Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
29 febbraio 2004
Art. 2344.
(Mancato pagamento delle quote).
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione ((alla loro partecipazione)) per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione ((in mercati regolamentati))
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il diritto di voto.
(Mancato pagamento delle quote).
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione ((alla loro partecipazione)) per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione ((in mercati regolamentati))
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il diritto di voto.
Commentari • 42
- 1. Disamina sulla disciplina del socio moroso nelle s.p.a e nelle s.r.lDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 11 dicembre 2024 · 39.98326
[…] Il comma 4 dell'art. 2344 codice civile prevede che: “il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto”. […]
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Giurisprudenza • 54
- 1. Corte d'Appello Trento, sentenza 13/09/2024, n. 130Provvedimento: […] Parte_1 di attivare la procedura ex art. 2344 c.c. nei confronti di […] e di avviare a seguito della pubblicazione “tutte le iniziative necessarie previste dall'articolo 2344 del codice civile […] Essa non poteva essere individuata nello stesso articolo 2344 c.c., nè nelle disposizioni in tema di credito fondiario e di pegno quale garanzia 7 […] 4.1 - Quanto al primo motivo, osserva questa Corte che la decisione “di dare mandato al presidente ad avviare tutte le iniziative necessarie previste dall'art. 2344 del codice civile, (extragiudiziali/giudiziali) finalizzate all'escussione dei Soci morosi” è immediatamente lesiva del diritto del socio alla conservazione della partecipazione sociale; […]Leggi di più...
- art. 201 l.f.·
- giurisdizione speciale·
- art. 2344 c.c.·
- principio di concorsualità·
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- liquidazione coatta amministrativa