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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
IX Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 11413/2024 vertente tra:
nata a [...] il [...], cittadina serba, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Vilardi come da delega in atti C.F._1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I. emesso dal Questore della provincia di Torino del 19.4.2024 notificato in data 29.5.2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in atti, nata a [...] il Parte_1
19.06.1980, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Torino del 19.4.2024, chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2, lett. c) d.lgs. 286/98.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: di essere cittadina serba, di essere nata Italia
e di aver ivi sempre vissuto;
di vivere, in particolare, in Collegno (TO) presso un alloggio ATC assegnato al compagno convivente apolide;
di convivere con il compagno Parte_2
e con i due figli più giovani nata a [...] il [...], cittadina Persona_1 serba, e , nato a [...] il [...], neomaggiorenne e da poco divenuto cittadino italiano;
Per_2 di vivere nello stesso alloggio anche con i tre nipoti cittadini italiani, figli del figlio e della compagna ( Parte_3 Controparte_2 Parte_4
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Per_3 Parte_5 il 15.04.2016); di essersi sempre occupata dei nipoti con lei conviventi;
che questi e la figlia ancora minorenne della ricorrente frequentano la scuola in Italia;
che la nipote ha una invalidità in ragione di un ritardo mentale di media gravità ed un disturbo reattivo dell'attaccamento alla figura materna, con compromissione del percorso dello sviluppo;
che anche il compagno della ricorrente, apolide, è affetto da una ipoacusia bilaterale che ha condotto a diversi interventi di timpanoplastica bilaterale e al posizionamento di un impianto acustico nell'orecchio sinistro e che pertanto egli ha sviluppato un deficit cognitivo di grado medio che lo rende poco autosufficiente e dipendente dalla compagna in molte delle sue operazioni quotidiane;
che anche il figlio neomaggiorenne della ricorrente, , da Per_2 poco divenuto italiano, ha una lieve disabilità cognitiva che in passato ha portato alla sua certificazione come minore invalido, attualmente in fase di rivalutazione;
che tutto il nucleo familiare
è seguito dai Servizi Sociali del COS - Consorzio Ovest Solidale;
di aver svolto attività lavorativa dipendente nel settore delle pulizie;
di essere in regime di detenzione domiciliare in espiazione di una lunga pena per un cumulo di sentenze di condanna per fatti l'ultimo dei quali commesso nel 2020; di aver ottenuto dal 2011 al 2015 il rilascio di un permesso per assistenza minori, in forza di autorizzazione al soggiorno decisa dal Tribunale per i Minorenni di Torino per le condizioni di salute del figlio;
di aver poi ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai Per_2 sensi degli artt. 19, co. 2 lett. c) TUI, quale convivente con i nipoti cittadini italiani, familiari entro il secondo grado, da ultimo scaduto il 09.12.2022. Non si è costituita in giudizio la PA convenuta e, verificata la regolarità dele notificazioni, ne
è stata dichiarata la contumacia a verbale di udienza del 18.2.2025 che precede.
Alla stessa udienza, la difesa della ricorrente ha richiamato allegazioni e documenti di causa e ha chiesto l'accoglimento della domanda e la causa è stata trattenuta in decisione (v. verbale in atti).
In diritto, si rileva che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, la norma di cui all'art. 19 T.U.I. non solo richiede l'effettività del requisito della convivenza, ma consente anche l'espulsione nelle sole ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, T.U.I.: la norma in esame stabilisce infatti che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Ancora, l'art. 28 d.P.R. 394/1999 prevede che
“quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: (…) b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) del testo unico”. Quanto al requisito della convivenza, l'onere della prova grava sullo straniero richiedente e la convivenza deve essere effettiva: nel caso di specie l'effettiva convivenza del ricorrente con il fratello cittadino italiano è da considerare condizione accertata, stante la mancata contestazione sul punto da parte della P.A. nel provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio. E' noto infatti che l'accertamento giurisdizionale da operare in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e questo giudice non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio o del diniego del permesso richiesto non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione procedente, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (sul punto: Cass. n. 10925 del 2019, ove si statuisce che “in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum”. Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale”; si veda anche Cass. n. 14159 del 2017, ove si legge in parte motiva che “oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo”). Nella specie, non risulta contestata nel provvedimento amministrativo impugnato la ricorrenza delle condizioni di parentela e convivenza della ricorrente con il figlio PA, cittadino italiano, e, soprattutto, con i tre nipoti cittadini italiani (parenti di secondo grado) secondo l'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I., condizioni che comportano il divieto di espulsione del cittadino straniero “salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1”. Si evidenzia, pertanto, che il diniego al rilascio del permesso di soggiorno in favore della ricorrente è stato decretato dalla P.A. sulla sola base di un giudizio di pericolosità sociale desunta dai precedenti penali indicati nel provvedimento amministrativo.
In punto di valutazione della pericolosità sociale, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che “in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma
5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (così, ex multis, Cass. n. 17070 del 2018). Pertanto, alla luce di questa interpretazione, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi appena evidenziati, ossia in base agli elementi di fatto aggiornati al momento della decisione e comunque in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali (in questo senso: Cass. n.
7842 del 2021, ove, con particolare riguardo ai precedenti penali del richiedente ha ritenuto che, se questi sono risalenti nel tempo, devono essere considerati “solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità”). Nella specie, la P.A. ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale della ricorrente sulla base di alcuni precedenti penali per fatti commessi tra il 2010 e il 2020 come emerge dagli atti oltre che dal provvedimento amministrativo impugnato, nonché per precedenti di polizia per i quali non risultano comminate condanne. Ne consegue che non possa ritenersi sussistente un giudizio di attualità della pericolosità sociale della ricorrente. A ciò si aggiunga che non pare indicativo dell'attualità della pericolosità della sig.ra il fatto che nei suoi confronti sia stata adottata, nel 2018, una Parte_1 misura amministrativa di prevenzione, quale l'avviso orale del Questore, atteso che le motivazioni sottese a tale decisione sono da rinvenirsi in comportamenti sempre risalenti nel tempo. Infine, deve anche tenersi conto della circostanza per cui la ricorrente ha intrapreso un percorso di inserimento anche lavorativo (v. doc. 13 e 14 allegati al ricorso).
Tuttavia, la ricorrente allo stato non risulta attinto da alcun provvedimento ministeriale di espulsione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, T.U.I., con la conseguenza di doversi ritenere per ciò solo sussistente il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999 per motivi familiari in quanto convivente con il fratello cittadino italiano. Al riguardo, infatti, la norma di cui all'art. 13, comma 1, T.U.I. deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non opera solo in presenza di motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato “alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del , previa notizia al Presidente del Controparte_1
Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto” (in questo senso: Cass. n. 3828 del 2018 ove i Giudici di legittimità si sono interrogati sul se l'applicazione dell'inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, T.U.I. possa essere impedita solo in ragione della pericolosità come declinata dall'art. 13, comma 1, del medesimo Testo Unico o se invece, facendosi riferimento al concetto di pericolosità sociale di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. 30/2007, possa essere presa in considerazione la commissione di gravi reati comuni e hanno ritenuto che al riguardo “appare decisivo porre l'accento sulla indubbia diversità strutturale e morfologica del provvedimento ministeriale, che rimette «all'amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco» (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15693), a fronte del provvedimento prefettizio, che «non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che ... l'espulsione mediante atto del Prefetto ... è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto» (Cass., Sez. Un., 15 settembre 2015, n. 18082). Sicché diviene ineluttabile ritenere — come già fatto da Cass. 29 luglio 2016, n. 15950, pur senza specifico approfondimento del punto, sicché la questione oggi in esame risulta in definitiva nuova;
v. pure Cass. 12 gennaio 2018, n. 701; Cass. 28 giugno 2018, n. 17070, le quali depongono nello stesso senso, ma senza un'espressa presa di posizione — che la formula impiegata dal legislatore, secondo cui, ove lo straniero sia convivente con coniuge cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, «salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1», debba essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro, previa «notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri», all'esito della valutazione comparativa degli interessi in questione”. In conformità al principio di diritto interpretativo appena enunciato: Cass. n. 29665 del 2020; per la giurisprudenza di merito, v. Corte app. Torino del 1.3.2021 n. 231).
Alla luce delle considerazioni tutte svolte, il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato in favore della ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso accertando e dichiarando il diritto di nata Parte_1
a Torino il 19.06.1980, cittadina serba, C.F. , al permesso di C.F._1 soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28 d.P.R. 394/1999; Co
- condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente Parte_1
, nata a [...] il [...], cittadina serba, C.F. delle
[...] C.F._1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli incombenti di rito.
Torino, 20.5.2025
Il Giudice Monica Mastrandrea