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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1469 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DI CINTIO SARA la quale si riporta al ricorso chiedendo la decisione con l'accoglimento attese le conclusioni del CTU e per l'avv. GUSSAGO CP_1
AL in sostituzione dell'avv. DE IO LU la quale impugna e contesta la ctu chiedendone il rinnovo>; in ogni caso insiste per il rigetto del ricorso facendo notare che è stato riconosciuto un danno nella misura del 21% a fronte di una richiesta del 28% e chiedendo che di ciò si tenga conto nella liquidazione delle spese di lite. L'avv. DI CINTIO si oppone ed insiste sulle risultanze della CTU e per la condanna della resistente alla spese di lite precisando che in sede amministrativa era stata riconosciuto un danno nella misura del 14% a fronte del 21% accertato in corso di causa.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469 2024 promossa da:
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. DI CINTIO SARA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. DE CP_1 P.IVA_1
IO LU ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, nella funzione di Giudice del Lavoro, assumendo di aver inoltrato all' domanda diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per aver CP_1
subito in data 7.8.2023 un infortunio sul lavoro e lamentando che l' le CP_2
riconosceva un danno biologico pari al 14%, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico pari al 28% da unificarsi a quanto riconosciuto per altre patologie e all'infortunio subito e la condanna dell' al CP_1 pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Il C.T.U. dott. ha accertato che “il sig. è affetto Per_1 Parte_1 da: • Esiti di frattura sottocapitata del femore sinistro trattata con intervento chirurgico di Artroprotesi anca SX, doppia mobilità Stryker Trident-Accolade, con limitazione funzionale anca sinistra di circa 1/3, difficoltà all'accosciamento, severa sofferenza, assonale-mielinica, del femorale sinistro, modesta sofferenza del femorocutaneo omolaterale all'esame EMGrafico del 10.07.24, esito cicatriziale chirurgico della superficie laterale della coscia sinistra”.
Lo stesso CTU ha concluso che Si è prodotta una menomazione dell'integrità psico- fisica che è quantificabile nella misura del 21% (ventuno per cento), dalla fine dell'Inabilità Temporanea Assoluta riconosciuta dall' . Relativamente alla CP_1
unificazione con le altre tecnopatie riconosciute per una valutazione complessiva dei riconoscimenti , si precisa che, tenuto conto di quanto già riconosciuto al CP_1
ricorrente per altre tecnopatie consistenti in « STC destro di grado medio del 29.07.16, grado 2% e LIEVE SPINALGIA PRESSORIA LUNGO LE APOFISI SPINOSE
LOMBARI, LIEVE CONTRATTURA DELLA MMM PARAVERTEBRALE,
LIMITAZIONE FUNZIONALE DEL BUSTO CON APICI DELLE DITA LUNGHE
CHE SI ARRESTANO AL TERZO INFERIORE del 06.10.14, Grado 006%)”, il danno biologico complessivo (anca sinistra, rachide e STC), nell'ottica di un sincretismo valutativo, è del 27% (ventisette per cento), dalla fine dell'Inabilità Temporanea
Assoluta riconosciuta dall per l'infortunio del 07/08/23” CP_1
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_2
possa trarsi un diverso convincimento.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretsata indagine medico-legale. Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (27%), a far data dalla fine dell'inabilità assoluta riconosciuta dall' per lo stesso infortunio CP_1
del 7.8.2023 con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, atteso che la percentuale di invalidità accertata per la malattia oggetto di causa (21%) è superiore a quella riconosciuta dall' (14%) seguono la CP_1
soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'avv. Sara Di Cintio per dichiarato anticipo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che , in seguito Parte_1
all'infortunio del 7.8.2023, ha riportato un'inabilità permanente pari all'21% e così complessivamente al 27% previa unificazione con quanto riconosciuto dall' per CP_1
altre patologie;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale d'inabilità (27%), con decorrenza dalla fine dell'inabilità temporanea già riconosciuta dall' per lo stesso infortunio , con gli CP_1
interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore dell'avv. Sara Di Cintio, CP_1
dichiaratasi antistataria, delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.808,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 18 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza