Articolo 26 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 giugno 1985
Art. 26. Insediamento del consiglio di amministrazione
e norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente.
La gestione dell'ente "Ferrovie dello Stato" secondo le modalita' previste dagli articoli precedenti ha inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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