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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2024, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1625/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1625/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 20.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FEDELE ALBERTI (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, con elezione di domicilio in TI (PZ) alla via San Nicola n. 26 presso lo studio dell'Avv. MARIA ROSARIA GIUZIO, pec: E
.salerno. ; Email_1 CP_1
-ATTORE/OPPONENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
il 5.4.1964, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIO MAZZA, giusta procura in atti, con elezione di domicilio in Vietri di Potenza alla via Del Carmine n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
-CONVENUTA/OPPOSTA-
NONCHÉ
1 R.G. N. 1625/2014
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. ENNIO DE VITA (C.F.: ), C.F._5
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Napoli n. 18 presso lo studio dell'Avv. PIERVITO BARDI, pec:
.salerno.it; Email_4 CP_1
-INTERVENTORE VOLONTARIO-
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 405/2014, emesso il 10.4.2014 e notificato il 22.4.2014;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 405/2014, emesso dall'intestato Tribunale il 10.4.2014, notificato il 22.4.2014 (con il quale era stato ingiunto all'attore/opponente di pagare l'importo di euro 26.824,52, oltre interessi nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo, spese e competenze difensive per euro 1.253,00 complessivi, di cui euro 1.000,00 per compenso professionale ed euro 253,00 per esborsi), l'attore/opponente ha domandato di:
«-in via preliminare;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di , in Controparte_2
proprio e nella qualità, per i motivi suesposti;
-sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato per i motivi suesposti;
-nel merito: accogliere la proposta opposizione e previo riconoscimento della inesistenza del credito vantato da , in proprio e nella qualità, anche in relazione al Controparte_2 suo palese difetto di legittimazione attiva, dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.405/2014 emesso dal Tribunale di Potenza, revocare lo stesso;
-condannare parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.;
-il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al […] procuratore antistatario».
A sostegno dell'opposizione, l'attore/opponente ha formulato i seguenti motivi.
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A) Carenza di legittimazione attiva di , sia in proprio che quale Controparte_2
legale rappresentante p.t. della in relazione alla pretesa Controparte_3
creditoria dalla stessa vantata.
L'attore/opponente ha sostenuto di non aver conferito alcun incarico professionale alla convenuta/opposta «ed in specie affinché provvedesse a curare i suoi interessi in relazione ai finanziamenti […] richiesti al Patto
Territoriale Sele-Tanagro». Al contrario, l'attore/opponente «aveva a conferire nell'anno 1998 incarico a tale da TI (PZ) che vi aveva provveduto Parte_2
fino al 03.03.1999 (all. 1) data nella quale (gli) aveva comunicato […]
l'approvazione della pratica ricevendo in contanti la somma di euro 1.800.000
[…]. Successivamente a tale approvazione e al ricevimento della detta somma,
non aveva oltre ad occuparsi dell'incarico conferitogli tant'era che, Parte_2
in mancanza, da parte sua, della predisposizione di una serie di atti che il
16.11.99 (all. 3) erano stati chiesti dal all'opponente, Parte_3
questi era stato costretto a conferire incarico ad altri due consulenti e precisamente a tali ed , ambedue da Palomonte, Persona_1 Persona_2 che dovettero provvedere a rifare l'intera procedura al fine di far(gli) ottenere
[…] i finanziamenti richiesti al Tanagro […]». Tanto Parte_4
vero che in data 24.3.2003 gli era stata inviata una missiva da parte di Pt_2
, nella quale gli era stato comunicato che «… per novembre 2003 scadono
[...]
i termini per la chiusura di tutti gli adempimenti connessi alla conclusione dell'investimento, a tal fine comunico che sarà contattato dalla collega CP_2
delegata a seguire tali adempimenti». Era, quindi evidente, che non aveva conferito alcun incarico professionale all'opposta, la quale, in virtù di un rapporto di lavoro di subordinazione o colleganza interno alla sua attività professionale, era stata delegata a compiere atti in favore dell'opponente da
, unico soggetto al quale era stato conferito l'incarico professionale. Parte_2
B) Prescrizione del diritto al compenso professionale.
L'attore/opponente ha eccepito la prescrizione del diritto al compenso professionale ai sensi dell'art. 2956 c.c., precisando che tale eccezione si riferiva all'attività svolta da , quale unico soggetto cui era stato Parte_2 conferito l'incarico. Nello specifico, ha sostenuto che, «risultando quale ultima
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comunicazione del quella del 24.03.03 tutt'al più a concedere quella Parte_2
del 31.08.2007 e del 23.03.2009 inviate all'avv. Claudio Mazza, la prima per conto di e e la seconda per conto del solo Parte_2 Controparte_2 Pt_2
, non vi era chi non vedesse che sia in relazione ad una eventuale pretesa
[...] di quest'ultimo che, laddove si fosse ammessa la sussistenza, ma la si negava, di un intercorso rapporto professionale dell'opponente con l'opposta, in ogni ipotesi, il termine di cui all'art. 2956 c.c. risultava, ampiamente, decorso e il conseguenziale diritto prescritto».
C) Insussistenza del credito vantato da in proprio e quale legale Controparte_2
rappresentante della CP_3 CP_3
Parte attrice/opponente ha ipotizzato che «laddove […] si fosse voluto per un solo attimo ritenere che il presunto rapporto professionale effettivamente avesse avuto a sussistere, in ogni caso alcun valore probatorio poteva essere attribuito al pro-forma di fattura dell'importo di € 26.824,52 posto a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, non assumendo, in sede di opposizione, alcuna rilevanza il parere reso dell'Ordine di competenza […]. Il parere reso dal
Consiglio dell'Ordine aveva rilievo solo per la formazione della prova scritta necessaria per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma una volta che la fase monitoria si era conclusa, si apriva quella ordinaria a cognizione piena nella quale il parere di congruità era privo di qualsiasi valore probatorio, essendo il giudizio di accertamento governato dalle comuni regole probatorie del giudizio ordinario».
L'attore opponente ha, altresì, evidenziato che nel caso in esame, anche se fosse stata emessa fattura, questa non avrebbe costituito una valida prova circa l'esistenza della pretesa creditoria giacché «si rilevava che: “la fattura è un mero documento contabile… che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell'esistenza quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria… sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (Cass. Civ., sez. II, n. 22401 del 29.11.2004), non
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integrando di per sé la piena prova del credito in essa indicato (sentenza del
Tribunale di Monza n.1710 del 06.06.2005».
D) Insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali richiesti da . Controparte_2
L'attore/opponente ha sostenuto che «a seguito dell'inversione processuale dell'onere probatorio incombente sulla opposta, attrice sostanziale, spettava a
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_2
l'onere di provare rigorosamente i fatti costitutivi della sua Controparte_3
pretesa creditoria, in mancanza il decreto ingiuntivo doveva esser revocato.
Tale onere, nella […] fase di cognizione ordinaria, non poteva assolutamente ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
la presunta creditrice, in sede di ricorso introduttivo, non aveva minimamente specificato i criteri ed i dati in base ai quali aveva determinato il presunto compenso professionale».
II Il 19.11.2014 si è costituita in giudizio l'opposta , la quale ha Controparte_2
contestato le avverse argomentazioni e deduzioni e, a sostegno del rigetto dell'opposizione, ha esposto e sostenuto:
a) che l'opponente, avendo candidato l'intervento strutturale teso a realizzare una struttura recettiva (agriturismo) per l'ottenimento dei fondi nell'ambito del Patto
Territoriale denominato “Sele-Tanagro” ai sensi dell'art. 2, comma 207, Legge n.
662/1996, le aveva conferito incarico professionale, unitamente al collega Pt_2
, per predisporre tutta la documentazione necessaria per la preventiva istruttoria
[...]
bancaria a opera del Credito Toscano di Firenze;
b) che l'incarico conferitole dall'opponente si era concretizzato nella predisposizione dei vari moduli per la richiesta di agevolazione finanziaria per un investimento pari a Lire 1.700.000.000 al netto di I.V.A., di cui Lire 1.500.000.000 ammissibili ad agevolazione e Lire 200.000.000 non ammissibili, nonché del relativo business plan;
c) che, come risultava dal decreto prot. 317430 Progetto n. II/002st emesso dal Credito
Toscano sede di Firenze, l'iniziativa fu ammessa per un contributo pari a Lire
1.401.500.000 agevolabili e per Lire 200.000.000 non agevolabili, per un investimento complessivo di Lire 1.601.500.000;
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d) che, successivamente, aveva svolto nell'interesse dell'opponente altre attività complementari, quali l'istruttoria della pratica al fine di ottenere un mutuo bancario presso la Banca Carime – Agenzia di Buccino e integrazioni/aggiornamenti di natura tecnica per ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'avvio delle attività, nonché varie istanze di proroga dei termini;
e) che, con decreto del Ministero del Bilancio e del Tesoro e della Programmazione
Economica n. 977 e n. 996 del 29.1.1999, il Patto Territoriale “Sele-Tanagro” fu approvato per la complessiva somma di euro 39.924.597,29, e che -per l'effetto-
l'opposto aveva ottenuto un finanziamento in conto capitale nella misura ammissibile d Lire 871.200.000 oltre a Lire 420.500.000 come apporto capitale proprio e per la restate somma di Lire 109.000.000 da mutuo bancario;
f) che l'avvio e la realizzazione dell'investimento era stato possibile solo grazie all'utilizzo della fattura n. 07 del 10.1.2001 emessa dalla di cui Controparte_3 era amministratrice, dell'importo di Lire 1.800.000 e relativa all'acconto per la redazione e predisposizione del business plan, quale documento imprescindibile per accedere ai benefici di cui alla Legge n. 662/1996;
g) che «lo studio professionale e era regolato da rapporti interni fondati Pt_2 CP_2 sul carattere dell'associazione professionale che era da ritenersi soggetto avente personalità giuridica avente pieno titolo di fenomeno aggregativo a cui la legge, art.
36 e ss c.c., attribuiva la capacità di autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici»;
c) che l'incarico era stato formalizzato nei confronti della Controparte_3
In particolare, in ordine all'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva, la convenuta/opposta ha evidenziato che «quale legale rappresentante della CP_3 era del legittimata all'azione monitoria opposta», e che nel caso di specie, Pt_5 sebbene l'incarico fosse stato conferito dall'opponente alla per accordi interni Pt_6
dal ragioniere , «non vi Parte_7 Parte_2
erano dubbi di sorta che nello svolgimento della detta attività di assistenza e redazione della intera documentazione contabile-amministrativa necessaria, anche la rag.
aveva prestato la sua attività professionale e, quindi, legittimata alla Controparte_2
richiesta in proprio del compenso statuito nel monitorio opposto. Sul punto era sufficiente rilevare che il professionista era legittimato a richiedere il pagamento del
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compenso dovuto dal committente anche in assenza di un conferimento formale dell'incarico essendo suo onere soltanto fornire la prova della effettività della prestazione espletata […]».
L'opposta ha -poi- sostenuto che era dirimente la delega del 13.11.1998 conferita dall'opponente a , dalla quale risultava evidente il precedente conferimento Parte_2 dell'incarico professionale e anche il più ampio mandato “… per effettuare modifiche, integrazioni, dichiarazioni, e tutto quanto utile e pertinente il suo mandato…” dato
“…già per rato il suo operato e ratificato le sue decisioni prese in mia vece…”. La detta delega e la comunicazione del ragioniere del 24.3.2003 «erano Parte_2
inequivocabili nella prova della circostanza che il sig. , di fatto, ben Parte_1 conosceva l'odierna opposta, ben sapeva della sua collaborazione, nella predisposizione della pratica dell'opponente, con il rag. e dell'esistenza Parte_2 dell'associazione professionale tra i due professionisti».
In relazione all'avversa eccezione di prescrizione presuntiva del diritto di credito vantato, l'opposta ha sostenuto che «[…] trovando essa fondamento e ragione esclusivamente in quei rapporti che si instaurano senza formalità ed in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, la stessa non poteva operare nell'ipotesi in cui- come nel caso di specie- il credito fatto valere traesse origine da un contratto scritto, proprio perché i rapporti risultanti da scritture non si potevano ricomprendere tra quelli in cui era d'uso comune l'immediato pagamento». Ha, altresì, argomentato, circa il termine di prescrizione, che dall'anno
1999, «da cui eventualmente far decorrere il periodo di prescrizione ordinaria decennale, per essersi la prestazione d'opera intellettuale definitivamente adempiuta, sia pure solo sotto il profilo dell'ammissione del finanziamento richiesto […], diversi atti interruttivi erano comunque stati notificati all'indirizzo dell'opponente […]» e ha ritenuto che le eccezioni sollevate dall'opponente sulla mancato affidamento dell'incarico «si appalesavano come inconfutabilmente incompatibili rispetto all'intervenuto adempimento dell'obbligazione […]».
Da ultimo l'opposta ha contestato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente, «non risultando, infatti, dagli atti elementi obiettivi da cui desumere sia il danno derivato per il convenuto, che deve essere concreto ed effettivo,
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e sia il dolo o la colpa grave dell'attore […]»; nonché chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa , ritenendo la causa comune a quest'ultimo. Parte_2
Per l'effetto, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta come segue:
«l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda deduzione ed eccezione disattesa e respinta:
-rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente e per l'effetto
-confermare nel suo integrale contenuto il provvedimento monitorio n. 405/2014 opposto;
-condannare, comunque e in ogni caso, l'opponente alla refusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario»; con richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
III Con ordinanza del 14.1.2015 è stata rigettata l'istanza avanzata da parte opposta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , al quale l'opposta Parte_2
riteneva comune la causa, e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Le parti hanno tempestivamente depositato le memorie di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
Il 13.3.2015, ha spiegato intervento volontario adesivo alla domanda Parte_2
creditoria, sostenendo che «correttamente il pagamento delle prestazioni relative alla pratica di finanziamento de quo era stato rivendicato dalla e, per Controparte_3
essa, dal suo legale rappresentante», atteso che al tempo di conferimento dell'incarico era socio e legale rappresentante della Società Cooperativa, veste -quest'ultima- i cui era subentrata l'opposta.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni , Testimone_1
, e nonché acquisizione documentale. Testimone_2 Persona_2 Persona_1
Con ordinanza del 24.5.2017 è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale ex art. 257 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, invitando le parti alla definizione stragiudiziale della lite.
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Anche con ordinanza del 21.11.2019, a fronte della reiterazione, è stata rigettata l'istanza di prova testimoniale ex art. 257 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
26.2.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo della presente
(giusto programma di smaltimento dell'arretrato – cc.dd. cause vetuste), all'udienza del 20.3.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IV Sull'ammissibilità dell'intervento volontario.
Per risolvere la questione concernente l'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato da necessita esaminare l'art. 105 c.p.c. Parte_2
Il richiamato referente normativo, come è noto, disciplina tre diverse tipologie di intervento volontario: quello principale, che si verifica quando nel giudizio pendente interviene un soggetto che fa valere nei confronti di entrambe le parti in causa un diritto relativo a quello controverso dedotto in giudizio e a esso connesso per oggetto e titolo, con una domanda diretta contro le suddette parti originarie e incompatibile con le posizioni e le conclusioni di entrambe;
quello c.d. litisconsortile o “adesivo autonomo”, che si verifica quando un soggetto fa valere un proprio diritto -connesso per oggetto e/o per titolo a quello dedotto in giudizio- nei confronti di una soltanto delle parti originarie, assumendo perciò una posizione autonoma soltanto nei confronti di tale parte;
da ultimo, quello c.d. “adesivo dipendente”, che si verifica quando il terzo non fa valere un proprio diritto nei confronti di alcuno, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti in giudizio poiché titolare di un rapporto strutturalmente dipendente da quello oggetto del giudizio.
L'intervento spiegato da rientra nella terza tipologia di intervento Parte_2 individuata, atteso che l'interventore, assumendo di esser (stato) socio -unitamente all'opposta- della al momento del conferimento e dello Controparte_3
svolgimento dell'incarico professionale conferito dall'opponente, non ha formulato alcuna domanda e dunque non ha ampliato il thema decidendum, bensì chiesto l'accoglimento delle conclusioni e delle istanze rassegnate dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, alle quali si è espressamente riportato.
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Sul piano dell'interesse a intervenire in giudizio, l'interventore, che ha agito in giudizio senza spendere alcuna qualità, ha dedotto di voler far acclarare, in adesione alle ragioni dell'opposta, il pieno ed esclusivo diritto della -e per Controparte_3
essa della sua legale rappresentante rag. a conseguire i compensi per Controparte_2
le prestazioni espletate in favore dell'opponente (cfr. pag. 3 dell'atto di intervento volontario).
Ebbene, è noto che non è sufficiente un mero interesse di fatto a giustificare l'intervento, sicché anche in ipotesi di intervento adesivo dipendente vi deve essere in capo all'interventore la finalità ultima di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole. L'interesse portato dall'interventore adesivo dipendente corrisponde a una situazione più sfumata del diritto soggettivo, tant'è vero che il terzo non esperisce una propria azione, cui è sotteso un diritto, bensì si limita a chiedere l'accoglimento della domanda già avanzata da taluna delle parti originarie. Tuttavia, deve comunque trattarsi di un interesse in senso giuridico e non, come già detto, di un interesse di mero fatto. Invero, il terzo interveniente adesivo deve avere interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima. In particolare, il nesso di pregiudizialità-dipendenza sussiste ogni volta che nell'ambito del rapporto pregiudicato si possa riscontrare, come elemento costitutivo, un altro rapporto intersoggettivo, ossia il rapporto principale o condizionante (cfr.
Cass. civ., sez. II, sent., 26.11.2014, n. 25145: «L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato»; Cass. civ., sez. I, sent., 19.9.2013, n. 21472; Cass. civ., sez. III, sent., 24.1.2003, n. 1111; Cass. civ., sez. I, sent., 16.10.2009, n. 22081).
Ciò, nel caso di specie, si traduce nell'esser l'interventore socio della CP_3
l momento dell'atto di intervento. Tuttavia, deve osservarsi che l'interventore
[...]
non è intervenuto in giudizio spendendo la qualità di socio della Controparte_3
né ha dedotto di essere ancora socio della detta società cooperativa, né ciò risulta dalla visura storica sociale prodotta in allegato all'atto di intervento, la quale -peraltro-non
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ha carattere probatorio (la visura ha natura dichiarativa e non prova la qualità di socio, non essendo supportata da altra idonea documentazione societaria). Ne discende che, in mancanza di prova in ordine alla qualità di socio, alcun interesse giuridico legittimante l'intervento in giudizio può rinvenirsi in capo a . Talché Parte_2
l'intervento deve dichiararsi inammissibile per mancanza di interesse, in quanto la carenza riscontrata determina l'individuazione di un interesse di mero fatto nei confronti dell'interventore.
VI Sul merito della pretesa creditoria e -per l'effetto- dell'opposizione.
Verificata la tempestività dell'opposizione in disamina ex art. 641 c.p.c., necessita rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Il creditore/opposto mantiene la veste sostanziale di attore e all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con le conseguenti implicazioni in tema di onere della prova (cfr. Cass. civ., sez. I, 27.6.2000, n. 8718). Ovvero, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass. civ., sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'attore in senso sostanziale
(creditore/opposto) che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto sostanziale (debitore-opponente) e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti, provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio. Di contro, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o dei fatti impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri a evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione- bensì configurano altrettante eccezioni (Cass. civ., sez. I, 22.4.2003, n. 6421).
Tanto premesso, nel caso concreto, in considerazione delle allegazioni circa la fonte dell'obbligazione presenti nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta, non è stata fornita prova della titolarità della pretesa creditoria. Invero, la
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tesi dell'opposta, secondo la quale l'opponente avrebbe conferito l'incarico professionale alla non ha trovato riscontro nell'istruttoria Controparte_3
espletata.
Sul piano documentale, la produzione versata in atti dall'opposta non è idonea a sorreggere la pretesa creditoria. Nella presente fase di opposizione a cognizione piena, nessun valore può essere attribuito al preavviso di fattura e al relativo certificato di liquidazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Potenza e Lagonegro del 5.2.2024, né alla richiesta inoltrata all'allora
[...]
dall'opposto per ottenere Controparte_4
l'ammissione dell'iniziativa proposta a beneficiare delle agevolazioni di cui Pt_8
all'art. 2, comma 203 e ss., Legge n. 662/1996. Né -ancora- può essere riconosciuto valore probatorio alla fattura n. 7 del 9.1.2001 emessa dalla nei Controparte_3
confronti dell'opposto ( per l'importo totale di Lire 1.200.000. Pt_8
Invero, è noto che nel giudizio di merito la fattura non è prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne discende che, quando tale rapporto sia in contestazione tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non potrà assurgere a prova del contratto. Essa, al più, potrà rappresentare un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, sarà possibile riconoscerle in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.
Nel caso concreto, la citata fattura, emessa a titolo di acconto per la redazione del business plan utilizzato per la richiesta di agevolazioni in relazione alle iniziative imprenditoriali incluse nei Patti Territoriali del Sele-Tanagro, considerata quale mero indizio della stipulazione del contratto, affievolisce atteso che non ha rinvenuto riscontro nell'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della domanda creditoria né nelle dichiarazioni testimoniali (come si dirà funditus in seguito). Anzi, in senso contrario alla tesi difensiva dell'opposta e a smentita del carattere meramente
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indiziario della fattura n. 7 del 9.1.2001 con riguardo alla fonte dell'obbligazione, vi è la delega effettuata dall'opponente il 13.11.1998 esclusivamente al rag. , Parte_2
dalla quale chiaramente emerge che conferì incarico professionale Parte_1
esclusivamente all'interventore. Nell'atto di delega testualmente si legge: «Il sottoscritto […] delega il commercialista nato a [...]_1 Parte_2
il 17.02.1959 e ivi residente a[...], a cui ha conferito incarico per la richiesta delle agevolazioni ai sensi della legge 662 del 28 dicembre 1996 art. 2 commi
203 e seguenti, di assisterlo, trattare e definire la pratica di finanziamento in corso di definizione presso il Vs istituto finanziario […]». Ne discende che vi è prova documentale di segno contrario alla tesi dell'opposta, la quale è supportata dalla missiva che il rag. inviò all'opponente il 24.3.2003, nella quale si legge che Parte_2
l'opposto sarebbe stato contattato dalla rag. , quale collega di Parte_9 Parte_2
e da questi delegata a seguire gli adempimenti della pratica dell'opposto. Tale missiva corrobora la tesi difensiva dell'opponente, secondo la quale l'attività eventualmente svolta dall'opposta sarebbe stata effettuata nell'ambito del rapporto Controparte_2
interno di colleganza e collaborazione professionale tra l'interventore e l'opposta.
Talché non vi è prova della fonte dell'obbligazione nemmeno con riguardo alla pretesa creditoria vantata dall'opposta in proprio.
Sul piano dell'escussione testimoniale, considerate le dichiarazioni del testimone quali uniche dirimenti ai fini del decidere (e, dunque, posta Testimone_1
l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal teste , si osserva quanto Testimone_2
segue. Nulla è stato affermato dal testimone circa il conferimento dell'incarico professionale da parte dell'opposto alla /o all'opposta in proprio. CP_3 CP_3
Il testimone ha reso specifiche dichiarazioni in ordine al conferimento dell'incarico nel suo proprio interesse ai ragionieri e , ma da tanto non è Parte_2 Controparte_2
possibile presumere la prova dell'esistenza del conferimento dell'incarico professionale da parte dell'opposto alla e/o all'opposta in proprio. Controparte_3
Anzi, alla luce dell'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali risulta avvalorata la tesi dell'opponente, secondo la quale lo stesso conferì incarico al solo rag. ; tanto vero che il testimone ha dichiarato di non esser mai stato con Parte_2
l'opponente nello studio né di aver ivi incontrato l'opponente, e di aver Pt_2
conosciuto il professionista per aver avuto con questi contatti per la Persona_2
13 R.G. N. 1625/2014
pratica dell'opponente, allorquando essa non era stata ancora terminata per non esser stato effettuato il collaudo statico della struttura, che il testimone curò come libero professionista.
Pertanto, la domanda creditoria formulata dall'opposta -sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della deve essere rigettata e, per Controparte_3
l'effetto deve accogliersi l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 405/2014
e assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta.
VII Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché -atteso l'accoglimento dell'opposizione- debbono esser poste in capo all'opposta. Esse si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio secondo i valori medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo al domandato (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), nei limiti della domanda di cui alla nota spese depositata dall'Avv. Fedele Alberti il 17.5.2024, in complessivi euro 6.986,00 oltre accessori di legge, oltre a euro 287,00 per esborsi, con attribuzione al difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Avuto riguardo alle spese di lite dell'interventore, queste devono esser dichiarate irripetibili attesa la volontarietà dell'intervento e la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1625 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente tra E Parte_1
nonché , ogni altra domanda ed eccezione Controparte_2 Parte_2
disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente spiegato da
; Parte_2
2) accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 405/2014 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 405/2014, emesso dall'intestato Tribunale il 10.4.2014, notificato il 22.4.2014 (con il quale era stato ingiunto all'attore/opponente di pagare l'importo di euro 26.824,52, oltre
14 R.G. N. 1625/2014
interessi nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo, spese e competenze difensive per euro 1.253,00 complessivi, di cui euro 1.000,00 per compenso professionale ed euro 253,00 per esborsi);
3) condanna l'opposta , in proprio e nella qualità in atti, alla Controparte_2
refusione delle spese di lite in favore dell'opponente , che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 6.986,00 oltre al 15% forfetario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a euro 287,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore dell'opponente -Avv. Fedele Alberti- dichiaratosi antistatario;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'interventore Pt_2
.
[...]
Così deciso in Potenza, il 7.10.2024.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1625/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 20.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FEDELE ALBERTI (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, con elezione di domicilio in TI (PZ) alla via San Nicola n. 26 presso lo studio dell'Avv. MARIA ROSARIA GIUZIO, pec: E
.salerno. ; Email_1 CP_1
-ATTORE/OPPONENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
il 5.4.1964, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIO MAZZA, giusta procura in atti, con elezione di domicilio in Vietri di Potenza alla via Del Carmine n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_3
-CONVENUTA/OPPOSTA-
NONCHÉ
1 R.G. N. 1625/2014
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. ENNIO DE VITA (C.F.: ), C.F._5
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Napoli n. 18 presso lo studio dell'Avv. PIERVITO BARDI, pec:
.salerno.it; Email_4 CP_1
-INTERVENTORE VOLONTARIO-
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 405/2014, emesso il 10.4.2014 e notificato il 22.4.2014;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 405/2014, emesso dall'intestato Tribunale il 10.4.2014, notificato il 22.4.2014 (con il quale era stato ingiunto all'attore/opponente di pagare l'importo di euro 26.824,52, oltre interessi nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo, spese e competenze difensive per euro 1.253,00 complessivi, di cui euro 1.000,00 per compenso professionale ed euro 253,00 per esborsi), l'attore/opponente ha domandato di:
«-in via preliminare;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di , in Controparte_2
proprio e nella qualità, per i motivi suesposti;
-sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato per i motivi suesposti;
-nel merito: accogliere la proposta opposizione e previo riconoscimento della inesistenza del credito vantato da , in proprio e nella qualità, anche in relazione al Controparte_2 suo palese difetto di legittimazione attiva, dichiarata la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.405/2014 emesso dal Tribunale di Potenza, revocare lo stesso;
-condannare parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.;
-il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al […] procuratore antistatario».
A sostegno dell'opposizione, l'attore/opponente ha formulato i seguenti motivi.
2 R.G. N. 1625/2014
A) Carenza di legittimazione attiva di , sia in proprio che quale Controparte_2
legale rappresentante p.t. della in relazione alla pretesa Controparte_3
creditoria dalla stessa vantata.
L'attore/opponente ha sostenuto di non aver conferito alcun incarico professionale alla convenuta/opposta «ed in specie affinché provvedesse a curare i suoi interessi in relazione ai finanziamenti […] richiesti al Patto
Territoriale Sele-Tanagro». Al contrario, l'attore/opponente «aveva a conferire nell'anno 1998 incarico a tale da TI (PZ) che vi aveva provveduto Parte_2
fino al 03.03.1999 (all. 1) data nella quale (gli) aveva comunicato […]
l'approvazione della pratica ricevendo in contanti la somma di euro 1.800.000
[…]. Successivamente a tale approvazione e al ricevimento della detta somma,
non aveva oltre ad occuparsi dell'incarico conferitogli tant'era che, Parte_2
in mancanza, da parte sua, della predisposizione di una serie di atti che il
16.11.99 (all. 3) erano stati chiesti dal all'opponente, Parte_3
questi era stato costretto a conferire incarico ad altri due consulenti e precisamente a tali ed , ambedue da Palomonte, Persona_1 Persona_2 che dovettero provvedere a rifare l'intera procedura al fine di far(gli) ottenere
[…] i finanziamenti richiesti al Tanagro […]». Tanto Parte_4
vero che in data 24.3.2003 gli era stata inviata una missiva da parte di Pt_2
, nella quale gli era stato comunicato che «… per novembre 2003 scadono
[...]
i termini per la chiusura di tutti gli adempimenti connessi alla conclusione dell'investimento, a tal fine comunico che sarà contattato dalla collega CP_2
delegata a seguire tali adempimenti». Era, quindi evidente, che non aveva conferito alcun incarico professionale all'opposta, la quale, in virtù di un rapporto di lavoro di subordinazione o colleganza interno alla sua attività professionale, era stata delegata a compiere atti in favore dell'opponente da
, unico soggetto al quale era stato conferito l'incarico professionale. Parte_2
B) Prescrizione del diritto al compenso professionale.
L'attore/opponente ha eccepito la prescrizione del diritto al compenso professionale ai sensi dell'art. 2956 c.c., precisando che tale eccezione si riferiva all'attività svolta da , quale unico soggetto cui era stato Parte_2 conferito l'incarico. Nello specifico, ha sostenuto che, «risultando quale ultima
3 R.G. N. 1625/2014
comunicazione del quella del 24.03.03 tutt'al più a concedere quella Parte_2
del 31.08.2007 e del 23.03.2009 inviate all'avv. Claudio Mazza, la prima per conto di e e la seconda per conto del solo Parte_2 Controparte_2 Pt_2
, non vi era chi non vedesse che sia in relazione ad una eventuale pretesa
[...] di quest'ultimo che, laddove si fosse ammessa la sussistenza, ma la si negava, di un intercorso rapporto professionale dell'opponente con l'opposta, in ogni ipotesi, il termine di cui all'art. 2956 c.c. risultava, ampiamente, decorso e il conseguenziale diritto prescritto».
C) Insussistenza del credito vantato da in proprio e quale legale Controparte_2
rappresentante della CP_3 CP_3
Parte attrice/opponente ha ipotizzato che «laddove […] si fosse voluto per un solo attimo ritenere che il presunto rapporto professionale effettivamente avesse avuto a sussistere, in ogni caso alcun valore probatorio poteva essere attribuito al pro-forma di fattura dell'importo di € 26.824,52 posto a sostegno del decreto ingiuntivo opposto, non assumendo, in sede di opposizione, alcuna rilevanza il parere reso dell'Ordine di competenza […]. Il parere reso dal
Consiglio dell'Ordine aveva rilievo solo per la formazione della prova scritta necessaria per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma una volta che la fase monitoria si era conclusa, si apriva quella ordinaria a cognizione piena nella quale il parere di congruità era privo di qualsiasi valore probatorio, essendo il giudizio di accertamento governato dalle comuni regole probatorie del giudizio ordinario».
L'attore opponente ha, altresì, evidenziato che nel caso in esame, anche se fosse stata emessa fattura, questa non avrebbe costituito una valida prova circa l'esistenza della pretesa creditoria giacché «si rilevava che: “la fattura è un mero documento contabile… che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto dell'esistenza quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria… sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (Cass. Civ., sez. II, n. 22401 del 29.11.2004), non
4 R.G. N. 1625/2014
integrando di per sé la piena prova del credito in essa indicato (sentenza del
Tribunale di Monza n.1710 del 06.06.2005».
D) Insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali richiesti da . Controparte_2
L'attore/opponente ha sostenuto che «a seguito dell'inversione processuale dell'onere probatorio incombente sulla opposta, attrice sostanziale, spettava a
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_2
l'onere di provare rigorosamente i fatti costitutivi della sua Controparte_3
pretesa creditoria, in mancanza il decreto ingiuntivo doveva esser revocato.
Tale onere, nella […] fase di cognizione ordinaria, non poteva assolutamente ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
la presunta creditrice, in sede di ricorso introduttivo, non aveva minimamente specificato i criteri ed i dati in base ai quali aveva determinato il presunto compenso professionale».
II Il 19.11.2014 si è costituita in giudizio l'opposta , la quale ha Controparte_2
contestato le avverse argomentazioni e deduzioni e, a sostegno del rigetto dell'opposizione, ha esposto e sostenuto:
a) che l'opponente, avendo candidato l'intervento strutturale teso a realizzare una struttura recettiva (agriturismo) per l'ottenimento dei fondi nell'ambito del Patto
Territoriale denominato “Sele-Tanagro” ai sensi dell'art. 2, comma 207, Legge n.
662/1996, le aveva conferito incarico professionale, unitamente al collega Pt_2
, per predisporre tutta la documentazione necessaria per la preventiva istruttoria
[...]
bancaria a opera del Credito Toscano di Firenze;
b) che l'incarico conferitole dall'opponente si era concretizzato nella predisposizione dei vari moduli per la richiesta di agevolazione finanziaria per un investimento pari a Lire 1.700.000.000 al netto di I.V.A., di cui Lire 1.500.000.000 ammissibili ad agevolazione e Lire 200.000.000 non ammissibili, nonché del relativo business plan;
c) che, come risultava dal decreto prot. 317430 Progetto n. II/002st emesso dal Credito
Toscano sede di Firenze, l'iniziativa fu ammessa per un contributo pari a Lire
1.401.500.000 agevolabili e per Lire 200.000.000 non agevolabili, per un investimento complessivo di Lire 1.601.500.000;
5 R.G. N. 1625/2014
d) che, successivamente, aveva svolto nell'interesse dell'opponente altre attività complementari, quali l'istruttoria della pratica al fine di ottenere un mutuo bancario presso la Banca Carime – Agenzia di Buccino e integrazioni/aggiornamenti di natura tecnica per ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie all'avvio delle attività, nonché varie istanze di proroga dei termini;
e) che, con decreto del Ministero del Bilancio e del Tesoro e della Programmazione
Economica n. 977 e n. 996 del 29.1.1999, il Patto Territoriale “Sele-Tanagro” fu approvato per la complessiva somma di euro 39.924.597,29, e che -per l'effetto-
l'opposto aveva ottenuto un finanziamento in conto capitale nella misura ammissibile d Lire 871.200.000 oltre a Lire 420.500.000 come apporto capitale proprio e per la restate somma di Lire 109.000.000 da mutuo bancario;
f) che l'avvio e la realizzazione dell'investimento era stato possibile solo grazie all'utilizzo della fattura n. 07 del 10.1.2001 emessa dalla di cui Controparte_3 era amministratrice, dell'importo di Lire 1.800.000 e relativa all'acconto per la redazione e predisposizione del business plan, quale documento imprescindibile per accedere ai benefici di cui alla Legge n. 662/1996;
g) che «lo studio professionale e era regolato da rapporti interni fondati Pt_2 CP_2 sul carattere dell'associazione professionale che era da ritenersi soggetto avente personalità giuridica avente pieno titolo di fenomeno aggregativo a cui la legge, art.
36 e ss c.c., attribuiva la capacità di autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici»;
c) che l'incarico era stato formalizzato nei confronti della Controparte_3
In particolare, in ordine all'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva, la convenuta/opposta ha evidenziato che «quale legale rappresentante della CP_3 era del legittimata all'azione monitoria opposta», e che nel caso di specie, Pt_5 sebbene l'incarico fosse stato conferito dall'opponente alla per accordi interni Pt_6
dal ragioniere , «non vi Parte_7 Parte_2
erano dubbi di sorta che nello svolgimento della detta attività di assistenza e redazione della intera documentazione contabile-amministrativa necessaria, anche la rag.
aveva prestato la sua attività professionale e, quindi, legittimata alla Controparte_2
richiesta in proprio del compenso statuito nel monitorio opposto. Sul punto era sufficiente rilevare che il professionista era legittimato a richiedere il pagamento del
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compenso dovuto dal committente anche in assenza di un conferimento formale dell'incarico essendo suo onere soltanto fornire la prova della effettività della prestazione espletata […]».
L'opposta ha -poi- sostenuto che era dirimente la delega del 13.11.1998 conferita dall'opponente a , dalla quale risultava evidente il precedente conferimento Parte_2 dell'incarico professionale e anche il più ampio mandato “… per effettuare modifiche, integrazioni, dichiarazioni, e tutto quanto utile e pertinente il suo mandato…” dato
“…già per rato il suo operato e ratificato le sue decisioni prese in mia vece…”. La detta delega e la comunicazione del ragioniere del 24.3.2003 «erano Parte_2
inequivocabili nella prova della circostanza che il sig. , di fatto, ben Parte_1 conosceva l'odierna opposta, ben sapeva della sua collaborazione, nella predisposizione della pratica dell'opponente, con il rag. e dell'esistenza Parte_2 dell'associazione professionale tra i due professionisti».
In relazione all'avversa eccezione di prescrizione presuntiva del diritto di credito vantato, l'opposta ha sostenuto che «[…] trovando essa fondamento e ragione esclusivamente in quei rapporti che si instaurano senza formalità ed in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, la stessa non poteva operare nell'ipotesi in cui- come nel caso di specie- il credito fatto valere traesse origine da un contratto scritto, proprio perché i rapporti risultanti da scritture non si potevano ricomprendere tra quelli in cui era d'uso comune l'immediato pagamento». Ha, altresì, argomentato, circa il termine di prescrizione, che dall'anno
1999, «da cui eventualmente far decorrere il periodo di prescrizione ordinaria decennale, per essersi la prestazione d'opera intellettuale definitivamente adempiuta, sia pure solo sotto il profilo dell'ammissione del finanziamento richiesto […], diversi atti interruttivi erano comunque stati notificati all'indirizzo dell'opponente […]» e ha ritenuto che le eccezioni sollevate dall'opponente sulla mancato affidamento dell'incarico «si appalesavano come inconfutabilmente incompatibili rispetto all'intervenuto adempimento dell'obbligazione […]».
Da ultimo l'opposta ha contestato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente, «non risultando, infatti, dagli atti elementi obiettivi da cui desumere sia il danno derivato per il convenuto, che deve essere concreto ed effettivo,
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e sia il dolo o la colpa grave dell'attore […]»; nonché chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa , ritenendo la causa comune a quest'ultimo. Parte_2
Per l'effetto, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta come segue:
«l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda deduzione ed eccezione disattesa e respinta:
-rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente e per l'effetto
-confermare nel suo integrale contenuto il provvedimento monitorio n. 405/2014 opposto;
-condannare, comunque e in ogni caso, l'opponente alla refusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario»; con richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
III Con ordinanza del 14.1.2015 è stata rigettata l'istanza avanzata da parte opposta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , al quale l'opposta Parte_2
riteneva comune la causa, e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Le parti hanno tempestivamente depositato le memorie di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
Il 13.3.2015, ha spiegato intervento volontario adesivo alla domanda Parte_2
creditoria, sostenendo che «correttamente il pagamento delle prestazioni relative alla pratica di finanziamento de quo era stato rivendicato dalla e, per Controparte_3
essa, dal suo legale rappresentante», atteso che al tempo di conferimento dell'incarico era socio e legale rappresentante della Società Cooperativa, veste -quest'ultima- i cui era subentrata l'opposta.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni , Testimone_1
, e nonché acquisizione documentale. Testimone_2 Persona_2 Persona_1
Con ordinanza del 24.5.2017 è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale ex art. 257 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, invitando le parti alla definizione stragiudiziale della lite.
8 R.G. N. 1625/2014
Anche con ordinanza del 21.11.2019, a fronte della reiterazione, è stata rigettata l'istanza di prova testimoniale ex art. 257 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
26.2.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo della presente
(giusto programma di smaltimento dell'arretrato – cc.dd. cause vetuste), all'udienza del 20.3.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IV Sull'ammissibilità dell'intervento volontario.
Per risolvere la questione concernente l'ammissibilità dell'intervento volontario spiegato da necessita esaminare l'art. 105 c.p.c. Parte_2
Il richiamato referente normativo, come è noto, disciplina tre diverse tipologie di intervento volontario: quello principale, che si verifica quando nel giudizio pendente interviene un soggetto che fa valere nei confronti di entrambe le parti in causa un diritto relativo a quello controverso dedotto in giudizio e a esso connesso per oggetto e titolo, con una domanda diretta contro le suddette parti originarie e incompatibile con le posizioni e le conclusioni di entrambe;
quello c.d. litisconsortile o “adesivo autonomo”, che si verifica quando un soggetto fa valere un proprio diritto -connesso per oggetto e/o per titolo a quello dedotto in giudizio- nei confronti di una soltanto delle parti originarie, assumendo perciò una posizione autonoma soltanto nei confronti di tale parte;
da ultimo, quello c.d. “adesivo dipendente”, che si verifica quando il terzo non fa valere un proprio diritto nei confronti di alcuno, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti in giudizio poiché titolare di un rapporto strutturalmente dipendente da quello oggetto del giudizio.
L'intervento spiegato da rientra nella terza tipologia di intervento Parte_2 individuata, atteso che l'interventore, assumendo di esser (stato) socio -unitamente all'opposta- della al momento del conferimento e dello Controparte_3
svolgimento dell'incarico professionale conferito dall'opponente, non ha formulato alcuna domanda e dunque non ha ampliato il thema decidendum, bensì chiesto l'accoglimento delle conclusioni e delle istanze rassegnate dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, alle quali si è espressamente riportato.
9 R.G. N. 1625/2014
Sul piano dell'interesse a intervenire in giudizio, l'interventore, che ha agito in giudizio senza spendere alcuna qualità, ha dedotto di voler far acclarare, in adesione alle ragioni dell'opposta, il pieno ed esclusivo diritto della -e per Controparte_3
essa della sua legale rappresentante rag. a conseguire i compensi per Controparte_2
le prestazioni espletate in favore dell'opponente (cfr. pag. 3 dell'atto di intervento volontario).
Ebbene, è noto che non è sufficiente un mero interesse di fatto a giustificare l'intervento, sicché anche in ipotesi di intervento adesivo dipendente vi deve essere in capo all'interventore la finalità ultima di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole. L'interesse portato dall'interventore adesivo dipendente corrisponde a una situazione più sfumata del diritto soggettivo, tant'è vero che il terzo non esperisce una propria azione, cui è sotteso un diritto, bensì si limita a chiedere l'accoglimento della domanda già avanzata da taluna delle parti originarie. Tuttavia, deve comunque trattarsi di un interesse in senso giuridico e non, come già detto, di un interesse di mero fatto. Invero, il terzo interveniente adesivo deve avere interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima. In particolare, il nesso di pregiudizialità-dipendenza sussiste ogni volta che nell'ambito del rapporto pregiudicato si possa riscontrare, come elemento costitutivo, un altro rapporto intersoggettivo, ossia il rapporto principale o condizionante (cfr.
Cass. civ., sez. II, sent., 26.11.2014, n. 25145: «L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato»; Cass. civ., sez. I, sent., 19.9.2013, n. 21472; Cass. civ., sez. III, sent., 24.1.2003, n. 1111; Cass. civ., sez. I, sent., 16.10.2009, n. 22081).
Ciò, nel caso di specie, si traduce nell'esser l'interventore socio della CP_3
l momento dell'atto di intervento. Tuttavia, deve osservarsi che l'interventore
[...]
non è intervenuto in giudizio spendendo la qualità di socio della Controparte_3
né ha dedotto di essere ancora socio della detta società cooperativa, né ciò risulta dalla visura storica sociale prodotta in allegato all'atto di intervento, la quale -peraltro-non
10 R.G. N. 1625/2014
ha carattere probatorio (la visura ha natura dichiarativa e non prova la qualità di socio, non essendo supportata da altra idonea documentazione societaria). Ne discende che, in mancanza di prova in ordine alla qualità di socio, alcun interesse giuridico legittimante l'intervento in giudizio può rinvenirsi in capo a . Talché Parte_2
l'intervento deve dichiararsi inammissibile per mancanza di interesse, in quanto la carenza riscontrata determina l'individuazione di un interesse di mero fatto nei confronti dell'interventore.
VI Sul merito della pretesa creditoria e -per l'effetto- dell'opposizione.
Verificata la tempestività dell'opposizione in disamina ex art. 641 c.p.c., necessita rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Il creditore/opposto mantiene la veste sostanziale di attore e all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con le conseguenti implicazioni in tema di onere della prova (cfr. Cass. civ., sez. I, 27.6.2000, n. 8718). Ovvero, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass. civ., sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'attore in senso sostanziale
(creditore/opposto) che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto sostanziale (debitore-opponente) e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti, provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio. Di contro, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o dei fatti impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri a evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione- bensì configurano altrettante eccezioni (Cass. civ., sez. I, 22.4.2003, n. 6421).
Tanto premesso, nel caso concreto, in considerazione delle allegazioni circa la fonte dell'obbligazione presenti nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta, non è stata fornita prova della titolarità della pretesa creditoria. Invero, la
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tesi dell'opposta, secondo la quale l'opponente avrebbe conferito l'incarico professionale alla non ha trovato riscontro nell'istruttoria Controparte_3
espletata.
Sul piano documentale, la produzione versata in atti dall'opposta non è idonea a sorreggere la pretesa creditoria. Nella presente fase di opposizione a cognizione piena, nessun valore può essere attribuito al preavviso di fattura e al relativo certificato di liquidazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Potenza e Lagonegro del 5.2.2024, né alla richiesta inoltrata all'allora
[...]
dall'opposto per ottenere Controparte_4
l'ammissione dell'iniziativa proposta a beneficiare delle agevolazioni di cui Pt_8
all'art. 2, comma 203 e ss., Legge n. 662/1996. Né -ancora- può essere riconosciuto valore probatorio alla fattura n. 7 del 9.1.2001 emessa dalla nei Controparte_3
confronti dell'opposto ( per l'importo totale di Lire 1.200.000. Pt_8
Invero, è noto che nel giudizio di merito la fattura non è prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne discende che, quando tale rapporto sia in contestazione tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non potrà assurgere a prova del contratto. Essa, al più, potrà rappresentare un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, sarà possibile riconoscerle in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.
Nel caso concreto, la citata fattura, emessa a titolo di acconto per la redazione del business plan utilizzato per la richiesta di agevolazioni in relazione alle iniziative imprenditoriali incluse nei Patti Territoriali del Sele-Tanagro, considerata quale mero indizio della stipulazione del contratto, affievolisce atteso che non ha rinvenuto riscontro nell'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della domanda creditoria né nelle dichiarazioni testimoniali (come si dirà funditus in seguito). Anzi, in senso contrario alla tesi difensiva dell'opposta e a smentita del carattere meramente
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indiziario della fattura n. 7 del 9.1.2001 con riguardo alla fonte dell'obbligazione, vi è la delega effettuata dall'opponente il 13.11.1998 esclusivamente al rag. , Parte_2
dalla quale chiaramente emerge che conferì incarico professionale Parte_1
esclusivamente all'interventore. Nell'atto di delega testualmente si legge: «Il sottoscritto […] delega il commercialista nato a [...]_1 Parte_2
il 17.02.1959 e ivi residente a[...], a cui ha conferito incarico per la richiesta delle agevolazioni ai sensi della legge 662 del 28 dicembre 1996 art. 2 commi
203 e seguenti, di assisterlo, trattare e definire la pratica di finanziamento in corso di definizione presso il Vs istituto finanziario […]». Ne discende che vi è prova documentale di segno contrario alla tesi dell'opposta, la quale è supportata dalla missiva che il rag. inviò all'opponente il 24.3.2003, nella quale si legge che Parte_2
l'opposto sarebbe stato contattato dalla rag. , quale collega di Parte_9 Parte_2
e da questi delegata a seguire gli adempimenti della pratica dell'opposto. Tale missiva corrobora la tesi difensiva dell'opponente, secondo la quale l'attività eventualmente svolta dall'opposta sarebbe stata effettuata nell'ambito del rapporto Controparte_2
interno di colleganza e collaborazione professionale tra l'interventore e l'opposta.
Talché non vi è prova della fonte dell'obbligazione nemmeno con riguardo alla pretesa creditoria vantata dall'opposta in proprio.
Sul piano dell'escussione testimoniale, considerate le dichiarazioni del testimone quali uniche dirimenti ai fini del decidere (e, dunque, posta Testimone_1
l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal teste , si osserva quanto Testimone_2
segue. Nulla è stato affermato dal testimone circa il conferimento dell'incarico professionale da parte dell'opposto alla /o all'opposta in proprio. CP_3 CP_3
Il testimone ha reso specifiche dichiarazioni in ordine al conferimento dell'incarico nel suo proprio interesse ai ragionieri e , ma da tanto non è Parte_2 Controparte_2
possibile presumere la prova dell'esistenza del conferimento dell'incarico professionale da parte dell'opposto alla e/o all'opposta in proprio. Controparte_3
Anzi, alla luce dell'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali risulta avvalorata la tesi dell'opponente, secondo la quale lo stesso conferì incarico al solo rag. ; tanto vero che il testimone ha dichiarato di non esser mai stato con Parte_2
l'opponente nello studio né di aver ivi incontrato l'opponente, e di aver Pt_2
conosciuto il professionista per aver avuto con questi contatti per la Persona_2
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pratica dell'opponente, allorquando essa non era stata ancora terminata per non esser stato effettuato il collaudo statico della struttura, che il testimone curò come libero professionista.
Pertanto, la domanda creditoria formulata dall'opposta -sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della deve essere rigettata e, per Controparte_3
l'effetto deve accogliersi l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 405/2014
e assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposta.
VII Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché -atteso l'accoglimento dell'opposizione- debbono esser poste in capo all'opposta. Esse si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte e quattro le fasi di giudizio secondo i valori medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo al domandato (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), nei limiti della domanda di cui alla nota spese depositata dall'Avv. Fedele Alberti il 17.5.2024, in complessivi euro 6.986,00 oltre accessori di legge, oltre a euro 287,00 per esborsi, con attribuzione al difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Avuto riguardo alle spese di lite dell'interventore, queste devono esser dichiarate irripetibili attesa la volontarietà dell'intervento e la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1625 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente tra E Parte_1
nonché , ogni altra domanda ed eccezione Controparte_2 Parte_2
disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento volontario adesivo dipendente spiegato da
; Parte_2
2) accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 405/2014 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 405/2014, emesso dall'intestato Tribunale il 10.4.2014, notificato il 22.4.2014 (con il quale era stato ingiunto all'attore/opponente di pagare l'importo di euro 26.824,52, oltre
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interessi nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo, spese e competenze difensive per euro 1.253,00 complessivi, di cui euro 1.000,00 per compenso professionale ed euro 253,00 per esborsi);
3) condanna l'opposta , in proprio e nella qualità in atti, alla Controparte_2
refusione delle spese di lite in favore dell'opponente , che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 6.986,00 oltre al 15% forfetario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a euro 287,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore dell'opponente -Avv. Fedele Alberti- dichiaratosi antistatario;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'interventore Pt_2
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Così deciso in Potenza, il 7.10.2024.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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