Versione
12 maggio 1981
12 maggio 1981
Art. 4. (Disposizioni particolari per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70)
In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell' articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , saranno, tra l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsabilita' direttiva e di professionalita' tecnica; anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni relative a tale assetto organizzativo sara' regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato gia' appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e di quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonche' da 6 membri, rappresentativi delle categorie degli enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio.
Il concorso di cui all' articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , consiste, salvo quanto sara' diversamente previsto dalla nuova contrattazione circa le modalita' di espletamento, in un colloquio su materie professionali e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.
I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalita' specifiche e sugli indici di produttivita' sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni - ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 - e' finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttivita', dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento delle piu' elevate professionalita' e all'incentivazione alla mobilita'. L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potra' in nessun caso superare il 5 per cento delle spese lorde per le retribuzioni del personale, sara' determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell' articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , saranno, tra l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsabilita' direttiva e di professionalita' tecnica; anche ai fini dell'attribuzione delle funzioni relative a tale assetto organizzativo sara' regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato gia' appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e di quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonche' da 6 membri, rappresentativi delle categorie degli enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio.
Il concorso di cui all' articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , consiste, salvo quanto sara' diversamente previsto dalla nuova contrattazione circa le modalita' di espletamento, in un colloquio su materie professionali e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.
I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalita' specifiche e sugli indici di produttivita' sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni - ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 - e' finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttivita', dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento delle piu' elevate professionalita' e all'incentivazione alla mobilita'. L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potra' in nessun caso superare il 5 per cento delle spese lorde per le retribuzioni del personale, sara' determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 20/04/2023, n. 53Provvedimento: […] Nella prospettazione della ricorrente tale diniego sarebbe illegittimo in quanto l'INPS non le ha riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi dal 01/10/1979 al 10/05/1983 e poi dal 11/05/1983 al 09/10/1992, previamente richiesto ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 155/1981. […] Quanto ai periodi in cui non risulta prestata alcuna attività lavorativa, né risulta presentata alcuna domanda di disoccupazione, l'ente previdenziale ha dedotto in particolare che la rivendicazione della ricorrente poggia su un presupposto sbagliato, in quanto l'art. 4, comma 8 della legge n. 155 del 1981 ricollega l'integrazione salariale al presupposto della sospensione dei periodi lavorativi che la ricorrente intenderebbe far valere come equivalente al periodo di disoccupazione.Leggi di più...
- disoccupazione·
- art. 4 D.L. 463/1983·
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- obblighi contrattuali·
- Corte costituzionale n. 71/2010·
- giurisdizione contabile·
- disparità costituzionale·
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- scuola privata