Articolo 21 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1089
Articolo 20Articolo 22
Versione
24 dicembre 1959
Art. 21.
Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale continuano a svolgersi fino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Gli ufficiali che abbiano acquisito o che acquisiranno titolo all'avanzamento a scelta speciale, non frequentano i corsi previsti dalla presente legge ai fini dello avanzamento. Essi vengono spostati, esclusivamente nel ruolo del proprio grado, di un numero di posti pari alle aliquote previste dall' art. 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni, e vengono successivamente valutati, iscritti in quadro di avanzamento, se idonei, e promossi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. Lo spostamento in ruolo ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali che abbiano gia' acquisito il titolo a tale data, ovvero alla data in cui successivamente avranno acquisito il titolo.
L'ufficiale che acquisisce titolo a vantaggio di carriera in seguito alla frequenza dei corsi previsti dalla presente legge, non puo' oltrepassare, per effetto dello spostamento in ruolo, altro ufficiale gia' di lui piu' anziano che, avendo conseguito titolo all'avanzamento a scelta speciale, abbia usufruito nel ruolo del proprio grado dello spostamento previsto dal secondo comma del presente articolo.
Gli ufficiali, che nella prima applicazione della presente legge, abbiano gia' titolo a vantaggio di carriera per aver compiuto i prescritti periodi di volo, possono usufruirne per una sola volta e limitatamente al ruolo del proprio grado; il titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta salva per essi la possibilita' di usufruire dell'ulteriore vantaggio consentito, se successivamente ne acquisiscono il titolo.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1959