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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3889 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), via Panoramica n.7 presso lo studio dell'avv.to Antonio Balladelli, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato, da intendersi posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
(P.IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catanzaro, via Buccarelli n.49, presso lo studio degli avv.ti Valerio Zimatore e Paola
Procopio che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 692/2017.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo in epigrafe indicato con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 12.182,03 in favore della società opposta, oltre ad interessi e spese del monitorio.
L'ingiunzione di pagamento è basata su 3 delle 4 fatture relative ai lavori edili effettuati dalla società opposta a beneficio della società opponente (e, nello specifico, le fatture corrispondenti ai numeri 21, 22 e 70).
Con l'atto di opposizione, l'impresa opponente ha asserito di essere creditrice per la somma di € 4.977,97 nei confronti dell'impresa opposta.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto l'esistenza di un contratto stipulato tra le odierne parti in data 26.04.2012, allegato in atti.
Trattasi di un contratto d'appalto con cui essa in veste di committente si obbligava ad affidare all'impresa odierna opposta, la realizzazione di alcune CP_1
opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione della zona industriale in località Piani di Bella in Davoli Marina, per l'importo complessivo di € 101.000,00 netti, oltre IVA.
Ha dedotto di essersi obbligata a dare, quale corrispettivo per i lavori effettuati, due lotti del predetto piano di lottizzazione a titolo di permuta per un totale di mq 2000, per un valore commerciale di € 106.000,00.
Le parti pattuivano il versamento di un conguaglio pari ad € 5.000,00, corrispondente alla differenza tra l'importo del valore commerciale dell'immobile e quello dei lavori effettuati che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto pagare alla committente entro un anno dalla stipula del contratto d'appalto, e che non è stato tuttora versato.
I lavori di urbanizzazione sono stati realizzati dall'impresa appaltatrice CP_1
la quale, medio tempore, veniva immessa nel possesso dei lotti oggetto del contratto di permuta col quale sarebbe stato disposto il trasferimento della proprietà dei beni e che, ad oggi, non è stato ancora stipulato.
2 Ha ulteriormente dedotto che l'impresa opposta in data 19.07.2013 le ha chiesto la corresponsione del pagamento delle fatture relative ai lavori di appalto effettuati, per un totale di € 123.882,76 IVA inclusa.
A fronte di detta richiesta in data 25.09.2013, con raccomandata a/r (allegato n.5 all'atto di citazione ), inviava la fattura n.5/2013 per la somma di € 106.000,00 oltre
IVA, e riferiva di aver provveduto a versare all'erario € 22.600,00 a titolo di IVA, in assenza di richiesta di nota di credito da parte dell'impresa opposta, per un totale di €
22.600,00.
L'opponente, ha dedotto di dover, dunque, operare una compensazione tra l'importo comprensivo di IVA dei lavori effettuati (€ 123.282,03) e il valore dei lotti numero
26 e numero 27, anch'esso comprensivo di IVA (€ 128.260,00), evidenziando di essere creditrice della somma di € 4.977,97, in relazione alla quale ha formulato domanda riconvenzionale nel presente giudizio di opposizione.
Ha ulteriormente evidenziato che con lettera raccomandata a/r del 28.03.2014,
(allegato n.7 all'atto di citazione) manifestava la propria disponibilità alla stipula dell'atto di permuta previo pagamento della somma di € 4.977,97 da parte dell'opposta, in ossequio a quanto pattuito nel contratto d'appalto.
Pertanto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'esatto valore dei lotti di terreno offerti a titolo di permuta come corrispettivo dei lavori e, precisamente, che questo sia dichiarato corrispondente ad € 106.000,00 IVA
ESCLUSA; ha ulteriormente chiesto in via riconvenzionale, previo accoglimento dell'eccezione di compensazione tra le fatture emesse tra le parti, la condanna della società opposta al pagamento della somma residua a credito di € 4.977,97. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita nella presente fase la società opposta Controparte_1
contestando l'esattezza dell'importo di € 128.260,00,
[...]
individuato nella fattura n.5/2013 emessa dalla SA.MI. S.r.l.
3 L' in particolare ha asserito che la somma riportata nella Controparte_1
clausola n. 3 del contratto d'appalto “prezzo dell'opera”, ossia gli € 106.000,00
(valore dei lotti di terreno oggetto del contratto di permuta) dovesse intendersi IVA inclusa, altrimenti, se così non fosse stato, non avrebbe avuto senso differenziare le voci ed indicare nel contratto, relativamente ai lavori, l'importo di € 101.000,00 al netto dell'IVA.
Ha dichiarato di aver segnalato, tramite lettere raccomandate allegate in atti, la propria contrarietà alla debenza dell'importo di € 128.260,00 e la volontà di procedere alla risoluzione del contratto del 26.04.2012 qualora l'impresa committente, invitata a stipulare la permuta, non si fosse presentata. L'impresa ha chiarito che, in tal caso, avrebbe agito in giudizio per ottenere il CP_1
pagamento del prezzo dei lavori effettuati.
Ha dedotto inoltre di essere stata immessa nel possesso dei terreni oggetto della permuta e di aver provveduto alla pulizia del lotto n. 27, oltre ad aver apportato nel tempo, di propria iniziativa, delle migliorie dal valore di € 14.244,49.
Pertanto ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale perché non sarebbe stata attivata, da parte dell'opponente, la negoziazione assistita obbligatoria prevista per i crediti di valore inferiore a €
50.000,00.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione previo accertamento dell'esatto ammontare del valore dei lotti di terreno oggetto di permuta, ovvero che tale valore indicato nel contratto di appalto per € 106.000,00 fosse da considerarsi comprensivo di IVA;
ha ulteriormente chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e, con reconventio reconventionis, ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto stipulato il 26.4.2012 con particolare riferimento alla pattuizione relativa alla permuta dei lotti in questione, sul presupposto che non sarebbe stato adempiuto da parte del committente l'obbligo di trasferimento della proprietà dei terreni offerti come corrispettivo dei lavori.
4 Pertanto, la parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n.692/2017 e la condanna dell'opponente al pagamento dei lavori effettuati per un importo pari a €
111.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle opere di miglioria apportate sul lotto di terreno contraddistinto dal numero 27.
In via subordinata ha chiesto che venga pronunciata sentenza di annullamento del contratto d'appalto per asserito vizio del consenso e, nello specifico, per errore e/o dolo, affermando che, se avesse saputo che il valore dei terreni offerti in permuta non fosse comprensivo di IVA, non avrebbe accettato le pattuizioni negoziali formulate nel contratto in questione.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, con ordinanza del
12.12.2017, questo giudicante ha rilevato di non poter concedere la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pur richiesta dall'opponente, dal momento che il decreto ingiuntivo n. 692/2017 non risultava provvisoriamente esecutivo. Inoltre, in merito all'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ha rilevato che la procedura in questione non dovesse esser esperita nel giudizio in esame ed ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
In data 10.01.2019 questo giudicante ha delegato al GOP la trattazione e la definizione del presente procedimento.
Il GOP ha istruito la causa con l'assunzione di prova testimoniale ed all'esito ha disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2023.
Con provvedimento Presidenziale del marzo 2024 il giudizio è stato riassegnato a questo giudicante che, alla data del 17.09.2024, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione formulata da parte opponente relativa al mancato esperimento della procedura della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.L. 28/2010, si osserva che tale disposizione non trova
5 applicazione al caso in esame non riguardando, quest'ultimo, una delle materie individuate dal comma 1 del suddetto articolo.
2.1. Nel merito l'opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare, in diritto è necessario interpretare la volontà dei contraenti qualificando il contratto e individuando le modalità di adempimento pattuite dalle parti.
In particolare per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ Il contratto avente ad oggetto l'impegno a trasferire la proprietà di un'area (nella specie, il 79 per cento dell'intero fondo) in cambio di uno o più unità immobiliari da costruire
(nella specie, pari al 21 per cento della volumetria complessivamente realizzabile, da erigersi sulla parte di fondo non ceduta) è qualificabile come preliminare di permuta di cosa futura ove l'intento concreto delle parti abbia ad oggetto il reciproco trasferimento dei beni (presente e futuro), restando meramente strumentale l'obbligo di erigere i fabbricati, mentre integra un appalto se tale obbligazione assume rilievo preminente e ad essa corrisponda quella di versare il corrispettivo (eventualmente sostituito, nella forma atipica "do ut facias", dal trasferimento dell'area), anche in compensazione rispetto al prezzo per la vendita immobiliare funzionalmente collegata.” (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 11234/2016).
Applicati i su esposti principi al caso di specie dalla lettura del contratto agli atti
(allegato 1 della comparsa di costituzione e risposta) si evince che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto atipico.
L'atipicità consiste nella modalità di adempimento della controprestazione del committente, ossia nella corresponsione del prezzo dei lavori che, differentemente dal modello tipico d'appalto, non prevede il pagamento di una somma di denaro ma l'obbligo di dare in permuta i terreni contraddistinti dai lotti numero 27 e parte del numero 26.
Pertanto, secondo la comune volontà delle parti, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto effettuare i lavori edili mentre l'impresa committente avrebbe dovuto
6 consegnare i terreni anticipatamente e retribuire i lavori con il successivo trasferimento della proprietà dei terreni summenzionati.
Le parti hanno poi pattuito che, a conguaglio degli importi individuati
(rispettivamente € 101.000,00 netti per i lavori e € 106.000,00 per il valore dei terreni), l'appaltatore avrebbe dovuto corrispondere al committente la somma di €
5.000,00 entro un anno dalla firma del contratto d'appalto.
La criticità delle disposizioni contrattuali afferisce all'esatto valore dei terreni, quantificato in contratto per l'importo di € 106.000,00, che secondo l'opponente deve ritenersi non comprensivo d'IVA, mentre secondo l'opposta è da ritenersi comprensivo d'IVA.
Questo giudice ritiene che il valore degli € 106.000,00, nel silenzio delle parti, sia da intendersi al netto d'IVA.
Ciò per una pluralità di ragioni: in primo luogo, perché tale soluzione è conforme alle prassi commerciale (uso negoziale), allegata dalla parte opponente e non contestata dalla parte opposta.
La prassi prevede che nei rapporti tra soggetti titolari di partita IVA, laddove non sia diversamente indicato, i prezzi si intendono sempre al netto dell'imposta.
In presenza di una lacuna contrattuale e, una volta allegata la prassi nel giudizio, si ritiene che trovi applicazione l'art. 1340 c.c. con funzione di integrazione completiva.
La norma richiede il dissenso delle parti per escludere l'operatività automatica della clausola d'uso non venendo in rilievo né l'ignoranza né il consenso implicito alla negazione dell'uso.
Dunque, nel caso in esame, in mancanza di una specifica contestazione della parte opposta, la prassi commerciale integra le disposizioni contrattuali e si pone a fondamento della decisione.
In seconda analisi, si ritiene che il valore individuato dalle parti debba intendersi al netto dell'imposta poiché quest'ultima corrisponde ad un tributo, che è una voce economica autonoma e distinta rispetto al prezzo della prestazione oggetto del contratto.
7 L'IVA è un'imposta che il professionista è tenuto a versare all'Erario e non rientra, dunque, nella convenienza economica dell'affare, che non ne tiene conto.
Ulteriormente, l'esclusione dell'IVA dal prezzo individuato dalle parti è in linea con quanto statuito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che:
“l'IVA è un costo fiscale che esula dal corrispettivo e si aggiunge ad esso […] anche un corrispettivo a corpo non comporta l'inclusione dell'imposta predetta nell'ambito della somma pattuita, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto.”
(Cass.civ.sez.2, sent.n.6244/2019).
Inoltre è da disattendere la tesi avanzata dalla parte opposta secondo cui le parti ove abbiano voluto intendere l'importo al netto d'IVA lo hanno fatto specificandolo (€
101.000,00 netti relativi ai lavori) e laddove non hanno indicato nulla l'importo debba considerarsi invece IVA inclusa.
Ed invero il silenzio delle parti non può intendersi come manifestazione espressa e univoca di una volontà contraria all'applicazione automatica di una clausola d'uso (la prassi commerciale allegata dall'opponente), come richiede invece l'art. 1340 c.c.
Difatti, per evitare l'ingresso automatico della prassi commerciale nel contratto l'opponente avrebbe dovuto contestare l'uso in questione ed escluderlo espressamente.
Dunque, risulta chiaro che se le parti avessero voluto includere l'ammontare dell'IVA nel prezzo dei terreni avrebbero dovuto farlo in maniera esplicita nel contratto con la dicitura “IVA inclusa”.
Si aggiunga ulteriormente, in linea con quanto correttamente osservato dall'opponente, che non avrebbe avuto senso prevedere un conguaglio di € 5.000,00 in capo all'impresa appaltatrice se il valore degli € 106.000,00 fosse stato IVA inclusa (a fronte, invece, del valore dei lavori di € 101.000,00 netti). In questo modo il valore dei lavori appaltati avrebbe superato il valore dei terreni da dare in permuta e non ci sarebbe stato un credito di € 5.000,00 a favore dell'impresa committente, contrariamente a quanto concordato nel contratto.
8 Ebbene, il conguaglio della differenza di € 5.000,00 ha chiaramente una funzione di riequilibrio delle prestazioni che sarebbe frustrata laddove il valore dei lavori finisca per superare il valore dei terreni.
Perfettamente in linea con la ricostruzione operata è, poi, la testimonianza del direttore dei lavori di lottizzazione, , escusso quale teste di parte Testimone_1
opponente presso il proprio domicilio (per ragioni di salute) il 25.10.2022, il quale ha dichiarato di aver presenziato alla stesura del contratto in esame e che lo stesso fosse stato redatto proprio nel suo studio. In particolare, l'ingegnere ha riferito: Tes_1
“preciso che nel contratto era stato previsto il costo delle opere da eseguire pari ad euro 101.000,00 e il valore dei lotti che sarebbero stati dati in permuta per i lavori appaltati il cui valore era pari ad euro 106.000,00 quindi maggiore rispetto ai lavori appaltati. Su entrambi gli importi doveva essere applicata, trattandosi di imprese, o
l'importo notarile oppure l'IVA.”
È, dunque, regolare l'importo individuato nella fattura n.5/2013 inviata dalla società opponente con raccomandata del 25.09.2013, (allegato n. 5 all'atto di citazione).
Ne consegue che dall'importo pattuito dalle parti l'IVA è da considerarsi esclusa e ciò determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Deve a questo punto essere esaminata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente volta ad accertare l'esistenza in proprio favore di un credito residuo di
€ 4.997,00 a titolo di saldo della fattura n.5/2013.
Al fine di stabilire se detta domanda debba o meno trovare accoglimento è necessario accertare se vi sia stato o meno un inadempimento contrattuale e da parte di chi, e quindi è necessario verificare quali siano state le rispettive obbligazioni assunte dalle parti con il contratto agli atti.
Dalla disamina del predetto (art. 5 del contratto agli atti) emerge che l'impresa appaltatrice si è obbligata a realizzare i lavori di lottizzazione dal valore di €
101.000,00 netti entro il 30.08.2012.
9 L'impresa committente, per contro si è obbligata a dare in permuta i terreni corrispondenti al lotto numero 27 e parte del lotto numero 26 (del valore di €
106.000,00 anch'essi netti).
L'impresa appaltatrice si è obbligata a corrispondere all'impresa committente un conguaglio degli importi pattuiti, pari a € 5.000,000, entro un anno dalla firma del contratto d'appalto, per come previsto dall' art. 3 del contratto agli atti e confermato in sede di escussione testimoniale dal teste Tes_1
Ciò posto è evidente che vi è stato inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice che pur avendo realizzato i lavori appaltati non ha corrisposto il conguaglio di €
5.000,00 che avrebbe dovuto pagare entro un anno dalla stipula del contratto.
A fronte di tali risultanze istruttorie del tutto privo di pregio è l'inadempimento dedotto da parte dell'opposta relativo al mancato trasferimento della proprietà dei terreni oggetto della permuta.
Ed invero l'opponente ha adempiuto al proprio obbligo di consegna anticipata dei terreni, com' è testimoniato sia dalle asserzioni della parte opposta, che chiede il pagamento delle migliorie apportate sul lotto n.27 in suo possesso, sia dalle dichiarazioni del teste , il quale ha confermato che il lotto fosse nella Testimone_2
disponibilità dell'impresa e che questa provvedesse alla pulizia del CP_1
terreno; inoltre la si è resa disponibile alla stipula del contratto Parte_1
di permuta, come risulta dalla lettera raccomandata del 28.03.2014 (allegato 7 all'atto di citazione), previo versamento del conguaglio pattuito, che non è mai avvenuto.
Si aggiunga che mentre non è stato pattuito un termine per addivenire alla stipula del contratto di permuta, è stato invece espressamente previsto un termine per il pagamento di detto conguaglio che doveva avvenire entro un anno dalla stipula del contratto di appalto, termine quest'ultimo ampiamente decorso, tanto più che nei contratti a prestazioni corrispettive in forza dell'art. 1460 c.c. ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria prestazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente alla propria.
10 Peraltro il mancato pagamento della somma di € 5.000,00 risulta confermato anche dalla stessa opposta per come emerge dalla comunicazione del 5 luglio 2013 trasmessa dalla società opposta all'opponente (allegato 1 della memoria 183 VI comma primo termine c.p.c.); inoltre l'esistenza di un credito di € 4.977, 97 in favore dell'opponente è stato confermato espressamente anche dal teste , Testimone_3
dottore commercialista che gestiva la contabilità e registrava i movimenti contabili della Parte_1
Pertanto deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente con condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 4.977,97, oltre ad interessi legali con decorrenza della domanda al soddisfo.
5. Deve da ultimo essere esaminata la reconventio reconventionis con cui l'opposta ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento con condanna della al pagamento dei lavori e delle migliorie apportate sul terreno del Parte_1
lotto n.27.
Trattasi di domanda da ritenersi ammissibile alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 32933 /2023 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183
c.p.c.”).
11 Tanto premesso innanzitutto non può accogliersi la domanda di risoluzione del contratto di appalto, poiché per come già ampiamente motivato non vi è stato alcun inadempimento dell'opponente alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Anzi, è proprio quest'ultimo a vantare un controcredito, che risulta provato in base alle ragioni anzidette, nei confronti dell'opposto.
Né può accogliersi la domanda volta al pagamento delle migliorie che sarebbero state apportate ai terreni oggetto di causa, poiché l'art. 9 del contratto di appalto prevede che qualunque miglioria avrebbe dovuto essere concordata tra le parti e non vi è prova che le migliorie di cui l'opposta chiede il pagamento siano state concordate con l'opponente.
Deve da ultimo essere rigettata la domanda subordinata, formulata sempre dall'opposta, di annullamento del contratto per vizio del consenso, dolo decettivo o errore, fondata sul rilievo che se avesse saputo che l'impresa committente intendesse considerare il prezzo dei lotti in permuta al netto dell'IVA e non al lordo, non avrebbe acconsentito alla permuta.
Ed invero il consenso non risulta viziato da dolo, perché l'opposta non ha provato alcun artifizio o raggiro perpetrato dalla controparte a suo danno.
Con riferimento all'errore, invece, intanto si ritiene che i contraenti non possano invocare a proprio vantaggio l'errore di diritto sull'esistenza della prassi commerciale che, come è stato argomentato, entra automaticamente nel contratto ex art. 1340 c.c. e per essere esclusa deve essere espressamente contestata.
Laddove si parli, invece, di errore di fatto, l'art. 1428 c.c. richiede che questo sia essenziale (cioè che ricada sugli elementi decisivi del contratto individuati dall'art. 1429 c.c.) e riconoscibile.
Nessun errore essenziale si è verificato nel caso in esame poiché il dubbio ha riguardato la valutazione economica dell'affare, estranea all'elenco di cui all'art. 1429 c.c.
Tale ricostruzione risulta avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che: “l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto
12 non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”. (Cass. Civ. sez. 2, sent.n.29010/2018).
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00, nei valori medi.
6.1 Deve essere rigettata la domanda dell'opponente volta ad ottenere la condanna della parte opposta al pagamento dei danni ex art. 96 c.p.c., non essendovi la prova che l'opposta abbia agito con la mala fede o la colpa grave richieste dall'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessia Dattilo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni chiarite in parte motiva;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e per l'effetto condanna l' al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t. della somma Parte_1
di € 4.977,97, oltre interessi per come chiarito in parte motiva;
3. rigetta la reconventio reconventionis formulata dall'opposta per le ragioni chiarite in parte motiva;
4. condanna l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di
13 in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in € 152,88 Parte_1
per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 7.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
Atto redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Maria Caracciolo, nominata con D.M. 22.10.2024.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3889 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), via Panoramica n.7 presso lo studio dell'avv.to Antonio Balladelli, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato, da intendersi posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
(P.IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catanzaro, via Buccarelli n.49, presso lo studio degli avv.ti Valerio Zimatore e Paola
Procopio che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 692/2017.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo in epigrafe indicato con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 12.182,03 in favore della società opposta, oltre ad interessi e spese del monitorio.
L'ingiunzione di pagamento è basata su 3 delle 4 fatture relative ai lavori edili effettuati dalla società opposta a beneficio della società opponente (e, nello specifico, le fatture corrispondenti ai numeri 21, 22 e 70).
Con l'atto di opposizione, l'impresa opponente ha asserito di essere creditrice per la somma di € 4.977,97 nei confronti dell'impresa opposta.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto l'esistenza di un contratto stipulato tra le odierne parti in data 26.04.2012, allegato in atti.
Trattasi di un contratto d'appalto con cui essa in veste di committente si obbligava ad affidare all'impresa odierna opposta, la realizzazione di alcune CP_1
opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione della zona industriale in località Piani di Bella in Davoli Marina, per l'importo complessivo di € 101.000,00 netti, oltre IVA.
Ha dedotto di essersi obbligata a dare, quale corrispettivo per i lavori effettuati, due lotti del predetto piano di lottizzazione a titolo di permuta per un totale di mq 2000, per un valore commerciale di € 106.000,00.
Le parti pattuivano il versamento di un conguaglio pari ad € 5.000,00, corrispondente alla differenza tra l'importo del valore commerciale dell'immobile e quello dei lavori effettuati che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto pagare alla committente entro un anno dalla stipula del contratto d'appalto, e che non è stato tuttora versato.
I lavori di urbanizzazione sono stati realizzati dall'impresa appaltatrice CP_1
la quale, medio tempore, veniva immessa nel possesso dei lotti oggetto del contratto di permuta col quale sarebbe stato disposto il trasferimento della proprietà dei beni e che, ad oggi, non è stato ancora stipulato.
2 Ha ulteriormente dedotto che l'impresa opposta in data 19.07.2013 le ha chiesto la corresponsione del pagamento delle fatture relative ai lavori di appalto effettuati, per un totale di € 123.882,76 IVA inclusa.
A fronte di detta richiesta in data 25.09.2013, con raccomandata a/r (allegato n.5 all'atto di citazione ), inviava la fattura n.5/2013 per la somma di € 106.000,00 oltre
IVA, e riferiva di aver provveduto a versare all'erario € 22.600,00 a titolo di IVA, in assenza di richiesta di nota di credito da parte dell'impresa opposta, per un totale di €
22.600,00.
L'opponente, ha dedotto di dover, dunque, operare una compensazione tra l'importo comprensivo di IVA dei lavori effettuati (€ 123.282,03) e il valore dei lotti numero
26 e numero 27, anch'esso comprensivo di IVA (€ 128.260,00), evidenziando di essere creditrice della somma di € 4.977,97, in relazione alla quale ha formulato domanda riconvenzionale nel presente giudizio di opposizione.
Ha ulteriormente evidenziato che con lettera raccomandata a/r del 28.03.2014,
(allegato n.7 all'atto di citazione) manifestava la propria disponibilità alla stipula dell'atto di permuta previo pagamento della somma di € 4.977,97 da parte dell'opposta, in ossequio a quanto pattuito nel contratto d'appalto.
Pertanto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'esatto valore dei lotti di terreno offerti a titolo di permuta come corrispettivo dei lavori e, precisamente, che questo sia dichiarato corrispondente ad € 106.000,00 IVA
ESCLUSA; ha ulteriormente chiesto in via riconvenzionale, previo accoglimento dell'eccezione di compensazione tra le fatture emesse tra le parti, la condanna della società opposta al pagamento della somma residua a credito di € 4.977,97. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita nella presente fase la società opposta Controparte_1
contestando l'esattezza dell'importo di € 128.260,00,
[...]
individuato nella fattura n.5/2013 emessa dalla SA.MI. S.r.l.
3 L' in particolare ha asserito che la somma riportata nella Controparte_1
clausola n. 3 del contratto d'appalto “prezzo dell'opera”, ossia gli € 106.000,00
(valore dei lotti di terreno oggetto del contratto di permuta) dovesse intendersi IVA inclusa, altrimenti, se così non fosse stato, non avrebbe avuto senso differenziare le voci ed indicare nel contratto, relativamente ai lavori, l'importo di € 101.000,00 al netto dell'IVA.
Ha dichiarato di aver segnalato, tramite lettere raccomandate allegate in atti, la propria contrarietà alla debenza dell'importo di € 128.260,00 e la volontà di procedere alla risoluzione del contratto del 26.04.2012 qualora l'impresa committente, invitata a stipulare la permuta, non si fosse presentata. L'impresa ha chiarito che, in tal caso, avrebbe agito in giudizio per ottenere il CP_1
pagamento del prezzo dei lavori effettuati.
Ha dedotto inoltre di essere stata immessa nel possesso dei terreni oggetto della permuta e di aver provveduto alla pulizia del lotto n. 27, oltre ad aver apportato nel tempo, di propria iniziativa, delle migliorie dal valore di € 14.244,49.
Pertanto ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale perché non sarebbe stata attivata, da parte dell'opponente, la negoziazione assistita obbligatoria prevista per i crediti di valore inferiore a €
50.000,00.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione previo accertamento dell'esatto ammontare del valore dei lotti di terreno oggetto di permuta, ovvero che tale valore indicato nel contratto di appalto per € 106.000,00 fosse da considerarsi comprensivo di IVA;
ha ulteriormente chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e, con reconventio reconventionis, ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto stipulato il 26.4.2012 con particolare riferimento alla pattuizione relativa alla permuta dei lotti in questione, sul presupposto che non sarebbe stato adempiuto da parte del committente l'obbligo di trasferimento della proprietà dei terreni offerti come corrispettivo dei lavori.
4 Pertanto, la parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n.692/2017 e la condanna dell'opponente al pagamento dei lavori effettuati per un importo pari a €
111.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle opere di miglioria apportate sul lotto di terreno contraddistinto dal numero 27.
In via subordinata ha chiesto che venga pronunciata sentenza di annullamento del contratto d'appalto per asserito vizio del consenso e, nello specifico, per errore e/o dolo, affermando che, se avesse saputo che il valore dei terreni offerti in permuta non fosse comprensivo di IVA, non avrebbe accettato le pattuizioni negoziali formulate nel contratto in questione.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, con ordinanza del
12.12.2017, questo giudicante ha rilevato di non poter concedere la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, pur richiesta dall'opponente, dal momento che il decreto ingiuntivo n. 692/2017 non risultava provvisoriamente esecutivo. Inoltre, in merito all'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ha rilevato che la procedura in questione non dovesse esser esperita nel giudizio in esame ed ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
In data 10.01.2019 questo giudicante ha delegato al GOP la trattazione e la definizione del presente procedimento.
Il GOP ha istruito la causa con l'assunzione di prova testimoniale ed all'esito ha disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2023.
Con provvedimento Presidenziale del marzo 2024 il giudizio è stato riassegnato a questo giudicante che, alla data del 17.09.2024, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione formulata da parte opponente relativa al mancato esperimento della procedura della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.L. 28/2010, si osserva che tale disposizione non trova
5 applicazione al caso in esame non riguardando, quest'ultimo, una delle materie individuate dal comma 1 del suddetto articolo.
2.1. Nel merito l'opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare, in diritto è necessario interpretare la volontà dei contraenti qualificando il contratto e individuando le modalità di adempimento pattuite dalle parti.
In particolare per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ Il contratto avente ad oggetto l'impegno a trasferire la proprietà di un'area (nella specie, il 79 per cento dell'intero fondo) in cambio di uno o più unità immobiliari da costruire
(nella specie, pari al 21 per cento della volumetria complessivamente realizzabile, da erigersi sulla parte di fondo non ceduta) è qualificabile come preliminare di permuta di cosa futura ove l'intento concreto delle parti abbia ad oggetto il reciproco trasferimento dei beni (presente e futuro), restando meramente strumentale l'obbligo di erigere i fabbricati, mentre integra un appalto se tale obbligazione assume rilievo preminente e ad essa corrisponda quella di versare il corrispettivo (eventualmente sostituito, nella forma atipica "do ut facias", dal trasferimento dell'area), anche in compensazione rispetto al prezzo per la vendita immobiliare funzionalmente collegata.” (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 11234/2016).
Applicati i su esposti principi al caso di specie dalla lettura del contratto agli atti
(allegato 1 della comparsa di costituzione e risposta) si evince che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto atipico.
L'atipicità consiste nella modalità di adempimento della controprestazione del committente, ossia nella corresponsione del prezzo dei lavori che, differentemente dal modello tipico d'appalto, non prevede il pagamento di una somma di denaro ma l'obbligo di dare in permuta i terreni contraddistinti dai lotti numero 27 e parte del numero 26.
Pertanto, secondo la comune volontà delle parti, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto effettuare i lavori edili mentre l'impresa committente avrebbe dovuto
6 consegnare i terreni anticipatamente e retribuire i lavori con il successivo trasferimento della proprietà dei terreni summenzionati.
Le parti hanno poi pattuito che, a conguaglio degli importi individuati
(rispettivamente € 101.000,00 netti per i lavori e € 106.000,00 per il valore dei terreni), l'appaltatore avrebbe dovuto corrispondere al committente la somma di €
5.000,00 entro un anno dalla firma del contratto d'appalto.
La criticità delle disposizioni contrattuali afferisce all'esatto valore dei terreni, quantificato in contratto per l'importo di € 106.000,00, che secondo l'opponente deve ritenersi non comprensivo d'IVA, mentre secondo l'opposta è da ritenersi comprensivo d'IVA.
Questo giudice ritiene che il valore degli € 106.000,00, nel silenzio delle parti, sia da intendersi al netto d'IVA.
Ciò per una pluralità di ragioni: in primo luogo, perché tale soluzione è conforme alle prassi commerciale (uso negoziale), allegata dalla parte opponente e non contestata dalla parte opposta.
La prassi prevede che nei rapporti tra soggetti titolari di partita IVA, laddove non sia diversamente indicato, i prezzi si intendono sempre al netto dell'imposta.
In presenza di una lacuna contrattuale e, una volta allegata la prassi nel giudizio, si ritiene che trovi applicazione l'art. 1340 c.c. con funzione di integrazione completiva.
La norma richiede il dissenso delle parti per escludere l'operatività automatica della clausola d'uso non venendo in rilievo né l'ignoranza né il consenso implicito alla negazione dell'uso.
Dunque, nel caso in esame, in mancanza di una specifica contestazione della parte opposta, la prassi commerciale integra le disposizioni contrattuali e si pone a fondamento della decisione.
In seconda analisi, si ritiene che il valore individuato dalle parti debba intendersi al netto dell'imposta poiché quest'ultima corrisponde ad un tributo, che è una voce economica autonoma e distinta rispetto al prezzo della prestazione oggetto del contratto.
7 L'IVA è un'imposta che il professionista è tenuto a versare all'Erario e non rientra, dunque, nella convenienza economica dell'affare, che non ne tiene conto.
Ulteriormente, l'esclusione dell'IVA dal prezzo individuato dalle parti è in linea con quanto statuito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che:
“l'IVA è un costo fiscale che esula dal corrispettivo e si aggiunge ad esso […] anche un corrispettivo a corpo non comporta l'inclusione dell'imposta predetta nell'ambito della somma pattuita, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto.”
(Cass.civ.sez.2, sent.n.6244/2019).
Inoltre è da disattendere la tesi avanzata dalla parte opposta secondo cui le parti ove abbiano voluto intendere l'importo al netto d'IVA lo hanno fatto specificandolo (€
101.000,00 netti relativi ai lavori) e laddove non hanno indicato nulla l'importo debba considerarsi invece IVA inclusa.
Ed invero il silenzio delle parti non può intendersi come manifestazione espressa e univoca di una volontà contraria all'applicazione automatica di una clausola d'uso (la prassi commerciale allegata dall'opponente), come richiede invece l'art. 1340 c.c.
Difatti, per evitare l'ingresso automatico della prassi commerciale nel contratto l'opponente avrebbe dovuto contestare l'uso in questione ed escluderlo espressamente.
Dunque, risulta chiaro che se le parti avessero voluto includere l'ammontare dell'IVA nel prezzo dei terreni avrebbero dovuto farlo in maniera esplicita nel contratto con la dicitura “IVA inclusa”.
Si aggiunga ulteriormente, in linea con quanto correttamente osservato dall'opponente, che non avrebbe avuto senso prevedere un conguaglio di € 5.000,00 in capo all'impresa appaltatrice se il valore degli € 106.000,00 fosse stato IVA inclusa (a fronte, invece, del valore dei lavori di € 101.000,00 netti). In questo modo il valore dei lavori appaltati avrebbe superato il valore dei terreni da dare in permuta e non ci sarebbe stato un credito di € 5.000,00 a favore dell'impresa committente, contrariamente a quanto concordato nel contratto.
8 Ebbene, il conguaglio della differenza di € 5.000,00 ha chiaramente una funzione di riequilibrio delle prestazioni che sarebbe frustrata laddove il valore dei lavori finisca per superare il valore dei terreni.
Perfettamente in linea con la ricostruzione operata è, poi, la testimonianza del direttore dei lavori di lottizzazione, , escusso quale teste di parte Testimone_1
opponente presso il proprio domicilio (per ragioni di salute) il 25.10.2022, il quale ha dichiarato di aver presenziato alla stesura del contratto in esame e che lo stesso fosse stato redatto proprio nel suo studio. In particolare, l'ingegnere ha riferito: Tes_1
“preciso che nel contratto era stato previsto il costo delle opere da eseguire pari ad euro 101.000,00 e il valore dei lotti che sarebbero stati dati in permuta per i lavori appaltati il cui valore era pari ad euro 106.000,00 quindi maggiore rispetto ai lavori appaltati. Su entrambi gli importi doveva essere applicata, trattandosi di imprese, o
l'importo notarile oppure l'IVA.”
È, dunque, regolare l'importo individuato nella fattura n.5/2013 inviata dalla società opponente con raccomandata del 25.09.2013, (allegato n. 5 all'atto di citazione).
Ne consegue che dall'importo pattuito dalle parti l'IVA è da considerarsi esclusa e ciò determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Deve a questo punto essere esaminata la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente volta ad accertare l'esistenza in proprio favore di un credito residuo di
€ 4.997,00 a titolo di saldo della fattura n.5/2013.
Al fine di stabilire se detta domanda debba o meno trovare accoglimento è necessario accertare se vi sia stato o meno un inadempimento contrattuale e da parte di chi, e quindi è necessario verificare quali siano state le rispettive obbligazioni assunte dalle parti con il contratto agli atti.
Dalla disamina del predetto (art. 5 del contratto agli atti) emerge che l'impresa appaltatrice si è obbligata a realizzare i lavori di lottizzazione dal valore di €
101.000,00 netti entro il 30.08.2012.
9 L'impresa committente, per contro si è obbligata a dare in permuta i terreni corrispondenti al lotto numero 27 e parte del lotto numero 26 (del valore di €
106.000,00 anch'essi netti).
L'impresa appaltatrice si è obbligata a corrispondere all'impresa committente un conguaglio degli importi pattuiti, pari a € 5.000,000, entro un anno dalla firma del contratto d'appalto, per come previsto dall' art. 3 del contratto agli atti e confermato in sede di escussione testimoniale dal teste Tes_1
Ciò posto è evidente che vi è stato inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice che pur avendo realizzato i lavori appaltati non ha corrisposto il conguaglio di €
5.000,00 che avrebbe dovuto pagare entro un anno dalla stipula del contratto.
A fronte di tali risultanze istruttorie del tutto privo di pregio è l'inadempimento dedotto da parte dell'opposta relativo al mancato trasferimento della proprietà dei terreni oggetto della permuta.
Ed invero l'opponente ha adempiuto al proprio obbligo di consegna anticipata dei terreni, com' è testimoniato sia dalle asserzioni della parte opposta, che chiede il pagamento delle migliorie apportate sul lotto n.27 in suo possesso, sia dalle dichiarazioni del teste , il quale ha confermato che il lotto fosse nella Testimone_2
disponibilità dell'impresa e che questa provvedesse alla pulizia del CP_1
terreno; inoltre la si è resa disponibile alla stipula del contratto Parte_1
di permuta, come risulta dalla lettera raccomandata del 28.03.2014 (allegato 7 all'atto di citazione), previo versamento del conguaglio pattuito, che non è mai avvenuto.
Si aggiunga che mentre non è stato pattuito un termine per addivenire alla stipula del contratto di permuta, è stato invece espressamente previsto un termine per il pagamento di detto conguaglio che doveva avvenire entro un anno dalla stipula del contratto di appalto, termine quest'ultimo ampiamente decorso, tanto più che nei contratti a prestazioni corrispettive in forza dell'art. 1460 c.c. ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria prestazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente alla propria.
10 Peraltro il mancato pagamento della somma di € 5.000,00 risulta confermato anche dalla stessa opposta per come emerge dalla comunicazione del 5 luglio 2013 trasmessa dalla società opposta all'opponente (allegato 1 della memoria 183 VI comma primo termine c.p.c.); inoltre l'esistenza di un credito di € 4.977, 97 in favore dell'opponente è stato confermato espressamente anche dal teste , Testimone_3
dottore commercialista che gestiva la contabilità e registrava i movimenti contabili della Parte_1
Pertanto deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente con condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 4.977,97, oltre ad interessi legali con decorrenza della domanda al soddisfo.
5. Deve da ultimo essere esaminata la reconventio reconventionis con cui l'opposta ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento con condanna della al pagamento dei lavori e delle migliorie apportate sul terreno del Parte_1
lotto n.27.
Trattasi di domanda da ritenersi ammissibile alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 32933 /2023 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183
c.p.c.”).
11 Tanto premesso innanzitutto non può accogliersi la domanda di risoluzione del contratto di appalto, poiché per come già ampiamente motivato non vi è stato alcun inadempimento dell'opponente alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Anzi, è proprio quest'ultimo a vantare un controcredito, che risulta provato in base alle ragioni anzidette, nei confronti dell'opposto.
Né può accogliersi la domanda volta al pagamento delle migliorie che sarebbero state apportate ai terreni oggetto di causa, poiché l'art. 9 del contratto di appalto prevede che qualunque miglioria avrebbe dovuto essere concordata tra le parti e non vi è prova che le migliorie di cui l'opposta chiede il pagamento siano state concordate con l'opponente.
Deve da ultimo essere rigettata la domanda subordinata, formulata sempre dall'opposta, di annullamento del contratto per vizio del consenso, dolo decettivo o errore, fondata sul rilievo che se avesse saputo che l'impresa committente intendesse considerare il prezzo dei lotti in permuta al netto dell'IVA e non al lordo, non avrebbe acconsentito alla permuta.
Ed invero il consenso non risulta viziato da dolo, perché l'opposta non ha provato alcun artifizio o raggiro perpetrato dalla controparte a suo danno.
Con riferimento all'errore, invece, intanto si ritiene che i contraenti non possano invocare a proprio vantaggio l'errore di diritto sull'esistenza della prassi commerciale che, come è stato argomentato, entra automaticamente nel contratto ex art. 1340 c.c. e per essere esclusa deve essere espressamente contestata.
Laddove si parli, invece, di errore di fatto, l'art. 1428 c.c. richiede che questo sia essenziale (cioè che ricada sugli elementi decisivi del contratto individuati dall'art. 1429 c.c.) e riconoscibile.
Nessun errore essenziale si è verificato nel caso in esame poiché il dubbio ha riguardato la valutazione economica dell'affare, estranea all'elenco di cui all'art. 1429 c.c.
Tale ricostruzione risulta avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che: “l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto
12 non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”. (Cass. Civ. sez. 2, sent.n.29010/2018).
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €
5.200,00 ed € 26.000,00, nei valori medi.
6.1 Deve essere rigettata la domanda dell'opponente volta ad ottenere la condanna della parte opposta al pagamento dei danni ex art. 96 c.p.c., non essendovi la prova che l'opposta abbia agito con la mala fede o la colpa grave richieste dall'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessia Dattilo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni chiarite in parte motiva;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e per l'effetto condanna l' al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t. della somma Parte_1
di € 4.977,97, oltre interessi per come chiarito in parte motiva;
3. rigetta la reconventio reconventionis formulata dall'opposta per le ragioni chiarite in parte motiva;
4. condanna l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di
13 in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in € 152,88 Parte_1
per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 7.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
Atto redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Maria Caracciolo, nominata con D.M. 22.10.2024.
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