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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Di Stefano Valeria Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 90/2022 R.G., promossa
da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio degli avv.ti Sebastiano
Grillo e Alessandro Munzone che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti.
appellante
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Catania, presso lo studio dell'Avv. Santo Li Volsi
appellato
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato;
differenze retributive All'udienza del 13.3.2025 la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 3.2.2022 l'appellante impugnava la sentenza n. 33/2022
del Tribunale di Catania -Sez. Lavoro del 11/01/2022, notificata in data 17.01.2022,
per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Fissata l'udienza di trattazione al 23.1.2025 - in osservanza dell'art. 127 ter cpc –
nessuna delle parti depositava note scritte.
La Corte, con ordinanza debitamente comunicata alle parti, rinviava all'udienza del 13.3.2025 che si svolgeva nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Alla data del 13.3.2025, nessuna delle parti ha provveduto al deposito di note per trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il giudizio va dichiarato estinto e la causa cancellata dal ruolo, ai sensi degli artt.
127 ter c.p.c. e 309 c.p.c., non avendo nessuna delle parti depositato note di trattazione scritta nei termini assegnati né per l'udienza del 23.1.2025, né per quella odierna.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del
13.3.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Di Stefano Valeria Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 90/2022 R.G., promossa
da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio degli avv.ti Sebastiano
Grillo e Alessandro Munzone che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti.
appellante
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Catania, presso lo studio dell'Avv. Santo Li Volsi
appellato
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato;
differenze retributive All'udienza del 13.3.2025 la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 3.2.2022 l'appellante impugnava la sentenza n. 33/2022
del Tribunale di Catania -Sez. Lavoro del 11/01/2022, notificata in data 17.01.2022,
per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Fissata l'udienza di trattazione al 23.1.2025 - in osservanza dell'art. 127 ter cpc –
nessuna delle parti depositava note scritte.
La Corte, con ordinanza debitamente comunicata alle parti, rinviava all'udienza del 13.3.2025 che si svolgeva nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Alla data del 13.3.2025, nessuna delle parti ha provveduto al deposito di note per trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il giudizio va dichiarato estinto e la causa cancellata dal ruolo, ai sensi degli artt.
127 ter c.p.c. e 309 c.p.c., non avendo nessuna delle parti depositato note di trattazione scritta nei termini assegnati né per l'udienza del 23.1.2025, né per quella odierna.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del
13.3.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Marcella Celesti