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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28016/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Napoli n. 19416/2021
depositata in data 01.07.2021 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall' dell'Avv. Maria Gabriella Gatta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla Via Epomeo 334;
appellante CONTRO
, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. CP_1
Francesco Mele, con studio in Napoli (80145) alla Via Cisterne Vecchie 21;
appellata contumace
NONCHE' CONTRO
in persona del , legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella ed elettivamente domiciliato in
Napoli, presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
appellato
Conclusioni per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.mo Parte_2
Tribunale di Napoli, contrariis rejectis, in riforma integrale, ex art. 348 bis e 342, 1°
comma, c.p.c., della Sentenza del Giudice di Pace di Napoli, 6° Sezione civile, dott.ssa
Emanuela Michilli, n. 19416/2021, emessa in data 21.06.2021, e depositata in cancelleria in
data 01.07.2021, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado,
recante R.G. n.78649/2019, e qui integralmente ripetute, e quindi rigettare la domanda di
parte attrice, con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio,
oltre accessori come per legge.”
Conclusioni per l'appellato “Accogliere l'appello per quanto di Controparte_2
ragione, riformando la sentenza n. sentenza n. 19416/2021 (rg. 78649/2019) resa in primo
grado dal Giudice di Pace di Napoli. Con refusione delle spese di lite.“
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudizio, CP_1
innanzi al Giudice di pace di Napoli, l' e il Parte_2
impugnando la cartella esattoriale n. 07120130145095065000 Controparte_2
dell'importo di euro 1.983,15, emessa a carico dello stessa per sanzioni amministrative, elevate in seguito a violazioni al C.D.S. e delle quali era venuta a conoscenza solo con la richiesta dell'estratto di ruolo. Eccependo la mancata notifica della cartella in parola, dei verbali presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria coattivamente azionata, concluse per la declaratoria di nullità dell'atto impositivo, con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' Parte_2
, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva e l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, attesa la mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, contestò il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito richiesto, deducendo la regolarità della notifica della cartella in parola. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda spiegata dalla contribuente con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con la sentenza n. 19416/21 il Giudice di pace di Napoli accolse l'opposizione,
dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria incorporata nella cartella impugnata e condannando l' al pagamento delle Controparte_4
spese di lite in favore di parte attrice.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' , Parte_3
riproponendo le medesime doglianze svolte in primo grado. Ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto sostanziale tra l'ente impositore la contribuente, né della formazione del ruolo. Ha, poi, lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito,
contestando il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito coattivamente azionato, ha dedotto la legittimità del proprio operato atteso il deposito della copia della relata di notifica relativa alla cartella in contestazione,
avvenuta regolarmente a mani del soggetto abilitato alla recezione, definitosi portiere, e della successiva comunicazione invitata al destinatario che, nonostante ciò, non impugnava l'atto impositivo nel termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso. Sulla scorta delle predette ragioni, ha insistito per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il il quale ha proposto appello incidentale adesivo Controparte_2
ai motivi di gravame dedotti dal concessionario, contestando in via preliminare l'ammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, deducendo la regolarità
della notifica dell'impugnato atto impositivo da parte dell'ente di riscossione, ha contestato decorso del termine di prescrizione del credito richiesto. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello principale e del proprio appello incidentale adesivo con riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Benchè regolarmente citata in giudizio, la è rimasta contumace. CP_1
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione all'udienza del 20.03.2025 senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_1
correttamente vocata in giudizio, non si è costituita restando contumace.
Sempre in apertura di motivazione, si rileva la tempestività dell'appello principale. Quanto al si rileva che nell'ipotesi in cui l'appellato si Controparte_2
costituisca in giudizio senza esplicitare autonomi motivi di censura e non contesti le argomentazioni sostenute dall'appellante principale, ma aderisca alle stesse, la sua posizione processuale va equiparata a quella dell'appellante incidentale adesivo e come tale soggetto ai termini di impugnazione ordinari, non potendo trovare applicazione l'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5439/2018; Cass., Sez. I, ord. n.
24155/2017).
A tal riguardo, l'appello incidentale “adesivo”, spiegato dall'ente impositore,
risulta tardivo perché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 comma 1
c.p.c., (sentenza n. 19416/2021 depositata in data 01.07.2021 e Controparte_2
avvenuta in data 17.03.2022, oltre il termine lungo semestrale), pertanto si dichiara inammissibile.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'appello principale è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attrice in primo grado e odierna appellata, CP_1
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) accoglie l'appello proposto da avverso la Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19416/2021 depositata in data
01.07.2021 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da
; CP_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone