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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 10.03.2025 nella causa n. di R.G. 8528 del 2024.
Per l'opponente è presente l'Avv. Andrea Falivene per delega dell'Avv. Christian Guerrero, che conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite. Per la prefettura è presente il procuratore dello Stato , che insiste per il rigetto del ricorso e per la conferma Controparte_1 dell'ingiunzione. Alle 10.22, il Giudice si ritira in camera di consiglio e gli avvocati si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 8528/24, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione amministrativa introdotta con ricorso depositato in data 19.04.2024
DA
cod. fiscale , nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Pietro Colletta n. 116, presso lo studio dell'Avv.
Christian Guerrero
(Avv. Christian Guerrero)
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Prefetto Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, in Napoli, via A. Diaz n. 11, domicilia ex lege
(Avvocatura dello Stato)
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia prot. n.
15162/2019/ILL.DEP./Area III Ter, emessa in data 12.03.2024, ai sensi del d.lgs. n. 8 del
15/01/2016, e notificata in data 21.03.2024, con cui la prefettura di Napoli ha irrogato a la sanzione amministrativa di € 6.000,00, oltre € 10,45 per spese di notifica, Parte_1 per la violazione dell'art. 527 cod. pen..
Alla base della sanzione vi sono gli accertamenti compiuti dai Carabinieri della Stazione di
Napoli - Borgoloreto (ex Stazione Carabinieri Napoli - Arenaccia), i quali in data 26.06.2011, alle ore 00:30 circa, in Napoli, alla via Brin, angolo traversa Brin, sorpresero il nel mentre Pt_1 consumava sesso orale con il sig. , all'interno dell'autovettura Alfa Romeo Mito Controparte_3 targata DX770XN.
A seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9998/2017, resa in data 05.10.2017, di
1 assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, il giudice penale ha disposto la trasmissione degli atti alla competente autorità prefettizia secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 15/01/2016 e da tale momento è partito l'iter per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui si discute.
§ 2. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito: - la prescrizione quinquennale dell'illecito contestato;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, posto che non era stato rispettato il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti processuali, entro cui doveva avvenire la comunicazione degli estremi della violazione all'interessato; -
l'assenza della condotta materiale, atteso che il veicolo “era dotato di misure idonee ad impedire in modo assoluto”, che si potesse vedere all'interno dell'abitacolo, e che la stradina ove aveva parcheggiato era scarsamente illuminata;
– l'impossibilità di comprendere la sanzione irrogata, poiché l'ordinanza riportava nel corpo dell'atto l'importo di € 6.000,00 e nel dispositivo quello di
€ 10.000,00; - la non conformità all'originale della documentazione esibita. Ciò dedotto, ha concluso per la declaratoria di nullità e/o di annullabilità e/o di inefficacia dell'ingiunzione impugnata.
La prefettura di Napoli si è costituita, replicando alle difese della controparte ed evidenziando, quanto all'entità della sanzione applicata, che alla voce “ORDINA” era stata indicata la sanzione di € 6.000,00, che l'ingiunzione aveva ad oggetto il complessivo importo di € 6.010,45, quale somma della sanzione e delle spese di notifica, e che “solo per mero errore materiale in sede di precisazione disgiunta delle due somme da corrispondere”, era stato indicato l'importo di €
10.000,00, ma dalla complessiva lettura dell'atto era inequivocabile che la somma fissata quale sanzione ammontava a € 6.000,00, oltre spese di notifica pari a € 10,45.
§ 3. L'opposizione è infondata.
In tema di depenalizzazione dei reati in illeciti amministrativi si è posta la questione della decorrenza della prescrizione. In particolare, ci si è chiesti se la prescrizione decorra dal momento in cui è stato commesso il fatto oppure dal momento (successivo) in cui gli atti, a seguito della depenalizzazione, sono trasmessi alla P.A. competente ad irrogare la sanzione.
Secondo la Corte di Cassazione, è valida la seconda tesi, in forza del principio generale enunziato dall'art. 2935 cod. civ. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
tale norma si applica anche al diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, il cui esercizio è possibile solo dopo la trasmissione degli atti
(Cass., sez. VI, n. 19897 del 27/07/2018; Cass., sez. I, n. 19529 del 19/12/2003).
Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di fatto già sanzionato penalmente e successivamente depenalizzato, la prescrizione non decorre dal compimento dell'illecito, ma dal momento in cui la sentenza di assoluzione “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” è stata trasmessa all'autorità amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n.
8 del 15/01/2016. Poiché la sentenza è pervenuta alla Prefettura in data 09.05.2019 (vedi timbro di accettazione, doc. 1 resistente), al momento della notificazione dell'ordinanza ingiunzione
2 (21.03.2024) non era ancora trascorso il quinquennio previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del
1981.
Il primo motivo è dunque infondato.
§ 4. Quanto al mancato rispetto del termine di 90 giorni entro cui l'Autorità amministrativa deve effettuare la contestazione della violazione, va evidenziato che in base ai commi 1 e 4 dell'art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, il suddetto termine decorre dalla ricezione “degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi”. Tuttavia, occorre distinguere tra il caso in cui, al momento della depenalizzazione, si è ancora nella fase delle indagini preliminari da quello in cui vi è già stato esercizio dell'azione penale. Nel primo caso, disciplinato dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, “la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero”; nel secondo caso, disciplinato dal comma 3, della suddetta disposizione, “il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1”.
Nella presente fattispecie, poiché l'azione penale era già stata esercitata, il termine per la contestazione dell'illecito ha cominciato a decorrere dal momento in cui la sentenza di assoluzione è pervenuta alla . Come in precedenza evidenziato, la sentenza n. CP_2
9998/2017 è stata recapitata alla Prefettura in data 09.05.2019, a seguito di trasmissione degli atti disposta in data 17.04.2019, sicché la contestazione dell'illecito in data 27.05.2019 è avvenuta nel rispetto del termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti del procedimento penale
(cfr. doc. 1, allegato 3, resistente).
§ 5. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, in quanto nell'annotazione di P.G. del
26.06.2011 è descritta una condotta rientrante nella previsione dell'art. 527, comma 1, cod. pen. (cfr. doc. 1, allegato 5, resistente).
Per quanto riguarda la natura del fatto è indubbio che esso appartenga o abbia un contenuto relativo alla sfera sessuale, d'altronde la descrizione dettagliata riportata nell'annotazione non è stata smentita né negata dal ricorrente, che invece ha contestato la visibilità del rapporto sessuale dall'esterno dell'autovettura. Ebbene, con riferimento ai concetti di “luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico”, la giurisprudenza ha ritenuto che sia sufficiente la possibilità, anche potenziale, che qualcun altro si accorga dell'atto osceno, mentre è irrilevante il fatto che la condotta sia avvenuta in ora tarda oppure in campagna o in zona appartata o all'interno di un'autovettura. Infatti, il reato di “atti osceni” è sempre stato inteso come reato di pericolo che esige una valutazione ex ante della visibilità degli atti posti in essere, in relazione al luogo ed all'ora in cui viene compiuta la condotta antigiuridica (Cass. pen., sez. VI, n. 44214 del
24/10/2012; Cass. pen., sez. III, 17/10/2012, n. 16456; Cass. pen., sez. III, n. 20279 del
01/04/2008). Visibilità che nel caso in esame è confermata dall'annotazione di P.G. laddove si precisa che il fatto si è verificato in “zona ad alto tasso delinquenziale, zona frequentata da persone transessuali, dedite all'adescamento dei passanti e al consumo di rapporti sessuali a pagamento su pubblica via, zona ben illuminata, e molto trafficata dalle autovetture e dai pedoni
3 poiché in prossimità vi è un capolinea dei bus dell'ANM” (cfr. doc. 1, allegato 5, resistente).
Inoltre, non risulta che il Cortese adottò particolari accorgimenti per non essere visto né in ricorso vengono specificate quali sarebbero le misure di cui era dotata l'autovettura “idonee ed impedire in modo assoluto che gli altri potessero vedere le scene interne”. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, nell'annotazione di P.G. è indicata l'ora (00.30 circa) in cui avvenne il fatto.
§ 6. In merito alla sanzione inflitta, dalla complessiva lettura dell'ingiunzione emerge che l'importo ingiunto è pari a € 6.000,00 e che l'indicazione di € 10.000,00 è il frutto in un mero errore materiale.
Peraltro, la sanzione in concreto applicata è adeguata all'illecito, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, trattandosi di importo di poco superiore al minimo edittale.
§ 7. Infine, con l'ultimo motivo di ricorso il Cortese contesta genericamente la conformità all'originale della documentazione esibita in copia.
La censura in esame può essere superata con il richiamo dell'orientamento giurisprudenziale consolidato a mente del quale il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. deve avvenire, a pena di inefficacia, “mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass., sez.
V, n. 16557 del 20/06/2019; in senso conforme Cass., sez. III, n. n. 40750 del 20/12/2021).
Orbene, il disconoscimento operato dal Cortese, proprio perché generico e non circostanziato, non è idoneo a privare di efficacia probatoria la documentazione ex adverso prodotta.
In conclusione, sulla base delle suesposte motivazioni, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto) e del valore della controversia (€ 6.010,45)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della liquidate in Controparte_2 complessivi € 2.540,00 per compenso del difensore (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisoria), oltre il rimborso delle spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 10.03.2025 Il Giudice
4
Per l'opponente è presente l'Avv. Andrea Falivene per delega dell'Avv. Christian Guerrero, che conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite. Per la prefettura è presente il procuratore dello Stato , che insiste per il rigetto del ricorso e per la conferma Controparte_1 dell'ingiunzione. Alle 10.22, il Giudice si ritira in camera di consiglio e gli avvocati si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 8528/24, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione amministrativa introdotta con ricorso depositato in data 19.04.2024
DA
cod. fiscale , nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Pietro Colletta n. 116, presso lo studio dell'Avv.
Christian Guerrero
(Avv. Christian Guerrero)
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Prefetto Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, in Napoli, via A. Diaz n. 11, domicilia ex lege
(Avvocatura dello Stato)
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza prefettizia prot. n.
15162/2019/ILL.DEP./Area III Ter, emessa in data 12.03.2024, ai sensi del d.lgs. n. 8 del
15/01/2016, e notificata in data 21.03.2024, con cui la prefettura di Napoli ha irrogato a la sanzione amministrativa di € 6.000,00, oltre € 10,45 per spese di notifica, Parte_1 per la violazione dell'art. 527 cod. pen..
Alla base della sanzione vi sono gli accertamenti compiuti dai Carabinieri della Stazione di
Napoli - Borgoloreto (ex Stazione Carabinieri Napoli - Arenaccia), i quali in data 26.06.2011, alle ore 00:30 circa, in Napoli, alla via Brin, angolo traversa Brin, sorpresero il nel mentre Pt_1 consumava sesso orale con il sig. , all'interno dell'autovettura Alfa Romeo Mito Controparte_3 targata DX770XN.
A seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 9998/2017, resa in data 05.10.2017, di
1 assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, il giudice penale ha disposto la trasmissione degli atti alla competente autorità prefettizia secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 15/01/2016 e da tale momento è partito l'iter per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui si discute.
§ 2. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito: - la prescrizione quinquennale dell'illecito contestato;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, posto che non era stato rispettato il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti processuali, entro cui doveva avvenire la comunicazione degli estremi della violazione all'interessato; -
l'assenza della condotta materiale, atteso che il veicolo “era dotato di misure idonee ad impedire in modo assoluto”, che si potesse vedere all'interno dell'abitacolo, e che la stradina ove aveva parcheggiato era scarsamente illuminata;
– l'impossibilità di comprendere la sanzione irrogata, poiché l'ordinanza riportava nel corpo dell'atto l'importo di € 6.000,00 e nel dispositivo quello di
€ 10.000,00; - la non conformità all'originale della documentazione esibita. Ciò dedotto, ha concluso per la declaratoria di nullità e/o di annullabilità e/o di inefficacia dell'ingiunzione impugnata.
La prefettura di Napoli si è costituita, replicando alle difese della controparte ed evidenziando, quanto all'entità della sanzione applicata, che alla voce “ORDINA” era stata indicata la sanzione di € 6.000,00, che l'ingiunzione aveva ad oggetto il complessivo importo di € 6.010,45, quale somma della sanzione e delle spese di notifica, e che “solo per mero errore materiale in sede di precisazione disgiunta delle due somme da corrispondere”, era stato indicato l'importo di €
10.000,00, ma dalla complessiva lettura dell'atto era inequivocabile che la somma fissata quale sanzione ammontava a € 6.000,00, oltre spese di notifica pari a € 10,45.
§ 3. L'opposizione è infondata.
In tema di depenalizzazione dei reati in illeciti amministrativi si è posta la questione della decorrenza della prescrizione. In particolare, ci si è chiesti se la prescrizione decorra dal momento in cui è stato commesso il fatto oppure dal momento (successivo) in cui gli atti, a seguito della depenalizzazione, sono trasmessi alla P.A. competente ad irrogare la sanzione.
Secondo la Corte di Cassazione, è valida la seconda tesi, in forza del principio generale enunziato dall'art. 2935 cod. civ. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
tale norma si applica anche al diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, il cui esercizio è possibile solo dopo la trasmissione degli atti
(Cass., sez. VI, n. 19897 del 27/07/2018; Cass., sez. I, n. 19529 del 19/12/2003).
Pertanto, nel caso in esame, trattandosi di fatto già sanzionato penalmente e successivamente depenalizzato, la prescrizione non decorre dal compimento dell'illecito, ma dal momento in cui la sentenza di assoluzione “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” è stata trasmessa all'autorità amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n.
8 del 15/01/2016. Poiché la sentenza è pervenuta alla Prefettura in data 09.05.2019 (vedi timbro di accettazione, doc. 1 resistente), al momento della notificazione dell'ordinanza ingiunzione
2 (21.03.2024) non era ancora trascorso il quinquennio previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del
1981.
Il primo motivo è dunque infondato.
§ 4. Quanto al mancato rispetto del termine di 90 giorni entro cui l'Autorità amministrativa deve effettuare la contestazione della violazione, va evidenziato che in base ai commi 1 e 4 dell'art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, il suddetto termine decorre dalla ricezione “degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi”. Tuttavia, occorre distinguere tra il caso in cui, al momento della depenalizzazione, si è ancora nella fase delle indagini preliminari da quello in cui vi è già stato esercizio dell'azione penale. Nel primo caso, disciplinato dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, “la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero”; nel secondo caso, disciplinato dal comma 3, della suddetta disposizione, “il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1”.
Nella presente fattispecie, poiché l'azione penale era già stata esercitata, il termine per la contestazione dell'illecito ha cominciato a decorrere dal momento in cui la sentenza di assoluzione è pervenuta alla . Come in precedenza evidenziato, la sentenza n. CP_2
9998/2017 è stata recapitata alla Prefettura in data 09.05.2019, a seguito di trasmissione degli atti disposta in data 17.04.2019, sicché la contestazione dell'illecito in data 27.05.2019 è avvenuta nel rispetto del termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti del procedimento penale
(cfr. doc. 1, allegato 3, resistente).
§ 5. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, in quanto nell'annotazione di P.G. del
26.06.2011 è descritta una condotta rientrante nella previsione dell'art. 527, comma 1, cod. pen. (cfr. doc. 1, allegato 5, resistente).
Per quanto riguarda la natura del fatto è indubbio che esso appartenga o abbia un contenuto relativo alla sfera sessuale, d'altronde la descrizione dettagliata riportata nell'annotazione non è stata smentita né negata dal ricorrente, che invece ha contestato la visibilità del rapporto sessuale dall'esterno dell'autovettura. Ebbene, con riferimento ai concetti di “luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico”, la giurisprudenza ha ritenuto che sia sufficiente la possibilità, anche potenziale, che qualcun altro si accorga dell'atto osceno, mentre è irrilevante il fatto che la condotta sia avvenuta in ora tarda oppure in campagna o in zona appartata o all'interno di un'autovettura. Infatti, il reato di “atti osceni” è sempre stato inteso come reato di pericolo che esige una valutazione ex ante della visibilità degli atti posti in essere, in relazione al luogo ed all'ora in cui viene compiuta la condotta antigiuridica (Cass. pen., sez. VI, n. 44214 del
24/10/2012; Cass. pen., sez. III, 17/10/2012, n. 16456; Cass. pen., sez. III, n. 20279 del
01/04/2008). Visibilità che nel caso in esame è confermata dall'annotazione di P.G. laddove si precisa che il fatto si è verificato in “zona ad alto tasso delinquenziale, zona frequentata da persone transessuali, dedite all'adescamento dei passanti e al consumo di rapporti sessuali a pagamento su pubblica via, zona ben illuminata, e molto trafficata dalle autovetture e dai pedoni
3 poiché in prossimità vi è un capolinea dei bus dell'ANM” (cfr. doc. 1, allegato 5, resistente).
Inoltre, non risulta che il Cortese adottò particolari accorgimenti per non essere visto né in ricorso vengono specificate quali sarebbero le misure di cui era dotata l'autovettura “idonee ed impedire in modo assoluto che gli altri potessero vedere le scene interne”. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, nell'annotazione di P.G. è indicata l'ora (00.30 circa) in cui avvenne il fatto.
§ 6. In merito alla sanzione inflitta, dalla complessiva lettura dell'ingiunzione emerge che l'importo ingiunto è pari a € 6.000,00 e che l'indicazione di € 10.000,00 è il frutto in un mero errore materiale.
Peraltro, la sanzione in concreto applicata è adeguata all'illecito, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, trattandosi di importo di poco superiore al minimo edittale.
§ 7. Infine, con l'ultimo motivo di ricorso il Cortese contesta genericamente la conformità all'originale della documentazione esibita in copia.
La censura in esame può essere superata con il richiamo dell'orientamento giurisprudenziale consolidato a mente del quale il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. deve avvenire, a pena di inefficacia, “mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass., sez.
V, n. 16557 del 20/06/2019; in senso conforme Cass., sez. III, n. n. 40750 del 20/12/2021).
Orbene, il disconoscimento operato dal Cortese, proprio perché generico e non circostanziato, non è idoneo a privare di efficacia probatoria la documentazione ex adverso prodotta.
In conclusione, sulla base delle suesposte motivazioni, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto) e del valore della controversia (€ 6.010,45)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della liquidate in Controparte_2 complessivi € 2.540,00 per compenso del difensore (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisoria), oltre il rimborso delle spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 10.03.2025 Il Giudice
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