Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2016, n. 6154
CASS
Sentenza 30 marzo 2016

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Lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 c.c., sicché, ove il singolo condomino proceda, senza il consenso degli altri partecipanti, a scavi in profondità del sottosuolo, così attraendolo nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, si configura uno spoglio denunciabile dall'amministratore con l'azione di reintegrazione.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2016, n. 6154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6154
Data del deposito : 30 marzo 2016

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