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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 922/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5915/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026578388000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2021 deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione CA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 27.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava per la prima volta (e, pertanto, tardivamente) la procedura di riscossione di cui alla L.R. 56/23 e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio;
depositava, altresì, giurisprudenza di questa Corte
a conforto delle proprie argomentazioni difensive.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come evidenziato dalla Regione CA nelle controdeduzioni, nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione.
L'atto impugnato, difatti, veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Deve, di contro, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione.
La cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 24.7.2025 con consegna al destinatario;
né, dalal documentazione prodotta da AD e Regione CA, risulta una diversa (e precedente) data di consegna all'ufficio postale così da potersi ritenere l'applicazione del principio della scissione degli effetti
(tra notificante e notificato) della notificazione.
In tale contesto la notifica (tra l'altro la documentazione depositata dalla Regione CA attiene ad altro atto ed altro contribuente) della cartella di pagamento interveniva quando risultava inutilmente decorso il termine prescrizionale triennale posto dalla normativa vigente in materia di tasse automobilistiche.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico di AD e Regione CA in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio CA – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5915/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026578388000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2021 deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione CA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 27.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava per la prima volta (e, pertanto, tardivamente) la procedura di riscossione di cui alla L.R. 56/23 e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio;
depositava, altresì, giurisprudenza di questa Corte
a conforto delle proprie argomentazioni difensive.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come evidenziato dalla Regione CA nelle controdeduzioni, nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione.
L'atto impugnato, difatti, veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Deve, di contro, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione.
La cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 24.7.2025 con consegna al destinatario;
né, dalal documentazione prodotta da AD e Regione CA, risulta una diversa (e precedente) data di consegna all'ufficio postale così da potersi ritenere l'applicazione del principio della scissione degli effetti
(tra notificante e notificato) della notificazione.
In tale contesto la notifica (tra l'altro la documentazione depositata dalla Regione CA attiene ad altro atto ed altro contribuente) della cartella di pagamento interveniva quando risultava inutilmente decorso il termine prescrizionale triennale posto dalla normativa vigente in materia di tasse automobilistiche.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico di AD e Regione CA in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio CA – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.