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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a Corte di Appello di Caltanissetta composta dai Signori Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.114/2019 RGCA promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresento e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Condorelli e Gioacchino
Marletta per mandato in atti nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Condorelli
appellanti
1 CONTRO
Controparte_1
(P.I. ) con sede in Gela nella via Venezia, 378, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Tommaso Vespo per procura in calce alla memoria di costituzione appellata
Conclusioni delle parti
Per gli Appellanti:
Voglia la Corte d'Appello adita, in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendo gravi, documentati e comprovati motivi riguardo al fumus boni juris e ritenuto altresì l'irreparabile danno cui andrebbero altrimenti incontro se costretti a pagare somme certamente non dovute.
In accoglimento dei proposti motivi di gravame e per quanto in premessa narrato dichiarare la nullità della sentenza numero 577/2018 del Tribunale di Gela per l'omessa pronuncia della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la violazione dell'art.164 co.4 c.p.c. atteso che dal contesto dell'atto introduttivo non è dato evincersi i fatti e gli elementi di diritto costitutivi della domanda incoata nei confronti degli appellanti;
nel merito, riformare la sentenza appellata e dire pertanto che alla non competono le somme per occupazione sine Controparte_2 titulo siccome liquidate dal Tribunale di Gela.
2 In gradato subordine, in riforma del capo di domanda della sentenza, ritenere dichiarare che non competono somme alla a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno in virtù di quanto dedotto ed eccepito in premessa.
Con vittoria di spese, onorari e compensi dei due gradi di giudizio, in subordine, con la compensazione tra le parti in causa.
Per l'Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello
dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dai dott.ri Pt_1
e in quanto generico e infondato sia in fatto
[...] Parte_2 che in diritto;
in via principale, confermare in toto le statuizione del giudice di prima istanza, e pertanto, la sentenza n. 577/2018 e rigettare tutti i motivi di appello;
con vittoria di spese anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per lite temeraria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 evocava in giudizio i dott.ri e
[...] Pt_1 Pt_2 deducendo che questi ultimi “avevano occupato l'immobile” di via Licata
n. 42 di Gela di proprietà della società, sito al piano terra, dal maggio 2011 al novembre 2012 per farne uno studio medico e che successivamente, avevano lasciato l'immobile abbandonato, con danni quantificati in €.
5.000;
3 Chiedeva pertanto che i predetti professionisti fossero condannati al pagamento di €.17.130,00 o quell'altra somma maggiore o minore accertanda.
Si costituivano e contestando la Parte_1 Parte_2
domanda, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art.164 co.4 c.p.c. non evincendosi i fatti posti a fondamento dell'atto introduttivo, né i titoli giuridici e/o contrattuali dai quali potesse derivare il preteso credito della l'irritualità Controparte_2
dell'atto stesso, essendo competente in tema di locazione il Tribunale di
Gela -Giudice del Lavoro- e nel merito deducendo l'infondatezza della domanda.
Evidenziavano di non avere alcun rapporto contrattuale con la e di non essere debitori di alcuna somma verso la Controparte_2
predetta, specificando di avere ricevuto il composesso pacifico con la società ricorrente del solo appartamento sito nella via Licata n.42 di Gela in attesa di stipulare il contratto di locazione per l'esercizio della loro professione, non appena ottenuta l'agibilità dell'appartamento stesso e l'idoneità della piscina sottostante. In ossequio all'impegno assunto avevano versato alla società alcune somme pari ad €.5.065,00 in acconto sui futuri canoni per il dispiego delle pratiche urbanistiche e l'adeguamento delle strutture necessarie e della piscina. Non avendo ottenuto quanto richiesto, i professionisti avevano rilasciato l'immobile.
Contestando in ogni caso la quantificazione delle somme richieste dalla società attrice, chiedevano il rigetto della domanda.
L'iter istruttorio veniva compiuto con prova testimoniale, interrogatorio formale e CTU per la stima dei dati tecnici della domanda.
Con sentenza n. 577/2018 pubblicata il 31.10.2018 il Tribunale di Gela in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti, in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di €.6473,76, a titolo di occupazione di immobile oltre ad €.3.000,00 a titolo di risarcimento dei
4 danni nonché al pagamento delle spese legali e delle spese di CTU come liquidate con separato decreto.
*****
Avverso la predetta sentenza i dott.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello, deducendo, con due motivi, l'illegittimità
[...]
della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale motivato il rigetto dell' eccepita nullità dell'atto di citazione genericamente formulata ex art.164 co.4 c.p.c. (primo motivo) e per avere ritenuto erroneamente provata la domanda (secondo motivo) ed hanno chiesto la riforma della sentenza con il favore delle spese.
Si è costituita la la quale ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto generico e, nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese del grado ed anche ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.
All'udienza del 27 Giugno 2024, viste le conclusioni depositate dai procuratori delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di scritti difensivi.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
5 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno indicato con chiarezza i motivi per i quali richiede la modifica della sentenza impugnata, e hanno altresì esplicitato gli effetti che dalle chieste modifiche deriveranno sulla decisione del primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato.
Con l'atto di gravame, e reiterano le Parte_1 Parte_2 argomentazioni sulle quali il primo giudice ha compiutamente statuito, senza opporre alcuna fondata e reale critica alla sentenza impugnata.
Ripropongono le eccezione sollevate specificamente: di nullità dell'atto di citazione ex art.164,co.4 per insufficiente determinazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e per incompetenza per materia del giudice adito, sulle quali deducono che il primo giudice, non né abbia motivato il rigetto.
Le suddette eccezioni erano e sono infondate.
Così come rilevato dal Tribunale con l'ordinanza del 14 novembre 2013, il thema decidendum era chiaramente individuato nella “occupazione senza titolo” da parte dei convenuti ed odierni appellanti dell'immobile oggetto del giudizio di via Licata n.42 di Gela per un periodo puntualmente
6 precisato in citazione, e l'oggetto della domanda era costituito dal pagamento di quanto dovuto per l'occupazione stessa nonché nel risarcimento del danno arrecato all'immobile, con indicazione anche degli importi rivendicati. Non si ravvisa perciò alcuna indeterminatezza della domanda, tanto meno tale da determinarne la nullità.
Con il secondo motivo, e con riguardo al merito, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto le risultanze istruttorie idonee a fondare l'accoglimento della domanda. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i dottori avevano esercitato nel locale occupato la loro attività professionale, ribadendo gli appellanti, invece, di avere ricevuto il
“composesso pacifico” e utilizzato l'immobile solo come abitazione, in attesa di stipulare il contratto di locazione non appena ottenuta l'agibilità dell'appartamento stesso e della piscina sottostante, agibilità mai ottenuta (come risultato dalla CTU espletata).
Gli appellanti non hanno quindi negato di avere ricevuto l'uso e le chiavi dell'immobile e di averlo posseduto per il periodo contestato opponendo tuttavia la circostanza di averlo utilizzato, nel predetto periodo come abitazione, al solo fine di adibirlo successivamente a studio professionale in attesa che la società avesse ottenuto l'agibilità urbanistica necessaria per l' pagando degli acconti sui futuri canoni, quantificati in complessivi €.5.065,00, proprio al fine di concretizzare il futuro impegno contrattuale.
Tuttavia, mentre gli appellanti non hanno provato in alcun modo il loro assunto ed anzi, come correttamente sottolineato dal Tribunale, non è stata dagli stessi documentata alcuna loro richiesta o sollecito in corso di occupazione al fine di ottenere dalla società la documentazione necessaria
(il rilascio dell'agibilità), l'assunto dalla trova riscontro Controparte_1
documentale nel contratto di fornitura di energia elettrica intestato agli odierni appellanti nel periodo controverso. La prova testimoniale, poi, dimostra l'effettivo esercizio dell'attività medica nell'immobile per cui è causa.
7 La teste Sig. ra abitante nel palazzo dove è ubicato Testimone_1
l'immobile, a conferma dei capitolati dedotti dalla società con la memoria ex 183,co.VI n.2 c.p.c. riferiva “Io so che erano due medici che facevano fisioterapia al pianterreno di via Licata n.42….Lo occuparono dal mese di maggio 2011in avanti, per più di un anno e mezzo…..Ricordo di avere avuto problemi perché i pazienti dei dottori, che erano due, occupavano
l'entrata del garage ove io dovevo parcheggiare la macchina…..Io scendevo giù per protestare per il parcheggio dei loro pazienti.”
Circostanza pure emersa dall'interrogatorio formale dei Dott.ri e Pt_2
che ammettevano di aver utilizzato l'immobile per fini Pt_1
professionali.
Così il Dott. “Nel periodo in cui avevo la disponibilità dell'immobile è Pt_2
capitato che lo utilizzassi per la mia attività di fisioterapista”.
Il Dott. dichiarava di esercitare nell'immobile la propria attività “… Pt_1
ma solo privatamente, talvolta, per visite ad amici…”(Cfr.V. di interrogatorio formale -udienza del 23 gennaio 2015-).
Dalla CTU emergeva che l'immobile era stato adibito ed utilizzato per uso professionale (l'immobile si presenta con dotazioni tecniche tipiche di ambienti destinati a studi medici….) mentre venivano quantificati i canoni dovuti per il periodo controverso in complessivi €. 11.519,76 per l'occupazione dell'immobile ed i danni riscontrati, per complessivi €.3.000
(fori all'impianto di split, danni causati dall'errato taglio, tranciature, delle condutture).
Non ha perciò alcun fondamento, ne può ritenersi verosimile la tesi degli appellanti secondo la quale, gli stessi rimanessero per più di un anno e mezzo nel predetto immobile in attesa di riceverne l'agibilità, per poi abbandonarlo, rinunziando per tutto quel tempo ad esercitare la propria attività (visto che non hanno provato di esercitarla altrove) e per di più versando alla società un anticipo su futuri canoni, richiesto solo dopo
8 l'introduzione del giudizio, a deconto di eventuale riconoscimento di canoni di maggiore entità.
Infine, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, proposta dalla società con la comparsa di costituzione ex art.96 c.p.c. non merita accoglimento, atteso che nessun danno ulteriore è stato patito dalla nè si ravvisano, da parte dei Dott.ri e Controparte_5 Pt_1
, stati soggettivi di mala fede o colpa grave per avere agito in questo Pt_3
grado.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico degli appellanti in solido ed a favore della Società Controparte_6
si liquidano in complessivi euro 2.520,00, oltre rimborso spese
[...]
generali ed oltre IVA e C.p.a. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
577/2018 pubblicata in data 31.10.2018, del Tribunale di Gela, appellata da e Parte_1 Parte_2
Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della Società liquidate in Controparte_1
complessivi €.
2.520 oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e C.p.a. come per legge.
Visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di una somma di ammontare pari a quello del contributo unificato, se dovuto.
Caltanissetta, 28 novembre 2024
9 Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a Corte di Appello di Caltanissetta composta dai Signori Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.114/2019 RGCA promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresento e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Condorelli e Gioacchino
Marletta per mandato in atti nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Condorelli
appellanti
1 CONTRO
Controparte_1
(P.I. ) con sede in Gela nella via Venezia, 378, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Tommaso Vespo per procura in calce alla memoria di costituzione appellata
Conclusioni delle parti
Per gli Appellanti:
Voglia la Corte d'Appello adita, in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendo gravi, documentati e comprovati motivi riguardo al fumus boni juris e ritenuto altresì l'irreparabile danno cui andrebbero altrimenti incontro se costretti a pagare somme certamente non dovute.
In accoglimento dei proposti motivi di gravame e per quanto in premessa narrato dichiarare la nullità della sentenza numero 577/2018 del Tribunale di Gela per l'omessa pronuncia della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la violazione dell'art.164 co.4 c.p.c. atteso che dal contesto dell'atto introduttivo non è dato evincersi i fatti e gli elementi di diritto costitutivi della domanda incoata nei confronti degli appellanti;
nel merito, riformare la sentenza appellata e dire pertanto che alla non competono le somme per occupazione sine Controparte_2 titulo siccome liquidate dal Tribunale di Gela.
2 In gradato subordine, in riforma del capo di domanda della sentenza, ritenere dichiarare che non competono somme alla a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno in virtù di quanto dedotto ed eccepito in premessa.
Con vittoria di spese, onorari e compensi dei due gradi di giudizio, in subordine, con la compensazione tra le parti in causa.
Per l'Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello
dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dai dott.ri Pt_1
e in quanto generico e infondato sia in fatto
[...] Parte_2 che in diritto;
in via principale, confermare in toto le statuizione del giudice di prima istanza, e pertanto, la sentenza n. 577/2018 e rigettare tutti i motivi di appello;
con vittoria di spese anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per lite temeraria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 evocava in giudizio i dott.ri e
[...] Pt_1 Pt_2 deducendo che questi ultimi “avevano occupato l'immobile” di via Licata
n. 42 di Gela di proprietà della società, sito al piano terra, dal maggio 2011 al novembre 2012 per farne uno studio medico e che successivamente, avevano lasciato l'immobile abbandonato, con danni quantificati in €.
5.000;
3 Chiedeva pertanto che i predetti professionisti fossero condannati al pagamento di €.17.130,00 o quell'altra somma maggiore o minore accertanda.
Si costituivano e contestando la Parte_1 Parte_2
domanda, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art.164 co.4 c.p.c. non evincendosi i fatti posti a fondamento dell'atto introduttivo, né i titoli giuridici e/o contrattuali dai quali potesse derivare il preteso credito della l'irritualità Controparte_2
dell'atto stesso, essendo competente in tema di locazione il Tribunale di
Gela -Giudice del Lavoro- e nel merito deducendo l'infondatezza della domanda.
Evidenziavano di non avere alcun rapporto contrattuale con la e di non essere debitori di alcuna somma verso la Controparte_2
predetta, specificando di avere ricevuto il composesso pacifico con la società ricorrente del solo appartamento sito nella via Licata n.42 di Gela in attesa di stipulare il contratto di locazione per l'esercizio della loro professione, non appena ottenuta l'agibilità dell'appartamento stesso e l'idoneità della piscina sottostante. In ossequio all'impegno assunto avevano versato alla società alcune somme pari ad €.5.065,00 in acconto sui futuri canoni per il dispiego delle pratiche urbanistiche e l'adeguamento delle strutture necessarie e della piscina. Non avendo ottenuto quanto richiesto, i professionisti avevano rilasciato l'immobile.
Contestando in ogni caso la quantificazione delle somme richieste dalla società attrice, chiedevano il rigetto della domanda.
L'iter istruttorio veniva compiuto con prova testimoniale, interrogatorio formale e CTU per la stima dei dati tecnici della domanda.
Con sentenza n. 577/2018 pubblicata il 31.10.2018 il Tribunale di Gela in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti, in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di €.6473,76, a titolo di occupazione di immobile oltre ad €.3.000,00 a titolo di risarcimento dei
4 danni nonché al pagamento delle spese legali e delle spese di CTU come liquidate con separato decreto.
*****
Avverso la predetta sentenza i dott.ri e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello, deducendo, con due motivi, l'illegittimità
[...]
della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale motivato il rigetto dell' eccepita nullità dell'atto di citazione genericamente formulata ex art.164 co.4 c.p.c. (primo motivo) e per avere ritenuto erroneamente provata la domanda (secondo motivo) ed hanno chiesto la riforma della sentenza con il favore delle spese.
Si è costituita la la quale ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto generico e, nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese del grado ed anche ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.
All'udienza del 27 Giugno 2024, viste le conclusioni depositate dai procuratori delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di scritti difensivi.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
5 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno indicato con chiarezza i motivi per i quali richiede la modifica della sentenza impugnata, e hanno altresì esplicitato gli effetti che dalle chieste modifiche deriveranno sulla decisione del primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato.
Con l'atto di gravame, e reiterano le Parte_1 Parte_2 argomentazioni sulle quali il primo giudice ha compiutamente statuito, senza opporre alcuna fondata e reale critica alla sentenza impugnata.
Ripropongono le eccezione sollevate specificamente: di nullità dell'atto di citazione ex art.164,co.4 per insufficiente determinazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e per incompetenza per materia del giudice adito, sulle quali deducono che il primo giudice, non né abbia motivato il rigetto.
Le suddette eccezioni erano e sono infondate.
Così come rilevato dal Tribunale con l'ordinanza del 14 novembre 2013, il thema decidendum era chiaramente individuato nella “occupazione senza titolo” da parte dei convenuti ed odierni appellanti dell'immobile oggetto del giudizio di via Licata n.42 di Gela per un periodo puntualmente
6 precisato in citazione, e l'oggetto della domanda era costituito dal pagamento di quanto dovuto per l'occupazione stessa nonché nel risarcimento del danno arrecato all'immobile, con indicazione anche degli importi rivendicati. Non si ravvisa perciò alcuna indeterminatezza della domanda, tanto meno tale da determinarne la nullità.
Con il secondo motivo, e con riguardo al merito, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto le risultanze istruttorie idonee a fondare l'accoglimento della domanda. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i dottori avevano esercitato nel locale occupato la loro attività professionale, ribadendo gli appellanti, invece, di avere ricevuto il
“composesso pacifico” e utilizzato l'immobile solo come abitazione, in attesa di stipulare il contratto di locazione non appena ottenuta l'agibilità dell'appartamento stesso e della piscina sottostante, agibilità mai ottenuta (come risultato dalla CTU espletata).
Gli appellanti non hanno quindi negato di avere ricevuto l'uso e le chiavi dell'immobile e di averlo posseduto per il periodo contestato opponendo tuttavia la circostanza di averlo utilizzato, nel predetto periodo come abitazione, al solo fine di adibirlo successivamente a studio professionale in attesa che la società avesse ottenuto l'agibilità urbanistica necessaria per l' pagando degli acconti sui futuri canoni, quantificati in complessivi €.5.065,00, proprio al fine di concretizzare il futuro impegno contrattuale.
Tuttavia, mentre gli appellanti non hanno provato in alcun modo il loro assunto ed anzi, come correttamente sottolineato dal Tribunale, non è stata dagli stessi documentata alcuna loro richiesta o sollecito in corso di occupazione al fine di ottenere dalla società la documentazione necessaria
(il rilascio dell'agibilità), l'assunto dalla trova riscontro Controparte_1
documentale nel contratto di fornitura di energia elettrica intestato agli odierni appellanti nel periodo controverso. La prova testimoniale, poi, dimostra l'effettivo esercizio dell'attività medica nell'immobile per cui è causa.
7 La teste Sig. ra abitante nel palazzo dove è ubicato Testimone_1
l'immobile, a conferma dei capitolati dedotti dalla società con la memoria ex 183,co.VI n.2 c.p.c. riferiva “Io so che erano due medici che facevano fisioterapia al pianterreno di via Licata n.42….Lo occuparono dal mese di maggio 2011in avanti, per più di un anno e mezzo…..Ricordo di avere avuto problemi perché i pazienti dei dottori, che erano due, occupavano
l'entrata del garage ove io dovevo parcheggiare la macchina…..Io scendevo giù per protestare per il parcheggio dei loro pazienti.”
Circostanza pure emersa dall'interrogatorio formale dei Dott.ri e Pt_2
che ammettevano di aver utilizzato l'immobile per fini Pt_1
professionali.
Così il Dott. “Nel periodo in cui avevo la disponibilità dell'immobile è Pt_2
capitato che lo utilizzassi per la mia attività di fisioterapista”.
Il Dott. dichiarava di esercitare nell'immobile la propria attività “… Pt_1
ma solo privatamente, talvolta, per visite ad amici…”(Cfr.V. di interrogatorio formale -udienza del 23 gennaio 2015-).
Dalla CTU emergeva che l'immobile era stato adibito ed utilizzato per uso professionale (l'immobile si presenta con dotazioni tecniche tipiche di ambienti destinati a studi medici….) mentre venivano quantificati i canoni dovuti per il periodo controverso in complessivi €. 11.519,76 per l'occupazione dell'immobile ed i danni riscontrati, per complessivi €.3.000
(fori all'impianto di split, danni causati dall'errato taglio, tranciature, delle condutture).
Non ha perciò alcun fondamento, ne può ritenersi verosimile la tesi degli appellanti secondo la quale, gli stessi rimanessero per più di un anno e mezzo nel predetto immobile in attesa di riceverne l'agibilità, per poi abbandonarlo, rinunziando per tutto quel tempo ad esercitare la propria attività (visto che non hanno provato di esercitarla altrove) e per di più versando alla società un anticipo su futuri canoni, richiesto solo dopo
8 l'introduzione del giudizio, a deconto di eventuale riconoscimento di canoni di maggiore entità.
Infine, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, proposta dalla società con la comparsa di costituzione ex art.96 c.p.c. non merita accoglimento, atteso che nessun danno ulteriore è stato patito dalla nè si ravvisano, da parte dei Dott.ri e Controparte_5 Pt_1
, stati soggettivi di mala fede o colpa grave per avere agito in questo Pt_3
grado.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico degli appellanti in solido ed a favore della Società Controparte_6
si liquidano in complessivi euro 2.520,00, oltre rimborso spese
[...]
generali ed oltre IVA e C.p.a. come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
577/2018 pubblicata in data 31.10.2018, del Tribunale di Gela, appellata da e Parte_1 Parte_2
Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della Società liquidate in Controparte_1
complessivi €.
2.520 oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e C.p.a. come per legge.
Visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, di una somma di ammontare pari a quello del contributo unificato, se dovuto.
Caltanissetta, 28 novembre 2024
9 Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
10