Sentenza 24 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/09/2025, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07278/2025REG.PROV.COLL.
N. 06196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6196 del 2024, proposto da Solare 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Starace, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via di Ripetta, n. 142;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11;
nei confronti
della Regione Puglia, non costituita in giudizio;
della E-Distribuzione s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 10548 del 24 maggio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Sergio Starace e Gianluca Maria Esposito;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla nota del Gestore dei servizi energetici prot. GSE/P20180106416 del 29 novembre 2018, nella parte in cui è stata comunicata alla Solare 2 s.r.l. la decadenza dai benefici di cui al decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129;
b) dalla nota del Gestore prot. GSE/P20180108811 del 7 dicembre 2018 di rettifica della tariffa incentivante comunicata con la suddetta nota del 29 novembre 2018;
c) dalle connesse note del Gestore prot. GSE/P20150091998 del 4 dicembre 2015 e prot. GSE/P20160087212 del 4 novembre 2016;
d) dalla nota del Gestore prot. GSE/P20190005848 del 25 gennaio 2019 di rigetto dell’istanza di riesame dei su citati provvedimenti.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 18 ottobre 2011 la società precedente proprietaria dell’impianto fotovoltaico sito nel Comune di Carosino (TA), in località Masseria Civitella, contraddistinto con il numero di matricola 196994,01 e avente potenza pari 6096,84 kW, sottoscrisse con il Gestore dei servizi energetici una convenzione di ammissione dell’impianto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, con riconoscimento di una tariffa di 0,3460 €/kWh per un periodo di venti anni a decorrere dal 31.5.2011;
b) a decorrere dal 25 febbraio 2015 l’impianto è divenuto di proprietà della F2i Solare 2 s.r.l. (oggi Solare 2 s.r.l.);
c) con nota prot. GSE/P201150091998 del 4 dicembre 2015, il Gestore comunicò all’interessata l’avvio di un procedimento di verifica sull’Impianto, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014;
d) in data 16 dicembre 2015 il Gestore effettuò un sopralluogo sull’impianto;
e) con nota e prot. GSE/P20160087212 del 4 novembre 2016, il Gestore chiese all’interessata, nell’ambito del suddetto procedimento di verifica, documenti e chiarimenti circa la potenza dell’impianto e circa la sostituzione di alcuni moduli fotovoltaici;
f) si instaurò un contradditorio procedimentale tra le parti;
g) mediante nota prot. GSE/P20180106416 del 29 novembre 2018, il Gestore comunicò alla Solar 2 s.r.l. la decadenza dell’impianto fotovoltaico dagli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007;
h) con nota prot. GSE/P20180108811 del 7 dicembre 2018, di rettifica della tariffa incentivante comunicata con la su citata nota del 29 novembre 2018, il Gestore riconobbe al predetto impianto il possesso dei requisiti per poter accedere ai minori incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;
i) con nota del 21 dicembre 2018 l’interessata chiese al Gestore di riesaminare le suddette note conclusive del procedimento alla luce di documentazione in precedenza inviata in data 31 maggio 2017.
3. Gli atti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dalla Solare 2 s.r.l. con ricorso n. 1473 del 2019 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato in sostanza a sei motivi di: « 1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità ed efficienza. Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento »; « 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2-sexies del d.l. n. 3/2010, come modificato dall’art. 1-spties, comma 1, del d.l. 8.7.2010, n. 105, conv. con l. n. 129/2010. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Sulla ricorrenza delle condizioni di legge per l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19.2.2007 »; «2.1. Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014. Violazione principi di legalità degli atti amministrativi e di tassatività delle misure afflittive. Insussistenza di una norma di legge che commini la decadenza dalle tariffe incentivanti nel caso di specie »; « 3. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza »; « 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità e di legittimo affidamento. Violazione dei principi di personalità delle sanzioni. Assenza di imputabilità soggettiva » e « 5. Violazione dei principi di disparità di trattamento e non discriminazione ».
3.1. Con atto di motivi aggiunti l’interessata ha impugnato la nota del Gestore prot. GSE/P20190005848 del 25 gennaio 2019, con cui è stata rigettata la richiesta di riesame dei provvedimenti impugnati con il ricorso, estendo anche a tale atto le censure già formulate nel libello introduttivo.
4. La società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
4.1. La Regione Puglia e la E-Distribuzione s.p.a. non si sono costituite nel giudizio di primo grado.
5. Con l’impugnata sentenza n. 10548 del 24 maggio 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Gse s.p.a., liquidate in euro 4.000, oltre agli accessori di legge e nulla ha disposto sulle spese in relazione alle non costituite E-Distribuzione s.p.a. e Regione Puglia.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 27 luglio 2024 e in data 29 luglio 2024 – la Solare 2 s.r.l. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando cinque motivi.
7. In data 7 agosto 2024 la società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
8. La Regione Puglia e la E-Distribuzione s.p.a., seppur ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio.
9. In vista dell’udienza di discussione l’appellata ha depositato memoria in data 6 giugno 2025, con cui ha illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.
11. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 7 a pagina 10 del gravame – l’appellante ha lamentato « I. Error in iudicando : Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. del Ministero 8 dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità ed efficienza ».
13. Siffatta doglianza è infondata.
13.1. Sul punto va premesso che l’art. 1- septies del decreto legge n. 105/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 129/2010 è inequivoco nel subordinare l’accesso ai benefici incentivanti non solo alla conclusione dei lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010, ma altresì all’invio della comunicazione della fine dei lavori « all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 ». Trattasi, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, di requisito indefettibile e previsto da norma di rango primario quale condizione per l’accesso a una speciale proroga del regime incentivante recato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, estranea alla valutazione di una “violazione rilevante” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 e da applicarsi per sua natura restrittivamente (come si puntualizzerà al paragrafo 15.1).
Cionondimeno, nel caso in esame, come emerge senza dubbio dalla documentazione in atti, l’interessata ha trasmesso la relativa comunicazione al gestore di rete (Enel-Distribuzione s.p.a.) in data 12 aprile 2011 e all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione (la Regione Puglia) in data 10 gennaio 2011, manifestamente violando, per tal via, il termine perentorio finale del 31 dicembre 2010 previsto dall’art. 1- septies .
13.2. Non è condivisibile, invero, la tesi dell’appellante secondo cui il T.a.r. non avrebbe vagliato il lamentato difetto di istruttoria e specificamente l’omesso esame da parte del Gestore della nota endoprocedimentale dell’interessata del 31 maggio 2017, che proverebbe l’invio, asseritamente tempestivo, della comunicazione di fine lavori alla Regione Puglia in data 10 gennaio 2011.
Da un lato, infatti, il T.a.r., al paragrafo 5.5. della gravata pronuncia, ha considerato, in relazione alla comunicazione della fine dei lavori, anche la « sopravvenuta documentazione dell’invio alla regione Puglia in data in data 10 gennaio 2011 con protocollazione del 25 gennaio 2011 » e al paragrafo 6 ha espressamente affermato che « è infondata la doglianza relativa alla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali del 31 maggio 2017, tenuto conto che nessuna diversa conseguenza sarebbe potuta maturare nel procedimento, dato che l’invio alla regione è stato comunque successivo al 31 dicembre 2010, per come rilevato nel rigetto della richiesta di riesame» e, dall’altro, nel provvedimento del 25 gennaio 2019 di rigetto dell’istanza di riesame il Gestore ha dato espressamente atto di aver esaminato la suddetta comunicazione, rappresentando che « quanto specificato dalla Società nella summenzionata nota del 31 maggio 2017 (prot. GSE/A20170122653), non è utile a superare le difformità illustrate dal GSE nei provvedimenti e anzi ne comprova la legittimità, posto che la comunicazione di fine lavori alla Regione Puglia è stata inviata, con raccomandata A/r, in data 10 gennaio 2011, vale a dire in data successiva al termine del 31 dicembre 2010, al cui rispetto l’art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010 convertito in legge n. 129/2010 subordina il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al Decreto », fermo restando, in ogni caso, che l’art. 10- bis della legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente che essa emerga dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2025, n. 3724, 2 ottobre 2024, n. 7933 e 30 agosto 2023, n. 8063; sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6593).
13.3. Ad ogni modo, è del tutto ininfluente che nel provvedimento di decadenza del 29 novembre 2018 il Gestore avesse fatto riferimento, in relazione alla comunicazione di ultimazione dei lavori alla regione Puglia, alla data del 5 dicembre 2011, anziché del 10 gennaio 2011 (emergente da documentazione depositata in sede endoprocedimentale e, in particolare, dalla stampigliatura di invio di raccomandata A/R, poi comunque valutata in sede di riesame), in quanto, in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, sul versante sostanziale la data del 10 gennaio 2011 è, in ogni caso, successiva al termine finale del 31 dicembre 2010 indicato dall’art. 21- septies , a nulla rilevando che il suo superamento non sia quantitativamente notevole, trattandosi, infatti, di un rilevante termine perentorio (come si illustrerà al paragrafo 15.1), con conseguente legittimità della declaratoria d’intervenuta decadenza dall’incentivo.
13.4. Con riferimento al termine di 180 giorni indicato dall’art. 10 del d.m. 31 gennaio 2014 per la conclusione del procedimento di verifica non si è realizzata alcuna decadenza del potere di verifica e controllo operato dal Gestore dei servizi energetici, poiché, tale termine è meramente ordinatorio e non perentorio.
In proposito si richiama il costante orientamento anche recentemente ribadito dalla sezione e da cui non si ha ragione di discostarsi, secondo cui « Quanto alla presunta violazione dei termini di conclusione del procedimento, essa non sussiste, potendosi richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il termine di cui all’art. 10 D.M. 31 gennaio 2014 rappresenta un termine ordinatorio, per cui il superamento di quest’ultimo non comporta un vizio del provvedimento finale del Gestore. In particolare è stato affermato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537) che: “... Il Collegio a questo riguardo ribadisce che nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, come quello ora in esame, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (...). Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718, con riguardo anche a Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 10). In dipendenza di ciò, quindi, anche per la presente fattispecie trova applicazione il principio per cui il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2018, n. 4657), nella specie comunque non configurabili. ...”. Non è pertanto neppure invocabile una presunta consumazione del potere di verifica e controllo del GSE » (Cons. Stato, sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; negli stessi termini Cons. Stato, sez. II, 12 giugno 2025, numeri 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 e 5116; sez. II, 5 maggio 2025, numeri 3815, 3816, 3817, 3819, 3821 e 3825; in senso analogo cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2025, numeri 4625, 4626, 4627, 4629, 4630 e 4631).
14. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 10 a pagina 14 del gravame – l’interessata ha dedotto « II. Error in iudicando : Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità ed efficienza ».
15. Tale motivo è infondato.
15.1. A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il termine di comunicazione della fine dei lavori non ha natura meramente formale.
In proposito, la giurisprudenza di questa sezione, da cui il collegio non intende discostarsi, ha precisato che « l’esecuzione degli adempimenti comunicativi previsti dall’art. 1 septies della legge n. 105 del 2010, ai fini dell’accesso agli incentivi del Secondo conto energia, costituisce la verifica, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell’applicazione di un particolare e più favorevole regime di contributi solo temporaneamente rilevante, dovendosi in caso contrario applicare un regime diverso, che prevede contributi analoghi ma meno favorevoli riferiti alle medesime. In particolare, la norma pone, quale condizione e requisito di accesso agli incentivi, non soltanto l’effettiva conclusione dei lavori entro la data del 31 dicembre 2010, ma anche l’intervenuto adempimento dell’onere formale di comunicazione della fine dei lavori all’Amministrazione competente, sicché l’omissione dello stesso nel termine perentorio del 31 dicembre 2010, riferita all’approntamento dell’impianto nella sua completezza, costituisce violazione di un obbligo di legge, che condiziona l’accesso agli incentivi. La fattispecie che si discosti da tale paradigma normativo, cioè, non consente l’erogazione degli incentivi né rileva la valutazione di una “violazione rilevante” di cui al DM 31 gennaio 2014, essendo l’art. 1 septies una norma transitoria e speciale i cui presupposti di applicabilità devono intendersi, proprio per la sua natura, di stretta e rigorosa applicazione, così che il rispetto dei termini ivi previsti costituisce un requisito indispensabile per l’accesso alla tariffa ivi richiamata (Cons. Stato, Sez. II, 20 luglio 2023, n. 7105; Sez. II 9 gennaio 2023 n. 228) » (Con. Stato, sez. II, 4 marzo 2025, n. 1839).
Non vi è stato, quindi, contrariamente a quanto dedotto dall’interessata, da parte del T.a.r. « un atteggiamento ultra-formalistico elevando mere comunicazioni, al più connesse ai due presupposti fondamentali (come la realizzazione dell’impianto e l’entrata in esercizio), ad elementi essenziali senza i quali è escluso il diritto alla tariffa incentivante », bensì la doverosa e inderogabile applicazione di una chiara, inequivoca e imperativa disposizione di rango primario (art. 1- septies ), che ha eccezionalmente prorogato l’ammissione alle tariffe del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (cosiddetto secondo conto energia), subordinandola alla prova non soltanto della conclusione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010, bensì anche della comunicazione nel medesimo termine della fine dei relativi lavori all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi energetici.
15.2. Non è pertinente il riferimento alla categoria dei provvedimenti a contenuto sanzionatorio, giacché, alla stregua di quanto precisato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consilio di Stato n. 18 dell’11 settembre 2020, « La decadenza non presenta (…) nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: a) della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; b) del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere. (…) Alla luce delle delineate coordinate occorre dunque affrontare l’esegesi dell’art. 42 comma 3, la decadenza ivi contemplata, e soprattutto, il concetto di rilevanza contestualmente menzionato. (…) Non v’è dubbio alcuno che la decadenza, cui la disposizione citata fa riferimento, sia appieno sussumibile nel concetto di decadenza pubblicistica sinora descritto, potendosi pacificamente escludere un’improprietà del linguaggio legislativo, tale da ricondurre sotto il nomen iuris utilizzato altri istituti di carattere sanzionatorio » (cfr. in tal senso e più recentemente, ex aliis , Cons. Stato, sez. II, numeri 5111/2025 cit. e 3815/2025 cit.).
16. Con il terzo motivo – esteso da pagina 15 a pagina 16 del gravame – l’appellante ha lamentato « III. Error in iudicando : Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ».
17. Detta censura è infondata.
17.1. La decadenza è atto doveroso e vincolato, non residuando, pertanto, margini di discrezionalità del Gestore nella sua adozione a fronte del mancato rispetto da parte dell’interessata dei termini procedimentali.
Inoltre, la deduzione secondo cui una comunicazione tempestiva della fine lavori all’Enel-Distribuzione s.p.a. (oggi E-Distribuzione s.p.a.) e alla Regione Puglia non avrebbe avuto utilità, trattandosi di autorità che non coinvolte direttamente nel procedimento di ammissione alle tariffe incentivanti, non considera che l’onere di tempestiva comunicazione è imposto in via normativa e il suo mancato rispetto (anche in termini di breve ritardo rispetto al termine perentorio) non può essere legittimamente ignorato dal Gestore.
In ogni caso, non è irragionevole prevedere un onere di comunicazione della fine dei lavori a tutti gli enti in vario modo preposti alla tutela dell’interesse pubblico in relazione all’opera effettuata, sempre nel quadro di una verifica di tutti i requisiti di accesso a un’eccezionale proroga di un regime incentivante.
18. Attraverso la quarta doglianza – estesa da pagina 16 a pagina 17 del gravame – l’interessata ha dedotto « IV. Error in iudicando : Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità e di legittimo affidamento. Violazione dei principi di personalità delle sanzioni. Assenza di imputabilità soggettiva ».
19. Il motivo è infondato.
19.1. Non si riscontra in radice alcuna violazione dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo termine massimo di esercizio dell’autotutela decisoria, in quanto il Gestore nel caso di specie ha esercitato un potere, attribuitogli dall’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, di declaratoria di decadenza dagli incentivi, del tutto estraneo alla figura dell’autotutela.
Al riguardo giova richiamare quanto specificato in tema di decadenza dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la già citata sentenza n. 18/2020, secondo cui « la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc ), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti: b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti ».
Ne consegue che il provvedimento decadenziale con cui si dà attuazione allo strumentale potere di vigilanza conferito dal legislatore all’amministrazione preposta all’elargizione di risorse pubbliche per finalità meritevoli d’incentivazione va tenuto distinto dall’esercizio del potere di autotutela. La decadenza, invero, è espressione di un potere vincolato da esercitare quando, nell’esercizio della propria attività di controllo, il Gestore riscontri la mancanza di uno o più requisiti, a cui è subordinata l’ammissione al meccanismo incentivante e di conseguenza in tale ambito non è applicabile l’art. 21 -nonies della legge n. 241/1990 in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela, non soltanto con riferimento al profilo temporale, ma altresì con riferimento alla valutazione dell’affidamento riposto dal richiedente in un beneficio che non aveva titolo di ottenere, trovando applicazione, invece, il principio di autoresponsabilità, che rinviene il suo fondamento negli articoli 2 e 97 della Costituzione e che impone all’interessato l’assolvimento oneri di cooperazione e un obbligo di veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese e dei dati trasmessi.
In definitiva, come esplicitato dall’adunanza plenaria con la menzionata sentenza n. 18/2020, la decadenza prevista dall’art 42 del decreto legislativo n. 28/2011 non è espressione né del potere di autotutela né del potere sanzionatorio: essa costituisce un atto vincolato di decadenza accertativa, fondato sull’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti l’ammissione all’incentivo pubblico (cfr. più recentemente e in tal senso, ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2025, numeri 3820, 3822, 3823, 3824, 3826 e 3827, 24 dicembre 2024, n. 10388 e 27 maggio 2024, n. 4697; sez. III, 11 novembre 2024 n. 8962).
20. Con il quinto motivo – esteso da pagina 17 a pagina 18 del gravame – l’appellante ha lamentato « V. Error in iudicando : Violazione dei principi di disparità di trattamento e non discriminazione ».
21. Tale censura è infondata.
21.1. La lamentata sussistenza di precedenti provvedimenti difformi dell’amministrazione (evinti da una relazione del Gestore del 2015) non vincolano in alcun modo l’azione amministrativa, giacché chi legittimamente è stato escluso da un beneficio non può invocare l’errore commesso a favore di altri in passato per ottenere che esso venga nuovamente compiuto in suo favore, non potendosi costringere la pubblica amministrazione a perseverare nel medesimo errore (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. III, 1° giugno 2018, n. 3310 e 4 dicembre 2018, n. 6873; sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2199); né può sussistere un eccesso di potere per disparità di trattamento in presenza di attività vincolata (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4298 e 23 dicembre 2019, n. 8718), il che è vieppiù dirimente in materia di erogazione di risorse finanziarie pubbliche, la cui attribuzione deve avvenire all’interno di un quadro di stretta interpretazione e di puntuale applicazione della normativa di riferimento.
22. In conclusione l’appello deve essere respinto.
23. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore della società per azioni Gse - Gestore di servizi energetici, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
23.1. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese di lite con riferimento alla E-Distribuzione s.p.a. e alla Regione Puglia, stante la loro mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6196 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Solare 2 s.r.l. al pagamento, in favore della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 6.000 (seimila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite in relazione alla E-Distribuzione s.p.a. e alla Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO