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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 491/2014 avente ad oggetto: “appello – opposizione a cartella di pagamento” promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
res. in C.SO Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. DI RUGGERO VINCENZO ) e dall'Avv. C.F._1
APPELLANTE
contro
nato a [...] [...] CP_2 Pt_1 C.F._2
1 rappr. e dif. dall'Avv. RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO
( ) APPELLATO C.F._3
APPELLATA CONTUMACE Controparte_3
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 27.05.2025.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con sentenza n. 2125/2013, depositata il 4 luglio 2013, il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso la cartella di CP_2
pagamento n. 01420130001725617, notificatagli in data 29.1.2013, emessa da CP_3
per il mancato pagamento in favore del dell'importo di euro
[...] Parte_1
119,59 a titolo di infrazioni al Codice della Strada, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento opposta, condannando il Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato il giorno 04.01.2014, il ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile per tardività l'opposizione proposta in primo grado.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
non si è costituita. Controparte_3
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 27.05.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di sentenza
2 del Giudice di Pace di n° 3371/2011 di rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1 CP_2
all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di prot. 4950/2010/BA/Area III/C.T.,
[...] Pt_1
emessa il 7.2.2011, a conferma del verbale della Polizia Municipale di n. Pt_1
A106329472010 per sosta in seconda fila in violazione del codice della strada.
A) AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 342 CPC
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello sollevata da sul rilievo del difetto di specificità del motivo di gravame. CP_2
Va invero osservato che, secondo orientamento consolidato (cfr. Cass., Sez. Un., n.
27199/2017), l'art. 342 c.p.c. nonché l'art. 434 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia introdotto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, resta escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel caso di specie, si ritiene che i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione siano stati soddisfatti alla stregua dell'indicazione, nell'atto di appello, dei contestati punti di decisione contenuti nella sentenza impugnata nonché di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure che non ha esaminato l'eccezione di tardività avanzata dal Parte_1
B) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: tardività dell'opposizione
3 Con il primo motivo di appello il si duole che il giudice di primo grado Parte_1
ha accolto la domanda avanzata da sulla scorta di eccezioni proponibili solo CP_2
con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c, e, quindi, inammissibili, attesa la tardività dell'opposizione proposta oltre venti giorni dopo la notifica dell'atto opposto. Invero, il con la citata opposizione si è doluto che la cartella di pagamento CP_2
opposta non era stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo.
Il motivo è fondato.
Premesso che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (Cass., 2024/18152), si osserva che ai sensi dell'art. 617, comma secondo, cpc sono opposizioni agli atti esecutivi << quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo >>.
Nel caso di specie, l'odierno appellato, pacifico che un titolo esecutivo esisteva (a seconda delle tesi sostenute dalle parti, la sentenza del giudice di pace di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero l'ordinanza ingiunzione medesima), ha lamentato la mancata notifica dello stesso. Detto motivo di opposizione va qualificato, pertanto, ai sensi dell'art. 617 cpc.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte l'omessa notificazione dell'atto presupposto costituisce ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo e, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080).
Ne consegue che essendo stata la cartella di pagamento n. 01420130001725617 notificata al in data 29.1.2013, l'opposizione proposta in data 12/13.3.2013 è tardiva in quanto CP_2
4 proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cpc.
Nulla va statuito in ordine agli altri motivi di opposizione proposti dal e non CP_2
esaminati dal Giudice di Pace, in quanto non riproposti nel presente grado di giudizio dalla parte appellata.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. CP_2
01420130001725617, notificatagli in data 29.1.2013, va dichiarata inammissibile.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (fino a € 1.100,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass.,
n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
5 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2125/2013, depositata il 4 luglio 2013 dal Giudice di Pace di dichiara inammissibile l'opposizione proposta Pt_1
da avverso la cartella di pagamento n. 01420130001725617 notificatagli in CP_2
data 29.1.2013;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_2
del che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € Parte_1
200,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e cpa, somme che distrae in favore dell'Avv. Antonio De Benedictis;
quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 350,00 per compensi professionali, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali, somme che distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Di Ruggero.
Così deciso il 14/10/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 491/2014 avente ad oggetto: “appello – opposizione a cartella di pagamento” promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
res. in C.SO Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. DI RUGGERO VINCENZO ) e dall'Avv. C.F._1
APPELLANTE
contro
nato a [...] [...] CP_2 Pt_1 C.F._2
1 rappr. e dif. dall'Avv. RUTIGLIANO GAETANO AGOSTINO
( ) APPELLATO C.F._3
APPELLATA CONTUMACE Controparte_3
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc fissata per il 27.05.2025.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con sentenza n. 2125/2013, depositata il 4 luglio 2013, il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso la cartella di CP_2
pagamento n. 01420130001725617, notificatagli in data 29.1.2013, emessa da CP_3
per il mancato pagamento in favore del dell'importo di euro
[...] Parte_1
119,59 a titolo di infrazioni al Codice della Strada, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento opposta, condannando il Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato il giorno 04.01.2014, il ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile per tardività l'opposizione proposta in primo grado.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
non si è costituita. Controparte_3
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 27.05.2025 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di sentenza
2 del Giudice di Pace di n° 3371/2011 di rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1 CP_2
all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di prot. 4950/2010/BA/Area III/C.T.,
[...] Pt_1
emessa il 7.2.2011, a conferma del verbale della Polizia Municipale di n. Pt_1
A106329472010 per sosta in seconda fila in violazione del codice della strada.
A) AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 342 CPC
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello sollevata da sul rilievo del difetto di specificità del motivo di gravame. CP_2
Va invero osservato che, secondo orientamento consolidato (cfr. Cass., Sez. Un., n.
27199/2017), l'art. 342 c.p.c. nonché l'art. 434 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia introdotto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, resta escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel caso di specie, si ritiene che i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione siano stati soddisfatti alla stregua dell'indicazione, nell'atto di appello, dei contestati punti di decisione contenuti nella sentenza impugnata nonché di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure che non ha esaminato l'eccezione di tardività avanzata dal Parte_1
B) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: tardività dell'opposizione
3 Con il primo motivo di appello il si duole che il giudice di primo grado Parte_1
ha accolto la domanda avanzata da sulla scorta di eccezioni proponibili solo CP_2
con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c, e, quindi, inammissibili, attesa la tardività dell'opposizione proposta oltre venti giorni dopo la notifica dell'atto opposto. Invero, il con la citata opposizione si è doluto che la cartella di pagamento CP_2
opposta non era stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo.
Il motivo è fondato.
Premesso che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (Cass., 2024/18152), si osserva che ai sensi dell'art. 617, comma secondo, cpc sono opposizioni agli atti esecutivi << quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo >>.
Nel caso di specie, l'odierno appellato, pacifico che un titolo esecutivo esisteva (a seconda delle tesi sostenute dalle parti, la sentenza del giudice di pace di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero l'ordinanza ingiunzione medesima), ha lamentato la mancata notifica dello stesso. Detto motivo di opposizione va qualificato, pertanto, ai sensi dell'art. 617 cpc.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte l'omessa notificazione dell'atto presupposto costituisce ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo e, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080).
Ne consegue che essendo stata la cartella di pagamento n. 01420130001725617 notificata al in data 29.1.2013, l'opposizione proposta in data 12/13.3.2013 è tardiva in quanto CP_2
4 proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cpc.
Nulla va statuito in ordine agli altri motivi di opposizione proposti dal e non CP_2
esaminati dal Giudice di Pace, in quanto non riproposti nel presente grado di giudizio dalla parte appellata.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. CP_2
01420130001725617, notificatagli in data 29.1.2013, va dichiarata inammissibile.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (fino a € 1.100,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato d.m. (Cass.,
n. 19989 del 13/07/2021) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
5 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 2125/2013, depositata il 4 luglio 2013 dal Giudice di Pace di dichiara inammissibile l'opposizione proposta Pt_1
da avverso la cartella di pagamento n. 01420130001725617 notificatagli in CP_2
data 29.1.2013;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_2
del che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € Parte_1
200,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e cpa, somme che distrae in favore dell'Avv. Antonio De Benedictis;
quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 350,00 per compensi professionali, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali, somme che distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Di Ruggero.
Così deciso il 14/10/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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