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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1088/2022 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da SA promossa da:
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alberto Costa, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
in Chivasso via Cesare Pavese 12-14 (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore Geom. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mauro Manassero, CP_2
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita,
pagina 1 di 12 Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Assunto ogni più opportuno provvedimento di legge,
Nel merito
Previo il rinnovato esame del merito della controversia in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla sentenza di cassazione, a conferma della pronuncia del giudice di primo grado, respingere l'appello proposto dal Controparte_1
a) condannando il medesimo a corrispondere alla la somma di euro Controparte_1 Parte_1
23.974,80, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
b) condannando, altresì, il predetto alla restituzione di quanto già versato dalla società CP_1
scrivente al medesimo in applicazione della sentenza della Corte di appello n° 2045 del 5 CP_1
dicembre 2016, cassata dalla Suprema Corte, nella misura di euro 17.579,76, cui vanno aggiunti gli interessi legali fino al saldo,
c) oltre alla rifusione di tutte le spese legali relative alle distinte fasi e gradi del giudizio, ivi compresa la fase cautelare nel precedente grado di appello ed il giudizio di cassazione.
PER IL CONDOMINIO ASTORIA:
Contrariis reiectis,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
In via istruttoria
- Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio.
In via principale
- In parziale riforma della sentenza n. 4433/14, emessa dal Tribunale di Torino, Sezione I° civile, nella causa all'R.G. n. 23494/12, confermata la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 7023/12 emesso dal
Tribunale di Torino in data 26.05.2012, revocare la condanna al pagamento della somma di €uro
23.974,80, con gli accessori e mandare definitivamente assolto il dalle pretese Controparte_1
creditore della Parte_1
- Dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore degli Parte_1
appellanti delle somme tutte corrisposte in esecuzione, spontanea o coattiva, della sentenza di primo grado.
- Con il favore delle spese e delle competenze di difesa dei gradi di giudizio, ivi compresi il giudizio di legittimità ed il giudizio di rinvio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. rifuse.
- Attesa la redazione degli atti del giudizio con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione pagina 2 di 12 all'interno dell'atto, si insta per l'applicazione del c. 1 bis dell'art. 1 del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, c. 2, lett. b) del Dec. Min. Giust. n. 37/2018 e dall'art. 2, c. 1, lettera a) del D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio
Con atto di citazione notificato il 24.7.2012 il ha proposto opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 7023/2012, emesso dal Tribunale di Torino per il pagamento di € 54.529,21 - oltre interessi e spese del procedimento - in favore della in virtù di 106 fatture emesse da Parte_1
ottobre 1994 a marzo 2011 per la fornitura di gasolio per riscaldamento;
l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo deducendo (i) il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo il
DO intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la che provvedeva ad eseguire Parte_1
la propria fornitura direttamente ai singoli utenti del servizio di riscaldamento, sottoscrittori dei contratti, a compilare la ripartizione della spesa e a riscuotere i relativi contributi;
anche l'approvazione del contratto di gestione triennale da ultimo stipulato in data 25.5.2009 era deliberata dagli utenti riuniti in apposita assemblea convocata a norma dell'art. 6 L. 841/1973; (ii) la prescrizione quinquennale degli asseriti crediti per il periodo precedente alla data del 19.2.2006; (iii) la mancanza di idonea prova scritta del credito.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'opposizione esponendo che: dal 1994 Parte_1
l'assemblea del DO affidava a la gestione del servizio di riscaldamento in appalto, Parte_1
stipulando i relativi contratti, approvando preventivi e rendiconti;
solo l'assemblea condominiale avrebbe potuto deliberare in merito, trattandosi di materia di sua pertinenza ovvero riscaldamento condominiale fornito attraverso l'utilizzo della caldaia centrale;
dal 1994 e per tutte le successive stagioni invernali forniva quindi gasolio per riscaldamento al DO, che pagava Parte_1
regolarmente, fatta eccezione per alcuni condomini e/o inquilini (FA e loro eredi e loro CP_3
inquilini); il DO con tutti i condomini era responsabile in solido dell'obbligo di pagamento delle somme non versate, e ciò in forza degli impegni contrattualmente assunti;
inoltre l'art. 3 del contratto prevedeva un regime di responsabilità solidale dei condomini.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4433/2014, ha rilevato che: attraverso la Parte_1
produzione dei verbali assembleari, aveva provato che l'affidamento del servizio di riscaldamento pagina 3 di 12 veniva disposto dall'assemblea del DO opponente;
in particolare, il verbale di assemblea del
27.9.1994 rendeva chiaro che si trattava di un'assemblea dedicata a deliberare anche su altre questioni
(l'impianto ascensore, la tinteggiatura delle scale) oltre al servizio di riscaldamento, tutte materie sulle quali l'assemblea era chiamata a deliberare ex art. 1135 c.c.; le riunioni - in cui erano presenti, in luogo dei locatori, i conduttori - erano comunque delle assemblee condominiali, senza possibilità di individuare l'esistenza di un organo, che parte opponente indicava come “assemblea degli utenti”, diverso dall'assemblea condominiale;
doveva essere accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi agli anni 1994-2005; il doveva pertanto essere condannato a pagare alla convenuta CP_1
opposta il minor importo di € 23.974,80, relativo ai debiti degli anni 2006-2011.
Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e condannato il a corrispondere alla Controparte_1 [...]
la somma di € 23.974,80, oltre interessi legali dal 15.5.2012 al saldo, e a rifonderle le spese Parte_1
di lite nella misura della metà, con compensazione tra le parti della restante metà.
Il ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti Controparte_1
motivi: 1) il non era legittimato passivamente per la carenza di un rapporto contrattuale tra CP_1
il DO e la i debitori erano i c.d. utenti (condomini ed inquilini fruitori del servizio Parte_1
di riscaldamento), soggetti distinti dal DO;
2) non era ravvisabile l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva in capo al per le obbligazioni assunte singolarmente dai CP_1
conduttori/fruitori; 3) non era stata data prova scritta del residuo credito della Parte_1
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, Parte_1
ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata;
ha evidenziato la sussistenza della prova documentale delle forniture, essendo state prodotte le fatture relative ai contratti intervenuti tra le parti (mai contestate), le delibere assembleari, le lettere di messa in mora e di intimazione ad adempiere;
e che i soggetti contrattuali erano esclusivamente l'impresa fornitrice del carburante e il
DO (non i condomini e gli inquilini fruitori); inoltre dall'art. 3 del contratto di “Servizio di riscaldamento in appalto” emergeva che il aveva assunto l'obbligo di pagare i debiti di CP_1
ciascuno dei suoi condomini.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 2045/2016, ha accolto l'appello del CP_1
rilevando che: aveva intrattenuto il rapporto contrattuale direttamente e in modo Parte_1
autonomo con i singoli fruitori del servizio e non con il;
dai documenti prodotti emergeva CP_1
chiaramente che gli utenti, riuniti in apposita assemblea, avevano manifestato la volontà di usufruire del servizio di riscaldamento e per tale ragione non si poteva ritenere che i contratti fossero stati conclusi con il;
i condomini, infatti, avevano partecipato all'assemblea in qualità di meri CP_1
fruitori del servizio e avevano conferito un mandato collettivo per la stipulazione del contratto, senza pagina 4 di 12 coinvolgere in alcun modo l'ente condominiale;
per quanto riguardava l'asserita solidarietà del derivante dall'art. 3 del contratto di “Servizio di riscaldamento in appalto”, tale clausola CP_1 non provava l'assunzione dell'obbligo del di pagare i debiti degli utenti morosi CP_1
(condomini o inquilini), essendo la solidarietà prevista tra gli utenti, e cioè tra i concreti fruitori del riscaldamento.
Ha pertanto riformato la sentenza di primo grado, rigettato la domanda di di condanna Parte_1 del al pagamento di € 23.974,80 con gli interessi, e condannato a pagare al CP_1 Parte_1
le spese dei due gradi di giudizio. CP_1
La ha proposto ricorso per SA avverso la sentenza della Corte d'Appello. Parte_1
Il ha resistito depositando controricorso. Controparte_1
La sentenza della Corte di SA
La Corte di SA, con sentenza n. 13582/2022 pubblicata il 29.4.2022, ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Ha in particolare rilevato che:
- il primo motivo, con cui il ricorrente ha denunziato violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. (in relazione agli artt. 1117, 1118, 1123, 1130, 1130 bis, 1131, 1135,
1136 c.c., 10 l. 392/1978 e 6 l. 841/73), assumendo che la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto che il contratto di fornitura non fosse stato stipulato dal ma CP_1
dagli utenti del servizio in via autonoma come tali e non come condomini, è fondato;
- l'argomentazione della Corte d'Appello, laddove ha ritenuto che le delibere assembleari relative all'assegnazione del servizio di fornitura del gasolio alla non avevano impegnato il Parte_1
per la ragione che ad essa i partecipanti (condomini e inquilini dello stabile) avevano CP_1
preso parte quali utenti del servizio e non quali condomini, “sconta l'evidente errore di non avere considerato che l'intervento dei conduttori delle unità immobiliari alle assemblee del CP_1
relative alle spese ed alla gestione del servizio di riscaldamento costituisce una fattispecie tipica prevista dalla legge (art. 10 legge 392 del 1978) e non può pertanto considerarsi un dato eccentrico, tale da escludere la natura condominiale della riunione, che anzi è sottolineata dalla stessa disposizione normativa. Di nessun rilievo quindi il fatto che gli intervenuti si siano qualificati utenti e non pagina 5 di 12 condomini o conduttori di immobili dello stabile, trattandosi di un dato nominale e formalistico, che non può alterare la sostanziale, ed anche formale, natura condominiale dell'assemblea”;
- “In ogni caso deve ribadirsi che le disposizioni in tema di condominio che attribuiscono all'assemblea le decisioni sui beni comuni ed all'amministratore il compito di attuarle e l'attività di gestione degli stessi e di tenuta della contabilità delle spese hanno carattere vincolante, delineando un sistema di organizzazione rigida, non derogabile se non nei limiti previsti espressamente dalla legge (art. 1138 cod. civ.), sicché non risultano ammissibili e consentite forme organizzative alternative per la gestione ed amministrazione dei beni comuni”;
- “Tale rilievo avrebbe dovuto portare il giudicante ad escludere la possibilità di ravvisare centri organizzativi e decisionali diversi, rispetto all'assemblea di condominio, competenti ad assumere decisioni in ordine alla gestione di un servizio comune ai condomini. Né in tale contesto può assumere alcun rilievo che, nelle suddette deliberazioni, sia stato conferito mandato espresso alla persona dello stesso amministratore, senza però menzionare tale sua qualità, di stipulare il contratto di fornitura, trattandosi di previsione meramente ripetitiva di un adempimento che rientra per l'appunto tra le attribuzioni che la legge attribuisce all'amministratore di condominio (art. 1130 cod. civ.)”;
- “La conclusione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui le delibere in questione non vincolavano il , come ente di gestione, non poggia pertanto su alcuna base giuridica e CP_1 fattuale”.
Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 1.8.2022, la ha riassunto il Parte_1
giudizio innanzi a questa Corte d'Appello, richiamando i propri precedenti atti e chiedendo, alla luce del principio di diritto enunciato dalla SA, di confermare la sentenza del Tribunale e di respingere l'appello proposto dal in quanto inammissibile o infondato, con condanna del CP_1
medesimo al pagamento di € 23.974,80 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al CP_1
saldo; e con condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza della Corte
d'Appello, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Il costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con Controparte_1 riferimento all'obbligazione di pagamento invocata da per effetto riflesso del giudicato Parte_1
esterno formatosi con la sentenza n. 35 del 17.02.2010 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di
IÈ, pronunciata nel giudizio tra e gli eredi FA;
ha inoltre richiamato i motivi di appello Parte_1
relativi alla inestensibilità della solidarietà passiva in capo al e al difetto della prova scritta CP_1
pagina 6 di 12 alla base del ricorso monitorio;
ha quindi chiesto di riformare la sentenza del Tribunale revocando la condanna a favore di controparte, richiamando i propri precedenti atti e formulando le conclusioni sopra riportate
La decisione
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inaccoglibilità/improcedibilità della domanda, sollevata dal con la comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, allegando che la CP_1 Parte_1
aveva omesso di depositare i fascicoli di parte relativi ai precedenti gradi di giudizio, deve intendersi superata dalla avvenuta produzione cartacea di tali fascicoli di parte, a seguito di autorizzazione della
Corte d'Appello, richiesta e ottenuta dalla ricorrente in riassunzione. L'eccezione non è in effetti più stata riproposta dopo la produzione.
Nel merito, oggetto di causa è la domanda proposta da (originariamente con il ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo) di condanna del al pagamento della somma di € 23.974,80 Controparte_1
oltre interessi, per forniture di gasolio per l'impianto di riscaldamento centralizzato.
E' passato in giudicato l'accertamento della prescrizione del credito per le forniture precedenti al 2006
(di cui teneva conto il maggior importo oggetto del decreto ingiuntivo, di € 54.529,21), svolto con la sentenza del Tribunale, non appellata sul punto dalla Parte_1
Premesso che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad applicare il principio di diritto enunciato dalla SA ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve ritenersi accertata la sussistenza della legittimazione passiva e della titolarità passiva del rapporto in capo al Controparte_1
L'accoglimento del ricorso è avvenuto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
pertanto “il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo” (Cass. civ.
17240/2023; Cass. civ. 27337/2019).
E la SA (la cui pronuncia per esteso è sopra riportata) ha statuito che:
- “le disposizioni in tema di condominio che attribuiscono all'assemblea le decisioni sui beni comuni ed all'amministratore il compito di attuarle e l'attività di gestione degli stessi e di tenuta della contabilità delle spese hanno carattere vincolante, delineando un sistema di organizzazione rigida, non derogabile se non nei limiti previsti espressamente dalla legge (art. 1138 cod. civ.), sicché non risultano ammissibili e consentite forme organizzative alternative per la gestione ed amministrazione dei beni comuni”;
pagina 7 di 12 - “Tale rilievo avrebbe dovuto portare il giudicante ad escludere la possibilità di ravvisare centri organizzativi e decisionali diversi, rispetto all'assemblea di condominio, competenti ad assumere decisioni in ordine alla gestione di un servizio comune ai condomini”;
- “La conclusione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui le delibere in questione non vincolavano il , come ente di gestione, non poggia pertanto su alcuna base giuridica e CP_1 fattuale”.
Le delibere in questione - con cui è stata affidata a la gestione del servizio di fornitura Parte_1
del gasolio per riscaldamento e sono stati approvati preventivi e rendiconti - sono quindi state assunte dall'assemblea di condominio e vincolano il che è il legittimato passivo e il Controparte_1
titolare passivo del rapporto contrattuale dedotto in causa.
L'applicazione del principio di diritto dettato dalla SA comporta:
-il rigetto del primo motivo di appello proposto dal avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale, con cui è stata censurata la ritenuta esistenza di un rapporto contrattuale tra il DO e la il rapporto contrattuale deve ritenersi esistente, essendo il DO il contraente;
Parte_1
-l'assorbimento del secondo motivo di appello, con cui è stata censurata l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva in capo al per i debiti dei conduttori/fruitori del servizio di CP_1
riscaldamento; essendo il DO il contraente, deve rispondere come tale dell'obbligazione di pagamento.
Sono quindi infondati gli argomenti riproposti dal nel presente giudizio di rinvio a CP_1
sostegno di tali motivi.
Il ha anche dedotto che le statuizioni contenute nella sentenza n.35/2010 del Tribunale di CP_1
Torino, sezione distaccata di IÈ, pronunciata nella causa tra e gli eredi FA, Parte_1
esplicano alcuni effetti (quali riflessi del giudicato esterno nei confronti del terzo) entro la sfera giuridica del determinando il suo difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, CP_1
in quanto il Tribunale ha accertato l'esistenza della legittimazione passiva degli eredi FA per la stessa pretesa creditoria di derivante dal medesimo rapporto di fornitura. Parte_1
La deduzione è inammissibile poiché:
-viene proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio;
nei precedenti gradi di giudizio il CP_1
ha citato e illustrato la sentenza, ma non ha svolto la deduzione qui formulata, con cui invoca effetti di giudicato esterno nei confronti del terzo che al procedimento non ha preso parte;
pagina 8 di 12 -la SA, dettando il principio di diritto a cui si deve attenere questo giudice di rinvio, ha già vincolato la decisione nel senso che il è il contraente del rapporto di fornitura oggetto di CP_1
causa con Parte_1
La deduzione è comunque infondata, perché la sentenza n.35/2010 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di IÈ (che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di Parte_1 alcuni eredi FA, accogliendo l'opposizione per questioni relative alla mancata individuazione della singola quota di debito spettante alle parti evocate, non essendo stati evocati tutti i coeredi FA e tutti i comproprietari dell'unità immobiliare), in punto legittimazione passiva dei condòmini morosi, ha rigettato l'eccezione proposta dagli opponenti secondo cui sarebbe stato legittimato passivamente solo il in quanto contraente, rilevando che il fatto che il contratto sia stato stipulato dal CP_1
(circostanza che era pacifica tra le parti) e che l'obbligazione sia stata assunta dal CP_1 nell'interesse dei singoli, non escludeva il diritto del fornitore di agire nei confronti del CP_1
singolo che aveva usufruito della fornitura. Non ha invece escluso la legittimazione passiva CP_1
o la titolarità passiva del che non era parte di quel giudizio, e ha anzi affermato che il CP_1
era il contraente. CP_1
E' poi inammissibile l'allegazione del contenuta nella comparsa conclusionale, secondo CP_1
cui “in data 16/07/2024 è stata pubblicata la Sentenza della Corte di SA n. 19532 … nella quale la S.C. ha riconosciuto il principio per il quale, in ambito condominiale, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono prevedere in contratto d'appalto la sostituzione dal lato passivo ab origine dei singoli condomini morosi al ed ai condomini virtuosi, escludendo così il CP_1
coinvolgimento di questi ultimi già nella fase di formazione del titolo giudiziale per il pagamento del compenso dell'appaltatore”; “La sentenza tratta di una vicenda sostanzialmente identica a quella che ci occupa e, pertanto, il principio in essa fissato … trova applicazione anche nell'odierno giudizio”, “con correlato e conseguente riconoscimento del difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
Come già esposto, questa Corte quale giudice del rinvio è vincolata al principio di diritto stabilito dalla pronuncia della Corte di SA che, cassando la sentenza della Corte d'Appello, ha rinviato la causa davanti a questo giudice;
deve quindi farsi riferimento esclusivamente alla sentenza n.
13583/2022 della SA da cui origina il presente giudizio di rinvio, essendo irrilevante quanto statuito dalla SA con diversa pronuncia, di cui è pertanto superfluo esaminare il contenuto in relazione al caso trattato.
La prova dell'ammontare del credito è stata fornita da risultando infondato il terzo Parte_1
motivo di appello.
pagina 9 di 12 ha infatti prodotto (limitando l'esame agli anni 2006-2011 oggetto di causa): i contratti Parte_1
di affidamento della gestione del servizio di riscaldamento stipulati con il DO in data
1.10.2001 per cinque anni, in data 3.10.2006 per tre anni, in data 25.5.2009 per tre anni, e i verbali delle assemblee condominiali di approvazione preventivi e consuntivi delle spese di riscaldamento
(docc. 147, 148, 149, 150, 151); le fatture relative alle singole forniture con l'estratto del registro fatture vendita autenticato da notaio (docc. da 1 a 119); le lettere di messa in mora e di intimazione ad adempiere (docc. da 152 a 162).
Il non ha mai contestato che il servizio di erogazione del gasolio per riscaldamento sia CP_1
regolarmente avvenuto e ha sempre approvato di volta in volta preventivi e consuntivi senza sollevare eccezioni sul punto, non ha contestato le fatture, né ha provato il pagamento della somma richiesta.
La domanda di viene pertanto accolta e il viene condannato al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di € 23.974,80, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (15.5.2012) al saldo;
confermando la revoca del decreto ingiuntivo disposta dal Tribunale.
Le spese di lite e le restituzioni
Visto l'esito complessivo della causa, per tutti i gradi di giudizio successivi al primo le spese processuali di vengono poste a carico del in applicazione del Parte_1 Controparte_1
principio di soccombenza.
Per il primo grado di giudizio viene invece confermata la regolamentazione disposta nella sentenza del
Tribunale, con compensazione delle spese per la quota della metà e condanna del a CP_1 corrispondere l'altra metà a controparte;
sul punto non è infatti stato svolto appello incidentale da parte di e la parziale compensazione è giustificata dall'accoglimento dell'eccezione di Parte_1
prescrizione, non più oggetto dei successivi gradi. Anche per la liquidazione dei compensi viene confermato quanto disposto dal Tribunale, in assenza di contestazioni delle parti ed essendo la liquidazione congrua in relazione ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
Per i successivi gradi, i compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria) nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio d'appello € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e
IVA se dovuta;
pagina 10 di 12 -per il giudizio di cassazione € 1.276,00 per fase di studio, € 1.134,00 per fase introduttiva, € 672,00 per fase decisionale, per totali € 3.082,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva,
€ 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Alla cassazione della sentenza di appello e all'accoglimento della domanda di con la Parte_1
conferma delle statuizioni del primo grado, consegue il diritto della medesima di ottenere dalla controparte la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello pari a € 17.579,76, come da documentazione prodotta (doc. 2, che prova tre pagamenti di € 5.859,92 ciascuno, mediante consegna di assegni nelle date 20.6.2017, 24.7.2017, 25.9.2017).
Sull'importo sono dovuti gli interessi legali dalle date dei pagamenti, come sopra indicate, al saldo
(Cass. civ. 24475/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-Revoca il decreto ingiuntivo n.7023/12 emesso dal Tribunale di Torino in data 26.5.2012;
-Condanna il corrente in Chivasso via Pavese n.12-14, in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore, a corrispondere alla la somma di € 23.974,80, oltre Parte_1
interessi legali dal 15.5.2012 al saldo;
-Condanna il corrente in Chivasso via Pavese n.12-14, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, a pagare alla a titolo di rimborso delle spese processuali, Parte_1
le seguenti somme:
--per il giudizio di primo grado, quanto alla fase monitoria € 809,50 oltre CPA e IVA, e quanto al giudizio di opposizione € 3.100,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA, pari alla quota della metà, dichiarando compensate tra le parti la restante metà delle spese;
--per il giudizio d'appello € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;
--per il giudizio di cassazione € 3.082,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
--per il presente giudizio di rinvio € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
pagina 11 di 12 Condanna il corrente in Chivasso via Pavese n.12-14, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, a restituire alla la somma di € 17.579,76 oltre agli interessi Parte_1
legali dalle date dei pagamenti (indicate in motivazione) al saldo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Orlando dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1088/2022 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da SA promossa da:
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alberto Costa, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
in Chivasso via Cesare Pavese 12-14 (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore Geom. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mauro Manassero, CP_2
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
PER Parte_1
Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita,
pagina 1 di 12 Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Assunto ogni più opportuno provvedimento di legge,
Nel merito
Previo il rinnovato esame del merito della controversia in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla sentenza di cassazione, a conferma della pronuncia del giudice di primo grado, respingere l'appello proposto dal Controparte_1
a) condannando il medesimo a corrispondere alla la somma di euro Controparte_1 Parte_1
23.974,80, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
b) condannando, altresì, il predetto alla restituzione di quanto già versato dalla società CP_1
scrivente al medesimo in applicazione della sentenza della Corte di appello n° 2045 del 5 CP_1
dicembre 2016, cassata dalla Suprema Corte, nella misura di euro 17.579,76, cui vanno aggiunti gli interessi legali fino al saldo,
c) oltre alla rifusione di tutte le spese legali relative alle distinte fasi e gradi del giudizio, ivi compresa la fase cautelare nel precedente grado di appello ed il giudizio di cassazione.
PER IL CONDOMINIO ASTORIA:
Contrariis reiectis,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
In via istruttoria
- Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio.
In via principale
- In parziale riforma della sentenza n. 4433/14, emessa dal Tribunale di Torino, Sezione I° civile, nella causa all'R.G. n. 23494/12, confermata la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 7023/12 emesso dal
Tribunale di Torino in data 26.05.2012, revocare la condanna al pagamento della somma di €uro
23.974,80, con gli accessori e mandare definitivamente assolto il dalle pretese Controparte_1
creditore della Parte_1
- Dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore degli Parte_1
appellanti delle somme tutte corrisposte in esecuzione, spontanea o coattiva, della sentenza di primo grado.
- Con il favore delle spese e delle competenze di difesa dei gradi di giudizio, ivi compresi il giudizio di legittimità ed il giudizio di rinvio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. rifuse.
- Attesa la redazione degli atti del giudizio con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione pagina 2 di 12 all'interno dell'atto, si insta per l'applicazione del c. 1 bis dell'art. 1 del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, c. 2, lett. b) del Dec. Min. Giust. n. 37/2018 e dall'art. 2, c. 1, lettera a) del D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio
Con atto di citazione notificato il 24.7.2012 il ha proposto opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 7023/2012, emesso dal Tribunale di Torino per il pagamento di € 54.529,21 - oltre interessi e spese del procedimento - in favore della in virtù di 106 fatture emesse da Parte_1
ottobre 1994 a marzo 2011 per la fornitura di gasolio per riscaldamento;
l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo deducendo (i) il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo il
DO intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la che provvedeva ad eseguire Parte_1
la propria fornitura direttamente ai singoli utenti del servizio di riscaldamento, sottoscrittori dei contratti, a compilare la ripartizione della spesa e a riscuotere i relativi contributi;
anche l'approvazione del contratto di gestione triennale da ultimo stipulato in data 25.5.2009 era deliberata dagli utenti riuniti in apposita assemblea convocata a norma dell'art. 6 L. 841/1973; (ii) la prescrizione quinquennale degli asseriti crediti per il periodo precedente alla data del 19.2.2006; (iii) la mancanza di idonea prova scritta del credito.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'opposizione esponendo che: dal 1994 Parte_1
l'assemblea del DO affidava a la gestione del servizio di riscaldamento in appalto, Parte_1
stipulando i relativi contratti, approvando preventivi e rendiconti;
solo l'assemblea condominiale avrebbe potuto deliberare in merito, trattandosi di materia di sua pertinenza ovvero riscaldamento condominiale fornito attraverso l'utilizzo della caldaia centrale;
dal 1994 e per tutte le successive stagioni invernali forniva quindi gasolio per riscaldamento al DO, che pagava Parte_1
regolarmente, fatta eccezione per alcuni condomini e/o inquilini (FA e loro eredi e loro CP_3
inquilini); il DO con tutti i condomini era responsabile in solido dell'obbligo di pagamento delle somme non versate, e ciò in forza degli impegni contrattualmente assunti;
inoltre l'art. 3 del contratto prevedeva un regime di responsabilità solidale dei condomini.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4433/2014, ha rilevato che: attraverso la Parte_1
produzione dei verbali assembleari, aveva provato che l'affidamento del servizio di riscaldamento pagina 3 di 12 veniva disposto dall'assemblea del DO opponente;
in particolare, il verbale di assemblea del
27.9.1994 rendeva chiaro che si trattava di un'assemblea dedicata a deliberare anche su altre questioni
(l'impianto ascensore, la tinteggiatura delle scale) oltre al servizio di riscaldamento, tutte materie sulle quali l'assemblea era chiamata a deliberare ex art. 1135 c.c.; le riunioni - in cui erano presenti, in luogo dei locatori, i conduttori - erano comunque delle assemblee condominiali, senza possibilità di individuare l'esistenza di un organo, che parte opponente indicava come “assemblea degli utenti”, diverso dall'assemblea condominiale;
doveva essere accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti relativi agli anni 1994-2005; il doveva pertanto essere condannato a pagare alla convenuta CP_1
opposta il minor importo di € 23.974,80, relativo ai debiti degli anni 2006-2011.
Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e condannato il a corrispondere alla Controparte_1 [...]
la somma di € 23.974,80, oltre interessi legali dal 15.5.2012 al saldo, e a rifonderle le spese Parte_1
di lite nella misura della metà, con compensazione tra le parti della restante metà.
Il ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti Controparte_1
motivi: 1) il non era legittimato passivamente per la carenza di un rapporto contrattuale tra CP_1
il DO e la i debitori erano i c.d. utenti (condomini ed inquilini fruitori del servizio Parte_1
di riscaldamento), soggetti distinti dal DO;
2) non era ravvisabile l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva in capo al per le obbligazioni assunte singolarmente dai CP_1
conduttori/fruitori; 3) non era stata data prova scritta del residuo credito della Parte_1
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, Parte_1
ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata;
ha evidenziato la sussistenza della prova documentale delle forniture, essendo state prodotte le fatture relative ai contratti intervenuti tra le parti (mai contestate), le delibere assembleari, le lettere di messa in mora e di intimazione ad adempiere;
e che i soggetti contrattuali erano esclusivamente l'impresa fornitrice del carburante e il
DO (non i condomini e gli inquilini fruitori); inoltre dall'art. 3 del contratto di “Servizio di riscaldamento in appalto” emergeva che il aveva assunto l'obbligo di pagare i debiti di CP_1
ciascuno dei suoi condomini.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 2045/2016, ha accolto l'appello del CP_1
rilevando che: aveva intrattenuto il rapporto contrattuale direttamente e in modo Parte_1
autonomo con i singoli fruitori del servizio e non con il;
dai documenti prodotti emergeva CP_1
chiaramente che gli utenti, riuniti in apposita assemblea, avevano manifestato la volontà di usufruire del servizio di riscaldamento e per tale ragione non si poteva ritenere che i contratti fossero stati conclusi con il;
i condomini, infatti, avevano partecipato all'assemblea in qualità di meri CP_1
fruitori del servizio e avevano conferito un mandato collettivo per la stipulazione del contratto, senza pagina 4 di 12 coinvolgere in alcun modo l'ente condominiale;
per quanto riguardava l'asserita solidarietà del derivante dall'art. 3 del contratto di “Servizio di riscaldamento in appalto”, tale clausola CP_1 non provava l'assunzione dell'obbligo del di pagare i debiti degli utenti morosi CP_1
(condomini o inquilini), essendo la solidarietà prevista tra gli utenti, e cioè tra i concreti fruitori del riscaldamento.
Ha pertanto riformato la sentenza di primo grado, rigettato la domanda di di condanna Parte_1 del al pagamento di € 23.974,80 con gli interessi, e condannato a pagare al CP_1 Parte_1
le spese dei due gradi di giudizio. CP_1
La ha proposto ricorso per SA avverso la sentenza della Corte d'Appello. Parte_1
Il ha resistito depositando controricorso. Controparte_1
La sentenza della Corte di SA
La Corte di SA, con sentenza n. 13582/2022 pubblicata il 29.4.2022, ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Ha in particolare rilevato che:
- il primo motivo, con cui il ricorrente ha denunziato violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. (in relazione agli artt. 1117, 1118, 1123, 1130, 1130 bis, 1131, 1135,
1136 c.c., 10 l. 392/1978 e 6 l. 841/73), assumendo che la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto che il contratto di fornitura non fosse stato stipulato dal ma CP_1
dagli utenti del servizio in via autonoma come tali e non come condomini, è fondato;
- l'argomentazione della Corte d'Appello, laddove ha ritenuto che le delibere assembleari relative all'assegnazione del servizio di fornitura del gasolio alla non avevano impegnato il Parte_1
per la ragione che ad essa i partecipanti (condomini e inquilini dello stabile) avevano CP_1
preso parte quali utenti del servizio e non quali condomini, “sconta l'evidente errore di non avere considerato che l'intervento dei conduttori delle unità immobiliari alle assemblee del CP_1
relative alle spese ed alla gestione del servizio di riscaldamento costituisce una fattispecie tipica prevista dalla legge (art. 10 legge 392 del 1978) e non può pertanto considerarsi un dato eccentrico, tale da escludere la natura condominiale della riunione, che anzi è sottolineata dalla stessa disposizione normativa. Di nessun rilievo quindi il fatto che gli intervenuti si siano qualificati utenti e non pagina 5 di 12 condomini o conduttori di immobili dello stabile, trattandosi di un dato nominale e formalistico, che non può alterare la sostanziale, ed anche formale, natura condominiale dell'assemblea”;
- “In ogni caso deve ribadirsi che le disposizioni in tema di condominio che attribuiscono all'assemblea le decisioni sui beni comuni ed all'amministratore il compito di attuarle e l'attività di gestione degli stessi e di tenuta della contabilità delle spese hanno carattere vincolante, delineando un sistema di organizzazione rigida, non derogabile se non nei limiti previsti espressamente dalla legge (art. 1138 cod. civ.), sicché non risultano ammissibili e consentite forme organizzative alternative per la gestione ed amministrazione dei beni comuni”;
- “Tale rilievo avrebbe dovuto portare il giudicante ad escludere la possibilità di ravvisare centri organizzativi e decisionali diversi, rispetto all'assemblea di condominio, competenti ad assumere decisioni in ordine alla gestione di un servizio comune ai condomini. Né in tale contesto può assumere alcun rilievo che, nelle suddette deliberazioni, sia stato conferito mandato espresso alla persona dello stesso amministratore, senza però menzionare tale sua qualità, di stipulare il contratto di fornitura, trattandosi di previsione meramente ripetitiva di un adempimento che rientra per l'appunto tra le attribuzioni che la legge attribuisce all'amministratore di condominio (art. 1130 cod. civ.)”;
- “La conclusione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui le delibere in questione non vincolavano il , come ente di gestione, non poggia pertanto su alcuna base giuridica e CP_1 fattuale”.
Il presente giudizio di rinvio
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 1.8.2022, la ha riassunto il Parte_1
giudizio innanzi a questa Corte d'Appello, richiamando i propri precedenti atti e chiedendo, alla luce del principio di diritto enunciato dalla SA, di confermare la sentenza del Tribunale e di respingere l'appello proposto dal in quanto inammissibile o infondato, con condanna del CP_1
medesimo al pagamento di € 23.974,80 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al CP_1
saldo; e con condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza della Corte
d'Appello, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Il costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con Controparte_1 riferimento all'obbligazione di pagamento invocata da per effetto riflesso del giudicato Parte_1
esterno formatosi con la sentenza n. 35 del 17.02.2010 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di
IÈ, pronunciata nel giudizio tra e gli eredi FA;
ha inoltre richiamato i motivi di appello Parte_1
relativi alla inestensibilità della solidarietà passiva in capo al e al difetto della prova scritta CP_1
pagina 6 di 12 alla base del ricorso monitorio;
ha quindi chiesto di riformare la sentenza del Tribunale revocando la condanna a favore di controparte, richiamando i propri precedenti atti e formulando le conclusioni sopra riportate
La decisione
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inaccoglibilità/improcedibilità della domanda, sollevata dal con la comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, allegando che la CP_1 Parte_1
aveva omesso di depositare i fascicoli di parte relativi ai precedenti gradi di giudizio, deve intendersi superata dalla avvenuta produzione cartacea di tali fascicoli di parte, a seguito di autorizzazione della
Corte d'Appello, richiesta e ottenuta dalla ricorrente in riassunzione. L'eccezione non è in effetti più stata riproposta dopo la produzione.
Nel merito, oggetto di causa è la domanda proposta da (originariamente con il ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo) di condanna del al pagamento della somma di € 23.974,80 Controparte_1
oltre interessi, per forniture di gasolio per l'impianto di riscaldamento centralizzato.
E' passato in giudicato l'accertamento della prescrizione del credito per le forniture precedenti al 2006
(di cui teneva conto il maggior importo oggetto del decreto ingiuntivo, di € 54.529,21), svolto con la sentenza del Tribunale, non appellata sul punto dalla Parte_1
Premesso che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad applicare il principio di diritto enunciato dalla SA ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve ritenersi accertata la sussistenza della legittimazione passiva e della titolarità passiva del rapporto in capo al Controparte_1
L'accoglimento del ricorso è avvenuto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
pertanto “il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo” (Cass. civ.
17240/2023; Cass. civ. 27337/2019).
E la SA (la cui pronuncia per esteso è sopra riportata) ha statuito che:
- “le disposizioni in tema di condominio che attribuiscono all'assemblea le decisioni sui beni comuni ed all'amministratore il compito di attuarle e l'attività di gestione degli stessi e di tenuta della contabilità delle spese hanno carattere vincolante, delineando un sistema di organizzazione rigida, non derogabile se non nei limiti previsti espressamente dalla legge (art. 1138 cod. civ.), sicché non risultano ammissibili e consentite forme organizzative alternative per la gestione ed amministrazione dei beni comuni”;
pagina 7 di 12 - “Tale rilievo avrebbe dovuto portare il giudicante ad escludere la possibilità di ravvisare centri organizzativi e decisionali diversi, rispetto all'assemblea di condominio, competenti ad assumere decisioni in ordine alla gestione di un servizio comune ai condomini”;
- “La conclusione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui le delibere in questione non vincolavano il , come ente di gestione, non poggia pertanto su alcuna base giuridica e CP_1 fattuale”.
Le delibere in questione - con cui è stata affidata a la gestione del servizio di fornitura Parte_1
del gasolio per riscaldamento e sono stati approvati preventivi e rendiconti - sono quindi state assunte dall'assemblea di condominio e vincolano il che è il legittimato passivo e il Controparte_1
titolare passivo del rapporto contrattuale dedotto in causa.
L'applicazione del principio di diritto dettato dalla SA comporta:
-il rigetto del primo motivo di appello proposto dal avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale, con cui è stata censurata la ritenuta esistenza di un rapporto contrattuale tra il DO e la il rapporto contrattuale deve ritenersi esistente, essendo il DO il contraente;
Parte_1
-l'assorbimento del secondo motivo di appello, con cui è stata censurata l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva in capo al per i debiti dei conduttori/fruitori del servizio di CP_1
riscaldamento; essendo il DO il contraente, deve rispondere come tale dell'obbligazione di pagamento.
Sono quindi infondati gli argomenti riproposti dal nel presente giudizio di rinvio a CP_1
sostegno di tali motivi.
Il ha anche dedotto che le statuizioni contenute nella sentenza n.35/2010 del Tribunale di CP_1
Torino, sezione distaccata di IÈ, pronunciata nella causa tra e gli eredi FA, Parte_1
esplicano alcuni effetti (quali riflessi del giudicato esterno nei confronti del terzo) entro la sfera giuridica del determinando il suo difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, CP_1
in quanto il Tribunale ha accertato l'esistenza della legittimazione passiva degli eredi FA per la stessa pretesa creditoria di derivante dal medesimo rapporto di fornitura. Parte_1
La deduzione è inammissibile poiché:
-viene proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio;
nei precedenti gradi di giudizio il CP_1
ha citato e illustrato la sentenza, ma non ha svolto la deduzione qui formulata, con cui invoca effetti di giudicato esterno nei confronti del terzo che al procedimento non ha preso parte;
pagina 8 di 12 -la SA, dettando il principio di diritto a cui si deve attenere questo giudice di rinvio, ha già vincolato la decisione nel senso che il è il contraente del rapporto di fornitura oggetto di CP_1
causa con Parte_1
La deduzione è comunque infondata, perché la sentenza n.35/2010 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di IÈ (che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di Parte_1 alcuni eredi FA, accogliendo l'opposizione per questioni relative alla mancata individuazione della singola quota di debito spettante alle parti evocate, non essendo stati evocati tutti i coeredi FA e tutti i comproprietari dell'unità immobiliare), in punto legittimazione passiva dei condòmini morosi, ha rigettato l'eccezione proposta dagli opponenti secondo cui sarebbe stato legittimato passivamente solo il in quanto contraente, rilevando che il fatto che il contratto sia stato stipulato dal CP_1
(circostanza che era pacifica tra le parti) e che l'obbligazione sia stata assunta dal CP_1 nell'interesse dei singoli, non escludeva il diritto del fornitore di agire nei confronti del CP_1
singolo che aveva usufruito della fornitura. Non ha invece escluso la legittimazione passiva CP_1
o la titolarità passiva del che non era parte di quel giudizio, e ha anzi affermato che il CP_1
era il contraente. CP_1
E' poi inammissibile l'allegazione del contenuta nella comparsa conclusionale, secondo CP_1
cui “in data 16/07/2024 è stata pubblicata la Sentenza della Corte di SA n. 19532 … nella quale la S.C. ha riconosciuto il principio per il quale, in ambito condominiale, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono prevedere in contratto d'appalto la sostituzione dal lato passivo ab origine dei singoli condomini morosi al ed ai condomini virtuosi, escludendo così il CP_1
coinvolgimento di questi ultimi già nella fase di formazione del titolo giudiziale per il pagamento del compenso dell'appaltatore”; “La sentenza tratta di una vicenda sostanzialmente identica a quella che ci occupa e, pertanto, il principio in essa fissato … trova applicazione anche nell'odierno giudizio”, “con correlato e conseguente riconoscimento del difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
Come già esposto, questa Corte quale giudice del rinvio è vincolata al principio di diritto stabilito dalla pronuncia della Corte di SA che, cassando la sentenza della Corte d'Appello, ha rinviato la causa davanti a questo giudice;
deve quindi farsi riferimento esclusivamente alla sentenza n.
13583/2022 della SA da cui origina il presente giudizio di rinvio, essendo irrilevante quanto statuito dalla SA con diversa pronuncia, di cui è pertanto superfluo esaminare il contenuto in relazione al caso trattato.
La prova dell'ammontare del credito è stata fornita da risultando infondato il terzo Parte_1
motivo di appello.
pagina 9 di 12 ha infatti prodotto (limitando l'esame agli anni 2006-2011 oggetto di causa): i contratti Parte_1
di affidamento della gestione del servizio di riscaldamento stipulati con il DO in data
1.10.2001 per cinque anni, in data 3.10.2006 per tre anni, in data 25.5.2009 per tre anni, e i verbali delle assemblee condominiali di approvazione preventivi e consuntivi delle spese di riscaldamento
(docc. 147, 148, 149, 150, 151); le fatture relative alle singole forniture con l'estratto del registro fatture vendita autenticato da notaio (docc. da 1 a 119); le lettere di messa in mora e di intimazione ad adempiere (docc. da 152 a 162).
Il non ha mai contestato che il servizio di erogazione del gasolio per riscaldamento sia CP_1
regolarmente avvenuto e ha sempre approvato di volta in volta preventivi e consuntivi senza sollevare eccezioni sul punto, non ha contestato le fatture, né ha provato il pagamento della somma richiesta.
La domanda di viene pertanto accolta e il viene condannato al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di € 23.974,80, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (15.5.2012) al saldo;
confermando la revoca del decreto ingiuntivo disposta dal Tribunale.
Le spese di lite e le restituzioni
Visto l'esito complessivo della causa, per tutti i gradi di giudizio successivi al primo le spese processuali di vengono poste a carico del in applicazione del Parte_1 Controparte_1
principio di soccombenza.
Per il primo grado di giudizio viene invece confermata la regolamentazione disposta nella sentenza del
Tribunale, con compensazione delle spese per la quota della metà e condanna del a CP_1 corrispondere l'altra metà a controparte;
sul punto non è infatti stato svolto appello incidentale da parte di e la parziale compensazione è giustificata dall'accoglimento dell'eccezione di Parte_1
prescrizione, non più oggetto dei successivi gradi. Anche per la liquidazione dei compensi viene confermato quanto disposto dal Tribunale, in assenza di contestazioni delle parti ed essendo la liquidazione congrua in relazione ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
Per i successivi gradi, i compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria) nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio d'appello € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e
IVA se dovuta;
pagina 10 di 12 -per il giudizio di cassazione € 1.276,00 per fase di studio, € 1.134,00 per fase introduttiva, € 672,00 per fase decisionale, per totali € 3.082,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva,
€ 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
Alla cassazione della sentenza di appello e all'accoglimento della domanda di con la Parte_1
conferma delle statuizioni del primo grado, consegue il diritto della medesima di ottenere dalla controparte la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello pari a € 17.579,76, come da documentazione prodotta (doc. 2, che prova tre pagamenti di € 5.859,92 ciascuno, mediante consegna di assegni nelle date 20.6.2017, 24.7.2017, 25.9.2017).
Sull'importo sono dovuti gli interessi legali dalle date dei pagamenti, come sopra indicate, al saldo
(Cass. civ. 24475/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-Revoca il decreto ingiuntivo n.7023/12 emesso dal Tribunale di Torino in data 26.5.2012;
-Condanna il corrente in Chivasso via Pavese n.12-14, in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore, a corrispondere alla la somma di € 23.974,80, oltre Parte_1
interessi legali dal 15.5.2012 al saldo;
-Condanna il corrente in Chivasso via Pavese n.12-14, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, a pagare alla a titolo di rimborso delle spese processuali, Parte_1
le seguenti somme:
--per il giudizio di primo grado, quanto alla fase monitoria € 809,50 oltre CPA e IVA, e quanto al giudizio di opposizione € 3.100,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA, pari alla quota della metà, dichiarando compensate tra le parti la restante metà delle spese;
--per il giudizio d'appello € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;
--per il giudizio di cassazione € 3.082,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
--per il presente giudizio di rinvio € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta.
pagina 11 di 12 Condanna il corrente in Chivasso via Pavese n.12-14, in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore, a restituire alla la somma di € 17.579,76 oltre agli interessi Parte_1
legali dalle date dei pagamenti (indicate in motivazione) al saldo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Orlando dott.ssa Gabriella Ratti
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