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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16194 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. GI De ST TA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51072 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 9 luglio 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Orsini;
Parte_1
ATTORE
E nella sua qualità di agente distributore in Italia delle polizze Controparte_1 assicurative emesse da GR AK Insurance SE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri;
CONVENUTA
E
GREAT LAKES INSURANCE SE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in
Roma, via dei Podesti n. 16; rappresentata e difesa dall'Avv. Furio Nicola Ivo De Palma, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Pierfrancesco Damasco;
INTERVENTORE VOLONTARIO
OGGETTO: responsabilità da circolazione stradale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, e Parte_1 CP_2 Controparte_1
nella rispettiva qualità di responsabile civile e di assicuratore per la R.C.A. dell'autovettura
[...]
NC MU targata CX183GD, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in Roma, sulla via Vaglia, il giorno 08.03.2017, alle ore 08:30 circa, quantificati in complessivi € 171.585,00.
A fondamento della propria domanda, l'attore sosteneva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motoveicolo Honda SH 150 targato CC80366 e percorreva regolarmente via Vaglia con direzione centro per raggiungere la propria sede di lavoro, giunto all'altezza del civico 28/40, andava a collidere contro la specificata autovettura NC MU, che, procedendo nel suo stesso senso di marcia, all'improvviso e senza segnalazione luminosa, girava a sinistra per effettuare un'inversione di marcia al fine di ovviare all'intenso traffico.
Specificava, quindi, l'attore che, a seguito dell'urto, il motoveicolo veniva scaraventato nella carreggiata di senso contrario, riportando ingenti danni per i quali veniva successivamente rottamato, e che il violento impatto gli causava gravi lesioni fisiche per le quali veniva trasportato tramite autoambulanza 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, dove gli veniva diagnosticato “trauma cranico, distrazione del rachide cervicale lombo sacrale, trauma contusivo di spalla ginocchio e gamba sinistra e contusioni del ginocchio e caviglia destra”, con prognosi di giorni 6 salvo complicazioni.
Rappresentava, inoltre, l'attore che erano presenti diversi testi oculari, tra cui , che Testimone_1 assisteva al sinistro trovandosi a pochi metri di distanza dal luogo dell'impatto, e che sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare gli opportuni rilievi.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza della domanda sia Controparte_1 nell'an che nel quantum, deducendo, in particolare, l'esaustività dell'importo di € 1.331,28 già liquidato all'attore per le lesioni subite dalla assicuratore per la R.C.A. dello Controparte_4 specificato motoveicolo Honda SH 150, sulla base di un concorso di colpa al 50% dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e delle risultanze della perizia medico-legale esperita sull'attore.
, pure ritualmente evocata in giudizio, rimaneva, invece, contumace. CP_2
Il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale della convenuta , prova testimoniale dei CP_2 due testi e di cui quest'ultima assunta mediante prova delegata Testimone_2 Testimone_1 presso il Tribunale Ordinario di Milano, ed espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore.
2 Nel corso del giudizio interveniva volontariamente ex art. 105 c.p.c. l
[...]
, che, dedotta la tempestività del proprio Controparte_3 intervento, si surrogava nei diritti dell'attore ai sensi dell'art. 1916 c.c., stante l'importo complessivamente erogato allo stesso, pari a € 151.355,28, in forza della sentenza n. 526/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento R.G. n. 24758/2018, che qualificava il sinistro in esame quale infortunio in itinere.
In relazione all'intervento spiegato dall' la depositava CP_3 Controparte_1 comparsa di risposta, con la quale eccepiva per la prima volta il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando, in particolare, di essere un mero intermediario ed agente distributore in
Italia delle polizze assicurative emesse dalla GR AK Insurance SE, effettivo assicuratore per la
R.C.A. della specificata autovettura NC MU al momento di verificazione del sinistro, nonché
l'inammissibilità della domanda proposta dall'Istituto, stante la sua tardività, unitamente alle istanze istruttorie avanzate dallo stesso e alla documentazione prodotta in giudizio, contestando altresì il quantum della domanda in questione, da limitarsi ad ogni modo al risarcimento riconoscibile all'attore, detratto l'importo di € 1.331,28 già liquidato allo stesso dalla Controparte_4
Il Giudice, con provvedimento del 16.09.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A seguito del deposito degli scritti conclusivi, il Giudice, con ordinanza del 07.01.2025, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di GR AK
Insurance SE.
Notificato l'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio da parte dell'attore, si costituiva in giudizio GR AK Insurance SE, la quale, dopo avere preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dall avendo l'Istituto spiegato l'intervento
CP_3 quando risultavano ormai maturate le preclusioni, deduceva nel merito l'infondatezza delle domande proposte dall'attore e dall stante l'esclusiva responsabilità dell'attore nella
CP_3 causazione del sinistro, o quantomeno la responsabilità concorrente dello stesso, contestando altresì le quantificazioni prospettate dall'attore e dall dovendosi, in ogni caso, detrarre gli
CP_3 importi già liquidati in favore dell'attore dalla e dallo stesso nonché Controparte_4 CP_3 limitare la domanda proposta dall al quantum di risarcimento riconoscibile all'attore.
CP_3
All'udienza indicata in epigrafe, il giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*********
1. I via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
che non risulta essere una compagnia assicurativa ma un mero intermediario Controparte_1
3 e, per tale ragione, estraneo agli obblighi risarcitori derivanti dalla RCA.
2. Occorre innanzitutto soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
2.1. L'evento può essere ricostruito, oltre che in forza della relazione di sinistro stradale redatta dalla Polizia Locale e prodotta in giudizio, sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dall'attore alla Polizia Locale qualche giorno dopo la verificazione del sinistro, nonché dalle prove testimoniali assunte in corso di causa anche mediante prova delegata.
Dalla relazione di sinistro stradale della Polizia Locale si evince che lo stesso è avvenuto in orario diurno su via Vaglia, all'altezza del civico 24, ove è presente un accesso libero ad un'area di sosta privata, e che tale strada è ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, divisa da una linea longitudinale continua che diventa discontinua proprio in prossimità del menzionato civico 24, come risulta altresì dallo schizzo planimetrico allegato alla relazione (“Il sinistro è avvenuto in V.
Vaglia all'altezza del civico 24. In questo tratto V. Vaglia è strada ad unica carreggiata a doppio senso di marcia con andamento rettilineo pianeggiante. I due sensi di marcia sono separati da doppia linea longitudinale continua che diventa discontinua in corrispondenza del civico 24 dove è presente un accesso libero ad un'area di sosta privata. Considerando il senso di marcia di entrambi i veicoli, ovvero provenienza da P.zza Civitella Paganico e direzione V. Cavriglia, detta area di parcheggio si trova sul lato sinistro”, doc. 13 allegato all'atto di citazione).
La relazione riporta altresì le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso attore alla Polizia Locale in data 21.03.2017, a distanza di qualche giorno dall'incidente, il quale ha riferito che, al momento di verificazione del sinistro, si trovava alla guida del motoveicolo Honda SH 150 in posizione parallela all'autovettura NC MU, allorquando quest'ultima lo urtava effettuando una svolta a sinistra (“Il giorno 08/03/2017 alle ore 08.30 circa, alla guida del motociclo Honda targato
CC80366, percorrevo V. Vaglia in direzione di V. dei Prati Fiscali. Giunto in prossimità del civico
49, poiché vi era molto traffico ed i veicoli erano quasi fermi ed incolonnati, avendo a disposizione dello spazio sul margine sinistro della mia corsia di marcia inserivo l'indicatore direzionale sinistro e mi portavo in direzione di Prati Fiscali. Mentre effettuavo tale manovra avevo affiancata sulla destra una NC di colore scuro che improvvisamente mi tagliava la strada per effettuare la svolta a sinistra”, doc. 13 allegato all'atto di citazione).
Il testimone escusso con prova delegata al Tribunale di Milano all'udienza del Testimone_1
10.05.2022, ha confermato la predetta circostanza, dichiarando che i veicoli coinvolti nel sinistro procedessero, nello stesso senso di marcia, per file grossomodo parallele (“ricordo che i veicoli coinvolti marciavano mi sembra sostanzialmente paralleli ed ho visto la Signora svoltare a sinistra dove si trovava la moto, urtandola e facendola cadere sull'asfalto col suo conducente”).
4 Entrambi i testimoni escussi in corso di causa non hanno saputo riferire con certezza sul fatto che la convenuta conducente dell'autovettura avesse o meno azionato la freccia al fine di Parte_2 segnalare la sua manovra di svolta a sinistra ( all'udienza del 03.05.202: “Mi Testimone_2 ricordo che la NC MU ha girato a sinistra;
non mi pare che abbia messo la freccia”; Tes_1 all'udienza del 10.05.2022: “ho visto la Signora svoltare a sinistra dove si trovava la moto,
[...] urtandola e facendola cadere sull'asfalto col suo conducente (…) non ricordo di aver visto mettere la freccia”).
2.2. Le richiamate istanze istruttorie devono essere valutate alla luce di quanto previsto dall'art. 144 del Codice della strada, secondo cui: “La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che
i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano”, nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale, elaborato con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., secondo cui – nel caso di scontro tra veicoli – ove il giudicante abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr., per tutte, Cass. n. 23431/2014 e n. 7479/2020).
Sotto un ulteriore profilo, va altresì osservato che la valutazione dei fattori causali del sinistro può avvenire secondo criteri presuntivi ex art. 2729 c.c. e in base al principio giurisprudenziale del “più probabile che non” che ispira l'interpretazione del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile.
2.3. Applicando gli enunciati principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Assume valenza decisiva quanto riportato nella relazione di sinistro con riguardo al fatto che la strada ove procedevano i veicoli coinvolti sia ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, nonché quanto dichiarato dallo stesso attore a distanza di qualche giorno dal sinistro circa il fatto che si trovasse in posizione parallela alla convenuta allorquando quest'ultima lo urtava effettuando una svolta a sinistra, nel punto in cui la linea longitudinale continua che divide la carreggiata diventa discontinua.
Ed invero, da un lato, il motoveicolo non avrebbe potuto affiancare l'autovettura, trovandosi su una strada con una sola corsia per ciascuno dei due sensi di marcia;
dall'altro, l'autovettura nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra – che pure è consentita nel punto in cui si è verificato il sinistro, poiché la linea longitudinale continua che divide la carreggiata diventa ivi discontinua – avrebbe dovuto mantenere una condotta di guida improntata a maggiore cautela, stante la presenza
5 alla sua sinistra del predetto motoveicolo.
Pertanto, entrambi i conducenti non hanno adottato le necessarie cautele nelle rispettive condotte di guida e, non essendovi elementi atti ad individuare quale condotta possa avere avuto un contributo causale maggiore nella verificazione del sinistro, tenuto conto che i testimoni escussi non hanno saputo riferire con certezza se l'autovettura avesse o meno azionato la freccia, deve considerarsi operante la presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., secondo cui: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
L'affermazione di pari responsabilità del motoveicolo e dell'autovettura determina la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del responsabile civile al risarcimento nella misura del 50% dei danni subiti e richiesti dall'attore in conseguenza dell'evento.
3. Occorre, a questo punto, soffermarsi sui criteri di liquidazione del danno.
3.1. Questo giudice condivide le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
D'altra parte, il CTU ha adeguatamente esaminato le osservazioni di parte, concludendo (cfr. p. 62) nel senso che < Non è possibile individuare con certezza, per tutti i motivi ampiamente esposti (a causa delle molteplici lesioni/postumi preesistenti) la correlazione causale tra le lesioni strumentalmente refertate successivamente al Pronto Soccorso e certificate da specialisti>>.
Il consulente, rispondendo ai quesiti posti, ha affermato che: a) i descritti esiti incidono sulla complessiva integrità psico-fisica del periziato nella misura del 7% (sei per cento); 2) la durata dell'invalidità temporanea assoluta può essere indicata in giorni 15, quella dell'invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 30, quella dell'invalidità temporanea parziale al 25% in giorni
30; 3) i postumi permanenti non possono essere più eliminati né sono suscettibili di miglioramento;
4) gli stessi esiti non sono stati né saranno in grado di incidere negativamente sulla capacità lavorativa e specifica del soggetto;
5) le spese mediche ammontano in € 3.911,03, oltre € 250,00 per consulenza di parte.
Posto tutto quanto sopra, trattandosi di lesioni micropermanenti derivanti da circolazione stradale, la liquidazione deve essere effettuata alla luce dei parametri tabellari di cui all'art. 139 Cod. Ass., aggiornati con D.M. 16.07.2024. In forza di dette tabelle, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (57 anni) e del grado d'invalidità accertata (7%), si stima liquidare la somma di euro 9.638,30 a titolo di risarcimento del danno biologico.
Quanto all'inabilità temporanea, calcolando un importo di euro 54,80 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, la somma dovuta è pari ad euro 822,00 (54,80 x 15 gg.), mentre per l'I.T.P.al
6 50% la somma dovuta è pari ad euro 822,00 (54,80 x 30 gg. al 50%), oltre euro 411,00 (54,80 x 30 gg. al 25%): per un totale di € 2.055,00.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 2.000,00, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di elementi (che dovevano essere allegati dalla parte) idonei a dimostrare l'esistenza di altre sofferenze causalmente riconducibili al sinistro, rispetto a quelle già considerate mediante l'applicazione dei parametri tabellari, non può essere operata alcuna ulteriore personalizzazione nella liquidazione del danno.
3.2. Nel liquidare il risarcimento del danno biologico dovuto all'attore va tenuto in considerazione l'importo corrisposto allo stesso dall' a titolo di risarcimento del danno da CP_3 infortunio sul lavoro.
Va premesso, che, in tema di compensatio lucri cum damno, la Suprema Corte ha più volte sostenuto che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. S.U.
n. 12566/2018).
Per calcolare il c.d. danno differenziale, l'ultimo arresto della Suprema Corte individua come criterio quello di “sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro CP_3 siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici” (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: cfr. Cass. n. 26117/2021). Nello specifico, l' eroga un ristoro per danno biologico CP_3 permanente, per danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro, un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro e rimborsa le spese di cura e di riabilitazione. Inoltre, l'indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (cfr. Cass. n. 9112/2019).
Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione versata in atti da a seguito CP_3 dell'emissione di ordine di esibizione del Giudice e come confermato nell'atto di intervento della medesima, il Sig. ha percepito da : “€ 2.907,45 per gg. 39 di ITA ex art. 68 del T.U. Pt_1 CP_3
1124/65; € 268,99 per spese mediche;
€ 16.362,23 per 23/31 di ratei di danno biologico erogati
7 oltre ad € 994,17 per interessi maturati su detti ed € 32.905,47 per valore capitale di danno biologico, valutato al 23% (e così in totale per danno biologico € 50.261,87); € 31.492,75 per
23/31 di ratei di danno patrimoniale erogati oltre ad € 1.904,20 per interessi maturati su detti ed €
64.520,02 per valore capitale di danno patrimoniale (e così in totale per danno patrimoniale €
97.916,97) = totale indennizzo € 151.355,28”. CP_3
Ne consegue che tale indennizzo risulta essere, sotto lo specifico profilo del danno biologico permanente (risultato pari ad € 9.638,30), pienamente satisfattivo del danno civilistico.
Residuano, invece, gli importi risarcitori per le ulteriori voci di danno, pari ad € 2.055,00 a titolo di
ITA, € 2.000,00 a titolo di danno morale ed € 4.161,03 a titolo di spese mediche e consulenza di parte, per complessivi € 8.216,03 all'attualità, risarcibili al 50% in ragione dell'affermato concorso di colpa, pari ad € 4.108,01.
3.3. Infine, per stabilire l'importo finale del danno biologico totale dovuto all'attore, rimane da detrarre l'acconto già versato dalla compagnia assicuratrice convenuta nella fase pregiudiziale corrispondente a € 1.331,28 (di cui € 281,28 in data 03.04.18 ed € 1.050,00 in data 11.06.18), che, rivalutato all'attualità secondo gli indici ISTAT, si eleva a € 1.585,55.
Pertanto, sottraendo tale importo dal danno differenziale complessivo rispetto all'erogazione
, che ammonta in € 4.108,01 (50% di € 8.216,03), residua da risarcire € 2.522,46, CP_3 all'attualità.
Conclusivamente, e GR AK Insurance SE vanno condannate in solido a favore di CP_2 parte attrice al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale, pari ad € 2.522,46, all'attualità.
4. Passando all'esame della domanda di rivalsa spiegata dall' , occorre rilevare quanto di CP_3 seguito.
4.1. Va disattesa l'eccezione di tardività dell'intervento effettuato dall , atteso il costante CP_3 rientamento giurisprudenziale recentemente ribadito da Cass. n. 25418/2025.
4.2. Nel merito, occorre richiamare la giurisprudenza di legititmità (cfr. Cass. n. 6007/2025), alla cui stregua <Il credito vantato dall' a titolo di surrogazione ex art. 1916 c.c. è lo stesso CP_3 credito sorto in capo alla vittima in conseguenza del fatto illecito, ex art. 1173 c.c.. Questo credito si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore sociale nel momento in cui il secondo versa
l'indennizzo al primo (così ha stabilito la decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 12566 del
22/05/2018, la quale ha abbandonato il precedente orientamento che esigeva, ai fini della surrogazione, l'assolvimento da parte dell'assicuratore dell'onere della denuntiatio). Ciò vuol dire che il debito risarcitorio per danno biologico causato da un infortunio in itinere è sempre uno soltanto. Per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale questo debito si può frazionare (parte
8 alla vittima, parte all' ), ma giammai duplicare. Poiché, infatti, l' indennizza il danno CP_3 CP_3 biologico (art. 13 d. lgs. 38/2000), il credito per questa voce di danno non può essere contemporaneamente vantato dal danneggiato e dall' . O spetta all'uno, o spetta all'altro, a CP_3 seconda che ricorrano o meno i presupposti della surrogazione. Se vi è stata surrogazione, il danneggiato non è più creditore del risarcimento, sino alla concorrenza di quanto ricevuto dall' . Se non vi è stata surrogazione, il creditore della prestazione è solo il danneggiato, e il CP_3 responsabile si libera dell'obbligazione pagando nelle mani di quest'ultimo (salva, ovviamente, la disciplina speciale di cui all'art. 142 cod. ass.)>>.
Preso atto del pagamento documentato dall' a titolo di danno biologico, della conseguente CP_3 surrogazione e del danno civilistico a detto titolo individuato nella presente sede processuale, in acoglimento della domanda di rivalsa i convenuti sopra individuati vanno condannati in solido al pagamento in favore dell' dell'importo all'attualità di € 9.638,30, riconosciuto a titolo di CP_3 risarcimento del danno biologico.
Le ulteriori voci del danno c.d. “infortunistico”, comunque connotato da finalità e caratteristiche proprie, esorbitano dal danno c.d. “civilistico” riconosciuto nella presente sede processuale e non possono essere oggetto di risarcimento.
5. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
6. In ragione della disparità fra petitum e decisum, nonché della confondibilità dell'effettivo ruolo svolto dalla (indicato come assicuratore nella relazione di sinistro Controparte_1 stradale), sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in tutti i rapporti processuali fra le parti costituite.
9 Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono rimanere adefinitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
b) dichiara che il sinistro di cui in citazione - fatto che ai soli fini fiscali si dichiara astrattamente configurante il reato di lesioni colpose - si è verificato per colpa concorrente di entrambe i conducenti;
c) condanna e GR AK Insurance SE in solido, a pagare a favore di parte attrice, CP_2
a titolo risarcitorio del danno differenziale, liquidato ai valori attuali, la somma di € 2.522,46, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
d) in accoglimento della domanda di manleva spiegata da , condanna e GR CP_3 CP_2
AK Insurance SE in solido, a pagare a favore del predetto ente, a titolo risarcitorio del danno biologico, liquidato ai valori attuali, la somma di € 9.638,30, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
e) compensa le spese di lite in tutti i rapporti processuali tra le parti costituite;
f) le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono rimanere adefinitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì 7 novembre 2025.
Il giudice
GI De ST TA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. GI De ST TA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51072 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 9 luglio 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Orsini;
Parte_1
ATTORE
E nella sua qualità di agente distributore in Italia delle polizze Controparte_1 assicurative emesse da GR AK Insurance SE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri;
CONVENUTA
E
GREAT LAKES INSURANCE SE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in
Roma, via dei Podesti n. 16; rappresentata e difesa dall'Avv. Furio Nicola Ivo De Palma, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Pierfrancesco Damasco;
INTERVENTORE VOLONTARIO
OGGETTO: responsabilità da circolazione stradale.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, e Parte_1 CP_2 Controparte_1
nella rispettiva qualità di responsabile civile e di assicuratore per la R.C.A. dell'autovettura
[...]
NC MU targata CX183GD, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in Roma, sulla via Vaglia, il giorno 08.03.2017, alle ore 08:30 circa, quantificati in complessivi € 171.585,00.
A fondamento della propria domanda, l'attore sosteneva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motoveicolo Honda SH 150 targato CC80366 e percorreva regolarmente via Vaglia con direzione centro per raggiungere la propria sede di lavoro, giunto all'altezza del civico 28/40, andava a collidere contro la specificata autovettura NC MU, che, procedendo nel suo stesso senso di marcia, all'improvviso e senza segnalazione luminosa, girava a sinistra per effettuare un'inversione di marcia al fine di ovviare all'intenso traffico.
Specificava, quindi, l'attore che, a seguito dell'urto, il motoveicolo veniva scaraventato nella carreggiata di senso contrario, riportando ingenti danni per i quali veniva successivamente rottamato, e che il violento impatto gli causava gravi lesioni fisiche per le quali veniva trasportato tramite autoambulanza 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, dove gli veniva diagnosticato “trauma cranico, distrazione del rachide cervicale lombo sacrale, trauma contusivo di spalla ginocchio e gamba sinistra e contusioni del ginocchio e caviglia destra”, con prognosi di giorni 6 salvo complicazioni.
Rappresentava, inoltre, l'attore che erano presenti diversi testi oculari, tra cui , che Testimone_1 assisteva al sinistro trovandosi a pochi metri di distanza dal luogo dell'impatto, e che sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare gli opportuni rilievi.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza della domanda sia Controparte_1 nell'an che nel quantum, deducendo, in particolare, l'esaustività dell'importo di € 1.331,28 già liquidato all'attore per le lesioni subite dalla assicuratore per la R.C.A. dello Controparte_4 specificato motoveicolo Honda SH 150, sulla base di un concorso di colpa al 50% dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e delle risultanze della perizia medico-legale esperita sull'attore.
, pure ritualmente evocata in giudizio, rimaneva, invece, contumace. CP_2
Il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale della convenuta , prova testimoniale dei CP_2 due testi e di cui quest'ultima assunta mediante prova delegata Testimone_2 Testimone_1 presso il Tribunale Ordinario di Milano, ed espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore.
2 Nel corso del giudizio interveniva volontariamente ex art. 105 c.p.c. l
[...]
, che, dedotta la tempestività del proprio Controparte_3 intervento, si surrogava nei diritti dell'attore ai sensi dell'art. 1916 c.c., stante l'importo complessivamente erogato allo stesso, pari a € 151.355,28, in forza della sentenza n. 526/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento R.G. n. 24758/2018, che qualificava il sinistro in esame quale infortunio in itinere.
In relazione all'intervento spiegato dall' la depositava CP_3 Controparte_1 comparsa di risposta, con la quale eccepiva per la prima volta il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando, in particolare, di essere un mero intermediario ed agente distributore in
Italia delle polizze assicurative emesse dalla GR AK Insurance SE, effettivo assicuratore per la
R.C.A. della specificata autovettura NC MU al momento di verificazione del sinistro, nonché
l'inammissibilità della domanda proposta dall'Istituto, stante la sua tardività, unitamente alle istanze istruttorie avanzate dallo stesso e alla documentazione prodotta in giudizio, contestando altresì il quantum della domanda in questione, da limitarsi ad ogni modo al risarcimento riconoscibile all'attore, detratto l'importo di € 1.331,28 già liquidato allo stesso dalla Controparte_4
Il Giudice, con provvedimento del 16.09.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A seguito del deposito degli scritti conclusivi, il Giudice, con ordinanza del 07.01.2025, rimetteva la causa sul ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di GR AK
Insurance SE.
Notificato l'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio da parte dell'attore, si costituiva in giudizio GR AK Insurance SE, la quale, dopo avere preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda proposta dall avendo l'Istituto spiegato l'intervento
CP_3 quando risultavano ormai maturate le preclusioni, deduceva nel merito l'infondatezza delle domande proposte dall'attore e dall stante l'esclusiva responsabilità dell'attore nella
CP_3 causazione del sinistro, o quantomeno la responsabilità concorrente dello stesso, contestando altresì le quantificazioni prospettate dall'attore e dall dovendosi, in ogni caso, detrarre gli
CP_3 importi già liquidati in favore dell'attore dalla e dallo stesso nonché Controparte_4 CP_3 limitare la domanda proposta dall al quantum di risarcimento riconoscibile all'attore.
CP_3
All'udienza indicata in epigrafe, il giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
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1. I via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
che non risulta essere una compagnia assicurativa ma un mero intermediario Controparte_1
3 e, per tale ragione, estraneo agli obblighi risarcitori derivanti dalla RCA.
2. Occorre innanzitutto soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
2.1. L'evento può essere ricostruito, oltre che in forza della relazione di sinistro stradale redatta dalla Polizia Locale e prodotta in giudizio, sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dall'attore alla Polizia Locale qualche giorno dopo la verificazione del sinistro, nonché dalle prove testimoniali assunte in corso di causa anche mediante prova delegata.
Dalla relazione di sinistro stradale della Polizia Locale si evince che lo stesso è avvenuto in orario diurno su via Vaglia, all'altezza del civico 24, ove è presente un accesso libero ad un'area di sosta privata, e che tale strada è ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, divisa da una linea longitudinale continua che diventa discontinua proprio in prossimità del menzionato civico 24, come risulta altresì dallo schizzo planimetrico allegato alla relazione (“Il sinistro è avvenuto in V.
Vaglia all'altezza del civico 24. In questo tratto V. Vaglia è strada ad unica carreggiata a doppio senso di marcia con andamento rettilineo pianeggiante. I due sensi di marcia sono separati da doppia linea longitudinale continua che diventa discontinua in corrispondenza del civico 24 dove è presente un accesso libero ad un'area di sosta privata. Considerando il senso di marcia di entrambi i veicoli, ovvero provenienza da P.zza Civitella Paganico e direzione V. Cavriglia, detta area di parcheggio si trova sul lato sinistro”, doc. 13 allegato all'atto di citazione).
La relazione riporta altresì le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso attore alla Polizia Locale in data 21.03.2017, a distanza di qualche giorno dall'incidente, il quale ha riferito che, al momento di verificazione del sinistro, si trovava alla guida del motoveicolo Honda SH 150 in posizione parallela all'autovettura NC MU, allorquando quest'ultima lo urtava effettuando una svolta a sinistra (“Il giorno 08/03/2017 alle ore 08.30 circa, alla guida del motociclo Honda targato
CC80366, percorrevo V. Vaglia in direzione di V. dei Prati Fiscali. Giunto in prossimità del civico
49, poiché vi era molto traffico ed i veicoli erano quasi fermi ed incolonnati, avendo a disposizione dello spazio sul margine sinistro della mia corsia di marcia inserivo l'indicatore direzionale sinistro e mi portavo in direzione di Prati Fiscali. Mentre effettuavo tale manovra avevo affiancata sulla destra una NC di colore scuro che improvvisamente mi tagliava la strada per effettuare la svolta a sinistra”, doc. 13 allegato all'atto di citazione).
Il testimone escusso con prova delegata al Tribunale di Milano all'udienza del Testimone_1
10.05.2022, ha confermato la predetta circostanza, dichiarando che i veicoli coinvolti nel sinistro procedessero, nello stesso senso di marcia, per file grossomodo parallele (“ricordo che i veicoli coinvolti marciavano mi sembra sostanzialmente paralleli ed ho visto la Signora svoltare a sinistra dove si trovava la moto, urtandola e facendola cadere sull'asfalto col suo conducente”).
4 Entrambi i testimoni escussi in corso di causa non hanno saputo riferire con certezza sul fatto che la convenuta conducente dell'autovettura avesse o meno azionato la freccia al fine di Parte_2 segnalare la sua manovra di svolta a sinistra ( all'udienza del 03.05.202: “Mi Testimone_2 ricordo che la NC MU ha girato a sinistra;
non mi pare che abbia messo la freccia”; Tes_1 all'udienza del 10.05.2022: “ho visto la Signora svoltare a sinistra dove si trovava la moto,
[...] urtandola e facendola cadere sull'asfalto col suo conducente (…) non ricordo di aver visto mettere la freccia”).
2.2. Le richiamate istanze istruttorie devono essere valutate alla luce di quanto previsto dall'art. 144 del Codice della strada, secondo cui: “La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che
i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano”, nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale, elaborato con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., secondo cui – nel caso di scontro tra veicoli – ove il giudicante abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr., per tutte, Cass. n. 23431/2014 e n. 7479/2020).
Sotto un ulteriore profilo, va altresì osservato che la valutazione dei fattori causali del sinistro può avvenire secondo criteri presuntivi ex art. 2729 c.c. e in base al principio giurisprudenziale del “più probabile che non” che ispira l'interpretazione del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile.
2.3. Applicando gli enunciati principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Assume valenza decisiva quanto riportato nella relazione di sinistro con riguardo al fatto che la strada ove procedevano i veicoli coinvolti sia ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, nonché quanto dichiarato dallo stesso attore a distanza di qualche giorno dal sinistro circa il fatto che si trovasse in posizione parallela alla convenuta allorquando quest'ultima lo urtava effettuando una svolta a sinistra, nel punto in cui la linea longitudinale continua che divide la carreggiata diventa discontinua.
Ed invero, da un lato, il motoveicolo non avrebbe potuto affiancare l'autovettura, trovandosi su una strada con una sola corsia per ciascuno dei due sensi di marcia;
dall'altro, l'autovettura nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra – che pure è consentita nel punto in cui si è verificato il sinistro, poiché la linea longitudinale continua che divide la carreggiata diventa ivi discontinua – avrebbe dovuto mantenere una condotta di guida improntata a maggiore cautela, stante la presenza
5 alla sua sinistra del predetto motoveicolo.
Pertanto, entrambi i conducenti non hanno adottato le necessarie cautele nelle rispettive condotte di guida e, non essendovi elementi atti ad individuare quale condotta possa avere avuto un contributo causale maggiore nella verificazione del sinistro, tenuto conto che i testimoni escussi non hanno saputo riferire con certezza se l'autovettura avesse o meno azionato la freccia, deve considerarsi operante la presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., secondo cui: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
L'affermazione di pari responsabilità del motoveicolo e dell'autovettura determina la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del responsabile civile al risarcimento nella misura del 50% dei danni subiti e richiesti dall'attore in conseguenza dell'evento.
3. Occorre, a questo punto, soffermarsi sui criteri di liquidazione del danno.
3.1. Questo giudice condivide le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
D'altra parte, il CTU ha adeguatamente esaminato le osservazioni di parte, concludendo (cfr. p. 62) nel senso che < Non è possibile individuare con certezza, per tutti i motivi ampiamente esposti (a causa delle molteplici lesioni/postumi preesistenti) la correlazione causale tra le lesioni strumentalmente refertate successivamente al Pronto Soccorso e certificate da specialisti>>.
Il consulente, rispondendo ai quesiti posti, ha affermato che: a) i descritti esiti incidono sulla complessiva integrità psico-fisica del periziato nella misura del 7% (sei per cento); 2) la durata dell'invalidità temporanea assoluta può essere indicata in giorni 15, quella dell'invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 30, quella dell'invalidità temporanea parziale al 25% in giorni
30; 3) i postumi permanenti non possono essere più eliminati né sono suscettibili di miglioramento;
4) gli stessi esiti non sono stati né saranno in grado di incidere negativamente sulla capacità lavorativa e specifica del soggetto;
5) le spese mediche ammontano in € 3.911,03, oltre € 250,00 per consulenza di parte.
Posto tutto quanto sopra, trattandosi di lesioni micropermanenti derivanti da circolazione stradale, la liquidazione deve essere effettuata alla luce dei parametri tabellari di cui all'art. 139 Cod. Ass., aggiornati con D.M. 16.07.2024. In forza di dette tabelle, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (57 anni) e del grado d'invalidità accertata (7%), si stima liquidare la somma di euro 9.638,30 a titolo di risarcimento del danno biologico.
Quanto all'inabilità temporanea, calcolando un importo di euro 54,80 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, la somma dovuta è pari ad euro 822,00 (54,80 x 15 gg.), mentre per l'I.T.P.al
6 50% la somma dovuta è pari ad euro 822,00 (54,80 x 30 gg. al 50%), oltre euro 411,00 (54,80 x 30 gg. al 25%): per un totale di € 2.055,00.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 2.000,00, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di elementi (che dovevano essere allegati dalla parte) idonei a dimostrare l'esistenza di altre sofferenze causalmente riconducibili al sinistro, rispetto a quelle già considerate mediante l'applicazione dei parametri tabellari, non può essere operata alcuna ulteriore personalizzazione nella liquidazione del danno.
3.2. Nel liquidare il risarcimento del danno biologico dovuto all'attore va tenuto in considerazione l'importo corrisposto allo stesso dall' a titolo di risarcimento del danno da CP_3 infortunio sul lavoro.
Va premesso, che, in tema di compensatio lucri cum damno, la Suprema Corte ha più volte sostenuto che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Cass. S.U.
n. 12566/2018).
Per calcolare il c.d. danno differenziale, l'ultimo arresto della Suprema Corte individua come criterio quello di “sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro CP_3 siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici” (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: cfr. Cass. n. 26117/2021). Nello specifico, l' eroga un ristoro per danno biologico CP_3 permanente, per danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro, un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro e rimborsa le spese di cura e di riabilitazione. Inoltre, l'indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (cfr. Cass. n. 9112/2019).
Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione versata in atti da a seguito CP_3 dell'emissione di ordine di esibizione del Giudice e come confermato nell'atto di intervento della medesima, il Sig. ha percepito da : “€ 2.907,45 per gg. 39 di ITA ex art. 68 del T.U. Pt_1 CP_3
1124/65; € 268,99 per spese mediche;
€ 16.362,23 per 23/31 di ratei di danno biologico erogati
7 oltre ad € 994,17 per interessi maturati su detti ed € 32.905,47 per valore capitale di danno biologico, valutato al 23% (e così in totale per danno biologico € 50.261,87); € 31.492,75 per
23/31 di ratei di danno patrimoniale erogati oltre ad € 1.904,20 per interessi maturati su detti ed €
64.520,02 per valore capitale di danno patrimoniale (e così in totale per danno patrimoniale €
97.916,97) = totale indennizzo € 151.355,28”. CP_3
Ne consegue che tale indennizzo risulta essere, sotto lo specifico profilo del danno biologico permanente (risultato pari ad € 9.638,30), pienamente satisfattivo del danno civilistico.
Residuano, invece, gli importi risarcitori per le ulteriori voci di danno, pari ad € 2.055,00 a titolo di
ITA, € 2.000,00 a titolo di danno morale ed € 4.161,03 a titolo di spese mediche e consulenza di parte, per complessivi € 8.216,03 all'attualità, risarcibili al 50% in ragione dell'affermato concorso di colpa, pari ad € 4.108,01.
3.3. Infine, per stabilire l'importo finale del danno biologico totale dovuto all'attore, rimane da detrarre l'acconto già versato dalla compagnia assicuratrice convenuta nella fase pregiudiziale corrispondente a € 1.331,28 (di cui € 281,28 in data 03.04.18 ed € 1.050,00 in data 11.06.18), che, rivalutato all'attualità secondo gli indici ISTAT, si eleva a € 1.585,55.
Pertanto, sottraendo tale importo dal danno differenziale complessivo rispetto all'erogazione
, che ammonta in € 4.108,01 (50% di € 8.216,03), residua da risarcire € 2.522,46, CP_3 all'attualità.
Conclusivamente, e GR AK Insurance SE vanno condannate in solido a favore di CP_2 parte attrice al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale, pari ad € 2.522,46, all'attualità.
4. Passando all'esame della domanda di rivalsa spiegata dall' , occorre rilevare quanto di CP_3 seguito.
4.1. Va disattesa l'eccezione di tardività dell'intervento effettuato dall , atteso il costante CP_3 rientamento giurisprudenziale recentemente ribadito da Cass. n. 25418/2025.
4.2. Nel merito, occorre richiamare la giurisprudenza di legititmità (cfr. Cass. n. 6007/2025), alla cui stregua <Il credito vantato dall' a titolo di surrogazione ex art. 1916 c.c. è lo stesso CP_3 credito sorto in capo alla vittima in conseguenza del fatto illecito, ex art. 1173 c.c.. Questo credito si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore sociale nel momento in cui il secondo versa
l'indennizzo al primo (così ha stabilito la decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 12566 del
22/05/2018, la quale ha abbandonato il precedente orientamento che esigeva, ai fini della surrogazione, l'assolvimento da parte dell'assicuratore dell'onere della denuntiatio). Ciò vuol dire che il debito risarcitorio per danno biologico causato da un infortunio in itinere è sempre uno soltanto. Per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale questo debito si può frazionare (parte
8 alla vittima, parte all' ), ma giammai duplicare. Poiché, infatti, l' indennizza il danno CP_3 CP_3 biologico (art. 13 d. lgs. 38/2000), il credito per questa voce di danno non può essere contemporaneamente vantato dal danneggiato e dall' . O spetta all'uno, o spetta all'altro, a CP_3 seconda che ricorrano o meno i presupposti della surrogazione. Se vi è stata surrogazione, il danneggiato non è più creditore del risarcimento, sino alla concorrenza di quanto ricevuto dall' . Se non vi è stata surrogazione, il creditore della prestazione è solo il danneggiato, e il CP_3 responsabile si libera dell'obbligazione pagando nelle mani di quest'ultimo (salva, ovviamente, la disciplina speciale di cui all'art. 142 cod. ass.)>>.
Preso atto del pagamento documentato dall' a titolo di danno biologico, della conseguente CP_3 surrogazione e del danno civilistico a detto titolo individuato nella presente sede processuale, in acoglimento della domanda di rivalsa i convenuti sopra individuati vanno condannati in solido al pagamento in favore dell' dell'importo all'attualità di € 9.638,30, riconosciuto a titolo di CP_3 risarcimento del danno biologico.
Le ulteriori voci del danno c.d. “infortunistico”, comunque connotato da finalità e caratteristiche proprie, esorbitano dal danno c.d. “civilistico” riconosciuto nella presente sede processuale e non possono essere oggetto di risarcimento.
5. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
6. In ragione della disparità fra petitum e decisum, nonché della confondibilità dell'effettivo ruolo svolto dalla (indicato come assicuratore nella relazione di sinistro Controparte_1 stradale), sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in tutti i rapporti processuali fra le parti costituite.
9 Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono rimanere adefinitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
b) dichiara che il sinistro di cui in citazione - fatto che ai soli fini fiscali si dichiara astrattamente configurante il reato di lesioni colpose - si è verificato per colpa concorrente di entrambe i conducenti;
c) condanna e GR AK Insurance SE in solido, a pagare a favore di parte attrice, CP_2
a titolo risarcitorio del danno differenziale, liquidato ai valori attuali, la somma di € 2.522,46, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
d) in accoglimento della domanda di manleva spiegata da , condanna e GR CP_3 CP_2
AK Insurance SE in solido, a pagare a favore del predetto ente, a titolo risarcitorio del danno biologico, liquidato ai valori attuali, la somma di € 9.638,30, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
e) compensa le spese di lite in tutti i rapporti processuali tra le parti costituite;
f) le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono rimanere adefinitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì 7 novembre 2025.
Il giudice
GI De ST TA
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