Art. 15.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.
((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964))
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.
((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964))