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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3309/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3309/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 10,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
l'avv. DE SIMONE CLAUDIO e Per l'avv.
[...] Controparte_1 FOSSATI ALESSANDRO Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 20,12 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3309/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE CLAUDIO e Parte_1 C.F._1
dell'avv. VIGANO' ELIANA ( ) VIALE BIANCA MARIA, 22 20129 ; elettivamente C.F._2 CP_1
domiciliato in VIA QUADRONNO, 4 20122 presso il difensore avv. DE SIMONE CLAUDIO CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5 20121 presso il difensore CP_1
avv. FOSSATI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 15 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, con il Parte_1
quale ha convenuto in giudizio il sito in , via Barzini e Birolli, per sentire Controparte_2 CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - Chiede disporsi la riunione per connessione del presente giudizio con il giudizio pendente innanzi a questo Tribunale RG. N. 23983/2021 Giudice designato
Dott.ssa ZUFFADA Lorenza, per connessione oggettiva e soggettiva, nonché per ragioni di economicità del giudizio ed al fine di evitare contraddittorietà fra i giudicati;
- Sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del
07/06/2021 e dell'11/11/2021 in quanto assunte in violazione della legge per tutti i motivi di cui al presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di impugnazione di cui al presente atto, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima, ovvero annullabili le delibere adottate dal all'assemblea del 07/06/2021 relativamente ai punti 1 e 8, Controparte_3
nonché all'assemblea del 11/11/2021 relativamente ai punti 1,2 e 10b) per le motivazioni di cui in narrativa, e ogni altra delibera o atto connesso, presupposto o conseguente, che dovesse risultare in corso di causa”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo: “In via preliminare: - per tutte le ragioni esposte in CP_1
pagina 3 di 15 atti, respingere la domanda avversaria di sospensione cautelare dell'efficacia della delibera assembleare del 7-6
e del 11-11-2021 siccome infondata in fatto e diritto;
- per tutte le ragioni esposte in atti, respingere la domanda avversaria di riunione del presente giudizio con il diverso procedimento giudizio XIII Sezione Civile – N. R.G.
23983/2021, G.U. dott.ssa Lorenza Adriana Zuffada;
- per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla facoltà di impugnare le delibere assembleari del 7-6 e 11-11-2021 per cui è causa e, per l'effetto, respingere ogni domanda dalla stessa formulata nei confronti del Controparte_2
siccome infondata in fatto e diritto. - per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la carenza di
[...]
interesse ad agire in capo all'attrice in relazione all'impugnazione della delibera assembleare del 7-6 e 11-11-
2021 per cui è causa e, per l'effetto, respingere ogni domanda dalla stessa formulata nei confronti del siccome infondata in fatto e diritto. Nel merito: - per tutte le ragioni sopra esposte, Controparte_2
accertare e dichiarare la legittimità delle impugnate delibere assembleari condominiali del 7-6 e 11-11-2021 e,
per l'effetto, respingere ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del siccome Controparte_2
infondata in fatto e diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio secondo D.M. 55/2014. In
via istruttoria: - disporre, in caso di contestazione, una CTU volta a confermare la ricostruzione della morfologia e della ripartizione delle proprietà superficiarie del Villaggio IN, nonché, della titolarità della proprietà
delle strade presenti nel comparto così come indicato nell'elaborato tecnico dell'arch. Persona_1
prodotto sub. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione veniva rigettata l'istanza di riunione della causa con quella avente
R.G. n. 23983/2021, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 9.11.2022 il giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
All'udienza del 4.10.2023, visto il sopraggiungere della sentenza n. 221/2023 con la quale il Tribunale (definendo il procedimento R.G. n. 23983/2021 intercorso tra le stesse parti) aveva rigettato l'impugnazione attorea delle delibere condominiali assunte in data 24.9.2020 e vista l'intenzione delle parti di trovare un accordo transattivo,
la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti
All'udienza del 18.3.2024, dato atto che le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo da portare pagina 4 di 15 all'approvazione dell'assemblea entro il mese di novembre, le parti chiedevano un rinvio e la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 4.12.2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che all'udienza del
4.12.2024, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, faceva precisare le conclusioni come segue.
Parte attrice precisava: “IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: - Sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 07/06/2021 punti:
1 - Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2019 – 30/04/2020 relativo stato di ripartizione;
8 - Approvazione del tabulato preventivo, riparto e rate in relazione allo stanziamento fondi necessario alla realizzazione del progetto di Video Sorveglianza nel Villaggio IN di cui alla delibera del
24-9-2020; nonché del 11/11/2021 punti:
1 - Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2020 – 30/04/2021 e relativo stato di ripartizione;
2 - Approvazione rendiconto preventivo 01/05/2021 – 30/04/2022 e conseguente prospetto di rateizzazione unitamente al preventivo 2021/2022 allegato e riferito alle spese per la gestione sicurezza, in quanto assunte in violazione della legge per tutti i motivi di cui al presente atto. IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di impugnazione di cui al presente atto, dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime, ovvero annullabili le delibere adottate dal all'assemblea del 07/06/2021 relativamente ai punti: 1 - Controparte_1
Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2019 – 30/04/2020 relativo stato di ripartizione;
8 - Approvazione del tabulato preventivo, riparto e rate in relazione allo stanziamento fondi necessario alla realizzazione del progetto di Video Sorveglianza nel Villaggio IN di cui alla delibera del 24-9-2020; nonché all'assemblea del
11/11/2021 relativamente ai punti:
1 - Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2020 – 30/04/2021 e relativo stato di ripartizione;
2 - Approvazione rendiconto preventivo 01/05/2021 – 30/04/2022 e conseguente prospetto di rateizzazione unitamente al preventivo 2021/2022 allegato e riferito alle spese per la gestione sicurezza, per le motivazioni di cui agli atti di causa, e ogni altra delibera o atto connesso, presupposto o conseguente, che dovesse risultare in corso di causa rilevabili anche d'ufficio…In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio D.M. 55/2014”.
Parte convenuta precisava: “In via preliminare: - per tutte le ragioni esposte in atti, respingere la domanda avversaria di sospensione cautelare dell'efficacia della delibera assembleare del 7-6 e del 11-11-2021 siccome pagina 5 di 15 infondata in fatto e diritto;
- per tutte le ragioni esposte in atti, respingere la domanda avversaria di riunione del presente giudizio con il diverso procedimento giudizio XIII Sezione Civile – N. R.G. 23983/2021, G.U. dott.ssa
Lorenza Adriana Zuffada;
- per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla facoltà di impugnare le delibere assembleari del 7-6 e 11-11-2021 per cui è causa e, per l'effetto, respingere ogni domanda dalla stessa formulata nei confronti del siccome Controparte_2
infondata in fatto e diritto. - per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice in relazione all'impugnazione della delibera assembleare del 7-6 e 11-11-2021 per cui è
causa e, per l'effetto, respingere ogni domanda dalla stessa formulata nei confronti del Controparte_2
siccome infondata in fatto e diritto. Nel merito: - per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la
[...]
legittimità delle impugnate delibere assembleari condominiali del 7-6 e 11-11-2021 e, per l'effetto, respingere ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del siccome infondata in fatto e Controparte_2
diritto; In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio secondo D.M. 55/2014”.
Dato atto delle conclusioni precisate, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Depositate le note a cura di entrambe le parti, la causa, dopo ampia discussione orale, viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dapprima deve rilevarsi che essendo intervenuta la sentenza n. 221/2023 a definizione del procedimento R.G.
n. 23983/2021, di cui parte attrice chiedeva la riunione nulla potrà statuirsi sul punto.
Dalla documentazione in atti è risultato provato e non contestato che :
• l'attrice è proprietaria di un appartamento posto nello stabile di Via Birolli n. 8 CP_1
• lo stabile di Via Birolli n. 8 fa parte del Condominio denominato CP_1 Controparte_1
• Il si colloca all'interno del “Villaggio IN” Controparte_2
• Il Villaggio IN è un insediamento urbano residenziale realizzato negli anni '60,( doc. 1parte
convenuta)
• Il Villaggio IN è composto da numerosi stabili che a loro volta fanno parte per lo meno di 6
Condomini tra cui il Condominio denominato , facente parte di una Controparte_1
comunione di Comparto con il Condominio Birioli 18,20
pagina 6 di 15 • Il Villaggio IN è dotato di un regolamento dei proprietari non contestato dalle parti e quindi opponibile.(doc 15) unitamente alla sua tabella millesimale ivi allegata.
• Il Regolamento dei proprietari regolamenta tra gli altri la destinazione d'uso delle aree a verde e delle strade (art 1 e 2 ) dei comparti e la manutenzione delle condutture generali del gas del telefono , citofono ,
acqua, energia elettrica e serbatori (art 5 e 6 e 7)
• Il Regolamento dei proprietari dà atto dell'esistenza di servitù (art 2 e 5 ) per strade ed impianti e dell'obbligo di contribuire alla manutenzione delle strade, recinzioni e impianti di uci al regolamento secondo la tabella millesimale allegata.(art 8)
• Il Regolamento dei proprietari stabilisce che le spese di vigilanza verranno ripartite tra i comproprietari del comparto nelle proporzioni dell'allegata tabella millesimale 8art 9)
• Il Regolamento dei proprietari prevede che quali organi di rappresentanza di amministrazione delle parti e del servizi ad uso Comune di cui al regolamento sono l'amministratore l'assemblea dei proprietari sopradetti.(art 10)
• Il è composto da diversi stabili ed è dotato di un regolamento (doc 16 ) la cui Controparte_2
esistenza non è contestata e quindi opponibile tra le parti ma che non fa alcun riferimento alla regolamentazione dei beni e delle servitù relative al . Parte_2
• Con delibera del 22.5.2019 l'assemblea del deliberava:”Si conferisce potere Controparte_2
all'amministratore di assegnare mandato agli avvocati Fossati e Sala di porre in essere, dopo approfondito
studio della fattispecie, ogni azione stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che amministrativa, al fine di
tutelare i diritti condominiali individuati, nonché, nell'ipotesi in cui le azioni da esperire fossero in tutto o in parte
nella titolarità esclusiva dei singoli condomini, di raccoglierne le eventuali adesioni e di gestire, anche a livello
economico, il pagamento delle competenze dei predetti professionisti. Il tutto avvalendosi della consulenza
tecnica dell'arch. e di quella contabile del geom. La spesa massima complessiva stanziata Per_1 CP_4
dai tre Condomini per portare avanti le iniziative legali come sopra indicate, per l'assistenza tecnica e per quella
contabile, è di euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro). Detta spesa dovrà essere ripartita tra i tre Condomini oggi
riuniti in funzione del numero delle unità immobiliari e secondo la tabella spese proprietà di ciascun Condominio.
La richiesta rate suddette avverrà in breve tempo e compatibilmente con l'avvio delle attività suddette e verrà pagina 7 di 15 ripartita, all'interno dei singoli condominii, in base alla tabella di spese proprietà escludendo dalla richiesta delle
rate esclusivamente coloro i quali che, nel rispetto dell'Art. 1132 del Codice civile, manifesteranno nelle forme di
legge il proprio dissenso alle liti. Il già menzionato stanziamento non rappresenta in alcun modo un impegno di
spesa in favore dei legali e dei professionisti oggi presenti in Assemblea, bensì costituisce l'accantonamento di
un fondo specificamente costituito per far fronte al contenzioso contro il Si precisa Controparte_5
peraltro, come effettivamente emerso e dichiarato in sede di dibattito, che le azioni intraprese nell'interesse dei
singoli rientreranno nel tetto di spesa stanziato senza alcun aggravio di costo. La votazione ottiene l'adesione
dell'unanimità dei presenti questa sera per il , l'adesione dell'unanimità dei presenti Parte_3
questa sera per il e l'adesione della maggioranza dei presenti questa sera per il Parte_4
secondo la seguente votazione: -Favorevoli n° 111 condomini su 214 in Parte_5
rappresentanza di M/M 537,278 su 1000,00; -Contrari n° 4 condomini su 214 in rappresentanza di M/M 23,780
su 1000,00 e precisamente in Sigg.ri e , e Parte_6 Parte_1 Pt_7 Parte_8
questi ultimi tre per delega all'Avv. Claudio De Simone” (doc. 2 parte convenuta).
• Con deliberà del 30.10.2019 , con il voto favorevole di parte attrice, l'assemblea del Controparte_2
deliberava di sottoporre al fondo la seguente ipotesi di accordo transattivo:” - Il
[...] Controparte_5
rinuncia a erigere altre recinzioni sulle restanti 18 palazzine di sua proprietà site Controparte_5
all'interno del Villaggio IN;
- I Condomìni del Villaggio firmatari della Convenzione del 1963, si
impegnano a realizzare, di concerto con il il seguente progetto di implementazione Controparte_5
della sicurezza del Villaggio IN: • Sbarre automatizzate (aperte di giorno e chiuse alla sera) all'ingresso
di via Fracchia/via RE ER (con apertura automatica grazie al riconoscimento targa); • Guardiania
all'ingresso in via Fracchia con presenza di una guardia non armata 24h su 24h; • Videosorveglianza del
Villaggio. I costi di questa soluzione andrebbero divisi tra tutti i condomini secondo questa tabella millesimale:
376, Birolli/De Grada 215, Birolli/Barzini 289, Birolli 18-20 29, Rocca disp. 49, Rocca pari 43; Detti CP_5
costi si dividono in 2 categorie: costi di installazione delle sbarre, telecamere, guardiania etc che sono a) UNA
TANTUM e b) DI GESTIONE del servizio di guardiania/vigilanza (in pratica personale addetto al sistema di
sicurezza) che sono invece ANNUALI;
I costi di installazione una-tantum ammontano a 150.000 euro (IVA
compresa). Questa spesa potrebbe essere suddivisa su 2 esercizi e rientrerebbe nel cd “bonus ristrutturazione”
pagina 8 di 15 ed è quindi detraibile nella misura del 50%; I costi di gestione annuali del servizio di vigilanza con presenza
fissa 24 h su 24 di un addetto nella guardiola di ingresso ammontano a 200.000 euro/anno (IVA compresa). In
caso di integrale accettazione della proposta sopra descritta da parte del i Condomini Controparte_5
Barzini/Birolli e , sempre che il ne faccia esplicita richiesta, si Parte_4 Controparte_5
impegnano sin da ora a rinunciare alle azioni pendenti, nonché ad altre future iniziative giudiziarie. Ciò significa
che la causa civile attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano, Sez. 4^, R.G. 45651/2019 dovrà essere
abbandonata. A sua volta il si dovrà obbligare a compartecipare nella misura sopra Controparte_5
descritta alle spese necessarie a dare esecuzione al progetto esecutivo di cui sopra e a non realizzare ulteriori
opere di recinzione, ferme le cancellate già installate. Le Spese di assistenza tecnica e legale saranno
integralmente compensate tra le parti (ciò significa che ogni parte paga il suo avvocato: per quanto riguarda il
nostro Condominio, il pagamento avverrà sulla base dei criteri stabiliti nella delibera del 22 maggio 2019). A
questo punto si passa alla votazione della delibera che prevede: a) uno stanziamento pari a 150.000 euro per
costi di installazione UNA TANTUM di sbarre, guardiania, impianto di videosorveglianza etc b) uno
stanziamento di 200.000 euro per costi di gestione annuali del servizio di vigilanza affidato a società leader del
settore. Tali costi incideranno sul per il 21,5% ovvero 32.250 euro per costi di Parte_4
installazione una tantum e 43.000 euro per costi di gestione annuali c) Conferimento all'Amministratore
Condominiale, coadiuvato dai condòmini , e , del mandato di Persona_2 Persona_3 Persona_4
trattare con il e con tutti i Condomini interessati, i dettagli della transazione come Controparte_5
meglio sopra verbalizzata al fine di giungere ad un documento condiviso con tutti i soggetti sopra indicati. d)
Conferimento all'Amministratore condominiale di ogni più ampio potere ai fini della sottoscrizione dell'accordo
transattivo come sopra indicato. e) Delega al Consiglio di Condominio l'incarico di individuare tra i condòmini i
rappresentanti (in numero da definire) da inserire in un “Comitato Tecnico” costituito da tutti i Condomini
interessati, che avrà il compito di: definire il capitolato di appalto del progetto sicurezza;
raccogliere le offerte
delle aziende che operano nel settore della sicurezza;
scegliere la ditta fornitrice secondo gli usuali criteri di
convenienza economica e affidabilità e, comunque, all'interno del budget di spesa che è stato approvato. L'esito
della votazione è il seguente: -Favorevoli n° 162 condomini su 214 in rappresentanza di M/M 774,028 su
1.000,00; -Contrari n° 3 condomini su 214 in rappresentanza di M/M 13,130 su 1.000,00; -Nessun voto
pagina 9 di 15 astenuto.” (doc. 4 parte convenuta)
• Non è contestato che dopo la delibera del 30.10.2019 è stato costituito il Controparte_6 [...]
. Parte_9
Ciò posto e considerato Parte attrice lamenta l'invalidità della delibera assunta dal in data 7.6.2021 CP_1
sul punto n. 1 dell'ordine del giorno “Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2019 – 30/04/2020 e relativo stato di ripartizione” e l'invalidità della delibera resa in data 11.11.2021 sul punto n. 1 dell'ordine del giorno
“Approvazione rendiconto consuntivo 20\21 e relativo stato di ripartizione” in quanto:
- a) il consuntivo di gestione, in violazione dell'art. 1130 bis c.p.c., sarebbe stato approvato con una nota esplicativa generica, manchevole dell'indicazione della gestione delle componenti economiche e patrimoniali, dei fondi di accantonamento disponibili, delle eventuali riserve, dei rapporti in corso e delle questioni pendenti,
- b) il consuntivo riporterebbe delle spese non dovute in quanto non di competenza del convenuto, CP_2
- c) il riparto delle spese ordinarie dell'edificio di via Birolli n. 8 sarebbe viziato ed erroneo a causa della mancata indicazione (a dimostrazione di una anagrafe condominiale non aggiornata in violazione dell'art. 1130 n. 6 c.p.c.
e di una grave irregolarità ai sensi dell'art. 1129 c.c.) del condomino proprietario di due box nel Persona_3
citato edificio,
- d) il Fondo certificati Bianchi pari ad euro 147.384,29 sarebbe stato contabilizzato solo nei confronti dei condomini di via Barzini n. 14 e non di tutto il convenuto;
CP_1
Quanto alla dedotta carenza di chiarezza della nota esplicativa deve rilevarsi che come noto l'art. 1130–bis c.c.,
stabilisce che il rendiconto condominiale deve comporsi di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario,
nonché una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti e deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, il tutto espresso in modo da consentire CP_2
l'immediata verifica. Quanto al contenuto ed ai criteri di redazione, il rendiconto deve dunque specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire l'immediata verifica». Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita», significa, dunque, che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio»,
pagina 10 di 15 con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa (cfr. Cass. n. 33038 del 2018). Per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023). Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore. La documentazione allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonché
dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito. Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Si
prestano a tale scopo pure i chiarimenti forniti dall'amministratore in assemblea, se adeguati a far venire meno l'interesse del condomino, che li abbia chiesti e ottenuti, a eventuali impugnative della deliberazione di approvazione del rendiconto in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti. Opera, dunque, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell'informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione.(Cass 28257\23).
Orbene nel caso in esame l'analisi congiunta della nota esplicativa, del rendiconto e del verbale di assemblea fanno ritenere che l'assemblea abbia deliberato l'approvazione del rendiconto munito di ogni informazione necessaria e quindi la nota esplicativa era sufficientemente chiara;
il motivo di impugnazione deve essere disatteso .
pagina 11 di 15 Quale secondo motivo di impugnazione di cui ai punto 1 dell'odg della delibera del
7.6.2021 e del 11.11.2021
sul punto n. 1 parte attrice lamenta che il consuntivo riporterebbe delle spese non dovute in quanto non di competenza del convenuto. CP_2
In particolare parte attrice assume che quanto a spese legali e spese relative a consulenze o ricerche catastali si riferiscano a gestione di controversie con per installazione delle recinzioni perimetrali Controparte_5
di competenza del supercondominio IN.
Posto che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001;
Cass. n. 19457 del 2005). Nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato le spese relative alla vertenza ed al servizio di video CP_5
sorveglianza, posto che l'assemblea ha avuto modo di valutare l'utilità delle opere relative alle spese oggi contestate perché debitamente informata dall'amministratore mediante la relazione sulla gestione e perché
oggetto di delibere del 22.5.2019 e del 30.10.2019 non impugnate, ove il convenuto aveva CP_2
approvato lo stanziamento delle voci di spesa oggi poste in bilancio consuntivo, inerenti la quota di competenza del Condominio stesso .
Sempre in relazione ai consuntivi impugnati non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato le spese relative per i compensi per la partecipazione dell'amministratore alle assemblee straordinarie nonché le spese di cancelleria e copie e le spese per la sala assemblea, atteso che tali spese risultano approvate in sede di nomina dell'amministratore (doc 9 parte convenuta) e comunque spese sostenute per il condominio. Ne consegue il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e la conseguente legittimità delle delibere rese ed oggi impugnate sul punto.
Quanto al Fondo certificati Bianchi pari ad euro 147.384,29 parte attrice lamenta che sarebbe stato contabilizzato solo nei confronti dei condomini di via Barzini n. 14 e non di tutto il convenuto: sul CP_1
pagina 12 di 15 punto poiché è pacifico che l'impianto sia del civico 14 e solo ai relativi condomini siano stati imputati costi e i ratei, consegue che sul punto parte attrice è carente di interesse ad agire non essendo condomina del civico 14 .
Parte attrice lamenta poi che il riparto delle spese ordinarie sarebbe viziato ed erroneo a causa della errata indicazione del condomino proprietario di due box nell'edificio di via Birolli n. 8, essendo inserito Persona_3
nel civico 6.
Fermo che la conformità catastale ed i dati in essa contenuti non costituiscono prova ai fini della realtà dei luoghi e della ubicazione dei beni immobili oggetto di schede catastale , parte attrice -a cui incombeva l'onere- non ha fornito la prova della ubicazione dei box Perfetti sotto il civico 8 anziché sotto il civico 6; consegue il rigetto del motivo di impugnazione .
Quanto al punto 8 dell'odg della delibera assunta dal condominio in data 7.6.2021 “Approvazione del tabulato preventivo, riparto e rate in relazione allo stanziamento fondi necessario alla realizzazione del progetto di Video
Sorveglianza nel Villaggio IN di cui alla delibera del 24-9-2020” parte attrice lamenta l'eccesso di potere dell'assemblea per aver deliberato su argomenti relativi a beni e servizi di carattere extra condominiale e,
parallelamente, per l'assenza di una delibera di approvazione dei suddetti lavori da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari dei fabbricati costituenti il Supercondominio Villaggio IN.
Il motivo non è fondato e non merita accoglimento posto che l'assemblea ha avuto modo di valutare l'utilità delle opere relative alle spese oggi contestate perché oggetto di delibere del 22.5.2019 e del 30.10.2019 non impugnate, ove il convenuto aveva approvato lo stanziamento delle voci di spesa, inerenti la quota CP_2
di competenza del Condominio stesso e qui cui alla transazione intercorsa e sopra menzionata.
Per le medesime argomentazioni deve essere disattesa l'impugnativa del punto 2 dell'odg della delibera assunta dal condominio in data 11.11.2021 “Approvazione rendiconto preventivo 01/05/2021 – 30/04/2022 e conseguente prospetto di rateizzazione unitamente al preventivo 2021/2022 allegato e riferito alle spese per la gestione sicurezza. Valutazioni in merito ai servizi di gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento e di fornitura del gas ed energia elettrica. Discussione e delibera in merito” atteso che oggetto di deliberazione risultano voci di spesa inerenti le spese per parti comuni pro quota di competenza del convenuto CP_2
come deliberati in data 30.10.2019 .
Da ultimo parte attrice lamenta la invalidità della delibera assunta dal condominio in data 11.11.2021 sul punto n.
pagina 13 di 15 10-B dell'ordine del giorno “Varie ed eventuali” nella parte in cui l'assemblea ha deliberato l'accettazione della rinuncia all'azione di cui al procedimento R.G. n. 23983/2021 da parte dei condomini con Parte_10
spese compensate, dovendo porre invece la questione deliberata specificatamente all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione ex art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. e non sotto la voce varie ed eventuali.
Va rilevato che deve ritenersi viziata la delibera con la quale vengono deliberati argomenti che incidano su questioni inerenti le parti comuni senza che all'ordine del giorno fosse prevista in alcun modo la discussione dello specifico argomento, il cui carattere non certo ordinario rispetto allo schema legale di organizzazione condominiale ne imponeva invece la espressa enunciazione nell'avviso di convocazione e ne esclude la possibile riconducibilità alla categoria delle cosiddette “varie ed eventuali” di per sé indicante la possibilità di discussione, senza esiti deliberativi impegnativi, di argomenti di interesse comune.
Nel caso de quo si tratta di assoluta mancanza dell'argomento posto all'ordine del giorno stante la suddetta impossibilità di ricondurre detto argomento nelle questioni discutibili tra le categorie “varie ed eventuali”. Infatti
l'obbligo di preventiva informazione dei condomini circa il contenuto degli argomenti posti all' ordine del giorno dell'assemblea non ha natura di adempimento di ordine formale, ma risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare con cognizione di causa alla relativa deliberazione. A ciò si aggiunga che con la indicazione “Varie ed eventuali , per giurisprudenza consolidata, deve intendersi quella voce posta all'OdG che non consente di discutere di un preciso argomento e che pertanto deve limitarsi a semplici comunicazioni che l'amministratore o singoli condomini vogliono fare all'assemblea, senza che su di esse possa assumersi qualsivoglia delibera. Orbene ne consegue che, nel caso de quo, l'assemblea oggi impugnata certo non poteva deliberare la rinuncia all'azione di cui al procedimento R.G. n. 23983/2021 da parte dei condomini Parte_11
con spese compensate, non posto nell'Odg.
[...]
Ne consegue la nullità della delibera sul punto.
Tali statuizioni sono assorbenti di ogni altra decisione in merito agli ulteriori deduzione eccezione e domanda delle parti
L'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento di un solo motivo di impugnazione ed il rigetto di tutti i numerosi motivi di impugnazione di parte attrice giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina 14 di 15 La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Annulla la delibera del 11.9.2021 resa dall'assemblea del convenuto punto n.10b dell'ordine CP_2
del giorno per le motivazioni di cui in narrativa
• Rigetta le altre domande
• Compensa tra le parti le spese di lite.
• Sentenza esecutiva .
Così deciso in Milano, il 1.4.2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3309/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 10,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
l'avv. DE SIMONE CLAUDIO e Per l'avv.
[...] Controparte_1 FOSSATI ALESSANDRO Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 20,12 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3309/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE CLAUDIO e Parte_1 C.F._1
dell'avv. VIGANO' ELIANA ( ) VIALE BIANCA MARIA, 22 20129 ; elettivamente C.F._2 CP_1
domiciliato in VIA QUADRONNO, 4 20122 presso il difensore avv. DE SIMONE CLAUDIO CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 5 20121 presso il difensore CP_1
avv. FOSSATI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 15 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, con il Parte_1
quale ha convenuto in giudizio il sito in , via Barzini e Birolli, per sentire Controparte_2 CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - Chiede disporsi la riunione per connessione del presente giudizio con il giudizio pendente innanzi a questo Tribunale RG. N. 23983/2021 Giudice designato
Dott.ssa ZUFFADA Lorenza, per connessione oggettiva e soggettiva, nonché per ragioni di economicità del giudizio ed al fine di evitare contraddittorietà fra i giudicati;
- Sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del
07/06/2021 e dell'11/11/2021 in quanto assunte in violazione della legge per tutti i motivi di cui al presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di impugnazione di cui al presente atto, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima, ovvero annullabili le delibere adottate dal all'assemblea del 07/06/2021 relativamente ai punti 1 e 8, Controparte_3
nonché all'assemblea del 11/11/2021 relativamente ai punti 1,2 e 10b) per le motivazioni di cui in narrativa, e ogni altra delibera o atto connesso, presupposto o conseguente, che dovesse risultare in corso di causa”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Zuffada.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo: “In via preliminare: - per tutte le ragioni esposte in CP_1
pagina 3 di 15 atti, respingere la domanda avversaria di sospensione cautelare dell'efficacia della delibera assembleare del 7-6
e del 11-11-2021 siccome infondata in fatto e diritto;
- per tutte le ragioni esposte in atti, respingere la domanda avversaria di riunione del presente giudizio con il diverso procedimento giudizio XIII Sezione Civile – N. R.G.
23983/2021, G.U. dott.ssa Lorenza Adriana Zuffada;
- per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla facoltà di impugnare le delibere assembleari del 7-6 e 11-11-2021 per cui è causa e, per l'effetto, respingere ogni domanda dalla stessa formulata nei confronti del Controparte_2
siccome infondata in fatto e diritto. - per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la carenza di
[...]
interesse ad agire in capo all'attrice in relazione all'impugnazione della delibera assembleare del 7-6 e 11-11-
2021 per cui è causa e, per l'effetto, respingere ogni domanda dalla stessa formulata nei confronti del siccome infondata in fatto e diritto. Nel merito: - per tutte le ragioni sopra esposte, Controparte_2
accertare e dichiarare la legittimità delle impugnate delibere assembleari condominiali del 7-6 e 11-11-2021 e,
per l'effetto, respingere ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del siccome Controparte_2
infondata in fatto e diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio secondo D.M. 55/2014. In
via istruttoria: - disporre, in caso di contestazione, una CTU volta a confermare la ricostruzione della morfologia e della ripartizione delle proprietà superficiarie del Villaggio IN, nonché, della titolarità della proprietà
delle strade presenti nel comparto così come indicato nell'elaborato tecnico dell'arch. Persona_1
prodotto sub. doc. 4 del fascicolo di parte convenuta”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione veniva rigettata l'istanza di riunione della causa con quella avente
R.G. n. 23983/2021, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 9.11.2022 il giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
All'udienza del 4.10.2023, visto il sopraggiungere della sentenza n. 221/2023 con la quale il Tribunale (definendo il procedimento R.G. n. 23983/2021 intercorso tra le stesse parti) aveva rigettato l'impugnazione attorea delle delibere condominiali assunte in data 24.9.2020 e vista l'intenzione delle parti di trovare un accordo transattivo,
la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti
All'udienza del 18.3.2024, dato atto che le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo da portare pagina 4 di 15 all'approvazione dell'assemblea entro il mese di novembre, le parti chiedevano un rinvio e la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 4.12.2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che all'udienza del
4.12.2024, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, faceva precisare le conclusioni come segue.
Parte attrice precisava: “IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: - Sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del 07/06/2021 punti:
1 - Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2019 – 30/04/2020 relativo stato di ripartizione;
8 - Approvazione del tabulato preventivo, riparto e rate in relazione allo stanziamento fondi necessario alla realizzazione del progetto di Video Sorveglianza nel Villaggio IN di cui alla delibera del
24-9-2020; nonché del 11/11/2021 punti:
1 - Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2020 – 30/04/2021 e relativo stato di ripartizione;
2 - Approvazione rendiconto preventivo 01/05/2021 – 30/04/2022 e conseguente prospetto di rateizzazione unitamente al preventivo 2021/2022 allegato e riferito alle spese per la gestione sicurezza, in quanto assunte in violazione della legge per tutti i motivi di cui al presente atto. IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi di impugnazione di cui al presente atto, dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime, ovvero annullabili le delibere adottate dal all'assemblea del 07/06/2021 relativamente ai punti: 1 - Controparte_1
Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2019 – 30/04/2020 relativo stato di ripartizione;
8 - Approvazione del tabulato preventivo, riparto e rate in relazione allo stanziamento fondi necessario alla realizzazione del progetto di Video Sorveglianza nel Villaggio IN di cui alla delibera del 24-9-2020; nonché all'assemblea del
11/11/2021 relativamente ai punti:
1 - Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2020 – 30/04/2021 e relativo stato di ripartizione;
2 - Approvazione rendiconto preventivo 01/05/2021 – 30/04/2022 e conseguente prospetto di rateizzazione unitamente al preventivo 2021/2022 allegato e riferito alle spese per la gestione sicurezza, per le motivazioni di cui agli atti di causa, e ogni altra delibera o atto connesso, presupposto o conseguente, che dovesse risultare in corso di causa rilevabili anche d'ufficio…In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio D.M. 55/2014”.
Parte convenuta precisava: “In via preliminare: - per tutte le ragioni esposte in atti, respingere la domanda avversaria di sospensione cautelare dell'efficacia della delibera assembleare del 7-6 e del 11-11-2021 siccome pagina 5 di 15 infondata in fatto e diritto;
- per tutte le ragioni esposte in atti, respingere la domanda avversaria di riunione del presente giudizio con il diverso procedimento giudizio XIII Sezione Civile – N. R.G. 23983/2021, G.U. dott.ssa
Lorenza Adriana Zuffada;
- per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla facoltà di impugnare le delibere assembleari del 7-6 e 11-11-2021 per cui è causa e, per l'effetto, respingere ogni domanda dalla stessa formulata nei confronti del siccome Controparte_2
infondata in fatto e diritto. - per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice in relazione all'impugnazione della delibera assembleare del 7-6 e 11-11-2021 per cui è
causa e, per l'effetto, respingere ogni domanda dalla stessa formulata nei confronti del Controparte_2
siccome infondata in fatto e diritto. Nel merito: - per tutte le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la
[...]
legittimità delle impugnate delibere assembleari condominiali del 7-6 e 11-11-2021 e, per l'effetto, respingere ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del siccome infondata in fatto e Controparte_2
diritto; In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio secondo D.M. 55/2014”.
Dato atto delle conclusioni precisate, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Depositate le note a cura di entrambe le parti, la causa, dopo ampia discussione orale, viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dapprima deve rilevarsi che essendo intervenuta la sentenza n. 221/2023 a definizione del procedimento R.G.
n. 23983/2021, di cui parte attrice chiedeva la riunione nulla potrà statuirsi sul punto.
Dalla documentazione in atti è risultato provato e non contestato che :
• l'attrice è proprietaria di un appartamento posto nello stabile di Via Birolli n. 8 CP_1
• lo stabile di Via Birolli n. 8 fa parte del Condominio denominato CP_1 Controparte_1
• Il si colloca all'interno del “Villaggio IN” Controparte_2
• Il Villaggio IN è un insediamento urbano residenziale realizzato negli anni '60,( doc. 1parte
convenuta)
• Il Villaggio IN è composto da numerosi stabili che a loro volta fanno parte per lo meno di 6
Condomini tra cui il Condominio denominato , facente parte di una Controparte_1
comunione di Comparto con il Condominio Birioli 18,20
pagina 6 di 15 • Il Villaggio IN è dotato di un regolamento dei proprietari non contestato dalle parti e quindi opponibile.(doc 15) unitamente alla sua tabella millesimale ivi allegata.
• Il Regolamento dei proprietari regolamenta tra gli altri la destinazione d'uso delle aree a verde e delle strade (art 1 e 2 ) dei comparti e la manutenzione delle condutture generali del gas del telefono , citofono ,
acqua, energia elettrica e serbatori (art 5 e 6 e 7)
• Il Regolamento dei proprietari dà atto dell'esistenza di servitù (art 2 e 5 ) per strade ed impianti e dell'obbligo di contribuire alla manutenzione delle strade, recinzioni e impianti di uci al regolamento secondo la tabella millesimale allegata.(art 8)
• Il Regolamento dei proprietari stabilisce che le spese di vigilanza verranno ripartite tra i comproprietari del comparto nelle proporzioni dell'allegata tabella millesimale 8art 9)
• Il Regolamento dei proprietari prevede che quali organi di rappresentanza di amministrazione delle parti e del servizi ad uso Comune di cui al regolamento sono l'amministratore l'assemblea dei proprietari sopradetti.(art 10)
• Il è composto da diversi stabili ed è dotato di un regolamento (doc 16 ) la cui Controparte_2
esistenza non è contestata e quindi opponibile tra le parti ma che non fa alcun riferimento alla regolamentazione dei beni e delle servitù relative al . Parte_2
• Con delibera del 22.5.2019 l'assemblea del deliberava:”Si conferisce potere Controparte_2
all'amministratore di assegnare mandato agli avvocati Fossati e Sala di porre in essere, dopo approfondito
studio della fattispecie, ogni azione stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che amministrativa, al fine di
tutelare i diritti condominiali individuati, nonché, nell'ipotesi in cui le azioni da esperire fossero in tutto o in parte
nella titolarità esclusiva dei singoli condomini, di raccoglierne le eventuali adesioni e di gestire, anche a livello
economico, il pagamento delle competenze dei predetti professionisti. Il tutto avvalendosi della consulenza
tecnica dell'arch. e di quella contabile del geom. La spesa massima complessiva stanziata Per_1 CP_4
dai tre Condomini per portare avanti le iniziative legali come sopra indicate, per l'assistenza tecnica e per quella
contabile, è di euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro). Detta spesa dovrà essere ripartita tra i tre Condomini oggi
riuniti in funzione del numero delle unità immobiliari e secondo la tabella spese proprietà di ciascun Condominio.
La richiesta rate suddette avverrà in breve tempo e compatibilmente con l'avvio delle attività suddette e verrà pagina 7 di 15 ripartita, all'interno dei singoli condominii, in base alla tabella di spese proprietà escludendo dalla richiesta delle
rate esclusivamente coloro i quali che, nel rispetto dell'Art. 1132 del Codice civile, manifesteranno nelle forme di
legge il proprio dissenso alle liti. Il già menzionato stanziamento non rappresenta in alcun modo un impegno di
spesa in favore dei legali e dei professionisti oggi presenti in Assemblea, bensì costituisce l'accantonamento di
un fondo specificamente costituito per far fronte al contenzioso contro il Si precisa Controparte_5
peraltro, come effettivamente emerso e dichiarato in sede di dibattito, che le azioni intraprese nell'interesse dei
singoli rientreranno nel tetto di spesa stanziato senza alcun aggravio di costo. La votazione ottiene l'adesione
dell'unanimità dei presenti questa sera per il , l'adesione dell'unanimità dei presenti Parte_3
questa sera per il e l'adesione della maggioranza dei presenti questa sera per il Parte_4
secondo la seguente votazione: -Favorevoli n° 111 condomini su 214 in Parte_5
rappresentanza di M/M 537,278 su 1000,00; -Contrari n° 4 condomini su 214 in rappresentanza di M/M 23,780
su 1000,00 e precisamente in Sigg.ri e , e Parte_6 Parte_1 Pt_7 Parte_8
questi ultimi tre per delega all'Avv. Claudio De Simone” (doc. 2 parte convenuta).
• Con deliberà del 30.10.2019 , con il voto favorevole di parte attrice, l'assemblea del Controparte_2
deliberava di sottoporre al fondo la seguente ipotesi di accordo transattivo:” - Il
[...] Controparte_5
rinuncia a erigere altre recinzioni sulle restanti 18 palazzine di sua proprietà site Controparte_5
all'interno del Villaggio IN;
- I Condomìni del Villaggio firmatari della Convenzione del 1963, si
impegnano a realizzare, di concerto con il il seguente progetto di implementazione Controparte_5
della sicurezza del Villaggio IN: • Sbarre automatizzate (aperte di giorno e chiuse alla sera) all'ingresso
di via Fracchia/via RE ER (con apertura automatica grazie al riconoscimento targa); • Guardiania
all'ingresso in via Fracchia con presenza di una guardia non armata 24h su 24h; • Videosorveglianza del
Villaggio. I costi di questa soluzione andrebbero divisi tra tutti i condomini secondo questa tabella millesimale:
376, Birolli/De Grada 215, Birolli/Barzini 289, Birolli 18-20 29, Rocca disp. 49, Rocca pari 43; Detti CP_5
costi si dividono in 2 categorie: costi di installazione delle sbarre, telecamere, guardiania etc che sono a) UNA
TANTUM e b) DI GESTIONE del servizio di guardiania/vigilanza (in pratica personale addetto al sistema di
sicurezza) che sono invece ANNUALI;
I costi di installazione una-tantum ammontano a 150.000 euro (IVA
compresa). Questa spesa potrebbe essere suddivisa su 2 esercizi e rientrerebbe nel cd “bonus ristrutturazione”
pagina 8 di 15 ed è quindi detraibile nella misura del 50%; I costi di gestione annuali del servizio di vigilanza con presenza
fissa 24 h su 24 di un addetto nella guardiola di ingresso ammontano a 200.000 euro/anno (IVA compresa). In
caso di integrale accettazione della proposta sopra descritta da parte del i Condomini Controparte_5
Barzini/Birolli e , sempre che il ne faccia esplicita richiesta, si Parte_4 Controparte_5
impegnano sin da ora a rinunciare alle azioni pendenti, nonché ad altre future iniziative giudiziarie. Ciò significa
che la causa civile attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano, Sez. 4^, R.G. 45651/2019 dovrà essere
abbandonata. A sua volta il si dovrà obbligare a compartecipare nella misura sopra Controparte_5
descritta alle spese necessarie a dare esecuzione al progetto esecutivo di cui sopra e a non realizzare ulteriori
opere di recinzione, ferme le cancellate già installate. Le Spese di assistenza tecnica e legale saranno
integralmente compensate tra le parti (ciò significa che ogni parte paga il suo avvocato: per quanto riguarda il
nostro Condominio, il pagamento avverrà sulla base dei criteri stabiliti nella delibera del 22 maggio 2019). A
questo punto si passa alla votazione della delibera che prevede: a) uno stanziamento pari a 150.000 euro per
costi di installazione UNA TANTUM di sbarre, guardiania, impianto di videosorveglianza etc b) uno
stanziamento di 200.000 euro per costi di gestione annuali del servizio di vigilanza affidato a società leader del
settore. Tali costi incideranno sul per il 21,5% ovvero 32.250 euro per costi di Parte_4
installazione una tantum e 43.000 euro per costi di gestione annuali c) Conferimento all'Amministratore
Condominiale, coadiuvato dai condòmini , e , del mandato di Persona_2 Persona_3 Persona_4
trattare con il e con tutti i Condomini interessati, i dettagli della transazione come Controparte_5
meglio sopra verbalizzata al fine di giungere ad un documento condiviso con tutti i soggetti sopra indicati. d)
Conferimento all'Amministratore condominiale di ogni più ampio potere ai fini della sottoscrizione dell'accordo
transattivo come sopra indicato. e) Delega al Consiglio di Condominio l'incarico di individuare tra i condòmini i
rappresentanti (in numero da definire) da inserire in un “Comitato Tecnico” costituito da tutti i Condomini
interessati, che avrà il compito di: definire il capitolato di appalto del progetto sicurezza;
raccogliere le offerte
delle aziende che operano nel settore della sicurezza;
scegliere la ditta fornitrice secondo gli usuali criteri di
convenienza economica e affidabilità e, comunque, all'interno del budget di spesa che è stato approvato. L'esito
della votazione è il seguente: -Favorevoli n° 162 condomini su 214 in rappresentanza di M/M 774,028 su
1.000,00; -Contrari n° 3 condomini su 214 in rappresentanza di M/M 13,130 su 1.000,00; -Nessun voto
pagina 9 di 15 astenuto.” (doc. 4 parte convenuta)
• Non è contestato che dopo la delibera del 30.10.2019 è stato costituito il Controparte_6 [...]
. Parte_9
Ciò posto e considerato Parte attrice lamenta l'invalidità della delibera assunta dal in data 7.6.2021 CP_1
sul punto n. 1 dell'ordine del giorno “Approvazione rendiconto consuntivo 01/05/2019 – 30/04/2020 e relativo stato di ripartizione” e l'invalidità della delibera resa in data 11.11.2021 sul punto n. 1 dell'ordine del giorno
“Approvazione rendiconto consuntivo 20\21 e relativo stato di ripartizione” in quanto:
- a) il consuntivo di gestione, in violazione dell'art. 1130 bis c.p.c., sarebbe stato approvato con una nota esplicativa generica, manchevole dell'indicazione della gestione delle componenti economiche e patrimoniali, dei fondi di accantonamento disponibili, delle eventuali riserve, dei rapporti in corso e delle questioni pendenti,
- b) il consuntivo riporterebbe delle spese non dovute in quanto non di competenza del convenuto, CP_2
- c) il riparto delle spese ordinarie dell'edificio di via Birolli n. 8 sarebbe viziato ed erroneo a causa della mancata indicazione (a dimostrazione di una anagrafe condominiale non aggiornata in violazione dell'art. 1130 n. 6 c.p.c.
e di una grave irregolarità ai sensi dell'art. 1129 c.c.) del condomino proprietario di due box nel Persona_3
citato edificio,
- d) il Fondo certificati Bianchi pari ad euro 147.384,29 sarebbe stato contabilizzato solo nei confronti dei condomini di via Barzini n. 14 e non di tutto il convenuto;
CP_1
Quanto alla dedotta carenza di chiarezza della nota esplicativa deve rilevarsi che come noto l'art. 1130–bis c.c.,
stabilisce che il rendiconto condominiale deve comporsi di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario,
nonché una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti e deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, il tutto espresso in modo da consentire CP_2
l'immediata verifica. Quanto al contenuto ed ai criteri di redazione, il rendiconto deve dunque specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire l'immediata verifica». Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita», significa, dunque, che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio»,
pagina 10 di 15 con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa (cfr. Cass. n. 33038 del 2018). Per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023). Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore. La documentazione allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonché
dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito. Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Si
prestano a tale scopo pure i chiarimenti forniti dall'amministratore in assemblea, se adeguati a far venire meno l'interesse del condomino, che li abbia chiesti e ottenuti, a eventuali impugnative della deliberazione di approvazione del rendiconto in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti. Opera, dunque, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell'informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione.(Cass 28257\23).
Orbene nel caso in esame l'analisi congiunta della nota esplicativa, del rendiconto e del verbale di assemblea fanno ritenere che l'assemblea abbia deliberato l'approvazione del rendiconto munito di ogni informazione necessaria e quindi la nota esplicativa era sufficientemente chiara;
il motivo di impugnazione deve essere disatteso .
pagina 11 di 15 Quale secondo motivo di impugnazione di cui ai punto 1 dell'odg della delibera del
7.6.2021 e del 11.11.2021
sul punto n. 1 parte attrice lamenta che il consuntivo riporterebbe delle spese non dovute in quanto non di competenza del convenuto. CP_2
In particolare parte attrice assume che quanto a spese legali e spese relative a consulenze o ricerche catastali si riferiscano a gestione di controversie con per installazione delle recinzioni perimetrali Controparte_5
di competenza del supercondominio IN.
Posto che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità, tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889 del 2001;
Cass. n. 19457 del 2005). Nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato le spese relative alla vertenza ed al servizio di video CP_5
sorveglianza, posto che l'assemblea ha avuto modo di valutare l'utilità delle opere relative alle spese oggi contestate perché debitamente informata dall'amministratore mediante la relazione sulla gestione e perché
oggetto di delibere del 22.5.2019 e del 30.10.2019 non impugnate, ove il convenuto aveva CP_2
approvato lo stanziamento delle voci di spesa oggi poste in bilancio consuntivo, inerenti la quota di competenza del Condominio stesso .
Sempre in relazione ai consuntivi impugnati non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato le spese relative per i compensi per la partecipazione dell'amministratore alle assemblee straordinarie nonché le spese di cancelleria e copie e le spese per la sala assemblea, atteso che tali spese risultano approvate in sede di nomina dell'amministratore (doc 9 parte convenuta) e comunque spese sostenute per il condominio. Ne consegue il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e la conseguente legittimità delle delibere rese ed oggi impugnate sul punto.
Quanto al Fondo certificati Bianchi pari ad euro 147.384,29 parte attrice lamenta che sarebbe stato contabilizzato solo nei confronti dei condomini di via Barzini n. 14 e non di tutto il convenuto: sul CP_1
pagina 12 di 15 punto poiché è pacifico che l'impianto sia del civico 14 e solo ai relativi condomini siano stati imputati costi e i ratei, consegue che sul punto parte attrice è carente di interesse ad agire non essendo condomina del civico 14 .
Parte attrice lamenta poi che il riparto delle spese ordinarie sarebbe viziato ed erroneo a causa della errata indicazione del condomino proprietario di due box nell'edificio di via Birolli n. 8, essendo inserito Persona_3
nel civico 6.
Fermo che la conformità catastale ed i dati in essa contenuti non costituiscono prova ai fini della realtà dei luoghi e della ubicazione dei beni immobili oggetto di schede catastale , parte attrice -a cui incombeva l'onere- non ha fornito la prova della ubicazione dei box Perfetti sotto il civico 8 anziché sotto il civico 6; consegue il rigetto del motivo di impugnazione .
Quanto al punto 8 dell'odg della delibera assunta dal condominio in data 7.6.2021 “Approvazione del tabulato preventivo, riparto e rate in relazione allo stanziamento fondi necessario alla realizzazione del progetto di Video
Sorveglianza nel Villaggio IN di cui alla delibera del 24-9-2020” parte attrice lamenta l'eccesso di potere dell'assemblea per aver deliberato su argomenti relativi a beni e servizi di carattere extra condominiale e,
parallelamente, per l'assenza di una delibera di approvazione dei suddetti lavori da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari dei fabbricati costituenti il Supercondominio Villaggio IN.
Il motivo non è fondato e non merita accoglimento posto che l'assemblea ha avuto modo di valutare l'utilità delle opere relative alle spese oggi contestate perché oggetto di delibere del 22.5.2019 e del 30.10.2019 non impugnate, ove il convenuto aveva approvato lo stanziamento delle voci di spesa, inerenti la quota CP_2
di competenza del Condominio stesso e qui cui alla transazione intercorsa e sopra menzionata.
Per le medesime argomentazioni deve essere disattesa l'impugnativa del punto 2 dell'odg della delibera assunta dal condominio in data 11.11.2021 “Approvazione rendiconto preventivo 01/05/2021 – 30/04/2022 e conseguente prospetto di rateizzazione unitamente al preventivo 2021/2022 allegato e riferito alle spese per la gestione sicurezza. Valutazioni in merito ai servizi di gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento e di fornitura del gas ed energia elettrica. Discussione e delibera in merito” atteso che oggetto di deliberazione risultano voci di spesa inerenti le spese per parti comuni pro quota di competenza del convenuto CP_2
come deliberati in data 30.10.2019 .
Da ultimo parte attrice lamenta la invalidità della delibera assunta dal condominio in data 11.11.2021 sul punto n.
pagina 13 di 15 10-B dell'ordine del giorno “Varie ed eventuali” nella parte in cui l'assemblea ha deliberato l'accettazione della rinuncia all'azione di cui al procedimento R.G. n. 23983/2021 da parte dei condomini con Parte_10
spese compensate, dovendo porre invece la questione deliberata specificatamente all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione ex art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. e non sotto la voce varie ed eventuali.
Va rilevato che deve ritenersi viziata la delibera con la quale vengono deliberati argomenti che incidano su questioni inerenti le parti comuni senza che all'ordine del giorno fosse prevista in alcun modo la discussione dello specifico argomento, il cui carattere non certo ordinario rispetto allo schema legale di organizzazione condominiale ne imponeva invece la espressa enunciazione nell'avviso di convocazione e ne esclude la possibile riconducibilità alla categoria delle cosiddette “varie ed eventuali” di per sé indicante la possibilità di discussione, senza esiti deliberativi impegnativi, di argomenti di interesse comune.
Nel caso de quo si tratta di assoluta mancanza dell'argomento posto all'ordine del giorno stante la suddetta impossibilità di ricondurre detto argomento nelle questioni discutibili tra le categorie “varie ed eventuali”. Infatti
l'obbligo di preventiva informazione dei condomini circa il contenuto degli argomenti posti all' ordine del giorno dell'assemblea non ha natura di adempimento di ordine formale, ma risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare con cognizione di causa alla relativa deliberazione. A ciò si aggiunga che con la indicazione “Varie ed eventuali , per giurisprudenza consolidata, deve intendersi quella voce posta all'OdG che non consente di discutere di un preciso argomento e che pertanto deve limitarsi a semplici comunicazioni che l'amministratore o singoli condomini vogliono fare all'assemblea, senza che su di esse possa assumersi qualsivoglia delibera. Orbene ne consegue che, nel caso de quo, l'assemblea oggi impugnata certo non poteva deliberare la rinuncia all'azione di cui al procedimento R.G. n. 23983/2021 da parte dei condomini Parte_11
con spese compensate, non posto nell'Odg.
[...]
Ne consegue la nullità della delibera sul punto.
Tali statuizioni sono assorbenti di ogni altra decisione in merito agli ulteriori deduzione eccezione e domanda delle parti
L'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento di un solo motivo di impugnazione ed il rigetto di tutti i numerosi motivi di impugnazione di parte attrice giustificano la compensazione delle spese di lite.
pagina 14 di 15 La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Annulla la delibera del 11.9.2021 resa dall'assemblea del convenuto punto n.10b dell'ordine CP_2
del giorno per le motivazioni di cui in narrativa
• Rigetta le altre domande
• Compensa tra le parti le spese di lite.
• Sentenza esecutiva .
Così deciso in Milano, il 1.4.2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
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