Versione
12 giugno 1965
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Versione
5 ottobre 1965
5 ottobre 1965
Art. 15.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.
((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964))
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.
((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964))
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-353/95, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Tiercé Ladbroke SA contro Commissione delle Comunità europee, 13/05/1997Provvedimento: Avviso legale importante | 61995C0353 Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 13 maggio 1997. - ER RO SA contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Aiuti concessi da uno Stato - Prelievo sulle giocate delle scommesse ricevute sulle corse ippiche - Trasferimento di risorse ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro. - Causa C-353/95 P. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07007 Conclusioni dell avvocato generale Nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla società GA ER RO SA (in prosieguo: la «RO»), in forza dell'art. 49 dello Statuto CEE della Corte, avverso la sentenza del Tribunale di primo …Leggi di più...