Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 821
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea classificazione dei beni e contestazione della reale destinazione d'uso

    La Corte rileva che, pur potendo sussistere dubbi sull'assoggettamento di alcune aree al tributo, il contribuente aveva l'onere di una denuncia preventiva che evidenziasse in maniera concreta motivi di riesame dei criteri avanzati dal Comune. Tale denuncia non è stata effettuata, convalidando la legittimità dell'operato del Comune.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività delle eccezioni

    La Corte concorda con l'eccezione del Comune sulla tardività delle eccezioni avanzate dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 821
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 821
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo