Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 02/04/1978, residente in V. SAPELLO 33/7 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BAGNERA
MARIUCCIA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 10/10/1972, residente in V. VOLTRI 12/30
GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
ZAMPORLINI SIMONA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ARENZANO il 04/07/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 16/05/2019 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ARENZANO il
04/07/2015 dai Signori:
e Parte_1 Parte_3
[...]
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori PE nel rispetto della parità del ruolo genitoriale di entrambi e delle esigenze e necessità della ragazzina, già residente con il padre sarà collocata in modalità predominante presso il medesimo in Genova, Via Voltri 12/30. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Le decisioni di ordinaria amministrazione afferenti la quotidianità, saranno, invece, prese autonomamente da ciascun genitore, nei periodi in cui avranno la figlia con sé.
2) La madre potrà vedere la figlia secondo i propri desideri, previo avviso al padre e accordo con la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ludici, sportivi e ricreativi della minore e con in turni di lavori della genitrice. In ogni caso, salvo diverso accordo tra i coniugi, la madre vedrà e terrà con sé PE un pomeriggio alla settimana compreso il pasto serale con pernottamento ed ogni fine settimana alternato dal venerdì dopo la scuola, quindi alle 13:40, alla domenica sera (dopo cena). Nelle settimane i cui week-end spetteranno al padre, la madre vedrà e terrà con sé la figlia minore due pomeriggi alla settimana, compreso il pasto serale, anche non consecutivi e con pernottamento e anche senza se richiesto da Eventuali modifiche di orario, giorni e PE pernottamenti saranno concordati dai genitori nel rispetto dell'evoluzione e tappe di crescita, esigenze e volontà di Le festività principali, natalizie, PE pasquali, compleanni seguiranno il regime dell'alternanza. La figlia minore trascorrerà con la madre due settimane (anche non consecutive) nel corso delle vacanze estive, periodi da concordarsi tra i genitori nel rispetto dell'interesse e delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi dei genitori stessi. Gli stessi periodi spetteranno al padre. In tali periodi è sospeso il diritto di visita per l'altro genitore. Il periodo di ferie estive prescelto dovrà essere concordato tra i genitori e comunicato per iscritto reciprocamente con congruo preavviso (e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno). I coniugi danno atto di
3 avere parlato con la figlia minore e di avere regolamentato il suddetto regime di visita dopo aver ascoltato le opinioni ed i desideri manifestati dalla medesima.
I coniugi si impegnano, in occasione della permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro, a che svolga gli obblighi scolastici e quindi i compiti PE assegnati.
3) la figlia maggiorenne con residenza formale presso il padre ma Per_2 attualmente e temporaneamente presso la abitazione materna (di esclusiva proprietà della Sig.ra che l'ha acquistata contrendo mutuo ipotecario n. Pt_1
0036401643 contratto la Intesa Sanpaolo, agenzia di Genova Voltri) ove convive con il compagno è indipendente economicamente e si coordinerà in piena autonomia con la madre ed il padre per individuare la migliore frequentazione possibile compatibilmente con i suoi impegni e quelli materni e paterni.
4) la Sig.ra verserà al Sig. a mezzo bonifico (IBAN IT 12C Pt_1 Parte_2
0306901 4081 000 00060581) ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 100,00.=, somma PE che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat unitamente alla metà dell'assegno unico;
5) Le spese straordinarie, stabilite secondo i criteri adottati dal verbale di riunione dei Magistrati del Tribunale di Genova in data 15 settembre 2016 e da intendersi qui integralmente richiamato e dato per ritrascritto, per la figlia saranno ripartite tra i genitori in misura pari all'80% a carico del padre e PE al 20% a carico della madre la quale le corrisponderà al padre a richiesta documentata della spesa preventivata ovvero le rimborserà nel mese successivo a quello in cui saranno state sostenute dal padre;
6) qualora la figlia minorenne nel corso del tempo dovesse manifestare PE in modo inequivoco ad entrambi i genitori il desiderio di modificare la propria collocazione predominante, la medesima potrà trasferirsi presso la madre permanendo le modalità di frequentazione attuali come sopra delineate, ma nei confronti del padre anziché della madre.
Le spese straordinarie rimarranno invariate nella ripartizione per la figlia PE
(80% a carico del padre e al 20% a carico della madre) come l'assegno unico rimarrà suddiviso al 50% per ciascun genitore.
4 L'assegno di mantenimento a carico del padre per da corrispondere alla PE madre entro il giorno 15 di ogni mese sarà commisurato in ragione e proporzione della situazione economica e reddituale dei genitori e comunque non inferiore ad
€ 100,00 con la rivalutazione ISTAT aggiornata dalla prima applicazione degli indici ad allora.
6) Le clausole di cui all'atto introduttivo si intendono di immediata attuazione.
7) Le parti si scambiano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o equipollente documento per l'estero per sé o per la figlia minore.
8) Le Parti si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti;
9) Le spese legali relative alla presente procedura e delle parti saranno sostenute integralmente dal signor ” Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015, Numero 41, Parte II, Serie c, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 19/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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