Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 922
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico, poiché la legge regionale in questione permette l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché la notifica della cartella di pagamento è avvenuta dopo il decorso del termine triennale previsto dalla normativa vigente in materia di tasse automobilistiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 922
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 922
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo