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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRINI Parte_1 C.F._1
SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, viale 2 Giugno n. 11, Cascina (PI)
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con l'intervento del PM in sede avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, unica costituita: “sia dichiarata cessata la materia del contendere in punto di assegno divorzile con condanna del resistente al Parte_2
pagamento delle spese processuali (per la fase di studio ed introduttiva a favore dello Stato
Italiano e per la fase successiva di trattazione e decisione a favore della ricorrente).
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ritualmente notificato, allegava di avere contratto il 16 settembre Parte_1
2015 matrimonio con rito civile a Città Sant'Angelo con dall'unione con Parte_2
il quale non nascevano figli. Deduceva, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 25/2022, resa in data 12.01.2022, r.g. n.
154/18. Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto tra le parti ponendo a carico del resistente l'onere di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 350,00, più Istat, a conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Nella fase presidenziale, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2 personalmente all'udienza del 7 giugno 2023, all'esito della quale venivano adottati provvedimenti provvisori, che prevedevano l'onere per il resistente di corrispondere mensilmente, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 250,00, più Istat. La causa, a questo punto, veniva rimessa innanzi al giudice istruttore.
All'udienza di prima comparizione fissata per il 12 dicembre 2023, tenutasi in modalità cartolare, il difensore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva sullo status e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il Tribunale con sentenza n. 1542/2023 provvedeva a dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , celebrato in Città Parte_1 Parte_2
Sant'Angelo, il giorno 16 settembre 2015, con atto iscritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Città Sant'Angelo, al n.12, parte I, serie, anno 2015, rimettendo contestualmente la causa sul ruolo per il prosieguo.
Con note del 22 ottobre 2024, parte attrice dava atto di aver reperito un'occupazione (con contratto a tempo indeterminato come autista di camion presso la società Monteleone Group srl corrente in Livorno via dei Meterassai n. 1) e, in ragione dei gravosi accertamenti – ancora da effettuare- sulla situazione economica del resistente, emigrato all'estero, rinunciava all'assegno di mantenimento insistendo però per la condanna alle spese.
Sulle conclusioni formulate dalla parte ricorrente, per come sopra riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, e decisa a mezzo della seguente sentenza.
pagina 2 di 4 -.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di scioglimento del matrimonio richiamando a tal fine quanto previsto (nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n.
1542/2023 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Il Tribunale non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere in punto di domanda dispiegata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna dell'ex coniuge alla corresponsione di un assegno di mantenimento. Infatti, la ricorrente dichiarava di aver reperito, dopo mille difficoltà e peripezie, un lavoro stabile e dignitoso tale da permetterle di uscire da quella situazione di indigenza che caratterizzava il periodo precedente l'introduzione del giudizio di divorzio. Invero per buona parte del giudizio la signora non aveva un'occupazione stabile con grave nocumento per le proprie finanze, tanto da essere ammessa al gratuito patrocinio. La rinuncia alla domanda di mantenimento rende però superflua ogni statuizione sul punto con contestuale declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in ogni fase del procedimento, e sin anche in sede di comparsa conclusionale, poiché a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del procedimento (ex multis
Tribunale di Catania, sezione terza civile, sentenza 9 gennaio 2025).
La rinuncia alla domanda, comunque, impone la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ora, parte ricorrente insiste per la condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite a favore dello Stato, per le sole fasi di studio ed introduttiva, e a favore di essa parte ricorrente per la fase successiva di trattazione e decisione. Non v'è dubbio che il comportamento del resistente abbia provocato la necessità da parte della ricorrente, di adire l'intestato Tribunale.
Si ritiene che le spese di lite - avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente (ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, limitatamente al periodo di ammissione, in misura da quantificarsi con separato provvedimento, e in favore della resistente per le pagina 3 di 4 restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n.
727/2023 così provvede: preliminarmente,
RICHIAMA E CONFERMA la sentenza resa da questo stesso adito Tribunale col n. 1542/2023.
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite da quantificarsi con separato provvedimento in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito per le sole fasi di studio e introduttive.
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite a favore della ricorrente che quantifica, per le restanti fasi, in euro 1.896,58, oltre spese generali (15% sul compenso totale) Iva e Cap come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 31 marzo 2025.
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRINI Parte_1 C.F._1
SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, viale 2 Giugno n. 11, Cascina (PI)
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con l'intervento del PM in sede avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente, unica costituita: “sia dichiarata cessata la materia del contendere in punto di assegno divorzile con condanna del resistente al Parte_2
pagamento delle spese processuali (per la fase di studio ed introduttiva a favore dello Stato
Italiano e per la fase successiva di trattazione e decisione a favore della ricorrente).
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ritualmente notificato, allegava di avere contratto il 16 settembre Parte_1
2015 matrimonio con rito civile a Città Sant'Angelo con dall'unione con Parte_2
il quale non nascevano figli. Deduceva, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 25/2022, resa in data 12.01.2022, r.g. n.
154/18. Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto tra le parti ponendo a carico del resistente l'onere di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 350,00, più Istat, a conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Nella fase presidenziale, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2 personalmente all'udienza del 7 giugno 2023, all'esito della quale venivano adottati provvedimenti provvisori, che prevedevano l'onere per il resistente di corrispondere mensilmente, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 250,00, più Istat. La causa, a questo punto, veniva rimessa innanzi al giudice istruttore.
All'udienza di prima comparizione fissata per il 12 dicembre 2023, tenutasi in modalità cartolare, il difensore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva sullo status e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il Tribunale con sentenza n. 1542/2023 provvedeva a dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , celebrato in Città Parte_1 Parte_2
Sant'Angelo, il giorno 16 settembre 2015, con atto iscritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Città Sant'Angelo, al n.12, parte I, serie, anno 2015, rimettendo contestualmente la causa sul ruolo per il prosieguo.
Con note del 22 ottobre 2024, parte attrice dava atto di aver reperito un'occupazione (con contratto a tempo indeterminato come autista di camion presso la società Monteleone Group srl corrente in Livorno via dei Meterassai n. 1) e, in ragione dei gravosi accertamenti – ancora da effettuare- sulla situazione economica del resistente, emigrato all'estero, rinunciava all'assegno di mantenimento insistendo però per la condanna alle spese.
Sulle conclusioni formulate dalla parte ricorrente, per come sopra riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, e decisa a mezzo della seguente sentenza.
pagina 2 di 4 -.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di scioglimento del matrimonio richiamando a tal fine quanto previsto (nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n.
1542/2023 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Il Tribunale non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere in punto di domanda dispiegata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna dell'ex coniuge alla corresponsione di un assegno di mantenimento. Infatti, la ricorrente dichiarava di aver reperito, dopo mille difficoltà e peripezie, un lavoro stabile e dignitoso tale da permetterle di uscire da quella situazione di indigenza che caratterizzava il periodo precedente l'introduzione del giudizio di divorzio. Invero per buona parte del giudizio la signora non aveva un'occupazione stabile con grave nocumento per le proprie finanze, tanto da essere ammessa al gratuito patrocinio. La rinuncia alla domanda di mantenimento rende però superflua ogni statuizione sul punto con contestuale declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in ogni fase del procedimento, e sin anche in sede di comparsa conclusionale, poiché a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben potrà essere fatta nelle fasi conclusive del procedimento (ex multis
Tribunale di Catania, sezione terza civile, sentenza 9 gennaio 2025).
La rinuncia alla domanda, comunque, impone la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ora, parte ricorrente insiste per la condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite a favore dello Stato, per le sole fasi di studio ed introduttiva, e a favore di essa parte ricorrente per la fase successiva di trattazione e decisione. Non v'è dubbio che il comportamento del resistente abbia provocato la necessità da parte della ricorrente, di adire l'intestato Tribunale.
Si ritiene che le spese di lite - avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente (ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, limitatamente al periodo di ammissione, in misura da quantificarsi con separato provvedimento, e in favore della resistente per le pagina 3 di 4 restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n.
727/2023 così provvede: preliminarmente,
RICHIAMA E CONFERMA la sentenza resa da questo stesso adito Tribunale col n. 1542/2023.
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite da quantificarsi con separato provvedimento in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito per le sole fasi di studio e introduttive.
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite a favore della ricorrente che quantifica, per le restanti fasi, in euro 1.896,58, oltre spese generali (15% sul compenso totale) Iva e Cap come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 31 marzo 2025.
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4