TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700332/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700332/2008 promossa da:
(CF e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Saverio De LI e presso di lui elettivamente domiciliate in Sessa
Aurunca, via Pontenuovo n. 36; nonchè
nata a [...] il [...] E Controparte_1
– c.f. – in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Leuci ed elett.te domiciliati presso il suo studio sino in S.Maria CV Trav. 15 Parte_3
nonchè
(deceduto) – c.f. - già difeso Persona_1 C.F._3 dall'Avv. Osvaldo Bellocchio;
ATTORI contro
N.Q di cessionaria dei crediti, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Luigi Caterino del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E successivamente riassunta da:
(di seguito già Controparte_4 CP_4
– già N.Q di cessionaria dei crediti, Controparte_5 CP_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Caterino del Foro di Santa Maria Capua
Vetere (CE), ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(CF e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) in proprio e n.q. di eredi di Parte_2 C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Saverio De LI e presso di Per_1
lui elettivamente domiciliate in Sessa Aurunca, via Pontenuovo n. 36; nonchè
nata a [...] il [...] E Controparte_1
– c.f. – in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Leuci ed elett.te domiciliati presso il suo studio sino in S.Maria CV Trav. 15 Parte_3
nonchè
N.Q. DI EREDE DI CP_6 Persona_1
CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente su ogni altra questione va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per vizio nella riassunzione, in seguito ad interruzione.
Giova premettere che, in data 25.1.2024 il presente procedimento veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c per decesso di Persona_1
La riassunzione avveniva tempestivamente, in data 11.6.2024 e dunque nel termine di 6 mesi ai sensi dell'art. 305 c.p.c. (ratione temporis vigente) dal momento della dichiarazione dell'evento.
Tuttavia, la riassunzione, sebbene regolarmente notificata nei confronti di
[...]
, n.q. di erede di e in Parte_2 CP_6 Persona_1 Parte_1
proprio e n.q. di erede di non veniva correttamente notificata nei Persona_1 confronti di e , in quanto veniva Controparte_1 Controparte_2
effettuata presso difensori (Avv. De LI e Avv. Bellocchio) diversi da quello costituito nel presente giudizio nell'interesse dei predetti soggetti.
Questo Giudice – cui veniva assegnato il fascicolo soltanto in data 16.9.2024 - con provvedimento del 21.11.2024 onerava dunque la di rinnovare la notifica CP_4
nei confronti di e entro il termine Controparte_1 Controparte_2
perentorio del 28.11.2024.
In particolare, si rammentava il principio di diritto in base al quale: “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi
l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell' articolo 156 del cpc , quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell' articolo 305 del cpc , la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius , sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo” -
Cassazione civile , sez. II , 06/11/2023 , n. 30802.
Anche in esito alla disposta rinnovazione, le notifiche, tuttavia, a ben vedere sono risultate nuovamente nulle.
Nello specifico, la notifica a detti convenuti non veniva effettuata presso il procuratore costituito ai sensi dell'art. 125 ult. Co. Disp. Att. Cpc e 170 cpc (si v. ex plurimis: Trib. Potenza n. 373 del 29.3.2023) e, in particolare non veniva effettuata all'Avv. Giovanni Leuci, l'unico difensore al quale risulta conferita procura (si v. comparsa di costituzione).
Inoltre, la notifica a veniva eseguita oltre il termine Controparte_1
perentorio concesso con ordinanza del Giudice (in particolare in data 29.11.2024 a fronte di un termine scaduto il 28.11.2024) e quella alla società era nulla in quanto pur risultando quest'ultima irreperibile, non veniva regolarmente richiesta o eseguita alcuna notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendovi peraltro agli atti alcuna attestazione di vane ricerche.
Per queste ragioni, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 291, comma
3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c., non potendo essere concesso un nuovo termine per la rinnovazione: “In materia di notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, bisogna distinguere fra edictio actionis e vocatio in ius , una volta riassunto il giudizio mediante tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione, ma impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell' art. 291 c.p.c. , entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.” - Corte appello , Roma , sez. IV , 04/04/2023 , n. 1369.
Ad ogni modo, va doverosamente aggiunto che parte istante in riassunzione non ha in alcun modo provato la propria legittimazione attiva in successione di CP_7
e Banco di Napoli S.p.a.
[...]
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità – si v. da ultimo sentenza della Cassazione civile , sez. VI , 20/07/2022 , n. 22754 - che colui, che
"si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria"
Contr ai sensi dell'art. 58 ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco".
Nel caso di specie, non è stato prodotto né il contratto di cessione, né la pubblicazione dell'avviso in G.U. Neppure è riscontrabile documentazione di altra natura (es. dichiarazione del cedente) dalla quale poter trarre, giusta applicazione del principio di probabilità prevalente, validi elementi in ordine alla titolarità del diritto azionato.
I rilievi che precedono assumono efficacia assorbente di ogni altra questione di merito. La decisione in rito giustifica, a parere della scrivente, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
SMCV, 20.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700332/2008 promossa da:
(CF e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Saverio De LI e presso di lui elettivamente domiciliate in Sessa
Aurunca, via Pontenuovo n. 36; nonchè
nata a [...] il [...] E Controparte_1
– c.f. – in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Leuci ed elett.te domiciliati presso il suo studio sino in S.Maria CV Trav. 15 Parte_3
nonchè
(deceduto) – c.f. - già difeso Persona_1 C.F._3 dall'Avv. Osvaldo Bellocchio;
ATTORI contro
N.Q di cessionaria dei crediti, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Luigi Caterino del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), ed elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E successivamente riassunta da:
(di seguito già Controparte_4 CP_4
– già N.Q di cessionaria dei crediti, Controparte_5 CP_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Caterino del Foro di Santa Maria Capua
Vetere (CE), ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(CF e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) in proprio e n.q. di eredi di Parte_2 C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Saverio De LI e presso di Per_1
lui elettivamente domiciliate in Sessa Aurunca, via Pontenuovo n. 36; nonchè
nata a [...] il [...] E Controparte_1
– c.f. – in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Leuci ed elett.te domiciliati presso il suo studio sino in S.Maria CV Trav. 15 Parte_3
nonchè
N.Q. DI EREDE DI CP_6 Persona_1
CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente su ogni altra questione va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per vizio nella riassunzione, in seguito ad interruzione.
Giova premettere che, in data 25.1.2024 il presente procedimento veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c per decesso di Persona_1
La riassunzione avveniva tempestivamente, in data 11.6.2024 e dunque nel termine di 6 mesi ai sensi dell'art. 305 c.p.c. (ratione temporis vigente) dal momento della dichiarazione dell'evento.
Tuttavia, la riassunzione, sebbene regolarmente notificata nei confronti di
[...]
, n.q. di erede di e in Parte_2 CP_6 Persona_1 Parte_1
proprio e n.q. di erede di non veniva correttamente notificata nei Persona_1 confronti di e , in quanto veniva Controparte_1 Controparte_2
effettuata presso difensori (Avv. De LI e Avv. Bellocchio) diversi da quello costituito nel presente giudizio nell'interesse dei predetti soggetti.
Questo Giudice – cui veniva assegnato il fascicolo soltanto in data 16.9.2024 - con provvedimento del 21.11.2024 onerava dunque la di rinnovare la notifica CP_4
nei confronti di e entro il termine Controparte_1 Controparte_2
perentorio del 28.11.2024.
In particolare, si rammentava il principio di diritto in base al quale: “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi
l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell' articolo 156 del cpc , quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell' articolo 305 del cpc , la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius , sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo” -
Cassazione civile , sez. II , 06/11/2023 , n. 30802.
Anche in esito alla disposta rinnovazione, le notifiche, tuttavia, a ben vedere sono risultate nuovamente nulle.
Nello specifico, la notifica a detti convenuti non veniva effettuata presso il procuratore costituito ai sensi dell'art. 125 ult. Co. Disp. Att. Cpc e 170 cpc (si v. ex plurimis: Trib. Potenza n. 373 del 29.3.2023) e, in particolare non veniva effettuata all'Avv. Giovanni Leuci, l'unico difensore al quale risulta conferita procura (si v. comparsa di costituzione).
Inoltre, la notifica a veniva eseguita oltre il termine Controparte_1
perentorio concesso con ordinanza del Giudice (in particolare in data 29.11.2024 a fronte di un termine scaduto il 28.11.2024) e quella alla società era nulla in quanto pur risultando quest'ultima irreperibile, non veniva regolarmente richiesta o eseguita alcuna notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendovi peraltro agli atti alcuna attestazione di vane ricerche.
Per queste ragioni, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 291, comma
3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c., non potendo essere concesso un nuovo termine per la rinnovazione: “In materia di notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, bisogna distinguere fra edictio actionis e vocatio in ius , una volta riassunto il giudizio mediante tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione, ma impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell' art. 291 c.p.c. , entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.” - Corte appello , Roma , sez. IV , 04/04/2023 , n. 1369.
Ad ogni modo, va doverosamente aggiunto che parte istante in riassunzione non ha in alcun modo provato la propria legittimazione attiva in successione di CP_7
e Banco di Napoli S.p.a.
[...]
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità – si v. da ultimo sentenza della Cassazione civile , sez. VI , 20/07/2022 , n. 22754 - che colui, che
"si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria"
Contr ai sensi dell'art. 58 ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco".
Nel caso di specie, non è stato prodotto né il contratto di cessione, né la pubblicazione dell'avviso in G.U. Neppure è riscontrabile documentazione di altra natura (es. dichiarazione del cedente) dalla quale poter trarre, giusta applicazione del principio di probabilità prevalente, validi elementi in ordine alla titolarità del diritto azionato.
I rilievi che precedono assumono efficacia assorbente di ogni altra questione di merito. La decisione in rito giustifica, a parere della scrivente, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
SMCV, 20.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano