Articolo 15 della Legge 23 aprile 1965, n. 488
Articolo 14Articolo 16
Versione
12 giugno 1965
>
Versione
5 ottobre 1965
Art. 15.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.
((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964))
Entrata in vigore il 5 ottobre 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente