Ordinanza cautelare 13 settembre 2016
Sentenza 30 marzo 2021
Ordinanza cautelare 2 agosto 2021
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00847/2025REG.PROV.COLL.
N. 05528/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5528 del 2021, proposto dal Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , e dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del Sovrintendente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Mondelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Castellabate, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (sezione seconda) n. 827/2021, resa nel giudizio per l’annullamento del provvedimento sfavorevole di compatibilità paesaggistica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellata l’avvocato Rosa Grimaldi su delega dell’avvocato Antonio Mondelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino chiedono la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Salerno, n. 827 del 30 marzo 2021 che ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- avverso il parere negativo di compatibilità paesaggistica, espresso con nota prot. n. 14358 del 16.06.2016.
2. Con la nota sopra indicata la Soprintendenza esprimeva parere negativo di compatibilità paesaggistica con riguardo ad una tettoia, un porticato, una scala esterna e un muretto di sostegno, abusivamente realizzati presso l’abitazione dell’istante, ubicata in Castellabate, frazione Alano, in zona classificata E4 (“Territorio rurale agricolo speciale”) dal PRG di Castellabate e C (“Protezione”) dal Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
2.1 Il diniego era fondato sul rilievo che la superficie coperta dalla tettoia e il porticato avevano determinato un incremento della superficie utile superiore alla soglia di tolleranza del 25 per cento dell’area di sedime del fabbricato, stabilita dalla circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26 giugno 2009. Per tale ragione, le opere in questione non erano riconducibili agli abusi minori di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs 42/2004.
3. Il T.a.r. adito accoglieva il ricorso della signora -OMISSIS-ritenendo che il diniego fosse inficiato da difetto di motivazione in quanto la Soprintendenza si era limitata al mero riscontro dell’avvenuto superamento della soglia di tolleranza fissata dalla circolare ministeriale, omettendo ogni ulteriore approfondimento circa l’effettiva configurabilità dello spazio coperto dalla tettoia e dal porticato controversi (entrambi aperti su tre lati) a guisa di “superficie utile”.
4. Il Ministero e la Soprintendenza chiedono la riforma della sentenza impugnata deducendo che, per un verso, la verifica dell’aumento di volume e di superficie utile è preliminare rispetto alla valutazione di compatibilità paesaggistica e, per altro verso, la violazione della circolare costituisce figura sintomatica dell’eccesso di potere.
5. Si è costituita in giudizio l’appellata che ha resistito al gravame, eccependone l’inammissibilità nonché l’infondatezza nel merito.
6. Con ordinanza n. 4306 del 2 agosto 2021 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. All’udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’appellata con memoria del 6 luglio 2021, in quanto il gravame reca specifiche censure alla sentenza impugnata con riferimento al ritenuto contrasto delle opere realizzate dalla ricorrente rispetto alla normativa recata dall’art. 167 d.lgs 42/2004, che il primo giudice, secondo le Amministrazioni appellanti, non avrebbe adeguatamente considerato, oltre al fatto che sarebbe la stessa giurisprudenza del medesimo T.a.r. Campania ad includere nella nozione di superficie utile anche i porticati (cfr. pagg. 6 e ss dell’appello).
9. Premesso quanto sopra, l’appello è fondato e deve essere accolto.
10. Ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004, la possibilità di accertamento “a posteriori” della compatibilità paesaggistica di un intervento – per il quale, secondo la regola generale dettata dall’art. 146 del medesimo decreto, l’autorizzazione paesaggistica deve essere chiesta prima dell’esecuzione – è limitata a casi eccezionali, consistenti nei c.d. “abusi minori” specificati dal comma 4.
11. Tra gli abusi minori rientrano, per quanto interessa in questa sede, gli interventi che non abbiano determinato la creazione di superfici utili.
12. Secondo la giurisprudenza, il concetto di superficie utile deve interpretarsi nel senso di un rinvio, in via primaria, al significato tecnico - giuridico che esso assume in materia urbanistico - edilizia, in quanto si tratta di nozione tecnica non specificata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì dalla normativa urbanistico – edilizia (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI n. 1241 del 2024 e n. 1932 del 2022).
13. La realizzazione di un porticato di rilevanti dimensioni, quale quello per cui è causa, determina l’incremento di superficie utile, in quanto incrementa la superficie calpestabile e, quindi, la fruibilità abitativa dell’immobile (Cons. Stato, Sez. VI, 11/01/2023, n. 385; id., 14/05/2019, n. 3133).
14. Nel caso di specie, peraltro, non è contestato che il manufatto superi la soglia di tolleranza del 25 per cento della superficie già assentita, stabilita -quale mero ausilio interpretativo- dalla circolare ministeriale n. 33/2009. Tale circostanza trova conferma nella documentazione e nei rilievi fotografici agli atti del fascicolo di primo grado (cfr. documentazione allegata alla memoria dell’amministrazione del 9 settembre 2016).
15. L’opera non può certo rientrare, per caratteristiche, dimensioni e destinazione, nel concetto di superficie accessoria, come sostiene l’appellata, in quanto non si risolve in uno spazio ristretto di servizio rispetto al fabbricato principale, ma riveste un’autonoma fruibilità.
16. Per tali ragioni, l’amministrazione ha legittimamente negato la sanatoria paesaggistica poiché l’intervento, avendo determinato un incremento di superficie utile, non rientra tra gli abusi minori sanabili elencati dall’art. 167 comma 4, d.lgs n. 42/2004.
17. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado (r.g. n. 1309 del 2016).
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado (r.g. n. 1309 del 2016).
Condanna la signora -OMISSIS- al pagamento a favore del Ministero della cultura e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO