Art. 3.
Sugli stanziamenti che verranno iscritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate, per le finalita' di cui alla presente legge, dal Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1918, n. 153 , che approva l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.
Le modalita' per i suddetti rimborsi, nonche' per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo, saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.
Sugli stanziamenti che verranno iscritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate, per le finalita' di cui alla presente legge, dal Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1918, n. 153 , che approva l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.
Le modalita' per i suddetti rimborsi, nonche' per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo, saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.