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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2613 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
(CPF bras.no n. 05135466770 doc. bras. RG 132408261) nato il Parte_1
10.03.1983 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile) ivi residente in [...]A. Comprida
187; (CPF brasiliano n. , doc. bras. RG 133932756) nato il Parte_2 C.F._1
04.04.1955 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile) ivi residente in [...]D. de Carvalho
96; (CPF bras.no n. 09107641745, doc. bras. RG 210786018) nato Controparte_1
il 05.12.1980 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile) ivi residente in [...]B. de Itapagipe
365; (CPF bras.no n. 11736834703, doc. bras. RG 214513285) Controparte_2
nata il [...] in [...] residente in [...] Salvador Stato di Bahia (Brasile); (CPF bras.no n. 10547327790, Controparte_3
doc. bras. RG 211014477) nato il [...] in [...] ivi residente in [...]J. Pinto 594; (CPF bras.no n. 27284670215, doc. bras. Controparte_4
RG M2241916) nato il [...] in [...] residente in
Rua do Soajo 222 Porto (Portogallo); (CPF bras.no n. 04104762423, doc. Controparte_5
bras. RG 332566943) nato il [...] in [...] residente in [...](Brasile); (CPF bras. n. C.F._2 Controparte_6
70692530797, doc. bras.no RG n. 048240964) nata il [...] in [...]
NE (Brasile) ivi residente in [...]241; (CPF bras.no n. Controparte_7
1 09244800764, doc. bras. RG 132409657) nato il [...] in [...]
NE (Brasile) ivi residente in [...]D. Alfredo Russel 130 ed RE OC VI (CPF. bras.no n. 13784113745, doc. bras. RG 203549225) nato il [...] in [...]
RI de NE (Brasile) ivi residente in [...]241, tutti rappresentati e difesi, giusta procure alle liti redatte all'estero munite di apostille nelle forme di legge e di traduzione in lingua italiana con relative apostille, dall'avv. Andrea Parise (C.F.: ) del Foro di Cosenza C.F._3
-RICORRENTI-
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica pro Controparte_8 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex legein Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro che lo rappresenta e difende ex lege
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessrio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_8 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nato il [...] nel Persona_1
Comune di Paola, provincia di Cosenza, figlio legittimo di e Persona_2 Persona_3
, per come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità
[...]
Nr.98Anno 1878rilasciato dal Comune di Paola (doc. n. 1), il quale emigrava in Brasile.
Nella città di RI de NE Stato di RI de NE in data 11.02.1905 contraeva matrimonio con per come risulta dal certificato di matrimonio rilasciato dal competente Ufficio di CP_9
Stato civile brasiliano (doc. n. 2) da cui risulta anche la rettifica annotata dall'Ufficio in esecuzione della sentenza del 03.04.1916 resa dal Giudice della competente Giurisdizione Civile dott.
a definizione di apposito procedimento giudiziale promosso da Persona_4 [...]
al fine di rettificare il proprio cognome errato “ ” in quello esatto “ ” nonché Per_2 Per_5 Per_2
al fine di rettificare i dati errati del suo padre Per_2
2 Da tale matrimonio tra e è nata in [...], Stato di RI Persona_6 CP_9
de NE (Br) il 26.06.1907 la loro figlia , per come risulta dal certificato di Persona_7
nascita rilasciato dal competente Ufficio di Stato civile brasiliano (doc. n. 3) da cui risulta anche la rettifica annotata dall'Ufficio in esecuzione della predetta sentenza del 03.04.1916.
In data 29.12.1923 , in RI de NE/RJ (Br), sposava , Persona_8 Persona_9
cittadino brasiliano nato in [...] figlio dei cittadini portoghesi e (doc. n. 4). Persona_10 Persona_11
Da tale matrimonio tra e è nato in [...]/RJ(Br) il Persona_8 Persona_9
10.02.1930 la loro figlia (doc. n. 5) la quale il 13.09.1952 in RI de Persona_12
NE Stato/RJ(Br), sposava prendendo il nome Persona_13 Per_12 Persona_14
(doc. n. 6).
[...]
Da detto matrimonio tra e (con il matrimonio Persona_13 Persona_12 CP_9
da sono nati in RI de NE/RJ (Brasile) (A), i Persona_14 Persona_15
due gemelli (B) (C), (D) e Parte_2 Persona_16 Persona_17 Controparte_6
(E).
Nello specifico:
A) la figlia è nata il [...] (doc. n. 7); dalla relazione tra la Persona_15
medesima e , è nato in [...]/RJ Persona_15 Persona_18
(Brasile) il 10.03.1983 il loro figlio, odierno ricorrente, (doc. n. 8); Parte_1
B) il figlio, 1° gemello, odierno ricorrente, è nato il [...] (doc. n. Parte_2
9), il quale, in data 23.02.1980 sposava, in RI de NE/RJ (Br), Persona_19
(doc. n. 10). Dal matrimonio è nato, in RI de NE/RJ (Brasile) il 05.12.1980
[...]
l'odierno ricorrente (doc. n. 11) il quale in data 16.09.2010 sposava Controparte_1
; il 18.09.1985 è nata l'odierna ricorrente Persona_20 CP_10 Controparte_2
(doc. n. 12) la quale, in data 29.12.2014 sposava . Da tale unione sono
[...] Persona_21
Per_2 nati nel 2018 e nel 2020, oggi minori;
Per_23
C) il figlio, 2° gemello, è nato il [...] (doc. n. 13) il quale, in data Persona_24
18.07.1981, sposava, in RI de NE/RJ (Br), (doc. n. 14). Dal Persona_25
matrimonio, in RI de NE/RJ (Brasile), è nato il [...] il loro figlio, odierno ricorrente,
(doc. n. 15) il quale, in data 29.03.2012 sposava Controparte_3 Persona_26
e da questa unione nasceva il 09.09.2015 il loro figlio , oggi minore.
[...] Per_27
Il 01.10.1991 è nato il loro figlio odierno ricorrente (doc. n. 16). Controparte_4
3 D) il loro figlio è nato il [...] (doc. n. 17). In data 03.09.1981 Persona_17
sposava in Natal, Stato del RI Grande do Norte (Br) , la quale passava a Parte_3
chiamarsi (doc. n. 18). Dal matrimonio è nato, in RI de Per_20 Parte_4
NE/RJ (Brasile), il 13.05.1982 il figlio, odierno ricorrente, (doc. n. 19) Controparte_5
il quale nel 2014 sposava . Persona_28
E) la loro figlia odierna ricorrente è nata il [...] (doc. n. 20). In data Controparte_6
02.02.1983 sposava, inRI de NE/RJ (Br), . Parte_5
Con il matrimonio la ricorrente passava a chiamarsi (doc. n. 21). Dal Persona_29
matrimonio sono nati in RI de NE/RJ (Brasile) il 24.03.1983 odierno Controparte_7
ricorrente (doc. n. 22) ed il 08.05.1990 RE OC VI, anche odierno ricorrente (doc. n.
23).
In proposito, si specifica che l'ascendente (alias , alias Persona_30 Persona_31
, alias , alias , alias ), Persona_32 Persona_33 Persona_34 Persona_6
cittadino italiano dalla nascita poi emigrato in Brasile, ivi deceduto, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, giusta apposito certificato negativodi naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana Ministero di Giustizia e
Sicurezza Pubblica Dipartimento Nazionale di Giustizia Dipartimento di Migrazioni (doc. n. 24).
Inoltre, risulta in atti lo schema grafico di discendenza (doc. n. 25).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa Persona_1
iure sanguinis alla propria figlia , e da lei a tutti i propri discendenti sino agli Persona_7
attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione delle Controparte_8
relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 20 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
4 Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di Paola, provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato il [...] nel Comune di Paola, provincia di Cosenza, figlio Persona_1
legittimo di e , il quale non aveva mai perso la cittadinanza Persona_2 Persona_3
italiana trasmettendola iure sanguinis alla propria figlia , nata in [...], Persona_7
Stato di RI de NE (Br) il 26.06.1907 e sposata in data 29.12.1923 in RI de NE/RJ (Br) con , cittadino brasiliano. Persona_9
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con
5 cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
6 l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
(CPF bras.no n. 05135466770 doc. bras. RG 132408261) nato il Parte_1
10.03.1983;
(CPF brasiliano n. 92509860844, doc. bras. RG 133932756) nato il [...] Parte_2
in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 09107641745, doc. bras. RG 210786018) nato il Controparte_1
05.12.1980 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 11736834703, doc. bras. RG 214513285) nata il Controparte_2
18.09.1985 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 10547327790, doc. bras. RG 211014477) nato il Controparte_3
18.11.1984 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
7 (CPF bras.no n. 27284670215, doc. bras. RG M2241916) nato il Controparte_4
01.10.1991 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 04104762423, doc. bras. RG 332566943) nato il Controparte_5
13.05.1982 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras. n. 70692530797, doc. bras.no RG n. 048240964) nata il Controparte_6
25.10.1960 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 09244800764, doc. bras. RG 132409657) nato il [...] in Controparte_7
RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
RE OC VI (CPF. bras.no n. 13784113745, doc. bras. RG 203549225) nato il
08.05.1990 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile).
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_8
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Maria Concetta Belcastro
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2613 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
(CPF bras.no n. 05135466770 doc. bras. RG 132408261) nato il Parte_1
10.03.1983 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile) ivi residente in [...]A. Comprida
187; (CPF brasiliano n. , doc. bras. RG 133932756) nato il Parte_2 C.F._1
04.04.1955 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile) ivi residente in [...]D. de Carvalho
96; (CPF bras.no n. 09107641745, doc. bras. RG 210786018) nato Controparte_1
il 05.12.1980 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile) ivi residente in [...]B. de Itapagipe
365; (CPF bras.no n. 11736834703, doc. bras. RG 214513285) Controparte_2
nata il [...] in [...] residente in [...] Salvador Stato di Bahia (Brasile); (CPF bras.no n. 10547327790, Controparte_3
doc. bras. RG 211014477) nato il [...] in [...] ivi residente in [...]J. Pinto 594; (CPF bras.no n. 27284670215, doc. bras. Controparte_4
RG M2241916) nato il [...] in [...] residente in
Rua do Soajo 222 Porto (Portogallo); (CPF bras.no n. 04104762423, doc. Controparte_5
bras. RG 332566943) nato il [...] in [...] residente in [...](Brasile); (CPF bras. n. C.F._2 Controparte_6
70692530797, doc. bras.no RG n. 048240964) nata il [...] in [...]
NE (Brasile) ivi residente in [...]241; (CPF bras.no n. Controparte_7
1 09244800764, doc. bras. RG 132409657) nato il [...] in [...]
NE (Brasile) ivi residente in [...]D. Alfredo Russel 130 ed RE OC VI (CPF. bras.no n. 13784113745, doc. bras. RG 203549225) nato il [...] in [...]
RI de NE (Brasile) ivi residente in [...]241, tutti rappresentati e difesi, giusta procure alle liti redatte all'estero munite di apostille nelle forme di legge e di traduzione in lingua italiana con relative apostille, dall'avv. Andrea Parise (C.F.: ) del Foro di Cosenza C.F._3
-RICORRENTI-
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica pro Controparte_8 P.IVA_1
tempore, domiciliato ex legein Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34 presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro che lo rappresenta e difende ex lege
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessrio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_8 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di nato il [...] nel Persona_1
Comune di Paola, provincia di Cosenza, figlio legittimo di e Persona_2 Persona_3
, per come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità
[...]
Nr.98Anno 1878rilasciato dal Comune di Paola (doc. n. 1), il quale emigrava in Brasile.
Nella città di RI de NE Stato di RI de NE in data 11.02.1905 contraeva matrimonio con per come risulta dal certificato di matrimonio rilasciato dal competente Ufficio di CP_9
Stato civile brasiliano (doc. n. 2) da cui risulta anche la rettifica annotata dall'Ufficio in esecuzione della sentenza del 03.04.1916 resa dal Giudice della competente Giurisdizione Civile dott.
a definizione di apposito procedimento giudiziale promosso da Persona_4 [...]
al fine di rettificare il proprio cognome errato “ ” in quello esatto “ ” nonché Per_2 Per_5 Per_2
al fine di rettificare i dati errati del suo padre Per_2
2 Da tale matrimonio tra e è nata in [...], Stato di RI Persona_6 CP_9
de NE (Br) il 26.06.1907 la loro figlia , per come risulta dal certificato di Persona_7
nascita rilasciato dal competente Ufficio di Stato civile brasiliano (doc. n. 3) da cui risulta anche la rettifica annotata dall'Ufficio in esecuzione della predetta sentenza del 03.04.1916.
In data 29.12.1923 , in RI de NE/RJ (Br), sposava , Persona_8 Persona_9
cittadino brasiliano nato in [...] figlio dei cittadini portoghesi e (doc. n. 4). Persona_10 Persona_11
Da tale matrimonio tra e è nato in [...]/RJ(Br) il Persona_8 Persona_9
10.02.1930 la loro figlia (doc. n. 5) la quale il 13.09.1952 in RI de Persona_12
NE Stato/RJ(Br), sposava prendendo il nome Persona_13 Per_12 Persona_14
(doc. n. 6).
[...]
Da detto matrimonio tra e (con il matrimonio Persona_13 Persona_12 CP_9
da sono nati in RI de NE/RJ (Brasile) (A), i Persona_14 Persona_15
due gemelli (B) (C), (D) e Parte_2 Persona_16 Persona_17 Controparte_6
(E).
Nello specifico:
A) la figlia è nata il [...] (doc. n. 7); dalla relazione tra la Persona_15
medesima e , è nato in [...]/RJ Persona_15 Persona_18
(Brasile) il 10.03.1983 il loro figlio, odierno ricorrente, (doc. n. 8); Parte_1
B) il figlio, 1° gemello, odierno ricorrente, è nato il [...] (doc. n. Parte_2
9), il quale, in data 23.02.1980 sposava, in RI de NE/RJ (Br), Persona_19
(doc. n. 10). Dal matrimonio è nato, in RI de NE/RJ (Brasile) il 05.12.1980
[...]
l'odierno ricorrente (doc. n. 11) il quale in data 16.09.2010 sposava Controparte_1
; il 18.09.1985 è nata l'odierna ricorrente Persona_20 CP_10 Controparte_2
(doc. n. 12) la quale, in data 29.12.2014 sposava . Da tale unione sono
[...] Persona_21
Per_2 nati nel 2018 e nel 2020, oggi minori;
Per_23
C) il figlio, 2° gemello, è nato il [...] (doc. n. 13) il quale, in data Persona_24
18.07.1981, sposava, in RI de NE/RJ (Br), (doc. n. 14). Dal Persona_25
matrimonio, in RI de NE/RJ (Brasile), è nato il [...] il loro figlio, odierno ricorrente,
(doc. n. 15) il quale, in data 29.03.2012 sposava Controparte_3 Persona_26
e da questa unione nasceva il 09.09.2015 il loro figlio , oggi minore.
[...] Per_27
Il 01.10.1991 è nato il loro figlio odierno ricorrente (doc. n. 16). Controparte_4
3 D) il loro figlio è nato il [...] (doc. n. 17). In data 03.09.1981 Persona_17
sposava in Natal, Stato del RI Grande do Norte (Br) , la quale passava a Parte_3
chiamarsi (doc. n. 18). Dal matrimonio è nato, in RI de Per_20 Parte_4
NE/RJ (Brasile), il 13.05.1982 il figlio, odierno ricorrente, (doc. n. 19) Controparte_5
il quale nel 2014 sposava . Persona_28
E) la loro figlia odierna ricorrente è nata il [...] (doc. n. 20). In data Controparte_6
02.02.1983 sposava, inRI de NE/RJ (Br), . Parte_5
Con il matrimonio la ricorrente passava a chiamarsi (doc. n. 21). Dal Persona_29
matrimonio sono nati in RI de NE/RJ (Brasile) il 24.03.1983 odierno Controparte_7
ricorrente (doc. n. 22) ed il 08.05.1990 RE OC VI, anche odierno ricorrente (doc. n.
23).
In proposito, si specifica che l'ascendente (alias , alias Persona_30 Persona_31
, alias , alias , alias ), Persona_32 Persona_33 Persona_34 Persona_6
cittadino italiano dalla nascita poi emigrato in Brasile, ivi deceduto, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, giusta apposito certificato negativodi naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana Ministero di Giustizia e
Sicurezza Pubblica Dipartimento Nazionale di Giustizia Dipartimento di Migrazioni (doc. n. 24).
Inoltre, risulta in atti lo schema grafico di discendenza (doc. n. 25).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa Persona_1
iure sanguinis alla propria figlia , e da lei a tutti i propri discendenti sino agli Persona_7
attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione delle Controparte_8
relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 20 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
4 Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di Paola, provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato il [...] nel Comune di Paola, provincia di Cosenza, figlio Persona_1
legittimo di e , il quale non aveva mai perso la cittadinanza Persona_2 Persona_3
italiana trasmettendola iure sanguinis alla propria figlia , nata in [...], Persona_7
Stato di RI de NE (Br) il 26.06.1907 e sposata in data 29.12.1923 in RI de NE/RJ (Br) con , cittadino brasiliano. Persona_9
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con
5 cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
6 l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
(CPF bras.no n. 05135466770 doc. bras. RG 132408261) nato il Parte_1
10.03.1983;
(CPF brasiliano n. 92509860844, doc. bras. RG 133932756) nato il [...] Parte_2
in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 09107641745, doc. bras. RG 210786018) nato il Controparte_1
05.12.1980 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 11736834703, doc. bras. RG 214513285) nata il Controparte_2
18.09.1985 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 10547327790, doc. bras. RG 211014477) nato il Controparte_3
18.11.1984 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
7 (CPF bras.no n. 27284670215, doc. bras. RG M2241916) nato il Controparte_4
01.10.1991 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 04104762423, doc. bras. RG 332566943) nato il Controparte_5
13.05.1982 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras. n. 70692530797, doc. bras.no RG n. 048240964) nata il Controparte_6
25.10.1960 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
(CPF bras.no n. 09244800764, doc. bras. RG 132409657) nato il [...] in Controparte_7
RI de NE Stato di RI de NE (Brasile);
RE OC VI (CPF. bras.no n. 13784113745, doc. bras. RG 203549225) nato il
08.05.1990 in RI de NE Stato di RI de NE (Brasile).
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_8
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Maria Concetta Belcastro
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