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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott. Maurizia Giusta Giudice dott. Carlotta Pittaluga Giudice nel procedimento unitario n. 161 /2025 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...](To),
[...] C.F._1
Strada della Barra n. 11
- debitore istante
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data
19.3.2025 da , rappresentato e difeso per procura unita al ricorso dagli avv. Gabriele Parte_1
Ferretti e Federica Invincibile e con l'ausilio dell'OCC solidale in persona dei CP_1
avv. Antonella Maria Jolanda Centola;
Controparte_2 esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC; vista l'integrazione depositata;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale ex art. 27 CCI, poiché il debitore risiede in Druento;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
-il debitore non risulta attualmente sottoponibile ad altra procedura liquidatoria;
-al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'OCC, dalla quale emerge una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Stato di sovraindebitamento. Il debitore è una persona fisica che non è assoggettabile ad altra procedura liquidatoria, non avendo mai esercitato attività di impresa, e non essendo mai stato socio illimitatamente responsabile, e si trova in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs. cit., come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e recepiti a pag. 7 della relazione dell'OCC (€ 87.520,20 oltre spese per OCC e avvocati) e la consistenza dell'attivo ripartibile tra i creditori.
Infatti, con la sola eccezione del prestito con cessione del quinto dello stipendio concesso da che risulta in regolare ammortamento (residuo di € 6.975,18), i restanti debiti e in CP_3 particolare i due più importanti ( per € 34.304,34 e Banca IFIS per € Controparte_4
42.363,37) sono scaduti e oggetto di ingiunzioni di pagamento o di ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento.
Il sig. è titolare di quota di 1/15 di un immobile in Marrubiu (OR), proveniente dalla PT
successione paterna, del valore stimato di € 5.390,00 (relazione pag. 4), e di un'autovettura Peugeot immatricolata nel 2008 difficilmente monetizzabile.
Lo stipendio percepito, calcolato su 12 mensilità, ammonta a circa € 2.108,00. Inoltre, il sig. PT
percepisce l'assegno unico di mantenimento del figlio minore che ammonta a € 199,40 per mese.
Considerando che la parte di stipendio che può essere destinata a servizio del debito è quella che sopravanza le spese di mantenimento della famiglia, che allo stato possono essere determinate come da istanza e relazione del Gestore in € 1.543,00 (su dodici mesi), la differenza è evidentemente insufficiente a fare fronte regolarmente alle obbligazioni già scadute.
Composizione del nucleo familiare. Il nucleo familiare del ricorrente, così come documentato dal certificato di stato di famiglia e di residenza, prodotto unitamente alla relazione del Gestore, è composto da quattro persone, ovvero dal ricorrente, dalla moglie, dal figlio di entrambi e dal figlio della moglie avuto da precedente relazione sentimentale.
Inoltre, come si legge nel ricorso (pag. 7), senza reddito, è divenuto Persona_1
prematuramente genitore all'età di 14 anni e subito dopo la nascita del bambino (06.01.2016) ha iniziato una causa legale per l'affidamento, di cui il sig. ha sostenuto i costi. Attualmente, il PT
sig. si fa carico di versare per il figlio della moglie il contributo al mantenimento del minore PT
( ), pari a 200 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Spese di mantenimento. Il sig. lavora come custode della cava di Cave di Druento S.p.A., PT
pertanto “non sostiene costi né per canone di locazione, utilizzando l'alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro, né bollette, non avendo utenze a sé instate, ma utilizzando le forniture del datore di lavoro” (pag. 5 della Relazione OCC).
Le spese dichiarate come necessarie al mantenimento non comprendono, pertanto, tali voci, ma sono per il resto in generale – come la relazione OCC non manca di sottolineare – allineate alla mediana ISTAT per un nucleo familiare di quattro persone (“coppia con due figli”). In particolare,
2 sono in linea con la mediana le spese alimentari, abbigliamento e cura della persona e le spese mediche e sanitarie. A tali spese si aggiunge come volontario contributo di , la somma di € PT
250,00 mensili stimata per il mantenimento del nipote della moglie (€ 200,00 più il 50% d straordinarie).
Il Collegio ritiene verosimile l'indicazione delle spese mensili necessarie al mantenimento, considerando da un lato la specificità della posizione lavorativa del ricorrente e il conseguente esonero da canone di locazione e utenze (punto verificabile anche dall'esame a campione degli estratti di c/c: doc. 10), dall'altro il sostanziale allineamento alla mediana ISTAT per le voci di spesa imprescindibili, come alimentari, cura della persona e mediche.
È inoltre da osservare che il sig. subisce, all'attualità, due trattenute sullo stipendio, per la PT
cessione del quinto dello stipendio e il pignoramento presso terzi, per 565 euro circa: somma indicativamente pari a quella che il ricorrente dichiara di poter mettere a disposizione, come differenziale mensile a favore della generalità dei creditori per il prossimo triennio di sottoposizione alla liquidazione controllata.
Unico punto che merita un chiarimento riguarda l'assegno unico di mantenimento che il ricorrente percepisce per il figlio , di euro 199,40. Nella relazione del Gestore (pag. 4) si legge che Per_3
“il sig. percepisce altresì l'assegno unico per il figlio di euro 199,40. Tale assegno ex art. 8, PT Per_3
comma 1 del D. lgs n.230/2021 è escluso dalla formazione del reddito imponibile ed è impignorabile e pertanto non può essere ricompreso nella liquidazione ex art. 268, comma 4, CCII”.
La questione appare mal posta poiché l'impignorabilità non toglie che l'assegno sia un'entrata effettiva e costante, che concorre – come del resto i redditi e le altre entrate mensili di tutti gli altri componenti del nucleo familiare in età lavorativa – alla copertura del fabbisogno familiare, in base al quale è calcolato per differenza il reddito lavorativo disponibile, che il debitore ricorrente ha la possibilità e quindi l'obbligo di mettere a disposizione dei creditori.
Nel ricorso e nella relazione si legge che il solo percepisce reddito. Il punto non è smentito dall'esame PT degli estratti conto BNL e Postepay (doc. 10). Unica entrata continuativa diversa dallo stipendio del sig.
appare il bonifico per € 200,00 che versa (o versava) per gli alimenti del figlio PT Per_4 Persona_1
I versamenti per contanti sono sporadici, in genere di modesta entità (sotto i 200 euro), con l'unica Per_1 eccezione di un versamento 30.8.2019 per € 1.900,00 (doc. 10, pag. 84 di 287 del file), da solo non in grado di comprovare una sistematica capacità contributiva della moglie cointestataria del conto o uno stabile reddito del ricorrente, aggiuntivo rispetto allo stipendio percepito dalla società Cave di Druento.
Pertanto, ritiene conclusivamente il Collegio di accogliere la determinazione della spesa mensile per il mantenimento (calcolata su 12 mensilità) in € 1.543,00 con il conseguente obbligo del sig. di Parte_1 mettere a disposizione dei creditori la differenza. Poiché, ai fini della comparazione entrate/uscite e della verifica della possibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori (art. 268 comma 3 CCII) il reddito annuo
è stato pur esso calcolato su 12 mensilità, ma viene percepito su 13 (o più) mensilità, da ciò segue che la
13^ e ogni altra mensilità eventualmente percepita deve essere interamente destinata ai creditori.
3 Anche il TFR è a disposizione dei creditori, ma soltanto in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Pertanto, il Liquidatore notifica la sentenza per estratto al datore di lavoro, se possibile a mezzo PEC, e deposita copia della notifica nel fascicolo telematico, al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo sulle somme dovute a titolo di TFR e che il debitore, con l'apertura della liquidazione controllata, ha perduto la facoltà di riscuoterlo personalmente o di chiedere anticipazioni, senza il consenso del Liquidatore, debitamente autorizzato dal Giudice. considerato che:
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi da questi percepiti per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza dei debitori e parere del Liquidatore nominato;
- spetti al Liquidatore valutare se e come liquidare la quota di comproprietà immobiliare e se l'autovettura di proprietà del debitore abbia o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, anche tenuto conto degli eventuali maggiori costi che il debitore dovrebbe sostenere, in assenza dell'autovettura, per recarsi al lavoro;
ritenuto necessario, al fine di non pregiudicare la possibilità di ottenere l'esdebitazione, che: - il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria); - il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del
Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
4 ritenuto che, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett. a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); preso atto che l'avv. Antonella Maria Jolanda Centola ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269
CCII, proposta nel ricorso come liquidatore, può essere confermata;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente a [...]
11; nomina Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina liquidatore l'avv. Antonella Maria Jolanda Centola;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.543,00 al mese per dodici mesi), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite, compresa la tredicesima ed eventuali ulteriori mensilità; dispone la cessazione di tutte le trattenute sullo stipendio del debitore operate dal datore di lavoro a titolo di cessione del quinto dello stipendio o pignoramento;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
5 autorizza il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt.
42, 49 comma 3 lett. f), 65 comma 2 e 270 comma 5 CCII;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/05/2025
Il Presidente estensore
(dott. Enrico Astuni)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure concorsuali in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott. Maurizia Giusta Giudice dott. Carlotta Pittaluga Giudice nel procedimento unitario n. 161 /2025 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...](To),
[...] C.F._1
Strada della Barra n. 11
- debitore istante
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data
19.3.2025 da , rappresentato e difeso per procura unita al ricorso dagli avv. Gabriele Parte_1
Ferretti e Federica Invincibile e con l'ausilio dell'OCC solidale in persona dei CP_1
avv. Antonella Maria Jolanda Centola;
Controparte_2 esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC; vista l'integrazione depositata;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale ex art. 27 CCI, poiché il debitore risiede in Druento;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
-il debitore non risulta attualmente sottoponibile ad altra procedura liquidatoria;
-al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'OCC, dalla quale emerge una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Stato di sovraindebitamento. Il debitore è una persona fisica che non è assoggettabile ad altra procedura liquidatoria, non avendo mai esercitato attività di impresa, e non essendo mai stato socio illimitatamente responsabile, e si trova in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs. cit., come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e recepiti a pag. 7 della relazione dell'OCC (€ 87.520,20 oltre spese per OCC e avvocati) e la consistenza dell'attivo ripartibile tra i creditori.
Infatti, con la sola eccezione del prestito con cessione del quinto dello stipendio concesso da che risulta in regolare ammortamento (residuo di € 6.975,18), i restanti debiti e in CP_3 particolare i due più importanti ( per € 34.304,34 e Banca IFIS per € Controparte_4
42.363,37) sono scaduti e oggetto di ingiunzioni di pagamento o di ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento.
Il sig. è titolare di quota di 1/15 di un immobile in Marrubiu (OR), proveniente dalla PT
successione paterna, del valore stimato di € 5.390,00 (relazione pag. 4), e di un'autovettura Peugeot immatricolata nel 2008 difficilmente monetizzabile.
Lo stipendio percepito, calcolato su 12 mensilità, ammonta a circa € 2.108,00. Inoltre, il sig. PT
percepisce l'assegno unico di mantenimento del figlio minore che ammonta a € 199,40 per mese.
Considerando che la parte di stipendio che può essere destinata a servizio del debito è quella che sopravanza le spese di mantenimento della famiglia, che allo stato possono essere determinate come da istanza e relazione del Gestore in € 1.543,00 (su dodici mesi), la differenza è evidentemente insufficiente a fare fronte regolarmente alle obbligazioni già scadute.
Composizione del nucleo familiare. Il nucleo familiare del ricorrente, così come documentato dal certificato di stato di famiglia e di residenza, prodotto unitamente alla relazione del Gestore, è composto da quattro persone, ovvero dal ricorrente, dalla moglie, dal figlio di entrambi e dal figlio della moglie avuto da precedente relazione sentimentale.
Inoltre, come si legge nel ricorso (pag. 7), senza reddito, è divenuto Persona_1
prematuramente genitore all'età di 14 anni e subito dopo la nascita del bambino (06.01.2016) ha iniziato una causa legale per l'affidamento, di cui il sig. ha sostenuto i costi. Attualmente, il PT
sig. si fa carico di versare per il figlio della moglie il contributo al mantenimento del minore PT
( ), pari a 200 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Spese di mantenimento. Il sig. lavora come custode della cava di Cave di Druento S.p.A., PT
pertanto “non sostiene costi né per canone di locazione, utilizzando l'alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro, né bollette, non avendo utenze a sé instate, ma utilizzando le forniture del datore di lavoro” (pag. 5 della Relazione OCC).
Le spese dichiarate come necessarie al mantenimento non comprendono, pertanto, tali voci, ma sono per il resto in generale – come la relazione OCC non manca di sottolineare – allineate alla mediana ISTAT per un nucleo familiare di quattro persone (“coppia con due figli”). In particolare,
2 sono in linea con la mediana le spese alimentari, abbigliamento e cura della persona e le spese mediche e sanitarie. A tali spese si aggiunge come volontario contributo di , la somma di € PT
250,00 mensili stimata per il mantenimento del nipote della moglie (€ 200,00 più il 50% d straordinarie).
Il Collegio ritiene verosimile l'indicazione delle spese mensili necessarie al mantenimento, considerando da un lato la specificità della posizione lavorativa del ricorrente e il conseguente esonero da canone di locazione e utenze (punto verificabile anche dall'esame a campione degli estratti di c/c: doc. 10), dall'altro il sostanziale allineamento alla mediana ISTAT per le voci di spesa imprescindibili, come alimentari, cura della persona e mediche.
È inoltre da osservare che il sig. subisce, all'attualità, due trattenute sullo stipendio, per la PT
cessione del quinto dello stipendio e il pignoramento presso terzi, per 565 euro circa: somma indicativamente pari a quella che il ricorrente dichiara di poter mettere a disposizione, come differenziale mensile a favore della generalità dei creditori per il prossimo triennio di sottoposizione alla liquidazione controllata.
Unico punto che merita un chiarimento riguarda l'assegno unico di mantenimento che il ricorrente percepisce per il figlio , di euro 199,40. Nella relazione del Gestore (pag. 4) si legge che Per_3
“il sig. percepisce altresì l'assegno unico per il figlio di euro 199,40. Tale assegno ex art. 8, PT Per_3
comma 1 del D. lgs n.230/2021 è escluso dalla formazione del reddito imponibile ed è impignorabile e pertanto non può essere ricompreso nella liquidazione ex art. 268, comma 4, CCII”.
La questione appare mal posta poiché l'impignorabilità non toglie che l'assegno sia un'entrata effettiva e costante, che concorre – come del resto i redditi e le altre entrate mensili di tutti gli altri componenti del nucleo familiare in età lavorativa – alla copertura del fabbisogno familiare, in base al quale è calcolato per differenza il reddito lavorativo disponibile, che il debitore ricorrente ha la possibilità e quindi l'obbligo di mettere a disposizione dei creditori.
Nel ricorso e nella relazione si legge che il solo percepisce reddito. Il punto non è smentito dall'esame PT degli estratti conto BNL e Postepay (doc. 10). Unica entrata continuativa diversa dallo stipendio del sig.
appare il bonifico per € 200,00 che versa (o versava) per gli alimenti del figlio PT Per_4 Persona_1
I versamenti per contanti sono sporadici, in genere di modesta entità (sotto i 200 euro), con l'unica Per_1 eccezione di un versamento 30.8.2019 per € 1.900,00 (doc. 10, pag. 84 di 287 del file), da solo non in grado di comprovare una sistematica capacità contributiva della moglie cointestataria del conto o uno stabile reddito del ricorrente, aggiuntivo rispetto allo stipendio percepito dalla società Cave di Druento.
Pertanto, ritiene conclusivamente il Collegio di accogliere la determinazione della spesa mensile per il mantenimento (calcolata su 12 mensilità) in € 1.543,00 con il conseguente obbligo del sig. di Parte_1 mettere a disposizione dei creditori la differenza. Poiché, ai fini della comparazione entrate/uscite e della verifica della possibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori (art. 268 comma 3 CCII) il reddito annuo
è stato pur esso calcolato su 12 mensilità, ma viene percepito su 13 (o più) mensilità, da ciò segue che la
13^ e ogni altra mensilità eventualmente percepita deve essere interamente destinata ai creditori.
3 Anche il TFR è a disposizione dei creditori, ma soltanto in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Pertanto, il Liquidatore notifica la sentenza per estratto al datore di lavoro, se possibile a mezzo PEC, e deposita copia della notifica nel fascicolo telematico, al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo sulle somme dovute a titolo di TFR e che il debitore, con l'apertura della liquidazione controllata, ha perduto la facoltà di riscuoterlo personalmente o di chiedere anticipazioni, senza il consenso del Liquidatore, debitamente autorizzato dal Giudice. considerato che:
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi da questi percepiti per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza dei debitori e parere del Liquidatore nominato;
- spetti al Liquidatore valutare se e come liquidare la quota di comproprietà immobiliare e se l'autovettura di proprietà del debitore abbia o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, anche tenuto conto degli eventuali maggiori costi che il debitore dovrebbe sostenere, in assenza dell'autovettura, per recarsi al lavoro;
ritenuto necessario, al fine di non pregiudicare la possibilità di ottenere l'esdebitazione, che: - il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria); - il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del
Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
4 ritenuto che, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett. a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); preso atto che l'avv. Antonella Maria Jolanda Centola ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269
CCII, proposta nel ricorso come liquidatore, può essere confermata;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente a [...]
11; nomina Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina liquidatore l'avv. Antonella Maria Jolanda Centola;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.543,00 al mese per dodici mesi), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite, compresa la tredicesima ed eventuali ulteriori mensilità; dispone la cessazione di tutte le trattenute sullo stipendio del debitore operate dal datore di lavoro a titolo di cessione del quinto dello stipendio o pignoramento;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
5 autorizza il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt.
42, 49 comma 3 lett. f), 65 comma 2 e 270 comma 5 CCII;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/05/2025
Il Presidente estensore
(dott. Enrico Astuni)
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