Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 222
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Sentenza 3 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Torino in persona del dott. Enrico Astuni, riguarda l'apertura della liquidazione controllata di un debitore in stato di sovraindebitamento. Le parti hanno presentato richieste relative alla dichiarazione di apertura della procedura, evidenziando la situazione economica e patrimoniale del debitore, il quale non è assoggettabile ad altre procedure liquidatorie e ha presentato una documentazione ritenuta attendibile dall'OCC. Il debitore ha sostenuto di non poter far fronte alle obbligazioni scadute, a causa di debiti superiori alle proprie disponibilità economiche.

Il giudice ha accolto la richiesta, ritenendo sussistenti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata, in particolare evidenziando l'assenza di altre procedure liquidatorie e la valutazione positiva della documentazione presentata. Ha inoltre considerato la necessità di garantire un equo trattamento ai creditori, stabilendo che il debitore dovrà mettere a disposizione della procedura le somme eccedenti il fabbisogno mensile, inclusa la tredicesima. Il giudice ha infine nominato un liquidatore e stabilito le modalità di gestione della liquidazione, sottolineando l'importanza della rendicontazione trimestrale delle somme percepite dal debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 222
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 222
    Data del deposito : 3 giugno 2025

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