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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 593/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. EA Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manferto Gianna del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cornacchia Michela Giovanna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 28/07/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 70, Parte II
- Serie A, Anno 1990.
Dall'unione sono nati i figli EA e , oggi entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 28/07/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 70, Parte II - Serie A, Anno 1990 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Gattinara, via Massimo D'Azeglio 4/A, con quanto in essa contenuto, sarà assegnata alla moglie, la quale ne sopporterà interamente e integralmente le spese per utenze, imposte e tasse;
il marito ha già rilasciato l'immobile, trasferendosi nell'immobile in Orta San Giulio e nulla dovrà corrispondere per l'occupazione del medesimo;
2. il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli EA ed , residenti presso l'abitazione materna, maggiorenni ma non Per_1 economicamente indipendenti, la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Vercelli, con la precisazione che i canoni dell'appartamento condotto in locazione da a Torino, per motivi di studio, saranno versati dal padre per i mesi dispari e dalla Per_1 madre per quelli pari;
il contributo per ciascun figlio cesserà automaticamente dal giorno in cui ciascun figlio reperirà un'attività lavorativa retribuita o sceglierà di trasferirsi in altra città. Nei periodi in cui l'uno o l'altro figlio resterà all'estero per periodi superiori a 45 giorni, il contributo per il mantenimento sarà versato dal Sig. direttamente Parte_1 al/alla figlio/a;
3. nulla in punto assegno di mantenimento dei coniugi per autosufficienza economica delle parti;
4. si dà atto che i ricorrenti sopporteranno nella misura del 50% ciascuno i costi per le spese straordinarie delle parti comuni dell'immobile tutto, costituito dall'unità abitativa di proprietà di e dall'unità abitativa sovrastante di proprietà del sig. Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 3 salvo che tali costi vengano risarciti dalla polizza assicurativa in essere, polizza che il marito si impegna a mantenere e/o a rinnovare;
le predette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ad eccezione di interventi improcrastinabili. Gli interventi ordinari e straordinari sulle parti di proprietà esclusiva saranno a totale carico del proprietario di dette;
5. si dà atto che la sig.ra avrà in uso esclusivo l'autovettura aziendale Mini Cooper Pt_2 targata GJ 268 FE e i relativi costi (assicurazione, bollo, manutenzione, acquisto carburante nel limite massimo di € 100,00 al mese) saranno sopportati dalla Parte_3
6. si dà atto che il Sig. provvederà a ritirare i propri abiti e i propri effetti e beni Pt_1 personali previo accordo con la Sig.ra Pt_2
7. si dà atto che il ricavato dalla vendita dell'autovettura di cui è proprietaria la Sig.ra Pt_2 sarà versato sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi, destinato alle spese per i figli;
8. si dà atto che le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 12/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 593/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. EA Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manferto Gianna del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cornacchia Michela Giovanna del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 28/07/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 70, Parte II
- Serie A, Anno 1990.
Dall'unione sono nati i figli EA e , oggi entrambi maggiorenni ma non ancora Per_1 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 28/07/1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 70, Parte II - Serie A, Anno 1990 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Gattinara, via Massimo D'Azeglio 4/A, con quanto in essa contenuto, sarà assegnata alla moglie, la quale ne sopporterà interamente e integralmente le spese per utenze, imposte e tasse;
il marito ha già rilasciato l'immobile, trasferendosi nell'immobile in Orta San Giulio e nulla dovrà corrispondere per l'occupazione del medesimo;
2. il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli EA ed , residenti presso l'abitazione materna, maggiorenni ma non Per_1 economicamente indipendenti, la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Vercelli, con la precisazione che i canoni dell'appartamento condotto in locazione da a Torino, per motivi di studio, saranno versati dal padre per i mesi dispari e dalla Per_1 madre per quelli pari;
il contributo per ciascun figlio cesserà automaticamente dal giorno in cui ciascun figlio reperirà un'attività lavorativa retribuita o sceglierà di trasferirsi in altra città. Nei periodi in cui l'uno o l'altro figlio resterà all'estero per periodi superiori a 45 giorni, il contributo per il mantenimento sarà versato dal Sig. direttamente Parte_1 al/alla figlio/a;
3. nulla in punto assegno di mantenimento dei coniugi per autosufficienza economica delle parti;
4. si dà atto che i ricorrenti sopporteranno nella misura del 50% ciascuno i costi per le spese straordinarie delle parti comuni dell'immobile tutto, costituito dall'unità abitativa di proprietà di e dall'unità abitativa sovrastante di proprietà del sig. Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 3 salvo che tali costi vengano risarciti dalla polizza assicurativa in essere, polizza che il marito si impegna a mantenere e/o a rinnovare;
le predette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, ad eccezione di interventi improcrastinabili. Gli interventi ordinari e straordinari sulle parti di proprietà esclusiva saranno a totale carico del proprietario di dette;
5. si dà atto che la sig.ra avrà in uso esclusivo l'autovettura aziendale Mini Cooper Pt_2 targata GJ 268 FE e i relativi costi (assicurazione, bollo, manutenzione, acquisto carburante nel limite massimo di € 100,00 al mese) saranno sopportati dalla Parte_3
6. si dà atto che il Sig. provvederà a ritirare i propri abiti e i propri effetti e beni Pt_1 personali previo accordo con la Sig.ra Pt_2
7. si dà atto che il ricavato dalla vendita dell'autovettura di cui è proprietaria la Sig.ra Pt_2 sarà versato sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi, destinato alle spese per i figli;
8. si dà atto che le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 12/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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