Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 1
La nullità della notifica di un atto di impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2004, n. 10208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10208 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco ON - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato ALBERIGO PANINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO INTELISANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 186/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 3/7/2001 - R.G.N. 431/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 19/01/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VICINI per delega PANINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI MARCO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 settembre 2001 La Corte d'appello di Messina confermava la statuizione n. 2071/99 resa dal locale Giudice del lavoro, con cui era stata accolta la domanda avanzata da CQ ON nei confronti dell'IN, per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio di fine servizio, che doveva essere calcolata comprendendo gli anni di contribuzione versati presso l'Inps, che erano stati ricongiunti presso la Cpdel.
La Corte territoriale - premesso che la legge n. 29 del 1979 attribuisce i tutti i lavoratori pubblici e privati lavoratori la facoltà di chiedere la ricongiunzione ai fini previdenziali, comprendendo quindi sia l'istituto della pensione, sia l'istituto dell'indennità di fine rapporto - assumeva che l'art. 9 della medesima legge, ove si dispone che "in deroga alla disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la cpdel che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio fine servizio erogata dall'Inadel in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità", derogava all'art. 2 della legge 152 del 1968, che subordinava il diritto all'indennità premio fine servizio alla duplice condizione di due anni completi di iscrizione e dell'esistenza di un periodo di servizio variabile da 15 a 25 anni, e si giustificava con lo scopo di garantire il diritto alla medesima indennità a coloro che tale diritto non avrebbero più avuto, perché, avendo operato la consentita ricongiunzione dei contributi presso ente diverso dalla CPDEL, avrebbero perduto la qualità di iscritti all'Inadel. La norma valeva anche quando è l'Inadel ad erogare l'indennità premio fine servizio, d'altra parte vi sarebbe una disparità di trattamento ingiustificata se il diritto venisse riconosciuto solo a coloro che operano la ricongiunzione presso l'Inps e non presso la CPDEL, mentre l'unico presupposto per il diritto è l'esistenza di due periodi assicurativi e che per uno di essi i contributi versati non abbiano dato luogo a forme di previdenza.
Avverso detta sentenza l'IN propone ricorso, con un unico complesso motivo illustrato da memoria.
Resiste il CQ con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione proposta dal CQ di inammissibilità del ricorso in quanto non notificato all'avv. ON Cardile, procuratore costituito nei giudizi di merito, ma all'avv. Mario Intilisano, che sarebbe soggetto assolutamente estraneo al giudizio.
Va infatti rilevato che il CQ (peraltro rappresentato e difeso proprio dall'avv. Intilisano) ha depositato tempestivo controricorso, di talché va applicata la giurisprudenza costante di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 317 del 11 dicembre 2002) secondo cui nullità della notifica di un atto di impugnazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del destinatario e la sanatoria retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione (nello stesso senso Cass. n. 3795 del 1994). L'IN con un unico motivo, denunzia violazione degli artt. 1, 2 e 9 della legge n. 29 del 1979, in relazione alla legge 152/68, assumendo che dette disposizioni escludono la possibilità di ricongiunzione di vari periodi assicurativi ai fini della indennità premio fine servizio, valendo la ricongiunzione solo ai fini pensionistici, dal momento che l'art. 9 chiarisce inequivocabilmente che l'indennità è erogata in misura corrispondente agli anni di servizio. Inoltre, con l'interpretazione adottata dalla Corte di Messina i periodi lavorativi svolti presso privati datori di lavoro riceverebbero una doppia liquidazione, e cioè sia ai fini del trattamento di liquidazione previsto per i privati, sia ai fini dell'indennità premio fine servizio, rispetto alla quale peraltro nessun contributo era stato versato. Detta indennità non potrebbe quindi mai comprendere i periodi di lavoro prestati presso soggetti privati. Il ricorso merita accoglimento. Questa Corte si è già pronunziata in materia con le sentenze n. 7851 del 19 maggio 2003 e n. 9653 del 16 giugno 2003. Va premesso in via generale che, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di merito, la legge 29/79 attiene alla possibilità di ricongiunzione di periodi lavorativi svolti presso soggetti pubblici e privati solo per quanto riguarda l'aspetto assicurativo e contributivo, ossia per incrementare il trattamento pensionistico, non già per quanto riguarda i diversi trattamenti retributivi spettanti alla fine del rapporto, ossia il TFR per i dipendenti privati ed i trattamenti aventi analoga funzione spettanti per il lavoro prestato presso soggetti pubblici, che non possono che restare a carico delle rispettive controparti del rapporto di lavoro, invero non è neppure concepibile che l'indennità premio fine servizio possa essere ricongiunta presso l'Inps, ne' che il TFR possa essere ricongiunto presso gli enti che gestiscono la previdenza dei pubblici dipendenti.
Per comprendere il disposto dell'art. 9 della legge 29/79 occorre prendere le mosse dalla legge regolatrice dell'indennità premio fine servizio per il personale degli enti locali, ossia alla legge 8 marzo 1968 n. 152, la quale, art. 2, subordinava il diritto all'indennità
per cui è causa ad un certo numero di anni di servizio. L'ultimo comma del citato art. 2 si disponeva che "Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta, ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro" Dalla disposta equiparazione dei periodi di servizio ai periodi validi ai fini del conseguimento della pensione CPDEL, sarebbe conseguita la perdita del diritto all'indennità in esame in tutti i casi in cui i periodi di servizio prestati non fossero utili ai fini pensionistici CPDEL. Ossia, nel caso in cui il dipendente si fosse avvalso della facoltà - riconosciuta ai fini pensionistici dagli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 - di ricongiungere presso una gestione diversa dalla CPDEL i periodi di servizio che aveva prestato presso l'ente locale, il medesimo dipendente avrebbe integralmente perso il diritto all'indennità, perché i medesimi periodi avrebbero fatto ormai capo a gestione pensionistica diversa dalla CPDEL. Proprio per ovviare a questa conseguenza, si è disposto, con l'art. 9 della legge n. 29 del 1979, che, anche in caso di ricongiunzione presso diversa gestione pensionistica e quindi anche in caso di periodi non più validi ai fini CPDEL, i periodi di servizio prestati presso l'ente locale sarebbero stati validi ai fini del diritto e della misura dell'indennità premio fine servizio.
La disposizione opera pertanto inequivocabile ed esclusivo riferimento, ai fini del diritto e della misura dell'indennità per cui è causa, ai periodi di servizio prestati presso l'ente locale nel caso in cui questi vengano ricongiunti, ai fini pensionistici, presso una gestione diversa dalla CPDEL;
mentre nella specie ricorre il caso esattamente opposto, pretendendosi di commisurare l'indennità a periodi in cui non si è prestato servizio presso l'ente locale, e che sono stati ricongiunti, ai fini pensionistici proprio presso la CPDEL.
L'infondatezza della pretesa del CQ si evidenzia ulteriormente considerando che l'inadel, ora IN, eroga l'indennità, dietro versamento di un contributo posto in parte a carico dell'ente locale ed in parte a carico del dipendente, ai sensi dell'art. 11 della legge 152/68, per cui non si potrebbe in ogni caso commisurare l'indennità a periodi privi di versamenti contributivi, come quelli oggetto di ricongiunzione. Lo conferma ulteriormente la disposizione sul riscatto di cui all'art. 12 della legge 152/68, in cui si ammette cioè la facoltà "riscattare", ai fini dell'indennità, periodi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di servizio, limitandoli peraltro ai periodi di studio universitario e dei periodi di corsi speciali di perfezionamento, a condizione però che venga pagato l'apposito contributo previsto dall'art. 13. È poi irrilevante il fatto che, a seguito delle modifiche normative intervenute (art. 22 comma decimo DL 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 440), il disposto dell'art. 9 della legge 29/79 sia di fatto inutilizzabile, giacché il diritto all'indennità non è più condizionato ad un determinato numero di anni di servizio e quindi ad un certo numero di anni validi ai fini della pensione CPDEL. La ratio della disposizione come sopra illustrata va infatti individuata nel contesto normativo antecedente alle modifiche sopravvenute.
Nè la disposizione si presta al dubbio di illegittimità costituzionale, giacché se è vero che la legge 22 giugno 1954 n. 523 dispone all'art. 12 la ricongiunzione, ai fini dell'indennità di buonuscita, del servizio prestato presso le amministrazioni statali, presso gli enti locali e presso l'allora Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, non risulta tuttavia dimostrato che attraverso l'erogazione di distinti trattamenti di fine servizio, cioè dell'indennità premio di servizio erogata dall'IN (relativamente al periodo di lavoro presso l'ente locale) e del trattamento di fine rapporto già erogato dal datore di lavoro privato (per il periodo di assicurazione Inps), il lavoratore abbia percepito un trattamento deteriore rispetto a quello che avrebbe percepito con la ricongiunzione;
inoltre la ricongiunzione di cui alla legge 523/54 presuppone che l'indennità venga erogata solo alla data di cessazione definitiva dal servizio, mentre colui che, ai fini pensionistici ha ricongiunto il periodo di iscrizione all'Inps come lavoratore subordinato, ha avuto il vantaggio di percepire il TFR subito dopo la cessazione del rapporto di diritto privato, mentre chi ha ricongiunto periodi di iscrizione all'Inps come lavoratore autonomo non può ovviamente avere maturato alcun diritto a trattamenti di fine rapporto.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e non essendovi accertamenti da compiere all'esito dell'affermato principio di diritto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dal CQ. Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal CQ con il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2004