TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2040 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tramontana ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via Benedetto Battipede, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Rocco ed elettivamente domiciliata in Latina, alla via Aprilia, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il fermo amministrativo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
[...]
proponeva opposizione avverso il fermo amministrativo n. Parte_1
03480202400003499000, basato su numerose cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito, recanti l'importo complessivo di € 2.701.071,88.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti al fermo amministrativo impugnato;
l'incertezza delle pretesa creditoria, non essendo possibile avere contezza degli enti, che hanno emesso i ruoli, e della natura e dell'ammontare degli importi iscritti a ruolo;
la mancata notifica del preavviso di fermo;
la mancata conoscenza delle somme dovute a titolo di sorte capitale, di interessi, di sanzioni e di aggio.
Inoltre, parte opponente eccepiva tardivamente, nelle sole note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.06.2025, la prescrizione del credito e la decadenza dell'agente impositore dal diritto di riscuotere le somme.
2. Si costituiva in giudizio l' , che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1 il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per valore e per materia del giudice adito;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
3. Con ordinanza del 10.03.2025 veniva accolta la richiesta di sospensione dell'atto impugnato relativamente alle cartelle nn. 03420110002241784000, 03420150003851020000 per il solo ruolo
2015/1090, 03420180001836606000, 03420220022948035000, 03420230014698514000 e
03420160004952443000 per il solo ruolo 2016/787.
All'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
pagina 2 di 9 ***
4. Orbene, risulta parzialmente fondata l'eccezione, sollevata da parte opposta, di difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
A tal proposito, oggetto del presente giudizio, come visto, è l'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400003499000, emesso dall'agente della riscossione in seguito all'omessa corresponsione delle somme portate da diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, che attengono parzialmente a tributi.
Invero, la cartella n. 03420140047665458001 è relativa ai diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420150003851020000 in parte concerne la tassa di occupazione permanente degli spazi in aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i contributi dovuti al di CP_2
bonifica; la cartella n. 03420150016731116000 concerne la e la tassa automobilistica;
la Per_1 cartella n. 03420150016731116000 è relativa alla tassa automobilistica;
la cartella n.
03420150023759989000 è in parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità; la cartella n.
03420150026551916000 riguarda l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e la tassa di occupazione permanente degli spazi in aree pubbliche;
la cartella n. 03420150029952577000 concerne i contributi dovuti al consorzio di bonifica;
la cartella n. 03420160004952443000 in parte concerne la la cartella n. 03420160009629333000 è relativa all'IRAP; la cartella n. Per_1
03420160012089684001 e la cartella n. 03420160013137958000 sono relative ai diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420160018275909000 in parte fa riferimento al canone RAI
e alla la cartella n. 03420160032240865000 è relativa ai contributi dovuti al consorzio di Per_1 bonifica;
l'avviso di accertamento n. TDDTDDM000351 concerne l'IRPEF; l'avviso di accertamento n. TD3010902259/2016, riguarda l'IVA, l'IRAP e l'IRPEF; l'avviso di accertamento n. TD3010902297/2016 e l'avviso di accertamento n. TD3010902383/2016 sono relativi all'IRAP
e all'IRPEF; la cartella n. 03420160038840027001 e la cartella n. 03420170001371017000 hanno a oggetto l'imposta di registro;
la cartella n. 03420170006757737000 è relativa all'IRPEF; la cartella n. 03420170009211220000 riguarda l'imposta di registro;
la cartella n. 03420170015212750001 concerne i diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420170026294007000 è relativa ai contributi dovuti al consorzio di bonifica;
la cartella n. 03420170029205210000 riguarda l'imposta di registro;
la cartella n. 03420170029888453000 ha a oggetto l'IRAP; la cartella n.
03420170031864101000 è relativa all'IRAP, all'IRPEF e all'IVA; la cartella n.
03420170031864202000, in parte, e la cartella n. 03420170033667990001 riguardano i diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420180005458649000 è relativa all'IRPEF; la cartella n.
pagina 3 di 9 03420180027062246001 concerne i diritti della camera di commercio;
la cartella n.
03420190003586100000 è relativa all'imposta di locazione;
la cartella n. 03420190019342118000 ha a oggetto l'imposta di registro;
la cartella n. 03420190027765183001 è relativi ai diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420190034976327000 riguarda l'IMU; la cartella n.
03420200000564585000 concerne l'imposta di registro;
la cartella n. 03420200012362750001 è relativa ai diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420200015396166000 ha a oggetto la la cartella n. 03420210009458002001 e la cartella n. 03420210025582881001 hanno a Per_1 oggetto i diritti della camera di commercio;
l'avviso di accertamento n. 250TDDM000440
Cont concerne l'IRPEF; la cartella n. 03420220013100345000 riguarda la e l;
la cartella n. CP_3
03420220029342488001 è relativa ai diritti della camera di commercio;
l'avviso di accertamento n.
250TDDM000100 e l'avviso di accertamento n. 250TDDM000235 hanno a oggetto l'IRPEF.
Ebbene, essendo evidente la natura tributaria di tali crediti, le doglianze relative agli stessi sono sottoposte alla cognizione della giurisdizione tributaria.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “La giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo ex art. 86
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e del relativo preavviso, emessi con riguardo a crediti di natura tributaria, si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006 n. 248, che, modificando l'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n.
546, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. La riferibilità di quest'ultimo atto ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, autonomamente disciplinata dal d.P.R. n. 602 cit., depone infatti a favore della natura interpretativa della predetta disposizione, con la conseguente esclusione, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, della giurisdizione del giudice ordinario, che in materia tributaria è limitata alle controversie attinenti all'esecuzione forzata” (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 10672/2009).
Pertanto, in riferimento a dette cartelle o per parte di esse, come precisato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
5. Va accolta l'eccezione di incompetenza per materia dell'adito Giudice, sollevata da parte opposta, in favore del Giudice di Pace relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420150023759989000, n. 03420160004952443000, n. 03420160018275909000, n.
03420170031864202000, n. 03420190030969643000 nella parte in cui hanno a oggetto sanzioni pagina 4 di 9 per le violazione al codice della strada irrogate ai sensi della l. 689/1981, e n.
03420170031255048001, n. 03420180005458750000, n. 03420180022093319000, n.
03420190014223979000, n. 03420210006512629000, n. 03420230007418533001, che hanno a oggetto esclusivamente le sanzioni irrogate per le violazione al codice della strada.
Ebbene, in merito a dette cartelle va dichiarata la competenza per materia del Giudice di Pace, ai sensi del d.lgs. 150/2011, artt. 6 e 7, a prescindere dal valore della controversia.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. civ., SS.UU., ord. n.15354/2015).
6. Ciò premesso, sono sottoposte alla cognizione di questo Giudice le doglianze relative alle cartelle n. 03420150003851020000 per la parte avente a oggetto il canone acqua, n.
03420110002241784000 concernente le spese processuali, n. 03420220022948035000 relativa a somme dovute a cassa depositi e prestiti, n. 03420230014698514000 relativa a spese di giudizio, n.
03420180001836606000 relativamente alle contravvenzioni emesse dall'ispettorato del lavoro e n.
03420190030969643000 per la sola parte relativa alle sanzioni irrogate dall'ispettorato del lavoro, e agli avvisi di addebito nn. 33420130002992112000 relativo a contributi n. CP_5
33420220002055067000 e n. 33420220004802514000 relativi all'I.V.S.
7. Nel merito, si ritiene infondata l'eccezione, sollevata da parte opposta, di tardività dell'opposizione, poiché formulata oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto il presente giudizio è qualificabile come un'azione di accertamento negativo, e, pertanto, a essa si applicano le regole del processo di cognizione ordinario e non è di conseguenza applicabile il termine decadenziale ex art. 617 c.p.c., che assume rilevanza nei procedimento di opposizione agli atti esecutivi.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18041/2019).
pagina 5 di 9 8. Ciò precisato, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la mancata prova della notifica del preavviso di fermo.
Invero, dalla documentazione in atti non emerge la prova della detta notifica, atteso che parte opposta si limita a produrre al riguardo il file .eml contenente l'attestazione di mancata consegna del predetto preavviso, in quanto trasmesso a un indirizzo PEC non valido (cfr. all. 56-a al fascicolo di parte resistente), l'attestazione della pubblicazione online del preavviso di fermo da parte di
[...]
(cfrt. all. 56-b al fascicolo di parte resistente) e la raccomandata contente la comunicazione Pt_2
all'opponente della pubblicazione del preavviso di fermo sul sito istituzionale di ma Parte_2 non prova l'invio della seconda raccomandata in seguito all'irregolare notifica della prima PEC, in ragione del visto indirizzo non valido, e che la comunicazione della pubblicazione sul sito
[...] sia stata effettivamente trasmessa al destinatario. Pt_2
Ebbene, sulla necessità, ai fini della validità del preavviso di fermo, della notifica della predetta seconda raccomandata e della comunicazione della pubblicazione sul sito di InfoCamere, si segnala che l'art. 60 ter del D.P.R. 600/1973 prevede che “1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
pagina 6 di 9 c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.”
Per tali ragioni, va dichiarata la nullità del fermo amministrativo relativamente alle predette cartelle di pagamento e avvisi di addebito sottoposti alla cognizione di questo Giudice.
9. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 7 di 9 1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della giurisdizione tributaria, fissando termine di legge per la riassunzione, relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420140047665458001, n. 03420150003851020000 per la parte relativa alla tassa di occupazione permanente degli spazi in aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e ai contributi dovuti al consorzio di bonifica, n. 03420150016731116000, n. 03420150016731116000, n.
03420150023759989000, per la parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità, n.
03420150026551916000, n. 03420150029952577000, n. 03420160004952443000 per la parte avente a oggetto la n. 03420160009629333000, n. 03420160012089684001, n. Per_1
03420160013137958000, n. 03420160018275909000, in riferimento al solo canone RAI e alla n. 03420160032240865000, n. 03420160038840027001, n. 03420170001371017000, n. Per_1
03420170006757737000, n. 03420170009211220000, n. 03420170015212750001, n.
03420170026294007000, n. 03420170029205210000, n. 03420170029888453000, n.
03420170031864101000, n. 03420170031864202000, per la parte relativa ai diritti della camera di commercio, n. 03420170033667990001, n. 03420180005458649000, n. 03420180027062246001,
n. 03420190003586100000, n. 03420190019342118000, n. 03420190027765183001, n.
03420190034976327000, n. 03420200000564585000, n. 03420200012362750001, n.
03420200015396166000, n. 03420210009458002001, n. 03420210025582881001, n.
03420220013100345000 e n. 03420220029342488001; e agli gli avvisi di accertamento n.
TDDTDDM000351, n. TD3010902259/2016, n. TD3010902297/2016 n. TD3010902383/2016,
n. 250TDDM000440; n. 250TDDM000100 e n. 250TDDM000235;
2) dichiara il difetto di competenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente, fissando termine di legge per la riassunzione, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420150023759989000, n. 03420160004952443000, n.
03420160018275909000, n. 03420170031864202000 e n. 03420190030969643000 nella parte in cui hanno a oggetto sanzioni per le violazione al codice della strada irrogate ai sensi della l.
689/1981; n. 03420170031255048001, n. 03420180005458750000, n. 03420180022093319000, n.
03420190014223979000, n. 03420210006512629000, n. 03420230007418533001;
3) dichiara la nullità del fermo amministrativo relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420150003851020000 per la parte avente a oggetto il canone acqua, n. 03420110002241784000,
n. 03420220022948035000, n. 03420230014698514000, n. 03420180001836606000, n.
03420190030969643000, per la parte relativa all'irrogazione delle sanzioni irrogate dall'ispettorato pagina 8 di 9 del lavoro;
e agli avvisi di addebito n. 33420130002992112000, n. 33420220002055067000, n.
33420220004802514000;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2040 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tramontana ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via Benedetto Battipede, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Rocco ed elettivamente domiciliata in Latina, alla via Aprilia, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE - OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il fermo amministrativo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
[...]
proponeva opposizione avverso il fermo amministrativo n. Parte_1
03480202400003499000, basato su numerose cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito, recanti l'importo complessivo di € 2.701.071,88.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti al fermo amministrativo impugnato;
l'incertezza delle pretesa creditoria, non essendo possibile avere contezza degli enti, che hanno emesso i ruoli, e della natura e dell'ammontare degli importi iscritti a ruolo;
la mancata notifica del preavviso di fermo;
la mancata conoscenza delle somme dovute a titolo di sorte capitale, di interessi, di sanzioni e di aggio.
Inoltre, parte opponente eccepiva tardivamente, nelle sole note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.06.2025, la prescrizione del credito e la decadenza dell'agente impositore dal diritto di riscuotere le somme.
2. Si costituiva in giudizio l' , che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1 il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per valore e per materia del giudice adito;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
3. Con ordinanza del 10.03.2025 veniva accolta la richiesta di sospensione dell'atto impugnato relativamente alle cartelle nn. 03420110002241784000, 03420150003851020000 per il solo ruolo
2015/1090, 03420180001836606000, 03420220022948035000, 03420230014698514000 e
03420160004952443000 per il solo ruolo 2016/787.
All'udienza del 10.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
pagina 2 di 9 ***
4. Orbene, risulta parzialmente fondata l'eccezione, sollevata da parte opposta, di difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
A tal proposito, oggetto del presente giudizio, come visto, è l'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202400003499000, emesso dall'agente della riscossione in seguito all'omessa corresponsione delle somme portate da diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, che attengono parzialmente a tributi.
Invero, la cartella n. 03420140047665458001 è relativa ai diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420150003851020000 in parte concerne la tassa di occupazione permanente degli spazi in aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i contributi dovuti al di CP_2
bonifica; la cartella n. 03420150016731116000 concerne la e la tassa automobilistica;
la Per_1 cartella n. 03420150016731116000 è relativa alla tassa automobilistica;
la cartella n.
03420150023759989000 è in parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità; la cartella n.
03420150026551916000 riguarda l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e la tassa di occupazione permanente degli spazi in aree pubbliche;
la cartella n. 03420150029952577000 concerne i contributi dovuti al consorzio di bonifica;
la cartella n. 03420160004952443000 in parte concerne la la cartella n. 03420160009629333000 è relativa all'IRAP; la cartella n. Per_1
03420160012089684001 e la cartella n. 03420160013137958000 sono relative ai diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420160018275909000 in parte fa riferimento al canone RAI
e alla la cartella n. 03420160032240865000 è relativa ai contributi dovuti al consorzio di Per_1 bonifica;
l'avviso di accertamento n. TDDTDDM000351 concerne l'IRPEF; l'avviso di accertamento n. TD3010902259/2016, riguarda l'IVA, l'IRAP e l'IRPEF; l'avviso di accertamento n. TD3010902297/2016 e l'avviso di accertamento n. TD3010902383/2016 sono relativi all'IRAP
e all'IRPEF; la cartella n. 03420160038840027001 e la cartella n. 03420170001371017000 hanno a oggetto l'imposta di registro;
la cartella n. 03420170006757737000 è relativa all'IRPEF; la cartella n. 03420170009211220000 riguarda l'imposta di registro;
la cartella n. 03420170015212750001 concerne i diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420170026294007000 è relativa ai contributi dovuti al consorzio di bonifica;
la cartella n. 03420170029205210000 riguarda l'imposta di registro;
la cartella n. 03420170029888453000 ha a oggetto l'IRAP; la cartella n.
03420170031864101000 è relativa all'IRAP, all'IRPEF e all'IVA; la cartella n.
03420170031864202000, in parte, e la cartella n. 03420170033667990001 riguardano i diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420180005458649000 è relativa all'IRPEF; la cartella n.
pagina 3 di 9 03420180027062246001 concerne i diritti della camera di commercio;
la cartella n.
03420190003586100000 è relativa all'imposta di locazione;
la cartella n. 03420190019342118000 ha a oggetto l'imposta di registro;
la cartella n. 03420190027765183001 è relativi ai diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420190034976327000 riguarda l'IMU; la cartella n.
03420200000564585000 concerne l'imposta di registro;
la cartella n. 03420200012362750001 è relativa ai diritti della camera di commercio;
la cartella n. 03420200015396166000 ha a oggetto la la cartella n. 03420210009458002001 e la cartella n. 03420210025582881001 hanno a Per_1 oggetto i diritti della camera di commercio;
l'avviso di accertamento n. 250TDDM000440
Cont concerne l'IRPEF; la cartella n. 03420220013100345000 riguarda la e l;
la cartella n. CP_3
03420220029342488001 è relativa ai diritti della camera di commercio;
l'avviso di accertamento n.
250TDDM000100 e l'avviso di accertamento n. 250TDDM000235 hanno a oggetto l'IRPEF.
Ebbene, essendo evidente la natura tributaria di tali crediti, le doglianze relative agli stessi sono sottoposte alla cognizione della giurisdizione tributaria.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “La giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo ex art. 86
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e del relativo preavviso, emessi con riguardo a crediti di natura tributaria, si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006 n. 248, che, modificando l'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n.
546, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. La riferibilità di quest'ultimo atto ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, autonomamente disciplinata dal d.P.R. n. 602 cit., depone infatti a favore della natura interpretativa della predetta disposizione, con la conseguente esclusione, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, della giurisdizione del giudice ordinario, che in materia tributaria è limitata alle controversie attinenti all'esecuzione forzata” (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 10672/2009).
Pertanto, in riferimento a dette cartelle o per parte di esse, come precisato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
5. Va accolta l'eccezione di incompetenza per materia dell'adito Giudice, sollevata da parte opposta, in favore del Giudice di Pace relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420150023759989000, n. 03420160004952443000, n. 03420160018275909000, n.
03420170031864202000, n. 03420190030969643000 nella parte in cui hanno a oggetto sanzioni pagina 4 di 9 per le violazione al codice della strada irrogate ai sensi della l. 689/1981, e n.
03420170031255048001, n. 03420180005458750000, n. 03420180022093319000, n.
03420190014223979000, n. 03420210006512629000, n. 03420230007418533001, che hanno a oggetto esclusivamente le sanzioni irrogate per le violazione al codice della strada.
Ebbene, in merito a dette cartelle va dichiarata la competenza per materia del Giudice di Pace, ai sensi del d.lgs. 150/2011, artt. 6 e 7, a prescindere dal valore della controversia.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. civ., SS.UU., ord. n.15354/2015).
6. Ciò premesso, sono sottoposte alla cognizione di questo Giudice le doglianze relative alle cartelle n. 03420150003851020000 per la parte avente a oggetto il canone acqua, n.
03420110002241784000 concernente le spese processuali, n. 03420220022948035000 relativa a somme dovute a cassa depositi e prestiti, n. 03420230014698514000 relativa a spese di giudizio, n.
03420180001836606000 relativamente alle contravvenzioni emesse dall'ispettorato del lavoro e n.
03420190030969643000 per la sola parte relativa alle sanzioni irrogate dall'ispettorato del lavoro, e agli avvisi di addebito nn. 33420130002992112000 relativo a contributi n. CP_5
33420220002055067000 e n. 33420220004802514000 relativi all'I.V.S.
7. Nel merito, si ritiene infondata l'eccezione, sollevata da parte opposta, di tardività dell'opposizione, poiché formulata oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto il presente giudizio è qualificabile come un'azione di accertamento negativo, e, pertanto, a essa si applicano le regole del processo di cognizione ordinario e non è di conseguenza applicabile il termine decadenziale ex art. 617 c.p.c., che assume rilevanza nei procedimento di opposizione agli atti esecutivi.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18041/2019).
pagina 5 di 9 8. Ciò precisato, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la mancata prova della notifica del preavviso di fermo.
Invero, dalla documentazione in atti non emerge la prova della detta notifica, atteso che parte opposta si limita a produrre al riguardo il file .eml contenente l'attestazione di mancata consegna del predetto preavviso, in quanto trasmesso a un indirizzo PEC non valido (cfr. all. 56-a al fascicolo di parte resistente), l'attestazione della pubblicazione online del preavviso di fermo da parte di
[...]
(cfrt. all. 56-b al fascicolo di parte resistente) e la raccomandata contente la comunicazione Pt_2
all'opponente della pubblicazione del preavviso di fermo sul sito istituzionale di ma Parte_2 non prova l'invio della seconda raccomandata in seguito all'irregolare notifica della prima PEC, in ragione del visto indirizzo non valido, e che la comunicazione della pubblicazione sul sito
[...] sia stata effettivamente trasmessa al destinatario. Pt_2
Ebbene, sulla necessità, ai fini della validità del preavviso di fermo, della notifica della predetta seconda raccomandata e della comunicazione della pubblicazione sul sito di InfoCamere, si segnala che l'art. 60 ter del D.P.R. 600/1973 prevede che “1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
pagina 6 di 9 c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.”
Per tali ragioni, va dichiarata la nullità del fermo amministrativo relativamente alle predette cartelle di pagamento e avvisi di addebito sottoposti alla cognizione di questo Giudice.
9. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
pagina 7 di 9 1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della giurisdizione tributaria, fissando termine di legge per la riassunzione, relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420140047665458001, n. 03420150003851020000 per la parte relativa alla tassa di occupazione permanente degli spazi in aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e ai contributi dovuti al consorzio di bonifica, n. 03420150016731116000, n. 03420150016731116000, n.
03420150023759989000, per la parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità, n.
03420150026551916000, n. 03420150029952577000, n. 03420160004952443000 per la parte avente a oggetto la n. 03420160009629333000, n. 03420160012089684001, n. Per_1
03420160013137958000, n. 03420160018275909000, in riferimento al solo canone RAI e alla n. 03420160032240865000, n. 03420160038840027001, n. 03420170001371017000, n. Per_1
03420170006757737000, n. 03420170009211220000, n. 03420170015212750001, n.
03420170026294007000, n. 03420170029205210000, n. 03420170029888453000, n.
03420170031864101000, n. 03420170031864202000, per la parte relativa ai diritti della camera di commercio, n. 03420170033667990001, n. 03420180005458649000, n. 03420180027062246001,
n. 03420190003586100000, n. 03420190019342118000, n. 03420190027765183001, n.
03420190034976327000, n. 03420200000564585000, n. 03420200012362750001, n.
03420200015396166000, n. 03420210009458002001, n. 03420210025582881001, n.
03420220013100345000 e n. 03420220029342488001; e agli gli avvisi di accertamento n.
TDDTDDM000351, n. TD3010902259/2016, n. TD3010902297/2016 n. TD3010902383/2016,
n. 250TDDM000440; n. 250TDDM000100 e n. 250TDDM000235;
2) dichiara il difetto di competenza per materia del Tribunale adito in favore del Giudice di
Pace territorialmente competente, fissando termine di legge per la riassunzione, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420150023759989000, n. 03420160004952443000, n.
03420160018275909000, n. 03420170031864202000 e n. 03420190030969643000 nella parte in cui hanno a oggetto sanzioni per le violazione al codice della strada irrogate ai sensi della l.
689/1981; n. 03420170031255048001, n. 03420180005458750000, n. 03420180022093319000, n.
03420190014223979000, n. 03420210006512629000, n. 03420230007418533001;
3) dichiara la nullità del fermo amministrativo relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420150003851020000 per la parte avente a oggetto il canone acqua, n. 03420110002241784000,
n. 03420220022948035000, n. 03420230014698514000, n. 03420180001836606000, n.
03420190030969643000, per la parte relativa all'irrogazione delle sanzioni irrogate dall'ispettorato pagina 8 di 9 del lavoro;
e agli avvisi di addebito n. 33420130002992112000, n. 33420220002055067000, n.
33420220004802514000;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9