TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1415/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CU
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1415/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi promossa da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Priolo
Gargallo, via Palestro n. 107, presso lo studio dell'avv. DEL MONTE ILENIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata CU (SR) il 09/05/1965, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Priolo Gargallo in via Edison n. 35, presso lo studio dell'avv.
BALLACCHINO ROSA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 3 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 17/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale con addebito al marito , con il quale aveva contratto matrimonio in PRIOLO CP_1
GARGALLO secondo il rito concordatario in data 02/07/1983, nel corso del quale erano nati i figli il 29.08.1983, il 23.07.1986, il 19.06.1989 e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
l'08.12.1993, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Chiedeva, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 600,00, oltre al pagamento integrale della rata mensile dovuta per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari ad euro 518,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, invece, il rigetto delle altre domande della ricorrente.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 16.1.2025, le parti comparivano innanzi al Giudice istruttore chiedendo pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio, che la decideva sulle conclusioni precisate come in atti.
Attesa la richiesta congiunta delle parti di sentenza immediata sullo status, deve in tal senso provvedersi (Cass. Sez. VI- I 31.8.2017 n. 20666; Cass. Sez. VI 1.8.2014 n. 17567; Cass.
Sez. VI - I Ordinanza 22.6.2012 n. 10484).
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, pacifico che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, considerate le allegazioni delle parti e il quadro di conflittualità emerso. Non appare, pertanto, possibile una loro riconciliazione.
Le parti hanno del resto rassegnato conclusioni congiunte quanto alla domanda di separazione personale.
pagina 2 di 3 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priolo Gargallo per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati in PRIOLO Parte_1 CP_1
GARGALLO il 02/07/1983 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di PRIOLO GARGALLO anno 1983, atto n. 30, parte II, serie -);
2. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRIOLO GARGALLO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Cosi deciso, in Siracusa il 16/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CU
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1415/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi promossa da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Priolo
Gargallo, via Palestro n. 107, presso lo studio dell'avv. DEL MONTE ILENIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata CU (SR) il 09/05/1965, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Priolo Gargallo in via Edison n. 35, presso lo studio dell'avv.
BALLACCHINO ROSA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 3 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15.1.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 17/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale con addebito al marito , con il quale aveva contratto matrimonio in PRIOLO CP_1
GARGALLO secondo il rito concordatario in data 02/07/1983, nel corso del quale erano nati i figli il 29.08.1983, il 23.07.1986, il 19.06.1989 e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
l'08.12.1993, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. Chiedeva, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 600,00, oltre al pagamento integrale della rata mensile dovuta per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari ad euro 518,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, invece, il rigetto delle altre domande della ricorrente.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 16.1.2025, le parti comparivano innanzi al Giudice istruttore chiedendo pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio, che la decideva sulle conclusioni precisate come in atti.
Attesa la richiesta congiunta delle parti di sentenza immediata sullo status, deve in tal senso provvedersi (Cass. Sez. VI- I 31.8.2017 n. 20666; Cass. Sez. VI 1.8.2014 n. 17567; Cass.
Sez. VI - I Ordinanza 22.6.2012 n. 10484).
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, pacifico che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, considerate le allegazioni delle parti e il quadro di conflittualità emerso. Non appare, pertanto, possibile una loro riconciliazione.
Le parti hanno del resto rassegnato conclusioni congiunte quanto alla domanda di separazione personale.
pagina 2 di 3 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priolo Gargallo per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati in PRIOLO Parte_1 CP_1
GARGALLO il 02/07/1983 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di PRIOLO GARGALLO anno 1983, atto n. 30, parte II, serie -);
2. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRIOLO GARGALLO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Cosi deciso, in Siracusa il 16/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3