in ogni caso dell'erogazione dell'energia elettrica, con conseguente obbligo di versamento del corrispettivo.
Tale circostanza è vera tanto per il periodo che va dal distacco per morosità della fornitura
(5.4.2008) alla verifica (23.6.2010), che per il successivo periodo fino alla data dell'1.12.2013 allorquando l'opposta procedeva alla scelta di nuovo fornitore sul mercato libero.
Difatti, il credito di cui al primo lasso temporale si fonda sui consumi ricostruiti da Pt_2 nemmeno opportunamente contestati nel quantum e nei criteri dalla , il periodo CP_1 successivo trova giustificazione nel contratto attivato “d'ufficio” dall'opponente.
Di tale contratto la contesta l'esistenza, in particolare rilevando che non sarebbe CP_1 possibile per la stipula d'ufficio di un nuovo contratto, senza accordo sulle condizioni Pt_2 economiche che verrebbero, quindi, imposte all'utente.
Tale rilievo è infondato.
Premesso che, come già rilevato, la si opponeva al distacco della fornitura, CP_1 dall'esame del documento contrattuale (cfr. all. 4 atto di citazione in opposizione Pt_2 emerge l'attivazione, in favore della stessa e coerentemente con gli obblighi di legge, del servizio di maggior tutela.
Il servizio di maggior tutela è stato normativamente previsto dal D.L. n. 73 del 18 giugno 2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 3 agosto 2007, e prevede all'art. 1 co. 2 che “A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. […]”.
A tale D.L. seguiva la Delibera n. 156 del 27 giugno 2007 (Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del
6 decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 – TIV) emanata dall'AEEG (Autorità per energia elettrica e gas, la cui denominazione è nel tempo divenuta AEEGSI e infine ARERA).
La suddetta delibera regola tanto il servizio di maggior tutela di cui all'art. 1 commi 2 e 3 del
D.L. 73/2007, che qui interessa, tanto il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1 co. 4 stesso decreto-legge.
L'articolo 4.3 della delibera prevede che “Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo: a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2; […]” e all'art.
4.4. che “A partire dall'inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, è attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.”.
Il successivo art.
4.6 stabilisce ancora che “L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV.”.
L'art.
5.2 della delibera individua ancora l'ambito di applicazione - in questo caso rilevante - del servizio di maggior tutela, stabilendo “
5.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono: a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a); […].
I successivi articoli 7, 8 e 9 dettano le disposizioni circa le condizioni economiche applicabili.
Pertanto, l'attivazione di un contratto per l'erogazione di energia da parte del avvenuta Pt_2 in perfetta coerenza con le disposizioni testé richiamate.
Chiarita la legittimità dei titoli dell'opponente, deve rilevarsi che l'opposta non ha contestato in modo preciso e dettagliato i criteri di quantificazione del credito vantato – e pagato – all'opponente, con la conseguenza che la pretesa restitutoria non è fondata nemmeno parzialmente con riferimento al quantum, né sopperisce a ciò la dichiarazione testimoniale resa dal IG. in data 16.5.2024, completamente generica e priva di rilievo Testimone_1 probatorio.
Per le superiori considerazioni deve ritenersi fondata la pretesa creditoria del Parte_1
e, di converso, infondata la pretesa restitutoria attivata in via monitoria dalla
[...]
, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del D.I. opposto. CP_1
7 Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. 1753/2022, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord il 10.5.2022 nell'ambito del procedimento recante R.g. n. 3179/2022;
2) Condanna l'opposta IG.ra al rimborso, in favore dell'opponente Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00, oltre spese generali al Parte_1
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, 10.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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