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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 223/2023 RG promossa da
Parte_1
con gli avv.ti Enzo Nocerino, Arturo Maresca appellante contro
CP_1 con l'avv. Francesco Santucci appellato
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 699/2022 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata in data 21 ottobre 2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 3 dicembre 2024, con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dipendente di richiamando la Direttiva dell'Unione Europea CP_1 Parte_1
2003/88/CE in tema di retribuzione feriale come interpretata dalle sentenze della CGUE, per il periodo dalla data di assunzione del 2/11/2015 fino al 31/12/2020 aveva chiesto le differenze di retribuzione che risultavano dalla inclusione nella base di calcolo delle seguenti voci, assenti nella retribuzione per ferie regolata dalla contrattazione collettiva:
1. indennità di turno e domenicale ex art. 5, lettere a) e b) dell' 1/5/1981; CP_2
2. indennità forfetizzazione ritardi ex art. 73 Contratto TT AL;
Parte_1
3. indennità giornaliera di produttività ex art. 74 Contratto TT AL;
Parte_1
4. indennità di lavoro domenicale ex art. 75, comma 2, Contratto TT AL;
Parte_1
1 5. indennità di riservista ex art. 75, comma 3, Contratto TT AL;
Parte_1
6. indennità di percorrenza ex art. 75, comma 4, Contratto TT AL;
Parte_1
7. rimborso chilometrico ex art. 75, comma 7, Contratto TT AL;
Parte_1
8. indennità rischio mezzo autonomo ex art. 75, comma 8, Contratto TT AL;
Parte_1
9. trasferta Plus e diaria Plus ex art. 75, comma 9, Contratto TT AL;
Parte_1
10. indennità supero nastro ex art. 76, comma 2, Contratto TT AL;
Parte_1
11. indennità ripresa aggiuntiva ex art. 76, comma 5, Contratto TT AL;
Parte_1
12. indennità self-service ex art. 77, comma 1, Contratto TT AL;
Parte_1
13. indennità vendita biglietti ex art. 77, comma 2, Contratto TT AL . Parte_1
Il Tribunale, ritenendo corretta la sola esclusione dal calcolo della retribuzione feriale delle voci rimborso chilometrico, indennità rischio mezzo autonomo e indennità trasferta plus – in quanto “volte a coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento delle mansioni” – aveva accolto la domanda, e conseguentemente dichiarato la nullità delle norme del contratto collettivo nella parte in cui non includevano le rimanenti voci retributive rivendicate dal ricorrente nella base di calcolo della retribuzione per ferie, condannando la società al pagamento delle differenze di € 2.821,92 oltre accessori.
Nozione euro-unitaria di retribuzione per ferie:
- la regola di giudizio si traeva dalla Direttiva 2003/88 dell'Unione europea, interpretata dalle sentenze della CGUE, secondo la quale la retribuzione dei dipendenti durante le ferie annuali deve essere mantenuta allo stesso livello di quella ordinaria per evitare che la differenza dissuada il lavoratore dall'usufruire di quel riposo;
- la retribuzione ordinaria dei dipendenti non è, di per sé, materia regolata dal diritto dell'Unione europea, bensì dagli Stati membri;
tale regolazione non può, tuttavia, incidere sul diritto del lavoratore di godere durante il riposo annuale di condizioni economiche paragonabili a quelle dei periodi attivi di lavoro;
- quindi, nella base di calcolo della retribuzione per ferie devono essere incluse tutte le voci riconosciute sia per particolari modalità collegate all'esecuzione delle mansioni, sia per elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore (a prescindere dal fatto che si possa trattare di voci variabili e non fisse), mentre sono escluse spese occasionali o accessorie sostenute nello svolgimento delle mansioni;
- il giudice nazionale deve valutare il nesso fra le voci che compongono la complessiva retribuzione e le mansioni del lavoratore, alla luce del principio euro-unitario ed in funzione di una media su un periodo di riferimento rappresentativo.
Misura delle differenze sulla retribuzione per ferie:
- in concreto, era pacifico che le voci rivendicate non fossero incluse nella retribuzione feriale regolata dalla contrattazione collettiva;
2 - invece, avrebbero dovuto esservi incluse le voci non occasionali (a prescindere dal carattere variabile e non fisso), connesse in modo intrinseco alle mansioni di operatore di esercizio perché previste per compensare o una particolare modalità di tale prestazione o altre prestazioni accessorie imposte dallo stesso ruolo;
- le voci rivendicate (ad eccezione delle voci rimborso chilometrico, indennità rischio mezzo autonomo e indennità trasferta plus) non erano occasionali, e tale valutazione non doveva essere svolta ex ante (in relazione alla natura dei singoli istituti così come regolati dalle norme collettive), bensì ex post (in relazione alla presenza continuativa della stessa voce nelle buste paga); in concreto, le voci rivendicate erano presenti in buona parte delle stesse buste paga;
- quanto alla rilevanza del mancato riconoscimento delle medesime voci, in funzione dissuasiva del godimento delle ferie, soltanto differenze irrisorie e non percepibili avrebbero consentito di escludere tale effetto, mentre nel caso in esame si parlava di somme comunque significative;
- il quantum delle differenze di retribuzione per ferie per complessivi € 2.821,92 lordi si traeva dai conteggi dello stesso ricorrente, che aveva calcolato il totale annuo del percepito per i titoli rivendicati, dividendolo per le giornate di servizio svolte nello stesso anno (n. 245), al fine di ricavare il valore medio di ogni giornata lavorativa, da moltiplicare infine per i giorni di ferie goduti.
- Il criterio di calcolo oggetto del conteggio di parte poteva essere condiviso in quanto in linea con le indicazioni della CGUE e della Corte di Cassazione, mentre la società non aveva dedotto che il numero di giornate di presenza effettiva fosse stato superiore ai n. 245 (unica questione in astratto rilevante, perché avrebbe finito per ridurre il valore medio di ogni singola giornata, diminuendo di conseguenza anche il credito finale);
- la prescrizione eccepita dalla società era infondata poiché, per giurisprudenza costante, in seguito all'entrata in vigore della legge Fornero nel 2012, nel corso del rapporto non avrebbe potuto comunque più decorrere.
La aveva appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con Parte_1
rigetto della domanda. si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza. CP_1
§§§
Con la sentenza n. 690/2024, questa Corte si è già pronunciata in una causa del tutto analoga, con motivazioni valevoli anche per il presente caso. Secondo il Collegio, l'appello è solo in parte da accogliere.
Col primo motivo, la società appellante denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 36, co. 3,
Cost., dell'art. 2109, co. 2, c.c. nonché degli artt. 10 e 18-bis D.lgs. 66/2003 in relazione all'art. 7 della
3 Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE, per aver il Tribunale errato nel ritenere che le differenze rivendicate dovessero essere riconosciute per evitare l'effetto dissuasivo della fruizione delle ferie. Richiamando il quadro normativo, comunitario e nazionale, in materia di ferie, infatti:
- la retribuzione è materia di esclusiva competenza degli Stati membri dell'Unione europea, ed in quanto tale non può essere regolata dal diritto euro-unitario;
- l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE attribuisce al lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite, senza tuttavia fornire alcuna definizione della nozione di retribuzione;
la giurisprudenza euro-unitaria impone condizioni economiche paragonabili fra retribuzione ordinaria e retribuzione per ferie, al solo fine di evitare che eventuali diminuzioni di retribuzione siano idonee a dissuadere il lavoratore dall'effettivo esercizio del proprio diritto alle ferie. I casi esaminati dalla CGUE si riferiscono a significativi scarti
(circa il 60%) fra retribuzione ordinaria e retribuzione per ferie, enunciando un principio coerente con tale situazione, nella quale in effetti la minore retribuzione per ferie avrebbe potuto essere dissuasiva del godimento del riposo;
la giurisprudenza euro-unitaria non afferma che la retribuzione per ferie debba essere necessariamente omnicomprensiva di ogni voce inclusa nella retribuzione ordinaria, bensì che la regolazione delle due voci non possa essere tale da dissuadere il lavoratore dall'effettivo esercizio del proprio diritto.
- Per contro, nel diritto italiano le ferie annuali sono regolate dagli artt. 36, co 3, Cost., 2109 c.c., e 10 D. lgs. 66/2003, in tema di diritto ad un periodo annuale di ferie, che il datore deve consentire ed al quale il dipendente non può rinunciare;
in particolare, l'obbligo di garantire le ferie e l'impossibilità di rinunciarvi rappresentano, di per sé, una misura sufficiente ad evitare che l'ipotetico effetto dissuasivo si possa produrre;
- nel diritto interno, la misura della retribuzione feriale è rimessa alla contrattazione collettiva, né la legge primaria o la Costituzione ne impongono una nozione omnicomprensiva (anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto doveroso un “livello paragonabile” di trattamento economico fra lavoro e ferie, senza sovrapposizione integrale dei due regimi);
- la misura della retribuzione feriale deve essere valutata alla luce dell'obiettivo euro-unitario: in primo luogo, quindi, il giudice nazionale dovrà verificare se eventuali differenze sarebbero comunque idonee a dissuadere dal riposo annuale;
in tale operazione, il giudice nazionale deve utilizzare un concetto di retribuzione per ferie vincolante sotto un profilo teleologico, e non strutturale, mentre l'effetto dissuasivo va valutato in concreto nella specificità dei singoli ordinamenti nazionali;
- l'art. 18-bis, co. 3, ultimo periodo, D.lgs. 66/2003 impone una sanzione amministrativa al datore
(debitore dell'obbligo di sicurezza e tutela della salute psicofisica dei dipendenti) che non consenta ai dipendenti il periodo di riposo;
secondo la Circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro tale norma è
4 applicabile anche nel caso in cui sia stato lo stesso lavoratore a non chiedere le ferie, o perlomeno a non esaurire quelle previste, dal momento che la decisione relativa alla fruizione non è del lavoratore bensì del datore che, in caso di mancata richiesta dell'interessato, lo dovrà collocare comunque in ferie per non subire le relative sanzioni amministrative. Un siffatto impianto sanzionatorio dovrebbe, secondo parte appellante, automaticamente escludere quell'effetto dissuasivo che si pone in contrasto con l'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, e che la previsione di una retribuzione feriale che garantisca condizioni economiche paragonabili a quelle del periodo di lavoro è tesa a scongiurare.
In conclusione, la sentenza appellata era errata e contraddittoria perché, richiamati i principi euro-unitari per cui la retribuzione per ferie deve essere solo paragonabile a quella ordinaria, aveva finito per affermare la necessaria sovrapposizione fra i due trattamenti.
Secondo il Collegio, il primo motivo è infondato.
La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art. 1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non solo sono dei precedenti giurisprudenziali, ma hanno valore normativo.
In questo senso, si richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano “ex novo” norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n.
13932/2024).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appello relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. È vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma oggi si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro.
5 In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie.
Secondo Cass. n. 20216/2022, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla CGUE, non individua una nozione di retribuzione per ferie europea “quantitativa”, bensì “teleologica”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88/CE) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le stesse ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).
In questi termini, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
Inoltre, neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
Con il secondo motivo, la società appellante denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c., non avendo il lavoratore assolto l'onere della prova sull'effetto dissuasivo. Specificamente, ai sensi della norma in questione, su controparte sarebbe gravato l'onere di dimostrare, da un lato, l'incidenza negativa del mancato computo - nella retribuzione feriale - delle indennità rivendicate sull'effettivo esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie e, dunque, il prodursi di quell'effetto dissuasivo che si traduce nella violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; dall'altro, la riconducibilità delle suddette indennità a quelle che la CGUE ritiene da includere nella retribuzione delle ferie, riconoscendo ad esse la natura di “componenti retributive intrinseche” in quanto compensative delle qualità professionali essenziali e caratterizzanti le mansioni svolte dal lavoratore.
Quanto al collegamento fra la prestazione e le voci retributive, il diritto euro-unitario imponeva di distinguere fra:
6 - voci destinate a compensare ogni incomodo (“costs”, in inglese) intrinsecamente collegato ai compiti, quale fattore di aggravio costante nello svolgimento delle mansioni, da includere nella retribuzione feriale;
- voci destinate invece a compensare incomodi occasionali o accessori che sorgono in occasione dei medesimi compiti, da escludere dalla retribuzione feriale.
La giurisprudenza nazionale aveva quindi affermato che nella retribuzione per ferie dovevano di conseguenza essere: - incluse voci intrinseche, compensative di qualità professionali essenziali che caratterizzano le mansioni;
- escluse voci estrinseche, collegate a particolari modalità (logistiche, temporali, o di altra natura) della prestazione.
Lo status rilevante ai fini in esame si doveva riferire esclusivamente alla qualità di superiore gerarchico, alla anzianità, ed alle qualifiche professionali.
E come l'effetto dissuasivo, anche il collegamento fra le voci e le mansioni o lo status era oggetto di onere della prova a carico del lavoratore, che in concreto non era stato assolto poiché la domanda mancava di puntuale trattazione sulla natura delle diverse indennità rivendicate da includere.
A conferma della mancata dimostrazione dell'effetto dissuasivo, è pacifico che nel periodo - oggetto del presente giudizio - compreso tra il 2/11/2015, data di assunzione, e il 31/12/2020 il lavoratore avesse sempre usufruito dei periodi di ferie, senza rinunciare quindi al relativo diritto.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie e che ciò dimostrerebbe l'assenza di ogni effetto dissuasivo, va replicato che – come chiarito dalla CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/
Koch, e da Cass. n. 20216/2022 – quanto alla valenza dissuasiva ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente disincentivante della fruizione delle ferie annuali. È, pertanto, irrilevante che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie cui aveva diritto.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale errato nella selezione delle voci da includere nella retribuzione, con esclusione delle sole inerenti al rimborso chilometrico, al rischio mezzo autonomo e alla trasferta plus. Eccezion fatta per quelle appena menzionate, il Tribunale aveva incluso le voci rivendicate perché intrinseche alle mansioni ordinarie, alla particolare modalità di attuazione delle medesime o comunque a prestazioni accessorie imposte dal datore, tuttavia affermando tale argomento senza riferimenti normativi o contrattuali. In proposito,
l'appello contestava la inclusione delle seguenti voci per diversi motivi enunciati in relazione a ciascuna di esse.
7 Quanto all'indennità di turno, la società evidenzia come tale voce sia corrisposta a tutti i dipendenti che effettuano la propria prestazione in turni avvicendati (organizzazione del lavoro che prevede una rotazione dei turni fra i dipendenti) quale compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di prestazione.
L'art. 5 A.N. esclude espressamente che la voce rientri nella retribuzione normale e che, quindi, sia utile a qualsiasi altro effetto. Secondo la società, la voce in argomento non sarebbe da considerarsi correlata al normale svolgimento delle mansioni, trattandosi, al contrario, di una modalità temporale estrinseca, che riflette la soggezione del lavoratore a turni e non la professionalità in sé del medesimo quale operatore di esercizio.
Il Collegio non condivide la censura, essendo pacifico che in la prestazione degli Parte_1
autisti sia necessariamente soggetta a turni, quale modalità fissa di organizzazione di tale prestazione. Vi
è, insomma, un collegamento inevitabile fra il servizio pubblico di trasporto locale e la soggezione degli autisti alla relativa turnazione. In ogni caso, la soggezione al turno rappresenterebbe comunque una modalità temporale con la quale la prestazione è resa, sulla base di programmi prestabiliti dal datore.
Quindi, nell'accezione euro-unitaria (motivi 1 e 2) costituirebbe un incomodo connesso allo svolgimento del ruolo professionale, come tale da includere nella retribuzione feriale.
Quanto all'indennità lavoro domenicale, secondo la società, la voce retributiva rappresenta di per sé una prestazione saltuaria, attenendo a modalità temporali estrinseche della prestazione, e non avendo alcun legame con la professionalità del lavoratore o il suo status.
Il Collegio non condivide la censura poiché - considerando che il periodo controverso copriva il lungo arco di tempo dal novembre 2015 al 2020 - nel caso in esame non si può ritenere la voce non continuativa poiché non sarebbe stata retribuita in modo costante ogni mese di ogni anno, anche se con frequenza variabile.
Sull'indennità forfetaria ritardi, la Società evidenziava trattarsi di una voce tipicamente collegata a modalità temporali della prestazione con particolare riferimento alle ipotesi in cui se ne prolungasse la durata nel tempo rispetto al turno assegnato. In tal senso, doveva essere assimilata alla retribuzione straordinaria, già esclusa dalla base di calcolo della retribuzione feriale sia dal diritto euro-unitario che da quello nazionale. Del resto, la natura specifica della voce in esame mostrava il suo mancato collegamento sia alle mansioni proprie dell'autista che allo status personale e professionale del dipendente.
Secondo il Collegio, invece, la voce è stata correttamente inclusa dal Tribunale nella retribuzione feriale.
Anche in questo caso, infatti, non si possono nutrire dubbi sul collegamento necessario della voce rispetto alle mansioni di autista, mentre la stessa previsione della norma collettiva la rende voce fissa, collegata ad ogni giornata di prestazione effettiva.
8 Dell'indennità giornaliera di produttività, la società sottolineava la corresponsione in base al mero fatto della presenza effettiva in servizio del personale di esercizio, affermando, ancora una volta, la mancata connessione della voce in parola alla professionalità del lavoratore.
Secondo il Collegio, invece, nel caso in esame si tratta di elemento stabile della retribuzione collegato alla mera presenza in servizio, come già visto per l'indennità di turno degli autisti, non essendovi dubbi che una componente fissa del trattamento retributivo debba essere inclusa anche nella retribuzione per ferie.
Quanto alle indennità di riservista, di percorrenza, indennità supero nastro, indennità ripresa aggiuntiva, self-service e vendita biglietti, la società appellante ne censura l'inclusione, da parte del giudice di prime cure, nella base di calcolo della retribuzione al lavoratore spettante durante il periodo di godimento delle ferie, asserendo la natura occasionale delle voci retributive in questione, poiché collegate a modalità logistiche-temporali della prestazione lavorativa e, dunque, non riconducibili in modo alcuno allo status personale e professionale del lavoratore, bensì al solo dato fattuale e generico caratterizzante la singola voce.
Per contro, il Collegio sottolinea come le indennità in questione siano state correttamente incluse dal primo giudice nel computo della retribuzione feriale. Considerando, a titolo esemplificativo, il compito di vendita nei confronti dei passeggeri, infatti, non può non evidenziarsi come questo costituisca un ulteriore aspetto della professionalità dell'autista, che si traduce in un vero e proprio incarico aggiuntivo al quale corrisponde un impegno ulteriore e diverso da quello di guida. La voce in esame si riferisce, infatti, a prestazioni a quest'ultima accessorie, pacificamente attribuite agli autisti, ed il cui svolgimento eventuale varia di riflesso alle esigenze della clientela, e non certo a decisioni datoriali. Non si può pertanto dubitare che si tratti di una voce retributiva rientrante nei cosiddetti “incomodi” accessori, collegati alla conduzione dei mezzi aziendali, a loro volta indici di professionalità aggiuntive dell'autista rispetto alla mansione principale della guida.
Con il quarto motivo, parte appellante denuncia l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla ridotta incidenza percentuale delle singole voci di indennità, tale da impedire il verificarsi in concreto di un effetto dissuasivo dall'effettivo esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie.
La prova che la ridotta retribuzione dei medesimi giorni di ferie rischiasse di avere, anche in via potenziale, un effetto dissuasivo esigeva necessariamente la dimostrazione di una sua incidenza significativa sul complessivo trattamento retributivo.
Tale verifica avrebbe potuto svolgersi esclusivamente confrontando in che misura percentuale le voci oggetto della domanda incidessero sulla retribuzione annua lorda, che per gli anni oggetto di causa era pari alla media di euro 20.616,10.
9 Secondo il Collegio, il motivo di appello è infondato. Si ribadisce, infatti, che ciò che rileva ai fini della valenza dissuasiva è l'effetto (anche solo) potenzialmente disincentivante della fruizione delle ferie annuali. Come evidenzia correttamente il giudice di prime cure, “quanto alla rilevanza del mancato riconoscimento e all'effetto dissuasivo dello stesso […] solo differenze irrisorie e non percepibili (quali certamente non sono quelle di cui si discute) appaiono rilevanti”.
Con il quinto motivo, la società appellante denuncia la violazione dell'art. 10 D.lgs. 66/2003 in relazione al numero di giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive. Secondo la società appellante, sul numero dei giorni di ferie annui utilizzati per il ricalcolo, il Tribunale aveva errato individuandone 28
(corrispondenti alle quattro settimane previste dall'art. 7 Direttiva 2003/88/CE) anziché 20, periodo di ferie retribuito spettante al lavoratore per ogni anno di servizio, e pari ai soli giorni lavorativi che rientravano nel periodo di quattro settimane di ferie.
In tal senso, in via subordinata, la società chiedeva di ricalcolare le eventuali differenze di retribuzione.
In proposito, il lavoratore appellato aveva svolto in giudizio diverse prospettazioni:
- con la memoria di costituzione (pag. 52), aveva richiamato Cass. n. 20216/2022 che, al punto 30 della motivazione, individuava in 28 giorni quelli che componevano le 4 settimane di ferie tutelate dal diritto dell'Unione europea, stabilendo che invece gli eventuali giorni eccedenti i 28, se riconosciuti come ferie dalla contrattazione collettiva, non godevano della medesima tutela quanto al carattere dissuasivo della retribuzione;
- con le note del 30 ottobre 2024, aveva sostenuto che nel diritto nazionale il numero dei giorni di ferie corrispondenti alle 4 settimane tutelate dal diritto dell'Unione europea era di 25/26, come stabilito dal contratto collettivo (art. 10 comma 2 CCNL 12.3.80, modificato dall'accordo nazionale 27.11.2000).
Secondo tale disciplina, il settimo giorno non è di ferie, bensì corrisponde al riposo settimanale, da usufruire e retribuire come tale. Quindi, poiché il periodo di ferie si compone di giorni lavorativi,
l'ulteriore giorno di riposo non va conteggiato come giorno di ferie. Invece, nel diritto dell'Unione europea, si distinguono la disciplina del riposo giornaliero da quella del riposo settimanale, oggetto di norme distinte, che fondano diritti autonomi e mirano a diversi obiettivi (sentenza CGUE n. 477/2023 IH
c/ Mav-Start). Trasferiti tali principi al diritto alle ferie annuali per 4 settimane, se ne ricavava che il riposo giornaliero non poteva sovrapporsi a quello settimanale (poiché altrimenti il contenuto del primo diritto sarebbe stato svuotato per essere assorbito nel secondo), e quindi era inevitabile concludere che il riposo settimanale non faceva parte delle 4 settimane di ferie (28 giorni), bensì vi si doveva aggiungere.
Secondo il Collegio, il richiamo a Cass. n. 20216/2022 non è significativo, poiché il punto 30 della motivazione si limita a menzionare in 28 il numero dei giorni inclusi in 4 settimane di ferie, senza tuttavia affrontare l'ulteriore questione, discussa qui come oggetto di specifico motivo di appello, relativa a quanti
10 giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario. Infatti, i precedenti punti 23 –
29 della stessa motivazione, uniti allo svolgimento di cui al punto 3, chiariscono come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le quattro settimane tutelate dal diritto dell'Unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva derivante dallo stesso diritto sovranazionale in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione concludeva nel senso che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva europea era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie.
Secondo il Collegio, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro-unitaria oggetto del presente giudizio è pari a
24 (ed in tal senso è stato chiesto al lavoratore un ricalcolo, dal momento che il conteggio recepito in sentenza si riferiva, per il 2018, al superiore numero di 25 giorni di ferie, e per gli anni 2019 e 2020 al numero di 28 giorni feriali). Le quattro settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro-unitario vanno intese in riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno, usualmente distribuito su 5 o 6 giorni. Al contrario, le stesse quattro settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie annue sia 7 x 4 = 28.
L'orario di lavoro ordinario dei conducenti è distribuito su 6 giorni alla Parte_1 Parte_1
settimana, con uno di riposo. Di conseguenza, nell'ambito di ogni settimana usufruita come riposo annuo,
i giorni di ferie sono pari a 6 x 4 = 24.
Nell'ambito della Direttiva euro-unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3, “Riposo giornaliero”, prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”;
- l'art. 5, “Riposo settimanale”, stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3”;
- l'art. 7, “Ferie annuali”, aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Quanto al fondamento di tale ricalcolo, il Collegio ribadisce che nelle quattro settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro-unitaria del riposo settimanale
11 di cui sopra, necessariamente uno di tali giorni dovrà appunto essere di riposo, e di conseguenza sarà sia da usufruire come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia da compensare con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie). Invece, è irrilevante il richiamo al riposo giornaliero che, secondo la difesa del lavoratore, dovrebbe aggiungersi al riposo settimanale. Infatti, il riposo giornaliero è regolato come necessaria pausa che deve distanziare due prestazioni effettive di lavoro, ma non può avere alcuna incidenza ai fini della diversa questione controversa, che riguarda la distribuzione dei giorni settimanali fra ferie e riposo settimanale, ed il conseguente regime retributivo dei medesimi giorni, unica rilevante ai fini della decisione.
In conclusione, il lavoratore appellato ha depositato il nuovo conteggio richiesto dal Collegio, con allegato sviluppo del calcolo che considera n. 24 giorni di ferie annue rispetto ai quali calcolare le differenze, nel quale il dovuto in linea capitale è risultato di € 2.674,35 (invece che di € 2.821,92 come in sentenza).
La società non ha contestato lo sviluppo contabile del calcolo, che quindi può essere qui recepito a parziale modifica della decisione.
Con il sesto motivo, la società appellante insiste per la riforma della sentenza impugnata per carenza di motivazione della stessa, per non aver il giudice di prime cure ammesso i mezzi di prova istruttori tempestivamente richiesti con la memoria di costituzione e non aver fornito una motivazione su tale rigetto.
Secondo il collegio, il motivo in questione è infondato.
Le istanze istruttorie articolate dalla difesa della società appellante con la memoria di costituzione vertono, infatti, su circostanze documentali, desumibili dal contratto collettivo. Ritenuta la causa istruita sulla base della documentazione acquisita, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato la superfluità della prova testimoniale richiesta nel giudizio di primo grado da parte convenuta, in quanto volta a provare circostanze pacifiche o irrilevanti.
Con il settimo motivo di appello, la società appellante invoca la decorrenza della prescrizione in costanza del rapporto, e quindi anche in relazione al periodo controverso fra novembre 2015 e dicembre 2020, e quindi censura il Tribunale per avere recepito in modo acritico la soluzione di Cass. n. 26246/2022 secondo la quale dall'entrata in vigore della Legge Fornero nel luglio 2012 nessuna prescrizione può più decorrere in relazione ai crediti retributivi in costanza del rapporto.
Secondo il Collegio, anche l'ultimo motivo è infondato.
In particolare, in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la Cassazione è ormai costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dello stesso rapporto. Così come regolato dalla L. n. 92/2012 e dal D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro
12 a tempo indeterminato manca di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, quindi non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. E allora, per tutti quei diritti che non siano prescritti al luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con le due rilevanti modifiche in tema di licenziamento poiché, in ragione di tali riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970, e poi dal D.lgs. n.
23/15, e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale novità deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso. (da Cass. n. 26246/2022, si tratta di principi confermati in numerose conformi successive;
tra le molte, Cass. n. 13932/2024 n. 2674/2024, n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Le spese di lite di secondo grado seguono la predominante soccombenza della società appellante (ad eccezione del ridottissimo ricalcolo delle differenze per il passaggio a 24 giorni di ferie all'anno), e sono liquidate ex DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore corrispondente alla domanda accolta, esclusa la fase istruttoria in entrambi i gradi
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza, fermo il resto, condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata dell'importo di € 2.674,35, per i titoli indicati in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €
1.870,00, per spese del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata antistatario nonché in € 962,00, per spese del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Firenze, 3 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
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