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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2332/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VARINI LAURA, elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA EUROPA 3 20004 ARLUNO presso il difensore
ATTRICI contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GRIBAUDI MARIA NEFELI, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 10.1.2023 e convengono in giudizio Parte_1 Parte_2 l' , chiedendo il risarcimento del danno parentale patito iure proprio a seguito Controparte_1 del decesso – avvenuto in data 14.5.2012 - di , del quale sono rispettivamente Persona_1 madre e sorella.
L si costituisce in giudizio, eccependo la carenza di allegazione degli Controparte_1 elementi costitutivi della domanda, la prescrizione del diritto, l'infondatezza nel merito delle domande formulate dalle attrici. Conclude chiedendo il rigetto delle domande dalle stesse formulate.
***
Nel corso del giudizio è stata espletata una CTU, esaustivamente motivata, il cui contenuto deve ritenersi condivisibile. Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- il 12.4.2010 viene preso in carico presso la Divisione di Psichiatria Persona_1 dell'Ospedale di Magenta;
si programmano incontri, poi disertati dal paziente;
- il quadro clinico si aggrava con incremento delle allucinazioni uditive, ideazione di stampo persecutorio nei confronti dei vicini e forse anche verso la madre, oltre ad ideazione di veneficio e rifiuto ad alimentarsi e bere ingenti quantità di acqua nell'intento di “disintossicarsi”;
- il 9.9.2010 il padre allerta il 118 che trasporta il paziente in TSO presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura di Magenta, con sintomatologia riconducibile ad esordio schizofrenico;
alle dimissioni, avvenute in data 8.10.2010, si riscontra un discreto compenso;
- il paziente sospende poi autonomamente la terapia in atto, con ripresa del quadro psicopatologico;
- il 21.10.2010 viene accompagnato dai familiari presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta per riacutizzazione psicotica;
viene poi trasferito presso l'ospedale di Passirana di Rho e accolto con diagnosi di “agitazione psicomotoria”;
- a seguito di ulteriori trattamenti e ricoveri, viene eseguito un nuovo ricovero in TSO presso l'Ospedale di Magenta;
viene dimesso il 16.5.2011 con diagnosi di schizofrenia tipo disorganizzato;
- il 18.5.2011 viene accompagnato dai Carabinieri presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta, ove viene disposto il ricovero;
- i sanitari hanno pertanto correttamente disposto la somministrazione di Clozapina, farmaco antipsicotico di estrema efficacia, per se da tenere sotto controllo con grande attenzione;
in assenza di un comportamento collaborante del paziente, la somministrazione è stata sospesa;
- il 29.7.2011, rientrando al CRA, manifesta un comportamento provocatorio verso i degenti e gli operatori;
data la successiva positività dei suoi atteggiamenti, viene concessa la possibilità di brevi uscite con i genitori;
- il 29.7.2011 il paziente viene trasferito all'Ospedale di Magenta “in relazione alla evidente necessità di maggiore contenzione”; dal diario clinico del Reparto di Psichiatria risulta che all'ingresso appare
“polemico, aggressivo verbalmente e poco collaborante con diversi diverbi alla visita della madre”;
pagina 2 di 5 - si registra una “alternanza di momenti in cui il paziente appariva inadeguato e meno gestibile … ad altri dove era tranquillo e sufficientemente collaborante;
- la diagnosi di “Schizofrenia Indifferenziata” si conferma essere corretta, così come la terapia impostata;
- la sintomatologia è caratterizzata da “florida produttività allucinatoria e delirante, frammentazione ideativa e dissintonia”;
- il ricovero non è avvenuto per idee autolesive o per comportamenti auto o etero aggressivi;
prevalgono aspetti bizzarri e incongrui;
- il 12.8.2011 si segnala persistente difficoltà al contenimento emotivo e comportamentale;
- il 14.8.2011 dal diario clinico risulta: “molto fatuo ed insistente nella richiesta di andare a casa. Ore
18 il pz si è procurato (nelle ore precedenti) una lesione superficiale al polso probabilmente con una lametta (rinvenuta dalla madre in bagno). Il pz nega decisamente di essersi tagliato, mentre afferma di essere caduto. In breve riprende il comportamento insistente e -illeggibile- di ieri” ”;
- tale episodio non è facilmente interpretabile come tentativo di suicidio;
- il 16.8.2011 si attesta che il paziente è “disorganizzato e di fondo oppositivo. Rifiuta assunzione di farmaci per os ma accetta terapia IM … Irrequieto e affaccendato. In maniera bizzarra compone una corda con i pantaloni dei pigiami. Afferma che tale azione era finalizzata ad ottenere la contenzione con -illeggibile- in modo da potersi tranquillizzare”; la motivazione può considerarsi “comprensibile e
“plausibile” se si considera il funzionamento psicotico da cui era pervasa la mente del ricoverato, ovvero spiegando il gesto come un tentativo di auto contenzione per controllare la propria angoscia psicotica” (pag. 33 CTU);
- “Il malato pertanto, negando proposti autolesivi, ha anche annullato la segnalazione teatrale, come richiesta di aiuto che in qualche caso potrebbe precedere il suicidio, quando questo viene annunciato da atti premonitori, tenenti a richiamare l'attenzione” (pag. 33 CTU);
- dal diario infermieristico non emergono comportamenti di rilievo, fatta eccezione per i citati episodi;
- il 17.8.2011 viene annotato che non vi sono grosse modificazioni del livello organizzativo di fondo e che persistono tutti gli elementi della condotta regressiva e persecutoria di questo ricovero;
nelle ore immediatamente precedenti l'evento il paziente non dà adito a comportamenti alterati o minacciosi, tali da richiedere una contenzione al letto, né manifesta un aggravamento della patologia o manifesta idee autolesive;
- alle ore 18.40 “il pz, che fino a pochi minuti prima vagava lamentandosi per il reparto, viene rinvenuto in bagno dagli infermieri;
è appeso per il collo al tubo della doccia. Viene prontamente slegato e si inizia immediatamente la procedura di rianimazione”;
- le condizioni cliniche neurologiche appaiono subito molto gravi, con iniziale possibile evoluzione in morte cerebrale;
- vengono quindi adottate varie misure (quali la tracheostomia e il posizionamento di PEG), fino al decesso, avvenuto in data 14.5.2012;
pagina 3 di 5 - “È purtroppo noto come il ricovero non sia preventivo rispetto ai gesti suicidari che si possono verificare con mezzi di fortuna all'interno dei reparti psichiatrici … I suicidi in corso di psicosi grave e acuta possono essere animati da una volontà auto soppressiva incoercibile e utilizzare mezzi di fortuna di tutti i tipi” (pag. 34 CTU);
- il Protocollo Minimo di Prevenzione del Suicidio del 2014 (peraltro successivo ai fatti per cui è causa) è rivolto al controllo del paziente a rischio suicidario noto;
nella fattispecie in esame “non vi erano indicazioni per uno specifico rischio suicidiario e non erano noti al personale del reparto tentativi o propositi suicidari del paziente, salvo i due episodi di dubbio significato anticonservativo”;
- non vi sono riscontri documentali specifici in ordine ai richiami operati dalle attrici agli argomenti sviluppati dal GIP presso il Tribunale di Milano;
- non è possibile riscontrare con chiarezza l'intento dimostrativo in capo al paziente, ma anche volendo interpretare le sue azioni come tentativi di attirare l'attenzione, gli episodi sopra citati “si confondono con la bizzarria e non prevedibilità dei comportamenti del malato” (pag. 36 CTU);
- nelle ore precedenti al gesto il paziente “vagava lamentandosi per il reparto”, senza fare intendere alcuna intenzionalità autolesiva (pag. 37 CTU);
- si deve anche tenere conto del fatto che, dalla ricostruzione delle cause della morte, le lesioni ipossico-ischemiche cerebrali delineano una causa di ostruzione delle vie respiratorie “di applicazione sufficiente a causare il danno cerebrale, ma non così prolungata da produrne il decesso contestuale”; ciò attesta il verificarsi di un evento di breve durata, con trattamento rianimatorio intervenuto sul posto in pochi minuti;
“Ciò significa che il ricoverato non venne abbandonato a sé stesso con ipotesi di culpa in vigilando”;
- il suicidio, inoltre, non è avvenuto nel lasso di tempo considerato a maggior rischio, cioè all'ingresso in reparto o nelle 48 ore successive;
- la documentazione medica fino a questo momento attesta l'assenza di comportamenti o idee autolesive;
durante i vari ricoveri ai quali il paziente è stato sottoposto “prevaleva la sintomatologia persecutoria e disorganizzata senza che fosse riportata ideazione o attitudine suicidaria” (pag. 31 CTU);
- il paziente è stato visitato tutti i giorni;
la terapia è stata modificata secondo le necessità del caso;
- non vi sono carenze relativamente all'assistenza infermieristica e generica;
- non ricorrevano i presupposti per la sedazione farmacologica, né per il ricorso alla contenzione a letto;
- non vi erano indicazioni di suicidialità specifica, ma solo anomalie comportamentali di tipo bizzarro senza una evidente connotazione autolesiva;
- non era quindi prevedibile che il paziente mettesse in atto un tentativo di impiccagione;
ciò assorbe ogni valutazione sulla rimovibilità del tubo della doccia.
Le osservazioni degli attori in merito all'obbligo per la struttura sanitaria di fornire al paziente la sicurezza di uno standard organizzativo adeguato sono genericamente formulate, non essendo accompagnate da Linee guida precedenti ai fatti di causa e non smentendo l'insieme degli argomenti sviluppati dai CTU in merito all'assenza – anche nella giornata del fatto - di manifestazioni pagina 4 di 5 inequivoche di propositi suicidari, alla presenza di controlli e verifiche quotidiane da parte del personale in servizio presso la struttura, alla repentinità del gesto, all'impossibilità per qualunque struttura di prevenire in assoluto qualunque gesto autolesivo messo in atto da un paziente.
Non sono dirimenti le dichiarazioni rese dal Dott. il 6.2.2012 alla Compagnia CC di Tes_1
Abbiategrasso; ciò sia in quanto la circostanza che il predetto avesse eventualmente dato delle disposizioni al proprio personale non integra una norma esterna e di carattere generale, assimilabile ad esempio alle Linee Guida, la cui violazione possa integrare una responsabilità della struttura;
sia in quanto dal verbale sopra citato si evince solo che il tubo flessibile era “utilizzato principalmente dagli operatori per lavare i pazienti restii”.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande delle attrici.
Le spese relative al presente procedimento e a quello per ATP seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese relative alla CTU eseguita in sede di ATP tengono conto dell'ammissione di entrambe le attrici al beneficio del gratuito patrocinio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di e . Parte_1 Parte_2
2) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali Parte_1 Parte_2 del presente procedimento e di quello per ATP N. 36158/2019 R.G. in favore dell' Controparte_1
liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella
[...] misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dello Stato.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2332/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VARINI LAURA, elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZA EUROPA 3 20004 ARLUNO presso il difensore
ATTRICI contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GRIBAUDI MARIA NEFELI, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 10.1.2023 e convengono in giudizio Parte_1 Parte_2 l' , chiedendo il risarcimento del danno parentale patito iure proprio a seguito Controparte_1 del decesso – avvenuto in data 14.5.2012 - di , del quale sono rispettivamente Persona_1 madre e sorella.
L si costituisce in giudizio, eccependo la carenza di allegazione degli Controparte_1 elementi costitutivi della domanda, la prescrizione del diritto, l'infondatezza nel merito delle domande formulate dalle attrici. Conclude chiedendo il rigetto delle domande dalle stesse formulate.
***
Nel corso del giudizio è stata espletata una CTU, esaustivamente motivata, il cui contenuto deve ritenersi condivisibile. Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- il 12.4.2010 viene preso in carico presso la Divisione di Psichiatria Persona_1 dell'Ospedale di Magenta;
si programmano incontri, poi disertati dal paziente;
- il quadro clinico si aggrava con incremento delle allucinazioni uditive, ideazione di stampo persecutorio nei confronti dei vicini e forse anche verso la madre, oltre ad ideazione di veneficio e rifiuto ad alimentarsi e bere ingenti quantità di acqua nell'intento di “disintossicarsi”;
- il 9.9.2010 il padre allerta il 118 che trasporta il paziente in TSO presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura di Magenta, con sintomatologia riconducibile ad esordio schizofrenico;
alle dimissioni, avvenute in data 8.10.2010, si riscontra un discreto compenso;
- il paziente sospende poi autonomamente la terapia in atto, con ripresa del quadro psicopatologico;
- il 21.10.2010 viene accompagnato dai familiari presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta per riacutizzazione psicotica;
viene poi trasferito presso l'ospedale di Passirana di Rho e accolto con diagnosi di “agitazione psicomotoria”;
- a seguito di ulteriori trattamenti e ricoveri, viene eseguito un nuovo ricovero in TSO presso l'Ospedale di Magenta;
viene dimesso il 16.5.2011 con diagnosi di schizofrenia tipo disorganizzato;
- il 18.5.2011 viene accompagnato dai Carabinieri presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Magenta, ove viene disposto il ricovero;
- i sanitari hanno pertanto correttamente disposto la somministrazione di Clozapina, farmaco antipsicotico di estrema efficacia, per se da tenere sotto controllo con grande attenzione;
in assenza di un comportamento collaborante del paziente, la somministrazione è stata sospesa;
- il 29.7.2011, rientrando al CRA, manifesta un comportamento provocatorio verso i degenti e gli operatori;
data la successiva positività dei suoi atteggiamenti, viene concessa la possibilità di brevi uscite con i genitori;
- il 29.7.2011 il paziente viene trasferito all'Ospedale di Magenta “in relazione alla evidente necessità di maggiore contenzione”; dal diario clinico del Reparto di Psichiatria risulta che all'ingresso appare
“polemico, aggressivo verbalmente e poco collaborante con diversi diverbi alla visita della madre”;
pagina 2 di 5 - si registra una “alternanza di momenti in cui il paziente appariva inadeguato e meno gestibile … ad altri dove era tranquillo e sufficientemente collaborante;
- la diagnosi di “Schizofrenia Indifferenziata” si conferma essere corretta, così come la terapia impostata;
- la sintomatologia è caratterizzata da “florida produttività allucinatoria e delirante, frammentazione ideativa e dissintonia”;
- il ricovero non è avvenuto per idee autolesive o per comportamenti auto o etero aggressivi;
prevalgono aspetti bizzarri e incongrui;
- il 12.8.2011 si segnala persistente difficoltà al contenimento emotivo e comportamentale;
- il 14.8.2011 dal diario clinico risulta: “molto fatuo ed insistente nella richiesta di andare a casa. Ore
18 il pz si è procurato (nelle ore precedenti) una lesione superficiale al polso probabilmente con una lametta (rinvenuta dalla madre in bagno). Il pz nega decisamente di essersi tagliato, mentre afferma di essere caduto. In breve riprende il comportamento insistente e -illeggibile- di ieri” ”;
- tale episodio non è facilmente interpretabile come tentativo di suicidio;
- il 16.8.2011 si attesta che il paziente è “disorganizzato e di fondo oppositivo. Rifiuta assunzione di farmaci per os ma accetta terapia IM … Irrequieto e affaccendato. In maniera bizzarra compone una corda con i pantaloni dei pigiami. Afferma che tale azione era finalizzata ad ottenere la contenzione con -illeggibile- in modo da potersi tranquillizzare”; la motivazione può considerarsi “comprensibile e
“plausibile” se si considera il funzionamento psicotico da cui era pervasa la mente del ricoverato, ovvero spiegando il gesto come un tentativo di auto contenzione per controllare la propria angoscia psicotica” (pag. 33 CTU);
- “Il malato pertanto, negando proposti autolesivi, ha anche annullato la segnalazione teatrale, come richiesta di aiuto che in qualche caso potrebbe precedere il suicidio, quando questo viene annunciato da atti premonitori, tenenti a richiamare l'attenzione” (pag. 33 CTU);
- dal diario infermieristico non emergono comportamenti di rilievo, fatta eccezione per i citati episodi;
- il 17.8.2011 viene annotato che non vi sono grosse modificazioni del livello organizzativo di fondo e che persistono tutti gli elementi della condotta regressiva e persecutoria di questo ricovero;
nelle ore immediatamente precedenti l'evento il paziente non dà adito a comportamenti alterati o minacciosi, tali da richiedere una contenzione al letto, né manifesta un aggravamento della patologia o manifesta idee autolesive;
- alle ore 18.40 “il pz, che fino a pochi minuti prima vagava lamentandosi per il reparto, viene rinvenuto in bagno dagli infermieri;
è appeso per il collo al tubo della doccia. Viene prontamente slegato e si inizia immediatamente la procedura di rianimazione”;
- le condizioni cliniche neurologiche appaiono subito molto gravi, con iniziale possibile evoluzione in morte cerebrale;
- vengono quindi adottate varie misure (quali la tracheostomia e il posizionamento di PEG), fino al decesso, avvenuto in data 14.5.2012;
pagina 3 di 5 - “È purtroppo noto come il ricovero non sia preventivo rispetto ai gesti suicidari che si possono verificare con mezzi di fortuna all'interno dei reparti psichiatrici … I suicidi in corso di psicosi grave e acuta possono essere animati da una volontà auto soppressiva incoercibile e utilizzare mezzi di fortuna di tutti i tipi” (pag. 34 CTU);
- il Protocollo Minimo di Prevenzione del Suicidio del 2014 (peraltro successivo ai fatti per cui è causa) è rivolto al controllo del paziente a rischio suicidario noto;
nella fattispecie in esame “non vi erano indicazioni per uno specifico rischio suicidiario e non erano noti al personale del reparto tentativi o propositi suicidari del paziente, salvo i due episodi di dubbio significato anticonservativo”;
- non vi sono riscontri documentali specifici in ordine ai richiami operati dalle attrici agli argomenti sviluppati dal GIP presso il Tribunale di Milano;
- non è possibile riscontrare con chiarezza l'intento dimostrativo in capo al paziente, ma anche volendo interpretare le sue azioni come tentativi di attirare l'attenzione, gli episodi sopra citati “si confondono con la bizzarria e non prevedibilità dei comportamenti del malato” (pag. 36 CTU);
- nelle ore precedenti al gesto il paziente “vagava lamentandosi per il reparto”, senza fare intendere alcuna intenzionalità autolesiva (pag. 37 CTU);
- si deve anche tenere conto del fatto che, dalla ricostruzione delle cause della morte, le lesioni ipossico-ischemiche cerebrali delineano una causa di ostruzione delle vie respiratorie “di applicazione sufficiente a causare il danno cerebrale, ma non così prolungata da produrne il decesso contestuale”; ciò attesta il verificarsi di un evento di breve durata, con trattamento rianimatorio intervenuto sul posto in pochi minuti;
“Ciò significa che il ricoverato non venne abbandonato a sé stesso con ipotesi di culpa in vigilando”;
- il suicidio, inoltre, non è avvenuto nel lasso di tempo considerato a maggior rischio, cioè all'ingresso in reparto o nelle 48 ore successive;
- la documentazione medica fino a questo momento attesta l'assenza di comportamenti o idee autolesive;
durante i vari ricoveri ai quali il paziente è stato sottoposto “prevaleva la sintomatologia persecutoria e disorganizzata senza che fosse riportata ideazione o attitudine suicidaria” (pag. 31 CTU);
- il paziente è stato visitato tutti i giorni;
la terapia è stata modificata secondo le necessità del caso;
- non vi sono carenze relativamente all'assistenza infermieristica e generica;
- non ricorrevano i presupposti per la sedazione farmacologica, né per il ricorso alla contenzione a letto;
- non vi erano indicazioni di suicidialità specifica, ma solo anomalie comportamentali di tipo bizzarro senza una evidente connotazione autolesiva;
- non era quindi prevedibile che il paziente mettesse in atto un tentativo di impiccagione;
ciò assorbe ogni valutazione sulla rimovibilità del tubo della doccia.
Le osservazioni degli attori in merito all'obbligo per la struttura sanitaria di fornire al paziente la sicurezza di uno standard organizzativo adeguato sono genericamente formulate, non essendo accompagnate da Linee guida precedenti ai fatti di causa e non smentendo l'insieme degli argomenti sviluppati dai CTU in merito all'assenza – anche nella giornata del fatto - di manifestazioni pagina 4 di 5 inequivoche di propositi suicidari, alla presenza di controlli e verifiche quotidiane da parte del personale in servizio presso la struttura, alla repentinità del gesto, all'impossibilità per qualunque struttura di prevenire in assoluto qualunque gesto autolesivo messo in atto da un paziente.
Non sono dirimenti le dichiarazioni rese dal Dott. il 6.2.2012 alla Compagnia CC di Tes_1
Abbiategrasso; ciò sia in quanto la circostanza che il predetto avesse eventualmente dato delle disposizioni al proprio personale non integra una norma esterna e di carattere generale, assimilabile ad esempio alle Linee Guida, la cui violazione possa integrare una responsabilità della struttura;
sia in quanto dal verbale sopra citato si evince solo che il tubo flessibile era “utilizzato principalmente dagli operatori per lavare i pazienti restii”.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande delle attrici.
Le spese relative al presente procedimento e a quello per ATP seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese relative alla CTU eseguita in sede di ATP tengono conto dell'ammissione di entrambe le attrici al beneficio del gratuito patrocinio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di e . Parte_1 Parte_2
2) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali Parte_1 Parte_2 del presente procedimento e di quello per ATP N. 36158/2019 R.G. in favore dell' Controparte_1
liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella
[...] misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dello Stato.
Milano, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5