CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
D'EA LI, EL
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3546/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Consorzio Di Bonifica Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parete - Piazza Municipio 81030 Parete CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6262 2025 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il Consorzio di Bonifica del Volturno ha convenuto in giudizio il Comune di Parete al fine di impugnare l' avviso di accertamento TARI anno 2025 prot. 6262 del 15.04.2025, notificato in data 09.06.2025, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 n. 80, foglio 1, particella 5165, sub. 6 e 7, intestato al Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche, con gestione del Consorzio di Bonifica di € 53.832,00.
Il contribuente assume che il Comune ha notificato richiesta di importi gravosi in virtù di una classificazione erronea dei beni mai modificata a seguito di denuncia di variazione.
Premette ancora che nel 2016 sono state eseguite le volture catastali e poi nel 2023;
Da qui parte contribuente contesta che il Comune di Parete senza alcun riscontro oggettivo e senza alcun riferimento catastale ha comunicato che oltre gli immobili di estensione di 670 mq, esiste un immobile di
21.500 mq con destinazione di autorimessa e magazzino
Il contribuente contesta con perizia asseverata di parte i criteri sia di classificazione catastale, sia della reale destinazione d' uso.
In particolare, evidenzia che le strade interne non producono rifiuti urbani come non siano soggette a
TARI le aree verdi non producendo rifiuti urbani
Richiama l' attenzione sulla vasca ad uso irriguo che è un manufatto che garantisce un servizio agli utenti di irrigare i campi durante la stagione estiva, di per sé non idonea a produrre rifiuti
Sarebbero soltanto da assoggettare al pagamento della TARI gli uffici e come abitazione domestica l' immobile destinato al servizio di portineria
Conclude per l' accoglimento del ricorso, dovendosi escludere dall' applicazione della TARI n. 670 mq indicati come museo/biblioteca e 21.500,00 mq indicati come autorimessa laddove invece insisterebbe una cisterna per la raccolta delle acque
Si costituisce il Comune di Parete eccependo l' inammissibilità del ricorso assumendo che nel caso di specie l' atto impugnato si è già perfezionato poiché basato su un obbligazione tributaria già costituita per legge.
Evidenzia ancora la tardività delle eccezioni avanzate, e sul punto richiama sentenze di legittimità anche recenti, laddove si fa onere al contribuente di “denunciare preventivamente” eventuali discrasie di accatastamento di metraggio come denuncia preventiva corredata di concreti elementi probatori
Tanto non è stato fatto dal Consorzio, dal che conseguirebbe la legittimità dell' operato del Comune e quindi la congruità della pretesa.
Contesta l' infondatezza delle doglianze del contribuente e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva: Pur prendendo atto che su alcune parti delle particelle gestite dal Consorzio di Bonifica del Volturno non vi è certezza o comunque potrebbero ingenerarsi dubbi sull' assoggettamento di tali spazi al tributo comunale quale la TARI, (es: spazio per raccolta delle acque), incisiva è la determinazione con concorde giurisprudenza sul punto che fa obbligo al contribuente di una denuncia preventiva che evidenzi in maniera concreta elementi su cui fondare motivi di riesame dei criteri avanzati dal Comune.
Tanto non è stato fatto dal Consorzio, dovendosi convenire sulla legittimità dell' operato del Comune e quindi sulla congruità della stessa pretesa.
Peraltro, non è dato comprendere se negli anni passati il tributo con quali criteri sia stato pagato
Il ricorso va quindi rigettato
Spese compensate
Il relatore conviene con l' eccezione del comune sulla tardività delle eccezioni avanzate, dovendosi peraltro richiedere se negli anni pregressi il tributo sia stato pagato e con quali criteri
L' unica perplessità attiene alla superficie destinata al raccoglimento delle acque irrigue che, secondo logica, non dovrebbe essere foriera di produzione di rifiuti
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente
D'EA LI, EL
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3546/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Consorzio Di Bonifica Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parete - Piazza Municipio 81030 Parete CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6262 2025 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il Consorzio di Bonifica del Volturno ha convenuto in giudizio il Comune di Parete al fine di impugnare l' avviso di accertamento TARI anno 2025 prot. 6262 del 15.04.2025, notificato in data 09.06.2025, relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 n. 80, foglio 1, particella 5165, sub. 6 e 7, intestato al Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche, con gestione del Consorzio di Bonifica di € 53.832,00.
Il contribuente assume che il Comune ha notificato richiesta di importi gravosi in virtù di una classificazione erronea dei beni mai modificata a seguito di denuncia di variazione.
Premette ancora che nel 2016 sono state eseguite le volture catastali e poi nel 2023;
Da qui parte contribuente contesta che il Comune di Parete senza alcun riscontro oggettivo e senza alcun riferimento catastale ha comunicato che oltre gli immobili di estensione di 670 mq, esiste un immobile di
21.500 mq con destinazione di autorimessa e magazzino
Il contribuente contesta con perizia asseverata di parte i criteri sia di classificazione catastale, sia della reale destinazione d' uso.
In particolare, evidenzia che le strade interne non producono rifiuti urbani come non siano soggette a
TARI le aree verdi non producendo rifiuti urbani
Richiama l' attenzione sulla vasca ad uso irriguo che è un manufatto che garantisce un servizio agli utenti di irrigare i campi durante la stagione estiva, di per sé non idonea a produrre rifiuti
Sarebbero soltanto da assoggettare al pagamento della TARI gli uffici e come abitazione domestica l' immobile destinato al servizio di portineria
Conclude per l' accoglimento del ricorso, dovendosi escludere dall' applicazione della TARI n. 670 mq indicati come museo/biblioteca e 21.500,00 mq indicati come autorimessa laddove invece insisterebbe una cisterna per la raccolta delle acque
Si costituisce il Comune di Parete eccependo l' inammissibilità del ricorso assumendo che nel caso di specie l' atto impugnato si è già perfezionato poiché basato su un obbligazione tributaria già costituita per legge.
Evidenzia ancora la tardività delle eccezioni avanzate, e sul punto richiama sentenze di legittimità anche recenti, laddove si fa onere al contribuente di “denunciare preventivamente” eventuali discrasie di accatastamento di metraggio come denuncia preventiva corredata di concreti elementi probatori
Tanto non è stato fatto dal Consorzio, dal che conseguirebbe la legittimità dell' operato del Comune e quindi la congruità della pretesa.
Contesta l' infondatezza delle doglianze del contribuente e conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva: Pur prendendo atto che su alcune parti delle particelle gestite dal Consorzio di Bonifica del Volturno non vi è certezza o comunque potrebbero ingenerarsi dubbi sull' assoggettamento di tali spazi al tributo comunale quale la TARI, (es: spazio per raccolta delle acque), incisiva è la determinazione con concorde giurisprudenza sul punto che fa obbligo al contribuente di una denuncia preventiva che evidenzi in maniera concreta elementi su cui fondare motivi di riesame dei criteri avanzati dal Comune.
Tanto non è stato fatto dal Consorzio, dovendosi convenire sulla legittimità dell' operato del Comune e quindi sulla congruità della stessa pretesa.
Peraltro, non è dato comprendere se negli anni passati il tributo con quali criteri sia stato pagato
Il ricorso va quindi rigettato
Spese compensate
Il relatore conviene con l' eccezione del comune sulla tardività delle eccezioni avanzate, dovendosi peraltro richiedere se negli anni pregressi il tributo sia stato pagato e con quali criteri
L' unica perplessità attiene alla superficie destinata al raccoglimento delle acque irrigue che, secondo logica, non dovrebbe essere foriera di produzione di rifiuti
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.