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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/10/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 426/2023
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 28 ottobre 2025 PROC. N. 426/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 28 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di , entrambe C.F._2 Parte_3 rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dall'Avv. Franco Focareta e dall'Avv.
ME IO giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Bologna, alla via A. Zamboni, n. 7. ricorrenti contro
Controparte_1 persona del Direttore Centrale Rapporto Assicurativo difeso e
[...] rappresentato dall'Avv. Ersilia Di Tillo,) come da procura generale alle liti a rogito del Notaio in Roma, rep. n. 87662 del 4 ottobre 2017, registrata a Roma il 6 ottobre 2017 al n. Per_1
27512 serie 1T, con la quale è elettivamente domiciliato in Termoli alla via Kennedy, 1, presso CP_ la sede resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e proponevano ricorso domandando di “accertare Parte_1 Parte_2
e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata dal sig. presso lo Parte_3 stabilimento di sito in Guglionesi (CB), alla via Contrada Perazzeto n. 1 è CP_2 conseguita la malattia professionale mortale denunciata (Leucemia mieloide acuta) e tabellata (punto 32 dell'Allegato 4 al TU 1124/1965), meritevole di tutela assicurativa per un danno biologico (menomazione permanente dell'integrità psico-fisica) nella misura del 100% (stante il decesso conseguito alla malattia) e una inabilità temporanea assoluta di 178 giorni o – in subordine, e salvo gravame –nella diversa misura accertanda, previa occorrendo C.T.U., e per l'effetto,– condannare l' a corrispondere alle CP_1 ricorrenti, a titolo ereditario, le conseguenti prestazioni economiche ex Dlgs.38/2000 dovute al sig. per i titoli tutti sopra indicati, con gli arretrati, gli interessi Parte_3 legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo;
– condannare l' a corrispondere alla signora , in qualità di CP_1 Parte_1 coniuge del compianto sig. : – la rendita riconosciuta dall'art. 85 DPR Parte_3
1124/1965 al coniuge superstite, dalla data del decesso del sig. e sino alla di lei Pt_3 morte, maggiorata di interessi e rivalutazione sui ratei maturati;
– l'assegno una tantum nonché l'assegno funerario ex art. 66 DPR 1124/1965” CP_ Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente l'inammissibilità della prima domanda (di cui denunciava anche la genericità), in quanto l'unica prestazione erogabile, sussistendone i presupposti di legge (però negati dall'ente), sarebbe stata la rendita a CP_ superstiti di cui all'art. 85 del T.U In ogni caso, resisteva nel merito alla domanda, chiedendone il rigetto.
2. Alla prima udienza il Giudice invitava le parti ricorrenti a meglio precisare la domanda, specificando a quali prestazioni o benefici di legge esse intendessero accedere.
Nella memoria successivamente depositata le ricorrenti dichiaravano che “le signore e chiedono jure hereditario, previo accertamento della origine Pt_1 Pt_3 professionale della malattia che ha portato il congiunto al decesso, la liquidazione delle prestazioni assicurative (indennità giornaliera da inabilità temporanea assoluta ex art. 66, CP_ prima comma, n. 1 del T.U. e la rendita da danno biologico permanente, ivi inclusa l'erogazione dell'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle menomazioni dell'integrità psicofisica pari o superiore al 16%, ex art. 13, comma 2, lett.
a) e b), D.lgs. 38/2000) (già) maturate dal de cuius (e illegittimamente non Parte_3 erogate dall' ), dalla data della manifestazione della malattia (coincidente col primo CP_1 giorno di astensione dal lavoro 25.10.2018) sino alla data del decesso (15.10.2019), maggiorate di interessi e rivalutazioni dal dì del dovuto sino al saldo. Non avendo il de cuis fatto testamento, l'indennizzo dovrà essere ripartito tra la moglie e la figlia in misura del 50% a ciascuna (come previsto dall'art. 581 c.c.).
La signora chiede jure proprio: Pt_1
• previo accertamento della origine professionale della malattia che ha portato il congiunto al decesso, la condanna dell' a corrispondere, con decorrenza dal giorno CP_1 successivo a quello della morte del sig. , 16.10.2019, (art. 105 del DPR n. Parte_3
1124/1965), l'indennizzo ai superstiti (coniuge) ex art. 85 T.U. con interessi e rivalutazione sui ratei maturati dal dì del dovuto sino al saldo;
• ex art. 85, u.c., T.U., l'assegno funerario (“assegno una tantum di euro 10.000 al coniuge superstite”);
– la signora chiede jure proprio: Pt_3
• l'accertamento della origine professionale della malattia che ha portato il congiunto al decesso (al fine di presentare – una volta ottenuta la sentenza accertativa – domanda amministrativa all' per il conseguimento della rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. CP_1
CP_ in qualità di figlia a carico del compianto e studente)”. Pt_3 CP_ Nelle note successivamente depositate l' insisteva sulla inammissibilità della prima domanda (trattandosi di prestazioni non rivendicabili iure hereditario) e ribadiva l'infondatezza della seconda per assenza di nesso causale tra malattia/decesso e attività lavorativa.
Il Giudice disponeva, quindi, CTU medico-legale al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra il decesso del de cuius e la professione esercitata, nonché Parte_3
– in caso di esito positivo – la percentuale di danno biologico riportato e la durata di inabilità temporanea.
Successivamente al deposito della relazione peritale, le ricorrenti ne eccepivano la nullità per irregolarità nella comunicazione della bozza da parte del consulente, ma in realtà – appurato il rispetto della procedura di invio di quest'ultima, con conseguente assenza del vulnus difensivo denunciato – il Giudice disponeva procedersi oltre, con conseguente discussione finale del giudizio.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
4. Dirimente ai fini della decisione è l'accertata assenza di nesso causale certo ed univoco tra il decesso di e la professione esercitata. Pt_3
Il CTU ha, infatti, affermato che “Relativamente all'esposizione a benzene da parte del Sig.
nel reparto mescole, veniva specificato che le dosi di microparticelle da Parte_3 utilizzare per le varie mescole erano già confezionate nelle dosi necessarie e venivano prelevati in bustine preconfezionate già disponibili all'approvvigionamento e posizionate su nastro trasportatore, riscaldata all'interno di un ciclo chiuso, mentre altre dosi venivano preparate direttamente dagli operai, che confezionavano dei sacchetti di minori dimensioni, asportando, di volta in volta, la quantità necessaria per la mescola.
Nel caso di specie, l'esposizione al benzene (peraltro, presente nell'aria per eventi naturali, gas di scarico dei veicoli a motore alimentati a benzina) può essere considerata alla stregua di un rischio generico e, soprattutto, non univoco nel determinismo di una patologia onco- ematologica.
Nella etiopatogenesi della leucemia mieloide acuta, l'esposizione a benzene, non è l'unica condizione determinante lo sviluppo di una patologia neoplastica.
Infatti, in letteratura sono descritti come fattori causali, anche l'esposizione ad alti livelli di radiazioni ionizzanti, il fumo di sigaretta;
casi di leucemia in ambito familiare.
La genesi della patologia onco-ematologica presentata dal Sig. è esente da Parte_3 aspetti di univocità, per il quale non è possibile descrivere un nesso causale assoluto tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata.
Né, d'altro canto, vi è menzione di attivazione, nell'azienda in oggetto, della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 229 del D.l.vo n. 81/08, né tantomeno veniva istituito il registro ai senso dell'art. 236 della suddetta normativa.
In conclusione, secondo i baremes medico-legali, l'exitus del Sig. , dovuta a Parte_3 leucemia mieloide acuta di tipo monoblastico, non è univocamente attribuibile all'esposizione professionale”.
Il Tribunale fa proprie tali deduzioni, scevre da vizi o errori logico-giuridici.
In assenza, dunque, di univocità causale tra la malattia e l'exitus di – da un lato – e la Pt_3 professione da questi svolta – dall'altro lato – sono rigettate sia la domanda di cui all'art. 85 CP_ DPR 1124/1965, sia quella concernente alle prestazioni assicurative rivendicate iure hereditario.
5. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi secondo il D.M. n. 147/2022, tenendo conto della domanda di valore indeterminabile e complessità non elevata.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso. CP_
2. Condanna e a pagare in favore dell' in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, che liquida in euro 9.273,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3. Pone definitivamente a carico delle parti ricorrenti le spese di CTU, già liquidate con decreto del 14.10.2025.
Larino, 28.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 28 ottobre 2025 PROC. N. 426/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 28 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di , entrambe C.F._2 Parte_3 rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dall'Avv. Franco Focareta e dall'Avv.
ME IO giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Bologna, alla via A. Zamboni, n. 7. ricorrenti contro
Controparte_1 persona del Direttore Centrale Rapporto Assicurativo difeso e
[...] rappresentato dall'Avv. Ersilia Di Tillo,) come da procura generale alle liti a rogito del Notaio in Roma, rep. n. 87662 del 4 ottobre 2017, registrata a Roma il 6 ottobre 2017 al n. Per_1
27512 serie 1T, con la quale è elettivamente domiciliato in Termoli alla via Kennedy, 1, presso CP_ la sede resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e proponevano ricorso domandando di “accertare Parte_1 Parte_2
e dichiarare che dall'attività lavorativa espletata dal sig. presso lo Parte_3 stabilimento di sito in Guglionesi (CB), alla via Contrada Perazzeto n. 1 è CP_2 conseguita la malattia professionale mortale denunciata (Leucemia mieloide acuta) e tabellata (punto 32 dell'Allegato 4 al TU 1124/1965), meritevole di tutela assicurativa per un danno biologico (menomazione permanente dell'integrità psico-fisica) nella misura del 100% (stante il decesso conseguito alla malattia) e una inabilità temporanea assoluta di 178 giorni o – in subordine, e salvo gravame –nella diversa misura accertanda, previa occorrendo C.T.U., e per l'effetto,– condannare l' a corrispondere alle CP_1 ricorrenti, a titolo ereditario, le conseguenti prestazioni economiche ex Dlgs.38/2000 dovute al sig. per i titoli tutti sopra indicati, con gli arretrati, gli interessi Parte_3 legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo;
– condannare l' a corrispondere alla signora , in qualità di CP_1 Parte_1 coniuge del compianto sig. : – la rendita riconosciuta dall'art. 85 DPR Parte_3
1124/1965 al coniuge superstite, dalla data del decesso del sig. e sino alla di lei Pt_3 morte, maggiorata di interessi e rivalutazione sui ratei maturati;
– l'assegno una tantum nonché l'assegno funerario ex art. 66 DPR 1124/1965” CP_ Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente l'inammissibilità della prima domanda (di cui denunciava anche la genericità), in quanto l'unica prestazione erogabile, sussistendone i presupposti di legge (però negati dall'ente), sarebbe stata la rendita a CP_ superstiti di cui all'art. 85 del T.U In ogni caso, resisteva nel merito alla domanda, chiedendone il rigetto.
2. Alla prima udienza il Giudice invitava le parti ricorrenti a meglio precisare la domanda, specificando a quali prestazioni o benefici di legge esse intendessero accedere.
Nella memoria successivamente depositata le ricorrenti dichiaravano che “le signore e chiedono jure hereditario, previo accertamento della origine Pt_1 Pt_3 professionale della malattia che ha portato il congiunto al decesso, la liquidazione delle prestazioni assicurative (indennità giornaliera da inabilità temporanea assoluta ex art. 66, CP_ prima comma, n. 1 del T.U. e la rendita da danno biologico permanente, ivi inclusa l'erogazione dell'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle menomazioni dell'integrità psicofisica pari o superiore al 16%, ex art. 13, comma 2, lett.
a) e b), D.lgs. 38/2000) (già) maturate dal de cuius (e illegittimamente non Parte_3 erogate dall' ), dalla data della manifestazione della malattia (coincidente col primo CP_1 giorno di astensione dal lavoro 25.10.2018) sino alla data del decesso (15.10.2019), maggiorate di interessi e rivalutazioni dal dì del dovuto sino al saldo. Non avendo il de cuis fatto testamento, l'indennizzo dovrà essere ripartito tra la moglie e la figlia in misura del 50% a ciascuna (come previsto dall'art. 581 c.c.).
La signora chiede jure proprio: Pt_1
• previo accertamento della origine professionale della malattia che ha portato il congiunto al decesso, la condanna dell' a corrispondere, con decorrenza dal giorno CP_1 successivo a quello della morte del sig. , 16.10.2019, (art. 105 del DPR n. Parte_3
1124/1965), l'indennizzo ai superstiti (coniuge) ex art. 85 T.U. con interessi e rivalutazione sui ratei maturati dal dì del dovuto sino al saldo;
• ex art. 85, u.c., T.U., l'assegno funerario (“assegno una tantum di euro 10.000 al coniuge superstite”);
– la signora chiede jure proprio: Pt_3
• l'accertamento della origine professionale della malattia che ha portato il congiunto al decesso (al fine di presentare – una volta ottenuta la sentenza accertativa – domanda amministrativa all' per il conseguimento della rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. CP_1
CP_ in qualità di figlia a carico del compianto e studente)”. Pt_3 CP_ Nelle note successivamente depositate l' insisteva sulla inammissibilità della prima domanda (trattandosi di prestazioni non rivendicabili iure hereditario) e ribadiva l'infondatezza della seconda per assenza di nesso causale tra malattia/decesso e attività lavorativa.
Il Giudice disponeva, quindi, CTU medico-legale al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra il decesso del de cuius e la professione esercitata, nonché Parte_3
– in caso di esito positivo – la percentuale di danno biologico riportato e la durata di inabilità temporanea.
Successivamente al deposito della relazione peritale, le ricorrenti ne eccepivano la nullità per irregolarità nella comunicazione della bozza da parte del consulente, ma in realtà – appurato il rispetto della procedura di invio di quest'ultima, con conseguente assenza del vulnus difensivo denunciato – il Giudice disponeva procedersi oltre, con conseguente discussione finale del giudizio.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
4. Dirimente ai fini della decisione è l'accertata assenza di nesso causale certo ed univoco tra il decesso di e la professione esercitata. Pt_3
Il CTU ha, infatti, affermato che “Relativamente all'esposizione a benzene da parte del Sig.
nel reparto mescole, veniva specificato che le dosi di microparticelle da Parte_3 utilizzare per le varie mescole erano già confezionate nelle dosi necessarie e venivano prelevati in bustine preconfezionate già disponibili all'approvvigionamento e posizionate su nastro trasportatore, riscaldata all'interno di un ciclo chiuso, mentre altre dosi venivano preparate direttamente dagli operai, che confezionavano dei sacchetti di minori dimensioni, asportando, di volta in volta, la quantità necessaria per la mescola.
Nel caso di specie, l'esposizione al benzene (peraltro, presente nell'aria per eventi naturali, gas di scarico dei veicoli a motore alimentati a benzina) può essere considerata alla stregua di un rischio generico e, soprattutto, non univoco nel determinismo di una patologia onco- ematologica.
Nella etiopatogenesi della leucemia mieloide acuta, l'esposizione a benzene, non è l'unica condizione determinante lo sviluppo di una patologia neoplastica.
Infatti, in letteratura sono descritti come fattori causali, anche l'esposizione ad alti livelli di radiazioni ionizzanti, il fumo di sigaretta;
casi di leucemia in ambito familiare.
La genesi della patologia onco-ematologica presentata dal Sig. è esente da Parte_3 aspetti di univocità, per il quale non è possibile descrivere un nesso causale assoluto tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata.
Né, d'altro canto, vi è menzione di attivazione, nell'azienda in oggetto, della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 229 del D.l.vo n. 81/08, né tantomeno veniva istituito il registro ai senso dell'art. 236 della suddetta normativa.
In conclusione, secondo i baremes medico-legali, l'exitus del Sig. , dovuta a Parte_3 leucemia mieloide acuta di tipo monoblastico, non è univocamente attribuibile all'esposizione professionale”.
Il Tribunale fa proprie tali deduzioni, scevre da vizi o errori logico-giuridici.
In assenza, dunque, di univocità causale tra la malattia e l'exitus di – da un lato – e la Pt_3 professione da questi svolta – dall'altro lato – sono rigettate sia la domanda di cui all'art. 85 CP_ DPR 1124/1965, sia quella concernente alle prestazioni assicurative rivendicate iure hereditario.
5. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi secondo il D.M. n. 147/2022, tenendo conto della domanda di valore indeterminabile e complessità non elevata.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso. CP_
2. Condanna e a pagare in favore dell' in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, che liquida in euro 9.273,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3. Pone definitivamente a carico delle parti ricorrenti le spese di CTU, già liquidate con decreto del 14.10.2025.
Larino, 28.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella