Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 57 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, rimessa al collegio per la decisione dal consigliere istruttore all'esito dell'udienza celebrata in data 13.3.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 503/2023, pubblicata il 14.6.2023, vertente
TRA
Avv. NO LUIGI (cod. fisc.: ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso da se medesimo e, in virtù di procura a margine dell'appello, dall'avv. Gregorio
Barba, nel cui studio, in Cosenza, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE =
CONTRO
(cod. fisc.: , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso, in virtù di procura da intendersi rilasciata a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 8.10.2024, dall'avv. Denise Via, nel cui studio, in Spezzano della Sila, ha eletto domicilio;
- APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE =
Sulle seguenti conclusioni: per entrambe le parti rassegnate, conformemente, all'udienza del 13.3.2025:
“…Entrambe le parti chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce e alle condizioni di cui al verbale di conciliazione”.
1
CA IG ha proposto appello avverso la sentenza n. 503/2023, pubblicata il
14.6.2023, con cui il Tribunale di Paola, pronunciandosi sulla domanda di rivendica proposta da e sulle domande riconvenzionali di declaratoria della Controparte_1 proprietà dei beni indicati a p. 3 dell'atto di citazione quantomeno per maturata usucapione, nonché di declaratoria della nullità delle disposizioni di ultima volontà di
, e di nullità, illegittimità, inefficacia delle relative trascrizioni, volture Controparte_2 catastali e frazionamenti, ha rigettato l'una e le altre, compensando le spese.
Il gravame attingeva, evidentemente, i capi della pronuncia relativi al rigetto delle riconvenzionali.
Nel costituirsi in giudizio, ha proposto, a sua volta, appello Controparte_1
incidentale avverso il capo della sentenza reiettivo delle proprie domande.
Nel corso del giudizio le parti sono pervenute ad un accordo confluito in un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal consigliere istruttore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c., in cui, premesso il contenuto delle rispettive istanze e difese e richiamate le fasi della vicenda processuale, si legge:
“ARTICOLO 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ARTICOLO 2) Il Dott. riesaminate e approfondite le censure Controparte_1 proposte dal germano Avv. IG NO con l'atto di appello del 12.01.2024 introduttivo del presente gravame, al fine di comporre e definire il contenzioso pendente riconosce e dichiara: A) di rinunciare irrevocabilmente all'appello incidentale proposto con il patrocinio dell'Avv. Giovanni COSCARELLA nel medesimo giudizio di appello n. 57/2024 R.G.A.C. pendente davanti alla Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza n. 503/2023 resa nel giudizio n. 2606/2014 R.G.A.C. dal Tribunale Ordinario di Paola in composizione monocratica nella persona del G.U. dott. IG Varrecchione in data
13/14.06.2023, Repert. n. 525/2023 del 14.06.2023; B) di rinunciare irrevocabilmente agli effetti derivanti a suo favore dall'anzidetta sentenza n. 503/2023 resa nel giudizio n. 2606/2014 RGAC dal Tribunale di Paola in composizione monocratica in persona del G.U. dott. IG Varrecchione in data
13/14.06.2023, Rep. n. 525/2023 del 14.06.2023, nonché dagli accertamenti effettuati e dalle conclusioni rassegnate negli elaborati peritali provvisorio e definitivo redatti e depositati nell'ambito del medesimo giudizio di 1° grado n. 2606/2014 RGAC Tribunale Paola dal CTU dott. da ultimo in data 04.06.2020; Persona_1 C) che i beni immobili oggetto dell'anzidetto contenzioso giudiziale allo stato pendente con il proprio germano Avv. IG NO attualmente davanti alla Corte di Appello di Catanzaro n. 57/2024 RGAC, riportati alla pag. 3 dell'atto di citazione in primo grado n. 2606/2014 RGAC Tribunale di Paola prime cure e per le quote di titolarità specificate nella narrativa della comparsa costitutiva con domande
2 riconvenzionali depositata in prime cure, altresì riportate nell'atto di ap-pello iscritto e pendente al n. 57/2024 RGAC davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, sono di titolarità e possesso esclusivo del medesimo germano Avv. IG NO in virtù dei seguenti atti negoziali e titoli giudiziali tutti passati in giudicato:
- scrittura privata traslativa di proprietà dell'08.04.1990 stipulata tra il prof.
(preteso dante causa dell'attore) e l'Avv. IG CA, art. 2 e Controparte_2 relative postille 1-2 “trasferisce”, regolarmente registrata e trascritta, la cui autenticità della autografia e validità traslativa sono state accertate dal Tribunale Ordinario di Paola in composizione collegiale con sentenza n. 530/2000 del 09.12.2000, trascritta in data 07.05.2001 ai nn. 9726 R.G. – 7621 R.P., confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro Sezione Prima Civile con sentenza n. 512/2005 dell'08.06.2005, irrevocabili in esito a sentenza della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile n.
9468/2012 depositata in data 03.05/11.06.2012, riflettenti i seguenti beni: terreni censiti in catasto del Comune di Paola fg. 16 p.lle originarie 1422 – 186 - 324 e 643; fabbricati censiti in catasto del Comune di Paola fg. 16 p.lle originarie 327 sub 1-2-3,
326 sub 2 e 8;
- scrittura privata traslativa di proprietà del 16.01.1994 stipulata tra il prof. P_
(preteso dante causa dell'attore) e l'Avv. IG CA, regolarmente
[...] registrata e trascritta, la cui autenticità della autografia e validità traslativa sono state accertate dal Tribunale Ordinario di Paola in composizione collegiale con sentenza n.
531/2000 del 09.12.2000 trascritta in data 07.05.2001 ai nn. 9727 R.G. - 7622 R.P., confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro Sezione Prima Civile con sentenza n. 511/2005 dell'30.05.2005, irrevocabili in esito a sentenza della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile n. 9469/2012 depositata in data 11.06.2012, riflettenti i seguenti beni: fabbricati censiti in catasto del Comune di Paola fg. 16 p.lle originarie 187 sub 3-35-24-27-28, 639 sub 58-1-2;
- sentenza n. 757/2008 del 13.08.2008 emessa dal Tribunale di Paola in composizione monocratica, in persona del G.U. dott. Paolo Scognamiglio, irrevocabile per mancata impugnazione, che ha rigettato le domande proposte da nei confronti Controparte_2 di IG NO di nullità delle anzidette scritture private traslative della proprietà tra essi stipulate in data 08.04.1990 e 16.01.1994;
- sentenze della Corte di Appello di Catanzaro Prima Sezione Civile n. 511/2005 del
30.05/08.06.2005 (relativa alla scrittura privata traslativa stipulata in data 16.01.1994 con ) e n. 512/2005 del 30.05/08.06.2005 (relativa alla scrittura Controparte_2 privata traslativa stipulata in data 08.04.1990 con ), ambedue Controparte_2 passate in giudicato all'esito delle citate sentenze della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile n. 9468/2012 e n. 9469/2012 rese tra gli stessi
[...]
e CA IG con espressa statuizione di inammissibilità dei ricorsi per P_ cassazione proposti da
contro
CA IG per "....intervenuta Controparte_2 definizione di ogni questione sulla validità del negozio controverso..." che "...comporta la sopravvenuta cessa-zione di ogni interesse, per sopraggiunto giudicato sul relativo oggetto" (cioè, sentenza del Tribunale di Paola G.U. dott. Paolo Scognamiglio n. 757 del 13.08.2008, riflettente entrambe le scritture private traslative);
- Relazione a firma del Notaio datata 24.10.2017 e nota di Persona_2 chiarimenti datata 03.11.2017 circa l'inesistenza di trascrizioni contro l'Avv. IG CA in ordine agli immobili oggetto del presente atto, mentre esistono le trascrizioni a favore del medesimo Avv. IG NO per gli stessi beni in virtù delle scritture private traslative stipulate il 16.01.1994 e il 08.04.1990 con P_
3 e delle sentenze irrevocabili di accertamento della autenticità delle relative P_ sottoscrizioni;
- sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione Seconda Civile del 30.04.2018 n. 10351 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in ragione dell'intervenuto accertamento con autorità di giudicato di ogni questione sulla validità, autenticità, sottoscrizione ed effetti giuridici della scrittura privata traslativa del 08.04.1990 che costituisce il titolo di provenienza e titolarità esclusiva dei beni immobili oggetto del presente giudizio in capo all'Avv. IG NO;
- sentenza irrevocabile del Tribunale di Paola G.U. dott. IG Varrecchione n.
696/2021, resa nel giudizio n. 1740/2008 introdotto da
contro
Controparte_1
NO IG nella sua qualità di comproprietario dell'ex Cinema Cilea e del fondo in località Fiumicello (p.lle 186 e 643), a dimostrazione della esistenza, sussistenza e persistenza esclusivamente in capo all'Avv. IG NO del titolo di proprietà e possesso esclusivo, definitivamente negato al dott. CP_1 sui disquisiti beni siti in Paola;
[...]
- in ogni caso, per maturata usucapione ultraventennale.
ARTICOLO 3) Il Dott. dichiara e conviene che sono nulli e Controparte_1 inefficaci per mancanza di oggetto e in quanto a non domino le disposizioni di ultima volontà di a favore del Dott. riprodotte nel Controparte_2 Controparte_1 testamento pubblico per notaio da San Marco Argentano ricevuto Persona_3 in data 14.01.2004 rep. 964 e atto pubblico del 15.06.2010 rep. 82906/33026, nella parte in cui ha ad oggetto gli immobili ubicati in Paola e riportati in Catasto fabbricati al foglio numero 16 particelle: numero 187 sub 24, 187 sub 27, 187 sub 28, 187 sub 25, 187 sub 26, 187 sub 44, 187 sub 45, 187 sub 33; numero 639 sub 1, 639 sub 2, 639, scheda numero 238/74; numero 327 sub 2, 327 sub 3 Corso Roma civici 12, 14, 16, 18
(ex Cinema Cilea, oggetto di procedimenti RGAC 1094/2020 – 1125/2020 -
1367/2021); ed in agro del Comune di Paola (CS), censiti in Catasto Terreni al foglio 16, particelle: 1422 di 22 are 40 centiare;
186, 85 are 40 centiare;
324, 56 are 70 centiare;
643, 12 are 50 centiare.
Poiché a seguito della pubblicazione di detto testamento, sono state effettuate presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di pubblicità immobiliare (ex Conservatoria) di
Cosenza: (i) in data 25 giugno 2010 ai numeri 20803 rg. e 144335 rp.; (ii) in data 15 settembre 2017 ai numeri 20490 rp. e 24780 rg.; (iii) in data 21 settembre 2017 ai numeri 25182 rg. e 20759 rp., trascrizioni aventi ad oggetto “acquisto a titolo di legato” contro ed a favore di dovrà Controparte_2 Controparte_1 procedersi ad annotare, a margine delle citate trascrizioni, la inefficacia o, in ogni caso, l'invalidità delle citate trascrizioni nella parte concernente i citati immobili. Conseguentemente, il Dott. autorizza l'anzidetta annotazione Controparte_1
a margine delle trascrizioni sopra citate con esonero per la competente Agenzia del
Territorio e dei relativi Funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 4) Il Dott. dichiara e conviene che sono nulli e Controparte_1 inefficaci, altresì: a) la voltura n. 216531/2011 in atti dal 09.11.2011 prot. Cs 0378020;
b) il trasferimento mortis causa a mio favore della titolarità dei beni controversi per cui è giudizio specificati a pag. 3 dell'atto di citazione in primo grado n. 2606/2014 RGAC Tribunale di Paola;
4 c) le relative trascrizioni, volture catastali e frazionamenti posti in essere sia a nome di che a nome in virtù e in esecuzione del Controparte_2 Controparte_1 richiamato testamento pubblico proveniente dal prof. ; per l'effetto Controparte_2 consente e autorizza l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Cosenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alle relative cancellazioni a nome Dott. ed al ripristino delle originarie trascrizioni a nome del Controparte_1 germano Avv. IG NO;
d) le trascrizioni del 19.04.2002 ai nn. 8576 R.G. - 6862 R.P. e dell'08.08.2002 ai nn. 17850 R.G. - 13842 R.P., ambedue eseguite in favore di e
contro
Controparte_2 CA IG;
per l'effetto consente e autorizza l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Cosenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alle relative cancellazioni a nome Dott. ed al ripristino delle originarie Controparte_1 trascrizioni a nome del germano Avv. IG NO. ARTICOLO 5) Il Dott. dichiara altresì di non avere alcuna Controparte_1 pretesa, azione o ragione per nessun titolo sui beni immobili oggetto del richiamato contenzioso giudiziale in appello n. 57/2024 RGAC. L'anzidetto giudizio di appello n. 57/2024 RGAC sarà definito ed estinto mediante stipula di verbale di conciliazione in presenza davanti alla Corte di Appello di Catanzaro con compensazione integrale di spese e competenze legali e di c.t.u..
A tal fine sottoscrivono il presente verbale i procuratori delle parti per rispettiva rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma 8 L. 247/2012.
ARTICOLO 6) Ai fini della registrazione del verbale di conciliazione da stipulare sarà dichiarato che il valore complessivo non supera la franchigia prevista dalla legge pari ad euro 50.000,00 in ragione della modifica dell'oggetto del presente giudizio, non consistente in trasferimento di beni bensì limitato unicamente al riconoscimento della nullità a non domino del testamento e delle trascrizioni a favore di CP_1
e della contestuale validità ed efficacia traslativa delle scritture private e
[...] trascrizioni a favore di NO IG già accertata mediante i titoli giudiziali irrevocabili richiamati all'art. 2 che precede;
ARTICOLO 7) Le parti convengono e si obbligano reciprocamente ad intervenire in ogni atto che dovesse rivelarsi utile o necessario al fine della esecuzione della pubblicità immobiliare presso i competenti Uffici (Agenzia del Territorio Servizio di pubblicità immobiliare) conseguente agli accordi documentati del presente atto. ARTICOLO 8) Si dà atto che il presente verbale di conciliazione è stato redatto dai difensori costituiti delle parti.”. Il suddetto verbale costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 c.p.c., titolo esecutivo.
Pertanto, in conformità alla concorde richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali, in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da CA IG avverso la sentenza del Tribunale di Paola n.
503/2023, pubblicata il 14.6.2023, nonché sul gravame incidentale proposto da
5 avverso la medesima pronuncia, ogni contraria istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. dà atto che le parti sono pervenute ad un accordo, trasfuso nel verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 13.3.2025 e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere, in forza dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, come da accordi;
3. onera il Dirigente dell'Agenzia delle Entrate-Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare competente per territorio di procedere, ove occorra, alle trascrizioni, cancellazioni e volture conseguenti al verbale di conciliazione e alla presente sentenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'11.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
6