TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8169/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:18 sono presenti l'avv. CIRIMINNA RICCARDO in sostituzione dell'avv. ONORATO MARCO per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA
MARCELLA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:01 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.
Giovanni Lentini, nella causa iscritta al n° 8169/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ONORATO Parte_1
MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Palermo, Via Raffaello n. 9, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_2 persona del suo Regionale per la Sicilia, legale
[...] CP_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura in atti
- resistente –
oggetto: infortunio sul lavoro conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/05/2025
- DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico INAIL. CP_4
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 - di avere svolto ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal
23/04/2019 al 31/032024 la mansione di “commessa” alle dipendenze dirette della ditta “Speciale srl””;
- che in data 13/03/2023 subiva un infortunio a causa di una caduta accidentale provocandosi una “meniscopatia e condropatia” al ginocchio destro;
- che a causa di ciò in data 7/07/2023, si sottoponeva ad intervento chirurgico di “artroscopia diagnosticata e/o chirurgica ginocchio destro”
- che successivamente presentava richiesta di riconoscimento di infortunio sul lavoro presso l'Istituto competente;
- che l'Istituto assicuratore con provvedimento del 21/10/2023, riconosceva un reliquato invalidante del 6% con la seguente diagnosi
“Danno anatomico con sfumati esiti funzionali;
danno anatomico;
- che proponeva opposizione avverso tale provvedimento in data
14/02/2024;
- che l' in data 23/02/2024, emetteva emesso un ulteriore CP_1
provvedimento con il quale comunicava il non espletamento della collegiale medica in ordine al caso in oggetto con la seguente motivazione “La descrizione della menomazione non ha alcun riferimento al quadro lesivo
o morboso derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale oggetto dell'accertamento e non sono stati riportati elementi ad integrazione del quadro lesivo/morboso inizialmente accertato”, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie che ne compromettono grandemente la sua vita giornaliera e da affezioni che comportano una menomazione della sua integrità psico-fisica o, comunque, da qualsiasi altra affezione che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di infortunio sul lavoro del
13/03/2023; - accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presentava sin dalla data di contrazione della stessa, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al
3 11%, o pari ad una percentuale diversa, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin
d'ora l'ammissione; - Per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 7 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale
Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_2
difendendo la legittimità del proprio operato e la correttezza della valutazione effettuata dai propri sanitari, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
Disposta la CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la casa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Non essendovi alcuna contestazione sull'origine professionale dell'infortunio, è stata disposta CTU medica con l'ausilio di uno specialista, che ha così concluso la propria relazione: “Circa la quantificazione dei postumi permanenti residuati all'infortunio sul lavoro per cui vi è causa, postumi che configurano la presenza di un'invalidità permanente e di un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico- fisica della persona, ci si è basati sia sulla tipologia delle lesioni, così come documentate agli atti e in nesso di causalità con il suddetto infortunio sul lavoro, sia, infine, su quanto è risultato all'esame obbiettivo agli atti della presente consulenza (per la cui descrizione dettagliata si rimanda all'apposito paragrafo di sopra), e in considerazione della tabella del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni
4 del lavoro e le malattie professionali (D. M. 12/07/2000) e in accordo con
i codici 282 e 27 ( per analogia) della suddetta tabella si riconosce, alla ricorrente, un danno biologico inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona pari complessivamente al 6%.
La relativa ricorrenza dell'infortunio è il 13.03.2023”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva, nonché immune da vizi logico giuridici.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.; le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto a seguito di presentazione di regolare istanza di liquidazione, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26/05/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
5