TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9784/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9784/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Sicilia Parte_1 C.F._1
e dell'avv. Stefania Guaglianone, elettivamente domiciliato in Bologna, P.zza Martiri n. 1/2, presso il difensore avv. Francesco Sicilia
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Michele Tavassi, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Marconi n. 9, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_2 C.F._2
Tavassi, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Marconi n. 9, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Michele Tavassi, Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Bologna, Via Marconi n. 9, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Tavassi, Controparte_4 C.F._4 elettivamente domiciliato in Bologna, Via Marconi n. 9, presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta
In via principale
-Accertato e ritenuto che i sanitari Dott. Dott. e Dott. Controparte_2 Controparte_3 [...] nell'esecuzione dell'intervento chirurgico a data 18.07.2018 e nelle successive visite e/o CP_4
pagina 1 di 13 controlli sulla persona del Sig. presso l' di Bologna Parte_1 Controparte_1 hanno agito con colpa, ovvero in maniera non diligente, imperita e/o imprudente;
-Accertato e ritenuto che a causa della condotta colposa, negligente, imperita e/o imprudente tenuta dai sanitari Dott. Dott. e Dott. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 nell'esecuzione dell'intervento chirurgico a data 18.07.2018 e nelle successive visite e/o controlli sulla persona del Sig. quest'ultimo ha riportato gravi lesioni, danni fisici e psichici come Parte_1 documentati;
-Dichiararsi la responsabilità dell' del Dott. Dott. Controparte_1 Controparte_2
e Dott. per colpa, imperizia, imprudenza e/o negligenza Controparte_3 Controparte_4 nell'esecuzione dell'intervento a data 18.07.2018 e nelle successive visite e/o controlli sulla persona del Sig. ; Parte_1
-Conseguentemente condannarsi i resistenti/convenuti, in solido tra loro e/o comunque pro quota, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente a causa dell'intervento eseguito in data 18.07.2018 e delle successive visite e/o controlli, nella misura indicata in € 348.107,68 o per la diversa maggiore o minore somma accertata e ritenuta agli esiti del presente giudizio, oltre alle spese mediche sostenute e oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
-Condannarsi i resistenti/convenuti, in solido tra loro e/o comunque pro quota, al risarcimento dei danni per le spese mediche future nella misura accertata e ritenuta, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
-Condannarsi i resistenti/convenuti, in solido tra loro e/o comunque pro quota, al rimborso delle spese sostenute dal Sig. per la Relazione Medico Legale del Dott. e Dott. Parte_1 Per_1
, ovvero delle spese di CTU e di CTP sia per il presente procedimento che per il procedimento di Per_2 accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 11955/2021 R.G.), nonché per l'assistenza legale stragiudiziale;
-Accertato e ritenuto l'inadempimento, da parte dei resistenti, dell'obbligo di informazione e, dunque, la violazione del diritto del Sig. di autodeterminarsi, oltre che del diritto alla Parte_1 salute;
-Dichiararsi i resistenti/convenuti responsabili e condannare gli stessi, in solido tra loro e/o comunque pro quota, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. e connessi alla violazione dell'obbligo Parte_1 del consenso informato, danni da liquidarsi nella somma di € 270.000,00, o per la diversa maggiore o minore somma accertata e ritenuta agli esiti del presente giudizio, anche mediante valutazione equitativa;
-In ogni caso: Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio e di quelli relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (ivi incluse le spese di
CTU e di CTP), oltre al 15% spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria
Previa modifica dell'ordinanza a data 22.06.2023 e 6.06.2024, rimettersi la presente causa in istruttoria ed ammettersi le ulteriori istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione”.
Per le parti convenute:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 13 in via principale, rigettare integralmente il ricorso avverso, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata in denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande avverse, ridurre, per tutte le ragioni esposte, l'entità del risarcimento;
in ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Si insiste sulle formulate istanze istruttorie.
Con osservanza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., incardinato all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. con finalità conciliative, ex art. 8 L. 24/2017, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...] Con
(in seguito anche ), nonché i dottori Controparte_1 Controparte_2 [...]
e per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla malpractice CP_3 Controparte_4 relativa ad un intervento di erniectomia e ai negligenti successivi trattamenti terapeutici post-operatori.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente, riproponendo in parte le medesime deduzioni avanzate in fase di consulenza tecnica preventiva, esponeva analiticamente la vicenda sanitaria che lo aveva coinvolto, deducendo che:
- in data 16.07.2018, a seguito del manifestarsi di una sintomatologia ingravescente con lombosciatalgia sinistra, correlabile a recidiva di ernia discale già operata 23 anni prima, si recava presso il Pronto Soccorso della struttura sanitaria convenuta;
- nell'occasione, si sottoponeva ad esame RM della colonna lombare in elezione, all'esito del quale veniva ricoverato presso la SC Ortopedica II per riscontrata “ernia discale CP_6 Controparte_7 voluminosa ed espulsa L5-S1 paramediana sinistra”;
- in data 17.07.2018 era visitato dall'ortopedico, dott. il quale non evidenziava Controparte_2 segni riconducibili né a deficit motori, né a disturbi sfinterici minzionali;
- in data 18.07.2018 si sottoponeva, presso l' Controparte_8
ad intervento chirurgico di erniectomia, eseguito dal dott.
[...] Controparte_2 quale primo operatore, e dal Dott. , in qualità di secondo operatore, Controparte_3
- all'esito del decorso post-operatorio regolare, in data 26.07.2018 veniva dimesso, nonostante al momento delle dimissioni si verificavano episodi di incontinenza urinaria, prontamente segnalati al
Dott. CP_2
- in pari data, accusava un progressivo peggioramento della sintomatologia con disturbi minzionali, gonfiore alla caviglia sinistra, difficoltà alla canalizzazione, tali da generare in lui un grave stato di malessere, sia fisico che psichico;
- in data 10.08.2018, si sottoponeva ad esame ecocolordoppler venoso AA.II. che non evidenziava segni riconducibili a processi patologici in atto a carico del comparto vascolare;
- a seguito della prima visita di controllo presso l' del 10.09.2018 gli Controparte_1 diagnosticavano, tra l'altro, il sospetto di una vescica neurogena e di una sindrome della cauda equina;
- seguivano accertamenti medici e diagnostici, nonché visite ortopediche ed urologiche;
- in data 12.02.2019 a seguito di un'ulteriore visita urologica e di ulteriori indagini veniva formulata diagnosi di “Severa riduzione della compliance vescicale e ostruzione allo svuotamento (dissinergia)”;
pagina 3 di 13 - si sottoponeva, come prescritto, ad un lungo percorso riabilitativo presso Montecatone Rehabilitation
Istitute, durante il quale gli diagnosticavano una sindrome della cauda equina con vescica neurogena, cui seguiva uno studio neurofisiologico del pavimento pelvico che attestava: “Lo studio neurofisiologico del Nervo Pudendo evidenzia una discreta sofferenza della componente sensitiva ed una marcata sofferenza della componente motoria più evidente al quadrante di sinistra”;
- proseguivano le cure presso il in regime di DH, fino alle Controparte_9 dimissioni del 15.12.2020, in occasione delle quali i sanitari, confermata la diagnosi di sindrome della cauda con vescica ed intestino neurogeno (con progressivo miglioramento della sensibilità vescicale e dei parametri di flusso, con riduzione del residuo post-minzionale, dopo il ciclo di PTNS), gli prescrivevano, al fine di ridurre l'incontinenza notturna, di ridurre l'apporto di liquidi serale, oltre ad effettuare un cateterismo prima di coricarsi, nonché la prosecuzione di elettrostimolazione del nervo tibiale posteriore con dispositivo elettromedicale, con programma di successive valutazioni mediche;
- dalla consulenza di parte, eseguita in data 15.12.2020 dal dott. specialista in Persona_3 neurochirurgia, e dal Dott. medico legale, emergeva che le lesioni riportate Persona_4 erano riconducibili, in termini di derivazione causale, alla lesione durale realizzata nel corso dell'intervento di erniectomia del 18.7.2018, eseguito presso la struttura sanitaria convenuta;
- attualmente continuava ad usare il catetere autolubrificante idrofilo e le traverse impermeabili per incontinenza a letto ed elettrodi per elettrostimolatori, oltre ad essere seguito dallo specialista psichiatra, Dott. Persona_5
- continuava, altresì, a sottoporsi periodicamente a visite ed accertamenti con ricovero presso l'Istituto di Montecatone – Ospedale di Riabilitazione.
Rimasti infruttuosi i tentativi del ricorrente di ottenere il risarcimento per le vie bonarie, il medesimo attore depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Bologna (R.G. n. 11955/2021) avverso l' di Bologna e i dottori e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di Controparte_4 conciliazione, accertasse la responsabilità del personale sanitario ed i danni patiti.
All'esito delle indagini, il collegio peritale concludeva per l'assenza di condotte colpose nell'operato dei medici intervenuti sul sia nella fase operatoria che nella gestione del decorso clinico Parte_1 post-operatorio.
Tali conclusioni erano oggetto di censure da parte del ricorrente, che lamentava l'assoluta mancanza, da parte dei nominati consulenti, di una indagine rigorosa e completa improntata a criteri metodologici di comprovata affidabilità scientifica, oltre all'erroneità, lacunosità e contraddittorietà delle valutazioni alle quali erano pervenuti.
Ciò posto, secondo la prospettazione del ricorrente, le sue condizioni attuali erano in diretto rapporto di causalità con la malpractice addebitabile ai sanitari della struttura resistente, consistita nello specifico:
- nel non aver utilizzato il microscopio operatorio per l'individuazione di esiti cicatriziali del precedente intervento;
- nell'aver eseguito in maniera imperita l'intervento, determinando la lacerazione della dura madre;
- negli inadeguati controlli successivi all'intervento di erniectomia del 18.07.2018 che determinavano la tardiva diagnosi della sindrome della cauda equina.
Parte ricorrente, eccepiva, altresì, l'insufficiente ed inadeguata informazione fornitagli in merito alla modalità di esecuzione dell'intervento di erniectomia ed alle possibili complicanze dello stesso. Nel pagina 4 di 13 dettaglio, riferiva che se avesse saputo del mancato utilizzo del microscopio operatorio in relazione all'intervento del 18.07.2018, non si sarebbe sottoposto all'intervento o avrebbe scelto un'altra struttura sanitaria.
Lamentava, dunque, come l'errata acquisizione del consenso avesse determinato un vulnus al principio di autodeterminazione, bene autonomo e diverso rispetto a quello della salute.
A conclusione del procedimento di A.T.P. ed a seguito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione, depositava, pertanto, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo che fosse riconosciuta la responsabilità delle parti resistenti e la condanna delle stesse al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, come da conclusioni riportate in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituivano tutte le parti resistenti, rilevando la correttezza delle condotte poste in essere nell'erogazione dei trattamenti sanitari a favore del paziente e Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, che fosse limitata la loro responsabilità a quanto effettivamente dovuto in ragione delle rispettive responsabilità, vinte le spese.
In particolare, in conformità alle risultanze peritali espletate in sede di A.T.P., evidenziavano che la lacerazione del sacco durale del paziente nel corso dell'esecuzione dell'intervento de quo, fosse un evento del tutto prevedibile in presenza di pregresse cicatrici, ma non prevenibile. In ogni caso, nessun addebito poteva essere mosso nei confronti del loro operato, atteso che la riferita lesione della dura madre - sebbene ciò non fosse annotato nel diario clinico - veniva riparata mediante apposizione di tessuto adiposo.
Sulla base di queste argomentazioni, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
A seguito di mutamento del rito in ordinario, la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove per testi, nonché l'espletamento di una ulteriore consulenza medico-legale.
All'esito, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini nell'estensione massima di legge.
2. Preme innanzitutto inquadrare la natura della responsabilità che si chiede sia riconosciuta in capo alle parti convenute ed i conseguenti oneri probatori incombenti sulle parti, in relazione alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, che è quella della legge 24/2017, trattandosi di intervento eseguito il 18.7.2018.
Quanto alla struttura sanitaria, la responsabilità invocata dall'odierna parte attrice è di natura contrattuale, avendo quale fonte il c.d. contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass.
28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n.
11316, Cass., Sez. Un., 11.1.2008 n. 577: "Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità
pagina 5 di 13 della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori").
La responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario dipendente o strutturato, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale ha riflessi sul piano dei rispettivi oneri probatori delle parti. In particolare, il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 13533/01). Pertanto, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento e dell'esatto adempimento. Inoltre, spetta all'attore provare i danni asseritamente patiti in conseguenza dell'inadempimento di controparte e, specificatamente in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari. Laddove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
Quanto alla responsabilità dei sanitari, il legislatore del 2017, disattendendo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha espressamente qualificato come extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della L. n. 24 del
2017, di regola il sanitario risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente (in quest'ultimo caso, infatti, risponderà ai sensi dell'art. 1218 c.c.), con evidenti ripercussioni in materia di onere probatorio.
Segnatamente, il soggetto che agisce per il risarcimento del danno causato dalla condotta sanitaria non potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento del medico ed a provare la sussistenza dei danni subiti, ma avrà altresì l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, alla stregua della disciplina dell'art. 2043
c.c..
Peraltro, l'accertamento del nesso causale tra la condotta del medico ed il pregiudizio lamentato dal paziente deve essere preliminare ad ogni altro aspetto, ed in particolare a quello della colpa e deve considerarsi sussistente ogniqualvolta sia ragionevole ritenere che la condotta del medico abbia causato pagina 6 di 13 il danno (o, in altri termini, quando vi sia anche solo una mera probabilità scientifica, corroborata da elementi oggettivi).
L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto – secondo l'indirizzo ermeneutico ormai pacifico – segue infatti il seguente criterio: "In materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità…." (ex multis si veda Cass.
3390/15).
In materia civile trova applicazione una regola probatoria diversa rispetto al medesimo accertamento in materia penale (tra le tante pronunzie, si vedano Sez. Un. n. 581/2008 e, più di recente, Cass. 15858/15:
"In tema di responsabilità civile, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso
e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio").
Ciò premesso quanto alla qualifica giuridica delle invocate responsabilità delle parti convenute, si tratta di accertare se l'attore abbia assolto agli oneri probatori su di lui incombenti.
Invero, l'attore ha dimostrato, attraverso produzioni documentali e prove per testi un peggioramento Con delle proprie condizioni di salute dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto presso l il
18.7.2018. Tale aggravamento è stato accertato anche dal collegio peritale nominato in giudizio, sulle cui risultanze si avrà modo di meglio argomentare nel prosieguo.
In particolare, al momento del ricovero in struttura, infatti, l'attore era portatore di intensa
“lombosciatalgia sinistra da recidiva di voluminosa ernia del disco L5-S1 sinistra (operata nel 1996), espulsa e migrata, con compressione della radice di S1”.
Atteso che i trattamenti farmacologici non avevano sortito i benefici sperati sulla sintomatologia patita, in data 16.7.2018 l'attore si sottoponeva a RMN lombosacrale e il successivo 18.7.2018 ad intervento di ernioctomia L5-S1. L'intervento veniva eseguito dal dott. quale primo Controparte_2 operatore, e il dott. , quale secondo operatore. Controparte_3
Nel corso dell'intervento chirurgico, accadeva che nella manipolazione del tessuto cicatriziale provocato dal precedente intervento, si verificava una lesione durale con esposizione delle radici della cauda, per rimediare alla quale veniva apposto un patch adiposo.
All'atto delle dimissioni (26.7.2018), il dott. certificava le buone condizioni del Controparte_4 paziente e l'assenza di sintomi e/o segni di deficit funzionali in atto. Tuttavia, l'attore già in quel momento accusava incontinenza urinaria, tanto da subire una perdita incontrollata. Contattato il dott.
egli escludeva che l'evento fosse correlato all'intervento eseguito pochi giorni prima. Nei CP_2 giorni successivi si verificava un progressivo peggioramento della sintomatologia con disturbi minzionali, gonfiore alla caviglia, difficoltà alla canalizzazione. Nuovamente interessato il dott.
lo stesso ribadiva quanto già dichiarato precedentemente. CP_2
pagina 7 di 13 A causa delle condizioni in peggioramento, nei mesi seguenti l'attore si sottoponeva a diverse visite ed esami strumentali e in data 15/12/2020 i sanitari dell'istituto Montecatone confermavano la diagnosi di sindrome della cauda con vescica intestino neurogeno.
Orbene, l'attore ha lamentato di aver patito danni patrimoniali e non in conseguenza della condotta sanitari che lo hanno avuto in cura presso la struttura convenuta. In particolare, avrebbe patito ripercussioni invalidanti sulla sua salute psico-fisica, con disfunzionalità vescicale, intestinale e genitale, nonché un danno psichico. Pertanto, ha chiesto il risarcimento per i danni consistiti, oltre che nel danno iatrogeno, nell'inabilità temporanea e nella sofferenza emotiva connessa al vissuto, nonché nelle ripercussioni riportate nella sfera affettiva ed interpersonale e nello stravolgimento delle sue abitudini di vita. Quanto al danno patrimoniale, ha chiesto la refusione delle spese sostenute per le cure e le visite.
Infine, l'attore ha lamentato altresì la mancata acquisizione di consenso informato prima dell'intervento, in particolare quanto al mancato utilizzo del microscopio;
ciò che avrebbe impedito la sua libera autodeterminazione nell'accettare di sottoporsi ugualmente all'operazione senza il predetto ausilio.
Le risultanze della CTU espletata in corso di giudizio a cura dei dottori Persona_6 Per_7 Con e il dott. conducono a ritenere che l'operato dei sanitari dell' sia
[...] Persona_8 passibile di censure e causalmente connesso ai danni lamentati dall'attore.
Preliminarmente deve osservarsi che la CTU espletata in sede di ATP è stata ritenuta da questo giudicante, oltre che poco chiara, lacunosa e non esaustiva, mancando di riferire quali fossero le leggi scientifiche ed i protocolli vigenti in materia e se l'operato dei sanitari sia stato adeguato in relazione alle concrete e peculiari condizioni del paziente, già operato diversi anni prima, alla luce dei protocolli operativi di riferimento. Per dar luogo ad un maggior approfondimento sugli aspetti di rilievo nella vicenda in esame, nel corso del giudizio è stato nominato un altro collegio peritale.
Le risultanze della CTU espletata in giudizio appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. L'elaborato risulta, invero, particolarmente approfondito, corredato degli opportuni riferimenti scientifici, esaustivo e puntuale nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte;
inoltre, risulta caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale ed elaborato nel contraddittorio tra le parti ed è, pertanto, condivisibile nelle conclusioni fornite in risposta ai quesiti. Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel giudizio de quo.
Orbene, il collegio peritale ha accertato che l'attore presenta una condizione attuale menomante
(disfunzione vescicale, intestinale e genitale), identificabile con la sindrome della cauda equina a forma incompleta, derivante dal traumatismo sulle radici nervose del canale spinale. La genesi di tale condizione patologica è riconducibile alla lesione durale inferta durante l'intervento; evento lesivo giudicato prevedibile e prevenibile adottando una tecnica operatoria maggiormente prudente, vale a dire quella microchirurgica. Su tale ultimo punto, il collegio si è espresso rappresentando che l'uso della tecnica microchirurgica nella fase di riduzione delle radici nel sacco durale e di sutura della lacerazione durale avrebbe potuto minimizzare il trauma da manipolazione delle strutture nervose senza pagina 8 di 13 necessità di posizionare un patch adiposo tanto voluminoso. Sebbene, infatti, l'impiego del microscopio operatorio o dello strumentario microchirurgico, non sia prescritto in maniera tassativa dalle linee guida nella chirurgia delle ernie discali, tuttavia nel caso di specie avrebbe potuto minimizzare i rischi operatori, tenuto conto della presenza di tessuto cicatriziale nel paziente, dovuto a precedente intervento, che rendeva la lacerazione durale una complicanza più probabile.
Alla luce di tali considerazioni, i CTU hanno concluso nel senso che l'intervento sia stato condotto con imprudenza consistita nel mancato uso del microscopio nella fase operatoria.
Le censure del collegio peritale sono estese anche al post-operatorio, in cui sono state ravvisate condotte caratterizzate dalla sottostima del rischio di sviluppo di ritenzione urinaria discendente dal posizionamento del catetere in sala operatoria e dal mancato monitoraggio urinario post-rimozione.
Nello specifico, i sanitari avrebbero potuto ovviare, in termini di maggiore probabilità, “alla sovradistensione vescicale - fenomeno tra l'altro ammissibile dopo una lunga permanenza del catetere
e dopo una lacerazione durale intraoperatoria - che ha causato un danno secondario neurologico all'innervazione intrinseca vescicale” (pag. 15 CTU).
Si desume, dunque, che qualora i sanitari avessero adottato una condotta maggiormente prudente, tanto in fase operatoria con l'adozione dello strumentario microchirurgico (in grado di ridurre il rischio di complicanze come quelle verificatesi nel caso di specie), quanto in fase post-operatoria con il monitoraggio delle condizioni del paziente (attuando il quale avrebbero potuto ovviare, con maggiore probabilità, alla sovradistensione vescicale e al secondario danno neurologico), è più probabile che si sarebbero potuti evitare i danni riportati. Ciò può essere affermato alla luce dei dati statistici riportati nella relazione (pag. 12), che evidenziano come gli interventi eseguiti in microdiscectomia presentano una minor incidenza di sindrome della cauda equina (addirittura pari a 0, contro lo 0,22% della discectomia standard), minor incidenza di lesioni permanenti della radice nervosa (0.06% contro lo
0,78% della discectomia standard), nonché minor frequenza di lesioni della radice nervosa (0,84% contro il 3,45 % della discectomia standard).
Viene, pertanto, in rilievo quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine al riparto dell'onere della prova nella responsabilità civile derivante da condotta omissiva: "In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c. d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)". (Cassazione civile sez. III,
14/03/2022, n.8114).
pagina 9 di 13 Ciò detto, i CTU hanno concluso riconoscendo il nesso di causalità tra l'operato negligente dei sanitari e i danni accertati in capo al paziente e così quantificati:
- ITT: 7 giorni
- IT al 75%: 60 giorni
- IT al 50%: 180 giorni
- postumi permanenti: invalidità al 30% (che tiene conto anche della quota di danno psichico accertato in “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, cronico, moderato, non complicato”, nonché le ripercussioni sul piano relazionale ed esistenziale per le maggiori difficoltà gestionali dovute all'uso di cateterismi).
Alla luce di tali risultanze, può ritenersi che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori, risultando provato che il negligente operato dei sanitari convenuti sia stato causalmente determinante rispetto alle lesioni accertate in capo all'attore. La struttura convenuta, a sua volta, deve rispondere in solido dei danni arrecati dal personale sanitario ex art. 1228 c.c..
Può dunque procedersi alla liquidazione dei danni, in applicazione della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano (ed. 2024), in considerazione dell'età del danneggiato (59 anni) al momento dell'intervento e del grado di invalidità riconosciuto (30%):
- danno biologico-relazionale e per sofferenza soggettiva: euro 155.711;
- inabilità temporanea (punto base euro 160, in considerazione della sofferenza di grado elevato patita nel corso del periodo di inabilità temporanea, a causa della necessità di sottoporsi a ripetute cure e visite): euro 22.720.
Non può essere riconosciuto alcun aumento per la personalizzazione, in considerazione del fatto che la misura standard del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (nel caso di specie, le Tabelle di Milano aggiornate al 2024) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, posto che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis Cass. civ. n. 23469/2018).
Nel caso in esame deve escludersi che il risarcimento del danno alla salute sia meritevole di una personalizzazione in considerazione delle argomentazioni sopra riportate in sintesi. Quelli allegati e provati a mezzo testi da parte attorea sono, infatti, pregiudizi indefettibilmente conseguenti al quadro lesivo riscontrato, in una parola costituiscono il danno dinamico-relazionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto. Non sono state invece allegate e provate conseguenze anomale, eccezionali e peculiari tali da indurre il riconoscimento della personalizzazione richiesta.
Vanno altresì refuse all'attore le spese sostenute per visite, esami specialistici, presidi e cure nell'ammontare complessivo di euro 3.370,69 ritenuto congruo dai CTU (all. F), nonché le spese per le consulenze di parte a firma dei dottori e prima del giudizio, per euro 2.822 (come da Per_2 Per_1 fatture in atti).
pagina 10 di 13 Va esaminata ora la domanda risarcitoria con riguardo al lamentato difetto di consenso informato.
Secondo un principio consolidato, l'omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute e al proprio corpo, e dia luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile rispetto a quello alla salute, ai sensi di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc
(v., tra le tante, Cass. 17022/18).
Il diritto all'autodeterminazione, distinto dunque da quello alla salute, rappresenta, secondo quanto espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 438 del 2008), una doverosa ed inalienabile forma di rispetto per la libertà dell'individuo, nonché uno strumento volto alla tutela del suo interesse ad una compiuta informazione preventiva al trattamento sanitario, che si sostanzia nella indicazione delle prevedibili conseguenze dello stesso trattamento, del possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute, del percorso riabilitativo post operatorio, descritto anche in termini di sofferenze;
ciò nell'ottica del legittimo interesse del paziente a conoscere, con sufficiente precisione, le conseguenze dell'intervento al fine, non solo di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico e di acquisire, se del caso, pareri di altri sanitari, o di decidere se rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura che offrano maggiori o migliori garanzie del risultato sperato oppure comunque preferibili per i più vari motivi, ma anche di prepararsi ad affrontare tali conseguenze con maggiore consapevolezza.
Pertanto, nel caso in cui, alla prestazione terapeutica, conseguano conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate, tali peculiari sofferenze vanno dunque ontologicamente distinte dal danno morale correlato alla lesione dell'integrità psicofisica, nella sua componente strettamente biologica e dinamico relazionale (in tal senso Corte d'Appello Bologna sent. n. 1405/2024 dell'11.6.2024).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato di non essere stato informato circa le modalità dell'intervento (in particolare del fatto che si sarebbe svolto senza l'ausilio del microscopio) e che, se fosse stato informato adeguatamente, si sarebbe rivolto ad altra struttura.
La teste (ex compagna dell'attore) ha confermato che, prima dell'intervento, i sanitari Testimone_1 non informarono il che l'intervento sarebbe stato eseguito senza l'utilizzo del microscopio. Parte_1
La circostanza riferita dalla teste (della cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare), percepita personalmente dalla stessa in quanto presente al cospetto dei medici per aver accompagnato l'attore, conferma che quest'ultimo non è stato posto nelle condizioni di esprimere un consenso consapevole all'intervento. Si aggiunge che, dalla dichiarazione di consenso informato sub doc. 2 di parte attrice, si evince che il paziente era stato informato unicamente dell'esistenza di trattamenti alternativi a quello proposto consistenti in “cure conservative con i relativi limiti e benefici”, ma nulla era stato riferito circa la possibilità di intervenire alternativamente (eventualmente anche presso altre strutture) con la microchirurgia.
A fronte di tale deficit informativo, si deve ritenere che il paziente non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontare l'intervento consapevolmente ovvero di decidere di verificare altrove la possibilità di sottoporsi ad intervento con l'ausilio del microscopio chirurgico.
pagina 11 di 13 Pertanto, la violazione dell'obbligo informativo ha determinato una lesione del diritto all'autodeterminazione pienamente risarcibile (v. da ultimo Cass. 16633/23).
Appare equo quantificare ex art. 1226 c.c. il danno in esame nell'importo, espresso ai valori attuali, di euro 5.000,00. Tale importo appare rispondere anche ai criteri orientativi proposti dal Tribunale di
Milano (anno 2024), che la S.C. ha ritenuto valido parametro di riferimento anche nella parte che riguarda questo tipo di danno (Cass. 2539/24); sulla base di detti criteri, il danno all'autodeterminazione patito appare di media entità.
In relazione al danno complessivamente quantificato nelle diverse voci sopra riconosciute, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data di ciascun esborso effettivo (per le somme liquidate come danno patrimoniale) e, quanto al danno non patrimoniale, alla data dell'intervento (18.7.2018); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi.
Quanto al procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass.
9735/2020).
Nel caso in esame, tenuto conto della soccombenza delle parti convenute, le spese di ATP sostenute e documentate dall'attore vanno poste a carico dei convenuti e vengono così quantificate: Per_
- spese di CTU (v. fattura e bonifico dott.ri e ): euro 2.440; Per_9
- spese dei CTP, dott.ri e , nominati nell'ambito dell'ATP (mentre si esclude la somma Per_1 Per_2 restante di euro 244,00 di cui alla fattura della dott.ssa che nel verbale di udienza del Per_11
9.12.2021 non appare nominata quale CTP): euro 2.440.
Quanto alle spese di rappresentanza e assistenza legale in sede di ATP, devono essere poste a carico di parti convenute e liquidate nei valori medi di cui al D.M. 37/2018 (vigente al momento della conclusione del procedimento) nell'ammontare di euro 3.645, oltre accessori di legge.
pagina 12 di 13 Le spese della CTU espletata nel presente giudizio vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, che dovranno rifondere quanto versato a titolo di acconto dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la responsabilità dei convenuti per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento in favore dell'attore degli importi di euro 155.711 + 22.720 + 5.000 per danni non patrimoniali, di euro 3.370,69 + 2.822 per danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna in solido le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 259 + 27,00 per anticipazioni, euro 2.440 per CTU in fase di ATP, euro 2.440 per CTP, euro
14.103 per compensi dei difensori per il giudizio ed euro 3.645 per compensi del difensore per la fase di ATP, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone definitivamente in capo ai convenuti le spese della CTU espletata nel presente giudizio.
Bologna, 12 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9784/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Sicilia Parte_1 C.F._1
e dell'avv. Stefania Guaglianone, elettivamente domiciliato in Bologna, P.zza Martiri n. 1/2, presso il difensore avv. Francesco Sicilia
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Michele Tavassi, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Marconi n. 9, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Controparte_2 C.F._2
Tavassi, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Marconi n. 9, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Michele Tavassi, Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Bologna, Via Marconi n. 9, presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Tavassi, Controparte_4 C.F._4 elettivamente domiciliato in Bologna, Via Marconi n. 9, presso il difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta
In via principale
-Accertato e ritenuto che i sanitari Dott. Dott. e Dott. Controparte_2 Controparte_3 [...] nell'esecuzione dell'intervento chirurgico a data 18.07.2018 e nelle successive visite e/o CP_4
pagina 1 di 13 controlli sulla persona del Sig. presso l' di Bologna Parte_1 Controparte_1 hanno agito con colpa, ovvero in maniera non diligente, imperita e/o imprudente;
-Accertato e ritenuto che a causa della condotta colposa, negligente, imperita e/o imprudente tenuta dai sanitari Dott. Dott. e Dott. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 nell'esecuzione dell'intervento chirurgico a data 18.07.2018 e nelle successive visite e/o controlli sulla persona del Sig. quest'ultimo ha riportato gravi lesioni, danni fisici e psichici come Parte_1 documentati;
-Dichiararsi la responsabilità dell' del Dott. Dott. Controparte_1 Controparte_2
e Dott. per colpa, imperizia, imprudenza e/o negligenza Controparte_3 Controparte_4 nell'esecuzione dell'intervento a data 18.07.2018 e nelle successive visite e/o controlli sulla persona del Sig. ; Parte_1
-Conseguentemente condannarsi i resistenti/convenuti, in solido tra loro e/o comunque pro quota, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente a causa dell'intervento eseguito in data 18.07.2018 e delle successive visite e/o controlli, nella misura indicata in € 348.107,68 o per la diversa maggiore o minore somma accertata e ritenuta agli esiti del presente giudizio, oltre alle spese mediche sostenute e oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
-Condannarsi i resistenti/convenuti, in solido tra loro e/o comunque pro quota, al risarcimento dei danni per le spese mediche future nella misura accertata e ritenuta, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
-Condannarsi i resistenti/convenuti, in solido tra loro e/o comunque pro quota, al rimborso delle spese sostenute dal Sig. per la Relazione Medico Legale del Dott. e Dott. Parte_1 Per_1
, ovvero delle spese di CTU e di CTP sia per il presente procedimento che per il procedimento di Per_2 accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 11955/2021 R.G.), nonché per l'assistenza legale stragiudiziale;
-Accertato e ritenuto l'inadempimento, da parte dei resistenti, dell'obbligo di informazione e, dunque, la violazione del diritto del Sig. di autodeterminarsi, oltre che del diritto alla Parte_1 salute;
-Dichiararsi i resistenti/convenuti responsabili e condannare gli stessi, in solido tra loro e/o comunque pro quota, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. e connessi alla violazione dell'obbligo Parte_1 del consenso informato, danni da liquidarsi nella somma di € 270.000,00, o per la diversa maggiore o minore somma accertata e ritenuta agli esiti del presente giudizio, anche mediante valutazione equitativa;
-In ogni caso: Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio e di quelli relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (ivi incluse le spese di
CTU e di CTP), oltre al 15% spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria
Previa modifica dell'ordinanza a data 22.06.2023 e 6.06.2024, rimettersi la presente causa in istruttoria ed ammettersi le ulteriori istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione”.
Per le parti convenute:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 13 in via principale, rigettare integralmente il ricorso avverso, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata in denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande avverse, ridurre, per tutte le ragioni esposte, l'entità del risarcimento;
in ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Si insiste sulle formulate istanze istruttorie.
Con osservanza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., incardinato all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. con finalità conciliative, ex art. 8 L. 24/2017, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...] Con
(in seguito anche ), nonché i dottori Controparte_1 Controparte_2 [...]
e per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla malpractice CP_3 Controparte_4 relativa ad un intervento di erniectomia e ai negligenti successivi trattamenti terapeutici post-operatori.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente, riproponendo in parte le medesime deduzioni avanzate in fase di consulenza tecnica preventiva, esponeva analiticamente la vicenda sanitaria che lo aveva coinvolto, deducendo che:
- in data 16.07.2018, a seguito del manifestarsi di una sintomatologia ingravescente con lombosciatalgia sinistra, correlabile a recidiva di ernia discale già operata 23 anni prima, si recava presso il Pronto Soccorso della struttura sanitaria convenuta;
- nell'occasione, si sottoponeva ad esame RM della colonna lombare in elezione, all'esito del quale veniva ricoverato presso la SC Ortopedica II per riscontrata “ernia discale CP_6 Controparte_7 voluminosa ed espulsa L5-S1 paramediana sinistra”;
- in data 17.07.2018 era visitato dall'ortopedico, dott. il quale non evidenziava Controparte_2 segni riconducibili né a deficit motori, né a disturbi sfinterici minzionali;
- in data 18.07.2018 si sottoponeva, presso l' Controparte_8
ad intervento chirurgico di erniectomia, eseguito dal dott.
[...] Controparte_2 quale primo operatore, e dal Dott. , in qualità di secondo operatore, Controparte_3
- all'esito del decorso post-operatorio regolare, in data 26.07.2018 veniva dimesso, nonostante al momento delle dimissioni si verificavano episodi di incontinenza urinaria, prontamente segnalati al
Dott. CP_2
- in pari data, accusava un progressivo peggioramento della sintomatologia con disturbi minzionali, gonfiore alla caviglia sinistra, difficoltà alla canalizzazione, tali da generare in lui un grave stato di malessere, sia fisico che psichico;
- in data 10.08.2018, si sottoponeva ad esame ecocolordoppler venoso AA.II. che non evidenziava segni riconducibili a processi patologici in atto a carico del comparto vascolare;
- a seguito della prima visita di controllo presso l' del 10.09.2018 gli Controparte_1 diagnosticavano, tra l'altro, il sospetto di una vescica neurogena e di una sindrome della cauda equina;
- seguivano accertamenti medici e diagnostici, nonché visite ortopediche ed urologiche;
- in data 12.02.2019 a seguito di un'ulteriore visita urologica e di ulteriori indagini veniva formulata diagnosi di “Severa riduzione della compliance vescicale e ostruzione allo svuotamento (dissinergia)”;
pagina 3 di 13 - si sottoponeva, come prescritto, ad un lungo percorso riabilitativo presso Montecatone Rehabilitation
Istitute, durante il quale gli diagnosticavano una sindrome della cauda equina con vescica neurogena, cui seguiva uno studio neurofisiologico del pavimento pelvico che attestava: “Lo studio neurofisiologico del Nervo Pudendo evidenzia una discreta sofferenza della componente sensitiva ed una marcata sofferenza della componente motoria più evidente al quadrante di sinistra”;
- proseguivano le cure presso il in regime di DH, fino alle Controparte_9 dimissioni del 15.12.2020, in occasione delle quali i sanitari, confermata la diagnosi di sindrome della cauda con vescica ed intestino neurogeno (con progressivo miglioramento della sensibilità vescicale e dei parametri di flusso, con riduzione del residuo post-minzionale, dopo il ciclo di PTNS), gli prescrivevano, al fine di ridurre l'incontinenza notturna, di ridurre l'apporto di liquidi serale, oltre ad effettuare un cateterismo prima di coricarsi, nonché la prosecuzione di elettrostimolazione del nervo tibiale posteriore con dispositivo elettromedicale, con programma di successive valutazioni mediche;
- dalla consulenza di parte, eseguita in data 15.12.2020 dal dott. specialista in Persona_3 neurochirurgia, e dal Dott. medico legale, emergeva che le lesioni riportate Persona_4 erano riconducibili, in termini di derivazione causale, alla lesione durale realizzata nel corso dell'intervento di erniectomia del 18.7.2018, eseguito presso la struttura sanitaria convenuta;
- attualmente continuava ad usare il catetere autolubrificante idrofilo e le traverse impermeabili per incontinenza a letto ed elettrodi per elettrostimolatori, oltre ad essere seguito dallo specialista psichiatra, Dott. Persona_5
- continuava, altresì, a sottoporsi periodicamente a visite ed accertamenti con ricovero presso l'Istituto di Montecatone – Ospedale di Riabilitazione.
Rimasti infruttuosi i tentativi del ricorrente di ottenere il risarcimento per le vie bonarie, il medesimo attore depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Bologna (R.G. n. 11955/2021) avverso l' di Bologna e i dottori e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, al fine di ottenere la nomina di un CTU che, previo esperimento del tentativo di Controparte_4 conciliazione, accertasse la responsabilità del personale sanitario ed i danni patiti.
All'esito delle indagini, il collegio peritale concludeva per l'assenza di condotte colpose nell'operato dei medici intervenuti sul sia nella fase operatoria che nella gestione del decorso clinico Parte_1 post-operatorio.
Tali conclusioni erano oggetto di censure da parte del ricorrente, che lamentava l'assoluta mancanza, da parte dei nominati consulenti, di una indagine rigorosa e completa improntata a criteri metodologici di comprovata affidabilità scientifica, oltre all'erroneità, lacunosità e contraddittorietà delle valutazioni alle quali erano pervenuti.
Ciò posto, secondo la prospettazione del ricorrente, le sue condizioni attuali erano in diretto rapporto di causalità con la malpractice addebitabile ai sanitari della struttura resistente, consistita nello specifico:
- nel non aver utilizzato il microscopio operatorio per l'individuazione di esiti cicatriziali del precedente intervento;
- nell'aver eseguito in maniera imperita l'intervento, determinando la lacerazione della dura madre;
- negli inadeguati controlli successivi all'intervento di erniectomia del 18.07.2018 che determinavano la tardiva diagnosi della sindrome della cauda equina.
Parte ricorrente, eccepiva, altresì, l'insufficiente ed inadeguata informazione fornitagli in merito alla modalità di esecuzione dell'intervento di erniectomia ed alle possibili complicanze dello stesso. Nel pagina 4 di 13 dettaglio, riferiva che se avesse saputo del mancato utilizzo del microscopio operatorio in relazione all'intervento del 18.07.2018, non si sarebbe sottoposto all'intervento o avrebbe scelto un'altra struttura sanitaria.
Lamentava, dunque, come l'errata acquisizione del consenso avesse determinato un vulnus al principio di autodeterminazione, bene autonomo e diverso rispetto a quello della salute.
A conclusione del procedimento di A.T.P. ed a seguito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione, depositava, pertanto, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo che fosse riconosciuta la responsabilità delle parti resistenti e la condanna delle stesse al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, come da conclusioni riportate in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituivano tutte le parti resistenti, rilevando la correttezza delle condotte poste in essere nell'erogazione dei trattamenti sanitari a favore del paziente e Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, che fosse limitata la loro responsabilità a quanto effettivamente dovuto in ragione delle rispettive responsabilità, vinte le spese.
In particolare, in conformità alle risultanze peritali espletate in sede di A.T.P., evidenziavano che la lacerazione del sacco durale del paziente nel corso dell'esecuzione dell'intervento de quo, fosse un evento del tutto prevedibile in presenza di pregresse cicatrici, ma non prevenibile. In ogni caso, nessun addebito poteva essere mosso nei confronti del loro operato, atteso che la riferita lesione della dura madre - sebbene ciò non fosse annotato nel diario clinico - veniva riparata mediante apposizione di tessuto adiposo.
Sulla base di queste argomentazioni, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
A seguito di mutamento del rito in ordinario, la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove per testi, nonché l'espletamento di una ulteriore consulenza medico-legale.
All'esito, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini nell'estensione massima di legge.
2. Preme innanzitutto inquadrare la natura della responsabilità che si chiede sia riconosciuta in capo alle parti convenute ed i conseguenti oneri probatori incombenti sulle parti, in relazione alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, che è quella della legge 24/2017, trattandosi di intervento eseguito il 18.7.2018.
Quanto alla struttura sanitaria, la responsabilità invocata dall'odierna parte attrice è di natura contrattuale, avendo quale fonte il c.d. contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass.
28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n.
11316, Cass., Sez. Un., 11.1.2008 n. 577: "Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità
pagina 5 di 13 della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori").
La responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario dipendente o strutturato, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale ha riflessi sul piano dei rispettivi oneri probatori delle parti. In particolare, il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 13533/01). Pertanto, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento e dell'esatto adempimento. Inoltre, spetta all'attore provare i danni asseritamente patiti in conseguenza dell'inadempimento di controparte e, specificatamente in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari. Laddove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
Quanto alla responsabilità dei sanitari, il legislatore del 2017, disattendendo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha espressamente qualificato come extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della L. n. 24 del
2017, di regola il sanitario risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente (in quest'ultimo caso, infatti, risponderà ai sensi dell'art. 1218 c.c.), con evidenti ripercussioni in materia di onere probatorio.
Segnatamente, il soggetto che agisce per il risarcimento del danno causato dalla condotta sanitaria non potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento del medico ed a provare la sussistenza dei danni subiti, ma avrà altresì l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, alla stregua della disciplina dell'art. 2043
c.c..
Peraltro, l'accertamento del nesso causale tra la condotta del medico ed il pregiudizio lamentato dal paziente deve essere preliminare ad ogni altro aspetto, ed in particolare a quello della colpa e deve considerarsi sussistente ogniqualvolta sia ragionevole ritenere che la condotta del medico abbia causato pagina 6 di 13 il danno (o, in altri termini, quando vi sia anche solo una mera probabilità scientifica, corroborata da elementi oggettivi).
L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto – secondo l'indirizzo ermeneutico ormai pacifico – segue infatti il seguente criterio: "In materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità…." (ex multis si veda Cass.
3390/15).
In materia civile trova applicazione una regola probatoria diversa rispetto al medesimo accertamento in materia penale (tra le tante pronunzie, si vedano Sez. Un. n. 581/2008 e, più di recente, Cass. 15858/15:
"In tema di responsabilità civile, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso
e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio").
Ciò premesso quanto alla qualifica giuridica delle invocate responsabilità delle parti convenute, si tratta di accertare se l'attore abbia assolto agli oneri probatori su di lui incombenti.
Invero, l'attore ha dimostrato, attraverso produzioni documentali e prove per testi un peggioramento Con delle proprie condizioni di salute dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto presso l il
18.7.2018. Tale aggravamento è stato accertato anche dal collegio peritale nominato in giudizio, sulle cui risultanze si avrà modo di meglio argomentare nel prosieguo.
In particolare, al momento del ricovero in struttura, infatti, l'attore era portatore di intensa
“lombosciatalgia sinistra da recidiva di voluminosa ernia del disco L5-S1 sinistra (operata nel 1996), espulsa e migrata, con compressione della radice di S1”.
Atteso che i trattamenti farmacologici non avevano sortito i benefici sperati sulla sintomatologia patita, in data 16.7.2018 l'attore si sottoponeva a RMN lombosacrale e il successivo 18.7.2018 ad intervento di ernioctomia L5-S1. L'intervento veniva eseguito dal dott. quale primo Controparte_2 operatore, e il dott. , quale secondo operatore. Controparte_3
Nel corso dell'intervento chirurgico, accadeva che nella manipolazione del tessuto cicatriziale provocato dal precedente intervento, si verificava una lesione durale con esposizione delle radici della cauda, per rimediare alla quale veniva apposto un patch adiposo.
All'atto delle dimissioni (26.7.2018), il dott. certificava le buone condizioni del Controparte_4 paziente e l'assenza di sintomi e/o segni di deficit funzionali in atto. Tuttavia, l'attore già in quel momento accusava incontinenza urinaria, tanto da subire una perdita incontrollata. Contattato il dott.
egli escludeva che l'evento fosse correlato all'intervento eseguito pochi giorni prima. Nei CP_2 giorni successivi si verificava un progressivo peggioramento della sintomatologia con disturbi minzionali, gonfiore alla caviglia, difficoltà alla canalizzazione. Nuovamente interessato il dott.
lo stesso ribadiva quanto già dichiarato precedentemente. CP_2
pagina 7 di 13 A causa delle condizioni in peggioramento, nei mesi seguenti l'attore si sottoponeva a diverse visite ed esami strumentali e in data 15/12/2020 i sanitari dell'istituto Montecatone confermavano la diagnosi di sindrome della cauda con vescica intestino neurogeno.
Orbene, l'attore ha lamentato di aver patito danni patrimoniali e non in conseguenza della condotta sanitari che lo hanno avuto in cura presso la struttura convenuta. In particolare, avrebbe patito ripercussioni invalidanti sulla sua salute psico-fisica, con disfunzionalità vescicale, intestinale e genitale, nonché un danno psichico. Pertanto, ha chiesto il risarcimento per i danni consistiti, oltre che nel danno iatrogeno, nell'inabilità temporanea e nella sofferenza emotiva connessa al vissuto, nonché nelle ripercussioni riportate nella sfera affettiva ed interpersonale e nello stravolgimento delle sue abitudini di vita. Quanto al danno patrimoniale, ha chiesto la refusione delle spese sostenute per le cure e le visite.
Infine, l'attore ha lamentato altresì la mancata acquisizione di consenso informato prima dell'intervento, in particolare quanto al mancato utilizzo del microscopio;
ciò che avrebbe impedito la sua libera autodeterminazione nell'accettare di sottoporsi ugualmente all'operazione senza il predetto ausilio.
Le risultanze della CTU espletata in corso di giudizio a cura dei dottori Persona_6 Per_7 Con e il dott. conducono a ritenere che l'operato dei sanitari dell' sia
[...] Persona_8 passibile di censure e causalmente connesso ai danni lamentati dall'attore.
Preliminarmente deve osservarsi che la CTU espletata in sede di ATP è stata ritenuta da questo giudicante, oltre che poco chiara, lacunosa e non esaustiva, mancando di riferire quali fossero le leggi scientifiche ed i protocolli vigenti in materia e se l'operato dei sanitari sia stato adeguato in relazione alle concrete e peculiari condizioni del paziente, già operato diversi anni prima, alla luce dei protocolli operativi di riferimento. Per dar luogo ad un maggior approfondimento sugli aspetti di rilievo nella vicenda in esame, nel corso del giudizio è stato nominato un altro collegio peritale.
Le risultanze della CTU espletata in giudizio appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. L'elaborato risulta, invero, particolarmente approfondito, corredato degli opportuni riferimenti scientifici, esaustivo e puntuale nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte;
inoltre, risulta caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale ed elaborato nel contraddittorio tra le parti ed è, pertanto, condivisibile nelle conclusioni fornite in risposta ai quesiti. Esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel giudizio de quo.
Orbene, il collegio peritale ha accertato che l'attore presenta una condizione attuale menomante
(disfunzione vescicale, intestinale e genitale), identificabile con la sindrome della cauda equina a forma incompleta, derivante dal traumatismo sulle radici nervose del canale spinale. La genesi di tale condizione patologica è riconducibile alla lesione durale inferta durante l'intervento; evento lesivo giudicato prevedibile e prevenibile adottando una tecnica operatoria maggiormente prudente, vale a dire quella microchirurgica. Su tale ultimo punto, il collegio si è espresso rappresentando che l'uso della tecnica microchirurgica nella fase di riduzione delle radici nel sacco durale e di sutura della lacerazione durale avrebbe potuto minimizzare il trauma da manipolazione delle strutture nervose senza pagina 8 di 13 necessità di posizionare un patch adiposo tanto voluminoso. Sebbene, infatti, l'impiego del microscopio operatorio o dello strumentario microchirurgico, non sia prescritto in maniera tassativa dalle linee guida nella chirurgia delle ernie discali, tuttavia nel caso di specie avrebbe potuto minimizzare i rischi operatori, tenuto conto della presenza di tessuto cicatriziale nel paziente, dovuto a precedente intervento, che rendeva la lacerazione durale una complicanza più probabile.
Alla luce di tali considerazioni, i CTU hanno concluso nel senso che l'intervento sia stato condotto con imprudenza consistita nel mancato uso del microscopio nella fase operatoria.
Le censure del collegio peritale sono estese anche al post-operatorio, in cui sono state ravvisate condotte caratterizzate dalla sottostima del rischio di sviluppo di ritenzione urinaria discendente dal posizionamento del catetere in sala operatoria e dal mancato monitoraggio urinario post-rimozione.
Nello specifico, i sanitari avrebbero potuto ovviare, in termini di maggiore probabilità, “alla sovradistensione vescicale - fenomeno tra l'altro ammissibile dopo una lunga permanenza del catetere
e dopo una lacerazione durale intraoperatoria - che ha causato un danno secondario neurologico all'innervazione intrinseca vescicale” (pag. 15 CTU).
Si desume, dunque, che qualora i sanitari avessero adottato una condotta maggiormente prudente, tanto in fase operatoria con l'adozione dello strumentario microchirurgico (in grado di ridurre il rischio di complicanze come quelle verificatesi nel caso di specie), quanto in fase post-operatoria con il monitoraggio delle condizioni del paziente (attuando il quale avrebbero potuto ovviare, con maggiore probabilità, alla sovradistensione vescicale e al secondario danno neurologico), è più probabile che si sarebbero potuti evitare i danni riportati. Ciò può essere affermato alla luce dei dati statistici riportati nella relazione (pag. 12), che evidenziano come gli interventi eseguiti in microdiscectomia presentano una minor incidenza di sindrome della cauda equina (addirittura pari a 0, contro lo 0,22% della discectomia standard), minor incidenza di lesioni permanenti della radice nervosa (0.06% contro lo
0,78% della discectomia standard), nonché minor frequenza di lesioni della radice nervosa (0,84% contro il 3,45 % della discectomia standard).
Viene, pertanto, in rilievo quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine al riparto dell'onere della prova nella responsabilità civile derivante da condotta omissiva: "In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c. d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)". (Cassazione civile sez. III,
14/03/2022, n.8114).
pagina 9 di 13 Ciò detto, i CTU hanno concluso riconoscendo il nesso di causalità tra l'operato negligente dei sanitari e i danni accertati in capo al paziente e così quantificati:
- ITT: 7 giorni
- IT al 75%: 60 giorni
- IT al 50%: 180 giorni
- postumi permanenti: invalidità al 30% (che tiene conto anche della quota di danno psichico accertato in “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, cronico, moderato, non complicato”, nonché le ripercussioni sul piano relazionale ed esistenziale per le maggiori difficoltà gestionali dovute all'uso di cateterismi).
Alla luce di tali risultanze, può ritenersi che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori, risultando provato che il negligente operato dei sanitari convenuti sia stato causalmente determinante rispetto alle lesioni accertate in capo all'attore. La struttura convenuta, a sua volta, deve rispondere in solido dei danni arrecati dal personale sanitario ex art. 1228 c.c..
Può dunque procedersi alla liquidazione dei danni, in applicazione della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano (ed. 2024), in considerazione dell'età del danneggiato (59 anni) al momento dell'intervento e del grado di invalidità riconosciuto (30%):
- danno biologico-relazionale e per sofferenza soggettiva: euro 155.711;
- inabilità temporanea (punto base euro 160, in considerazione della sofferenza di grado elevato patita nel corso del periodo di inabilità temporanea, a causa della necessità di sottoporsi a ripetute cure e visite): euro 22.720.
Non può essere riconosciuto alcun aumento per la personalizzazione, in considerazione del fatto che la misura standard del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (nel caso di specie, le Tabelle di Milano aggiornate al 2024) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, posto che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis Cass. civ. n. 23469/2018).
Nel caso in esame deve escludersi che il risarcimento del danno alla salute sia meritevole di una personalizzazione in considerazione delle argomentazioni sopra riportate in sintesi. Quelli allegati e provati a mezzo testi da parte attorea sono, infatti, pregiudizi indefettibilmente conseguenti al quadro lesivo riscontrato, in una parola costituiscono il danno dinamico-relazionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto. Non sono state invece allegate e provate conseguenze anomale, eccezionali e peculiari tali da indurre il riconoscimento della personalizzazione richiesta.
Vanno altresì refuse all'attore le spese sostenute per visite, esami specialistici, presidi e cure nell'ammontare complessivo di euro 3.370,69 ritenuto congruo dai CTU (all. F), nonché le spese per le consulenze di parte a firma dei dottori e prima del giudizio, per euro 2.822 (come da Per_2 Per_1 fatture in atti).
pagina 10 di 13 Va esaminata ora la domanda risarcitoria con riguardo al lamentato difetto di consenso informato.
Secondo un principio consolidato, l'omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute e al proprio corpo, e dia luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile rispetto a quello alla salute, ai sensi di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc
(v., tra le tante, Cass. 17022/18).
Il diritto all'autodeterminazione, distinto dunque da quello alla salute, rappresenta, secondo quanto espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 438 del 2008), una doverosa ed inalienabile forma di rispetto per la libertà dell'individuo, nonché uno strumento volto alla tutela del suo interesse ad una compiuta informazione preventiva al trattamento sanitario, che si sostanzia nella indicazione delle prevedibili conseguenze dello stesso trattamento, del possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute, del percorso riabilitativo post operatorio, descritto anche in termini di sofferenze;
ciò nell'ottica del legittimo interesse del paziente a conoscere, con sufficiente precisione, le conseguenze dell'intervento al fine, non solo di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico e di acquisire, se del caso, pareri di altri sanitari, o di decidere se rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura che offrano maggiori o migliori garanzie del risultato sperato oppure comunque preferibili per i più vari motivi, ma anche di prepararsi ad affrontare tali conseguenze con maggiore consapevolezza.
Pertanto, nel caso in cui, alla prestazione terapeutica, conseguano conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate, tali peculiari sofferenze vanno dunque ontologicamente distinte dal danno morale correlato alla lesione dell'integrità psicofisica, nella sua componente strettamente biologica e dinamico relazionale (in tal senso Corte d'Appello Bologna sent. n. 1405/2024 dell'11.6.2024).
Nel caso di specie, l'attore ha allegato di non essere stato informato circa le modalità dell'intervento (in particolare del fatto che si sarebbe svolto senza l'ausilio del microscopio) e che, se fosse stato informato adeguatamente, si sarebbe rivolto ad altra struttura.
La teste (ex compagna dell'attore) ha confermato che, prima dell'intervento, i sanitari Testimone_1 non informarono il che l'intervento sarebbe stato eseguito senza l'utilizzo del microscopio. Parte_1
La circostanza riferita dalla teste (della cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare), percepita personalmente dalla stessa in quanto presente al cospetto dei medici per aver accompagnato l'attore, conferma che quest'ultimo non è stato posto nelle condizioni di esprimere un consenso consapevole all'intervento. Si aggiunge che, dalla dichiarazione di consenso informato sub doc. 2 di parte attrice, si evince che il paziente era stato informato unicamente dell'esistenza di trattamenti alternativi a quello proposto consistenti in “cure conservative con i relativi limiti e benefici”, ma nulla era stato riferito circa la possibilità di intervenire alternativamente (eventualmente anche presso altre strutture) con la microchirurgia.
A fronte di tale deficit informativo, si deve ritenere che il paziente non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontare l'intervento consapevolmente ovvero di decidere di verificare altrove la possibilità di sottoporsi ad intervento con l'ausilio del microscopio chirurgico.
pagina 11 di 13 Pertanto, la violazione dell'obbligo informativo ha determinato una lesione del diritto all'autodeterminazione pienamente risarcibile (v. da ultimo Cass. 16633/23).
Appare equo quantificare ex art. 1226 c.c. il danno in esame nell'importo, espresso ai valori attuali, di euro 5.000,00. Tale importo appare rispondere anche ai criteri orientativi proposti dal Tribunale di
Milano (anno 2024), che la S.C. ha ritenuto valido parametro di riferimento anche nella parte che riguarda questo tipo di danno (Cass. 2539/24); sulla base di detti criteri, il danno all'autodeterminazione patito appare di media entità.
In relazione al danno complessivamente quantificato nelle diverse voci sopra riconosciute, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data di ciascun esborso effettivo (per le somme liquidate come danno patrimoniale) e, quanto al danno non patrimoniale, alla data dell'intervento (18.7.2018); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per tutte le fasi.
Quanto al procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass.
9735/2020).
Nel caso in esame, tenuto conto della soccombenza delle parti convenute, le spese di ATP sostenute e documentate dall'attore vanno poste a carico dei convenuti e vengono così quantificate: Per_
- spese di CTU (v. fattura e bonifico dott.ri e ): euro 2.440; Per_9
- spese dei CTP, dott.ri e , nominati nell'ambito dell'ATP (mentre si esclude la somma Per_1 Per_2 restante di euro 244,00 di cui alla fattura della dott.ssa che nel verbale di udienza del Per_11
9.12.2021 non appare nominata quale CTP): euro 2.440.
Quanto alle spese di rappresentanza e assistenza legale in sede di ATP, devono essere poste a carico di parti convenute e liquidate nei valori medi di cui al D.M. 37/2018 (vigente al momento della conclusione del procedimento) nell'ammontare di euro 3.645, oltre accessori di legge.
pagina 12 di 13 Le spese della CTU espletata nel presente giudizio vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, che dovranno rifondere quanto versato a titolo di acconto dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la responsabilità dei convenuti per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, li condanna in solido al pagamento in favore dell'attore degli importi di euro 155.711 + 22.720 + 5.000 per danni non patrimoniali, di euro 3.370,69 + 2.822 per danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna in solido le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 259 + 27,00 per anticipazioni, euro 2.440 per CTU in fase di ATP, euro 2.440 per CTP, euro
14.103 per compensi dei difensori per il giudizio ed euro 3.645 per compensi del difensore per la fase di ATP, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- pone definitivamente in capo ai convenuti le spese della CTU espletata nel presente giudizio.
Bologna, 12 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 13 di 13