Art. 26. Insediamento del consiglio di amministrazione
e norma transitoria
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente.
La gestione dell'ente "Ferrovie dello Stato" secondo le modalita' previste dagli articoli precedenti ha inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
e norma transitoria
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente.
La gestione dell'ente "Ferrovie dello Stato" secondo le modalita' previste dagli articoli precedenti ha inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.