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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 267/2021 (cui sono riuniti i fascicoli n. r.g. 275/2021, 277/2021 e 292/2021) promossa da:
(C.F.: ) in persona dell'Amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore (C.F.: , Parte_2 Parte_3 C.F._1 Parte_4
(C.F.: C.F._2 Parte_5 C.F._3 Pt_6
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._4 Parte_7 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_8 C.F._6 Parte_9
C.F._7 Parte_10 C.F._8 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_11 C.F._9 Parte_12
(C.F.: C.F._10 Parte_13 C.F._11 Parte_14
, (C.F.: , (C.F.: C.F._12 Parte_15 C.F._13 Parte_16
) e (C.F.: ) tutti rappresentati e C.F._14 Parte_17 C.F._15 difesi dall'avv. SELVAGGIA DEL TREDICI;
PARTI APPELLANTI nei confronti di
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2
Geom. rappresentato e difeso dagli Avv.ti FIROMINI ANNA e DE Controparte_2
BIASE MARIO;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE e (C.F.: , in persona dell'accomandatario CP_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti SEGHI LUIGI e SEGHI MICHELE;
PARTE APPELLATA APPELLANTE PRINCIPALE NEL GIUDIZIO N. R.G. 275/2021 pagina 1 di 39 e (C.F.: ), in persona del proprio liquidatore legale rappresentante CP_5 P.IVA_4 pro-tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Lelia Parenti;
CP_6
PARTE APPELLATA APPELLANTE PRINCIPALE NEL GIUDIZIO N. R.G. 277/2021 e (C.F.: ) e (C.F.: Parte_18 CodiceFiscale_16 Parte_19
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti FIORI CARLO e PULIDORI C.F._17
STEFANO; PARTI APPELLATE APPELLANTI PRINCIPALI NEL GIUDIZIO N. R.G. 292/2021 e (C.F.: ), (C.F.: Controparte_7 C.F._18 Parte_20
), (C.F: , (C.F.: C.F._19 CP_8 C.F._20 Parte_21
, (C.F. , C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 [...]
(C.F.: ), (C.F.: , Parte_25 C.F._25 Parte_26 C.F._26
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_27 C.F._27 Parte_28 C.F._28
(C.F.: ), Parte_29 C.F._29 Parte_30
(C.F.: , (avente causa di (C.F.: , P.IVA_5 Controparte_9 CP_10 P.IVA_6 CP_11 di ), (C.F.: Controparte_12 C.F._30 Parte_31
); C.F._31
PARTI APPELLATE CONTUMACI avverso la sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 04/01/2021
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni, confermate in sede di discussione orale ex art. 352 c.p.c. in data 16.7.2025:
Pa Per il + : Parte_1
“Voglia Codesta Ill. ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia sezione civile, nella persona del Giudice dott. Maria Iannone n. 3/2021, resa all'esito del giudizio n. 4771/2009 R.G., pubblicata in data 4.01.2021 e notificata in data 15.01.2021, previa ogni eventuale declaratoria di legge, previo rigetto dell'appello incidentale promosso dal Controparte_1
e rigettato l'appello di laddove in contrasto con la difesa degli appellanti
[...] CP_5 indicati in epigrafe, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e quindi:
- riformare in parte qua la sentenza impugnata e, per l'effetto:
A. IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 39 1) dichiarare inammissibile o comunque respingere le domande avanzate da parte attrice nei confronti del per difetto di legittimazione passiva;
Parte_1
2) Ancora in via preliminare:
2.a) dichiarare inammissibili le domande sub 1) e 2) delle conclusioni attoree nei confronti dei condomini sigg.rri , , , Parte_10 Parte_12 Parte_13 Parte_11
, , , , , ,
[...] Parte_3 Parte_6 Controparte_12 Parte_15 Parte_14
Parte_5 Parte_9 Pt_7 Pt_7 Parte_16 Parte_17 per difetto di legittimazione passiva;
2.b) dichiarare inammissibile la domanda sub 3) delle conclusioni attoree nei confronti di tutti i Condomini (odierni appellanti) del per difetto di Parte_1 legittimazione passiva;
B.
1. NEL MERITO:
3) in via principale: respingere la domanda attorea di rivendica in quanto infondata in fatto ed il diritto;
4) in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare ex art. 950 c.c. che la linea di confine tra i terreni di cui è causa in virtù dei titoli di acquisto e dei segni visibili preesistenti ed attuali, coincide con la linea di separazione tra il piazzale asfaltato di proprietà del ed il margine della scarpata lasciato a prato di proprietà del Controparte_1
Parte_1
4.b) in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. o in subordine ex art. 1158 c.c. in capo ai condomini del della striscia di terreno pavimentata con blocchetti in calcestruzzo Parte_1 autobloccanti rivendicata da parte attrice.
5. In ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di rivendica della porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti in calcestruzzo su cui sono state compiute opere di riempimento, canalizzazione, edificazione di piazzale per disimpegno neve ed altre utilità nonché scarpata erbosa delimitata da muretti laterali:
5.a.) comunque respingere la domanda attorea di ripristino della fossa e di rimozione delle opere ex art. 936 ultimo comma c.c. ed ex art. 936 IV ed, in caso di accoglimento della domanda di ritenzione delle opere effettuate sul fondo, condannare parte attrice a pagare in favore del e dei condomini appellanti Parte_1 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Controparte_12 Parte_17 Parte_16 arrecate al fondo medesimo e/o l'aumento di valore dello stesso rispetto allo stato preesistente ex art. 936 II comma c.c..
5.b.) in punto di richiesta risarcitoria e di manleva: in parziale riforma del capo n. 4 della sentenza, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_5 anche al risarcimento avore del consistenti nella Parte_1 perdita di n. 18 posti auto ed in favore dei Condomini appellanti sigg.rri Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_12 [...]
, e Pt_13 Parte_22 Parte_14 Parte_15 Controparte_12 Parte_17
i e o Parte_16 dovuta al restringimento della strada di accesso ai garages ed alla mancata possibilità di
pagina 3 di 39 utilizzo del piazzale condominiale utilizzato per lo sgombero della neve e posteggio auto previa CTU.
B.
2. SEMPRE NEL MERITO: confermare per il resto la sentenza impugnata.
Per il Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza reietta: Dichiarare inammissibili le domande nuove degli appellanti principali;
Rigettare perché infondati sia l'appello proposto da sia l'appello proposto dal e dai CP_5 Parte_1 [...]
, , , , , Parte_33 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_12
e , sia l'appello proposto dai Sigg.ri ed Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
c ell'appello incidentale del n p
[...] Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia: 1)- Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo riempimento del canale posto a confine fra il terreno a Foglio 7 mappale n. 310 ed il terreno a Foglio 7 mappale 32 Sezione A in Comune di Abetone, effettuato mediante alterazione dello stato del confinante terreno mappale n. 32 ed occupazione di parte dell'area del detto mappale 32 Sez. A di proprietà del
liquidando i danni con valutazione equitativa. 2)- Condannare i Controparte_1 convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e delle spese del giudizio di appello”
Per CP_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
1) In tesi e nel merito: in accoglimento del presente gravame per quanto di ragione e qui di interesse di CP_3 CP_ sulla base delle motivazioni dedotte in appello principale di parte e di cui al giu 275/2021 riunito al presente, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia n° 3/2021 emessa il 4.1.2021 e notificata il 14.1.2021 che è allegata in copia autentica e che per il resto non si impugna, dichiarare tenuta la , in persona del l.r.p.t, a rilevare CP_5 indenni i comparenti convenuti da ogni conseguenza pregiudizievole che sia derivata e/o dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree anche in fase di gravame, ivi comprese le spese di ripristino, di arretramento e legali, nonché condannare la medesima:
- al risarcimento dei danni in favore della consistenti nella diminuzione di valore CP_3 della sua unità immobiliare e delle parti co li per quanto di sua ragione e interesse e proporzione dovuta, come da risultanze della ctu acquisita in atti, al restringimento della strada di accesso ai garages e alla mancata possibilità di utilizzo del piazzale condominiale utilizzato per lo sgombero della neve e posteggio auto previa CTU da determinarsi in corso di causa;
- condannare, in riforma della sentenza impugnata la , in persona del l.r.p.t., alla CP_5 refusione delle spese di lite sia del I grado che del presente grado in relazione alla domanda di manleva vittoriosamente comunque esperita nei confronti della , spese di cui si CP_5 chiede la distrazione a favore dei procuratori antistatari;
- vinte in ogni caso le spese e i compensi anche del presente II grado da distrarsi a favore dei procuratori antistatari che dichiarano per quanto di ragione di averle anticipate”
pagina 4 di 39 Per la CP_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello interposto e per tutte le ragioni e i motivi ivi specificamente individuati, previa ordinanza che disponga la MEDIAZIONE DELEGATA, per tutte le ragioni e i motivi dedotti in atto di appello;
previa sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata in tutto o in parte, in tesi, inaudita altera parte, o, in subordine, a seguito della fissazione di apposita udienza in anticipo rispetto a quella indicata in atto, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
- rigettato l'appello incidentale interposto da poiché inammissibile e, Controparte_1 comunque, infondato in ogni capo e punto, p otivi di cui alle proprie difese di entrambi i gradi di giudizio;
-rigettato l'appello e limitatamente a quanto in contrasto con la difesa di Pt_18 Pt_19
. e, specificamente, rigettare la domanda di cui al punto m) delle conclusioni CP_5 dell'appello predetto, poiché infondata in fatto e diritto e/o inammissibile e/o costituente domanda nuova su cui dichiara di non accettare il contraddittorio, per tutte le ragioni e i motivi eccepiti e dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta, rigettandosi, altresì, la CTU richiesta sul punto;
-rigettato l'appello limitatamente a quanto in contrasto con la difesa Parte_1 di . e, specificamente, rigettare la domanda di cui al punto 5.b) delle conclusioni CP_5 de redetto, poiché infondata in fatto e diritto e/o inammissibile, rigettandosi, altresì, la CTU richiesta sul punto;
-rigettato l'appello in ogni capo e punto, poiché infondato in fatto e in diritto, per CP_3 tutte le ragioni e i cui alle proprie difese di entrambi i gradi di giudizio, nonché perchè contenente domande nuove, su cui dichiara di non accettare il contraddittorio, oltre che indeterminate e che specificamente si contestano, rigettandosi, altresì, la richiesta di CTU, poiché inammissibile, in quanto esplorativa e, comunque relativa a domande nuove;
-riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 3/2021, resa nel procedimento civile Tribunale di Pistoia R.G. 4771/09, notificata a mezzo pec in data 15.01.2021, nel seguente modo:
1) in riforma del capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata e previa se del caso rinnovazione della CTU, determinare che il confine tra le proprietà facente parte, rispettivamente, del e del coincide con quello Parte_1 Controparte_1 posto al limite, lato I della porzione di terreno pavimentata con blocchetti Pt_1 autobloccanti in c.a. e n ello indicato dal CTU in All. n. 72 della relazione tecnica arch. trasmesso in data 11.06.2013; Per_1
2) in riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, rigettare la domanda di rimessione in pristino dell'area rivendicata, (ossia porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti in c.a.) ed accogliere la richiesta di indennizzo formulata ex art. 936 c.c., previa, nel caso, determinazione dell'indennizzo medesimo con gli incombenti istruttori richiesti;
3) in parziale riforma del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, condannare, conseguentemente, il a provvedere ad effettuare, a propria cura e Controparte_1 spese, tutte le opere necessarie a rimuovere l'allaccio alle tubazioni eseguito dal CP_1 medesimo ed oggetto di declaratoria di negatoria servitutis;
[...]
pagina 5 di 39 4) in riforma dei capi 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata, conseguentemente rigettare le domande di manleva formulate nei confronti di dal CP_5 Parte_1
dai singoli convenuti costituiti.
[...]
Con vittoria di compenso professionale e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa. e Iva”
Per e : Parte_18 Parte_19
“concludono confermando di contestare le difese tutte del e Controparte_1
l'impugnazione incidentale da questi proposta nonché, per quanto di ragione, quella di e, con le più ampie riserve, affinché l'adita Corte disattesa ogni contraria domanda, CP_5 istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere le richieste e conclusioni tutte - di rito, di merito, istruttorie, inibitorie e per la correzione della sentenza - di cui alla propria citazione in appello, da intendersi tutte qui riportate e trascritte, dichiarando inammissibile, o comunque rigettando, l'impugnazione incidentale del e, per quanto di Controparte_1 ragione, quella di Con vittoria di spese” CP_5
Conclusioni di cui all'atto di citazione in appello:
“L'adita Corte di appello, previa declaratoria che le CCTTUU (iniziale-chiarimenti- integrazioni) sono nulle per i motivi esposti, ovvero per aver esorbitato dal quesito e/o per avere raccolto indebitamente prove, e ferme le deduzioni tecnico-giuridiche svolte avverso gli elaborati peritali, con, occorrendo, integrale rinnovazione degli accertamenti peritali,
VOGLIA
a. Rigettare la domanda di rivendica, con ogni conseguente effetto e pronuncia assolutoria in ordine alle altre domande de per come proposte, fermi in ogni caso i già CP_1 intervenuti rigetti di alcune di esse.
b. Fissare il confine tra i fondi in coerenza all'esito petitorio di cui sopra e non come da CTU recepita in sentenza ma in tesi, al limitare tra il piazzale asfaltato de e la fascia CP_1 erbosa creatasi sul riempimento del fosso;
in ipotesi, al limitare dell'area con autobloccanti lato in via ulteriormente gradata, al limitare delle medesima area con CP_1 autobloccanti lato I Camosci.
c. Dichiarare inammissibile la domanda di rispetto delle distanze legali ex art. 873 c.c. per difetto di delibera autorizzativa condominiale.
d. Se dichiarata ammissibile, rigettarla.
e. Se mai accolta, fissare il confine da cui calcolare l'arretramento ex art. 873 c.c. comunque non oltre la linea che distingue la fascia con autobloccanti da quella asfaltata lato I Camosci.
f. Correggere ex art. 287 cpc il punto 1) del dispositivo della sentenza, così come precisato nel contesto del tredicesimo motivo.
g. Se non corretto/correggibile il dispositivo punto 1), dichiarare nulla la sentenza in parte qua per contrasto tra dispositivo e motivazione e/o per violazione dei limiti della domanda ex art. 112 cpc, pronunciando in via sostitutiva e in riforma della sentenza nei limiti della domanda, quali individuati nel motivo stesso e nell'intero presente appello.
h. Pronunciare quindi la relativa denegata condanna di arretramento con esclusivo riferimento al corpo verso valle de e, dunque, con attinenza al garage e Parte_1 Pt_4 sovrastante terrazza come già da sentenza di I° grado parte motiva. Parte_8
pagina 6 di 39 i. Dichiarare inammissibile la domanda di rimessa in pristino dell'area rivendicata, per difetto di delibera autorizzativa condominiale.
j. Se dichiarata ammissibile, rigettarla.
k. Condannare il alla rimozione, a carico e/o spese del medesimo, della Controparte_1 servitù di allaccio fognario.
l. Accogliere la domanda di indennizzo ex art. 936 c.c., con condanna della parte attrice a corrisponderlo nella misura che risulterà in corso di causa essere di legge e giustizia.
m. Condannare in persona del suo legale rappresentante a manlevare e tenere CP_5 integralmente indenni i convenuti da ogni effetto pregiudizievole, anche di natura diversa da quelli riconosciuti in sentenza, come illustrati nel relativo motivo di appello, così come ogni altro e ulteriore che possa denegatamente derivare dalla presente causa, a titolo di evizione e quindi di riduzione del prezzo e risarcimento danni, così come per ogni altra causa ed effetto pregiudizievole che dall'esito del giudizio dovesse loro derivare e fare carico, ivi compreso le spese di lite, con rivalutazione e interessi, nella misura che risulterà in corso di causa di legge e giustizia.
n. Con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. Il sito nel Comune di Abetone (PT), Via Le Motte n. 17, Controparte_1 conveniva in giudizio in primo grado, dinanzi al Tribunale di Pistoia, il confinante nonché tutti i condòmini di esso facenti parte (tra cui la Parte_1 CP_5 originaria costruttrice del complesso), con azione di rivendicazione di una striscia di terreno adibita a parcheggio a servizio del convenuto, domanda di ripristino dello stato CP_1 dei luoghi relativo alla porzione occupata, alterato con il riempimento del canale posto a confine tra le rispettive proprietà (mappali 32 e 310 del foglio 7 del catasto urbano) e la realizzazione dei posti auto, arretramento delle parti del in particolare Parte_1 concernenti garage seminterrati, edificate sul mappale 310 a distanza non regolamentare dal confine segnato dalla striscia rivendicata e risarcimento dei danni legati alle varie condotte censurate.
1.2 Si costituivano in giudizio, con autonome comparse, (i) il in Parte_1 persona dell'amministratore p.t. unitamente ad un gruppo di 19 condomini, (ii) i condomini e (iii) la condomina , (iv) la Parte_18 Parte_19 Parte_14 CP_5 unitamente alla condomina , mentre gli altri condomini restavano Parte_31 contumaci.
1.3 Il ed i condomini con esso costituiti sollevavano Parte_1
pagina 7 di 39 eccezioni di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del Controparte_1 difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del e dei singoli Parte_1 condomini convenuti;
nel merito contestavano l'individuazione della linea di confine operata dalla controparte, che essi invece chiedevano di accertare, ex art. 950 c.c., nella linea di separazione tra il piazzale asfaltato del ed il margine della scarpata Controparte_1 lasciato a prato oltre l'area pavimentata con blocchetti autobloccanti di calcestruzzo destinata a parcheggio;
in via subordinata, chiedevano dichiararsi l'avvenuta usucapione, ex artt. 1158 o
1159 c.c., ovvero l'intervenuto acquisto per accessione, ex art. 938 c.p.c., della striscia di terreno in questione;
ancora in via gradata, chiedevano respingersi la pretesa avversaria di rimozione delle opere ex art. 936, IV e V comma, c.c., con condanna del Controparte_1
a pagare le migliorie arrecate al fondo e/o l'aumento di valore dello stesso;
in ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, avanzavano richiesta di manleva e risarcimento dei danni (variamenti rappresentati) nei confronti della ai sensi CP_5 degli artt. 1480 e 1484 c.c.; in ultimo, dedotto l'abusivo allaccio del al Controparte_1 sistema fognante del spiegavano domanda riconvenzionale per sentir Parte_1 dichiarare l'inesistenza di una servitù di scarico sul terreno di proprietà del CP_1 convenuto, con conseguente rimozione del tratto di fogna illecito.
1.4 I condomini e a loro volta, contestavano che la proprietà Pt_18 Per_2 attorea comprendesse la porzione richiesta in restituzione, di cui, in ipotesi, eccepivano l'usucapione ordinaria od abbreviata;
chiedevano dichiararsi inesistente qualsivoglia diritto di servitù di scarico ed attraversamento fognario del sul terreno di Controparte_1
I con condanna alla rimozione del peso;
chiedevano, in ipotesi, Parte_1 Pt_1
l'attribuzione della porzione di fondo occupata, ex art. 938 c.c., con le consequenziali statuizioni, ed in via ulteriormente gradata il rigetto delle domande di riduzione in pristino e risarcimento danni, con condanna dell'attore a corrispondere l'indennizzo ex art. 936 c.c.; la condanna, in ogni caso, della a manlevare i convenuti, anche a titolo di evizione CP_5 parziale e quindi con riduzione del prezzo e risarcimento dei danni.
1.5 La condomina chiedeva rigettarsi le domande avanzate nei propri Parte_14 confronti anche per carenza di legittimazione passiva ed in particolare per essersi resa acquirente di un appartamento dalla solo dopo la realizzazione dei fatti lamentati ed in CP_5 quanto lo stesso condominio era sorto successivamente a questi;
chiedeva comunque che la fosse condannata alla manleva ed al ristoro dei danni conseguenti all'eventuale CP_5 accoglimento delle domande attoree. pagina 8 di 39 Co
1.6 e chiedevano il rigetto di tutte le domande CP_5 Parte_31 avanzate e, sull'assunto dell'esistenza di un “contratto/patto” tra e il CP_5 CP_1 [...] avente ad oggetto le opere realizzate dalla prima nella zona di confine tra i terreni di cui CP_1 ai mappali 310 e 32, chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore
“all'adempimento del patto medesimo, imponendo l'uso congiunto così come concordato della zona de quo”; in via riconvenzionale subordinata, chiedevano la condanna del a corrispondere in favore di l'indennizzo ex art. 936 c.c. per ogni Controparte_1 CP_5 opera edificata sul suolo di parte attrice e ad eliminare il gravame costituito dall'allaccio e transito degli scarichi delle acque chiare e putride nelle condutture de in quanto Parte_1 servitù priva di titolo.
1.7 La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva istruita con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, con sentenza n. 3/2021 pubblicata il 04/01/2021 il Tribunale di Pistoia:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, previa determinazione del confine esistente tra le proprietà dei due condomini come indicato nell'allegato n. 72 della relazione di c.t.u. (con le due linee comprese fra i vertici di cui alle lettere A-B-C), condannava i convenuti, in solido tra loro, “alla riduzione in pristino mediante demolizione delle parti dell'edificio del edificate sul mappale 310 del Foglio 7 Sez. A in Comune di Abetone, Parte_1 rispetto alla confinante proprietà distinta dal mappale 32 del a Controparte_1 distanza inferiore da quella imposta dalla normativa del codice civile e dalle norme regolamentari integrative, arretrando i corpi di fabbrica suddetti fino al rispetto delle distanze legali come individuate dalla ctu in motivazione”;
2) accertava e dichiarava “che il in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. è proprietario della porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti in calcestruzzo, sulla quale attualmente insiste il parcheggio costituito da n. 18 posti auto costruito da a servizio del per l'effetto condannando i CP_5 Parte_1 convenuti “al rilascio di detta porzione di terreno indebitamente occupata ed alla sua immediata riduzione in pristino”;
3) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalle parti convenute, accertava e dichiarava la “inesistenza della servitù di tubazione in favore della proprietà di parte attrice ed a danno della proprietà della parte convenuta”, per l'effetto ordinando “la rimozione dell'allaccio alle tubazioni eseguito dall'attore nei termini di cui in
pagina 9 di 39 motivazione”;
4) in parziale accoglimento della domanda di manleva formulata dal Parte_1 in persona dell'amministratore p.t., e dei singoli convenuti costituiti, dichiarava “che
[...] la in persona del l.r.p.t. dovrà tenere indenne gli stessi dalle spese ed esborsi CP_5 che questi saranno tenuti a sopportare per effetto dell'accoglimento delle domande attoree di cui ai punto 1, 2 e 3”;
5) in parziale accoglimento della domanda formulata dai condomini convenuti e Pt_4
condannava la “per i titoli e le causali di cui in motivazione, a Parte_8 CP_5 pagare al primo la somma di euro 28.000,00 ed al secondo la somma di euro 14.000,00 oltre interessi e rivalutazione”;
6) rigettava le ulteriori domande delle parti;
7) compensava integralmente le spese di lite;
8) poneva le spese di CTU a carico di parte attrice per il 50% e a carico delle parti convenute per il residuo 50%.
2. L'APPELLO PROPOSTO DAL 15 (N. R.G. 267/2021) Parte_1
Il + i 15 condomini indicati in epigrafe hanno proposto appello Parte_1 alla decisione per i seguenti motivi:
2-I) Violazione dell'art. 1131 c.c. ed “illogicità manifesta” per il mancato riconoscimento del difetto di legittimazione passiva del e dei singoli condomini in ordine alle CP_1 domande attoree di riduzione in pristino della porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti e risarcimento danni (siccome proponibili solo nei confronti dell'autrice materiale delle opere, e di demolizione delle parti poste a distanza non CP_5 regolamentare dal confine (trattandosi di porzioni di proprietà esclusiva di soli due condomini).
2-II) Violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata, nella determinazione del confine tra le limitrofe proprietà, si sarebbe basata acriticamente sulle risultanze di una c.t.u. non conforme al quesito posto ed alla “gerarchia delle fonti prevista dal codice civile in materia di determinazione dei confini”, avendo in particolare il
CTU attribuito valore preminente alle risultanze delle mappe catastali, in assenza peraltro di un rilievo topografico di verifica sul posto, anziché a quanto ricavabile dai titoli e dallo stato dei luoghi;
si censura altresì l'acquisizione da parte del CTU di documenti non pagina 10 di 39 tempestivamente prodotti dall'attore (in particolare gli atti rogati dal notaio Dott. Per_3 di Vignola in data 20.6.1967 e 2.6.1968, le planimetrie catastali coeve agli stessi e
[...] all'atto Notaio del 4.4.1969, unico titolo prodotto) nonché l'estensione dell'indagine Per_4 peritale alla violazione delle distanze rispetto ad una parte di edificio non indicata nell'atto introduttivo del giudizio (ove erano menzionati solo un garage ed una terrazza posti nel edificio “A”), con conseguente nullità della consulenza.
2-III) Violazione dell'art. 948 c.c. per avere il Tribunale accolto la domanda di rivendica pur in mancanza dell'assolvimento, da parte del attore, della c.d. probatio CP_1 diabolica della proprietà della striscia di terreno, ritenendo erroneamente non contestato, ex art. 115 c.p.c., dal lato dei convenuti, che la dante causa di parte attrice fosse stata proprietaria del bene.
2-IV) Nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ove ritenuta inaccoglibile l'istanza per la correzione del punto 1 del dispositivo. Secondo l'appellante, tale punto avrebbe
“erroneamente omesso di specificare come invece indicato in motivazione alla pagina 8 che
l'arretramento dei corpi di fabbrica onde garantire il rispetto delle distanze come dianzi individuate dal CTU riguarda il garage di proprietà ed il sovrastante balcone di Pt_4 proprietà , sicché, in mancanza di una correzione dell'omissione, si esporrebbe ad Parte_8 una censura di nullità non sussistendo l'idoneità del provvedimento all'individuazione del comando giudiziale. Per altro verso, facendo la motivazione riferimento anche ad una violazione delle distanze riscontrata sul corpo di fabbrica B (e non soltanto a quella lamentata in citazione, relativa alle porzioni – garage e sovrastante balcone – ubicate nel corpo A), qualora il dispositivo fosse stato interpretato in combinato disposto con la suddetta parte motiva, la sentenza sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c. Si censura poi con lo stesso motivo di appello un ulteriore “grave profilo di contraddittorietà” della sentenza giacché la stessa “anziché porre il confine tra le proprietà alla fine degli autobloccanti (come invocato dal condominio attore ” avrebbe “statuito, in maniera del tutto CP_1 contraddittoria ed illogica rispetto alla domanda di rivendica, oltre che infondata, che il confine sarebbe ancora da collocare in posizione più spostata verso l'edificio del Parte_1
, ovvero in corrispondenza della linea tracciata dal CTU.
[...]
2-V) Violazione dell'art. 936 c.c., per non avere il primo giudice ritenuta preclusa all'attore la possibilità di chiedere il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei pagina 11 di 39 danni, essendo stata proposta la domanda di rimozione delle opere realizzate sul fondo altrui oltre il termine di 6 mesi previsto dall'ultimo comma del citato articolo.
2-VI) Illogicità e contraddittorietà manifesta della decisione in punto di riconoscimento del danno, posto a carico di e derivante dall'accoglimento delle domande attoree, solo CP_5 in favore di alcuni dei condomini (nello specifico i proprietari del garage e della terrazza oggetto di demolizione), con esclusione degli altri, sebbene parimenti interessati da conseguenze pregiudizievoli, specificamente allegate.
2-VII) Violazione degli artt. 1158 e 1159 c.c. per non avere riconosciuto il Tribunale la sussistenza dei presupposti per l'usucapione (ordinaria o abbreviata) dell'area. In particolare, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che “il lotto di terreno costituito dalla particella
310 è sempre stato delimitato nei confini nella stessa situazione esteriore e apparente sia CP_1 quando la proprietà era dei danti causa della società , ovvero anteriormente al 1989, CP_1 sia quando la proprietà è passata alla dal 1989 al 1999, sia quando la stessa è passata alla e poi agli appellanti”, così come del fatto che, per come riconosciuto dalla CP_5 controparte, solo a seguito di comunicazione da parte della i condomini del CP_5 avevano appreso della lesione del loro diritto di proprietà; si assume Controparte_1 ancora nell'atto di appello che “se si considera che i titoli di provenienza (atto di vendita CP_1
doc. n. 1, laddove alla pagina 3, si parla della particella n. 310 foglio 7 sezione A, descrivendola come “costituita in parte da terreni scoscesi ed attraversata da un fosso per lo scarico delle acque”) ed i segni visibili preesistenti portavano inequivocabilmente a concludere che la striscia di terreno per cui è causa è di proprietà degli appellanti, anche sommandosi i periodi di possesso si viene a verificare una situazione di godimento uti dominus incontrastata, pubblica e continua che comporta l'acquisizione della proprietà in testa agli attuali possessori - ovvero gli odierni appellanti - ex art. 1158 c.c.”.
3. L'APPELLO PROPOSTO DA (N. R.G. 275/2021) CP_3
condomina facente parte del ha proposto CP_3 Parte_1 autonomo gravame con cui ha censurato specificamente le parti della sentenza impugnata relative alla domanda risarcitoria avanzata dai convenuti verso ed alla CP_5 regolamentazione delle spese di lite, in particolare impugnando la decisione per i seguenti motivi:
3-I) “Violazione di legge. Violazione e errata interpretazione e/o applicazione delle norme di cui agli artt. 1480, 1483 e 1484 cc. Ipovalutazione delle ragioni creditorie anche pagina 12 di 39 per danni subiti dai condomini del sia uti singuli sia quali Parte_1 condomini”. Con tale motivo si lamenta il mancato riconoscimento, in favore di tutti i condomini de del ristoro dei danni derivanti dalla perdita, conseguente Parte_1 all'accoglimento delle domande attoree, di parte delle aree condominiali pur acquistate, pro quota, dalla ed altresì derivanti dalla svalutazione delle restanti loro proprietà per CP_5 restringimenti e limitazioni al normale utilizzo, danni che il Tribunale, con motivazione errata e contraddittoria (rispetto al diverso giudizio riservato ai soli condomini e Pt_4 Parte_8 non avrebbe considerato, omettendo oltretutto di dare ingresso alle prove articolate sul punto.
3-II) Errata compensazione delle spese di lite fra i condomini de e Parte_1 CP_5
Con tale motivo si censura la mancata condanna di alla refusione delle spese CP_5 processuali in favore dei condomini de anche solo in relazione alla domanda di Parte_1 manleva accolta dal Tribunale.
4. L'APPELLO PROPOSTO DA (N. R.G. 277/2021) CP_5
a sua volta, ha proposto appello alla sentenza censurandone i seguenti CP_5 capi:
4-I) fissazione del confine tra le parti come indicato dal CTU, invece che fissazione del medesimo confine al limite, lato I Camosci, dell'area con autobloccanti;
4-II) accoglimento della domanda attrice di rimessione in pristino dell'area rivendicata, in luogo del rigetto della stessa;
rigetto della richiesta dell'indennizzo ex art. 936 c.c., al contrario spettante, con conseguente rimessione in istruttoria sul punto;
4-III) capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, da riformare prevedendo la condanna di parte attrice a provvedere, a sua cura e spese, ad effettuare tutte le opere necessarie a rimuovere l'allaccio alle tubazioni;
4-IV) imposizione delle manleve di cui ai capi 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata, da rivedere in conseguenza della fondatezza dei motivi di appello sopra esposti.
5. L'APPELLO PROPOSTO DA E (N. R.G. Parte_18 Parte_19
292/2021)
I condomini e , infine, hanno proposto appello, affidato a 14 motivi, di Pt_18 Pt_19 seguito sintetizzati:
5-I) Erroneità della sentenza per avere ritenuto attenuato l'onere probatorio della pagina 13 di 39 rivendica sull'errato presupposto della mancata contestazione da parte dei convenuti che la dante causa di parte attrice fosse stata proprietaria del bene rivendicato, omettendo di considerare gli elementi dai medesimi addotti a dimostrazione, all'opposto, della proprietà in capo ai convenuti e ai loro danti causa dell'intera porzione di terreno attraversata dal canale e poi riempita.
5-II) Erroneità della sentenza per avere ritenuto provata la domanda di rivendica a fronte della produzione, ad opera di parte attrice, di un titolo di acquisto insufficiente (atto
Notaio el 1969) e, comunque, per avere inopinatamente ritenuto applicabile ad esso Per_4 il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
5-III) Erroneità della sentenza per avere recepito gli accertamenti del CTU in ordine al confine, compiuti sulla scorta di documenti acquisiti autonomamente e non prodotti dall'attore nei termini di rito (atti Notaio del 1967 e del 1968 e frazionamenti ivi Per_3 richiamati).
5-IV) Inattendibilità, in ogni caso, della c.t.u. recepita dalla sentenza ed omessa valutazione, da parte del Tribunale, delle osservazioni critiche mosse in ordine ad essa.
5-V) Erroneità del rigetto dell'eccezione di usucapione, viceversa da accogliere sulla base delle argomentazioni offerte dai convenuti.
5-VI) Ultrapetizione, per avere il giudice travalicato, nella determinazione del confine, i limiti della domanda petitoria, lamentandosi in particolare il fatto che “il Tribunale ai fini dell'accoglimento della domanda di rispetto delle distanze (conclusioni attore sub 1) non ha considerato il limite della proprietà derivante dalla rivendica accolta, che si arresta alla striscia con gli autobloccanti, ma ha collocato il confine in un luogo (una linea) più avanzata ancora, quale appurata dal CTU”.
5-VII) Inammissibilità dell'azione ex art. 950 c.c. esperita dal Parte_1 data l'assenza di incertezza del confine, che, secondo le prospettazioni del
[...]
era stato determinato in base ad un regolamento amichevole. Parte_34
5-VIII) Difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del Controparte_1 quanto alla domanda volta al rispetto delle distanze, per mancanza di una delibera autorizzativa, posto che quella del 19.4.2008 prodotta faceva riferimento “alla violazione delle distanze tra fabbricati, non alla violazione delle distanze dal confine”.
CP_1
) “Violazione delle distanze – demolizioni ex art. 873 – effetti ex art. 336”, motivo pagina 14 di 39 con il quale si sottolinea che il rigetto della domanda di rivendica dovrebbe condurre al consequenziale rigetto della domanda di demolizione basata sulla violazione delle distanze legali e che, comunque, anche in caso di conferma del suo accoglimento, andrebbe disposto un minore arretramento.
5-X) Erroneità del capo di sentenza relativo alla rimessione in pristino del riempimento del fosso ed al rigetto delle domande ex art. 936 c.c., per non avere il Tribunale considerato l'inosservanza, nel caso specifico, del termine decadenziale per la richiesta di rimozione delle opere e la mancata opposizione alle stesse da parte del attore;
violazione dell'art. CP_1
112 c.p.c., per avere il giudice attribuito solo alla la proposizione di eccezioni e CP_5 domande basate sull'art. 936 c.c., omettendo di pronunciarsi su quelle pure sollevate dagli appellanti.
5-XI) Necessità di riforma del punto n. 3 del dispositivo, relativo alla negatoria servitutis, in quanto dal complesso dei passaggi della decisione “sembra ricavarsi che non sussista una vera e propria condanna del ad eliminare, a sua cure e/o Controparte_1
a sua spese l'allaccio che integra la servitù negata, ma che la rimozione derivi dall'esecuzione della domanda di rimessa in pristino e che le relative spese facciano carico, appunto, globalmente agli stessi convenuti riconvenienti e non alla parte soccombente (
[...]
salva la ricordata manleva di . CP_1 CP_5
5-XII) Mancato riconoscimento della spettanza dell'indennizzo ex art. 936 c.c., che avrebbe dovuto viceversa accordarsi a seguito del rigetto della domanda di riduzione in pristino.
5-XIII) “Errore – Omissione Materiale – Istanza di correzione. In ipotesi Nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e/o per violazione dell'art. 112 c.p.c.”, motivo, già riassunto nella premessa del gravame, nella quale gli appellanti avanzano, preliminarmente un'istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. del punto 1) del dispositivo della sentenza (“in quanto la sua formulazione generica, relativamente agli arretramenti ex art.
873 c.c., non corrisponde al contenuto precettivo evincibile dalla motivazione in coerenza con la domanda attorea”), subordinatamente alla quale chiedono l'annullamento del
“relativo capo di sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ovvero per violazione dei limiti della domanda ex art. 112 c.p.c. con pronuncia sostitutiva intra petita”.
5-XIV) Errata interpretazione da parte del Tribunale della domanda di manleva formulata dagli appellanti, siccome non limitata ai pregiudizi derivanti dall'evizione (a dire pagina 15 di 39 del giudice non ricorrente nel loro caso); erroneità della decisione di parziale rigetto della domanda.
6. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CON APPELLO Controparte_1
INCIDENTALE
Il si è costituito nei giudizi riuniti di appello, contestando la Controparte_1 fondatezza dei gravami e spiegando altresì appello incidentale, per la riforma della decisione sui seguenti punti:
6-I) il “rigetto delle domande risarcitorie per il danno causato dal riempimento abusivo del canale di scolo e dalla illecita occupazione della porzione di terreno oggetto della domanda di rivendicazione del , che viene censurato adducendo Controparte_1
l'esistenza di un danno in re ipsa, suscettibile di essere liquidato in via equitativa, e comunque ricavabile dalla natura dell'intervento posto in essere, che avrebbe privato il CP_1 attore di specifiche utilità prima connesse all'utilizzo del fosso (scarico di neve;
deflusso delle acque meteoriche;
scarico dell'impianto fognario precedentemente utilizzato).
6-II) la compensazione integrale delle spese di lite, in ordine alla quale si deduce la violazione del principio di soccombenza.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia (non precedentemente dichiarata) delle parti appellate , ed eredi di Controparte_9 Parte_30 Parte_30 CP_12
[...]
L'esame degli appelli (principali e incidentale) rende opportuna la trattazione congiunta di alcuni dei motivi di gravame, considerata la connessione tra gli stessi.
Sul I motivo di appello del + 15 Parte_1
Il motivo è infondato.
Premesso che le domande risarcitorie avanzate dall'attore in primo grado sono state respinte, sicché la censura, sotto questo specifico profilo, non ha (autonoma) ragion d'essere, vale osservare quanto segue.
L'azione di riduzione in pristino dell'area rivendicata è stata, in tesi, correttamente indirizzata verso i condomini del ai quali l'area in questione (come Parte_1 incontestato) è stata trasferita quale porzione in proprietà comune dalla ed i quali, CP_5
pagina 16 di 39 secondo la prospettazione attorea (per vero non sconfessata dalle difese degli stessi condomini), ne hanno il possesso;
essi soltanto, infatti, possono essere destinatari dell'ordine di ripristino allo stato originario, a nulla rilevando che responsabile della trasformazione dei luoghi sia la predetta società. Al riguardo, può richiamarsi il medesimo principio affermato in tema di violazione delle norme sulle distanze legali fra le costruzioni (cfr. Cass. 5520/1998 e
458/2016).
Peraltro, come correttamente affermato dal Tribunale, sussiste la legittimazione dell'amministratore di condominio, ai termini dell'art. 1131, secondo comma, c.c., e in via concorrente quella di tutti i condomini, per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, “tale indubbiamente essendo la striscia asfaltata di terreno che conduce ai garages del complesso citato e di cui si discute la delimitazione”.
Rispetto poi alla domanda di arretramento di quelle parti dell'edificio che non rispettano la distanza legale dal confine, va escluso che essa riguardi esclusivamente porzioni di proprietà privata di due condomini, in quanto la demolizione, pur concernendo un garage ed un terrazzo afferenti a due unità abitative poste all'interno del condominio, coinvolge il volume dell'intero fabbricato e le facciate dello stesso.
Si è al riguardo precisato nella giurisprudenza di legittimità che “i muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., poiché determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile” (Cass. 11288/2018; cfr., altresì, Cass. 4978/2007).
Inoltre, come riconosciuto in primo grado dalla difesa dei condomini e , Pt_18 Pt_19 la demolizione comporterebbe la necessità di sistemare il suolo sottostante alle parti demolite, pur sempre bene comune, “e, pertanto, sarebbe necessario procedere a tutti quei ripristini idonei a dare al suolo comune la sua sicurezza e fruibilità (ad esempio con nuova asfaltatura) e ridare al fabbricato l'opportuna protezione” (pag. 9 comparsa di costituzione in primo grado).
L'azione, dunque, secondo quanto già osservato in sentenza, riguardando i diritti dei pagina 17 di 39 singoli condomini su parti di proprietà comune, non poteva che promuoversi nei confronti di tutti costoro.
Sul II e III motivo di appello del + 15; sul I, II, II, IV e Parte_1
VII motivo di appello di e Pt_18 Pt_19
I motivi, che investono questioni collegate, sono infondati (tranne il VII motivo di appello che resta assorbito da quanto di seguito si dirà). Parte_35
Occorre premettere che il tema oggetto di causa non doveva e non deve essere affrontato nell'ottica dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. (e dunque avendo riguardo alla
“gerarchia” dei mezzi probatori relativi a quest'ultima) ma tenendo presente i principi che governano l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., corrispondente per l'appunto all'azione esercitata dal Controparte_1
Come noto, “l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica” (Cass. 20912/2021 e precedenti conformi).
Questo è proprio il caso di cui si discute, avendo il fin da subito e Controparte_1 senza incertezze indicato il reale confine a suo dire esistente tra le proprietà delle parti, sostenendo di essere proprietario della striscia di terreno adibita a parcheggio per le auto situata tra i due complessi edilizi, a fianco della rampa di accesso ai garage del Parte_1
[...]
A tale prospettazione, il ha opposto, parimenti senza incertezze, Parte_1
l'estensione della sua proprietà fino a comprendere l'intera superficie un tempo occupata dal fosso di scolo (poi oggetto dei lavori di riempimento), essendo il confine tra le rispettive pagina 18 di 39 proprietà sempre stato quello “attualmente costituito dalla linea di separazione tra il piazzale asfaltato del ed il margine della scarpata lasciato a prato Controparte_1
CP_1 dalla costruttrice e non, come ipotizzato da controparte, dalla linea di separazione tra la rampa asfaltata di proprietà del e l'area pavimentata con blocchetti Parte_1 di calcestruzzo, parimenti di proprietà del (pag. 15 comparsa di Controparte_17 costituzione e risposta in I grado).
Non vi era dunque una situazione che potesse giustificare la proposizione di una domanda ex art. 950 c.c. (quand'anche la stessa sia stata impropriamente formulata del
, configurandosi, piuttosto, una domanda di rivendicazione cui si è Parte_1 frapposta la resistenza del soggetto evocato in giudizio.
Ora, la sentenza impugnata, pur rifacendosi, per ampi tratti e con testuali richiami, alla relazione di c.t.u., che nella ricostruzione del confine ha attribuito particolare attendibilità alle mappe catastali, ha nondimeno affrontato anche il tema della c.d. probatio diabolica, ritenendo in questo caso attenuato l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica in considerazione del comportamento processuale avuto dalle parti convenute.
In argomento occorre rilevare che, secondo condivisibile indirizzo della Suprema Corte, ormai consolidatosi nel tempo da oltre un cinquantennio, l'onere probatorio che incombe sul rivendicante non ha valore assoluto, nel senso che costui non è sempre e comunque tenuto, secondo quanto pretendeva la tradizionale opinione ormai superata, ad offrire la prova del diritto di proprietà risalendo ad un acquisto a titolo originario, proprio o di un dante causa, dovendo al contrario ritenersi che siffatto onere si commisuri e si adatti nel suo concreto contenuto alle difese svolte dal convenuto.
Così a titolo meramente esemplificativo, la giurisprudenza, nel solco dell'indirizzo semplificatorio dell'onere probatorio del rivendicante, ha più volte statuito che nel caso in cui sia incontestata l'appartenenza del bene ad un comune dante causa sarà sufficiente da parte dell'attore dimostrare la sussistenza di un titolo prevalente su quello del convenuto (Cass.
15388/2005); nel caso in cui il convenuto riconosca l'appartenenza del bene in un dato tempo ad una determinata persona, sarà sufficiente che l'attore dimostri i titoli in base ai quali il bene gli è pervenuto da quella persona (Cass. 25793/2016).
In altri termini la regola probatoria sottesa al richiamato indirizzo è quella di esonerare l'attore dalla prova di ciò che il convenuto non contesta o riconosce espressamente e di limitare il thema probandum al solo ambito in cui si sono svolte le contestazioni del pagina 19 di 39 convenuto (una interessante casistica in tal senso, sostanzialmente esaustiva, è contenuta nella motivazione di Cass. 28865/2021).
In tal modo le caratteristiche di assolutezza che distinguono i diritti reali rispetto ai diritti di natura obbligatoria (per definizione, invece, di natura relativa) e che per lungo tempo avevano indotto la tradizione ad addossare in capo all'attore un onere probatorio di particolare rigore (non a caso definito dai pratici come probatio diabolica) si sono per così dire piegate, sotto il profilo probatorio, alle caratteristiche ed esigenze del processo civile che
è pur sempre un processo tra parti, i cui effetti pertanto non possono che esaurirsi con forza di giudicato tra le parti del giudizio;
il mutato atteggiamento della giurisprudenza si è riflesso poi non solo sull'onere della prova ma anche sul piano dell'individuazione delle parti del giudizio, statuendosi che l'azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che possano avere interesse a contrastare le pretese dell'attore sulla cosa oggetto della domanda, poiché in tal caso l'unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato tra le parti, non sarà opponibile ai terzi rimasti estranei al giudizio stesso (Cass. 27295/2013), onde deve dedursene, per converso, che il giudice non debba disporre l'integrazione del contraddittorio con eventuali soggetti, i cui nominativi emergano dagli atti, ipoteticamente interessati a far valere diritti contrastanti con il diritto fatto valere dell'attore.
Fatta questa premessa in diritto, occorre senz'altro integrare e parzialmente correggere la motivazione adottata nella sentenza appellata, in quanto in questo caso è ben vero che non vi è stata, in giudizio, ammissione da parte di tutti i convenuti dell'appartenenza al della striscia di terreno di cui si controverte. E tuttavia, fermo il titolo di Controparte_1 provenienza allegato dall'attore riguardo agli immobili facenti parte del suddetto condominio
[.. (atto Notaio del 4.4.1969), proprio l'originaria costruttrice del complesso de Per_4 nonché dante causa di tutti gli altri convenuti e condomina essa stessa) Pt_1 CP_5 ha chiaramente riconosciuto con le sue affermazioni e difese come la proprietà del attore si estenda, in effetti, fino alla fascia di terreno oggetto di causa, sostenendo CP_1 che all'epoca dei lavori di costruzione era intervenuto un accordo con il Controparte_1 in base al quale: a) avrebbe realizzato il riempimento del fosso di separazione tra le CP_5 due proprietà, consentendo altresì al l'allaccio alla rete fognante in via Controparte_1 di realizzazione e consolidando il muro in c.a. che delimitava l'area di parcheggio di questo sulla scarpata del fosso, con innalzamento del terrapieno sino alla totale copertura del muro;
b) avrebbe realizzato sopra detto terrapieno “in zona di proprietà gli un'area ad CP_5 CP_1
pagina 20 di 39 uso transito con automobili dei propri condomini (pag. 11 comparsa di risposta in primo grado).
Più volte nell'atto di costituzione della è stata rimarcata l'originaria proprietà CP_5 dell'area di cui si controverte in capo al condominio attore: a pag. 9 si menzionano i 18 posti auto “realizzati…in adempimento dell'accordo intercorso con parte attrice…sulla striscia di terreno di proprietà del e si afferma espressamente che “la titolarità Controparte_1 di detta area così come dei manufatti su di essa realizzati non è stata mai messa in discussione”; a pag. 13 si ricorda che “vennero utilizzati degli autobloccanti in calcestruzzo sulla porzione di terreno di proprietà degli ed ulteriormente a pag. 15 si ribadisce che CP_1
“mai il ha contestato la titolarità in capo al del Parte_1 Controparte_1 diritto di proprietà sulla porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti”.
Le ammissioni della suddetta parte convenuta, se non vincolano le altre, sono però senz'altro valutabili dal giudice, ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio relativo all'azione di rivendicazione, potendo portare a ritenere assolto il suddetto onere, secondo lo stesso principio per il quale, in tema di confessione giudiziale, “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice” (art. 2733 c.c.).
Da questo punto di vista non può negarsi la portata particolarmente qualificata delle dichiarazioni provenienti dalla quale soggetto che materialmente costruì il complesso CP_5 condominiale de e che provvide alla pavimentazione della striscia di terreno;
è poi Parte_1 proprio la come detto, la dante causa di tutti gli altri condomini convenuti. CP_5
Va osservato, in aggiunta, come non sia in contestazione la proprietà dell'area limitrofa al in capo al ed ulteriore elemento di conferma Parte_1 Controparte_1 della prospettazione attorea si ricava dalla corrispondenza intercorsa ante causam, in cui figura un ulteriore, espresso, riconoscimento, stavolta proveniente dallo stesso amministratore del nella missiva del 30.9.2008, in cui si legge che “in Parte_1 merito alla travagliata questione dei confini fra i due condomini…, alla pavimentazione e ai posti auto ivi realizzati, su preciso incarico dell'assemblea del del Parte_1
20.9.2008, sono con la presente a manifestare l'intenzione dei condomini di addivenire ad un accordo ragionevole e obiettivo. I singoli condomini, infatti, hanno preso atto che tale area non è di loro proprietà…”.
Anche i rilievi critici in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio non ne impediscono pagina 21 di 39 l'apprezzamento quale ulteriore elemento di convincimento del fatto che (quantomeno) la porzione pavimentata ad autobloccanti ricada nella proprietà del Controparte_1
L'ausiliario, a ben vedere, ha esaminato documenti non prodotti dalle parti ai soli fini della ricostruzione della storia catastale e della verifica dell'esatta estensione delle particelle già citate (con altra numerazione) nel titolo di acquisto prodotto dall'attore. In tali limiti egli non ha travalicato i limiti dei poteri inerenti all'incarico. Ha poi concluso di poter “assumere con sufficiente approssimazione quale riferimento per la determinazione del confine fra le attuali particelle 32 e 310, il contorno riportato sulla mappa di impianto del Nuovo Catasto
Terreni” – contorno che comprende la fascia oggetto di rivendica – data la “pressoché totale coincidenza fra il perimetro della particella 32, inerente la proprietà Controparte_1 come riportata sulla mappa catastale di impianto e quello delle particelle riportate sulla mappa del Catasto Napoleonico generate all'epoca dell'acquisto”.
Le osservazioni critiche degli appellanti hanno ricevuto sufficiente Parte_35 risposta nell'elaborato: il fatto che l'atto Notaio del 1969 non richiami i precedenti Per_4 frazionamenti all'origine delle particelle compravendute è ininfluente, avendo comunque il
CTU chiarito che con esso veniva venduta l'intera consistenza di quanto acquistato in precedenza, corrispondente all'attuale mappale 32. Circa la “differenza di 56 mq…fra la consistenza di tutte le particelle acquistate dal Dott. con gli atti degli anni Persona_5
1967 e 1968, e la consistenza della particella 32 all'impianto, differenza dovuta evidentemente alle diverse precisioni ottenute nelle operazioni di rilievo da parte dei tecnici del Catasto che lavorarono alla formazione delle nuove mappe” il CTU ha osservato che “se si considera il perimetro complessivo della particella 32 pari a circa 197 ml, e si rapporta la differenza di 56 mq distribuendola su tale perimetro, si ottiene uno scostamento di 28 cm circa nella posizione della linea di confine, valore più che tollerabile, a parere del sottoscritto, in situazioni simili, e testimonianza della bontà delle cartografie di riferimento”.
Peraltro, l'aspetto in questione perde di rilevanza in ragione di quanto di seguito si dirà, in merito all'esatta individuazione del confine alla luce dell'oggetto della rivendica, nel contesto della disamina degli altri motivi di appello.
Ancora, gli elementi sottolineati dagli appellanti, circa lo stato dei luoghi antecedente ai lavori realizzati, non consentono affatto di pervenire a diverse conclusioni. Il fatto che nell'atto di acquisto del 1999 vi fosse scritto che il terreno compravenduto era CP_5 attraversato da un fosso non costituisce prova che il fosso ricadesse effettivamente per intero pagina 22 di 39 all'interno del terreno oggetto di compravendita. Quanto alla presenza di muro in c.a. con sovrastante recinzione metallica (più propriamente una ringhiera-parapetto) a delimitazione del piazzale del come osservato dal CTU, la posizione di tale muro “era Controparte_1 chiaramente stata dettata dalla conformazione del terreno a nord (presenza fosso di scolo con dislivello dell'ordine dei 4/5 metri) e quindi dalla necessità di creare un muro a retta per sostenere l'area a parcheggio del medesimo, oltre che dalla conseguente CP_1 necessità di proteggere con una recinzione soprastante la caduta nel vuoto verso la scarpata del fosso di scolo”, non potendo perciò ritenersi rappresentativa di un confine.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra osservato, il giudizio conclusivo sulla proprietà in capo al attore della fascia di terreno su cui sono stati realizzati i posti CP_1 auto deve essere confermato.
Sul IV motivo di appello del + 15; sul I motivo di Parte_1 appello di sul VI, IX e XXIII motivo di e CP_5 Pt_18 Pt_19
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Nel proporre la domanda di rivendica il ha chiaramente Controparte_1 individuato la striscia di terreno di sua proprietà da restituire in quella occupata per la realizzazione dei posti auto a servizio dei condomini del come risulta Parte_1 del resto dalle stesse conclusioni dell'atto di citazione in cui è stato chiesto di “dichiarare la titolarità in capo al del diritto di proprietà sulla porzione di terreno Controparte_1 pavimentata con blocchetti autobloccanti in calcestruzzo, sulla quale attualmente insiste abusivamente il parcheggio costituito da n. 18 posti auto costruito da a CP_5 servizio del e condannare i convenuti al rilascio di detta porzione di Parte_1 terreno indebitamente occupata”.
È proprio questa porzione, come sopra visto, che ha riconosciuto da CP_5 sempre appartenuta al Controparte_1
Con l'accoglimento della domanda di rivendica (il cui esame aveva ed ha carattere evidentemente prioritario rispetto alla questione dell'individuazione del confine tra i fondi e delle distanze da esso), la linea di confine doveva intendersi determinata in corrispondenza del limite della pavimentazione a blocchetti, lato I ossia in corrispondenza del punto Pt_1 di separazione tra detta pavimentazione e la restante superficie asfaltata destinata a rampa di accesso ai garage del convenuto (v. le fotografie in atti). E che tale fosse la linea di CP_1 confine asserita dallo stesso attore risulta anche dalla perizia di parte allegata alla citazione pagina 23 di 39 (doc. 7), dove a pag. 7 viene raffigurata la linea di confine che segue il “profilo” della fila dei posti auto, così come risulta, ancora, dalle foto sempre allegate alla citazione (doc. 8) nelle cui didascalie, a più riprese, si indica la porzione di terreno occupata abusivamente da CP_5 come quella “pavimentata in autobloccante multicolor” con specificazione che “la linea gialla” tratteggiata sulle foto a contorno di quest'area segna il “confine tra le due proprietà”.
Viceversa, la linea di confine individuata dal CTU, a cui il giudice ha fatto richiamo per stabilire le distanze da rispettare, è spostata più avanti verso la proprietà de come Parte_1 ben si evince dalla Tavola n. 9 allegata alla relazione peritale: la linea indicata con i vertici A-
B-C è il tracciato della mappa di impianto che il CTU ha considerato quale linea di confine, mentre la linea denominata in legenda “limite autobloccanti” definisce, più propriamente,
l'area rivendicata in proprietà dal Controparte_1
Non può ritenersi, come sostenuto dal che – pur dopo la Controparte_1 formulazione di una domanda di rivendica da esso stesso limitata ad una determinata porzione del terreno interposto tra le due proprietà, sull'assunto che detta porzione (e solo quella, come chiaramente si evince dal tenore degli atti) fosse stata usurpata – “non possa più prescindersi” dall'accertamento effettuato dal CTU, agli effetti della decisione sulla domanda volta al rispetto delle distanze legali dal confine, perché ciò equivarrebbe ad andare, sostanzialmente, oltre il petitum. Il confine, infatti, non può che essere unico ed è necessariamente quello che consegue all'accoglimento della domanda petitoria, non potendo, certo, essere definito oltre il limitare di quanto rivendicato. Né il quadro può mutare in conseguenza dall'avvenuta proposizione (come detto impropria) da parte del Parte_1 di un'azione ex art. 950 c.c., di cui erano assenti i presupposti giuridici, trovandosi
[...] detto condominio semplicemente nella posizione di convenuto rispetto all'azione di rivendica.
Ciò ha conseguenze importanti sul piano degli arretramenti da ordinare, in quanto solo il garage ed il terrazzo compresi nel corpo di fabbrica A continuano a trovarsi a distanza inferiore ai 5 metri dal confine;
di contro la porzione dell'edificio B cui si accenna nella consulenza non viola tale distanza, se misurata dalla fine della pavimentazione a blocchetti, come si può evincere dalla risposta alle osservazioni alla consulenza tecnica (nelle quali alcuni dei legali delle parti convenute avevano, giustamente, evidenziato la discrasia in oggetto), là dove il CTU riconosce che “per ciò che attiene…il parcheggio in autobloccanti, come già detto in precedenza al paragrafo 3.4), il sottoscritto ha indicato la larghezza della corsia nel tratto antistante il fabbricato B di 5,00 mt circa”. Conferma di ciò può aversi anche “incrociando” le pagina 24 di 39 misurazioni riportate nella citata Tavola n. 9 (che evidenziano una distanza del fabbricato B di
3,66 mt dalla linea considerata dal CTU, nel punto più prossimo a questa) con quelle indicate nelle conclusioni finali dell'elaborato peritale, dove si specifica che all'interno della proprietà
oltre al parcheggio in autobloccanti e alle scarpate erbose, ricadrebbe anche una CP_1
“porzione della viabilità de precisamente una fascia di larghezza variabile da Parte_36
1,80 mt a 2,30 mt circa nel tratto che va dai vertici del confine indicati con le lettere A e B, e da 1,40 mt a 1,50 mt circa nel tratto compreso fra i vertici B e C”. Sicché, anche nel punto più stretto viene ad essere rispettata la distanza di 5 metri (3,66 mt + 1,40 mt = 5,06 mt).
La sentenza – foriera, tra l'altro, di incertezze sul punto dell'arretramento, stante il generico ed indistinto riferimento, in dispositivo, dopo il richiamo alla linea di confine individuata dal CTU, alle “parti dell'edificio del edificate sul Parte_1 mappale 310…a distanza inferiore da quella imposta…”, benché in motivazione siano espressamente citati solo il “garage di proprietà ed il “sovrastante balcone di Pt_4 proprietà – va dunque parzialmente riformata: la linea di confine va individuata Parte_8 esattamente come sopra e, per l'effetto, l'ordine di arretramento, sino al rispetto della distanza di 5 mt da essa, deve riguardare solo le porzioni sporgenti del fabbricato A corrispondenti al garage ed al terrazzo raffigurate nella Tavola n. 9 allegata alla relazione di consulenza, catastalmente individuate al foglio 7, mappale 310, sub 38 e 12. Resta così assorbita ogni altra censura ed istanza, anche in ordine alla non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Sul V motivo di appello del + 15; sul II motivo di Parte_1 appello sul X e XII motivo di appello di e CP_5 Pt_18 Pt_19
I motivi impongono una rivisitazione della motivazione di rigetto dell'eccezione ex art. 936 c.c. (e della correlativa domanda di pagamento delle migliorie) adottata in primo grado.
L'art. 936 c.c., in materia di accessione, prevede che: “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano
d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione
o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata
pagina 25 di 39 trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione”.
Ora, va confermato che, in base agli atti, sono da escludere tanto la buona fede della quanto la mancata opposizione del rispetto alla realizzazione dei CP_5 Controparte_1 parcheggi sul terreno di sua proprietà. Sotto il primo profilo rileva il fatto che per buona fede, agli effetti della citata norma, si deve intendere il ragionevole convincimento del terzo di costruire su suolo proprio: secondo Cass. 9093/2018, “la buona fede di cui al quarto comma dell'art. 936 c.c….è rappresentata dalla convinzione del costruttore di essere proprietario del fondo su cui realizza la costruzione e richiede la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di proprietà, derivativo o originario”. Ciò è senz'altro da escludere nella fattispecie, avendo ammesso di essere stata sempre a conoscenza dell'appartenenza del terreno al CP_5
e non essendovi, d'altro canto, alcun riscontro di un accordo Controparte_1 giuridicamente valido in forza del quale la stessa potesse reputarsi autorizzata ad intervenire nell'altrui proprietà (al di là delle dedotte intese verbali raggiunte sul posto con il padre dell'amministratrice dell'epoca, come tali non vincolanti per i condomini). Dall'altro lato, il carteggio prodotto testimonia come il attore abbia manifestato opposizione alla CP_1 realizzazione dell'area parcheggio sul proprio terreno, anche tramite apposizione di paletti per interromperne l'utilizzo e per demarcare il reale confine (vedasi la corrispondenza prodotta di cui ai doc. 10 e ss. del fascicolo di parte attrice in primo grado). La circostanza – sottolineata dagli appellanti e – che le missive non risultino inviate in corso d'opera non Pt_18 Pt_19 sposta i termini del discorso (anche perché la norma non pone un preciso limite temporale alla manifestazione dell'opposizione, che, comunque, nei fatti si sarebbe palesata già con la collocazione dei paletti); inoltre non può dubitarsi che il tenore delle comunicazioni sia indicativo di una mancanza di consenso, quantomeno all'intervento di pavimentazione con autobloccante (cfr. in particolare nel doc. 16 quanto affermato dall'amministratrice del condominio: “mai ho dato il benestare alla pavimentazione, né verbalmente, né per iscritto, tantomeno ho rilasciato benestare all'utilizzo esclusivo o congiunto da parte dei condomini de “ , e nemmeno avrei potuto dal momento che non rientra tra i miei poteri di Parte_1 amministratore condominiale il diritto di poter disporre di beni comuni senza il consenso dell'assemblea”).
Semmai potrebbe rilevare il fatto che la domanda di riduzione in pristino sia stata avanzata in giudizio solo con la citazione notificata a dicembre 2009, oltre il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 936 c.c. (essendo palese dal carteggio che le opere venivano realizzate già prima del 2007). pagina 26 di 39 Ma – e su questo aspetto la motivazione della sentenza appellata deve essere corretta – a difettare nella fattispecie è la possibilità stessa di invocare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 936 c.c., che, secondo la tradizionale esegesi della norma, si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e non anche ai casi di “sconfinamento” su di esso, viceversa regolati (entro determinati limiti) dall'art. 938 c.c. (cfr. Cass. 4825/2025, 16331/2020, 23707/2014, 8748/1997, 1841/1986,
3351/1984, 3099/1974).
Nella fattispecie, ciò che si descrive e si lamenta da parte del è Controparte_1
l'esecuzione di un intervento di trasformazione dei luoghi (con riempimento del fosso esistente a confine tra le due proprietà, pavimentazione dell'area e creazione di una zona a parcheggio sul lato del attore, separata dal piazzale di questo da una scarpata CP_1 erbosa) che si svolgeva in parte in un fondo, in parte nell'altro, con “sconfinamento”, appunto, nella sua proprietà (v. le fotografie in atti).
Perciò il diritto del proprietario di chiedere la rimozione di quanto illegittimamente realizzato sul proprio terreno e la restituzione della porzione occupata trova fondamento nelle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, esclusa l'applicabilità dell'art. 936 c.c..
Ciò conduce, sia pure per altro percorso motivazionale, a confermare il rigetto delle domande ed eccezioni svolte, al riguardo, dai convenuti.
Sul VII motivo di appello del + 15; sul V motivo di Parte_1 appello di e Pt_18 Pt_19
I motivi sono infondati.
Né il titolo di acquisto della né la preesistente situazione dei luoghi possono CP_5 considerarsi significativi di una situazione di possesso uti dominus da parte della suddetta società o dei suoi danti causa.
Mancano, invero, segnali esteriori dell'esercizio di una piena ed indiscussa signoria sull'intera superficie del fosso, per la durata prescritta dalla legge.
La circostanza che vi fosse, dal lato del un muro con “recinzione” Controparte_1 non è necessariamente significativa del possesso altrui, in primis in quanto, come già ricordato, per usare le parole del CTU, tale opera, “era chiaramente stata dettata dalla conformazione del terreno a nord (presenza fosso di scolo con dislivello dell'ordine dei 4/5 metri) e quindi dalla necessità di creare un muro a retta per sostenere l'area a parcheggio
pagina 27 di 39 del medesimo, oltre che dalla conseguente necessità di proteggere con una CP_1 recinzione soprastante la caduta nel vuoto verso la scarpata del fosso di scolo”; in secondo luogo perché, comunque, il possesso della e dei suoi danti causa avrebbe dovuto CP_5 rivelarsi esteriormente con qualche genere di attività su cui nulla è stato detto o provato. La semplice descrizione della particella 310, nell'atto di acquisto da parte della come CP_5
“costituita in parte da terreni scoscesi ed…attraversata da un fosso per lo scarico delle acque”, come pure già osservato, nemmeno consente di ritenere che il fosso si trovasse effettivamente in mezzo alla particella e non lungo uno dei suoi confini;
comunque essa non dimostra l'esercizio di un possesso con le caratteristiche necessarie all'usucapione.
A ben vedere solo con le opere di riempimento e pavimentazione dell'area vi è stato (a quanto consta dagli atti) lo svolgimento di un'attività materiale sul tratto in argomento e a seguire si è concretizzata una situazione di occupazione. Difetta perciò l'indefettibile requisito temporale per il perfezionarsi dell'usucapione.
Sul VIII motivo di appello di e Pt_18 Pt_19
Il motivo è infondato.
Nell'assemblea del del 19.4.2008 (doc. 25 fascicolo di parte attrice Controparte_1 in primo grado), con all'ordine del giorno il punto relativo a “confini condominiali e abusi da parte dei costruttori del , si legge che veniva deliberata un'azione Parte_1 legale relativa a rivendicazione della proprietà e negatoria servitutis “per il rispetto della distanza legale dal fabbricato”. L'espressione, dato il contesto, non può ritenersi limitata all'accertamento della violazione delle distanze tra costruzioni ma è ben suscettibile di comprendere la tutela delle distanze dai confini, come del resto porta a ritenere anche l'intitolazione dell'ordine del giorno dell'assemblea (“confini condominiali”). Lo stesso codice civile, del resto, nel richiamare le norme integrative dei regolamenti locali (art. 873 c.c.), tratta la materia unitariamente.
Sull'eccezione di inammissibilità della domanda di rimessa in pristino per carenza di una delibera autorizzativa ad agire sollevata dagli appellanti Pt_18
e Pt_19
Va a questo punto esaminata l'eccezione, sollevata dagli appellanti nel Parte_35 contesto del X motivo di gravame, relativa alla inammissibilità della domanda attorea di rimessione in pristino per carenza di una delibera autorizzativa ad agire, non rientrando tale domanda nelle normali attribuzioni dell'amministratore di condominio ed “essendo le pagina 28 di 39 delibere condominiali che decidono la causa nel 2008, volte a agire per la sola rivendica e il rispetto delle distanze”.
In via preliminare, va osservato che la questione non è stata posta in primo grado da alcuna delle parti e non ha costituito, conseguentemente, oggetto di esame da parte del
Tribunale. La legittimazione attiva (rectius processuale) dell'amministratore di condominio è stata infatti contestata lungo il corso di svolgimento del suddetto giudizio esclusivamente rispetto all'azione di rivendica, nonché, con riguardo all'assenza di un mandato assembleare, rispetto all'azione per il rispetto delle distanze legali dal confine e a quella di risarcimento dei danni per la mancata disponibilità della porzione pavimentata con autobloccanti.
Lo stesso Tribunale in sentenza si è chiaramente riferito solo a determinati profili di possibile carenza di legittimazione: cfr. pag. 5 della decisione, che così tratta l'argomento:
“Venendo al merito della questione, va rilevato che la parte attrice ha agito in giudizio da un lato in rivendicazione di una striscia di terreno e dall'altro per verificare il rispetto delle distanze legali tra i due fabbricati. Ciò posto è sufficiente rilevare sotto il profilo attivo che il
è legittimato ad agire posto che l'azione è stata demandata a tale Controparte_1 soggetto, in persona del suo Amministratore, in virtù della previsione di cui all'art. 1131 c.c., come validamente deliberata da una assemblea condominiale del 19.04.08 poi confermata con delibera in data 8.11.08 (docc. nn. 24 e 25 parte attrice), irrilevante essendo la genericità (e l'asserita non coincidente autorizzazione nel suo oggetto con la presente domanda), peraltro formulata solo negli scritti conclusivi, posto che dal tenore della medesima è ben evincibile l'intenzione dei proprietari-condomini che compongono il condominio agente di agire per la tutela delle proprie ragioni in ordine ai fatti per cui è causa”.
Si rende perciò applicabile il principio per cui “Il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito, dal che consegue che, in tale ipotesi non è precluso al giudice del gravame di rilevare d'ufficio il difetto della legittimazione ad agire” (Cass. 6720/1996; conformi Cass. 13695/2001,
6169/2003, 13833/2010).
Ciò rende ininfluente il fatto che la questione, su cui sollecitano la decisione gli pagina 29 di 39 appellanti, non sia stata veicolata in uno specifico ed apposito motivo di appello.
Ebbene, tanto precisato, la questione è fondata.
L'amministratore del a fondamento della propria legittimazione, Controparte_1 ha richiamato in primo grado le delibere assembleari del 19.4.2008 e dell'8.11.2008 (doc. 24 e
25 del fascicolo di parte). Detto che la delibera dell'8.11.2008 riguarda solo aspetti operativi, quella del 19.4.2008 non contiene alcun accenno ad un'azione di ripristino dello stato dei luoghi (quindi volta ad ottenere l'eliminazione della pavimentazione e del riempimento del canale in modo da tornare al fosso originario), avendo l'intera discussione assembleare riguardato, così come le votazioni svolte, le sole iniziative giudiziali di rivendica e tutela delle distanze: “I condomini valutano la possibilità di realizzare una recinzione o di fare un'azione legale possessoria. I condomini all'unanimità dichiarano che non è intenzione del
vendere l'area. Dopo ampia discussione, il presidente mette ai voti e due CP_1 condomini (…) votano per fare la sola richiesta e realizzazione della recinzione;
sei condomini (…) propendono per procedere unicamente come suggerito dall'Avv. Firomini con: rivendicazione della proprietà e negatoria servitutis per il rispetto della distanza legale dal fabbricato;
la maggioranza dei condomini (…) è favorevole a fare la sola richiesta di recinzione e contemporaneamente procedere con la causa come sopra descritta. I condomini all'unanimità danno incarico all'Avvocato Firomini e all'architetto Pellerano e/o ai loro studi professionali di seguire, per quanto di loro competenza, l'azione legale come sopra deliberato e di procedere con la presentazione della domanda al . Parte_37
L'azione di rivendica, per definizione, mira all'accertamento della proprietà della cosa ed al recupero, ossia alla restituzione, della stessa da chiunque la possiede o la detiene.
La domanda di riduzione in pristino è volta invece alla eliminazione di opere che il terzo ha realizzato sulla cosa;
essa, pur essendo sempre uno strumento di tutela del diritto reale, ha un contenuto oggettivamente diverso, che, quand'anche rientrante nel concetto di risarcimento in forma specifica, non necessariamente si accompagna all'esercizio dell'azione di rivendica propriamente detta.
D'altronde la domanda in questione è stata fatta oggetto di uno specifico punto delle conclusioni della citazione originaria (3), separato rispetto a quello relativo alla rivendica (4).
Vieppiù nel caso di specie la consistenza dei lavori svolti e la peculiarità dei luoghi (fondi scoscesi siti in località di montagna su cui sorgono gli edificati, posti tra loro a distanza ravvicinata) esigeva un espresso mandato assembleare per procedere con la richiesta di un pagina 30 di 39 ordine giudiziale volto a riportare la situazione allo stato originario (fosso con dislivello di 5/6 metri), intervenendo nuovamente sul posto con opere edili per nulla trascurabili.
Posto dunque che “in tema di condominio, le azioni reali nei confronti dei singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto
o alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio condominiale, che esulino dal novero degli atti meramente conservativi, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c.”, deve constatarsi l'assenza della necessaria autorizzazione assembleare all'esercizio dell'azione.
Appurato ciò, la domanda di condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, svolta in primo grado, deve essere dichiarata inammissibile, senza possibilità di applicare il disposto dell'art. 182, II comma, c.p.c..
Difatti, tale norma non si applica quando il rilievo del vizio (in questo caso il difetto di autorizzazione) sia stato sollevato non d'ufficio ma dalla controparte, dovendo in tal caso la parte interessata attivarsi autonomamente ed immediatamente per la sanatoria dello stesso
(cfr. Cass. 29244/2021, 22564/2020, 12525/2018).
Sul VI motivo di appello del + 15; sul I motivo di Parte_1 appello di sul IX motivo di appello e CP_3 Pt_18 Pt_19
I motivi sono fondati, nei limiti che seguono.
In primo grado il ed i singoli condomini costituiti hanno indicato Parte_1 una serie di effetti dannosi suscettibili di essere prodotti dall'accoglimento delle domande attoree (di tipo ulteriore rispetto alle spese occorrenti alla mera esecuzione delle statuizioni giudiziali relative ai ripristini), in particolare riferendosi (a) alla perdita dei 18 posti auto ivi realizzati e (b) al restringimento della rampa di accesso ai propri garage, aspetti che determinerebbero una diminuzione di valore delle unità immobiliari di ciascun condomino.
L'affermazione del Tribunale secondo cui il danno sarebbe stato “genericamente allegato e rimasto privo di alcun riscontro probatorio” è condivisibile rispetto alla seconda voce indicata, perché la rampa di accesso ai garage non viene ad essere interessata dalla condanna alla restituzione, limitata alla porzione già destinata a parcheggio e non a scorrimento delle autovetture. Stesso discorso vale per l'arretramento delle parti poste a pagina 31 di 39 distanza non regolamentare dal confine. Non è stato specificato, per altro verso, quale sarebbe l'ulteriore e diverso spazio esterno utilizzato per l'accumulo della neve spalata che non sarebbe più disponibile.
Viceversa, è innegabile la sottrazione all'uso comune degli stalli di sosta conseguente all'accoglimento della domanda di rivendica, danno che non necessita di particolare prova nell'an. Trattandosi di vera e propria privazione di un bene trasferito in proprietà comune dalla ai singoli acquirenti del complesso, nemmeno è pertinente il richiamo nella CP_5 sentenza appellata al principio espresso da Cass. 24055/2008 (“l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato in tutto o in parte del bene alienato ovvero il diritto trasferito perda le sue caratteristiche qualitative o quantitative, mentre se la privazione riguardi esclusivamente limitazioni inerenti il godimento del bene o imposizioni di oneri che lascino integra l'acquisizione patrimoniale trova applicazione l'art. 1489 cod. civ. riguardante i vizi della cosa venduta”). In quel caso, infatti, la Corte ritenne che la mancanza della facoltà d'uso della corte condominiale comune, come area destinata a posto macchina scoperto per i condomini, prevista espressamente nel trasferimento immobiliare, non potesse integrare l'azione di garanzia per evizione parziale. Nel presente caso la situazione è diversa: non si discute semplicemente della mancanza di una particolare facoltà
d'uso di un bene comune, ma proprio della perdita di detto bene, perciò si configura senz'altro l'evizione parziale, che dà diritto al risarcimento del danno nei confronti della venditrice
CP_5
Per la quantificazione del risarcimento ben può farsi riferimento alle risultanze della relazione tecnica di parte prodotta dal con la seconda memoria ex art. Parte_1
183 c.p.c. (già valorizzate dal Tribunale per la quantificazione del danno subito da condomini e , che offre una stima del valore di mercato dei posti auto, non oggetto di Pt_4 Parte_8 specifica contestazione da parte della CP_5
Il danno può liquidarsi, quindi, nella complessiva somma di € 90.000,00 (€ 5.000,00 per ciascun posto auto), che andrà corrisposta al condominio per essere ripartita tra tutti i condomini. Trattandosi di debito di valore, la cifra dovrà essere attualizzata tenendo conto della rivalutazione monetaria a partire dal 5.10.2011 (data della relazione peritale) e su di essa andranno inoltre calcolati gli interessi legali, in via di interessi compensativi, via via maturati anno per anno a partire dalla stessa data.
Altre voci di danno (alle proprietà individuali o comuni) non sono state dimostrate.
pagina 32 di 39 Sul III motivo di appello di Sul XI motivo di appello di e CP_5 Pt_18
Pt_19
I motivi sono fondati.
Il Tribunale ha accertato l'inesistenza di un diritto di servitù di scarico in favore del fondo del ed a carico di quello del non avendo Controparte_1 Parte_1 dunque il primo condominio diritto di far passare le proprie acque negli impianti che si sviluppano all'interno della proprietà del secondo (l'accoglimento della negatoria servitutis non è stato invero oggetto di motivi di gravame).
Vanno perciò rimossi gli allacci che consentono al di sfruttare le Controparte_1 condutture del Il posizionamento delle linee di scarico delle acque Parte_1 chiare e nere è ben rappresentato nel report della ditta “Autospurghi Venturi Raffaele s.r.l.” allegato all'integrazione di c.t.u..
La circostanza che alcuni tratti degli impianti si trovino all'interno della proprietà de
[...] non toglie che, in coerenza con l'accoglimento della negatoria, sia il suddetto CP_1 condominio attore, soccombente sulla domanda, a dover rimuovere, a propria cura e spese, gli allacci.
Ciò avrebbe dovuto essere affermato anche indipendentemente dalle conseguenze della riduzione in pristino accolta in primo grado dal Tribunale in favore dell'attore (cfr. quanto si legge a pag. 12 della sentenza, “l'accoglimento della domanda attorea in ordine alla proprietà dell'area costituita dal resede pavimentato in autobloccanti e il conseguente ordine di ripristino allo stato quo ante impone la rimozione anche delle tubature ivi esistenti
(e non solo della pavimentazione e dei garage che su essa insistono)”).
Si trattava infatti di comandi giudiziali da mantenere distinti.
Viceversa, il dispositivo della sentenza impugnata ha finito per essere, ancora una volta, ambiguo.
Vi si legge: “In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalle parti convenute, accerta e dichiara la inesistenza della servitù di tubazione in favore della proprietà di parte attrice ed a danno della proprietà della parte convenuta e per l'effetto ordina la rimozione dell'allaccio alle tubazioni eseguito dall'attore nei termini di cui in motivazione”. I “termini di cui in motivazione” hanno trattato, però, in modo sovrapposto i due aspetti sopra citati, in guisa da non rendere chiaro, una volta per tutte, chi fosse il pagina 33 di 39 destinatario dell'ordine e chi dovesse farsi carico, dunque, dei costi di rimozione dell'allaccio alle tubazioni (prova ne sia che le parti, appellanti e appellata, hanno discusso sul punto nel presente grado). Vedasi il passaggio della decisione in cui si legge: “posto che la parte attrice non ha chiesto il mantenimento delle tubazioni in esame, le stesse (rectius l'allaccio alle medesime posto a servizio del , in accoglimento della dianzi precisata Parte_38 domanda riconvenzionale, andranno integralmente rimosse;
rimozione che peraltro era altresì conseguenza della domanda di rivendica di parte attrice accolta nei termini di cui sopra quanto alla domanda di ripristino dalla medesima formulata”; quello ulteriore in cui, nell'escludere la fondatezza della pretesa di un indennizzo da parte del Parte_39
si afferma: “non vi è alcuna miglioria o vantaggio per il cond. Attore vittorioso
[...] sotto il profilo della azione di rivendica e di integrale rimozione di tutte le opere ivi realizzate”; ed ancora il passaggio in cui, nel disciplinare la manleva del Parte_1
e dei singoli condomini verso si afferma: “l'accoglimento…dalla domanda
[...] CP_5 attorea in ordine alla violazione delle distanze nonché in ordine alla proprietà dell'area pavimentata in autobloccanti in uno con la connessa riduzione in pristino impone che la società venditrice e costruttrice tenga indenni gli acquirenti in ordine ai costi ed alle spese che questi dovranno sostenere per l'esecuzione delle statuizioni della presente decisione, unitamente a quelli connessi all'accoglimento della domanda relativa all'actio negatoria servitutis per la separazione e l'adeguamento delle opere fognarie esistenti”.
Vi è stata poi contraddittorietà nello stesso dispositivo, in quanto al capo 4 si legge testualmente: “In accoglimento parziale della domanda di manleva formulata dal
in persona dell' e dei singoli convenuti costituiti, dichiara che la Parte_1 CP_18 in persona del l.r.p.t. dovrà tenere indenne gli stessi dalle spese ed esborsi che CP_5 questi [ossia il ed i singoli convenuti costituiti] saranno tenuti a Parte_1 sopportare per effetto dell'accoglimento delle domande attoree di cui ai punto 1, 2 e 3”. Il punto 3 è quello in cui si ordina “la rimozione dell'allaccio alle tubazioni eseguito dall'attore nei termini di cui in motivazione”. Sicché risulterebbe che le spese di rimozione dell'allaccio alle tubazioni eseguito dall'attore debbano far carico ai convenuti (pur essendo questi vittoriosi rispetto all'actio negatoria servitutis), salvo manleva verso CP_5
La decisione sul punto va dunque riformata, stabilendo in via definitiva che sarà il a dover provvedere, a sua cura e spese, a rimuovere gli allacci alla Controparte_1 fognatura realizzata dal Parte_1
pagina 34 di 39 Ne consegue, necessariamente, la modifica del capo 3 del dispositivo della sentenza di primo grado, nel senso di escludere la manleva di per tali spese. CP_5
Sul I motivo di appello incidentale del Controparte_1
L'appello incidentale svolto dal per ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno negato in primo grado non può trovare accoglimento.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo,
“il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; il proprietario è dunque “tenuto ad allegare” e all'occorrenza provare, anche mediante presunzioni, “quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta” e “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. Sez. Un.
33645/2022).
Va per altro verso considerato che, come pure più volte affermato dalla S.C., “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass.
127/2016; nello stesso senso Cass. 20889/2016).
Ora, nel caso di specie, dalla cronistoria degli avvenimenti si desume che, prima delle trasformazioni operate nella zona, l'area rivendicata in proprietà dal Controparte_19 era costituita da un dirupo e da un fosso, con un dislivello di vari metri rispetto al piazzale del pagina 35 di 39 condominio stesso
Tale stato dei luoghi riduceva di molto le possibilità di godimento dell'area, tant'è che l'unica, concreta, utilità che l'attore assume di averne ricavato (a parte la possibilità di scaricarvi neve, del cui esercizio, però, non è stata data prova) consiste nell'utilizzo della stessa per il deflusso delle acque meteoriche e lo scarico fognario.
E tuttavia, da questo punto di vista, risulta dagli atti che il abbia comunque CP_1 beneficiato, in questi anni, dell'allaccio alle reti realizzate dalla a servizio del CP_5 costruendo complesso confinante, non subendo perciò alcuna perdita di utilità.
L'allaccio in questione, che ha consentito di mandare i reflui al depuratore comunale, fu avallato dall'amministratrice dell'epoca del come chiaramente emerge Controparte_1 dalla testimonianza della stessa, ed avvenne, ovviamente, prima del riempimento del fosso e delle ulteriori opere realizzate dalla Non risulta affatto che sia stata una soluzione CP_5
“imposta”, come mostra di voler convincere la difesa di parte appellata. Non si giustifica, perciò, la pretesa di un risarcimento del danno parametrato alle spese sostenute per l'allaccio, anche considerato, tra l'altro, il fatto che il mantenimento delle vecchie fosse biologiche avrebbe comportato, di contro, spese di manutenzione e, come precisato nell'integrazione di c.t.u., anche di adeguamento con un impianto di depurazione.
Per altro verso, il attore nemmeno ha indicato il valore locativo di mercato CP_1 dell'area e dunque non ha offerto alcun ulteriore parametro per poter pervenire – sia pure in via di ipotesi – ad una stima equitativa del danno da mancato godimento.
Va perciò confermato il rigetto della domanda.
Sul IV motivo di appello di sul VII motivo di appello di e CP_5 Pt_18
Pt_19
I capi relativi alla manleva di (cui è dedicato il IV motivo di appello di CP_5 quest'ultima) vengono modificati ex art. 336 c.p.c. nei limiti delle decisioni assunte sugli altri motivi di gravame. Il VII motivo di appello di e resta invece assorbito. Pt_18 Pt_19
Sul II motivo di appello di sul II motivo di appello incidentale del CP_3
sulla regolamentazione complessiva delle spese di lite. Controparte_1
Il motivo di appello incidentale svolto dal non merita Controparte_1 accoglimento e va confermata, anche all'esito della riforma parziale della sentenza di primo grado, la compensazione integrale delle spese di lite (da regolarsi complessivamente per i due pagina 36 di 39 gradi di giudizio) nei rapporti tra lo stesso e le altre parti.
Sussiste infatti una situazione di reciproca soccombenza che vede il suddetto vittorioso sulle domande di rivendica ed arretramento dei corpi di fabbrica posti CP_1
a distanza non regolamentare dal confine, ma soccombente sia sull'actio negatoria servitutis oggetto di domanda riconvenzionale nei suoi confronti, sia sulle varie domande risarcitorie avanzate (tanto in riferimento alla violazione delle distanze legali, quanto in riferimento all'occupazione dello spazio oggetto di rivendica), oltre che rispetto all'inammissibilità dell'azione di riduzione in pristino.
Ricorrono perciò giustificati motivi per compensare le spese di lite e per ripartire in misura uguale le spese di c.t.u. tra le suddette parti del giudizio.
Vanno invece diversamente regolate le spese di lite tra il ed i Parte_1 condomini appellanti, da un lato, e la dall'altro, in accoglimento dei motivi di appello CP_5 formulati.
Non vi è dubbio, infatti, che i primi sono risultati vittoriosi, quanto alle azioni di manleva e risarcimento danni, nei confronti della seconda. Perciò, tra dette parti non vi era (e non vi è) alcuna reciproca soccombenza. Né la compensazione delle spese può giustificarsi con l'ulteriore motivazione espressa in sentenza, ovvero con “la peculiarità della vicenda processuale e fattuale venuta all'attenzione del Tribunale”, trattandosi di argomento del tutto generico. va perciò condannata alla rifusione delle spese di lite (e di quelle di CTU che i CP_5 suddetti convenuti dovessero essere costretti a pagare).
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e, per quanto riguarda le spese del secondo grado, come altresì modificato dal D.M. 147/2022. Il valore del giudizio, relativamente alle domande di manleva e di risarcimento, va considerato compreso nello scaglione indeterminabile “alto”. Appare giustificata, peraltro, l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del tenore delle difese di incentrate, più che sulla CP_5 confutazione delle suddette domande, sull'opposizione a quelle avanzate dal Controparte_1
Relativamente alla difesa dei e dei condomini con esso costituiti
[...] Parte_1 non si ritiene di applicare la maggiorazione prevista per l'assistenza di più parti, non constando alcun aggravio della prestazione professionale in conseguenza della pluralità dei soggetti rappresentati. Pertanto:
pagina 37 di 39 1^ grado (§ 2): € 1.215,00 fase 1, € 775,00 fase 2, € 3.780,00 fase 3 ed € 2.025,00 fase 4, in tutto € 7.795,00, oltre accessori di legge, da riconoscere in favore di ciascuna delle seguenti parti: (i) il ed i condomini con esso costituiti, ivi compresa Parte_1 CP_3
che si è difesa con lo stesso patrocinio;
(ii) e
[...] Parte_18 Parte_19
2^ grado (§ 12): € 1.489,00 fase 1, € 956,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.552,00 fase
4, in tutto € 7.160,00, oltre accessori di legge, da riconoscere in favore di ciascuna delle seguenti parti: (i) il ed i condomini con esso costituiti;
(ii) Parte_1 CP_3 con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi Seghi e Michele Segni, dichiaratisi antistatari;
(iii)
e Parte_18 Parte_19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 04/01/2021:
a) previa determinazione del confine esistente tra le proprietà facenti parte rispettivamente del e del (mappali 310 e 32 del Parte_1 Controparte_1 foglio 7 del catasto del Comune di Abetone) nel limite della pavimentazione in blocchetti autobloccanti in calcestruzzo lato I ossia in corrispondenza del punto di separazione Pt_1 tra detta pavimentazione e la restante superficie asfaltata destinata a rampa di accesso ai garage del (linea tracciata nella Tavola n. 9 allegata alla relazione di Parte_1
c.t.u. e ivi denominata in legenda “limite autobloccanti”), condanna i convenuti, in solido tra loro, alla demolizione, con arretramento sino al rispetto della distanza di 5 mt dal suddetto confine, delle porzioni del fabbricato A del corrispondenti al garage ed Parte_1 al terrazzo catastalmente individuati al foglio 7, mappale 310, sub 38 e 12;
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna dei convenuti alla riduzione in pristino della porzione di terreno occupata;
c) accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di scarico in favore della proprietà del ed a danno della proprietà del e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 ordina al la rimozione, a sua cura e spese, dell'allaccio alle tubazioni Controparte_1 eseguito;
c) dichiara che in persona del legale rappresentante p.t., dovrà tenere CP_5
pagina 38 di 39 indenne il ed i singoli convenuti costituiti in primo grado dalle spese Parte_1 ed esborsi che questi saranno tenuti a sopportare per effetto di quanto disposto al capo a) della presente decisione;
condanna, altresì, la medesima società al pagamento in favore del della somma di € 90.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1 specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra il e le altre Controparte_1 parti del giudizio;
f) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso delle CP_5 spese di lite relative alle domande di manleva e risarcimento danni, che liquida: 1) per il 1^ grado in € 7.795,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, in favore di ciascuna delle seguenti parti: (i) il ed i condomini con esso costituiti;
Parte_1
(ii) e 2) per il 2^ grado in € 7.160,00, a titolo di compensi Parte_18 Parte_19 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, in favore di ciascuna delle seguenti parti: (i) il ed i condomini con esso costituiti;
(ii) con distrazione in Parte_1 CP_3 favore degli Avv.ti Luigi Seghi e Michele Segni, dichiaratisi antistatari;
(iii) e Parte_18
Parte_19
f) pone le spese di c.t.u. a carico della parte attrice in primo grado per il 50% e a carico delle parti convenute in primo grado per il residuo 50%, dichiarando tenuta a CP_5 rifondere agli altri convenuti le spese eventualmente pagate.
Firenze, camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 39 di 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 267/2021 (cui sono riuniti i fascicoli n. r.g. 275/2021, 277/2021 e 292/2021) promossa da:
(C.F.: ) in persona dell'Amministratore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore (C.F.: , Parte_2 Parte_3 C.F._1 Parte_4
(C.F.: C.F._2 Parte_5 C.F._3 Pt_6
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._4 Parte_7 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_8 C.F._6 Parte_9
C.F._7 Parte_10 C.F._8 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_11 C.F._9 Parte_12
(C.F.: C.F._10 Parte_13 C.F._11 Parte_14
, (C.F.: , (C.F.: C.F._12 Parte_15 C.F._13 Parte_16
) e (C.F.: ) tutti rappresentati e C.F._14 Parte_17 C.F._15 difesi dall'avv. SELVAGGIA DEL TREDICI;
PARTI APPELLANTI nei confronti di
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2
Geom. rappresentato e difeso dagli Avv.ti FIROMINI ANNA e DE Controparte_2
BIASE MARIO;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE e (C.F.: , in persona dell'accomandatario CP_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa dagli Avv.ti SEGHI LUIGI e SEGHI MICHELE;
PARTE APPELLATA APPELLANTE PRINCIPALE NEL GIUDIZIO N. R.G. 275/2021 pagina 1 di 39 e (C.F.: ), in persona del proprio liquidatore legale rappresentante CP_5 P.IVA_4 pro-tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Lelia Parenti;
CP_6
PARTE APPELLATA APPELLANTE PRINCIPALE NEL GIUDIZIO N. R.G. 277/2021 e (C.F.: ) e (C.F.: Parte_18 CodiceFiscale_16 Parte_19
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti FIORI CARLO e PULIDORI C.F._17
STEFANO; PARTI APPELLATE APPELLANTI PRINCIPALI NEL GIUDIZIO N. R.G. 292/2021 e (C.F.: ), (C.F.: Controparte_7 C.F._18 Parte_20
), (C.F: , (C.F.: C.F._19 CP_8 C.F._20 Parte_21
, (C.F. , C.F._21 Parte_22 C.F._22 Parte_23
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 [...]
(C.F.: ), (C.F.: , Parte_25 C.F._25 Parte_26 C.F._26
(C.F.: ), (C.F.: ), Parte_27 C.F._27 Parte_28 C.F._28
(C.F.: ), Parte_29 C.F._29 Parte_30
(C.F.: , (avente causa di (C.F.: , P.IVA_5 Controparte_9 CP_10 P.IVA_6 CP_11 di ), (C.F.: Controparte_12 C.F._30 Parte_31
); C.F._31
PARTI APPELLATE CONTUMACI avverso la sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 04/01/2021
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni, confermate in sede di discussione orale ex art. 352 c.p.c. in data 16.7.2025:
Pa Per il + : Parte_1
“Voglia Codesta Ill. ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia sezione civile, nella persona del Giudice dott. Maria Iannone n. 3/2021, resa all'esito del giudizio n. 4771/2009 R.G., pubblicata in data 4.01.2021 e notificata in data 15.01.2021, previa ogni eventuale declaratoria di legge, previo rigetto dell'appello incidentale promosso dal Controparte_1
e rigettato l'appello di laddove in contrasto con la difesa degli appellanti
[...] CP_5 indicati in epigrafe, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e quindi:
- riformare in parte qua la sentenza impugnata e, per l'effetto:
A. IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 39 1) dichiarare inammissibile o comunque respingere le domande avanzate da parte attrice nei confronti del per difetto di legittimazione passiva;
Parte_1
2) Ancora in via preliminare:
2.a) dichiarare inammissibili le domande sub 1) e 2) delle conclusioni attoree nei confronti dei condomini sigg.rri , , , Parte_10 Parte_12 Parte_13 Parte_11
, , , , , ,
[...] Parte_3 Parte_6 Controparte_12 Parte_15 Parte_14
Parte_5 Parte_9 Pt_7 Pt_7 Parte_16 Parte_17 per difetto di legittimazione passiva;
2.b) dichiarare inammissibile la domanda sub 3) delle conclusioni attoree nei confronti di tutti i Condomini (odierni appellanti) del per difetto di Parte_1 legittimazione passiva;
B.
1. NEL MERITO:
3) in via principale: respingere la domanda attorea di rivendica in quanto infondata in fatto ed il diritto;
4) in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare ex art. 950 c.c. che la linea di confine tra i terreni di cui è causa in virtù dei titoli di acquisto e dei segni visibili preesistenti ed attuali, coincide con la linea di separazione tra il piazzale asfaltato di proprietà del ed il margine della scarpata lasciato a prato di proprietà del Controparte_1
Parte_1
4.b) in via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. o in subordine ex art. 1158 c.c. in capo ai condomini del della striscia di terreno pavimentata con blocchetti in calcestruzzo Parte_1 autobloccanti rivendicata da parte attrice.
5. In ipotesi subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda di rivendica della porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti in calcestruzzo su cui sono state compiute opere di riempimento, canalizzazione, edificazione di piazzale per disimpegno neve ed altre utilità nonché scarpata erbosa delimitata da muretti laterali:
5.a.) comunque respingere la domanda attorea di ripristino della fossa e di rimozione delle opere ex art. 936 ultimo comma c.c. ed ex art. 936 IV ed, in caso di accoglimento della domanda di ritenzione delle opere effettuate sul fondo, condannare parte attrice a pagare in favore del e dei condomini appellanti Parte_1 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
Parte_14 Parte_15 Controparte_12 Parte_17 Parte_16 arrecate al fondo medesimo e/o l'aumento di valore dello stesso rispetto allo stato preesistente ex art. 936 II comma c.c..
5.b.) in punto di richiesta risarcitoria e di manleva: in parziale riforma del capo n. 4 della sentenza, condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_5 anche al risarcimento avore del consistenti nella Parte_1 perdita di n. 18 posti auto ed in favore dei Condomini appellanti sigg.rri Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_12 [...]
, e Pt_13 Parte_22 Parte_14 Parte_15 Controparte_12 Parte_17
i e o Parte_16 dovuta al restringimento della strada di accesso ai garages ed alla mancata possibilità di
pagina 3 di 39 utilizzo del piazzale condominiale utilizzato per lo sgombero della neve e posteggio auto previa CTU.
B.
2. SEMPRE NEL MERITO: confermare per il resto la sentenza impugnata.
Per il Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza reietta: Dichiarare inammissibili le domande nuove degli appellanti principali;
Rigettare perché infondati sia l'appello proposto da sia l'appello proposto dal e dai CP_5 Parte_1 [...]
, , , , , Parte_33 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_12
e , sia l'appello proposto dai Sigg.ri ed Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
c ell'appello incidentale del n p
[...] Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia: 1)- Condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo riempimento del canale posto a confine fra il terreno a Foglio 7 mappale n. 310 ed il terreno a Foglio 7 mappale 32 Sezione A in Comune di Abetone, effettuato mediante alterazione dello stato del confinante terreno mappale n. 32 ed occupazione di parte dell'area del detto mappale 32 Sez. A di proprietà del
liquidando i danni con valutazione equitativa. 2)- Condannare i Controparte_1 convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e delle spese del giudizio di appello”
Per CP_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
1) In tesi e nel merito: in accoglimento del presente gravame per quanto di ragione e qui di interesse di CP_3 CP_ sulla base delle motivazioni dedotte in appello principale di parte e di cui al giu 275/2021 riunito al presente, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia n° 3/2021 emessa il 4.1.2021 e notificata il 14.1.2021 che è allegata in copia autentica e che per il resto non si impugna, dichiarare tenuta la , in persona del l.r.p.t, a rilevare CP_5 indenni i comparenti convenuti da ogni conseguenza pregiudizievole che sia derivata e/o dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree anche in fase di gravame, ivi comprese le spese di ripristino, di arretramento e legali, nonché condannare la medesima:
- al risarcimento dei danni in favore della consistenti nella diminuzione di valore CP_3 della sua unità immobiliare e delle parti co li per quanto di sua ragione e interesse e proporzione dovuta, come da risultanze della ctu acquisita in atti, al restringimento della strada di accesso ai garages e alla mancata possibilità di utilizzo del piazzale condominiale utilizzato per lo sgombero della neve e posteggio auto previa CTU da determinarsi in corso di causa;
- condannare, in riforma della sentenza impugnata la , in persona del l.r.p.t., alla CP_5 refusione delle spese di lite sia del I grado che del presente grado in relazione alla domanda di manleva vittoriosamente comunque esperita nei confronti della , spese di cui si CP_5 chiede la distrazione a favore dei procuratori antistatari;
- vinte in ogni caso le spese e i compensi anche del presente II grado da distrarsi a favore dei procuratori antistatari che dichiarano per quanto di ragione di averle anticipate”
pagina 4 di 39 Per la CP_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello interposto e per tutte le ragioni e i motivi ivi specificamente individuati, previa ordinanza che disponga la MEDIAZIONE DELEGATA, per tutte le ragioni e i motivi dedotti in atto di appello;
previa sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata in tutto o in parte, in tesi, inaudita altera parte, o, in subordine, a seguito della fissazione di apposita udienza in anticipo rispetto a quella indicata in atto, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge;
- rigettato l'appello incidentale interposto da poiché inammissibile e, Controparte_1 comunque, infondato in ogni capo e punto, p otivi di cui alle proprie difese di entrambi i gradi di giudizio;
-rigettato l'appello e limitatamente a quanto in contrasto con la difesa di Pt_18 Pt_19
. e, specificamente, rigettare la domanda di cui al punto m) delle conclusioni CP_5 dell'appello predetto, poiché infondata in fatto e diritto e/o inammissibile e/o costituente domanda nuova su cui dichiara di non accettare il contraddittorio, per tutte le ragioni e i motivi eccepiti e dedotti nella presente comparsa di costituzione e risposta, rigettandosi, altresì, la CTU richiesta sul punto;
-rigettato l'appello limitatamente a quanto in contrasto con la difesa Parte_1 di . e, specificamente, rigettare la domanda di cui al punto 5.b) delle conclusioni CP_5 de redetto, poiché infondata in fatto e diritto e/o inammissibile, rigettandosi, altresì, la CTU richiesta sul punto;
-rigettato l'appello in ogni capo e punto, poiché infondato in fatto e in diritto, per CP_3 tutte le ragioni e i cui alle proprie difese di entrambi i gradi di giudizio, nonché perchè contenente domande nuove, su cui dichiara di non accettare il contraddittorio, oltre che indeterminate e che specificamente si contestano, rigettandosi, altresì, la richiesta di CTU, poiché inammissibile, in quanto esplorativa e, comunque relativa a domande nuove;
-riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 3/2021, resa nel procedimento civile Tribunale di Pistoia R.G. 4771/09, notificata a mezzo pec in data 15.01.2021, nel seguente modo:
1) in riforma del capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata e previa se del caso rinnovazione della CTU, determinare che il confine tra le proprietà facente parte, rispettivamente, del e del coincide con quello Parte_1 Controparte_1 posto al limite, lato I della porzione di terreno pavimentata con blocchetti Pt_1 autobloccanti in c.a. e n ello indicato dal CTU in All. n. 72 della relazione tecnica arch. trasmesso in data 11.06.2013; Per_1
2) in riforma del capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, rigettare la domanda di rimessione in pristino dell'area rivendicata, (ossia porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti in c.a.) ed accogliere la richiesta di indennizzo formulata ex art. 936 c.c., previa, nel caso, determinazione dell'indennizzo medesimo con gli incombenti istruttori richiesti;
3) in parziale riforma del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, condannare, conseguentemente, il a provvedere ad effettuare, a propria cura e Controparte_1 spese, tutte le opere necessarie a rimuovere l'allaccio alle tubazioni eseguito dal CP_1 medesimo ed oggetto di declaratoria di negatoria servitutis;
[...]
pagina 5 di 39 4) in riforma dei capi 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata, conseguentemente rigettare le domande di manleva formulate nei confronti di dal CP_5 Parte_1
dai singoli convenuti costituiti.
[...]
Con vittoria di compenso professionale e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa. e Iva”
Per e : Parte_18 Parte_19
“concludono confermando di contestare le difese tutte del e Controparte_1
l'impugnazione incidentale da questi proposta nonché, per quanto di ragione, quella di e, con le più ampie riserve, affinché l'adita Corte disattesa ogni contraria domanda, CP_5 istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere le richieste e conclusioni tutte - di rito, di merito, istruttorie, inibitorie e per la correzione della sentenza - di cui alla propria citazione in appello, da intendersi tutte qui riportate e trascritte, dichiarando inammissibile, o comunque rigettando, l'impugnazione incidentale del e, per quanto di Controparte_1 ragione, quella di Con vittoria di spese” CP_5
Conclusioni di cui all'atto di citazione in appello:
“L'adita Corte di appello, previa declaratoria che le CCTTUU (iniziale-chiarimenti- integrazioni) sono nulle per i motivi esposti, ovvero per aver esorbitato dal quesito e/o per avere raccolto indebitamente prove, e ferme le deduzioni tecnico-giuridiche svolte avverso gli elaborati peritali, con, occorrendo, integrale rinnovazione degli accertamenti peritali,
VOGLIA
a. Rigettare la domanda di rivendica, con ogni conseguente effetto e pronuncia assolutoria in ordine alle altre domande de per come proposte, fermi in ogni caso i già CP_1 intervenuti rigetti di alcune di esse.
b. Fissare il confine tra i fondi in coerenza all'esito petitorio di cui sopra e non come da CTU recepita in sentenza ma in tesi, al limitare tra il piazzale asfaltato de e la fascia CP_1 erbosa creatasi sul riempimento del fosso;
in ipotesi, al limitare dell'area con autobloccanti lato in via ulteriormente gradata, al limitare delle medesima area con CP_1 autobloccanti lato I Camosci.
c. Dichiarare inammissibile la domanda di rispetto delle distanze legali ex art. 873 c.c. per difetto di delibera autorizzativa condominiale.
d. Se dichiarata ammissibile, rigettarla.
e. Se mai accolta, fissare il confine da cui calcolare l'arretramento ex art. 873 c.c. comunque non oltre la linea che distingue la fascia con autobloccanti da quella asfaltata lato I Camosci.
f. Correggere ex art. 287 cpc il punto 1) del dispositivo della sentenza, così come precisato nel contesto del tredicesimo motivo.
g. Se non corretto/correggibile il dispositivo punto 1), dichiarare nulla la sentenza in parte qua per contrasto tra dispositivo e motivazione e/o per violazione dei limiti della domanda ex art. 112 cpc, pronunciando in via sostitutiva e in riforma della sentenza nei limiti della domanda, quali individuati nel motivo stesso e nell'intero presente appello.
h. Pronunciare quindi la relativa denegata condanna di arretramento con esclusivo riferimento al corpo verso valle de e, dunque, con attinenza al garage e Parte_1 Pt_4 sovrastante terrazza come già da sentenza di I° grado parte motiva. Parte_8
pagina 6 di 39 i. Dichiarare inammissibile la domanda di rimessa in pristino dell'area rivendicata, per difetto di delibera autorizzativa condominiale.
j. Se dichiarata ammissibile, rigettarla.
k. Condannare il alla rimozione, a carico e/o spese del medesimo, della Controparte_1 servitù di allaccio fognario.
l. Accogliere la domanda di indennizzo ex art. 936 c.c., con condanna della parte attrice a corrisponderlo nella misura che risulterà in corso di causa essere di legge e giustizia.
m. Condannare in persona del suo legale rappresentante a manlevare e tenere CP_5 integralmente indenni i convenuti da ogni effetto pregiudizievole, anche di natura diversa da quelli riconosciuti in sentenza, come illustrati nel relativo motivo di appello, così come ogni altro e ulteriore che possa denegatamente derivare dalla presente causa, a titolo di evizione e quindi di riduzione del prezzo e risarcimento danni, così come per ogni altra causa ed effetto pregiudizievole che dall'esito del giudizio dovesse loro derivare e fare carico, ivi compreso le spese di lite, con rivalutazione e interessi, nella misura che risulterà in corso di causa di legge e giustizia.
n. Con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. Il sito nel Comune di Abetone (PT), Via Le Motte n. 17, Controparte_1 conveniva in giudizio in primo grado, dinanzi al Tribunale di Pistoia, il confinante nonché tutti i condòmini di esso facenti parte (tra cui la Parte_1 CP_5 originaria costruttrice del complesso), con azione di rivendicazione di una striscia di terreno adibita a parcheggio a servizio del convenuto, domanda di ripristino dello stato CP_1 dei luoghi relativo alla porzione occupata, alterato con il riempimento del canale posto a confine tra le rispettive proprietà (mappali 32 e 310 del foglio 7 del catasto urbano) e la realizzazione dei posti auto, arretramento delle parti del in particolare Parte_1 concernenti garage seminterrati, edificate sul mappale 310 a distanza non regolamentare dal confine segnato dalla striscia rivendicata e risarcimento dei danni legati alle varie condotte censurate.
1.2 Si costituivano in giudizio, con autonome comparse, (i) il in Parte_1 persona dell'amministratore p.t. unitamente ad un gruppo di 19 condomini, (ii) i condomini e (iii) la condomina , (iv) la Parte_18 Parte_19 Parte_14 CP_5 unitamente alla condomina , mentre gli altri condomini restavano Parte_31 contumaci.
1.3 Il ed i condomini con esso costituiti sollevavano Parte_1
pagina 7 di 39 eccezioni di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del Controparte_1 difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del e dei singoli Parte_1 condomini convenuti;
nel merito contestavano l'individuazione della linea di confine operata dalla controparte, che essi invece chiedevano di accertare, ex art. 950 c.c., nella linea di separazione tra il piazzale asfaltato del ed il margine della scarpata Controparte_1 lasciato a prato oltre l'area pavimentata con blocchetti autobloccanti di calcestruzzo destinata a parcheggio;
in via subordinata, chiedevano dichiararsi l'avvenuta usucapione, ex artt. 1158 o
1159 c.c., ovvero l'intervenuto acquisto per accessione, ex art. 938 c.p.c., della striscia di terreno in questione;
ancora in via gradata, chiedevano respingersi la pretesa avversaria di rimozione delle opere ex art. 936, IV e V comma, c.c., con condanna del Controparte_1
a pagare le migliorie arrecate al fondo e/o l'aumento di valore dello stesso;
in ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, avanzavano richiesta di manleva e risarcimento dei danni (variamenti rappresentati) nei confronti della ai sensi CP_5 degli artt. 1480 e 1484 c.c.; in ultimo, dedotto l'abusivo allaccio del al Controparte_1 sistema fognante del spiegavano domanda riconvenzionale per sentir Parte_1 dichiarare l'inesistenza di una servitù di scarico sul terreno di proprietà del CP_1 convenuto, con conseguente rimozione del tratto di fogna illecito.
1.4 I condomini e a loro volta, contestavano che la proprietà Pt_18 Per_2 attorea comprendesse la porzione richiesta in restituzione, di cui, in ipotesi, eccepivano l'usucapione ordinaria od abbreviata;
chiedevano dichiararsi inesistente qualsivoglia diritto di servitù di scarico ed attraversamento fognario del sul terreno di Controparte_1
I con condanna alla rimozione del peso;
chiedevano, in ipotesi, Parte_1 Pt_1
l'attribuzione della porzione di fondo occupata, ex art. 938 c.c., con le consequenziali statuizioni, ed in via ulteriormente gradata il rigetto delle domande di riduzione in pristino e risarcimento danni, con condanna dell'attore a corrispondere l'indennizzo ex art. 936 c.c.; la condanna, in ogni caso, della a manlevare i convenuti, anche a titolo di evizione CP_5 parziale e quindi con riduzione del prezzo e risarcimento dei danni.
1.5 La condomina chiedeva rigettarsi le domande avanzate nei propri Parte_14 confronti anche per carenza di legittimazione passiva ed in particolare per essersi resa acquirente di un appartamento dalla solo dopo la realizzazione dei fatti lamentati ed in CP_5 quanto lo stesso condominio era sorto successivamente a questi;
chiedeva comunque che la fosse condannata alla manleva ed al ristoro dei danni conseguenti all'eventuale CP_5 accoglimento delle domande attoree. pagina 8 di 39 Co
1.6 e chiedevano il rigetto di tutte le domande CP_5 Parte_31 avanzate e, sull'assunto dell'esistenza di un “contratto/patto” tra e il CP_5 CP_1 [...] avente ad oggetto le opere realizzate dalla prima nella zona di confine tra i terreni di cui CP_1 ai mappali 310 e 32, chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore
“all'adempimento del patto medesimo, imponendo l'uso congiunto così come concordato della zona de quo”; in via riconvenzionale subordinata, chiedevano la condanna del a corrispondere in favore di l'indennizzo ex art. 936 c.c. per ogni Controparte_1 CP_5 opera edificata sul suolo di parte attrice e ad eliminare il gravame costituito dall'allaccio e transito degli scarichi delle acque chiare e putride nelle condutture de in quanto Parte_1 servitù priva di titolo.
1.7 La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva istruita con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, con sentenza n. 3/2021 pubblicata il 04/01/2021 il Tribunale di Pistoia:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, previa determinazione del confine esistente tra le proprietà dei due condomini come indicato nell'allegato n. 72 della relazione di c.t.u. (con le due linee comprese fra i vertici di cui alle lettere A-B-C), condannava i convenuti, in solido tra loro, “alla riduzione in pristino mediante demolizione delle parti dell'edificio del edificate sul mappale 310 del Foglio 7 Sez. A in Comune di Abetone, Parte_1 rispetto alla confinante proprietà distinta dal mappale 32 del a Controparte_1 distanza inferiore da quella imposta dalla normativa del codice civile e dalle norme regolamentari integrative, arretrando i corpi di fabbrica suddetti fino al rispetto delle distanze legali come individuate dalla ctu in motivazione”;
2) accertava e dichiarava “che il in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. è proprietario della porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti in calcestruzzo, sulla quale attualmente insiste il parcheggio costituito da n. 18 posti auto costruito da a servizio del per l'effetto condannando i CP_5 Parte_1 convenuti “al rilascio di detta porzione di terreno indebitamente occupata ed alla sua immediata riduzione in pristino”;
3) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalle parti convenute, accertava e dichiarava la “inesistenza della servitù di tubazione in favore della proprietà di parte attrice ed a danno della proprietà della parte convenuta”, per l'effetto ordinando “la rimozione dell'allaccio alle tubazioni eseguito dall'attore nei termini di cui in
pagina 9 di 39 motivazione”;
4) in parziale accoglimento della domanda di manleva formulata dal Parte_1 in persona dell'amministratore p.t., e dei singoli convenuti costituiti, dichiarava “che
[...] la in persona del l.r.p.t. dovrà tenere indenne gli stessi dalle spese ed esborsi CP_5 che questi saranno tenuti a sopportare per effetto dell'accoglimento delle domande attoree di cui ai punto 1, 2 e 3”;
5) in parziale accoglimento della domanda formulata dai condomini convenuti e Pt_4
condannava la “per i titoli e le causali di cui in motivazione, a Parte_8 CP_5 pagare al primo la somma di euro 28.000,00 ed al secondo la somma di euro 14.000,00 oltre interessi e rivalutazione”;
6) rigettava le ulteriori domande delle parti;
7) compensava integralmente le spese di lite;
8) poneva le spese di CTU a carico di parte attrice per il 50% e a carico delle parti convenute per il residuo 50%.
2. L'APPELLO PROPOSTO DAL 15 (N. R.G. 267/2021) Parte_1
Il + i 15 condomini indicati in epigrafe hanno proposto appello Parte_1 alla decisione per i seguenti motivi:
2-I) Violazione dell'art. 1131 c.c. ed “illogicità manifesta” per il mancato riconoscimento del difetto di legittimazione passiva del e dei singoli condomini in ordine alle CP_1 domande attoree di riduzione in pristino della porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti e risarcimento danni (siccome proponibili solo nei confronti dell'autrice materiale delle opere, e di demolizione delle parti poste a distanza non CP_5 regolamentare dal confine (trattandosi di porzioni di proprietà esclusiva di soli due condomini).
2-II) Violazione dell'art. 950 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata, nella determinazione del confine tra le limitrofe proprietà, si sarebbe basata acriticamente sulle risultanze di una c.t.u. non conforme al quesito posto ed alla “gerarchia delle fonti prevista dal codice civile in materia di determinazione dei confini”, avendo in particolare il
CTU attribuito valore preminente alle risultanze delle mappe catastali, in assenza peraltro di un rilievo topografico di verifica sul posto, anziché a quanto ricavabile dai titoli e dallo stato dei luoghi;
si censura altresì l'acquisizione da parte del CTU di documenti non pagina 10 di 39 tempestivamente prodotti dall'attore (in particolare gli atti rogati dal notaio Dott. Per_3 di Vignola in data 20.6.1967 e 2.6.1968, le planimetrie catastali coeve agli stessi e
[...] all'atto Notaio del 4.4.1969, unico titolo prodotto) nonché l'estensione dell'indagine Per_4 peritale alla violazione delle distanze rispetto ad una parte di edificio non indicata nell'atto introduttivo del giudizio (ove erano menzionati solo un garage ed una terrazza posti nel edificio “A”), con conseguente nullità della consulenza.
2-III) Violazione dell'art. 948 c.c. per avere il Tribunale accolto la domanda di rivendica pur in mancanza dell'assolvimento, da parte del attore, della c.d. probatio CP_1 diabolica della proprietà della striscia di terreno, ritenendo erroneamente non contestato, ex art. 115 c.p.c., dal lato dei convenuti, che la dante causa di parte attrice fosse stata proprietaria del bene.
2-IV) Nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ove ritenuta inaccoglibile l'istanza per la correzione del punto 1 del dispositivo. Secondo l'appellante, tale punto avrebbe
“erroneamente omesso di specificare come invece indicato in motivazione alla pagina 8 che
l'arretramento dei corpi di fabbrica onde garantire il rispetto delle distanze come dianzi individuate dal CTU riguarda il garage di proprietà ed il sovrastante balcone di Pt_4 proprietà , sicché, in mancanza di una correzione dell'omissione, si esporrebbe ad Parte_8 una censura di nullità non sussistendo l'idoneità del provvedimento all'individuazione del comando giudiziale. Per altro verso, facendo la motivazione riferimento anche ad una violazione delle distanze riscontrata sul corpo di fabbrica B (e non soltanto a quella lamentata in citazione, relativa alle porzioni – garage e sovrastante balcone – ubicate nel corpo A), qualora il dispositivo fosse stato interpretato in combinato disposto con la suddetta parte motiva, la sentenza sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c. Si censura poi con lo stesso motivo di appello un ulteriore “grave profilo di contraddittorietà” della sentenza giacché la stessa “anziché porre il confine tra le proprietà alla fine degli autobloccanti (come invocato dal condominio attore ” avrebbe “statuito, in maniera del tutto CP_1 contraddittoria ed illogica rispetto alla domanda di rivendica, oltre che infondata, che il confine sarebbe ancora da collocare in posizione più spostata verso l'edificio del Parte_1
, ovvero in corrispondenza della linea tracciata dal CTU.
[...]
2-V) Violazione dell'art. 936 c.c., per non avere il primo giudice ritenuta preclusa all'attore la possibilità di chiedere il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei pagina 11 di 39 danni, essendo stata proposta la domanda di rimozione delle opere realizzate sul fondo altrui oltre il termine di 6 mesi previsto dall'ultimo comma del citato articolo.
2-VI) Illogicità e contraddittorietà manifesta della decisione in punto di riconoscimento del danno, posto a carico di e derivante dall'accoglimento delle domande attoree, solo CP_5 in favore di alcuni dei condomini (nello specifico i proprietari del garage e della terrazza oggetto di demolizione), con esclusione degli altri, sebbene parimenti interessati da conseguenze pregiudizievoli, specificamente allegate.
2-VII) Violazione degli artt. 1158 e 1159 c.c. per non avere riconosciuto il Tribunale la sussistenza dei presupposti per l'usucapione (ordinaria o abbreviata) dell'area. In particolare, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che “il lotto di terreno costituito dalla particella
310 è sempre stato delimitato nei confini nella stessa situazione esteriore e apparente sia CP_1 quando la proprietà era dei danti causa della società , ovvero anteriormente al 1989, CP_1 sia quando la proprietà è passata alla dal 1989 al 1999, sia quando la stessa è passata alla e poi agli appellanti”, così come del fatto che, per come riconosciuto dalla CP_5 controparte, solo a seguito di comunicazione da parte della i condomini del CP_5 avevano appreso della lesione del loro diritto di proprietà; si assume Controparte_1 ancora nell'atto di appello che “se si considera che i titoli di provenienza (atto di vendita CP_1
doc. n. 1, laddove alla pagina 3, si parla della particella n. 310 foglio 7 sezione A, descrivendola come “costituita in parte da terreni scoscesi ed attraversata da un fosso per lo scarico delle acque”) ed i segni visibili preesistenti portavano inequivocabilmente a concludere che la striscia di terreno per cui è causa è di proprietà degli appellanti, anche sommandosi i periodi di possesso si viene a verificare una situazione di godimento uti dominus incontrastata, pubblica e continua che comporta l'acquisizione della proprietà in testa agli attuali possessori - ovvero gli odierni appellanti - ex art. 1158 c.c.”.
3. L'APPELLO PROPOSTO DA (N. R.G. 275/2021) CP_3
condomina facente parte del ha proposto CP_3 Parte_1 autonomo gravame con cui ha censurato specificamente le parti della sentenza impugnata relative alla domanda risarcitoria avanzata dai convenuti verso ed alla CP_5 regolamentazione delle spese di lite, in particolare impugnando la decisione per i seguenti motivi:
3-I) “Violazione di legge. Violazione e errata interpretazione e/o applicazione delle norme di cui agli artt. 1480, 1483 e 1484 cc. Ipovalutazione delle ragioni creditorie anche pagina 12 di 39 per danni subiti dai condomini del sia uti singuli sia quali Parte_1 condomini”. Con tale motivo si lamenta il mancato riconoscimento, in favore di tutti i condomini de del ristoro dei danni derivanti dalla perdita, conseguente Parte_1 all'accoglimento delle domande attoree, di parte delle aree condominiali pur acquistate, pro quota, dalla ed altresì derivanti dalla svalutazione delle restanti loro proprietà per CP_5 restringimenti e limitazioni al normale utilizzo, danni che il Tribunale, con motivazione errata e contraddittoria (rispetto al diverso giudizio riservato ai soli condomini e Pt_4 Parte_8 non avrebbe considerato, omettendo oltretutto di dare ingresso alle prove articolate sul punto.
3-II) Errata compensazione delle spese di lite fra i condomini de e Parte_1 CP_5
Con tale motivo si censura la mancata condanna di alla refusione delle spese CP_5 processuali in favore dei condomini de anche solo in relazione alla domanda di Parte_1 manleva accolta dal Tribunale.
4. L'APPELLO PROPOSTO DA (N. R.G. 277/2021) CP_5
a sua volta, ha proposto appello alla sentenza censurandone i seguenti CP_5 capi:
4-I) fissazione del confine tra le parti come indicato dal CTU, invece che fissazione del medesimo confine al limite, lato I Camosci, dell'area con autobloccanti;
4-II) accoglimento della domanda attrice di rimessione in pristino dell'area rivendicata, in luogo del rigetto della stessa;
rigetto della richiesta dell'indennizzo ex art. 936 c.c., al contrario spettante, con conseguente rimessione in istruttoria sul punto;
4-III) capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, da riformare prevedendo la condanna di parte attrice a provvedere, a sua cura e spese, ad effettuare tutte le opere necessarie a rimuovere l'allaccio alle tubazioni;
4-IV) imposizione delle manleve di cui ai capi 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata, da rivedere in conseguenza della fondatezza dei motivi di appello sopra esposti.
5. L'APPELLO PROPOSTO DA E (N. R.G. Parte_18 Parte_19
292/2021)
I condomini e , infine, hanno proposto appello, affidato a 14 motivi, di Pt_18 Pt_19 seguito sintetizzati:
5-I) Erroneità della sentenza per avere ritenuto attenuato l'onere probatorio della pagina 13 di 39 rivendica sull'errato presupposto della mancata contestazione da parte dei convenuti che la dante causa di parte attrice fosse stata proprietaria del bene rivendicato, omettendo di considerare gli elementi dai medesimi addotti a dimostrazione, all'opposto, della proprietà in capo ai convenuti e ai loro danti causa dell'intera porzione di terreno attraversata dal canale e poi riempita.
5-II) Erroneità della sentenza per avere ritenuto provata la domanda di rivendica a fronte della produzione, ad opera di parte attrice, di un titolo di acquisto insufficiente (atto
Notaio el 1969) e, comunque, per avere inopinatamente ritenuto applicabile ad esso Per_4 il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
5-III) Erroneità della sentenza per avere recepito gli accertamenti del CTU in ordine al confine, compiuti sulla scorta di documenti acquisiti autonomamente e non prodotti dall'attore nei termini di rito (atti Notaio del 1967 e del 1968 e frazionamenti ivi Per_3 richiamati).
5-IV) Inattendibilità, in ogni caso, della c.t.u. recepita dalla sentenza ed omessa valutazione, da parte del Tribunale, delle osservazioni critiche mosse in ordine ad essa.
5-V) Erroneità del rigetto dell'eccezione di usucapione, viceversa da accogliere sulla base delle argomentazioni offerte dai convenuti.
5-VI) Ultrapetizione, per avere il giudice travalicato, nella determinazione del confine, i limiti della domanda petitoria, lamentandosi in particolare il fatto che “il Tribunale ai fini dell'accoglimento della domanda di rispetto delle distanze (conclusioni attore sub 1) non ha considerato il limite della proprietà derivante dalla rivendica accolta, che si arresta alla striscia con gli autobloccanti, ma ha collocato il confine in un luogo (una linea) più avanzata ancora, quale appurata dal CTU”.
5-VII) Inammissibilità dell'azione ex art. 950 c.c. esperita dal Parte_1 data l'assenza di incertezza del confine, che, secondo le prospettazioni del
[...]
era stato determinato in base ad un regolamento amichevole. Parte_34
5-VIII) Difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del Controparte_1 quanto alla domanda volta al rispetto delle distanze, per mancanza di una delibera autorizzativa, posto che quella del 19.4.2008 prodotta faceva riferimento “alla violazione delle distanze tra fabbricati, non alla violazione delle distanze dal confine”.
CP_1
) “Violazione delle distanze – demolizioni ex art. 873 – effetti ex art. 336”, motivo pagina 14 di 39 con il quale si sottolinea che il rigetto della domanda di rivendica dovrebbe condurre al consequenziale rigetto della domanda di demolizione basata sulla violazione delle distanze legali e che, comunque, anche in caso di conferma del suo accoglimento, andrebbe disposto un minore arretramento.
5-X) Erroneità del capo di sentenza relativo alla rimessione in pristino del riempimento del fosso ed al rigetto delle domande ex art. 936 c.c., per non avere il Tribunale considerato l'inosservanza, nel caso specifico, del termine decadenziale per la richiesta di rimozione delle opere e la mancata opposizione alle stesse da parte del attore;
violazione dell'art. CP_1
112 c.p.c., per avere il giudice attribuito solo alla la proposizione di eccezioni e CP_5 domande basate sull'art. 936 c.c., omettendo di pronunciarsi su quelle pure sollevate dagli appellanti.
5-XI) Necessità di riforma del punto n. 3 del dispositivo, relativo alla negatoria servitutis, in quanto dal complesso dei passaggi della decisione “sembra ricavarsi che non sussista una vera e propria condanna del ad eliminare, a sua cure e/o Controparte_1
a sua spese l'allaccio che integra la servitù negata, ma che la rimozione derivi dall'esecuzione della domanda di rimessa in pristino e che le relative spese facciano carico, appunto, globalmente agli stessi convenuti riconvenienti e non alla parte soccombente (
[...]
salva la ricordata manleva di . CP_1 CP_5
5-XII) Mancato riconoscimento della spettanza dell'indennizzo ex art. 936 c.c., che avrebbe dovuto viceversa accordarsi a seguito del rigetto della domanda di riduzione in pristino.
5-XIII) “Errore – Omissione Materiale – Istanza di correzione. In ipotesi Nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e/o per violazione dell'art. 112 c.p.c.”, motivo, già riassunto nella premessa del gravame, nella quale gli appellanti avanzano, preliminarmente un'istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. del punto 1) del dispositivo della sentenza (“in quanto la sua formulazione generica, relativamente agli arretramenti ex art.
873 c.c., non corrisponde al contenuto precettivo evincibile dalla motivazione in coerenza con la domanda attorea”), subordinatamente alla quale chiedono l'annullamento del
“relativo capo di sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ovvero per violazione dei limiti della domanda ex art. 112 c.p.c. con pronuncia sostitutiva intra petita”.
5-XIV) Errata interpretazione da parte del Tribunale della domanda di manleva formulata dagli appellanti, siccome non limitata ai pregiudizi derivanti dall'evizione (a dire pagina 15 di 39 del giudice non ricorrente nel loro caso); erroneità della decisione di parziale rigetto della domanda.
6. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CON APPELLO Controparte_1
INCIDENTALE
Il si è costituito nei giudizi riuniti di appello, contestando la Controparte_1 fondatezza dei gravami e spiegando altresì appello incidentale, per la riforma della decisione sui seguenti punti:
6-I) il “rigetto delle domande risarcitorie per il danno causato dal riempimento abusivo del canale di scolo e dalla illecita occupazione della porzione di terreno oggetto della domanda di rivendicazione del , che viene censurato adducendo Controparte_1
l'esistenza di un danno in re ipsa, suscettibile di essere liquidato in via equitativa, e comunque ricavabile dalla natura dell'intervento posto in essere, che avrebbe privato il CP_1 attore di specifiche utilità prima connesse all'utilizzo del fosso (scarico di neve;
deflusso delle acque meteoriche;
scarico dell'impianto fognario precedentemente utilizzato).
6-II) la compensazione integrale delle spese di lite, in ordine alla quale si deduce la violazione del principio di soccombenza.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia (non precedentemente dichiarata) delle parti appellate , ed eredi di Controparte_9 Parte_30 Parte_30 CP_12
[...]
L'esame degli appelli (principali e incidentale) rende opportuna la trattazione congiunta di alcuni dei motivi di gravame, considerata la connessione tra gli stessi.
Sul I motivo di appello del + 15 Parte_1
Il motivo è infondato.
Premesso che le domande risarcitorie avanzate dall'attore in primo grado sono state respinte, sicché la censura, sotto questo specifico profilo, non ha (autonoma) ragion d'essere, vale osservare quanto segue.
L'azione di riduzione in pristino dell'area rivendicata è stata, in tesi, correttamente indirizzata verso i condomini del ai quali l'area in questione (come Parte_1 incontestato) è stata trasferita quale porzione in proprietà comune dalla ed i quali, CP_5
pagina 16 di 39 secondo la prospettazione attorea (per vero non sconfessata dalle difese degli stessi condomini), ne hanno il possesso;
essi soltanto, infatti, possono essere destinatari dell'ordine di ripristino allo stato originario, a nulla rilevando che responsabile della trasformazione dei luoghi sia la predetta società. Al riguardo, può richiamarsi il medesimo principio affermato in tema di violazione delle norme sulle distanze legali fra le costruzioni (cfr. Cass. 5520/1998 e
458/2016).
Peraltro, come correttamente affermato dal Tribunale, sussiste la legittimazione dell'amministratore di condominio, ai termini dell'art. 1131, secondo comma, c.c., e in via concorrente quella di tutti i condomini, per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, “tale indubbiamente essendo la striscia asfaltata di terreno che conduce ai garages del complesso citato e di cui si discute la delimitazione”.
Rispetto poi alla domanda di arretramento di quelle parti dell'edificio che non rispettano la distanza legale dal confine, va escluso che essa riguardi esclusivamente porzioni di proprietà privata di due condomini, in quanto la demolizione, pur concernendo un garage ed un terrazzo afferenti a due unità abitative poste all'interno del condominio, coinvolge il volume dell'intero fabbricato e le facciate dello stesso.
Si è al riguardo precisato nella giurisprudenza di legittimità che “i muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., poiché determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso. Pertanto, nell'ambito dei muri comuni dell'edificio rientrano anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell'immobile” (Cass. 11288/2018; cfr., altresì, Cass. 4978/2007).
Inoltre, come riconosciuto in primo grado dalla difesa dei condomini e , Pt_18 Pt_19 la demolizione comporterebbe la necessità di sistemare il suolo sottostante alle parti demolite, pur sempre bene comune, “e, pertanto, sarebbe necessario procedere a tutti quei ripristini idonei a dare al suolo comune la sua sicurezza e fruibilità (ad esempio con nuova asfaltatura) e ridare al fabbricato l'opportuna protezione” (pag. 9 comparsa di costituzione in primo grado).
L'azione, dunque, secondo quanto già osservato in sentenza, riguardando i diritti dei pagina 17 di 39 singoli condomini su parti di proprietà comune, non poteva che promuoversi nei confronti di tutti costoro.
Sul II e III motivo di appello del + 15; sul I, II, II, IV e Parte_1
VII motivo di appello di e Pt_18 Pt_19
I motivi, che investono questioni collegate, sono infondati (tranne il VII motivo di appello che resta assorbito da quanto di seguito si dirà). Parte_35
Occorre premettere che il tema oggetto di causa non doveva e non deve essere affrontato nell'ottica dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c. (e dunque avendo riguardo alla
“gerarchia” dei mezzi probatori relativi a quest'ultima) ma tenendo presente i principi che governano l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., corrispondente per l'appunto all'azione esercitata dal Controparte_1
Come noto, “l'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica” (Cass. 20912/2021 e precedenti conformi).
Questo è proprio il caso di cui si discute, avendo il fin da subito e Controparte_1 senza incertezze indicato il reale confine a suo dire esistente tra le proprietà delle parti, sostenendo di essere proprietario della striscia di terreno adibita a parcheggio per le auto situata tra i due complessi edilizi, a fianco della rampa di accesso ai garage del Parte_1
[...]
A tale prospettazione, il ha opposto, parimenti senza incertezze, Parte_1
l'estensione della sua proprietà fino a comprendere l'intera superficie un tempo occupata dal fosso di scolo (poi oggetto dei lavori di riempimento), essendo il confine tra le rispettive pagina 18 di 39 proprietà sempre stato quello “attualmente costituito dalla linea di separazione tra il piazzale asfaltato del ed il margine della scarpata lasciato a prato Controparte_1
CP_1 dalla costruttrice e non, come ipotizzato da controparte, dalla linea di separazione tra la rampa asfaltata di proprietà del e l'area pavimentata con blocchetti Parte_1 di calcestruzzo, parimenti di proprietà del (pag. 15 comparsa di Controparte_17 costituzione e risposta in I grado).
Non vi era dunque una situazione che potesse giustificare la proposizione di una domanda ex art. 950 c.c. (quand'anche la stessa sia stata impropriamente formulata del
, configurandosi, piuttosto, una domanda di rivendicazione cui si è Parte_1 frapposta la resistenza del soggetto evocato in giudizio.
Ora, la sentenza impugnata, pur rifacendosi, per ampi tratti e con testuali richiami, alla relazione di c.t.u., che nella ricostruzione del confine ha attribuito particolare attendibilità alle mappe catastali, ha nondimeno affrontato anche il tema della c.d. probatio diabolica, ritenendo in questo caso attenuato l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica in considerazione del comportamento processuale avuto dalle parti convenute.
In argomento occorre rilevare che, secondo condivisibile indirizzo della Suprema Corte, ormai consolidatosi nel tempo da oltre un cinquantennio, l'onere probatorio che incombe sul rivendicante non ha valore assoluto, nel senso che costui non è sempre e comunque tenuto, secondo quanto pretendeva la tradizionale opinione ormai superata, ad offrire la prova del diritto di proprietà risalendo ad un acquisto a titolo originario, proprio o di un dante causa, dovendo al contrario ritenersi che siffatto onere si commisuri e si adatti nel suo concreto contenuto alle difese svolte dal convenuto.
Così a titolo meramente esemplificativo, la giurisprudenza, nel solco dell'indirizzo semplificatorio dell'onere probatorio del rivendicante, ha più volte statuito che nel caso in cui sia incontestata l'appartenenza del bene ad un comune dante causa sarà sufficiente da parte dell'attore dimostrare la sussistenza di un titolo prevalente su quello del convenuto (Cass.
15388/2005); nel caso in cui il convenuto riconosca l'appartenenza del bene in un dato tempo ad una determinata persona, sarà sufficiente che l'attore dimostri i titoli in base ai quali il bene gli è pervenuto da quella persona (Cass. 25793/2016).
In altri termini la regola probatoria sottesa al richiamato indirizzo è quella di esonerare l'attore dalla prova di ciò che il convenuto non contesta o riconosce espressamente e di limitare il thema probandum al solo ambito in cui si sono svolte le contestazioni del pagina 19 di 39 convenuto (una interessante casistica in tal senso, sostanzialmente esaustiva, è contenuta nella motivazione di Cass. 28865/2021).
In tal modo le caratteristiche di assolutezza che distinguono i diritti reali rispetto ai diritti di natura obbligatoria (per definizione, invece, di natura relativa) e che per lungo tempo avevano indotto la tradizione ad addossare in capo all'attore un onere probatorio di particolare rigore (non a caso definito dai pratici come probatio diabolica) si sono per così dire piegate, sotto il profilo probatorio, alle caratteristiche ed esigenze del processo civile che
è pur sempre un processo tra parti, i cui effetti pertanto non possono che esaurirsi con forza di giudicato tra le parti del giudizio;
il mutato atteggiamento della giurisprudenza si è riflesso poi non solo sull'onere della prova ma anche sul piano dell'individuazione delle parti del giudizio, statuendosi che l'azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che possano avere interesse a contrastare le pretese dell'attore sulla cosa oggetto della domanda, poiché in tal caso l'unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato tra le parti, non sarà opponibile ai terzi rimasti estranei al giudizio stesso (Cass. 27295/2013), onde deve dedursene, per converso, che il giudice non debba disporre l'integrazione del contraddittorio con eventuali soggetti, i cui nominativi emergano dagli atti, ipoteticamente interessati a far valere diritti contrastanti con il diritto fatto valere dell'attore.
Fatta questa premessa in diritto, occorre senz'altro integrare e parzialmente correggere la motivazione adottata nella sentenza appellata, in quanto in questo caso è ben vero che non vi è stata, in giudizio, ammissione da parte di tutti i convenuti dell'appartenenza al della striscia di terreno di cui si controverte. E tuttavia, fermo il titolo di Controparte_1 provenienza allegato dall'attore riguardo agli immobili facenti parte del suddetto condominio
[.. (atto Notaio del 4.4.1969), proprio l'originaria costruttrice del complesso de Per_4 nonché dante causa di tutti gli altri convenuti e condomina essa stessa) Pt_1 CP_5 ha chiaramente riconosciuto con le sue affermazioni e difese come la proprietà del attore si estenda, in effetti, fino alla fascia di terreno oggetto di causa, sostenendo CP_1 che all'epoca dei lavori di costruzione era intervenuto un accordo con il Controparte_1 in base al quale: a) avrebbe realizzato il riempimento del fosso di separazione tra le CP_5 due proprietà, consentendo altresì al l'allaccio alla rete fognante in via Controparte_1 di realizzazione e consolidando il muro in c.a. che delimitava l'area di parcheggio di questo sulla scarpata del fosso, con innalzamento del terrapieno sino alla totale copertura del muro;
b) avrebbe realizzato sopra detto terrapieno “in zona di proprietà gli un'area ad CP_5 CP_1
pagina 20 di 39 uso transito con automobili dei propri condomini (pag. 11 comparsa di risposta in primo grado).
Più volte nell'atto di costituzione della è stata rimarcata l'originaria proprietà CP_5 dell'area di cui si controverte in capo al condominio attore: a pag. 9 si menzionano i 18 posti auto “realizzati…in adempimento dell'accordo intercorso con parte attrice…sulla striscia di terreno di proprietà del e si afferma espressamente che “la titolarità Controparte_1 di detta area così come dei manufatti su di essa realizzati non è stata mai messa in discussione”; a pag. 13 si ricorda che “vennero utilizzati degli autobloccanti in calcestruzzo sulla porzione di terreno di proprietà degli ed ulteriormente a pag. 15 si ribadisce che CP_1
“mai il ha contestato la titolarità in capo al del Parte_1 Controparte_1 diritto di proprietà sulla porzione di terreno pavimentata con blocchetti autobloccanti”.
Le ammissioni della suddetta parte convenuta, se non vincolano le altre, sono però senz'altro valutabili dal giudice, ai fini dell'attenuazione dell'onere probatorio relativo all'azione di rivendicazione, potendo portare a ritenere assolto il suddetto onere, secondo lo stesso principio per il quale, in tema di confessione giudiziale, “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice” (art. 2733 c.c.).
Da questo punto di vista non può negarsi la portata particolarmente qualificata delle dichiarazioni provenienti dalla quale soggetto che materialmente costruì il complesso CP_5 condominiale de e che provvide alla pavimentazione della striscia di terreno;
è poi Parte_1 proprio la come detto, la dante causa di tutti gli altri condomini convenuti. CP_5
Va osservato, in aggiunta, come non sia in contestazione la proprietà dell'area limitrofa al in capo al ed ulteriore elemento di conferma Parte_1 Controparte_1 della prospettazione attorea si ricava dalla corrispondenza intercorsa ante causam, in cui figura un ulteriore, espresso, riconoscimento, stavolta proveniente dallo stesso amministratore del nella missiva del 30.9.2008, in cui si legge che “in Parte_1 merito alla travagliata questione dei confini fra i due condomini…, alla pavimentazione e ai posti auto ivi realizzati, su preciso incarico dell'assemblea del del Parte_1
20.9.2008, sono con la presente a manifestare l'intenzione dei condomini di addivenire ad un accordo ragionevole e obiettivo. I singoli condomini, infatti, hanno preso atto che tale area non è di loro proprietà…”.
Anche i rilievi critici in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio non ne impediscono pagina 21 di 39 l'apprezzamento quale ulteriore elemento di convincimento del fatto che (quantomeno) la porzione pavimentata ad autobloccanti ricada nella proprietà del Controparte_1
L'ausiliario, a ben vedere, ha esaminato documenti non prodotti dalle parti ai soli fini della ricostruzione della storia catastale e della verifica dell'esatta estensione delle particelle già citate (con altra numerazione) nel titolo di acquisto prodotto dall'attore. In tali limiti egli non ha travalicato i limiti dei poteri inerenti all'incarico. Ha poi concluso di poter “assumere con sufficiente approssimazione quale riferimento per la determinazione del confine fra le attuali particelle 32 e 310, il contorno riportato sulla mappa di impianto del Nuovo Catasto
Terreni” – contorno che comprende la fascia oggetto di rivendica – data la “pressoché totale coincidenza fra il perimetro della particella 32, inerente la proprietà Controparte_1 come riportata sulla mappa catastale di impianto e quello delle particelle riportate sulla mappa del Catasto Napoleonico generate all'epoca dell'acquisto”.
Le osservazioni critiche degli appellanti hanno ricevuto sufficiente Parte_35 risposta nell'elaborato: il fatto che l'atto Notaio del 1969 non richiami i precedenti Per_4 frazionamenti all'origine delle particelle compravendute è ininfluente, avendo comunque il
CTU chiarito che con esso veniva venduta l'intera consistenza di quanto acquistato in precedenza, corrispondente all'attuale mappale 32. Circa la “differenza di 56 mq…fra la consistenza di tutte le particelle acquistate dal Dott. con gli atti degli anni Persona_5
1967 e 1968, e la consistenza della particella 32 all'impianto, differenza dovuta evidentemente alle diverse precisioni ottenute nelle operazioni di rilievo da parte dei tecnici del Catasto che lavorarono alla formazione delle nuove mappe” il CTU ha osservato che “se si considera il perimetro complessivo della particella 32 pari a circa 197 ml, e si rapporta la differenza di 56 mq distribuendola su tale perimetro, si ottiene uno scostamento di 28 cm circa nella posizione della linea di confine, valore più che tollerabile, a parere del sottoscritto, in situazioni simili, e testimonianza della bontà delle cartografie di riferimento”.
Peraltro, l'aspetto in questione perde di rilevanza in ragione di quanto di seguito si dirà, in merito all'esatta individuazione del confine alla luce dell'oggetto della rivendica, nel contesto della disamina degli altri motivi di appello.
Ancora, gli elementi sottolineati dagli appellanti, circa lo stato dei luoghi antecedente ai lavori realizzati, non consentono affatto di pervenire a diverse conclusioni. Il fatto che nell'atto di acquisto del 1999 vi fosse scritto che il terreno compravenduto era CP_5 attraversato da un fosso non costituisce prova che il fosso ricadesse effettivamente per intero pagina 22 di 39 all'interno del terreno oggetto di compravendita. Quanto alla presenza di muro in c.a. con sovrastante recinzione metallica (più propriamente una ringhiera-parapetto) a delimitazione del piazzale del come osservato dal CTU, la posizione di tale muro “era Controparte_1 chiaramente stata dettata dalla conformazione del terreno a nord (presenza fosso di scolo con dislivello dell'ordine dei 4/5 metri) e quindi dalla necessità di creare un muro a retta per sostenere l'area a parcheggio del medesimo, oltre che dalla conseguente CP_1 necessità di proteggere con una recinzione soprastante la caduta nel vuoto verso la scarpata del fosso di scolo”, non potendo perciò ritenersi rappresentativa di un confine.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra osservato, il giudizio conclusivo sulla proprietà in capo al attore della fascia di terreno su cui sono stati realizzati i posti CP_1 auto deve essere confermato.
Sul IV motivo di appello del + 15; sul I motivo di Parte_1 appello di sul VI, IX e XXIII motivo di e CP_5 Pt_18 Pt_19
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Nel proporre la domanda di rivendica il ha chiaramente Controparte_1 individuato la striscia di terreno di sua proprietà da restituire in quella occupata per la realizzazione dei posti auto a servizio dei condomini del come risulta Parte_1 del resto dalle stesse conclusioni dell'atto di citazione in cui è stato chiesto di “dichiarare la titolarità in capo al del diritto di proprietà sulla porzione di terreno Controparte_1 pavimentata con blocchetti autobloccanti in calcestruzzo, sulla quale attualmente insiste abusivamente il parcheggio costituito da n. 18 posti auto costruito da a CP_5 servizio del e condannare i convenuti al rilascio di detta porzione di Parte_1 terreno indebitamente occupata”.
È proprio questa porzione, come sopra visto, che ha riconosciuto da CP_5 sempre appartenuta al Controparte_1
Con l'accoglimento della domanda di rivendica (il cui esame aveva ed ha carattere evidentemente prioritario rispetto alla questione dell'individuazione del confine tra i fondi e delle distanze da esso), la linea di confine doveva intendersi determinata in corrispondenza del limite della pavimentazione a blocchetti, lato I ossia in corrispondenza del punto Pt_1 di separazione tra detta pavimentazione e la restante superficie asfaltata destinata a rampa di accesso ai garage del convenuto (v. le fotografie in atti). E che tale fosse la linea di CP_1 confine asserita dallo stesso attore risulta anche dalla perizia di parte allegata alla citazione pagina 23 di 39 (doc. 7), dove a pag. 7 viene raffigurata la linea di confine che segue il “profilo” della fila dei posti auto, così come risulta, ancora, dalle foto sempre allegate alla citazione (doc. 8) nelle cui didascalie, a più riprese, si indica la porzione di terreno occupata abusivamente da CP_5 come quella “pavimentata in autobloccante multicolor” con specificazione che “la linea gialla” tratteggiata sulle foto a contorno di quest'area segna il “confine tra le due proprietà”.
Viceversa, la linea di confine individuata dal CTU, a cui il giudice ha fatto richiamo per stabilire le distanze da rispettare, è spostata più avanti verso la proprietà de come Parte_1 ben si evince dalla Tavola n. 9 allegata alla relazione peritale: la linea indicata con i vertici A-
B-C è il tracciato della mappa di impianto che il CTU ha considerato quale linea di confine, mentre la linea denominata in legenda “limite autobloccanti” definisce, più propriamente,
l'area rivendicata in proprietà dal Controparte_1
Non può ritenersi, come sostenuto dal che – pur dopo la Controparte_1 formulazione di una domanda di rivendica da esso stesso limitata ad una determinata porzione del terreno interposto tra le due proprietà, sull'assunto che detta porzione (e solo quella, come chiaramente si evince dal tenore degli atti) fosse stata usurpata – “non possa più prescindersi” dall'accertamento effettuato dal CTU, agli effetti della decisione sulla domanda volta al rispetto delle distanze legali dal confine, perché ciò equivarrebbe ad andare, sostanzialmente, oltre il petitum. Il confine, infatti, non può che essere unico ed è necessariamente quello che consegue all'accoglimento della domanda petitoria, non potendo, certo, essere definito oltre il limitare di quanto rivendicato. Né il quadro può mutare in conseguenza dall'avvenuta proposizione (come detto impropria) da parte del Parte_1 di un'azione ex art. 950 c.c., di cui erano assenti i presupposti giuridici, trovandosi
[...] detto condominio semplicemente nella posizione di convenuto rispetto all'azione di rivendica.
Ciò ha conseguenze importanti sul piano degli arretramenti da ordinare, in quanto solo il garage ed il terrazzo compresi nel corpo di fabbrica A continuano a trovarsi a distanza inferiore ai 5 metri dal confine;
di contro la porzione dell'edificio B cui si accenna nella consulenza non viola tale distanza, se misurata dalla fine della pavimentazione a blocchetti, come si può evincere dalla risposta alle osservazioni alla consulenza tecnica (nelle quali alcuni dei legali delle parti convenute avevano, giustamente, evidenziato la discrasia in oggetto), là dove il CTU riconosce che “per ciò che attiene…il parcheggio in autobloccanti, come già detto in precedenza al paragrafo 3.4), il sottoscritto ha indicato la larghezza della corsia nel tratto antistante il fabbricato B di 5,00 mt circa”. Conferma di ciò può aversi anche “incrociando” le pagina 24 di 39 misurazioni riportate nella citata Tavola n. 9 (che evidenziano una distanza del fabbricato B di
3,66 mt dalla linea considerata dal CTU, nel punto più prossimo a questa) con quelle indicate nelle conclusioni finali dell'elaborato peritale, dove si specifica che all'interno della proprietà
oltre al parcheggio in autobloccanti e alle scarpate erbose, ricadrebbe anche una CP_1
“porzione della viabilità de precisamente una fascia di larghezza variabile da Parte_36
1,80 mt a 2,30 mt circa nel tratto che va dai vertici del confine indicati con le lettere A e B, e da 1,40 mt a 1,50 mt circa nel tratto compreso fra i vertici B e C”. Sicché, anche nel punto più stretto viene ad essere rispettata la distanza di 5 metri (3,66 mt + 1,40 mt = 5,06 mt).
La sentenza – foriera, tra l'altro, di incertezze sul punto dell'arretramento, stante il generico ed indistinto riferimento, in dispositivo, dopo il richiamo alla linea di confine individuata dal CTU, alle “parti dell'edificio del edificate sul Parte_1 mappale 310…a distanza inferiore da quella imposta…”, benché in motivazione siano espressamente citati solo il “garage di proprietà ed il “sovrastante balcone di Pt_4 proprietà – va dunque parzialmente riformata: la linea di confine va individuata Parte_8 esattamente come sopra e, per l'effetto, l'ordine di arretramento, sino al rispetto della distanza di 5 mt da essa, deve riguardare solo le porzioni sporgenti del fabbricato A corrispondenti al garage ed al terrazzo raffigurate nella Tavola n. 9 allegata alla relazione di consulenza, catastalmente individuate al foglio 7, mappale 310, sub 38 e 12. Resta così assorbita ogni altra censura ed istanza, anche in ordine alla non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Sul V motivo di appello del + 15; sul II motivo di Parte_1 appello sul X e XII motivo di appello di e CP_5 Pt_18 Pt_19
I motivi impongono una rivisitazione della motivazione di rigetto dell'eccezione ex art. 936 c.c. (e della correlativa domanda di pagamento delle migliorie) adottata in primo grado.
L'art. 936 c.c., in materia di accessione, prevede che: “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano
d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione
o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata
pagina 25 di 39 trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione”.
Ora, va confermato che, in base agli atti, sono da escludere tanto la buona fede della quanto la mancata opposizione del rispetto alla realizzazione dei CP_5 Controparte_1 parcheggi sul terreno di sua proprietà. Sotto il primo profilo rileva il fatto che per buona fede, agli effetti della citata norma, si deve intendere il ragionevole convincimento del terzo di costruire su suolo proprio: secondo Cass. 9093/2018, “la buona fede di cui al quarto comma dell'art. 936 c.c….è rappresentata dalla convinzione del costruttore di essere proprietario del fondo su cui realizza la costruzione e richiede la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di proprietà, derivativo o originario”. Ciò è senz'altro da escludere nella fattispecie, avendo ammesso di essere stata sempre a conoscenza dell'appartenenza del terreno al CP_5
e non essendovi, d'altro canto, alcun riscontro di un accordo Controparte_1 giuridicamente valido in forza del quale la stessa potesse reputarsi autorizzata ad intervenire nell'altrui proprietà (al di là delle dedotte intese verbali raggiunte sul posto con il padre dell'amministratrice dell'epoca, come tali non vincolanti per i condomini). Dall'altro lato, il carteggio prodotto testimonia come il attore abbia manifestato opposizione alla CP_1 realizzazione dell'area parcheggio sul proprio terreno, anche tramite apposizione di paletti per interromperne l'utilizzo e per demarcare il reale confine (vedasi la corrispondenza prodotta di cui ai doc. 10 e ss. del fascicolo di parte attrice in primo grado). La circostanza – sottolineata dagli appellanti e – che le missive non risultino inviate in corso d'opera non Pt_18 Pt_19 sposta i termini del discorso (anche perché la norma non pone un preciso limite temporale alla manifestazione dell'opposizione, che, comunque, nei fatti si sarebbe palesata già con la collocazione dei paletti); inoltre non può dubitarsi che il tenore delle comunicazioni sia indicativo di una mancanza di consenso, quantomeno all'intervento di pavimentazione con autobloccante (cfr. in particolare nel doc. 16 quanto affermato dall'amministratrice del condominio: “mai ho dato il benestare alla pavimentazione, né verbalmente, né per iscritto, tantomeno ho rilasciato benestare all'utilizzo esclusivo o congiunto da parte dei condomini de “ , e nemmeno avrei potuto dal momento che non rientra tra i miei poteri di Parte_1 amministratore condominiale il diritto di poter disporre di beni comuni senza il consenso dell'assemblea”).
Semmai potrebbe rilevare il fatto che la domanda di riduzione in pristino sia stata avanzata in giudizio solo con la citazione notificata a dicembre 2009, oltre il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 936 c.c. (essendo palese dal carteggio che le opere venivano realizzate già prima del 2007). pagina 26 di 39 Ma – e su questo aspetto la motivazione della sentenza appellata deve essere corretta – a difettare nella fattispecie è la possibilità stessa di invocare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 936 c.c., che, secondo la tradizionale esegesi della norma, si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e non anche ai casi di “sconfinamento” su di esso, viceversa regolati (entro determinati limiti) dall'art. 938 c.c. (cfr. Cass. 4825/2025, 16331/2020, 23707/2014, 8748/1997, 1841/1986,
3351/1984, 3099/1974).
Nella fattispecie, ciò che si descrive e si lamenta da parte del è Controparte_1
l'esecuzione di un intervento di trasformazione dei luoghi (con riempimento del fosso esistente a confine tra le due proprietà, pavimentazione dell'area e creazione di una zona a parcheggio sul lato del attore, separata dal piazzale di questo da una scarpata CP_1 erbosa) che si svolgeva in parte in un fondo, in parte nell'altro, con “sconfinamento”, appunto, nella sua proprietà (v. le fotografie in atti).
Perciò il diritto del proprietario di chiedere la rimozione di quanto illegittimamente realizzato sul proprio terreno e la restituzione della porzione occupata trova fondamento nelle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, esclusa l'applicabilità dell'art. 936 c.c..
Ciò conduce, sia pure per altro percorso motivazionale, a confermare il rigetto delle domande ed eccezioni svolte, al riguardo, dai convenuti.
Sul VII motivo di appello del + 15; sul V motivo di Parte_1 appello di e Pt_18 Pt_19
I motivi sono infondati.
Né il titolo di acquisto della né la preesistente situazione dei luoghi possono CP_5 considerarsi significativi di una situazione di possesso uti dominus da parte della suddetta società o dei suoi danti causa.
Mancano, invero, segnali esteriori dell'esercizio di una piena ed indiscussa signoria sull'intera superficie del fosso, per la durata prescritta dalla legge.
La circostanza che vi fosse, dal lato del un muro con “recinzione” Controparte_1 non è necessariamente significativa del possesso altrui, in primis in quanto, come già ricordato, per usare le parole del CTU, tale opera, “era chiaramente stata dettata dalla conformazione del terreno a nord (presenza fosso di scolo con dislivello dell'ordine dei 4/5 metri) e quindi dalla necessità di creare un muro a retta per sostenere l'area a parcheggio
pagina 27 di 39 del medesimo, oltre che dalla conseguente necessità di proteggere con una CP_1 recinzione soprastante la caduta nel vuoto verso la scarpata del fosso di scolo”; in secondo luogo perché, comunque, il possesso della e dei suoi danti causa avrebbe dovuto CP_5 rivelarsi esteriormente con qualche genere di attività su cui nulla è stato detto o provato. La semplice descrizione della particella 310, nell'atto di acquisto da parte della come CP_5
“costituita in parte da terreni scoscesi ed…attraversata da un fosso per lo scarico delle acque”, come pure già osservato, nemmeno consente di ritenere che il fosso si trovasse effettivamente in mezzo alla particella e non lungo uno dei suoi confini;
comunque essa non dimostra l'esercizio di un possesso con le caratteristiche necessarie all'usucapione.
A ben vedere solo con le opere di riempimento e pavimentazione dell'area vi è stato (a quanto consta dagli atti) lo svolgimento di un'attività materiale sul tratto in argomento e a seguire si è concretizzata una situazione di occupazione. Difetta perciò l'indefettibile requisito temporale per il perfezionarsi dell'usucapione.
Sul VIII motivo di appello di e Pt_18 Pt_19
Il motivo è infondato.
Nell'assemblea del del 19.4.2008 (doc. 25 fascicolo di parte attrice Controparte_1 in primo grado), con all'ordine del giorno il punto relativo a “confini condominiali e abusi da parte dei costruttori del , si legge che veniva deliberata un'azione Parte_1 legale relativa a rivendicazione della proprietà e negatoria servitutis “per il rispetto della distanza legale dal fabbricato”. L'espressione, dato il contesto, non può ritenersi limitata all'accertamento della violazione delle distanze tra costruzioni ma è ben suscettibile di comprendere la tutela delle distanze dai confini, come del resto porta a ritenere anche l'intitolazione dell'ordine del giorno dell'assemblea (“confini condominiali”). Lo stesso codice civile, del resto, nel richiamare le norme integrative dei regolamenti locali (art. 873 c.c.), tratta la materia unitariamente.
Sull'eccezione di inammissibilità della domanda di rimessa in pristino per carenza di una delibera autorizzativa ad agire sollevata dagli appellanti Pt_18
e Pt_19
Va a questo punto esaminata l'eccezione, sollevata dagli appellanti nel Parte_35 contesto del X motivo di gravame, relativa alla inammissibilità della domanda attorea di rimessione in pristino per carenza di una delibera autorizzativa ad agire, non rientrando tale domanda nelle normali attribuzioni dell'amministratore di condominio ed “essendo le pagina 28 di 39 delibere condominiali che decidono la causa nel 2008, volte a agire per la sola rivendica e il rispetto delle distanze”.
In via preliminare, va osservato che la questione non è stata posta in primo grado da alcuna delle parti e non ha costituito, conseguentemente, oggetto di esame da parte del
Tribunale. La legittimazione attiva (rectius processuale) dell'amministratore di condominio è stata infatti contestata lungo il corso di svolgimento del suddetto giudizio esclusivamente rispetto all'azione di rivendica, nonché, con riguardo all'assenza di un mandato assembleare, rispetto all'azione per il rispetto delle distanze legali dal confine e a quella di risarcimento dei danni per la mancata disponibilità della porzione pavimentata con autobloccanti.
Lo stesso Tribunale in sentenza si è chiaramente riferito solo a determinati profili di possibile carenza di legittimazione: cfr. pag. 5 della decisione, che così tratta l'argomento:
“Venendo al merito della questione, va rilevato che la parte attrice ha agito in giudizio da un lato in rivendicazione di una striscia di terreno e dall'altro per verificare il rispetto delle distanze legali tra i due fabbricati. Ciò posto è sufficiente rilevare sotto il profilo attivo che il
è legittimato ad agire posto che l'azione è stata demandata a tale Controparte_1 soggetto, in persona del suo Amministratore, in virtù della previsione di cui all'art. 1131 c.c., come validamente deliberata da una assemblea condominiale del 19.04.08 poi confermata con delibera in data 8.11.08 (docc. nn. 24 e 25 parte attrice), irrilevante essendo la genericità (e l'asserita non coincidente autorizzazione nel suo oggetto con la presente domanda), peraltro formulata solo negli scritti conclusivi, posto che dal tenore della medesima è ben evincibile l'intenzione dei proprietari-condomini che compongono il condominio agente di agire per la tutela delle proprie ragioni in ordine ai fatti per cui è causa”.
Si rende perciò applicabile il principio per cui “Il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito, dal che consegue che, in tale ipotesi non è precluso al giudice del gravame di rilevare d'ufficio il difetto della legittimazione ad agire” (Cass. 6720/1996; conformi Cass. 13695/2001,
6169/2003, 13833/2010).
Ciò rende ininfluente il fatto che la questione, su cui sollecitano la decisione gli pagina 29 di 39 appellanti, non sia stata veicolata in uno specifico ed apposito motivo di appello.
Ebbene, tanto precisato, la questione è fondata.
L'amministratore del a fondamento della propria legittimazione, Controparte_1 ha richiamato in primo grado le delibere assembleari del 19.4.2008 e dell'8.11.2008 (doc. 24 e
25 del fascicolo di parte). Detto che la delibera dell'8.11.2008 riguarda solo aspetti operativi, quella del 19.4.2008 non contiene alcun accenno ad un'azione di ripristino dello stato dei luoghi (quindi volta ad ottenere l'eliminazione della pavimentazione e del riempimento del canale in modo da tornare al fosso originario), avendo l'intera discussione assembleare riguardato, così come le votazioni svolte, le sole iniziative giudiziali di rivendica e tutela delle distanze: “I condomini valutano la possibilità di realizzare una recinzione o di fare un'azione legale possessoria. I condomini all'unanimità dichiarano che non è intenzione del
vendere l'area. Dopo ampia discussione, il presidente mette ai voti e due CP_1 condomini (…) votano per fare la sola richiesta e realizzazione della recinzione;
sei condomini (…) propendono per procedere unicamente come suggerito dall'Avv. Firomini con: rivendicazione della proprietà e negatoria servitutis per il rispetto della distanza legale dal fabbricato;
la maggioranza dei condomini (…) è favorevole a fare la sola richiesta di recinzione e contemporaneamente procedere con la causa come sopra descritta. I condomini all'unanimità danno incarico all'Avvocato Firomini e all'architetto Pellerano e/o ai loro studi professionali di seguire, per quanto di loro competenza, l'azione legale come sopra deliberato e di procedere con la presentazione della domanda al . Parte_37
L'azione di rivendica, per definizione, mira all'accertamento della proprietà della cosa ed al recupero, ossia alla restituzione, della stessa da chiunque la possiede o la detiene.
La domanda di riduzione in pristino è volta invece alla eliminazione di opere che il terzo ha realizzato sulla cosa;
essa, pur essendo sempre uno strumento di tutela del diritto reale, ha un contenuto oggettivamente diverso, che, quand'anche rientrante nel concetto di risarcimento in forma specifica, non necessariamente si accompagna all'esercizio dell'azione di rivendica propriamente detta.
D'altronde la domanda in questione è stata fatta oggetto di uno specifico punto delle conclusioni della citazione originaria (3), separato rispetto a quello relativo alla rivendica (4).
Vieppiù nel caso di specie la consistenza dei lavori svolti e la peculiarità dei luoghi (fondi scoscesi siti in località di montagna su cui sorgono gli edificati, posti tra loro a distanza ravvicinata) esigeva un espresso mandato assembleare per procedere con la richiesta di un pagina 30 di 39 ordine giudiziale volto a riportare la situazione allo stato originario (fosso con dislivello di 5/6 metri), intervenendo nuovamente sul posto con opere edili per nulla trascurabili.
Posto dunque che “in tema di condominio, le azioni reali nei confronti dei singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto
o alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio condominiale, che esulino dal novero degli atti meramente conservativi, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c.”, deve constatarsi l'assenza della necessaria autorizzazione assembleare all'esercizio dell'azione.
Appurato ciò, la domanda di condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, svolta in primo grado, deve essere dichiarata inammissibile, senza possibilità di applicare il disposto dell'art. 182, II comma, c.p.c..
Difatti, tale norma non si applica quando il rilievo del vizio (in questo caso il difetto di autorizzazione) sia stato sollevato non d'ufficio ma dalla controparte, dovendo in tal caso la parte interessata attivarsi autonomamente ed immediatamente per la sanatoria dello stesso
(cfr. Cass. 29244/2021, 22564/2020, 12525/2018).
Sul VI motivo di appello del + 15; sul I motivo di Parte_1 appello di sul IX motivo di appello e CP_3 Pt_18 Pt_19
I motivi sono fondati, nei limiti che seguono.
In primo grado il ed i singoli condomini costituiti hanno indicato Parte_1 una serie di effetti dannosi suscettibili di essere prodotti dall'accoglimento delle domande attoree (di tipo ulteriore rispetto alle spese occorrenti alla mera esecuzione delle statuizioni giudiziali relative ai ripristini), in particolare riferendosi (a) alla perdita dei 18 posti auto ivi realizzati e (b) al restringimento della rampa di accesso ai propri garage, aspetti che determinerebbero una diminuzione di valore delle unità immobiliari di ciascun condomino.
L'affermazione del Tribunale secondo cui il danno sarebbe stato “genericamente allegato e rimasto privo di alcun riscontro probatorio” è condivisibile rispetto alla seconda voce indicata, perché la rampa di accesso ai garage non viene ad essere interessata dalla condanna alla restituzione, limitata alla porzione già destinata a parcheggio e non a scorrimento delle autovetture. Stesso discorso vale per l'arretramento delle parti poste a pagina 31 di 39 distanza non regolamentare dal confine. Non è stato specificato, per altro verso, quale sarebbe l'ulteriore e diverso spazio esterno utilizzato per l'accumulo della neve spalata che non sarebbe più disponibile.
Viceversa, è innegabile la sottrazione all'uso comune degli stalli di sosta conseguente all'accoglimento della domanda di rivendica, danno che non necessita di particolare prova nell'an. Trattandosi di vera e propria privazione di un bene trasferito in proprietà comune dalla ai singoli acquirenti del complesso, nemmeno è pertinente il richiamo nella CP_5 sentenza appellata al principio espresso da Cass. 24055/2008 (“l'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato in tutto o in parte del bene alienato ovvero il diritto trasferito perda le sue caratteristiche qualitative o quantitative, mentre se la privazione riguardi esclusivamente limitazioni inerenti il godimento del bene o imposizioni di oneri che lascino integra l'acquisizione patrimoniale trova applicazione l'art. 1489 cod. civ. riguardante i vizi della cosa venduta”). In quel caso, infatti, la Corte ritenne che la mancanza della facoltà d'uso della corte condominiale comune, come area destinata a posto macchina scoperto per i condomini, prevista espressamente nel trasferimento immobiliare, non potesse integrare l'azione di garanzia per evizione parziale. Nel presente caso la situazione è diversa: non si discute semplicemente della mancanza di una particolare facoltà
d'uso di un bene comune, ma proprio della perdita di detto bene, perciò si configura senz'altro l'evizione parziale, che dà diritto al risarcimento del danno nei confronti della venditrice
CP_5
Per la quantificazione del risarcimento ben può farsi riferimento alle risultanze della relazione tecnica di parte prodotta dal con la seconda memoria ex art. Parte_1
183 c.p.c. (già valorizzate dal Tribunale per la quantificazione del danno subito da condomini e , che offre una stima del valore di mercato dei posti auto, non oggetto di Pt_4 Parte_8 specifica contestazione da parte della CP_5
Il danno può liquidarsi, quindi, nella complessiva somma di € 90.000,00 (€ 5.000,00 per ciascun posto auto), che andrà corrisposta al condominio per essere ripartita tra tutti i condomini. Trattandosi di debito di valore, la cifra dovrà essere attualizzata tenendo conto della rivalutazione monetaria a partire dal 5.10.2011 (data della relazione peritale) e su di essa andranno inoltre calcolati gli interessi legali, in via di interessi compensativi, via via maturati anno per anno a partire dalla stessa data.
Altre voci di danno (alle proprietà individuali o comuni) non sono state dimostrate.
pagina 32 di 39 Sul III motivo di appello di Sul XI motivo di appello di e CP_5 Pt_18
Pt_19
I motivi sono fondati.
Il Tribunale ha accertato l'inesistenza di un diritto di servitù di scarico in favore del fondo del ed a carico di quello del non avendo Controparte_1 Parte_1 dunque il primo condominio diritto di far passare le proprie acque negli impianti che si sviluppano all'interno della proprietà del secondo (l'accoglimento della negatoria servitutis non è stato invero oggetto di motivi di gravame).
Vanno perciò rimossi gli allacci che consentono al di sfruttare le Controparte_1 condutture del Il posizionamento delle linee di scarico delle acque Parte_1 chiare e nere è ben rappresentato nel report della ditta “Autospurghi Venturi Raffaele s.r.l.” allegato all'integrazione di c.t.u..
La circostanza che alcuni tratti degli impianti si trovino all'interno della proprietà de
[...] non toglie che, in coerenza con l'accoglimento della negatoria, sia il suddetto CP_1 condominio attore, soccombente sulla domanda, a dover rimuovere, a propria cura e spese, gli allacci.
Ciò avrebbe dovuto essere affermato anche indipendentemente dalle conseguenze della riduzione in pristino accolta in primo grado dal Tribunale in favore dell'attore (cfr. quanto si legge a pag. 12 della sentenza, “l'accoglimento della domanda attorea in ordine alla proprietà dell'area costituita dal resede pavimentato in autobloccanti e il conseguente ordine di ripristino allo stato quo ante impone la rimozione anche delle tubature ivi esistenti
(e non solo della pavimentazione e dei garage che su essa insistono)”).
Si trattava infatti di comandi giudiziali da mantenere distinti.
Viceversa, il dispositivo della sentenza impugnata ha finito per essere, ancora una volta, ambiguo.
Vi si legge: “In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalle parti convenute, accerta e dichiara la inesistenza della servitù di tubazione in favore della proprietà di parte attrice ed a danno della proprietà della parte convenuta e per l'effetto ordina la rimozione dell'allaccio alle tubazioni eseguito dall'attore nei termini di cui in motivazione”. I “termini di cui in motivazione” hanno trattato, però, in modo sovrapposto i due aspetti sopra citati, in guisa da non rendere chiaro, una volta per tutte, chi fosse il pagina 33 di 39 destinatario dell'ordine e chi dovesse farsi carico, dunque, dei costi di rimozione dell'allaccio alle tubazioni (prova ne sia che le parti, appellanti e appellata, hanno discusso sul punto nel presente grado). Vedasi il passaggio della decisione in cui si legge: “posto che la parte attrice non ha chiesto il mantenimento delle tubazioni in esame, le stesse (rectius l'allaccio alle medesime posto a servizio del , in accoglimento della dianzi precisata Parte_38 domanda riconvenzionale, andranno integralmente rimosse;
rimozione che peraltro era altresì conseguenza della domanda di rivendica di parte attrice accolta nei termini di cui sopra quanto alla domanda di ripristino dalla medesima formulata”; quello ulteriore in cui, nell'escludere la fondatezza della pretesa di un indennizzo da parte del Parte_39
si afferma: “non vi è alcuna miglioria o vantaggio per il cond. Attore vittorioso
[...] sotto il profilo della azione di rivendica e di integrale rimozione di tutte le opere ivi realizzate”; ed ancora il passaggio in cui, nel disciplinare la manleva del Parte_1
e dei singoli condomini verso si afferma: “l'accoglimento…dalla domanda
[...] CP_5 attorea in ordine alla violazione delle distanze nonché in ordine alla proprietà dell'area pavimentata in autobloccanti in uno con la connessa riduzione in pristino impone che la società venditrice e costruttrice tenga indenni gli acquirenti in ordine ai costi ed alle spese che questi dovranno sostenere per l'esecuzione delle statuizioni della presente decisione, unitamente a quelli connessi all'accoglimento della domanda relativa all'actio negatoria servitutis per la separazione e l'adeguamento delle opere fognarie esistenti”.
Vi è stata poi contraddittorietà nello stesso dispositivo, in quanto al capo 4 si legge testualmente: “In accoglimento parziale della domanda di manleva formulata dal
in persona dell' e dei singoli convenuti costituiti, dichiara che la Parte_1 CP_18 in persona del l.r.p.t. dovrà tenere indenne gli stessi dalle spese ed esborsi che CP_5 questi [ossia il ed i singoli convenuti costituiti] saranno tenuti a Parte_1 sopportare per effetto dell'accoglimento delle domande attoree di cui ai punto 1, 2 e 3”. Il punto 3 è quello in cui si ordina “la rimozione dell'allaccio alle tubazioni eseguito dall'attore nei termini di cui in motivazione”. Sicché risulterebbe che le spese di rimozione dell'allaccio alle tubazioni eseguito dall'attore debbano far carico ai convenuti (pur essendo questi vittoriosi rispetto all'actio negatoria servitutis), salvo manleva verso CP_5
La decisione sul punto va dunque riformata, stabilendo in via definitiva che sarà il a dover provvedere, a sua cura e spese, a rimuovere gli allacci alla Controparte_1 fognatura realizzata dal Parte_1
pagina 34 di 39 Ne consegue, necessariamente, la modifica del capo 3 del dispositivo della sentenza di primo grado, nel senso di escludere la manleva di per tali spese. CP_5
Sul I motivo di appello incidentale del Controparte_1
L'appello incidentale svolto dal per ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno negato in primo grado non può trovare accoglimento.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo,
“il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”; il proprietario è dunque “tenuto ad allegare” e all'occorrenza provare, anche mediante presunzioni, “quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta” e “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. Sez. Un.
33645/2022).
Va per altro verso considerato che, come pure più volte affermato dalla S.C., “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass.
127/2016; nello stesso senso Cass. 20889/2016).
Ora, nel caso di specie, dalla cronistoria degli avvenimenti si desume che, prima delle trasformazioni operate nella zona, l'area rivendicata in proprietà dal Controparte_19 era costituita da un dirupo e da un fosso, con un dislivello di vari metri rispetto al piazzale del pagina 35 di 39 condominio stesso
Tale stato dei luoghi riduceva di molto le possibilità di godimento dell'area, tant'è che l'unica, concreta, utilità che l'attore assume di averne ricavato (a parte la possibilità di scaricarvi neve, del cui esercizio, però, non è stata data prova) consiste nell'utilizzo della stessa per il deflusso delle acque meteoriche e lo scarico fognario.
E tuttavia, da questo punto di vista, risulta dagli atti che il abbia comunque CP_1 beneficiato, in questi anni, dell'allaccio alle reti realizzate dalla a servizio del CP_5 costruendo complesso confinante, non subendo perciò alcuna perdita di utilità.
L'allaccio in questione, che ha consentito di mandare i reflui al depuratore comunale, fu avallato dall'amministratrice dell'epoca del come chiaramente emerge Controparte_1 dalla testimonianza della stessa, ed avvenne, ovviamente, prima del riempimento del fosso e delle ulteriori opere realizzate dalla Non risulta affatto che sia stata una soluzione CP_5
“imposta”, come mostra di voler convincere la difesa di parte appellata. Non si giustifica, perciò, la pretesa di un risarcimento del danno parametrato alle spese sostenute per l'allaccio, anche considerato, tra l'altro, il fatto che il mantenimento delle vecchie fosse biologiche avrebbe comportato, di contro, spese di manutenzione e, come precisato nell'integrazione di c.t.u., anche di adeguamento con un impianto di depurazione.
Per altro verso, il attore nemmeno ha indicato il valore locativo di mercato CP_1 dell'area e dunque non ha offerto alcun ulteriore parametro per poter pervenire – sia pure in via di ipotesi – ad una stima equitativa del danno da mancato godimento.
Va perciò confermato il rigetto della domanda.
Sul IV motivo di appello di sul VII motivo di appello di e CP_5 Pt_18
Pt_19
I capi relativi alla manleva di (cui è dedicato il IV motivo di appello di CP_5 quest'ultima) vengono modificati ex art. 336 c.p.c. nei limiti delle decisioni assunte sugli altri motivi di gravame. Il VII motivo di appello di e resta invece assorbito. Pt_18 Pt_19
Sul II motivo di appello di sul II motivo di appello incidentale del CP_3
sulla regolamentazione complessiva delle spese di lite. Controparte_1
Il motivo di appello incidentale svolto dal non merita Controparte_1 accoglimento e va confermata, anche all'esito della riforma parziale della sentenza di primo grado, la compensazione integrale delle spese di lite (da regolarsi complessivamente per i due pagina 36 di 39 gradi di giudizio) nei rapporti tra lo stesso e le altre parti.
Sussiste infatti una situazione di reciproca soccombenza che vede il suddetto vittorioso sulle domande di rivendica ed arretramento dei corpi di fabbrica posti CP_1
a distanza non regolamentare dal confine, ma soccombente sia sull'actio negatoria servitutis oggetto di domanda riconvenzionale nei suoi confronti, sia sulle varie domande risarcitorie avanzate (tanto in riferimento alla violazione delle distanze legali, quanto in riferimento all'occupazione dello spazio oggetto di rivendica), oltre che rispetto all'inammissibilità dell'azione di riduzione in pristino.
Ricorrono perciò giustificati motivi per compensare le spese di lite e per ripartire in misura uguale le spese di c.t.u. tra le suddette parti del giudizio.
Vanno invece diversamente regolate le spese di lite tra il ed i Parte_1 condomini appellanti, da un lato, e la dall'altro, in accoglimento dei motivi di appello CP_5 formulati.
Non vi è dubbio, infatti, che i primi sono risultati vittoriosi, quanto alle azioni di manleva e risarcimento danni, nei confronti della seconda. Perciò, tra dette parti non vi era (e non vi è) alcuna reciproca soccombenza. Né la compensazione delle spese può giustificarsi con l'ulteriore motivazione espressa in sentenza, ovvero con “la peculiarità della vicenda processuale e fattuale venuta all'attenzione del Tribunale”, trattandosi di argomento del tutto generico. va perciò condannata alla rifusione delle spese di lite (e di quelle di CTU che i CP_5 suddetti convenuti dovessero essere costretti a pagare).
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e, per quanto riguarda le spese del secondo grado, come altresì modificato dal D.M. 147/2022. Il valore del giudizio, relativamente alle domande di manleva e di risarcimento, va considerato compreso nello scaglione indeterminabile “alto”. Appare giustificata, peraltro, l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del tenore delle difese di incentrate, più che sulla CP_5 confutazione delle suddette domande, sull'opposizione a quelle avanzate dal Controparte_1
Relativamente alla difesa dei e dei condomini con esso costituiti
[...] Parte_1 non si ritiene di applicare la maggiorazione prevista per l'assistenza di più parti, non constando alcun aggravio della prestazione professionale in conseguenza della pluralità dei soggetti rappresentati. Pertanto:
pagina 37 di 39 1^ grado (§ 2): € 1.215,00 fase 1, € 775,00 fase 2, € 3.780,00 fase 3 ed € 2.025,00 fase 4, in tutto € 7.795,00, oltre accessori di legge, da riconoscere in favore di ciascuna delle seguenti parti: (i) il ed i condomini con esso costituiti, ivi compresa Parte_1 CP_3
che si è difesa con lo stesso patrocinio;
(ii) e
[...] Parte_18 Parte_19
2^ grado (§ 12): € 1.489,00 fase 1, € 956,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 2.552,00 fase
4, in tutto € 7.160,00, oltre accessori di legge, da riconoscere in favore di ciascuna delle seguenti parti: (i) il ed i condomini con esso costituiti;
(ii) Parte_1 CP_3 con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi Seghi e Michele Segni, dichiaratisi antistatari;
(iii)
e Parte_18 Parte_19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 04/01/2021:
a) previa determinazione del confine esistente tra le proprietà facenti parte rispettivamente del e del (mappali 310 e 32 del Parte_1 Controparte_1 foglio 7 del catasto del Comune di Abetone) nel limite della pavimentazione in blocchetti autobloccanti in calcestruzzo lato I ossia in corrispondenza del punto di separazione Pt_1 tra detta pavimentazione e la restante superficie asfaltata destinata a rampa di accesso ai garage del (linea tracciata nella Tavola n. 9 allegata alla relazione di Parte_1
c.t.u. e ivi denominata in legenda “limite autobloccanti”), condanna i convenuti, in solido tra loro, alla demolizione, con arretramento sino al rispetto della distanza di 5 mt dal suddetto confine, delle porzioni del fabbricato A del corrispondenti al garage ed Parte_1 al terrazzo catastalmente individuati al foglio 7, mappale 310, sub 38 e 12;
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna dei convenuti alla riduzione in pristino della porzione di terreno occupata;
c) accerta e dichiara l'inesistenza della servitù di scarico in favore della proprietà del ed a danno della proprietà del e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 ordina al la rimozione, a sua cura e spese, dell'allaccio alle tubazioni Controparte_1 eseguito;
c) dichiara che in persona del legale rappresentante p.t., dovrà tenere CP_5
pagina 38 di 39 indenne il ed i singoli convenuti costituiti in primo grado dalle spese Parte_1 ed esborsi che questi saranno tenuti a sopportare per effetto di quanto disposto al capo a) della presente decisione;
condanna, altresì, la medesima società al pagamento in favore del della somma di € 90.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1 specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra il e le altre Controparte_1 parti del giudizio;
f) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso delle CP_5 spese di lite relative alle domande di manleva e risarcimento danni, che liquida: 1) per il 1^ grado in € 7.795,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, in favore di ciascuna delle seguenti parti: (i) il ed i condomini con esso costituiti;
Parte_1
(ii) e 2) per il 2^ grado in € 7.160,00, a titolo di compensi Parte_18 Parte_19 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, in favore di ciascuna delle seguenti parti: (i) il ed i condomini con esso costituiti;
(ii) con distrazione in Parte_1 CP_3 favore degli Avv.ti Luigi Seghi e Michele Segni, dichiaratisi antistatari;
(iii) e Parte_18
Parte_19
f) pone le spese di c.t.u. a carico della parte attrice in primo grado per il 50% e a carico delle parti convenute in primo grado per il residuo 50%, dichiarando tenuta a CP_5 rifondere agli altri convenuti le spese eventualmente pagate.
Firenze, camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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