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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte al n. 5185 e 5264 del 2019 vertenti
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
ALFONSO PIETROSANTI e ILARIA PIETROSANTI.
Appellante e appellato
E
(C.F.: ), con l'avv. CESARE Controparte_1 C.F._2
GALLINELLI.
Appellante e appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
245/2019 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha condannato Parte_2 all'arretramento del manufatto mediante demolizione, sino al rispetto della distanza di metri 1,50 dal confine, a sua cura e spese, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e, in caso di mancato adempimento, a cura di parte attrice con diritto di rivalersi sulla controparte;
ha condannato al pagamento, Parte_2
a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, della somma di €. 10.000,00, oltre interessi
1 legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 348,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge e ha posto in via definitiva a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Con atto di appello regolarmente notificato anche ha proposto Controparte_1 appello avverso la medesima sentenza n.245/2019 nel procedimento civile iscritto al n. RG.5185/2019. Con verbale 15 gennaio 2020 la Corte di Appello di Roma ha riunito, su istanza di parte, il procedimento RG.5185/2019 al procedimento in oggetto, trattandosi delle medesime parti in causa.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con l'atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato, lamentando la violazione delle Parte_1 distanze legali di un fabbricato realizzato in ricostruzione ed in ampliamento di uno precedente, da parte di rispetto al confine del fondo di sua proprietà, Controparte_1 ubicato i di Cori, Via Colle Liberti, ha chiesto la condanna della Parte_3 convenuta ad arretrare o a demolire il fabbricato, ad eliminare le finestre costituenti veduta sul suo fondo, perché anch'esse oste a distanza non regolamentare, nonché al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1 sostenendo che l'opera realizzata a ristrutturazione di fabbricato esistente, in regola con le autorizzazioni e concessioni comunali, non viola le distanze legali, non avendo peraltro mutato l'assetto del precedente manufatto. La causa, istruita con produzione documentale, con prova per interpello e testi e con espletata ctu, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.03.2017, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione dei termini ex art. 190 cpc. Esposte brevemente in fatto le domande delle parti, in diritto si osserva preliminarmente che, seppur variata nel corso del giudizio la titolarità del diritto di proprietà della convenuta, che ha donato l'immobile alla figlia, 11 giudizio prosegue noi confronti della parte originaria, in virtù del disposto di cm all'art, 111 cpc.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda é fondata e va accolta nei limiti di seguito espressi. È inconfutabile e documentalmente provato, dalla tu tecnica espletata, esente da vizi logici e che questo giudice condivide e fa propria, eseguita anche mediante acquisizione e ricerche presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Cori, che l'immobile di proprietà della convenuta, originariamente destinato ad uso agricolo ed adibito a deposito attrezzi, della superficie lorda di mq. 36,15, giusta concessione edilizia n. 4 del 13.01,1986, nel corso degli anni e stato trasformato e destinato a civile abitazione con annessi rustici, giusta variante n. 50 del 21.05.1987 e successiva concessione edilizia in sanatoria n. 2/S del 24.01.2006. Risulta, altresì, che in data 13.09.2005 è stata presentata al Comune di Cori denuncia di inizio attività 2 per la demolizione totale del fabbricato e sua ricostruzione ed è stata infine presentata, in data 17.03.2006, Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di due settori al piano interrato, per la diversa sistemazione del piano di campagna e per la realizzazione di un terrazzo scoperto a livello. II CTU ha quindi accertato, mediante raffronto delle superfici e dei volumi indicati negli elaborati grafici depositati in Comune, una consistenza maggiore, sia in superficie che in volume, del fabbricato rappresentato nel grafico allegato alla Concessione Edilizia in sanatoria del 24.01.2006, rispetto a quella rappresentata nel grafico allegato alla Concessione Edilizia del 21.05.1987, nonché la non perfetta corrispondenza, quanto alla distanza del fabbricato della convenuta dal confine con l'attore, tra il grafico presente in progetto ed il manufatto realizzato, perché nel primo detta distanza è indicata in mt. 1,50, mentre di fatto, il fabbricato si trova a distanza di mt.1,32. Infatti, verificata la posizione del confine tra i due fondi sulla base delle mappe catastali e delle dimensioni dei lotti, l'Ausiliario ha accertato che, nella realizzazione del nuovo fabbricato con demolizione del vecchio, ampliamento e sopraelevazione, non è stata rispettala la distanza storica del fabbricato originario dal confine di parte attrice, presentando distanza variabile da SE a NO da mi. 1,53 a ml. 1,32, in difformità ai ml. 1,50 del vecchio fabbricato" (pag. 21 ctu). Irrilevanti, al riguardo, sono le confuse dichiarazioni rese dai testi in ordine alla ubicazione della rete di confine tra i due fondi e che, a dire della convenuta, sarebbe stata " arretrata" sul suo fondo nel corso dei lavori. Sullo stesso lato risulta realizzata altresì l'apertura, da parte della convenuta, di tre nuove finestre, una al piano terra e le altre due al piano primo, nonché di un balcone, con veduta diretta sul fondo dell'attore, a distanza inferiore a quella legale di ml. 1,50, in violazione del disposto di cui all'art, 905 c.c. Giova peraltro osservare che l'edificio ricostruito, di volumetria maggiore e di sagoma completamente) diversa da quello demolito, configurerebbe nuova costruzione e, in quanto tale, avrebbe dovuto rispettare la distanza minima di cinque metri prevista dalle norme del Piano Regolatore per la Zona Agricola E/I vigente nel Comune di Giulianello di Cori (pag. 22 ctu). Pur tuttavia, in accoglimento della domanda attorea, deve essere ordinato alla convenuta l'arretramento del manufatto mediante demolizione, sino al rispetto minimo di ca. 1,50, a sua cura e spese, nonché la chiusura delle tre finestre e del balcone, anch'essi aperti a distanza inferiore ai m. 1,50, il tutto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e, in caso di mancato adempimento, a cura dell'attore, con diritto di rivalersi sulla controparte. A tal riguardo, giova precisare che il diritto del proprietario del fondo rispetto al quale vi sia stata violazione delle distanze, non può comportare la soppressione totale della costruzione, ma soltanto la condanna all'arretramento del manufatto alla distanza prescritta (Cass. Sez.2, n. 14611 del 22/06/2007).
Va infine accolta la domanda di risarcimento del danno, spettando al proprietario confinante che lamenti la violazione, sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella 3 risarcitoria, poiché 'indiscutibile e certo effetto dell'abusiva imposizione nel proprio fondo di una servitù e, quindi, della limitazione del relativo godimento, costituendo una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, causa un danno conseguenza " in re ipsa" e non necessita di specifica attività istruttoria ( ex plurimis Cass. civ. Il Sez. n. 21501/2018). Si ritiene equo liquidare il danno nella misura attuale di €. 10.000,00, che la convenuta è condannata a pagare, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.MM. 55/2014, in considerazione del decisum e dell'attività concretamente svolta. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati.
Impugna il capo I) del dispositivo della sentenza laddove il Giudice ordina l'arretramento del fabbricato alla distanza di mt. 1,50 dal confine. L'appellante assume che nel rispetto della distanza prevista dal Piano Regolatore il Giudice avrebbe dovuto disporre l'arretramento fino a cinque metri dal confine, secondo l'insegnamento della Suprema Corte per cui “la distanza dal confine stabilita da regolamenti edilizi integrativi dell'art. 873 cod. civ. deve essere rispettata anche se il fondo confinante è ancora libero da costruzioni, poiché l'art.875 cod civ. conferisce al vicino la facoltà di avanzare il proprio edificio nel caso in cui l'altro proprietario abbia costruito a distanza inferiore a quella legale, ma non gli toglie il diritto di chiedere l'arretramento della costruzione nel caso in cui non intenda avvalersi di tale facoltà” (Cass. n. 9029 del 30.08.1990).
Censura, inoltre, il capo II) del dispositivo della sentenza impugnata laddove il
Giudice condanna la convenuta al pagamento di Euro 10.000,00 a titolo risarcitorio.
Stante il legittimo diritto del al rispetto della distanza prescritta dal Piano Parte_4
Regolatore, trattandosi di “nuova costruzione”, l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe dovuto liquidare una somma di gran lunga maggiore, in quanto la costruzione si sarebbe risolta “nell'abusiva imposizione nel fondo attoreo di una servitù e, quindi, della limitazione del relativo godimento”.
3.- nel procedimento RG.5185/2019, ad oggi riunito, ha Controparte_1 proposto appello per i motivi di seguito enunciati.
La CTU, posta a base della decisione, nel calcolo delle distanze non avrebbe specificato se la recinzione coincidesse o meno con il confine reale e catastale tra i
4 due terreni, dal momento che la stessa era stata arretrata durante i lavori rispetto al confine reale.
4.- Nel corso del giudizio l'esecutività della sentenza di primo grado è stata sospesa in quanto veniva ritenuto prevalente l'interesse a non arretrare l'immobile di cui è causa.
5.-Il primo motivo dell'appello proposto da è fondato. Parte_1
Il giudice di primo grado, pur accertando, attraverso l'espletata CTU, condivisibile nel metodo d'indagine e nelle conclusioni raggiunte, che la costruzione, di sagoma e volumetria difformi dalle precedenti configurerebbe nuova costruzione e, in quanto tale, avrebbe dovuto rispettare la distanza minima di cinque metri prevista dalle norme del Piano Regolatore per la Zona Agricola E/I vigente nel Comune di Giulianello di Cori (pag. 22 ctu), ha tuttavia ordinato alla convenuta l'arretramento del manufatto mediante demolizione, sino al rispetto minimo di ca. 1,50, “in accoglimento della domanda attorea”. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in materia di distanze legali, poiché per il principio "iura novit curia" il giudice deve identificare la norma - generale o speciale - applicabile nel caso di costruzione di cui la parte chiede la demolizione per mancato rispetto della disciplina sulle distanze, non vi è violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. se il giudice, interpretata la domanda, dispone l'abbattimento di detta costruzione perché realizzata in una zona notoriamente sismica e in contrasto con la specifica normativa legislativa e regolamentare (Legge 25 novembre 1962 n. 1684, applicabile fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64), integrativa ("intervalli di isolamento" tra costruzioni non aderenti) degli artt. 872 e 873 del codice civile (art. 8 Legge n. 1684 del 1962), pur se non tempestivamente invocata dalla parte attrice (Cass. Sentenza n. 2031 del 1997); parimenti, per l'applicazione del principio iura novit curia anche nel giudizio di appello ai fini dell'applicazione dell'art. 879 cod. civ. della violazione del regolamento edilizio di un comune (Cass. Sentenza n. 6854 del 16/03/2017). In virtù delle anzidette coordinate ermeneutiche deve essere Controparte_1 condannata all'arretramento del manufatto sino al rispetto della distanza di metri 5 dal confine.
6.- Di contro, non è fondato il secondo motivo dell'appello proposto dal Parte_1 ritenuta equa, in considerazione dello stato dei luoghi e della destinazione ad uliveto del terreno, la liquidazione del danno del Tribunale.
7.- L'appello della non è di contro fondato. CP_1
Nella sentenza è difatti chiaro che la distanza dal confine è stata calcolata sulla base delle mappe catastali e delle dimensioni dei lotti e non già dalla rete di confine tra i due fondi;
donde l'irrilevanza delle deduzioni e prove della circa l'asserita CP_1 erronea individuazione del confine attraverso la predetta rete. È inoltre evidente come la distanza di 5 metri imposta dal confine dal Regolamento comunale vigente, e dunque maggiore rispetto a quella accertata di 1,32 m e 1,50 m,
5 assorba il rilievo circa l'imprecisa individuazione della violazione delle distanze imposta dal cod. civ.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'appello di Roma, sez. VII, in parziale riforma della sentenza n. 9556 del 2019 del Tribunale di Roma che per il resto conferma: condanna all'arretramento del manufatto sino al rispetto della Controparte_1 distanza di metri 5 dal confine, a sua cura e spese e, in caso di mancato adempimento,
a cura di parte attrice con diritto di rivalersi sulla controparte;
condanna .al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
che si liquidano in euro 3500 per il primo grado di giudizio ed Parte_1 euro 2500 per questo grado, oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge;
le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di Controparte_1 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo indicato Controparte_1 nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 6 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte al n. 5185 e 5264 del 2019 vertenti
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
ALFONSO PIETROSANTI e ILARIA PIETROSANTI.
Appellante e appellato
E
(C.F.: ), con l'avv. CESARE Controparte_1 C.F._2
GALLINELLI.
Appellante e appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
245/2019 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha condannato Parte_2 all'arretramento del manufatto mediante demolizione, sino al rispetto della distanza di metri 1,50 dal confine, a sua cura e spese, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e, in caso di mancato adempimento, a cura di parte attrice con diritto di rivalersi sulla controparte;
ha condannato al pagamento, Parte_2
a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, della somma di €. 10.000,00, oltre interessi
1 legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 348,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge e ha posto in via definitiva a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Con atto di appello regolarmente notificato anche ha proposto Controparte_1 appello avverso la medesima sentenza n.245/2019 nel procedimento civile iscritto al n. RG.5185/2019. Con verbale 15 gennaio 2020 la Corte di Appello di Roma ha riunito, su istanza di parte, il procedimento RG.5185/2019 al procedimento in oggetto, trattandosi delle medesime parti in causa.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con l'atto introduttivo del giudizio, ritualmente notificato, lamentando la violazione delle Parte_1 distanze legali di un fabbricato realizzato in ricostruzione ed in ampliamento di uno precedente, da parte di rispetto al confine del fondo di sua proprietà, Controparte_1 ubicato i di Cori, Via Colle Liberti, ha chiesto la condanna della Parte_3 convenuta ad arretrare o a demolire il fabbricato, ad eliminare le finestre costituenti veduta sul suo fondo, perché anch'esse oste a distanza non regolamentare, nonché al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda, Controparte_1 sostenendo che l'opera realizzata a ristrutturazione di fabbricato esistente, in regola con le autorizzazioni e concessioni comunali, non viola le distanze legali, non avendo peraltro mutato l'assetto del precedente manufatto. La causa, istruita con produzione documentale, con prova per interpello e testi e con espletata ctu, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.03.2017, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione dei termini ex art. 190 cpc. Esposte brevemente in fatto le domande delle parti, in diritto si osserva preliminarmente che, seppur variata nel corso del giudizio la titolarità del diritto di proprietà della convenuta, che ha donato l'immobile alla figlia, 11 giudizio prosegue noi confronti della parte originaria, in virtù del disposto di cm all'art, 111 cpc.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda é fondata e va accolta nei limiti di seguito espressi. È inconfutabile e documentalmente provato, dalla tu tecnica espletata, esente da vizi logici e che questo giudice condivide e fa propria, eseguita anche mediante acquisizione e ricerche presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Cori, che l'immobile di proprietà della convenuta, originariamente destinato ad uso agricolo ed adibito a deposito attrezzi, della superficie lorda di mq. 36,15, giusta concessione edilizia n. 4 del 13.01,1986, nel corso degli anni e stato trasformato e destinato a civile abitazione con annessi rustici, giusta variante n. 50 del 21.05.1987 e successiva concessione edilizia in sanatoria n. 2/S del 24.01.2006. Risulta, altresì, che in data 13.09.2005 è stata presentata al Comune di Cori denuncia di inizio attività 2 per la demolizione totale del fabbricato e sua ricostruzione ed è stata infine presentata, in data 17.03.2006, Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di due settori al piano interrato, per la diversa sistemazione del piano di campagna e per la realizzazione di un terrazzo scoperto a livello. II CTU ha quindi accertato, mediante raffronto delle superfici e dei volumi indicati negli elaborati grafici depositati in Comune, una consistenza maggiore, sia in superficie che in volume, del fabbricato rappresentato nel grafico allegato alla Concessione Edilizia in sanatoria del 24.01.2006, rispetto a quella rappresentata nel grafico allegato alla Concessione Edilizia del 21.05.1987, nonché la non perfetta corrispondenza, quanto alla distanza del fabbricato della convenuta dal confine con l'attore, tra il grafico presente in progetto ed il manufatto realizzato, perché nel primo detta distanza è indicata in mt. 1,50, mentre di fatto, il fabbricato si trova a distanza di mt.1,32. Infatti, verificata la posizione del confine tra i due fondi sulla base delle mappe catastali e delle dimensioni dei lotti, l'Ausiliario ha accertato che, nella realizzazione del nuovo fabbricato con demolizione del vecchio, ampliamento e sopraelevazione, non è stata rispettala la distanza storica del fabbricato originario dal confine di parte attrice, presentando distanza variabile da SE a NO da mi. 1,53 a ml. 1,32, in difformità ai ml. 1,50 del vecchio fabbricato" (pag. 21 ctu). Irrilevanti, al riguardo, sono le confuse dichiarazioni rese dai testi in ordine alla ubicazione della rete di confine tra i due fondi e che, a dire della convenuta, sarebbe stata " arretrata" sul suo fondo nel corso dei lavori. Sullo stesso lato risulta realizzata altresì l'apertura, da parte della convenuta, di tre nuove finestre, una al piano terra e le altre due al piano primo, nonché di un balcone, con veduta diretta sul fondo dell'attore, a distanza inferiore a quella legale di ml. 1,50, in violazione del disposto di cui all'art, 905 c.c. Giova peraltro osservare che l'edificio ricostruito, di volumetria maggiore e di sagoma completamente) diversa da quello demolito, configurerebbe nuova costruzione e, in quanto tale, avrebbe dovuto rispettare la distanza minima di cinque metri prevista dalle norme del Piano Regolatore per la Zona Agricola E/I vigente nel Comune di Giulianello di Cori (pag. 22 ctu). Pur tuttavia, in accoglimento della domanda attorea, deve essere ordinato alla convenuta l'arretramento del manufatto mediante demolizione, sino al rispetto minimo di ca. 1,50, a sua cura e spese, nonché la chiusura delle tre finestre e del balcone, anch'essi aperti a distanza inferiore ai m. 1,50, il tutto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza e, in caso di mancato adempimento, a cura dell'attore, con diritto di rivalersi sulla controparte. A tal riguardo, giova precisare che il diritto del proprietario del fondo rispetto al quale vi sia stata violazione delle distanze, non può comportare la soppressione totale della costruzione, ma soltanto la condanna all'arretramento del manufatto alla distanza prescritta (Cass. Sez.2, n. 14611 del 22/06/2007).
Va infine accolta la domanda di risarcimento del danno, spettando al proprietario confinante che lamenti la violazione, sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella 3 risarcitoria, poiché 'indiscutibile e certo effetto dell'abusiva imposizione nel proprio fondo di una servitù e, quindi, della limitazione del relativo godimento, costituendo una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, causa un danno conseguenza " in re ipsa" e non necessita di specifica attività istruttoria ( ex plurimis Cass. civ. Il Sez. n. 21501/2018). Si ritiene equo liquidare il danno nella misura attuale di €. 10.000,00, che la convenuta è condannata a pagare, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.MM. 55/2014, in considerazione del decisum e dell'attività concretamente svolta. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati.
Impugna il capo I) del dispositivo della sentenza laddove il Giudice ordina l'arretramento del fabbricato alla distanza di mt. 1,50 dal confine. L'appellante assume che nel rispetto della distanza prevista dal Piano Regolatore il Giudice avrebbe dovuto disporre l'arretramento fino a cinque metri dal confine, secondo l'insegnamento della Suprema Corte per cui “la distanza dal confine stabilita da regolamenti edilizi integrativi dell'art. 873 cod. civ. deve essere rispettata anche se il fondo confinante è ancora libero da costruzioni, poiché l'art.875 cod civ. conferisce al vicino la facoltà di avanzare il proprio edificio nel caso in cui l'altro proprietario abbia costruito a distanza inferiore a quella legale, ma non gli toglie il diritto di chiedere l'arretramento della costruzione nel caso in cui non intenda avvalersi di tale facoltà” (Cass. n. 9029 del 30.08.1990).
Censura, inoltre, il capo II) del dispositivo della sentenza impugnata laddove il
Giudice condanna la convenuta al pagamento di Euro 10.000,00 a titolo risarcitorio.
Stante il legittimo diritto del al rispetto della distanza prescritta dal Piano Parte_4
Regolatore, trattandosi di “nuova costruzione”, l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe dovuto liquidare una somma di gran lunga maggiore, in quanto la costruzione si sarebbe risolta “nell'abusiva imposizione nel fondo attoreo di una servitù e, quindi, della limitazione del relativo godimento”.
3.- nel procedimento RG.5185/2019, ad oggi riunito, ha Controparte_1 proposto appello per i motivi di seguito enunciati.
La CTU, posta a base della decisione, nel calcolo delle distanze non avrebbe specificato se la recinzione coincidesse o meno con il confine reale e catastale tra i
4 due terreni, dal momento che la stessa era stata arretrata durante i lavori rispetto al confine reale.
4.- Nel corso del giudizio l'esecutività della sentenza di primo grado è stata sospesa in quanto veniva ritenuto prevalente l'interesse a non arretrare l'immobile di cui è causa.
5.-Il primo motivo dell'appello proposto da è fondato. Parte_1
Il giudice di primo grado, pur accertando, attraverso l'espletata CTU, condivisibile nel metodo d'indagine e nelle conclusioni raggiunte, che la costruzione, di sagoma e volumetria difformi dalle precedenti configurerebbe nuova costruzione e, in quanto tale, avrebbe dovuto rispettare la distanza minima di cinque metri prevista dalle norme del Piano Regolatore per la Zona Agricola E/I vigente nel Comune di Giulianello di Cori (pag. 22 ctu), ha tuttavia ordinato alla convenuta l'arretramento del manufatto mediante demolizione, sino al rispetto minimo di ca. 1,50, “in accoglimento della domanda attorea”. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in materia di distanze legali, poiché per il principio "iura novit curia" il giudice deve identificare la norma - generale o speciale - applicabile nel caso di costruzione di cui la parte chiede la demolizione per mancato rispetto della disciplina sulle distanze, non vi è violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. se il giudice, interpretata la domanda, dispone l'abbattimento di detta costruzione perché realizzata in una zona notoriamente sismica e in contrasto con la specifica normativa legislativa e regolamentare (Legge 25 novembre 1962 n. 1684, applicabile fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64), integrativa ("intervalli di isolamento" tra costruzioni non aderenti) degli artt. 872 e 873 del codice civile (art. 8 Legge n. 1684 del 1962), pur se non tempestivamente invocata dalla parte attrice (Cass. Sentenza n. 2031 del 1997); parimenti, per l'applicazione del principio iura novit curia anche nel giudizio di appello ai fini dell'applicazione dell'art. 879 cod. civ. della violazione del regolamento edilizio di un comune (Cass. Sentenza n. 6854 del 16/03/2017). In virtù delle anzidette coordinate ermeneutiche deve essere Controparte_1 condannata all'arretramento del manufatto sino al rispetto della distanza di metri 5 dal confine.
6.- Di contro, non è fondato il secondo motivo dell'appello proposto dal Parte_1 ritenuta equa, in considerazione dello stato dei luoghi e della destinazione ad uliveto del terreno, la liquidazione del danno del Tribunale.
7.- L'appello della non è di contro fondato. CP_1
Nella sentenza è difatti chiaro che la distanza dal confine è stata calcolata sulla base delle mappe catastali e delle dimensioni dei lotti e non già dalla rete di confine tra i due fondi;
donde l'irrilevanza delle deduzioni e prove della circa l'asserita CP_1 erronea individuazione del confine attraverso la predetta rete. È inoltre evidente come la distanza di 5 metri imposta dal confine dal Regolamento comunale vigente, e dunque maggiore rispetto a quella accertata di 1,32 m e 1,50 m,
5 assorba il rilievo circa l'imprecisa individuazione della violazione delle distanze imposta dal cod. civ.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'appello di Roma, sez. VII, in parziale riforma della sentenza n. 9556 del 2019 del Tribunale di Roma che per il resto conferma: condanna all'arretramento del manufatto sino al rispetto della Controparte_1 distanza di metri 5 dal confine, a sua cura e spese e, in caso di mancato adempimento,
a cura di parte attrice con diritto di rivalersi sulla controparte;
condanna .al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
che si liquidano in euro 3500 per il primo grado di giudizio ed Parte_1 euro 2500 per questo grado, oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge;
le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di Controparte_1 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo indicato Controparte_1 nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 6 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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