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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario , Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1968 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elett. dom.ta in Roma, alla Via Flaminia n. 48, presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti Andrea Morlino, Federico Morlino e Francesca Morlino che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Elisabetta Lanzetta giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2021 l'istante impugnava il provvedimento datato 3.02.2021 con cui l' la informava che la madre SI.ra CP_1 CP_2
, quale beneficiaria di assegno sociale, non risultava soggiornante
[...]
stabilmente nel territorio dello Stato Italiano in diversi periodi nell'arco temporale dal 2000 al 2014 e che pertanto le era stato corrisposto un pagamento non dovuto pari ad € 71.949,99.
Conseguentemente l' agiva per il recupero della somma nei suoi confronti CP_1
quale erede della SI.ra essendo la madre deceduta in data CP_2
21.2.2019.
Deduceva la ricorrente che l'Istituto perveniva alle sue conclusioni per effetto e sulla base di una segnalazione pervenuta dalla Guardia di Finanza, Compagnia
di Fiumicino.
Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 20.07.2021 producendo documentazione comprovante la circostanza della stabile ed ininterrotta residenza della di lei madre presso il territorio italiano nel periodo compreso dal momento della richiesta dell'assegno sociale sino al suo decesso, che veniva, però, rigettato dal Comitato Provinciale con delibera del
09.11.2021.
Ritenendo illegittima la pretesa restitutoria, la ricorrente introduceva il presente giudizio.
Introdotto il giudizio ed instaurato ritualmente il contraddittorio, l' ha CP_1
contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto la reiezione del ricorso,
ribadendo la legittimità dell'operato dell' . CP_3
All'odierna udienza, il Giudice, esaminati i testi, acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa depositando telematicamente contestuale motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La presente controversia ha ad oggetto un'azione di accertamento negativo del diritto dell' di ripetere l'indebito nei confronti del ricorrente percettore di CP_1
assegno sociale.
Il ricorrente contesta la lettera datata 3.02.2021 con la quale l' le chiede la CP_1
restituzione delle somme erogate alla di lei madre, SI.ra , a titolo CP_2
di assegno sociale, perché non residente nel territorio dello Stato Italiano, dal
01.2.2000 al 31..3.2014 per un importo di € 71.949,99.
Va rammentato che nella materia dell'indebito anche assistenziale, l'onere di prova dei fatti costitutivi ricade sul creditore originario ossia in questo caso il ricorrente.
In tema anche di recente, a conferma di pregressi orientamenti, così si è pronunciata la Suprema Corte: "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto" Cass sez.. L, Sentenza n. 2739 del
11/02/2016.
La vicenda trae origine da un accertamento svolto dalla Guardia di Finanza
nell'ambito di una più ampia operazione volta alla verifica di eventuali irregolarità nell'erogazione dell'assegno sociale da parte di . CP_1
Nell'informativa da cui scaturisce la lettera di indebito, oggetto dell'odierna impugnazione, si dà atto che la posizione della SI.ra in ordine CP_2 alla percezione dell'assegno sociale, “sembrerebbe ritenersi irregolare in quanto,
almeno a decorrere dal febbraio 2000 e fino ad aprile 2009 e da giugno 2012 a
marzo 2014, avrebbe conservato la sua stabile dimora in Eritrea”.
A tale epilogo gli accertatori sono giunti sulla scorta di una serie di documenti,
allegati alla segnalazione, dal cui esame, a ben vedere, emergono diversi elementi che avrebbero potuto condurli a diverse conclusioni.
Né l' a cui la segnalazione è giunta d'ufficio per consentire il recupero CP_3
degli emolumenti percepiti in modo asseritamente indebito dalla ha CP_2
ritenuto di mettere in comparazione tali elementi con quelli pure offerti in comunicazione dalla ricorrente (copia passaporto e copia documentazione sanitaria di . CP_2
Ebbene, in primo luogo deve censurarsi il convincimento della PG tratto dalla sola circostanza che essendo il primo passaporto rilasciato alla CP_2
dall'Ambasciata italiana ad Asmara (Eritrea), in data 16.06.1998, ciò “farebbe di per sé presumere la residenza all'estero della nominata in parola”.
In effetti all'epoca del rilascio del passaporto la SI.ra era CP_2
residente in [...], come riportato nella prima pagina della informativa sotto la voce “Interrogazioni al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria”: “[…]
risulta iscritta all'AIRE a far data dal 23/06/1995”). La sig.ra CP_2
infatti, residente all'epoca dell'emissione del primo passaporto in Eritrea, rimpatriava in Italia solo il successivo 26.11.99, circostanza di cui gli agenti accertatori danno puntualmente conto alla voce “Rilevamenti anagrafici presso
Comune di Fiumicino” in cui si attesta: “L'ultimo indirizzo dichiarato risulta in
Via Monte Corno 18, con decorrenza dal 26/11/1999, per rimpatrio dall'Eritrea”.
Quindi, i dati indicati nel certificato storico di residenza del Comune di Fiumicino sono coerenti con le informazioni acquisite nel corso dell'indagine.
Inoltre parte ricorrente, a confutazione dell'assunto di parte avversa ha prodotto una serie di documenti, non contestati dalla controparte, che comprovano la presenza di nel territorio italiano nei periodi oggetto di indebito. CP_2
Specificatamente si tratta della copia della carta di identità rilasciata in data
11.01.2008 in favore della sig.ra che, secondo l'assunto dell'Ufficio, CP_2
all'epoca si sarebbe invece trovata in Eritrea e della tessera elettorale, entrambe allegate sub 4), nonchè della documentazione sanitaria e quindi di tutte le visite mediche a cui si è sottoposta in quell'arco temporale ( allegata sub 7).
Da ultimo tutti i testi escussi hanno confermato di aver visto e frequentato in
Italia la SI.ra nei periodi oggetto di contestazione da parte CP_2
dell' . CP_1
In particolare amico di vecchia data di , Persona_1 Persona_2
nipote della residente con la nonna all'epoca dei fatti, ha dichiarato di CP_2
aver lavorato dal 1992 a Fiumicino insieme a lui, di aver frequentato la sua abitazione sita in Via Monte Corno n. 18 nei periodi indicati e di aver visto “la
SI.ra a casa che si affacciava e salutava……….. Ha dichiarato ancora: CP_2
“Qualche volta la SI.ra si è assentata per qualche viaggio in Eritrea, ma CP_2
solo per 15 giorni circa, poi si è ammalata e dal 2014-2015 non mi risulta ci sia
più andata”
Il secondo teste dott.ssa tecnico di radiologia, ha dichiarato di Testimone_1
aver eseguito esami clinici della SI.ra presso il Policlinico Luigi CP_2
Di Niegro.
Ha affermato altresì di conoscere le SIg.re e dal 2000 CP_2 Parte_1
e che periodicamente la SI.ra veniva accompagnata dalla figlia o CP_2 Pt_1
dal nipote presso il predetto Ospedale per eseguire esami clinici fino Per_3 a che si è ammalata.
Nel primo periodo ( 1.2.2000/30.4.2009) la SI.ra aveva eseguito CP_2
esami clinici 3 o 4 volte l'anno presso l'Ospedale e anche ricoveri perché aveva avuto una frattura dell'anca ed aveva problemi ai polmoni.
Nel secondo periodo ( dal 01/06/2012 al 31/03/2014) faceva sempre controlli.
Qualche volta le è capitato di portare le risposte degli esami a casa della SI.ra e vedeva anche la SI.ra . Pt_1 CP_2
Ha confermato, infine, che le condizioni di salute della SI.ra erano CP_2
piuttosto compromesse. Soffriva di insufficienza respiratoria, aveva avuto problemi di protesi post intervento e aveva svolto fisioterapia presso il suo
Ospedale.
Da ultimo il SI. , vicino di casa delle SIg.re Testimone_2 Parte_1
e dal 1980 circa al 2019, ha dichiarato : “Mi capitava spesso di CP_2
frequentare l'abitazione delle SIg.re e vedevo maggiormente la SI.ra CP_2
, una signora anziana che aveva problemi di deambulazione, un po' meno CP_2
la SI.ra che usciva per andare a lavorare. Preciso che le nostre abitazioni Pt_1
sono piccoli edifici a piano terra e quindi è più facile incontrarsi”.
“Io ricordo di averla sempre vista a casa, a meno che non sia partita per qualche
giorno”.
All'esito delle risultanze istruttorie, può ritenersi del tutto provata la stabile presenza di nel territorio italiano nei periodi in contestazione e CP_2
per l'effetto deve ritenersi illegittima la richiesta da parte dell' di CP_1
restituzione della somma quantificata nella comunicazione contestata alla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, accertata l'illegittimità del provvedimento restitutorio per tutti i motivi di cui in premessa, ne dispone l'annullamento;
2) per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 6.115,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Civitavecchia, il 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis