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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 21657/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. HI Delmonte Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 14/06/1992 a SEGRATE (MI)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. BARBATO ANIELLO e Rita Amoroso presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 14/02/1995 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. MARRO MARIAPAOLA presso cu è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26 giugno 2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
E DEL MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni delle parti precisate all'udienza ex art 473 bis. 21c.p.c. il 4 marzo 2025 da parte convenuta
1) Affido superesclusivo alla madre con frequntazioni con il padre che verranno decise dalla madre;
2) Un contributo perequativo come da giustizia;
3) AUU alla madre
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno avuto una relazione dal 2014 al 2015 e dalla loro unione è nato il 30 aprile _1
2014il riconosciuto da entrambi
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_3 di regolamentare l'esercizio della responabilità genitoriale ed il mantenimento del minore evidenziando l'opposizione materna, con cui la relazione è terminata da molti anni, alla sua frequentazione con il minore.
si è costituita in giudizio il 3 ottobre 2024 avanzando domande sovrapponibili a Parte_2 quelle paterne e chiedendo un contributo per il manteniemnto del minore.
In data 5 novembre 2024 le parti sono comparse avanti al GOT dove hanno elaborato un calendario di incontri padre/figlio e si sono accordati sulla quantificazione del contributo nel manteniemnto del minore. Alla successiva udienza avanti al Got del 23 gennaio 2025 parte attrice non è comparsa e parte convenuta ha dato atto dell'inadempimento paterno a tutti gli impegni presi All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, non è comparso. Il Tribunale ha dato atto delle Parte_3 rinuncia al mandato della difesa attrice e che ha chiesto di procedersi nel giudizio Parte_2 ha disposto procedersi in assenza della parte attrice ex art 473 bis. 21 c.p.c.
La madre ha quindi dichiarato:
Noi abbiamo avuto una relazione dal 2014 al 2015.
D quando ci siamo lasciati non ha quasi più visto il bambino né mi ha mai dato nulla. Solo nel
2021/2022 mi ha dato per qualche e mese 600,00 euro.
Dal 2015 ad oggi ha visto solo ogni tanto. Lui non si interessa del figlio. _1
Il bambino è disinteressato rispetto al padre: ha imparato a farne a meno.
Lo ha visto l'ultima volta nel 2022. Io non lo vedo e non lo sento da ottobre 2024, dall'udienza davanti al GOT . Continua ad abitare a
Bollate. Non versa nulla per il bambino.
Non ha mai visto il bambino come avevamo ipotizzato con i suoi difensori e con la mia disponibilità in udienza. Non è venuto neppure all'udienza del GOT.
Io visto che il papà voleva vederlo, lo hanno scritto i suoi avvocati, e ho dato un'apertura alle frequentazioni: l'ho detto a che era titubante ma il non si è mai presentato: più _1 Pt_3 che deludere le aspettative ci ha fatto stare a casa ad aspettarlo e lui non si è presentato
Il bambino non vede più nessuno della famiglia paterna Con il passare del tempo loro si sono disinteressati.
Io adesso vivo a Milano Via Ceva 4 vivo con il mio compagno che si chiama Testimone_1 con cui sto dal 2017. Abito con il mio primo figlio, che è nato il [...], e HI _1 che ho avuto dal mio nuovo compagno che è nata l'[...].
ADR: lui ogni tanto mi manda dei messaggi dicendo: domani vengo a prender domani devo _2 venuto a prenderlo ma nei fatti non c'è mai stata una visita.
Faccio la barista e guadagno 700,00 euro in busta.
L'auu per i due figli al 100% sono 400,00 euro, L'ultima volta che l'ho sentito, tanto tempo fa, mi ha detto che lavorava come aiuto cuoco. So che fa un part time ma non so nulla di preciso. Noi non ci sentiamo per niente. Ho fatto la carta di identità senza espatrio. Tanto all'estro non vado
Per la scuola ho firmato sempre io.
Lui non ha mia fatto nulla. Le maestre non sanno neppure chi sia il padre
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte convenuta a precisare le conclusioni, precisate come trascritte in epigrafe
Previa interlocuzione con parte convenuta e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che con il contegno serbato si aprima sia in data successiva all'instaurazione del giudizio per la allegata volontà di vedere il figlio, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti oltre ad avere avuto dal 2015, dalla fine della relazione con la madre, incontri solo sporadici con il minore nell'ultimo periodo, ha disatteso gli accordi presi con la ex compagna per costruire una relazione con disattendendo _1 gli impegni di visita assunti nonché gli impegni economici. In ultimo non è comparso all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. così dimostrando per fatti il proprio disinteresse rispetto alla ripresa di una relazione con il figlio ed alla volontà allegata in ricorso di poter essere presente nella sua vita
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (8 anni) nella irreperibilità/ inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri;
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua anche vista l'età del minore
Con riferimento al mantenimento della prole
• che all'udienza del 5 novembre 2024 i genitori avevano concordato che il padre decorrere dalle mese di Ottobre corrispondesse alla madre l'importo mensile di euro 250, quale contributo al mantenimento ordinario per , oltre al 50% delle spese straordinarie _1 come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. La madre potrà continuare a percepire
l'assegno unico al 100%.
• che le concordi determinazioni dei genitori manifestate avanti al Got devono essere recepite in sentenza in quanto risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al bambino condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione come concordemente valutate dai genitori alla luce delle complessiva capacità economiche emergenti in atti. Si precisa che al disposto affido super esclusivo alla madre non può fare seguito un immediato e non concertato impegno economico paterno con riferimento alle spese extra assegno decise dalla affidataria. Deve, pertanto, essere precisato che, fermo l'immeditato impegno economico di entrambi rispetto alle spese che non richiedono il preventivo consenso, il padre sarà tenuto a contribuire nelle spese che richiedono il preventivo consenso nei limiti in cui sia in accordo. In caso di disaccordo, la madre per ben potrà dare corso alla sua determinazione esclusiva ma non potrà richiedere al padre il 50% dei costi conseguenti;
• che l 'obbligo di contrbuzione dovrà farsi decorrere dalla domanda materna e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte istante e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento del deposito della comparsa di costituzione;
Con riferimento alle spese di lite
• che visto l'esito del giudizio nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_3
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma Parte_2
IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: 1. Affida nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_3 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di _ e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'inetresse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (anni)
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Parte_3 ottobre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 10 di ogni mese l'importo di 250,00 € mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione ottobre 2025 ;
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite
Provvedimento immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. HI Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. HI Delmonte Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 14/06/1992 a SEGRATE (MI)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. BARBATO ANIELLO e Rita Amoroso presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 14/02/1995 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. MARRO MARIAPAOLA presso cu è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26 giugno 2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
E DEL MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni delle parti precisate all'udienza ex art 473 bis. 21c.p.c. il 4 marzo 2025 da parte convenuta
1) Affido superesclusivo alla madre con frequntazioni con il padre che verranno decise dalla madre;
2) Un contributo perequativo come da giustizia;
3) AUU alla madre
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno avuto una relazione dal 2014 al 2015 e dalla loro unione è nato il 30 aprile _1
2014il riconosciuto da entrambi
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13/06/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_3 di regolamentare l'esercizio della responabilità genitoriale ed il mantenimento del minore evidenziando l'opposizione materna, con cui la relazione è terminata da molti anni, alla sua frequentazione con il minore.
si è costituita in giudizio il 3 ottobre 2024 avanzando domande sovrapponibili a Parte_2 quelle paterne e chiedendo un contributo per il manteniemnto del minore.
In data 5 novembre 2024 le parti sono comparse avanti al GOT dove hanno elaborato un calendario di incontri padre/figlio e si sono accordati sulla quantificazione del contributo nel manteniemnto del minore. Alla successiva udienza avanti al Got del 23 gennaio 2025 parte attrice non è comparsa e parte convenuta ha dato atto dell'inadempimento paterno a tutti gli impegni presi All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, non è comparso. Il Tribunale ha dato atto delle Parte_3 rinuncia al mandato della difesa attrice e che ha chiesto di procedersi nel giudizio Parte_2 ha disposto procedersi in assenza della parte attrice ex art 473 bis. 21 c.p.c.
La madre ha quindi dichiarato:
Noi abbiamo avuto una relazione dal 2014 al 2015.
D quando ci siamo lasciati non ha quasi più visto il bambino né mi ha mai dato nulla. Solo nel
2021/2022 mi ha dato per qualche e mese 600,00 euro.
Dal 2015 ad oggi ha visto solo ogni tanto. Lui non si interessa del figlio. _1
Il bambino è disinteressato rispetto al padre: ha imparato a farne a meno.
Lo ha visto l'ultima volta nel 2022. Io non lo vedo e non lo sento da ottobre 2024, dall'udienza davanti al GOT . Continua ad abitare a
Bollate. Non versa nulla per il bambino.
Non ha mai visto il bambino come avevamo ipotizzato con i suoi difensori e con la mia disponibilità in udienza. Non è venuto neppure all'udienza del GOT.
Io visto che il papà voleva vederlo, lo hanno scritto i suoi avvocati, e ho dato un'apertura alle frequentazioni: l'ho detto a che era titubante ma il non si è mai presentato: più _1 Pt_3 che deludere le aspettative ci ha fatto stare a casa ad aspettarlo e lui non si è presentato
Il bambino non vede più nessuno della famiglia paterna Con il passare del tempo loro si sono disinteressati.
Io adesso vivo a Milano Via Ceva 4 vivo con il mio compagno che si chiama Testimone_1 con cui sto dal 2017. Abito con il mio primo figlio, che è nato il [...], e HI _1 che ho avuto dal mio nuovo compagno che è nata l'[...].
ADR: lui ogni tanto mi manda dei messaggi dicendo: domani vengo a prender domani devo _2 venuto a prenderlo ma nei fatti non c'è mai stata una visita.
Faccio la barista e guadagno 700,00 euro in busta.
L'auu per i due figli al 100% sono 400,00 euro, L'ultima volta che l'ho sentito, tanto tempo fa, mi ha detto che lavorava come aiuto cuoco. So che fa un part time ma non so nulla di preciso. Noi non ci sentiamo per niente. Ho fatto la carta di identità senza espatrio. Tanto all'estro non vado
Per la scuola ho firmato sempre io.
Lui non ha mia fatto nulla. Le maestre non sanno neppure chi sia il padre
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte convenuta a precisare le conclusioni, precisate come trascritte in epigrafe
Previa interlocuzione con parte convenuta e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che con il contegno serbato si aprima sia in data successiva all'instaurazione del giudizio per la allegata volontà di vedere il figlio, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti oltre ad avere avuto dal 2015, dalla fine della relazione con la madre, incontri solo sporadici con il minore nell'ultimo periodo, ha disatteso gli accordi presi con la ex compagna per costruire una relazione con disattendendo _1 gli impegni di visita assunti nonché gli impegni economici. In ultimo non è comparso all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. così dimostrando per fatti il proprio disinteresse rispetto alla ripresa di una relazione con il figlio ed alla volontà allegata in ricorso di poter essere presente nella sua vita
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (8 anni) nella irreperibilità/ inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con la il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri;
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua anche vista l'età del minore
Con riferimento al mantenimento della prole
• che all'udienza del 5 novembre 2024 i genitori avevano concordato che il padre decorrere dalle mese di Ottobre corrispondesse alla madre l'importo mensile di euro 250, quale contributo al mantenimento ordinario per , oltre al 50% delle spese straordinarie _1 come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano. La madre potrà continuare a percepire
l'assegno unico al 100%.
• che le concordi determinazioni dei genitori manifestate avanti al Got devono essere recepite in sentenza in quanto risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al bambino condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione come concordemente valutate dai genitori alla luce delle complessiva capacità economiche emergenti in atti. Si precisa che al disposto affido super esclusivo alla madre non può fare seguito un immediato e non concertato impegno economico paterno con riferimento alle spese extra assegno decise dalla affidataria. Deve, pertanto, essere precisato che, fermo l'immeditato impegno economico di entrambi rispetto alle spese che non richiedono il preventivo consenso, il padre sarà tenuto a contribuire nelle spese che richiedono il preventivo consenso nei limiti in cui sia in accordo. In caso di disaccordo, la madre per ben potrà dare corso alla sua determinazione esclusiva ma non potrà richiedere al padre il 50% dei costi conseguenti;
• che l 'obbligo di contrbuzione dovrà farsi decorrere dalla domanda materna e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte istante e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento del deposito della comparsa di costituzione;
Con riferimento alle spese di lite
• che visto l'esito del giudizio nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_3
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma Parte_2
IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: 1. Affida nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_3 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di _ e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'inetresse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (anni)
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Parte_3 ottobre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 10 di ogni mese l'importo di 250,00 € mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione ottobre 2025 ;
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite
Provvedimento immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. HI Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai