Sentenza 7 luglio 1982
Massime • 4
Poiché l'emissione del vaglia cambiario fa presumere, nei rapporti diretti tra emittente e prenditore, l'esistenza di un negozio sottostante, giustificativo dell'obbligazione cartolare, è Onere del debitore, il quale contesti la propria obbligazione sulla base dell'asserita inesistenza del rapporto sottostante, di fornire la relativa prova. ( Conf 839/81, mass n 411329; ( Conf 3878/77, mass n 387561; ( Conf 4094/75, mass n 378401).*
La denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta od autenticata, richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., esclusivamente nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto sine pactis, cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dall'emittente, mentre l'esperimento della querela di falso non è richiesto quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, ossia in modo difforme da quello convenuto con il patto di riempimento precedentemente intervenuto tra emittente e prenditore, in quanto l'abuso dell'autore del riempimento, nella prima ipotesi, incide direttamente ed immediatamente sulla provenienza della dichiarazione da colui che figura esserne il sottoscrittore e sulla riferibilità della volontà così espressa a quest'ultimo, laddove, nella seconda ipotesi, si traduce in una disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione contenuta nella scrittura privata, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum), implicante solo la non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. ( V 6358/81, mass n 417156; ( V 2590/81, mass n 413367; ( Conf 3068/81, mass n 413633; ( Conf 5459/80, mass n 409331).*
L'Onere di provare la violazione del patto di riempimento di un titolo cambiario incombe sulla parte che deduce detta violazione. ( V 2586/81, mass n 413360; ( V 128/81, mass n 410524; ( V 595/77, mass n 384142; ( V 3044/74, mass n 371501).*
L'abusivo riempimento della cambiale "in bianco", da parte del prenditore, con riguardo alle indicazioni relative alla data ed al luogo di emissione, non può desumersi dal mero fatto che tali indicazioni siano diverse dalla data e dal luogo reali di emissione, ma può configurarsi soltanto se l'emittente deduca e dimostri uno specifico patto di riempimento implicante l'Obbligo per il prenditore di rispettare la data ed il luogo di detta emissione effettiva. ( V 595/77, mass n 384142; ( V 3044/74, mass n 371501; ( Conf 6598/79, mass n 403342).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1982, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1982 |
Testo completo
La denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta od autenticata, richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., esclusivamente nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto sine pactis, cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dall'emittente, mentre l'esperimento della querela di falso non è richiesto quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, ossia in modo difforme da quello convenuto con il patto di riempimento precedentemente intervenuto tra emittente e prenditore, in quanto l'abuso dell'autore del riempimento, nella prima ipotesi, incide direttamente ed immediatamente sulla provenienza della dichiarazione da colui che figura esserne il sottoscrittore e sulla riferibilità della volontà così espressa a quest'ultimo, laddove, nella seconda ipotesi, si traduce in una disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione contenuta nella scrittura privata, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum), implicante solo la non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. ( V 6358/81, mass n 417156; ( V 2590/81, mass n 413367; ( Conf 3068/81, mass n 413633; ( Conf 5459/80, mass n 409331).*