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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1810 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 c.p.c. del giorno 21/05/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. CANNONE Parte_1 P.IVA_1
Nicola,
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
E
(c.f. Controparte_2
), domiciliate in VIA DEI PORTOGHESI, 12 - 00186 P.IVA_3
ROMA, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende per legge,
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14928/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 27/09/2021.
Conclusioni dell'appellante: “dichiari che il Giudice ordinario ha sulla causa giurisdizione;
- ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimandi le parti davanti al Tribunale di
Roma affinché quest'ultimo decida nel merito la causa. In subordine, nel caso in cui la Corte d'Appello ritenga che non trovi applicazione al caso di specie la previsione dell'art. 353 c.p.c., la Pt_1 chiede che la stessa Corte:
- dichiari che il Giudice ordinario ha sulla causa giurisdizione;
r.g. n.
1 - decida nel merito la causa, sulla base delle conclusioni già rassegnate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. dell'attrice dd. 27.2.2019, che di seguito si ritrascrivono: - “accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la prescrizione, eventualmente anche sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo, dei diritti di credito di natura tributaria riportati negli estratti di ruolo nn.: 1) n.
00120030028661169, concernente le somme iscritte a ruolo dall'
[...]
di Tortona, asseritamente notificata il CP_1 Controparte_3
9.9.2003, per € 11.143,41, concernente i tributi IRPEG e IVA, sanzioni accessorie, interessi, aggio di riscossione, diritti di notifica ed altre spese;
2) n. 00120030032903484, concernente le somme iscritte a ruolo dall' di Tortona, asseritamente Controparte_1 Controparte_3 notificata il 7.10.2003, per € 85.599,33, concernente i tributi IRPEG e IVA, sanzioni accessorie, interessi, aggio di riscossione, diritti di notifica ed altre spese;
ovvero, in mero subordine, dei soli interessi di mora, somme aggiuntive o altre sanzioni tributarie, aggio di riscossione sulle somme dichiarate prescritte;
- accertare e dichiarare altresì l'intervenuta decadenza ex art. 25
D.P.R. 602/1973 di dal diritto di notifica Controparte_2 delle sopraindicate cartelle di pagamento;
- con condanna dei convenuti, in solido, alla rifusione di compensi defensionali e spese di lite, che si chiede vengano distratti a favore del difensore, che si dichiara antistatario”.
- In via del tutto ulteriormente subordinata e gradata, in accoglimento del motivo sub 4, la Corte dichiari l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio;
- In ogni caso, spese e compensi rifusi con rimborso forfettario delle spese generali, contributo alla CNA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”
Conclusioni dell'appellata: “respingere l'avverso appello. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: « […]con atto notificato il 9.8.2018 all' e il 7.8.2018 all'Agente della Controparte_1
Riscossione la società citava le odierne appellate a Parte_1
r.g. n. 2 comparire dinanzi al Tribunale di Roma al fine di accertare:
a) la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento nn.
00120030028661169 e 00120030032903484 o, in subordine, dei soli interessi di mora, delle somme aggiuntive, delle altre sanzioni e dell'aggio;
b) la decadenza dell'Agente della Riscossione ex art. 25 d.P.R.
n.602/1973.
A sostegno di tale richiesta l'attrice allegava: 1) che il 9.1.2014 l'Agente della Riscossione era intervenuto nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 36/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Udine anche sulla base dei crediti oggetto delle menzionate cartelle;
2) che la aveva quindi proposto un'opposizione Parte_1 all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario, ricorrendo al contempo alla
Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria al fine di eccepire l'inesistenza o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento, nonché la prescrizione dei relativi crediti;
3) che la Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n.
262/2/2017, depositata il 6.11.2017 e passata in giudicato, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
4) che il procedimento di espropriazione immobiliare n. 36/2013 si era estinto per inattività delle parti;
5) che la intendeva riproporre dinanzi al Tribunale la Parte_1 domanda già rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale, fondata sull'inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento, sulla prescrizione intervenuta tra la data di notifica delle cartelle e quella dell'intervento nel procedimento di espropriazione immobiliare n.36/2013, nonché sulla decadenza dell'Agente della Riscossione ex art. 25 d.P.R. n.
602/1973. Contr Si costituivano in giudizio l' e l' deducendo l'infondatezza CP_5 delle domande avversarie per le ragioni di seguito sintetizzate:
I) regolare notifica delle cartelle di pagamento nn.
00120030028661169 e 00120030032903484 rispettivamente il 9.9.2003 e il 7.10.2003 (v. all.1 del fascicolo di primo grado);
II) anche sulla base di tali cartelle era stata iscritta ipoteca ex art. 77
d.P.R. n. 602/1973 il 10.11.2006, così interrompendo la prescrizione (all.ti
2 e 3 del fascicolo di primo grado);
III) l'Agente della riscossione era intervenuto nel procedimento di r.g. n. 3 espropriazione immobiliare n. 36/2013 pendente dinanzi al Tribunale di
Udine il 9.1.2014 (all. 4 del fascicolo di primo grado), come peraltro riconosciuto da parte opponente….”
All'esito del giudizio il Tribunale ha statuito come segue: “dichiara inammissibile la domanda e dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario […]. ha proposto appello. Parte_1 ed Controparte_1 Controparte_2
hanno resistito al gravame.
[...]
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 21/05/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Il Tribunale così motivava la decisione: “…Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria dei crediti oggetto del presente giudizio
(tributi IRPEG e IVA).
Ciò posto, in base all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio».
Pertanto, in mancanza, nel concreto, di un conflitto negativo di giurisdizione - atteso che la TP si è pronunciata con riguardo ad una situazione in fatto e in diritto diversa rispetto a quella odierna (in pendenza di procedimento esecutivo innanzi al giudice ordinario, ora estinto), per le ragioni sinora esposte -, la domanda proposta deve essere dichiarata inammissibile per essere devoluta la controversia alla giurisdizione al giudice tributario”. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene vari motivi:
-il primo è rubricato: «violazione e/o falsa applicazione, da parte del
Tribunale di Roma, dell'art. 59, comma 3, della L. n. 69/2009”,
-il secondo è rubricato “violazione e/o falsa applicazione, da parte del
Tribunale di Roma, dell'art. 101, comma 2, c.p.c.”,
-il terzo è rubricato: “violazione e/o falsa applicazione, da parte del
Tribunale di Roma, dell'art. 5 c.p.c. “,
r.g. n.
4 -il quarto è rubricato: “motivo (subordinato, in relazione alle spese di lite) di appello: violazione, da parte del Tribunale di Roma, degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c. “,
Il primo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati.
Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata laddove il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione senza sollevare d'ufficio la questione innanzi alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, così violando l'art. 59 l. 69/2009
In base alla tesi della appellante tale omissione avrebbe reso incontestabile il radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario.
L'art. 59 co. 3 l. n. 69/2009 prevede che “3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.”.
Al giudice dinanzi al quale la causa è riassunta è attribuita la facoltà di proporre il regolamento di giurisdizione d'ufficio.
La pronuncia del giudice di merito dichiarativa del difetto di giurisdizione, a differenza di quella delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, non impone, quindi, al giudice del quale è stata affermata la giurisdizione di conformarvisi. Alle parti è dato, per la soluzione dell'eventuale conflitto negativo di giurisdizione, il rimedio del ricorso per
Cassazione ai sensi dell'art. 362, 2° co. c.p.c., sicché il meccanismo correttivo della situazione di stallo, consente, di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione, innanzi al quale è resa praticabile la translatio iudicii (Cass. S.U. n. 4109/2007).
Col terzo motivo di appello la appellante si duole dell'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c.p.c. Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato:
- nel dare rilievo alla circostanza che “la TP si è pronunciata con riguardo ad una situazione in fatto e in diritto diversa rispetto a quella odierna (in pendenza di procedimento esecutivo innanzi al giudice ordinario, ora estinto)”;
r.g. n.
5 - nel qualificare la domanda proposta dalla non in base alla Pt_1 legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della (originaria) proposizione della stessa domanda davanti al Giudice tributario (e quindi a processo esecutivo pendente avanti al Tribunale di Udine), ma in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della riproposizione della domanda avanti a sé e quindi a processo esecutivo estinto;
- in ogni caso, nel ritenere rilevante la sopravvenuta estinzione della succitata procedura esecutiva n. 36/2013 r.e. del Tribunale di Udine.
Nella decisione impugnata viene chiarito che la C.T.P. di Alessandria declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario, sussistendo una “procedura esecutiva in atto” (vale a dire l'espropriazione immobiliare R.G. E. n. 36/2013, instaurata innanzi il Tribunale di Udine nei confronti della società). Al momento della proposizione della domanda innanzi al Tribunale di Roma, la suddetta procedura esecutiva si era estinta
(come documentato dalla stessa parte) pertanto, “la domanda deve qualificarsi quale domanda di accertamento negativo del credito, atteso che gli atti impugnati non sono cartelle di pagamento, bensì semplici estratti di ruolo, come tali non ascrivibili ad un atto del processo esecutivo” (p. 5 della sentenza). Tali motivi di appello sono fondati.
Deve premettersi che dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice speciale, la Commissione Tributaria di Udine, sullo stesso oggetto, del 21.04.2017, avrebbe dovuto il Tribunale semmai promuovere conflitto di giurisdizione presso la Suprema Corte di Cassazione, ex art.5 c.p.c., e quindi non avrebbe potuto dichiarare a sua volta il difetto di giurisdizione.
Ma in realtà è da ritenersi irrilevante la sorte del giudizio esecutivo, che non legittima il giudice a declinare la propria giurisdizione, per di piu' senza proporre a tal punto un regolamento di giurisdizione innanzi alla
Cassazione.
Difatti, la parte odierna appellante non contestava solo la rituale notificazione delle cartelle prodromiche al pignoramento già oggetto di opposizione (ma anche il merito della pretesa creditoria – che trova il suo fondamento dal mancato pagamento di ruoli esattoriali -per un importo totale di Euro 85 mila circa– ed anche la intervenuta prescrizione estintiva della pretesa maturata prima dell'inizio della esecuzione e successivamente alla iscrizione a ruolo del tributo.
Va pertanto disposta, dopo avere affermato la giurisdizione del g.o. sulla r.g. n. 6 controversia, remissione del procedimento al Tribunale di Roma ex art.353
c.p.c., perché verifichi la fondatezza nel merito della opposizione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, restando compensate quelle del primo grado di giudizio, data la peculiarità della vicenda.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza resa Controparte_2 tra le parti dal Tribunale di Roma in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) in riforma della citata sentenza, dichiara la sussistenza della giurisdizione del g.o., e dispone remissione degli atti ex art.353 c.p.c. al
Tribunale di Roma;
b) condanna le parti appellate al rimborso, in favore della Pt_2 appellante, delle spese di lite del giudizio del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore della appellante, dichiaratosi antistatario;
c) compensa le spese di lite del primo grado.
Così deciso in Roma il giorno 22/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7