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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. SC CH Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1653 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Nicola Magrini, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Lungadige n. 6.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2 Nicola Manzini e Alessandra Furlan, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via della Valleverde n. 77.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1933 del Tribunale di Verona depositata il 29/8/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante In via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1933/2024 –, n. 2291/2019 R.G., Repert. N. 2667/2024 del Tribunale di Verona, Terza Sezione Civile, Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri, del 28 agosto 2024, pubblicata il 29 agosto 2024 e notificata il 9 settembre 2024, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio, con riserva, ex art. 351 c.p.c. di proporre eventuale ricorso urgente in camera di consiglio, laddove fossero attivate procedure esecutive. Nel merito: previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere altresì le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado n. 2291/2019 R.G., da questo patrocinio, che qui si riportano:
“nel merito:
- respingersi tutte le domande e istanze formulate dalla nei confronti del CP_1 Sig. in quanto irrituali ed inammissibili e comunque infondate e, per Parte_1 l'effetto, dichiararsi che nulla deve essere eseguito, fatto e/o posto in essere dal Pt_1 con conseguente non applicazione delle misure coercitive, ex art. 614 bis
[...] cp.c., così come richieste dall'attrice; in ogni caso:
- spese, diritti ed onorari di lite, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario spese generali 15%, interamente rifusi” e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dalla dinanzi al Tribunale di Verona nel giudizio di CP_1 primo grado, n. 2291/2019 R.G., per tutti i motivi di appello meglio esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata In via preliminare
- Si chiede che il giudice voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348bis cpc per tutte le motivazioni sopra esposte.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria per legge (motivo 2), si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia -se del caso- disporre un rinvio onde consentirne l'espletamento. - In ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte. Nel merito
- Ferme tutte le eccezioni sopra svolte, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1 nei confronti della signora in quanto infondato in fatto e in diritto
[...] CP_1 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa del primo e del secondo grado di giudizio, rimborso forfettario delle spese, CPA e IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, quale proprietaria CP_1 del fabbricato rurale sito in Negrar (VR), censito al NCEU, foglio 28, mapp. 234, sub. 7, e comproprietaria della corte mapp. 289, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo che venisse ordinata la reintegrazione dell'attrice nel diritto di comproprietà sulla corte comune, condannando il convenuto:
- alla rimozione del muretto in pietre e cemento realizzato nel 2013, della residua pavimentazione in pietra di Lessinia in prossimità del mappale 290, dell'aiuola di 60 cm di altezza, dei pozzetti d'ispezione e degli impianti posizionati;
- alla rimozione del muro di contenimento costruito con malta e cemento, unitamente al ripristino della preesistente marogna a secco e scala di collegamento in pietra tra la parte bassa e quella superiore della corte;
- alla misura coercitiva ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
2. Si costituiva resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
3. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per interpello e testi, così disponeva:
pag. 2/8 §. dichiara tenuto e condanna il convenuto al ripristino ed al mantenimento dello status quo ante dei luoghi oggetto di causa, mediante:
- la rimozione del muretto in pietre e cemento insistente sulla corte comune di cui al mappale 289 e resecante da nord a sud la parte di corte medesima posizionata al piano di campagna;
- la rimozione delle aiuole, sia quella alta 60 cm e contornata da sassi con cemento all'uscita del sottopasso, sia quelle presenti nella corte comune adornate di piante e fiori e contornate da pietre;
- la rimozione del muro di contenimento in malta e cemento con il ripristino della marogna a secco e della scala di collegamento in pietra tra la parte bassa della corte comune e la parte superiore della stessa;
- il divieto di ogni futuro mutamento della situazione dei luoghi come ripristinata nei termini di cui sopra;
§. fissa in € 50,00 giornalieri l'importo dovuto dal convenuto in favore dell'attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto sopra disposto, a partire dal sessantunesimo giorno decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;
§. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in complessivi € 10.860,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
4. Rilevava il Tribunale:
- “le domande poste nel presente giudizio, a differenza di quelle oggetto del precedente, sono volte essenzialmente a recuperare la piena disponibilità degli immobili in relazione ai quali, nelle more dell'attuale causa, è passato in giudicato l'accertamento di comproprietà (cfr. la citata sentenza n. 5040/2022 della Corte di Cassazione che ha confermato la pronuncia n. 2015/2016 della Corte d'Appello di Venezia nel capo in cui questa ha dichiarato il mappale 289 comune al subalterno 7 di proprietà ed al CP_1 subalterno 9 di proprietà entrambi riferiti al mappale 234”; Pt_1
- sulla natura dell'azione, precisava il giudice di prime cure che l'attrice aveva chiesto la reintegrazione nella comproprietà della corte e non nel semplice compossesso e mediante l'azione di rivendica, non soggetta ad alcun termine di prescrizione, il proprietario ben può ottenere la condanna, di chi dispone di fatto del bene, alla restituzione della piena disponibilità sullo stesso, mentre l'onere della prova dell'azione di rivendicazione, la probatio diabolica, “nel caso di specie figura attenuato dalla circostanza che il convenuto non ha contestato l'originaria appartenenza della corte ad una comune dante causa, ossia RI LI;
- nel merito, aggiungeva il primo giudice, la presenza del muretto in pietre e cemento, resecante da nord a sud la parte di corte, del quale chiedeva la rimozione “ed il fatto che lo stesso impedisca l'uso di parte della corte comune emergono dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste attoreo i testi del convenuto non sono Testimone_1 stati in grado di riferire alcunché, salvo confondere tale muretto con quello di contenimento (si vedano le deposizioni del teste nel rispondere ai Testimone_2 capitoli 18 dove si riferisce al muro di contenimento e 22 in cui specifica che il muro oggetto di intervento è quello basso che divide sostanzialmente la comproprietà)”;
- il c.t.u. nell'integrazione alla relazione peritale espletata nel giudizio di primo Per_1 grado n. 10190/2006 Tribunale di Verona, chiarisce a pagina 3 che il muretto in primo pag. 3/8 piano nella foto di cui al doc. 6 fascicolo convenuto non era più presente sui luoghi (cfr. doc. 7 fasc. att.), a riprova del fatto che l'attuale muretto è un'opera successiva posta in essere da Parte_1
- la richiesta di rimozione del muro di contenimento in malta e cemento con il ripristino della marogna a secco e della scala di collegamento in pietra per accedere alla parte superiore erano stati confermati dalla c.t.u. del 2008 e dal teste Per_1 Tes_1 inoltre lo stesso aveva affermato di essere intervenuto a sistemazione Parte_1 di parte del muro di contenimento con accoglimento della relativa domanda “quanto meno per la parte in cui lo stesso è stato ricostruito in cemento anziché con la tecnica del dry stone”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello Parte_1 Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * Motivi di appello 6. Con il primo motivo di appello si lamenta l'erronea qualificazione dell'azione proposta dall'attrice - azione petitoria di rivendica - trattandosi, invece di azione possessoria, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Secondo l'appellante l'azione di rivendicazione presuppone che il proprietario abbia perduto il possesso, mentre il bene conteso sarebbe rimasto nella disponibilità della
CP_1 Con il secondo motivo si eccepisce, ove ritenuta corretta la qualificazione giuridica dell'azione, l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'obbligo del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs n. 28/2010, non espletato, trattandosi di controversia in materia di diritti reali. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza/prescrizione, non risultando tempestivamente proposte le domande entro il termine annuale ex art. 1168 c.c. e 1170 c.c.. Con il quarto motivo si censura la decisione per l'erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali, in violazione degli artt. 116 c.p.c., 2699 e 2700 c.c.. in relazione alla testimonianza di , al contenuto del verbale della Polizia Testimone_2 Locale del 14/9/2017, nella parte in cui rinvia ad altro documento del 2012, osservazioni dello stesso nel quale risulta un allegato, una foto, dalla quale si Pt_1 ricaverebbe la preesistenza di un muretto. Con il quinto motivo si deduce, relativamente al muro di contenimento, che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie nonostante l'assenza di illeciti edilizi o paesaggistici, la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., la mancanza di pregiudizi e che l'intervento del sarebbe stato effettuato solo per porre rimedio Pt_1 alla precaria situazione in cui versava il manufatto. Con il sesto motivo, attinente alla scala di collegamento, si lamenta che la decisione si fondi su testimonianze discordanti . contraddette dal successivo Parte_2 Per_1 verbale della Polizia Locale del 2019 nel quale sarebbe contenuta una diversa pag. 4/8 valutazione della domanda di sanatoria del 2000 del non riguardante la scala di Pt_1 collegamento. Con il settimo motivo si censura la regolamentazione delle spese di lite di primo grado per la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per “sproporzionalità delle liquidazioni disposte” e senza considerare la parziale soccombenza della parte attrice derivante dal rigetto della domanda di rimozione di alcuni manufatti che avrebbe dovuto comportare la compensazione in tutto o in parte delle spese di lite.
* * * 7. Preliminarmente, va esaminato il secondo motivo di appello sull'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione. Sostiene l'appellante che detta eccezione non sarebbe “mai stata svolta da chi scrive in quanto si è sempre sostenuto (e lo si sostiene tuttora) che l'azione proposta dalla CP_1 rientrasse nei rimedi di tipo possessorio e poichè, sempre a mente del ciato D.Lgs. n. 28/2010, dette istanze non sono soggette, a pena di improcedibilità, al preventivo esperimento della procedura de qua, non si è ritenuto opportuno attivarsi in tal senso”, mentre il Magistrato di prime cure, dopo aver qualificato l'azione proposta dall'attrice quale azione avente ad oggetto diritti reali, avrebbe dovuto d'ufficio rilevare l'improcedibilità. Il motivo è infondato.
7.1. In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, nel testo vigente in ragione del tempo, prevedeva che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali,… è tenuto…preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Sul punto, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: “il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis”, mentre “in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”, cfr. Cass. 25155/2020 e 9557/2017. Laddove, quindi, non sia stata tempestivamente eccepita la improcedibilità in primo grado ed il giudice non abbia provveduto al rilievo di ufficio, come nella specie, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda;
né egli è tenuto a disporre la mediazione.
8. Tornando al primo motivo di appello, lo stesso viene esaminato congiuntamente al terzo motivo per la connessione.
8.1. Premesso che l'azione possessoria è finalizzata al ripristino dello stato di fatto, nella specie legittimamente la domanda proposta da quale CP_1 comproprietaria della corte, è stata qualificata come azione petitoria dal giudice di prime cure, avendo parte attrice ora appellata, sostanzialmente, chiesto la tutela del suo diritto di proprietà, avente ad oggetto la corte comune lesa dall'attività costruttiva e di rimozione di manufatti posta in essere dal Pt_1
pag. 5/8 Il primo motivo va pertanto rigettato, con assorbimento del terzo motivo sulla eccepita decadenza per decorrenza del termine annuale ex artt. 1168 e 1170 c.c..
9. Anche il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello, incentrati sulle risultanze istruttorie ed esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Innanzitutto, quanto dedotto sulla mancata considerazione da parte del primo giudice dell'assenza di illeciti edilizi e paesaggistici nell'attività posta in essere dall'appellante, anche ove provato, la rilevanza giuridica della licenza o di altro titolo edilizio si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la Pubblica Amministrazione ed il privato che ha realizzato l'opera senza estendersi ai rapporti tra privati.
9.2. Inoltre, il verbale redatto da pubblico ufficiale fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che attesta essere avvenuti in sua presenza, mentre “le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”, cfr. Cass. 27471/2017 e, da ultimo, Cass. S.U. 19129/2023; analogamente, “per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito”, cfr. Cass. 3973/1998 e 23252/2024. 9.3. Ciò premesso, nel merito, dalla c.t.u. svolta nel più volte richiamato precedente giudizio fra le parti è emerso che: a) in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., precisava il c.t.u.: “si conferma quanto già esposto a pag. 11 e 12” ed in tali pagine si legge: “sulla parte est del cortile (particella 289) vi è un muro di contenimento realizzato, in sasso e pietra avente la funzione di sostenere il terreno dell'adiacente porzione di corte sempre individuata con la particella 289…il primo tratto del muro di contenimento è consolidato con malta e cemento, mentre l'ultimo tratto è realizzato in pietra posata a secco, quest'ultimo si presenta in parte crollato e “spanciato””, v. relazione c.t.u. del 18/11/2008 con sopralluoghi e rilievi dell'11/6/2008 e 30/6/2008; b) disposta l'integrazione della c.t.u., sul punto, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, precisava ulteriormente il c.t.u. sul doc. 19 della convenuta: “dalla fotografia A doc. 19 risulta che all'epoca dello scatto della stessa, oltre al muro di contenimento presente anche attualmente sui luoghi, era presente un ulteriore muretto più basso che iniziava dalla base delle scale che conducono al piano primo dell'abitazione di proprietà
muretto non è stato riscontrato attualmente sui luoghi”, v. pag. 3 dell'atto Persona_2 di integrazione della c.t.u. depositata il 30/1/2009; c) è incontroverso che l'appellante sia “intervenuto” sui manufatti in oggetto senza ritualmente allegare né provare lo stato preesistente tale da giustificare l'intervento; d) sulla prova testimoniale, il teste , indicato da parte attrice, sentito Testimone_3 all'udienza del 23/2/2023, dopo aver premesso “ho abitato sui luoghi di causa dal 1966 al 1977, dopo di che ho continuato a frequentarli, mi ci sono recato anche stamattina perché ho della terra che lavoro”, sul cap. 4 (vero che il sig. mediante lavori Pt_1 effettuati dal 1996, rimuoveva la marogna, tradizionale muro a secco di sostegno alla parte di corte mapp. 289, che si trova a quota più elevata (ad est) rispetto al piano di pag. 6/8 campagna ad ovest e la sostituiva con un muro a gradoni in pietra e cemento, più alto dell'originale marogna e con installazione di condutture elettrice e idrauliche) ha confermato: “è vero, questi lavori di rimozione e sostituzione con innalzamento della marogna…sono stati fatti all'epoca del;
Pt_1 inoltre, dopo aver confermato che il “ha tolto anche la scala di comunicazione”, Pt_1 sul cap. 14 (vero che nel marzo 2013 il sig. faceva realizzare un muretto in pietre Pt_1 e cemento che, partendo dalla scala di accesso all'appartamento taglia in due, da Pt_1 nord a sud, la parte ovest della corte comune, impedendo ai comproprietari l'utilizzo dell'area compresa fra il muretto stesso e il muro di contenimento del terrapieno) ha dichiarato: ”è vero, si tratta di un muretto di circa 50 cm di altezza che però impedisce l'uso di parte della corte comune”; e) diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il teste , fratello Testimone_2 dell'ex coniuge del convenuto ed indicato da parte convenuta, sentito all'udienza del 22/3/23 in risposta ai capitoli 18 e 22 della parte convenuta sul muro di contenimento, pertanto, si è limitato ad affermare che il “ha solo tirato su un muretto a secco in Pt_1 rovina” ed in particolare sul cap. 22 ha dichiarato: “(si dà atto che viene mostrato al testimone il doc. 6 fascicolo convenuto, fotografia asseritamente riproduttiva dei luoghi al 1983): riconosco la fotografia come riproduttiva dei luoghi quando il ha Pt_1 acquistato, nella foto si vedono un'altra mia sorella ed un mio nipote, quello su cui sono seduti è proprio il muretto a secco di cui parlavo prima”; in altre parole, nell'esaminare una foto risalente al 1983 secondo parte convenuta, come evidenziato dal primo giudice: “specifica che il muro oggetto di intervento è quello basso…” v. pag. 22 sentenza appellata, ovvero quello che nel 2008 dal c.t.u. non era stato “riscontrato attualmente sui luoghi”, v. pag. 3 dell'atto di integrazione della c.t.u. depositato il 30/1/2009, e dunque legittimamente il giudice di prime cure ha ritenuto tale circostanza una conferma “del fatto che l'attuale muretto è un'opera successiva posta in essere da . Parte_1
9.4. Le dichiarazioni circostanziate e persuasive del teste - sulla cui Tes_4 attendibilità non vi è ragione di dubitare, né tale attendibilità può ritenersi esclusa dalla condizione soggettiva, non avendo lo stesso alcun particolare rapporto con le Tes_1 parti in causa -, pertanto, trovano riscontro nella relazione del consulente tecnico e nella successiva integrazione. Infine, anche il contenuto del verbale della Polizia Locale del 14/9/2017, nella parte in cui rinvia ad altro documento del 2012, contenente osservazioni dello stesso che Pt_1 a sua volta rinvia ad un allegato, una foto risalente al 1983 e comunque antecedente alle operazioni della c.t.u. del 2008, dalla quale si ricaverebbe la preesistenza di un muretto, al fine della vicenda in esame, per le ragioni appena sopra esposte non appare rilevante.
9.5. Sicchè non sussiste l'asserita contraddizione nelle deposizioni dei testi né tantomeno nella motivazione della sentenza appellata e, dunque, condivisibilmente, ha ritenuto il primo giudice che: “trattandosi di interventi tutti che hanno alterato lo stato dei luoghi in maniera più che significativa, con consistente pregiudizio arrecato al valore storico ed economico oltre che con compromissione (per non dire vera e propria elisione) del diritto attoreo di accesso alla porzione di corte superiore”. Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello vanno, pertanto, rigettati.
pag. 7/8 10. Infine, anche l'ultimo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. In tema di spese processuali, la compensazione anche parziale prevista dall'art. 92 comma 2 c.p.c. (“il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero") non dipende da alcun automatismo e nella specie correttamente il primo giudice ha posto le spese di lite a carico di parte convenuta ed a favore di CP_1 (essendo stata riconosciuta, all'esito del giudizio, la pretesa sostanziale dalla stessa dedotta in causa). 10.1. In disparte l'ammissibilità o meno dell'asserita “sproporzionalità delle liquidazioni disposte” non meglio precisate, in ogni caso, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, infatti, “non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione" (cfr. Cass. 2386/2017, 26608/2017 e 22952/2022). 10.2. Nell'odierno giudizio il valore indeterminabile della causa consentiva la liquidazione di compensi pari, nel massimo, ad € 16.291,00. Ne consegue che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza (€ 10.860,00, oltre spese ed accessori di legge per l'attività difensiva svolta nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) non supera i parametri massimi. Essendo incontrovertibile la soccombenza del convenuto ora appellante nel giudizio di primo grado, non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
11. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva svolta con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1 primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.211,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di CP_1
[...] 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 1/7/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
SC CH Dott. Enrico Schiavon
pag. 8/8
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. SC CH Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1653 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Nicola Magrini, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Lungadige n. 6.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2 Nicola Manzini e Alessandra Furlan, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via della Valleverde n. 77.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1933 del Tribunale di Verona depositata il 29/8/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante In via preliminare: sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1933/2024 –, n. 2291/2019 R.G., Repert. N. 2667/2024 del Tribunale di Verona, Terza Sezione Civile, Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri, del 28 agosto 2024, pubblicata il 29 agosto 2024 e notificata il 9 settembre 2024, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio, con riserva, ex art. 351 c.p.c. di proporre eventuale ricorso urgente in camera di consiglio, laddove fossero attivate procedure esecutive. Nel merito: previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere altresì le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado n. 2291/2019 R.G., da questo patrocinio, che qui si riportano:
“nel merito:
- respingersi tutte le domande e istanze formulate dalla nei confronti del CP_1 Sig. in quanto irrituali ed inammissibili e comunque infondate e, per Parte_1 l'effetto, dichiararsi che nulla deve essere eseguito, fatto e/o posto in essere dal Pt_1 con conseguente non applicazione delle misure coercitive, ex art. 614 bis
[...] cp.c., così come richieste dall'attrice; in ogni caso:
- spese, diritti ed onorari di lite, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario spese generali 15%, interamente rifusi” e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dalla dinanzi al Tribunale di Verona nel giudizio di CP_1 primo grado, n. 2291/2019 R.G., per tutti i motivi di appello meglio esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata In via preliminare
- Si chiede che il giudice voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348bis cpc per tutte le motivazioni sopra esposte.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria per legge (motivo 2), si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia -se del caso- disporre un rinvio onde consentirne l'espletamento. - In ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte. Nel merito
- Ferme tutte le eccezioni sopra svolte, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1 nei confronti della signora in quanto infondato in fatto e in diritto
[...] CP_1 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa del primo e del secondo grado di giudizio, rimborso forfettario delle spese, CPA e IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, quale proprietaria CP_1 del fabbricato rurale sito in Negrar (VR), censito al NCEU, foglio 28, mapp. 234, sub. 7, e comproprietaria della corte mapp. 289, conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo che venisse ordinata la reintegrazione dell'attrice nel diritto di comproprietà sulla corte comune, condannando il convenuto:
- alla rimozione del muretto in pietre e cemento realizzato nel 2013, della residua pavimentazione in pietra di Lessinia in prossimità del mappale 290, dell'aiuola di 60 cm di altezza, dei pozzetti d'ispezione e degli impianti posizionati;
- alla rimozione del muro di contenimento costruito con malta e cemento, unitamente al ripristino della preesistente marogna a secco e scala di collegamento in pietra tra la parte bassa e quella superiore della corte;
- alla misura coercitiva ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
2. Si costituiva resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
3. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova per interpello e testi, così disponeva:
pag. 2/8 §. dichiara tenuto e condanna il convenuto al ripristino ed al mantenimento dello status quo ante dei luoghi oggetto di causa, mediante:
- la rimozione del muretto in pietre e cemento insistente sulla corte comune di cui al mappale 289 e resecante da nord a sud la parte di corte medesima posizionata al piano di campagna;
- la rimozione delle aiuole, sia quella alta 60 cm e contornata da sassi con cemento all'uscita del sottopasso, sia quelle presenti nella corte comune adornate di piante e fiori e contornate da pietre;
- la rimozione del muro di contenimento in malta e cemento con il ripristino della marogna a secco e della scala di collegamento in pietra tra la parte bassa della corte comune e la parte superiore della stessa;
- il divieto di ogni futuro mutamento della situazione dei luoghi come ripristinata nei termini di cui sopra;
§. fissa in € 50,00 giornalieri l'importo dovuto dal convenuto in favore dell'attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto sopra disposto, a partire dal sessantunesimo giorno decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;
§. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in complessivi € 10.860,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
4. Rilevava il Tribunale:
- “le domande poste nel presente giudizio, a differenza di quelle oggetto del precedente, sono volte essenzialmente a recuperare la piena disponibilità degli immobili in relazione ai quali, nelle more dell'attuale causa, è passato in giudicato l'accertamento di comproprietà (cfr. la citata sentenza n. 5040/2022 della Corte di Cassazione che ha confermato la pronuncia n. 2015/2016 della Corte d'Appello di Venezia nel capo in cui questa ha dichiarato il mappale 289 comune al subalterno 7 di proprietà ed al CP_1 subalterno 9 di proprietà entrambi riferiti al mappale 234”; Pt_1
- sulla natura dell'azione, precisava il giudice di prime cure che l'attrice aveva chiesto la reintegrazione nella comproprietà della corte e non nel semplice compossesso e mediante l'azione di rivendica, non soggetta ad alcun termine di prescrizione, il proprietario ben può ottenere la condanna, di chi dispone di fatto del bene, alla restituzione della piena disponibilità sullo stesso, mentre l'onere della prova dell'azione di rivendicazione, la probatio diabolica, “nel caso di specie figura attenuato dalla circostanza che il convenuto non ha contestato l'originaria appartenenza della corte ad una comune dante causa, ossia RI LI;
- nel merito, aggiungeva il primo giudice, la presenza del muretto in pietre e cemento, resecante da nord a sud la parte di corte, del quale chiedeva la rimozione “ed il fatto che lo stesso impedisca l'uso di parte della corte comune emergono dalle dichiarazioni rese in udienza dal teste attoreo i testi del convenuto non sono Testimone_1 stati in grado di riferire alcunché, salvo confondere tale muretto con quello di contenimento (si vedano le deposizioni del teste nel rispondere ai Testimone_2 capitoli 18 dove si riferisce al muro di contenimento e 22 in cui specifica che il muro oggetto di intervento è quello basso che divide sostanzialmente la comproprietà)”;
- il c.t.u. nell'integrazione alla relazione peritale espletata nel giudizio di primo Per_1 grado n. 10190/2006 Tribunale di Verona, chiarisce a pagina 3 che il muretto in primo pag. 3/8 piano nella foto di cui al doc. 6 fascicolo convenuto non era più presente sui luoghi (cfr. doc. 7 fasc. att.), a riprova del fatto che l'attuale muretto è un'opera successiva posta in essere da Parte_1
- la richiesta di rimozione del muro di contenimento in malta e cemento con il ripristino della marogna a secco e della scala di collegamento in pietra per accedere alla parte superiore erano stati confermati dalla c.t.u. del 2008 e dal teste Per_1 Tes_1 inoltre lo stesso aveva affermato di essere intervenuto a sistemazione Parte_1 di parte del muro di contenimento con accoglimento della relativa domanda “quanto meno per la parte in cui lo stesso è stato ricostruito in cemento anziché con la tecnica del dry stone”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello Parte_1 Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * Motivi di appello 6. Con il primo motivo di appello si lamenta l'erronea qualificazione dell'azione proposta dall'attrice - azione petitoria di rivendica - trattandosi, invece di azione possessoria, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Secondo l'appellante l'azione di rivendicazione presuppone che il proprietario abbia perduto il possesso, mentre il bene conteso sarebbe rimasto nella disponibilità della
CP_1 Con il secondo motivo si eccepisce, ove ritenuta corretta la qualificazione giuridica dell'azione, l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'obbligo del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs n. 28/2010, non espletato, trattandosi di controversia in materia di diritti reali. Con il terzo motivo si lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza/prescrizione, non risultando tempestivamente proposte le domande entro il termine annuale ex art. 1168 c.c. e 1170 c.c.. Con il quarto motivo si censura la decisione per l'erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali, in violazione degli artt. 116 c.p.c., 2699 e 2700 c.c.. in relazione alla testimonianza di , al contenuto del verbale della Polizia Testimone_2 Locale del 14/9/2017, nella parte in cui rinvia ad altro documento del 2012, osservazioni dello stesso nel quale risulta un allegato, una foto, dalla quale si Pt_1 ricaverebbe la preesistenza di un muretto. Con il quinto motivo si deduce, relativamente al muro di contenimento, che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie nonostante l'assenza di illeciti edilizi o paesaggistici, la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., la mancanza di pregiudizi e che l'intervento del sarebbe stato effettuato solo per porre rimedio Pt_1 alla precaria situazione in cui versava il manufatto. Con il sesto motivo, attinente alla scala di collegamento, si lamenta che la decisione si fondi su testimonianze discordanti . contraddette dal successivo Parte_2 Per_1 verbale della Polizia Locale del 2019 nel quale sarebbe contenuta una diversa pag. 4/8 valutazione della domanda di sanatoria del 2000 del non riguardante la scala di Pt_1 collegamento. Con il settimo motivo si censura la regolamentazione delle spese di lite di primo grado per la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per “sproporzionalità delle liquidazioni disposte” e senza considerare la parziale soccombenza della parte attrice derivante dal rigetto della domanda di rimozione di alcuni manufatti che avrebbe dovuto comportare la compensazione in tutto o in parte delle spese di lite.
* * * 7. Preliminarmente, va esaminato il secondo motivo di appello sull'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione. Sostiene l'appellante che detta eccezione non sarebbe “mai stata svolta da chi scrive in quanto si è sempre sostenuto (e lo si sostiene tuttora) che l'azione proposta dalla CP_1 rientrasse nei rimedi di tipo possessorio e poichè, sempre a mente del ciato D.Lgs. n. 28/2010, dette istanze non sono soggette, a pena di improcedibilità, al preventivo esperimento della procedura de qua, non si è ritenuto opportuno attivarsi in tal senso”, mentre il Magistrato di prime cure, dopo aver qualificato l'azione proposta dall'attrice quale azione avente ad oggetto diritti reali, avrebbe dovuto d'ufficio rilevare l'improcedibilità. Il motivo è infondato.
7.1. In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, nel testo vigente in ragione del tempo, prevedeva che: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali,… è tenuto…preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Sul punto, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: “il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis”, mentre “in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”, cfr. Cass. 25155/2020 e 9557/2017. Laddove, quindi, non sia stata tempestivamente eccepita la improcedibilità in primo grado ed il giudice non abbia provveduto al rilievo di ufficio, come nella specie, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda;
né egli è tenuto a disporre la mediazione.
8. Tornando al primo motivo di appello, lo stesso viene esaminato congiuntamente al terzo motivo per la connessione.
8.1. Premesso che l'azione possessoria è finalizzata al ripristino dello stato di fatto, nella specie legittimamente la domanda proposta da quale CP_1 comproprietaria della corte, è stata qualificata come azione petitoria dal giudice di prime cure, avendo parte attrice ora appellata, sostanzialmente, chiesto la tutela del suo diritto di proprietà, avente ad oggetto la corte comune lesa dall'attività costruttiva e di rimozione di manufatti posta in essere dal Pt_1
pag. 5/8 Il primo motivo va pertanto rigettato, con assorbimento del terzo motivo sulla eccepita decadenza per decorrenza del termine annuale ex artt. 1168 e 1170 c.c..
9. Anche il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello, incentrati sulle risultanze istruttorie ed esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. Innanzitutto, quanto dedotto sulla mancata considerazione da parte del primo giudice dell'assenza di illeciti edilizi e paesaggistici nell'attività posta in essere dall'appellante, anche ove provato, la rilevanza giuridica della licenza o di altro titolo edilizio si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la Pubblica Amministrazione ed il privato che ha realizzato l'opera senza estendersi ai rapporti tra privati.
9.2. Inoltre, il verbale redatto da pubblico ufficiale fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che attesta essere avvenuti in sua presenza, mentre “le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”, cfr. Cass. 27471/2017 e, da ultimo, Cass. S.U. 19129/2023; analogamente, “per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito”, cfr. Cass. 3973/1998 e 23252/2024. 9.3. Ciò premesso, nel merito, dalla c.t.u. svolta nel più volte richiamato precedente giudizio fra le parti è emerso che: a) in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., precisava il c.t.u.: “si conferma quanto già esposto a pag. 11 e 12” ed in tali pagine si legge: “sulla parte est del cortile (particella 289) vi è un muro di contenimento realizzato, in sasso e pietra avente la funzione di sostenere il terreno dell'adiacente porzione di corte sempre individuata con la particella 289…il primo tratto del muro di contenimento è consolidato con malta e cemento, mentre l'ultimo tratto è realizzato in pietra posata a secco, quest'ultimo si presenta in parte crollato e “spanciato””, v. relazione c.t.u. del 18/11/2008 con sopralluoghi e rilievi dell'11/6/2008 e 30/6/2008; b) disposta l'integrazione della c.t.u., sul punto, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, precisava ulteriormente il c.t.u. sul doc. 19 della convenuta: “dalla fotografia A doc. 19 risulta che all'epoca dello scatto della stessa, oltre al muro di contenimento presente anche attualmente sui luoghi, era presente un ulteriore muretto più basso che iniziava dalla base delle scale che conducono al piano primo dell'abitazione di proprietà
muretto non è stato riscontrato attualmente sui luoghi”, v. pag. 3 dell'atto Persona_2 di integrazione della c.t.u. depositata il 30/1/2009; c) è incontroverso che l'appellante sia “intervenuto” sui manufatti in oggetto senza ritualmente allegare né provare lo stato preesistente tale da giustificare l'intervento; d) sulla prova testimoniale, il teste , indicato da parte attrice, sentito Testimone_3 all'udienza del 23/2/2023, dopo aver premesso “ho abitato sui luoghi di causa dal 1966 al 1977, dopo di che ho continuato a frequentarli, mi ci sono recato anche stamattina perché ho della terra che lavoro”, sul cap. 4 (vero che il sig. mediante lavori Pt_1 effettuati dal 1996, rimuoveva la marogna, tradizionale muro a secco di sostegno alla parte di corte mapp. 289, che si trova a quota più elevata (ad est) rispetto al piano di pag. 6/8 campagna ad ovest e la sostituiva con un muro a gradoni in pietra e cemento, più alto dell'originale marogna e con installazione di condutture elettrice e idrauliche) ha confermato: “è vero, questi lavori di rimozione e sostituzione con innalzamento della marogna…sono stati fatti all'epoca del;
Pt_1 inoltre, dopo aver confermato che il “ha tolto anche la scala di comunicazione”, Pt_1 sul cap. 14 (vero che nel marzo 2013 il sig. faceva realizzare un muretto in pietre Pt_1 e cemento che, partendo dalla scala di accesso all'appartamento taglia in due, da Pt_1 nord a sud, la parte ovest della corte comune, impedendo ai comproprietari l'utilizzo dell'area compresa fra il muretto stesso e il muro di contenimento del terrapieno) ha dichiarato: ”è vero, si tratta di un muretto di circa 50 cm di altezza che però impedisce l'uso di parte della corte comune”; e) diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il teste , fratello Testimone_2 dell'ex coniuge del convenuto ed indicato da parte convenuta, sentito all'udienza del 22/3/23 in risposta ai capitoli 18 e 22 della parte convenuta sul muro di contenimento, pertanto, si è limitato ad affermare che il “ha solo tirato su un muretto a secco in Pt_1 rovina” ed in particolare sul cap. 22 ha dichiarato: “(si dà atto che viene mostrato al testimone il doc. 6 fascicolo convenuto, fotografia asseritamente riproduttiva dei luoghi al 1983): riconosco la fotografia come riproduttiva dei luoghi quando il ha Pt_1 acquistato, nella foto si vedono un'altra mia sorella ed un mio nipote, quello su cui sono seduti è proprio il muretto a secco di cui parlavo prima”; in altre parole, nell'esaminare una foto risalente al 1983 secondo parte convenuta, come evidenziato dal primo giudice: “specifica che il muro oggetto di intervento è quello basso…” v. pag. 22 sentenza appellata, ovvero quello che nel 2008 dal c.t.u. non era stato “riscontrato attualmente sui luoghi”, v. pag. 3 dell'atto di integrazione della c.t.u. depositato il 30/1/2009, e dunque legittimamente il giudice di prime cure ha ritenuto tale circostanza una conferma “del fatto che l'attuale muretto è un'opera successiva posta in essere da . Parte_1
9.4. Le dichiarazioni circostanziate e persuasive del teste - sulla cui Tes_4 attendibilità non vi è ragione di dubitare, né tale attendibilità può ritenersi esclusa dalla condizione soggettiva, non avendo lo stesso alcun particolare rapporto con le Tes_1 parti in causa -, pertanto, trovano riscontro nella relazione del consulente tecnico e nella successiva integrazione. Infine, anche il contenuto del verbale della Polizia Locale del 14/9/2017, nella parte in cui rinvia ad altro documento del 2012, contenente osservazioni dello stesso che Pt_1 a sua volta rinvia ad un allegato, una foto risalente al 1983 e comunque antecedente alle operazioni della c.t.u. del 2008, dalla quale si ricaverebbe la preesistenza di un muretto, al fine della vicenda in esame, per le ragioni appena sopra esposte non appare rilevante.
9.5. Sicchè non sussiste l'asserita contraddizione nelle deposizioni dei testi né tantomeno nella motivazione della sentenza appellata e, dunque, condivisibilmente, ha ritenuto il primo giudice che: “trattandosi di interventi tutti che hanno alterato lo stato dei luoghi in maniera più che significativa, con consistente pregiudizio arrecato al valore storico ed economico oltre che con compromissione (per non dire vera e propria elisione) del diritto attoreo di accesso alla porzione di corte superiore”. Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello vanno, pertanto, rigettati.
pag. 7/8 10. Infine, anche l'ultimo motivo di appello sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. In tema di spese processuali, la compensazione anche parziale prevista dall'art. 92 comma 2 c.p.c. (“il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero") non dipende da alcun automatismo e nella specie correttamente il primo giudice ha posto le spese di lite a carico di parte convenuta ed a favore di CP_1 (essendo stata riconosciuta, all'esito del giudizio, la pretesa sostanziale dalla stessa dedotta in causa). 10.1. In disparte l'ammissibilità o meno dell'asserita “sproporzionalità delle liquidazioni disposte” non meglio precisate, in ogni caso, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, infatti, “non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione" (cfr. Cass. 2386/2017, 26608/2017 e 22952/2022). 10.2. Nell'odierno giudizio il valore indeterminabile della causa consentiva la liquidazione di compensi pari, nel massimo, ad € 16.291,00. Ne consegue che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza (€ 10.860,00, oltre spese ed accessori di legge per l'attività difensiva svolta nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) non supera i parametri massimi. Essendo incontrovertibile la soccombenza del convenuto ora appellante nel giudizio di primo grado, non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
11. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva svolta con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1 primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.211,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di CP_1
[...] 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 1/7/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
SC CH Dott. Enrico Schiavon
pag. 8/8