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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott. ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott. ssa Francesca Falla Trella Consigliere rel.
Dott. ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2937/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021 trattenuta in decisione all' esito del deposito delle note telematiche ex art. comma 1, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020 modificato dall' art. 1 del D.L. n. 150 del 23/7/2021 per l' udienza del 10/10/2024
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Raimondi e Angelo Casarin presso lo Parte_1 studio dell' Avv. Angelo Casarin (C.F. e dell'Avv. Federica Raimondi (C.F. C.F._1
) che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente in forza di procura C.F._2 speciale alle liti unita all' atto di appello;
- appellante-
E
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per mandato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. ) in persona presso Controparte_1 P.IVA_1
i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12;
-appellato-
OGGETTO : Appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5823/2021 dep. il 7/4/2021 .
CONCLUSIONI : come da note telematiche in sostituzione di udienza del 10/10/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 5823/2021 dep. il 7/4/2021 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte da er conseguire il risarcimento dei danni subiti in seguito all'intervento di trasfusione di Parte_1 emoderivati effettuato presso la struttura ospedaliera di San Giovanni Battista di Foligno nel maggio 1971 e compensava tra le parti le spese di lite.
Riteneva il Tribunale che l'attrice era stata riconosciuta positiva, sin dall' anno 2004, al virus HCV, e ad ulteriori accertamenti specialistici eseguiti presso l'istituto per le Malattie Infettive Spallanzani e terapie mirate anche se solo nel 2017 aveva presentato domanda di indennizzo. Evidenziava a riguardo che gli elementi acquisiti segnalavano la conoscibilità della possibile derivazione del contagio dalla trasfusione tenuto conto anche dello stato delle conoscenze mediche dell' epoca, e che la decisone di presentare la domanda di indennizzo solo nel 2017 doveva ritenersi dovuta a valutazioni diverse dalla conoscibilità del nesso causale.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ai sensi dell' art. 330 c.p.c al Controparte_1
, la a interposto appello avverso la predetta statuizione, censurando la valutazione
[...] Pt_1 delle prove documentali in punto di prescrizione sulla scorta del recente orientamento giurisprudenziale citato dallo stesso Tribunale che esclude dal novero delle prove presuntive della conoscibilità della malattia e delle sue cause, le congetture e mere illazioni, in quanto fondate su fatti incerti, ammettendo solo le deduzioni logiche fondate su fatti certi.
Ha chiesto previa ammissione della ctu medico-legale e della prova testimoniale dedotta in primo grado, la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita del oltre CP_1 accessori e spese di lite del doppio grado.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata Controparte_1 sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione e decisa mediante rigetto della eccezione di prescrizione e rimessione della causa sul ruolo per l'accertamento dei danni mediante ctu medico legale disposta come da separata ordinanza.
Espletata la ctu medico legale conclusa con accertamento della percentuale del 35% di IP e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 c.p.c. nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini abbreviati per gli scritti conclusionali.
***
All' esito della sentenza parziale di rigetto della eccezione di prescrizione, la Corte è tenuta ad esaminare il merito della controversia ovverossia la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Controparte_1
per i danni derivati all' appellante dalla condotta colposa tenuta dal in
[...] Controparte_1 occasione del ricovero dell' attrice presso il nosocomio di Foligno del maggio 1971.
Orbene dagli accertamenti svolti dal ctu nominato, dott. deve ritenersi provato l'assunto Per_1 attoreo del contagio della epatite cronica HCV avvenuto nel corso del ricovero avvenuto il 02.05.1971 presso l'Ospedale di Foligno, ove la enne sottoposta in seguito ad incidente Pt_1 stradale, ad intervento chirurgico addominale urgente di splenectomia. Il ctu in risposta ai quesiti sottopostigli si è espresso nei seguenti termini: “… Sulla base dell'esame degli atti, dell'esito della visita medico legale , delle analisi fatte eseguire sulla Signora e dei risultati – Forlanini Parte_1 di Roma, valutata la Sua storia clinica, esaminati i dati più significativi della letteratura scientifica in merito, considerati i principi generali della causalità medico–legale e ritenuto che i dati raccolti escludano altre certe cause di infezione, il CTU ritiene che:
1. La perizianda Signora i Parte_1 contagiò nel corso del ricovero avvenuto il 02.05.1971 presso l'Ospedale di Foligno, per essere sottoposta, dopo un incidente stradale, ad intervento chirurgico addominale URGENTE di splenectomia, complicata da emoperitoneo e shock emorragico... E' PROBABILE che il contagio sia avvenuto durante procedure trasfusionali o infusioni di emoderivati (deducendo in analogia il termine di emoderivati dall'uso della parola “sostituti del sangue” da parte dei medici) o di sangue “strictu sensu”, seppure queste ultime non esplicitamente documentate ma ALTAMENTE PROBABILI per lo sviluppo degli eventi e i risultati delle analisi che testimoniano la presenza di una grave anemia.
2. La Signora quindi affetta da Epatite cronica HCV correlata in stadio istologico di fibrosi Parte_1
F3, guarita virologicamente per risposta sostenuta alla terapia farmacologica in assenza di alterazione valori di transaminasi e da considerare stabile clinicamente….
3. Gli elementi presenti negli atti del ricovero del 02.05.1971, sono piuttosto sintetici e non permettono di accertare definitivamente la effettiva esecuzione di trasfusioni di sangue. Tuttavia inducono il CTU ad ipotizzare decisamente, la effettuazione di trasfusioni di sangue. Peraltro Parte_2 gli atti documentano la somministrazione “quoad vitam” di prodotti emoderivati qualificati come
“sostituti del sangue”, con uguale potere di trasmettere all'epoca l'infezione da HCV… Tenuto conto dei Barème indicati nelle: "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE MEDICO - LEGALE DEL DANNO ALLA PERSONA IN AMBITO CIVILISTICO", redatte dalla SOCIETÀ ITALIANA Controparte_2 ilano, 2016, rilevata la attuale obiettività clinica, esaminata la
[...] documentazione in atti riguardante la storiografia anamnestica del caso, si valuta che il danno, nel suo complesso sia così calcolabile: - invalidità permanente parziale pari al 35% (trentacinquepercento) del totale;
- in sostanziale equivalenza con il parere medico legale espresso dalla C.M.O. di prima istanza, spettando alla perizianda la VII (settima) categoria di pensione privilegiata, tabella A…” .
Ciò nondimeno la domanda non può essere accolta poiché difetta la prova di un danno da IP eziologicamente riconducibile alla lamentata infezione.
In primo luogo non è condivisibile l'assunto di parte appellante circa la tardività delle critiche mosse alla ctu nelle note depositate dall'Avvocatura successivamente al deposito della perizia del consulente tecnico nominato.
Come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione ( v. Cass. n. 32965/2024) l' appellata non è incorsa in alcuna decadenza in assenza di rituali e tempestive osservazioni da parte del suo consulente tecnico di parte nel secondo termine assegnato dalla Corte di cui all' art. 195 c.p.c. per il deposito di osservazioni dei ct di parte alla bozza inviata dal ctu, ben potendo formulare i suoi rilievi in qualunque successivo scritto difensivo, potendo tale contegno processuale essere eventualmente valutato ai fini della imposizione delle spese processuali.
Inoltre, anche a prescindere dalla dedotta intempestività delle critiche mosse alla ctu, non può non rilevarsi la evidente contraddizione della perizia redatta dal ctu dott. laddove, da una parte, afferma che la affetta da Epatite Cronica HCV correlata in stadio istologico di Fibrosi F3 Pt_1 guarita virologicamente per risposta sostenuta alla terapia farmacologica in assenza di alterazione di valori da transaminasi e da considerare stabile clinicamente e, dall' altro, riconosce inspiegabilmente una percentuale di Invalidità permanente parziale del 35% sulla base dei baremes indicati nelle: "LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE MEDICO - LEGALE DEL DANNO ALLA PERSONA IN AMBITO CIVILISTICO 2016 , rilevata la attuale obiettività clinica, ed esaminata la documentazione in atti riguardante la storiografia anamnestica….
Invero l' affermazione relativa alla persistenza dei postumi così come quantificati al punto 3 ) della risposta ai quesiti, deve ritenersi del tutto avulsa dal quadro clinico tratteggiato al punto 2), che, per contro, risulta connotato dalla inequivocabile definitiva risoluzione delle problematiche derivate dal contagio virale del 1971 che avevano afflitto la in dall'anno 2004 , ancorchè solo dalla data Pt_1 di presentazione della domanda di indennizzo poteva ritenersi accertata la conoscenza del nesso causale con la le trasfusioni alle quali era stata sottoposta in occasione del ricovero presso l'ospedale S.Andrea.
Gli stessi riferimenti alla obiettività clinica e alla documentazione anamnestica non consentono di superare la evidenziata contraddizione in ragione della loro assoluta genericità e comunque della insussistenza di elementi oggettivi confermativi dei danni da invalidità permanente. Anzi contrariamente a quanto affermato dal ctu, dalla stessa descrizione della situazione di salute della ffettuata in precedenza non emerge la persistenza, alla data degli accertamenti peritali, di Pt_1 menomazioni permanenti alla integrità psico-fisica residuate al contagio virale idonee a configurare un danno non patrimoniale risarcibile ma, al più, la sottoposizione della odierna appellante a cicli di terapie farmacologiche e controlli, eventualmente rilevanti ai fini del riconoscimento della invalidità temporanea e del rimborso di spese mediche, per la quali tuttavia nessuna domanda risulta proposta
.
Per le ragioni sopra evidenziate non può condividersi la ctu in punto di riconoscimento dei danni e quindi deve rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado di giudizio per mancato assolvimento dell' onere probatorio dei danni lamentati gravante sulla parte attrice ex art. 2967 c.c. .
La reciproca soccombenza delle parti (l' appellante è vittoriosa sul rigetto della eccezione di prescrizione e sulla esistenza del nesso di causalità del contagio con la condotta illecita tenuta dalla amministrazione, mentre quest' ultima è vittoriosa sul rigetto della domanda risarcitoria) nonché la considerazione del contegno processuale delle parti giustifica la compensazione totale delle spese anche del presente grado.
Per contro le spese della ctu devono essere poste definitivamente a carico della parte appellante.
Si dà atto che il parziale accoglimento dell'appello, con la sentenza non definitiva già resa, esclude l'obbligo di pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Roma , V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da nei confronti del , avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1 Controparte_1
n. 5823/2021 dep. il 7/4/2021, ogni diversa istanza così provvede :
-rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado;
-pone definitivamente a carico dell' appellante le spese della ctu;
Così deciso nella Camera di consiglio del 3/4/2025 .
La Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino