Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1215/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato IDA ANTONACCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Galli Tassi n. 52, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Affidamento e collocamento del minore.
L'affidamento del figlio rimarrà congiunto tra i genitori per cui entrambi potranno Per_1 adottare le scelte fondamentali nella vita del figlio minore.
Ciascun genitore potrà adottare le scelte di ordinaria amministrazione quando il minore è presso di lui.
Il figlio sarà collocato e avrà residenza presso la madre a Capannori (LU) loc. Zone, Via Per_1
Pesciatina 534 o comunque ovunque la stessa trasferirà la propria residenza.
2) Diritto di visita, Vacanze estive e Festività. trascorrerà con il padre a settimane alterne: nella prima settimana il martedì dall'uscita Per_1 di scuola fino alla mattina successiva all'entrata a scuola, nonché il fine settimana dal sabato
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nella seconda settimana i giorni di martedì e venerdì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva. Nei periodi di sospensione scolastica le parti si accorderanno sui luoghi, tempi e modi per poter prendere e lasciare il figlio ai fini dell'esercizio del diritto di visita.
Nel periodo estivo trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ognuno dei Per_1 genitori secondo gli accordi che tutti gli anni, già da tempo e in piena armonia, provvedono a prendere. Previo accordo delle parti le ferie estive di con ciascun genitore potranno durare Per_1 anche più di 15 giorni.
Le parti potranno concordare tra loro anche eventuali periodi di vacanza con il figlio in altri periodi dell'anno.
Per tutte le festività compreso Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre le parti continueranno a seguire il criterio dell'alternanza accordandosi tra loro.
3) Assegno di mantenimento, spese straordinarie e assegno unico.
Tenuto conto del collocamento, del tempo che trascorre con il padre, nonché Per_1 dell'ammontare dei redditi e della necessità delle parti di far fronte ai bisogni di altri figli, i ricorrenti hanno ormai concordato da anni il pagamento da parte del dott. alla sig.ra a titolo Pt_2 Pt_1 di assegno di mantenimento del figlio la somma di euro 350,00 tramite bonifico su conto Per_1 corrente a lei intestato IBAN già conosciuto dalle parti, entro e non oltre la fine di ogni mese.
L'assegno è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo l'indice ISTAT a partire dal 2026.
Le spese mediche e quelle straordinarie come elencate specificamente nel Protocollo del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 saranno divise fra i genitori al 50%.
Il dr. espressamente acconsente inoltre che la sig.ra percepisca per intero e quindi Pt_2 Pt_1 al 100% su suo conto corrente l'assegno unico INPS a favore del figlio (attualmente pari ad euro
200,00 ca.).
Le detrazioni per il figlio a carico saranno usufruite dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
4) Rinuncia alla comparizione ed alla impugnazione.
I ricorrenti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di essere stati resi edotti della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte per cui dichiarano espressamente di rinunciare alla comparizione personale davanti al Tribunale intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Rinunciano altresì espressamente al diritto di impugnare la emananda sentenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nato fuori dal matrimonio (il 27/10/2013) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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