Sentenza 27 giugno 2023
Massime • 1
In materia di distanze legali tra edifici, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo, configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'innalzamento al colmo del tetto di 10/20 cm - dovuto a ragioni tecniche, dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione - non mutava la volumetria della costruzione, costituendo volume tecnico, con esclusione della presenza di una nuova costruzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2023, n. 18281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18281 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
– ricorrenti/ric.successivi– contro GO IE, SA NA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ERMINIO ANNONI;
– controricorrenti – nonché contro GO STEFANO;
-intimato- Civile Sent. Sez. 2 Num. 18281 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/06/2023 2 di 9 avverso la sentenza n. 1446/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/1/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI;
FATTI DI CAUSA 1. EL BO, quale procuratore generale di RI TA, FE TE e UI PI, quale procuratrice generale di RA VE, citarono in giudizio EL NA e FA OB. Prospettarono gli attori che i convenuti, avendo sopraelevato il tetto del loro immobile avevano così limitato il diritto di veduta, acquisito per usucapione, goduto dagli esponenti, dalle vedute e dalle costruzioni: RI TA da un terrapieno sormontato da balaustra, posto al limitare della villa di proprietà; FE TE, da due alloggi e da un magazzino, facenti parte d’un immobile condominiale;
RA VE, da un alloggio facente parte del medesimo condominio. 2. Il Tribunale, rigettate le domande di EL BO, nella qualità, e di FE TE, accolse quella di IA UI PI, nella qualità, e, di conseguenza, condannò i convenuti a riportare la copertura del loro immobile al disegno planimetrico elaborato dal c.t.u. 3. Avverso la sentenza di primo grado propose impugnazione EL BO e con altro ricorso principale, FA OB ed EL NA. IA UI PI e AN LO proposero appello incidentale. 4. La Corte d’appello di Genova, accolto l’appello principale di FA OB ed EL NA e rigettato l’appello principale di EL BO e FE TE, nonché quello incidentale di IA UI e AN PI, rigettò integralmente le domande 3 di 9 in origine proposte da IA UI PI, quale procuratrice di RA VE. 4.1. In sintesi, la Corte di merito riformò la sentenza di primo grado, avendo addebitato al primo Giudice di avere incongruamente accolto la domanda della PI, nonostante avesse negato espressamente violazione dell’art. 873 e logicamente dell’art. 907, avendo accertato esservi una distanza superiore a tre metri, assumendo sussistere una non meglio chiarita <
112 e 246 cod. proc. civ. Il complesso censuratorio, nella sostanza, al di là di una certa elefantiasi espositiva, contesta, nel suo insieme, le conclusioni alle quali è giunta la Corte di merito evidenziando, in sintesi, che: - senza che avesse rilievo l’entità del pregiudizio, avrebbe dovuto assumere esclusivo rilievo la constatata violazione delle distanze stabilite dalla legge o dagli strumenti urbanistici locali;
- non poteva condividersi l’asserto secondo il quale il c.t.u. aveva sovrastimato erroneamente la sopraelevazione, valendo in materi i principi giurisprudenziali, secondo i quali l’aumento di volumetria, a seguito di ristrutturazione, dà vita a una nuova costruzione;
invece, la sentenza, sbagliando aveva affermato che non ogni sopraelevazione implica violazione delle distanze ed era stata la stessa sentenza ad avere accertato che una sopraelevazione, sia pure di 10/20 cm, si era avuta;
5 di 9 - la decisione aveva omesso di tener conto della quota al colmo indicata nell’aerofotogrammetria, e di tutte le osservazioni del c.t.u., né aveva considerato che si era avuto un aumento di superficie, sagoma, altezza e volumetria, senza valutare le specifiche contestazioni delle odierne parti ricorrenti;
- da qui il difetto assoluto di motivazione per omesso esame di fatti decisivi e per non avere accolto le istanze istruttorie;
- constava dalla relazione del c.t.u. che le distanze di cui all’art. 9 d.m. n. 1144/1968 non erano state rispettate, nonché quelle stabilite dagli artt. 873 e 907 cod. civ.; - siccome il Giudice di primo grado aveva reputato assodato tali violazioni si era formato il giudicato, in quanto. 2.1. L’insieme delle critiche sopra riprese non merita di essere accolto. Il profilo con il quale si propone un’alternativa ricostruzione dei fatti non è, all’evidenza, scrutinabile, essendo riservato esclusivamente al giudice del merito trarre le conclusioni dalla svolta istruttoria e descrivere la vicenda rilevante. Né una tale preclusione può essere aggirata evocando l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in un caso come questo, nel quale i fatti controversi e decisivi sono stati sviscerati dal giudicante, giungendo a un risultato sgradito alla parte ricorrente. Anche il profilo attinente alla violazione di legge risulta privo di fondamento. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio 6 di 9 riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). A prescindere dalla mancata precipua denuncia di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., deve ribadirsi deve rilevarsi lo scopo eccentrico perseguito dai ricorrenti, comunque diretto a contestare il vaglio probatorio, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento 7 di 9 della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 2.2. L’ipotizzato contrasto giurisprudenziale prospettato dai ricorsi non ha fondamento. Invero, la decisione non pone in dubbio il principio secondo il quale l’aumento di volumetria, seguìta alla ristrutturazione, comporta violazione delle distanze, dovendosi considerare nuovo il manufatto (cfr., ex multis, Cass. nn. 6809/00, 110/01, 16732/03, 21059/09, 15732/018). Ben diversamente, esclude, con apprezzamento di merito incensurabile, che un tale aumento volumetrico ci sia stato, essendosi riscontrato un lievissimo aumento d’altezza al colmo, dovuto a ragioni tecniche, dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione. Soccorrono sul punto gli arresti di questa Corte, la quale ha spiegato che ai fini del computo delle distanze, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo (data dalla retta d'intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato), salvo l'ipotesi in cui il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione d'impianti tecnici non altrimenti situabili, trattandosi in questo caso di un mero volume tecnico non rilevante (Sez. 2, n. 11049, 27/05/2016, Rv. 639946). Ed ancora, puntualmente, in materia di distanze legali tra edifici, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul 8 di 9 modo di essere della copertura;
spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (Sez. 2, n. 20786, 25/09/2006, Rv. 592151; conf. Cass. n. 14932/2008). In altri termini, deve escludersi la violazione delle distanze non già per l’esiguità dell’aumento di volume dell’immobile, ma in ragione del fatto che un tale aumento deve escludersi, trattandosi della creazione di un modestissimo innalzamento costituente volume tecnico, con la conseguenza che non si è in presenza di una nuova costruzione. 3. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendosi che, tempestivamente eccepita l’incapacità a testimoniare del teste Moni, in quanto costui era dipendente della ditta che aveva effettuato i lavori, il Giudice nulla aveva risposto. 3.1. Il motivo è inammissibile, stante che, a prescindere da ogni altra considerazione, i ricorrenti non spiegano se e perché la deposizione in discorso abbia avuto rilievo decisivo. 4. Il sesto motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono del mancato risarcimento del danno e il settimo, con il quale instano per la vittoria delle spese, restano assorbiti (in senso improprio) dalla reiezione degli altri. 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore 9 di 9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio